7.4 L’imputabilità di Trovato Giovanni
Il dott. Nunziante Rosania, perito nominato dal Tribunale, in esito all’indagine demandatagli, ha ritenuto che, per tutti i circa undici anni durante i quali si è articolata la partecipazione di Trovato Giovanni all’associazione mafiosa in contestazione con le manifestazioni rappresentate dai fatti già esaminati, tale imputato si trovasse in condizione di infermità di mente tale da escluderne totalmente la capacità di intendere e di volere. Il perito ha formulato per il prevenuto una diagnosi di “oligofrenia imbecillotica”, cronica e non emendabile. Ha quindi esaurientemente e convincentemente spiegato, sia nella relazione che nel successivo esame dibattimentale, che la diagnosi suddetta rimanda “ad una personalità non evoluta, distorta, rattrappita, ampiamente immatura, che nella sua funzionalità sociale è gravata da aspetti impulsivi, esplosivi, improntati ad una complessiva incontinenza emotiva e ad una forte suggestionabilità sfocianti frequentemente in modalità comportamentali francamente sociopatiche od in corto circuito emozionale (crisi di agitazione psicomotoria)”. Il tutto scaturente da un forte deficit, caratterizzato da un basso quoziente intellettivo, del “freno inibitore della componente intellettiva, cognitiva, razionale”.
Tale valutazione trova in atti un imponente riscontro nelle relazioni di perizia redatte da diversi professionisti in altri procedimenti. Tali relazioni concludono tutte, con riferimento ai fatti volta a volta portati all’attenzione dei periti, per la totale incapacità di intendere e di volere di Trovato. In tutti i casi, come indicato anche dal dott. Rosania nel corso del suo esame, le conclusioni coincidono, a parte dettagli clinici non rilevanti ai fini in esame, con quelle sopra riportate. Secondo quanto risulta dal certificato in atti, poi, l’imputato, dal 1982 al 1991, per tre volte è stato prosciolto per vizio totale di mente da reati attribuitigli (rapina, tentato omicidio, danneggiamento, estorsione).
Il P.M. ha messo in discussione le suddette conclusioni evidenziando le dichiarazioni di Turiano, Fresco e Surace dalle quali emergerebbe che Trovato Giovanni è sano di mente e che in passato avrebbe corrotto alcuni dei medici incaricati di esaminarlo quali periti per ottenere un giudizio compiacente. Tali valutazioni infedeli, poi, avrebbero influenzato le perizie successive, ivi inclusa quella esperita nel presente giudizio che si fonderebbe, quindi, su dati anamnestici inattendibili.
In effetti, già il Turiano, nelle dichiarazioni del 15 maggio 1984, aveva affermato che il professor Chimenz aveva “fatto ottenere” al Trovato la seminfermità mentale dietro pagamento della somma di £. 20.000.000 e che tale pagamento era stato effettuato con il coinvolgimento di Surace il quale gestiva personalmente i rapporti con il professionista. Nel corso del presente giudizio Surace, pur senza entrare nel dettaglio della vicenda, ha affermato di “essere intervenuto” sui dottori Chiciani e Chimenz per conto di Trovato Giovanni e che costoro erano stati poi il tramite per un contatto con il dottor Videtta, incaricato di redigere una perizia. L’imputato, secondo il collaborante, sarebbe sano di mente e i suoi disturbi non sarebbero altro che simulazioni, favorite e guidate da sanitari compiacenti. Come risulta dai verbali acquisiti agli atti, analoghe dichiarazioni Surace ha reso in data 17 maggio 1996 davanti alla seconda sezione della locale Corte d’Assise nel corso del processo a carico del Trovato per l’omicidio di Di Mattia Luigi. In quella sede il collaborante, pur senza fare espressa menzione dei nominativi dei sanitari avvicinati, ha affermato che la prima perizia che aveva riconosciuto l’infermità di mente del prevenuto era stata espletata nel procedimento per una rapina risalente al 1980. In questo caso “si era interessato” tale Paolo Vinci. In seguito alla perizia favorevole ottenuta per effetto di tale interessamento, il Trovato era stato ritenuto infermo di mente da altre perizie successive. Di queste, alcune erano state redatte da sanitari corrotti (Surace fa riferimento al pagamento in una occasione di £. 20.000.000 consegnate a coloro che dovevano “andare a parlare con questi periti”), altre, nonostante i periti non fossero stati contattati, erano state influenzate in maniera determinante dalle simulazioni di Trovato e dalle risultanze della prima perizia. Nello stesso processo Fresco ha riferito che dopo la rapina all’agenzia n. 5 del Banco di Sicilia, avvenuta il 29 dicembre 1980, alla quale lo stesso collaborante aveva partecipato, una parte del provento del delitto era stata utilizzata per fare ottenere al Trovato una perizia favorevole per il tramite del prof. Chimenz che, a sua volta, si era rivolto ad altri. Vi erano state poi ulteriori perizie per le quali non era stato effettuato, almeno a conoscenza del collaborante, alcun intervento. I periti, tuttavia, si erano sempre basati sulle risultanze della prima indagine ed avevano confermato il giudizio di infermità totale nonostante l’imputato godesse in realtà di ottima salute fisica e mentale.
