7.3.2 Calatozzo Giuseppe

Anche tale imputato risulta già giudicato nel corso del maxiprocesso del 1986 quale appartenente al clan Costa. La sentenza d’appello che, confermando quella di primo grado, lo assolve con formula piena dal reato associativo evidenzia l’insufficienza, ai fini dell’affermazione di responsabilità, dell’accusa di fonte indiretta da parte di Insolito Giuseppe e dell’indicazione di Iannelli Rosario che aveva annoverato l’imputato tra gli accoliti di Surace.

Analoga vaghezza di indicazioni si riscontra nel presente procedimento. Surace e Fresco indicano entrambi il prevenuto come affiliato, dedito alle rapine e, secondo Fresco, anche alle estorsioni ed allo spaccio di droga. Entrambi i collaboranti affermano, poi, che, quando il Calatozzo era diventato tossicodipendente, era stato estromesso dal gruppo e non aveva svolto alcuna specifica attività. Difetta, tuttavia, una indicazione sufficientemente circostanziata di specifici episodi, suscettibili di assumere rilevanza ai fini della prova del reato associativo ed ascrivibili all’imputato. Surace nulla riferisce la riguardo limitandosi ad affermare che, in occasione di rapine non meglio individuate, il Calatozzo aveva rubato i mezzi utilizzati dagli esecutori del delitto. Fresco afferma soltanto che l’imputato aveva percepito dal fondo cassa del gruppo una parte dei proventi di alcune estorsioni, tra le quali indica quella alla pasticceria Barbaro alla cui esecuzione Calatozzo avrebbe pure partecipato. Tale indicazione, tuttavia, così genericamente espressa e priva di riscontri in atti, non può essere presa in considerazione in questa sede. A tutto concedere, peraltro, si tratta di un episodio isolato che, avulso da più significativi elementi concreti, sintomatici di una continuità di rapporto con il gruppo, non integra di per sé una prova della sussistenza della condotta di partecipazione all’associazione. Stante l’assenza di una precisa indicazione dell’epoca in cui tale fatto si sarebbe verificato, del resto, considerando che fino al giugno 1985 la contestazione sub 1 è coperta dal giudicato formatosi sulla suddetta sentenza e che l’epoca in cui l’imputato sarebbe stato allontanato dal gruppo è indicata in maniera approssimativa dal Fresco nell’anno 1986, non è possibile verificare se la condotta attribuibile al Calatozzo possa venire in rilievo in questa sede per sostenere la sussistenza del reato anche oltre la data sopra indicata.

Esclusa la rilevanza probatoria delle dichiarazioni di coloro che, tra i collaboratori di giustizia escussi in dibattimento, sono certamente i maggiori esponenti del gruppo Mangialupi, non meritano migliore considerazione le ulteriori indicazioni a carico dell’imputato emergenti dall’istruttoria. Sparacio non è andato al di là del riferimento a una conoscenza d’ambiente circa la vicinanza del Calatozzo al gruppo Mangialupi. Paratore si è limitato ad indicare l’imputato come rapinatore senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali lo ritiene inserito nel gruppo di Surace. Palermo, indicando la propria fonte nei fratelli Trovato, ha individuato l’ambito di attività del prevenuto nell’associazione nelle estorsioni e nello spaccio di droga. Richiesto di specificare a quali reati il Calatozzo avesse materialmente preso parte, il collaborante ha nominato l’estorsione ai danni dell’impresa edile Pettina, senza fornire alcun chiarimento circa la dinamica di tale fatto ed il ruolo assunto dal prevenuto, così che, in assenza di ulteriori elementi, non è possibile in questa sede formulare alcuna valutazione in ordine all’attendibilità dell’affermazione. Vale, in ogni caso, anche per tale episodio, quanto già evidenziato con riferimento all’estorsione alla pasticceria Barbaro.

L’imputato, poi, risulta già condannato per due rapine che, tuttavia, risalgono, una ad epoca anteriore a quella in contestazione, l’altra al 1984, vale a dire ad un periodo coperto dal giudicato come sopra ritenuto. Lo stesso non è stato, invece, mai condannato né per estorsione, né per spaccio di stupefacenti.

In conclusione, ad avviso del Collegio, la genericità delle indicazioni dei collaboranti, l’assenza di prova di reati o comportamenti concreti rilevanti ai fini della prova del reato associativo, l’incertezza circa l’epoca, prossima al limite iniziale in cui il fatto può essere preso in considerazione nel presente giudizio, in cui il prevenuto sarebbe stato estromesso dal gruppo, impongono l’assoluzione del Calatozzo dal reato associativo, con riferimento al periodo successivo al giugno 1985, per insussistenza della condotta partecipativa contestata. Per il periodo precedente opera il giudicato come già evidenziato.