7.3.4 Caleca Santo
Di maggiore concretezza rispetto a quelli gravanti sul fratello Enrico sono gli elementi emersi dall’istruttoria a carico di tale imputato.
Surace esclude che il prevenuto fosse organico al gruppo affermando: “lui, come altri personaggi minori, proprio ci servivamo per fare procurare delle moto delle rapine quando ci servivano, oppure quando si doveva fare qualche atto intimidatorio”. A fronte di tale contributo il prevenuto avrebbe ricevuto saltuarie regalie con denaro prelevato dal fondo cassa del gruppo, soprattutto nei suoi periodi di detenzione (“venivano aiutati”). Dalle suddette dichiarazioni di Surace il P.M. ha tratto lo spunto per sostenere che il Caleca, pur non potendo ritenersi partecipe dell’associazione, dovrebbe essere considerato un concorrente esterno stante la sua stabile disponibilità a soddisfare le necessità del gruppo nei termini prospettati dal collaborante. L’assunto, al di là del diverso punto di vista rispetto all’organo d’accusa sui presupposti del concorso esterno, non è condiviso dal Tribunale. Nel formulare l’accusa di cui sopra Surace non è stato in grado di indicare alcun episodio specifico in cui il prevenuto avrebbe effettivamente fornito un ruolo di supporto ad attività del gruppo. Nell’unico reato fine contestato nel presente giudizio al Caleca (capo 69) il ruolo assunto da questo non corrisponde in alcun modo a quello indicato dal collaborante come caratterizzante del contributo dell’imputato all’associazione. I precedenti penali del prevenuto, poi, comprendono solo due furti di autovetture, risalenti al febbraio ed al marzo 1983, il cui collegamento con episodi di rapina o comunque con fatti suscettibili di assumere rilevanza ai fini del presente giudizio non emerge in nessun modo dagli atti. Neppure può assumere rilevanza l’assoluzione per insufficienza di prove dalla tentata rapina alla Banca di Santa Venera di Roccalumera del 2 aprile 1987, come risultante dalla sentenza in atti, posto che da tale episodio possono desumersi unicamente i rapporti del prevenuto con Scipilliti Giovanni , ma non, stante il giudicato formatosi e il silenzio dei collaboranti sul punto, l’effettiva partecipazione all’atto delittuoso.
L’accusa di cui sopra, per altro verso, non può trovare riscontro nelle dichiarazioni degli altri collaboranti i quali, pur confermando genericamente l’adesione del Caleca al sodalizio, ne descrivono il materiale apporto in maniera completamente diversa rispetto a Surace. Così Fresco ha sostenuto che, fin dalla costituzione del gruppo e fino al 1993, il prevenuto aveva commesso delle rapine con componenti del gruppo Mangialupi, alcune delle quali con la partecipazione dello stesso collaborante. Richiesto di specificare alcuni degli episodi ascrivibili all’accusato, tuttavia, Fresco non ha potuto indicare altro che la progettata rapina al Banco di Sicilia di Sant’Agata Militello cui si fa riferimento al capo 69 della rubrica. Il che toglie qualsiasi rilevanza al dato posto che è del tutto evidente che un unico episodio ascrivibile al prevenuto nell’arco di undici anni non può assumere alcuna valenza sintomatica della partecipazione all’associazione.
Il solo Palermo, in effetti, conferma che il prevenuto era disponibile a rubare autovetture quando gli veniva richiesto da parte di esponenti del gruppo, ma poi menziona soltanto il già citato episodio di estorsione ai danni dell’impresa Pettina nel quale sarebbe stato coinvolto anche il Caleca. Secondo il collaborante quest’ultimo avrebbe ottenuto dall’imprenditore una richiesta di lavoro mentre si trovava in carcere allo scopo di fruire di alcuni benefici. A parte tutte le altre considerazioni già svolte rispetto a tale episodio con riferimento alla posizione di Calatozzo Giuseppe, va evidenziato come nessuno specifico accertamento sia stato effettuato in ordine all’effettiva assunzione dell’imputato da parte della suddetta impresa. Dell’estorsione in questione, del resto, riferisce il solo Palermo senza che alcun elemento emergente dagli atti fornisca dati di supporto all’assunto del collaborante.
Paratore, infine, indica genericamente l’imputato come spacciatore di droga. Tale indicazione, in effetti, potrebbe trovare conferma nel precedente specifico risultante dal certificato penale e relativo ad un fatto commesso il 16 agosto 1985. Il Tribunale, tuttavia, non dispone di alcun elemento per ricollegare tale attività a quella dell’associazione posto che nulla ha riferito al riguardo il Paratore e che nessuno degli altri collaboranti, a parte un’indicazione altrettanto generica di Fresco, ha parlato di compiti di questo tipo ascrivibili all’imputato.
In conclusione, depurando l’istruttoria delle voci d’ambiente e delle indicazioni contraddittorie e generiche sull’attività del prevenuto, residuano a carico di questo i suoi rapporti con Surace e con alcuni individui certamente inseriti nell’associazione, non smentiti dall’imputato, affermati da tutti i collaboranti e testimoniati anche da alcuni controlli di polizia, e l’episodio della mancata rapina cui sopra si è fatto cenno e per il quale si pronuncia condanna. A tali elementi possono aggiungersi i precedenti penali per reati contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione) e per spaccio di stupefacenti che, però, il Tribunale non può in nessun modo mettere in relazione con l’attività dell’associazione. Ciò posto, l’indicazione del Surace come sopra riportata e le accuse generiche e contraddittorie degli altri collaboranti non sono sufficienti a far ritenere né l’inserimento del Caleca nell’organigramma dell’associazione, né una sua stabile disponibilità a fornire ausilio all’attività della medesima. L’imputato va quindi assolto dal reato sub 1 per insussistenza del fatto contestato.