7.3.7 Carticiano Stellario
La sentenza del 23 aprile 1990 lo ha assolto dall’accusa di aver partecipato all’associazione Costa fino al giugno 1985. Dalla motivazione della sentenza si evince che l’accusa in quel processo era fondata sulle dichiarazioni di Insolito Giuseppe e Iannelli Rosario. Il secondo, in particolare, lo aveva indicato come appartenente al gruppo di Surace e dedito allo spaccio di stupefacenti. La Corte, condividendo la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che tale ultima attività fosse quella esclusiva del prevenuto per cui, in assenza di prova che tra le finalità del clan Costa rientrasse anche il traffico di droga, ha sostenuto l’insussistenza della condotta partecipativa.
Il materiale raccolto nel presente dibattimento conferma tale indicazione anche per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato. Paratore, Palermo, Fresco e Surace, pur indicando tutti il Carticiano come vicino al gruppo, gli attribuiscono esclusivamente compiti di spacciatore. Il prevenuto, in particolare, avrebbe con continuità acquistato da Trovato Antonino stupefacenti da rivendere al minuto ovvero da assumere, trattandosi di soggetto tossicodipendente. Il solo Surace fa generico riferimento ad alcune rapine che il Carticiano avrebbe commesso, ma colloca tali episodi nel 1982, in epoca anteriore alla costituzione del gruppo Mangialupi e, in ogni caso, non rilevante in questa sede per effetto del giudicato. I precedenti penali dell’imputato riguardano in via esclusiva reati in materia di stupefacenti, con la sola eccezione di un furto commesso nel 1992, all’evidenza irrilevante ai fini in esame. In linea con tale impostazione è, infine, l’episodio, riferito dal teste Lo Cane, relativo all’arresto del Carticiano nel 1987, insieme a Antonino e Salvatore Trovato e a tale Caputo Luigi, per spaccio di stupefacenti.
Ad avviso del Collegio il solo fatto che il prevenuto abbia acquistato con continuità stupefacenti da Trovato Antonino, anche a voler dare per scontato che quest’ultimo facesse parte dell’associazione in contestazione e che il sodalizio criminale fosse dedito, fra l’altro, anche allo spaccio di stupefacenti, non vale a giustificare l’affermazione di responsabilità del Carticiano per il reato sub 1. Non sussiste, infatti, alcun elemento, non rinvenibile nemmeno nelle vaghe asserzioni dei collaboranti, che consenta di rilevare, per il tramite dei suddetti acquisti ripetuti di stupefacenti, un rapporto organico con la struttura associativa, così da distinguere la condotta del prevenuto da quella di tutti coloro che, pur avendo acquistato stupefacenti da un gruppo organizzato con quella continuità connaturata alla struttura del mercato, non per ciò solo possono considerarsi appartenenti al gruppo medesimo.
Carticiano Stellario, pertanto, va assolto dal reato sub 1, per il periodo successivo al giugno 1985, perché il fatto non sussiste. Per il periodo precedente, invece, il fatto è coperto dal giudicato secondo quanto già illustrato.