7.3.6 Cariolo Benedetto

La menzionata sentenza della Corte d’Appello di Messina, confermando quella di primo grado, ha condannato tale imputato quale associato del clan Cariolo, antagonista del clan Costa nel quale erano inseriti Surace e gli altri, fino al giugno 1985. Nella sentenza si fa riferimento, tra l’altro, quale elemento confermativo dell’inserimento del prevenuto nel suddetto gruppo criminale, all’aggressione dallo stesso subita nel 1979 ad opera di un tale Tripodo Natale, ritenuto affiliato al clan Costa.

Secondo Surace l’imputato avrebbe avuto rapporti con il gruppo a partire dal 1989. Pur non potendosi considerare un associato a tutti gli effetti, Cariolo si sarebbe in diverse occasioni prestato a fornire ausilio per l’esecuzione delle rapine assumendo il compito di manomettere preventivamente catenacci, saracinesche o grate poste a protezione di banche o uffici postali così da agevolare l’effrazione della blindatura durante l’esecuzione dei delitti. Per questo contributo, a detta del collaborante, oltre ad essere compensato con la quota spettantegli dei proventi delle rapine cui partecipava, avrebbe potuto usufruire anche del fondo cassa dell’associazione. Tali ultime erogazioni, tuttavia, non si erano di fatto mai verificate in quanto l’imputato non ne aveva mai prospettato il bisogno.

Chiamato a specificare gli episodi cui Cariolo avrebbe preso parte, Surace non è andato al di là del riferimento alla rapina ai danni dell’agenzia di Santa Teresa di Riva del Banco di Sicilia contestata ai capi 73, 74 e 75 della rubrica per la quale l’imputato viene assolto con la presente sentenza per non aver commesso il fatto. Per il resto, il collaborante non è stato in grado di fornire alcuna indicazione, se non su circostanze e partecipi dei fatti, quantomeno sui dati temporali e spaziali delle vicende, così da consentire una qualche verifica dell’attendibilità dell’accusa.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle dichiarazioni di Fresco. Tale collaborante, in realtà, si limita a ribadire le dichiarazioni di Surace, sia con riferimento all’estraneità del prevenuto al gruppo, sia riguardo al ruolo dallo stesso assunto in occasione di alcune rapine, aggiungendo che in alcuni casi Cariolo aveva procurato al gruppo dei contatti con guardie giurate conniventi che favorivano la perpetrazione di azioni in danno di istituti bancari. Anche Fresco, però, non fa menzione di episodi diversi dalla rapina sopra indicata per la quale, come detto, non vi è prova della partecipazione dell’imputato.

Inconducenti ai fini in esame sono le dichiarazioni di Palermo il quale si limita ad affermare che Cariolocamminava” con Giuseppe Cosenza  senza spiegare che tipo di attività l’imputato abbia posto in essere con questo o con altri.

Di Napoli, infine, solo dopo la contestazione del P.M., ha menzionato l’imputato come un soggetto che, pur estraneo al gruppo Mangialupi, partecipava talvolta a rapine insieme ad alcuni degli associati. Anche il Di Napoli, in ogni caso, si è guardato bene dal chiarire a quali rapine si riferisse e come fosse venuto a conoscenza del coinvolgimento del Cariolo.

Valutando complessivamente tutto il materiale istruttorio sopra richiamato, ritiene il Collegio che non sussista alcuna prova né della partecipazione del Cariolo all’associazione, né del concorso esterno sostenuto dal P.M. nel corso della sua requisitoria. Non sussiste, infatti, alcuna prova dell’unico elemento che, secondo le dichiarazioni dei collaboranti, dovrebbe porsi a fondamento dell’accusa, vale a dire il concorso in alcune rapine poste in essere da esponenti del gruppo. Non risultano per il resto particolari rapporti con alcuno dei soggetti qui ritenuti appartenenti al clan Mangialupi, a parte il menzionato riferimento di Palermo della cui genericità si è già detto. La pregressa condanna quale affiliato ad un clan avversario, infine, rappresenta un ulteriore elemento di perplessità che, seppure di non assoluta valenza, assume rilevanza in un quadro probatorio complessivo totalmente deficitario.