8.1 Concessione delle attenuanti generiche
Si ritiene di concedere le attenuanti generiche a tutti gli imputati i quali hanno effettuato nel corso del dibattimento ammissioni significative che, in una valutazione globale dei fatti loro addebitati, hanno inciso tangibilmente sul giudizio finale e sull’effetto sanzionatorio. Al di là dell’evidente carattere di opportunità della scelta in tal senso da taluno compiuta e della comprensibile tendenza a sminuire la portata dei singoli episodi anche in rapporto al reato associativo contestato, a parere del Collegio, in un processo in cui le fonti di prova principali e il più delle volte decisive sono rappresentate dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la confessione, per quanto parziale essa sia, assume comunque una particolare rilevanza quale contributo di verità e quale elemento di riscontro che, per gli effetti che la stessa ha sul piano generale dell’attendibilità del collaboratore, deve essere apprezzata favorevolmente. Ciò, a maggior ragione, in un processo per associazione mafiosa laddove la rottura del muro dell’omertà da parte degli imputati, pur se limitato al riconoscimento della propria e non dell’altrui responsabilità, assume un significato positivo particolare. In nessuno dei casi che qui vengono in rilievo, del resto, è sostenibile che le suddette confessioni non abbiano inciso sul giudizio finale posto che le stesse sono sovente risultate determinanti per l’individuazione di un riscontro alle accuse di Surace. Riscontro che, diversamente, si sarebbe dovuto ricercare in molti casi in altre chiamate in correità della cui autonomia poteva dubitarsi per tutte le ragioni ampiamente esposte. Basti rilevare, a questo riguardo, che Aspri Benedetto , Scipilliti Giovanni , Trovato Alfredo e Caleca Santo riportano condanna in esito al presente giudizio esclusivamente per quegli episodi per i quali hanno ammesso la responsabilità – a parte la partecipazione all’associazione mafiosa, ritenuta a carico dei primi tre, la cui prova è peraltro evidentemente influenzata dal riconoscimento dei reati fine – mentre vengono assolti dalle altre imputazioni a loro carico.
Per tali ragioni ai quattro imputati sopra menzionati vanno concesse le attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva. Dal giudizio di equivalenza rimane fuori l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91, ritenuta con riferimento ai capi 15, 16 e 17 per Trovato Alfredo ed al capo 6 per Scipilliti , stante la previsione del secondo comma della disposizione testé citata.
Le attenuanti in parola possono essere concesse e ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva in favore di Santacaterina Umberto . Costui, infatti, a parte le parziali ammissioni effettuate nel presente dibattimento circa la propria responsabilità per i due episodi oggetto di contestazione nei suoi confronti, ha, in qualità di collaboratore di giustizia in atto sottoposto a programma di protezione, fornito un contributo, nei limiti delle proprie conoscenze, all’accertamento dei fatti, formulando anche accuse specifiche nei confronti di alcuni degli imputati. Tale contributo, pur se non ha assunto un contenuto tale da consentire l’applicazione dell’art. 8 l. 203/91, merita comunque considerazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. e di un giudizio di prevalenza delle stesse sulle aggravanti.
A Leo Domenico le attenuanti generiche possono essere concesse in considerazione della sua incensuratezza. Anche per tale imputato il giudizio di comparazione deve essere di prevalenza sulle aggravanti in quanto al dato rappresentato dai buoni precedenti penali si aggiungono le parziali ammissioni effettuate dal prevenuto e la marginalità del ruolo dello stesso nell’unico episodio del quale viene ritenuto responsabile posto che, verosimilmente, il suo coinvolgimento in tale vicenda è stato determinato dal rapporto con il fratello Giuseppe più che dall’inserimento organico in una consorteria criminale.
Con la riduzione di pena sui reati base conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza i reati ritenuti a carico di Santacaterina e Leo sono estinti per prescrizione. I termini minimi di dieci anni previsti per le rapine e per l’estorsione e quello quinquennale per il furto sono interamente decorsi alla data del primo atto interruttivo, rappresentato, per il Santacaterina dall’interrogatorio del 31 gennaio 1994, per il Leo dall’ordinanza custodiale del 17 marzo 1994. I reati contestati al primo imputato, infatti, risultano commessi il 16 settembre 1982 (capi 25 e 26) ed il 14 ottobre 1982 (capo 28); quello ritenuto a carico del Leo, secondo quanto esposto in sede di esame dell’episodio, deve ritenersi esaurito quanto alla condotta ascrivibile al prevenuto nel novembre 1983.
Le attenuanti generiche possono essere concesse anche a Pellegrino Nunzio in considerazione della sua incensuratezza. Le stesse vanno ritenute in questo caso equivalenti alle aggravanti contestate non ravvisandosi alcuna ragione per una più favorevole valutazione in rapporto alla gravità dei fatti contestati. Per effetto di tale statuizione il reato sub 37 è estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione minima dalla data del fatto (10 luglio 1983) al primo atto interruttivo (ordinanza di custodia cautelare del 17 marzo 1994).
Non si ritiene di concedere le attenuanti generiche a Scognamillo Gaetano, nonostante l’ammissione di responsabilità di tale imputato per i reati di cui ai capi 50, 51 e 52, in quanto tale parziale confessione, a fronte della più grave contestazione di cui al capo 83 per la quale si pronuncia condanna, assume rilevanza marginale nell’economia complessiva del giudizio.
Neppure Aspri Giovanni merita le attenuanti generiche in quanto tale imputato ha effettuato una ammissione di responsabilità solo parziale con riferimento alla rapina contestata al capo 70, mentre nessun contributo ha offerto rispetto all’altro episodio di cui viene ritenuto responsabile e che va considerato di gravità quantomeno equivalente al primo.
Per tutti gli altri imputati condannati con la presente sentenza ostano all’applicazione dell’art. 62-bis c.p. i gravi precedenti penali di ciascuno, la gravità dei fatti addebitati e l’assenza di elementi che consentano un favorevole apprezzamento della personalità dei prevenuti.