Ad avviso del Collegio le prospettate dichiarazioni non giustificano i dubbi prospettati dal P.M. in ordine all’esame peritale espletato nel presente giudizio. Depurate le deposizioni dei collaboratori di giustizia delle parti meramente valutative inerenti lo stato mentale di Trovato la cui irrilevanza è palese, l’unico dato fattuale emergente dalle stesse è costituito dal versamento di una somma di denaro al prof. Chimenz in occasione di una perizia redatta nel procedimento per la rapina del 1980 cui sopra si è fatto riferimento. Per quel che risulta dagli atti prodotti dalla difesa, i collaboranti fanno riferimento alla prima delle perizie disposte in quel procedimento: quella redatta nel 1981 dal prof. Matteo Vitetta, probabilmente identificabile con il “Videtta” di cui parla Surace, e dal dott. Pitini. Nello stesso procedimento, su richiesta del P.M. che aveva rilevato una discordanza tra le motivazioni e le conclusioni della relazione peritale, era stato disposto un nuovo accertamento, questa volta affidato al prof. Francesco Micalizzi, al dott. Antonio Modica e al dott. Federico Fischetti, che, in data 7 gennaio 1982, aveva concluso, come il primo, per una totale incapacità di intendere e di volere con diagnosi di “insufficienza mentale al grado dell’imbecillità, con epilessia convulsiva e note di psicodegenerazione epilettica”. A conclusioni sostanzialmente analoghe sono pervenuti nel corso degli anni, come si accennava, tutti i periti che hanno esaminato il prevenuto nei vari procedimenti cui è stato sottoposto: la prof.ssa Nereide Rudas, il prof. Luigi Frighi e il dott. Alberto Petracca nel 1986, il prof. Matteo Vitetta nel 1987, ancora il prof. Vitetta e il dott. Alberto Arena nel 1989. Gli stessi collaboranti, come si diceva, escludono che le perizie successive alla prima siano state in qualche modo inquinate da contatti, diretti o indiretti, tra l’imputato e i periti. Ne discende che, stando quantomeno ai dati concreti emergenti dagli atti, anche a non voler considerare i due ulteriori interventi del prof. Vitetta, le due perizie collegiali sopra menzionate, una delle quali redatta peraltro da sanitari operanti lontano da Messina, sono pervenute alle suddette conclusioni sulla base di una compiuta valutazione della situazione clinica del prevenuto. Non è sostenibile a questo riguardo che in tali occasioni i professionisti si sono limitati a ribadire pedissequamente le valutazioni della prima perizia. Entrambe le relazioni, al contrario, danno conto dell’esame obiettivo e dei test psicologici ai quali il prevenuto è stato ogni volta sottoposto e su questi, prima che sull’indagine anamnestica e sugli accertamenti clinici, fondano essenzialmente le loro conclusioni. Che Trovato abbia potuto trarre in inganno illustri clinici operanti in piena buona fede, simulando un’insufficienza mentale del grado rilevato, è impossibile. A meno di non riconoscere al prevenuto una capacità camaleontica fuori dal comune, infatti, non è nemmeno pensabile, se la psichiatria, con tutte le riserve che possono esprimersi su tale disciplina, deve essere iscritta tra le scienze mediche, che specialisti degni di questo nome non si siano resi conto dell’effettivo livello intellettivo del paziente ed abbiano potuto travisare in tale misura la realtà del suo stato mentale. Per quanto riguarda la perizia redatta nel presente giudizio, poi, tanto poco la stessa si è adagiata sulle precedenti valutazioni che il perito, in contrasto con le conclusioni di tutte le relazioni precedenti, ha messo in dubbio la diagnosi di epilessia rilevando un’origine probabilmente psicogena delle crisi convulsive delle quali il prevenuto è frequentemente preda. Ciò nonostante, proprio sulla scorta degli accertamenti psichiatrici direttamente espletati, anche il dott. Rosania ha concluso nel senso sopra prospettato.
Tali considerazioni comportano che, anche a voler dare per scontato che un intervento nei termini prospettati dai collaboranti si sia effettivamente verificato, tale sola circostanza, in sé non incompatibile con la correttezza delle valutazioni peritali, non vale a travolgere il contenuto dei successivi accertamenti e soprattutto quello della perizia del dott. Rosania che, per la completezza degli esami svolti e per il rigore dell’argomentazione, il Tribunale non può che recepire. Sussistono, del resto, degli elementi obiettivi, puntualmente evidenziati dal perito, che confermano la suddetta diagnosi. Va tenuto conto che, come risulta dalla documentazione in atti, il Trovato è stato dichiarato inabile al servizio militare per “personalità abnorme”. La carriera scolastica dell’imputato, poi, dopo alcuni passaggi in classi differenziali, si è arrestata alla terza elementare che il Trovato, all’età di undici anni, non è riuscito a superare. Lo stesso Surace, nel citato procedimento in Corte d’Assise, ha dovuto riconoscere che i disturbi cardiaci e le crisi ipertensive risultanti dagli accertamenti clinici hanno un fondamento patologico effettivo direttamente riscontrato dal collaborante (“Il Trovato Giovanni soffre di un disturbo cardiaco, non so, ipertensione, cioè che lui basta che fa anche una decina di flessioni, si fa salire la pressione a 200. a 220, una cosa assurda”). Non è condivisibile, per altro verso, l’assunto del P.M. per cui l’attività dell’imputato accertata nel corso del giudizio sarebbe incompatibile con la diagnosi del perito. In realtà il dott. Rosania ha disegnato l’imputato come un ideale e pedissequo esecutore e su tale considerazione ha fondato il giudizio di perdurante pericolosità sociale. I fatti accertati a carico del Trovato nel presente giudizio e il ruolo ricoperto dall’imputato negli stessi sono del tutto in linea con tale impostazione posto che, in entrambi gli episodi estortivi qui giudicati come del resto nell’attività di gestione delle case dal gioco, non sono emersi dagli atti comportamenti non compatibili con un livello mentale quale quello descritto dal perito. Il contrasto potrebbe effettivamente rinvenirsi rispetto al ruolo di promotore e dirigente del gruppo attribuito all’imputato dai collaboranti. Tale ruolo, tuttavia, non supportato dal riferimento a fatti concreti, è rimasto oggetto di una mera affermazione non riscontrata. Altro significato ha, invece, l’aura criminale che circondava il prevenuto e che derivava, oltre che dallo stretto rapporto con Surace, dalla carriera criminale e dai frequenti accessi di ira incontrollabile di cui parlano i collaboranti che, verosimilmente, lo facevano apparire, sia all’interno del gruppo che soprattutto all’esterno, un soggetto determinato e temibile.
Trovato Giovanni, pertanto, in forza delle riportate conclusioni dell’indagine peritale, deve essere assolto dai reati di cui ai capi 6, 15, 16, 17 e 84 per vizio totale di mente. Stante l’univoca indicazione di una perdurante pericolosità sociale del suddetto, del resto agevolmente desumibile dalla costante reiterazione di fatti criminali di rilevante gravità, si impone l’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a cinque anni.