7.3.3 Caleca Enrico

Del tutto inconsistenti sono gli elementi a carico di tale imputato. Paratore, Fresco, Surace e Ventura vanno poco al di là della semplice indicazione del prevenuto come partecipe del gruppo Mangialupi senza fornire alcun chiarimento in ordine a comportamenti concreti che possano consentire al Tribunale di apprezzare l’effettivo apporto fornito alla struttura associativa così da valutare i presupposti per la configurazione nei confronti del Caleca dell’ipotesi di reato contestata.

Fresco circoscrive il periodo nel quale l’imputato avrebbe preso parte alla vita del gruppo a circa tre anni dal 1984 al 1986/87 ed individua nello spaccio di droga l’esclusiva attività cui lo stesso era dedito. Surace, per converso, non fa riferimento agli stupefacenti, ma attribuisce al Caleca, senza indicare episodi specifici, occasionali furti dei mezzi da utilizzare nel corso delle rapine. Paratore non ha neppure ricordato il nome di battesimo del prevenuto, che ha individuato come il fratello di Caleca Santo , assumendo che lo stesso era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non è stato, però, in grado né di formulare accuse più specifiche, né di indicare la fonte della propria conoscenza e le modalità attraverso le quali tale presunta attività si collegava a quella del sodalizio criminale facente capo a Surace. Ventura, infine, ha solo inserito il prevenuto in un elenco di affiliati al Surace senza specificare alcunché in ordine al ruolo dell’imputato nell’associazione.

Stante la genericità e contraddittorietà delle accuse e l’assenza di elementi concreti a suo carico anche in considerazione della mancata contestazione di reati fine e della prospettata incertezza circa la rilevanza di condotte inerenti lo spaccio di stupefacenti rispetto all’associazione contestata, in conclusione, Caleca Enrico va assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste.