7.3.5 Cannaò Giuseppe

Evidente è l’inconsistenza delle prove raccolte a carico di tale imputato per quanto riguarda la partecipazione all’associazione Mangialupi nel periodo dal 1987 al 1990 come contestata al capo 1. Anche in questo caso le affermazioni dei collaboranti si presentano vaghe e prive di riferimenti ad episodi concreti. D’altra parte Surace – che ha fatto menzione del prevenuto solo dopo la contestazione del P.M. – ha escluso che il Cannaò fosse inserito nel gruppo, sostenendo che lo stesso aveva occasionalmente rubato qualche mezzo da utilizzare per le rapine. Fresco gli attribuisce un rapporto particolarmente stretto con Aspri Giuseppe, con il quale l’imputato avrebbe commesso qualche rapina, e una particolare abilità nel furto delle autovetture. Né l’uno né l’altro collaborante, tuttavia, sono in grado di fornire specificazioni e non indicano in quali occasioni l’apporto del Cannaò all’attività del gruppo si sarebbe concretizzato, se si esclude l’isolata, non circostanziata e non riscontrata, dichiarazione di Fresco in rapporto alla rapina contestata al capo 76.

Non si rinvengono, poi, elementi significativi che confermino particolari e continuativi rapporti del prevenuto con soggetti appartenenti al gruppo, riscontrandosi in atti un unico controllo di polizia in compagnia di Ruggeri Pietro e Cosenza  Giuseppe nell’anno 1991, peraltro in epoca successiva a quella in contestazione.

Irrilevanti ai fini del presente giudizio sono le dichiarazioni di La Torre circa tre rapine alle quali l’imputato avrebbe partecipato posto che, a parte ogni considerazione sull’attendibilità delle accuse, tali reati sono pacificamente estranei al contesto associativo di cui si discute tant’è che sarebbero stati commessi in concorso con lo stesso La Torre che non apparteneva al gruppo.

Il certificato penale del Cannaò, infine, annovera un lungo elenco di precedenti per furto che, se può confermare l’assunto di Fresco circa una particolare “abilità” del prevenuto nell’esecuzione di tali delitti, non giova, in assenza di ulteriori elementi, al fine di ritenere la partecipazione al reato associativo.