8.2 Le recidive

Si ritiene di applicare a tutti gli imputati condannati, salvo ovviamente il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche ove concesse, l’aumento di pena per la recidiva in quanto i fatti contestati nel presente procedimento rappresentano, per la loro gravità e per il contesto in cui sono stati commessi, anche in relazione ai precedenti penali dei prevenuti, elementi fortemente sintomatici di una stabile dedizione ad attività criminali.

Secondo quanto risulta dal certificato penale in atti la recidiva è stata correttamente contestata a tutti gli imputati condannati con le seguenti eccezioni:

A) Cavallo Antonino  va considerato recidivo reiterato infraquinquennale, ma non specifico, in quanto la condanna pronunciata nel presente dibattimento riguarda esclusivamente il reato associativo e l’imputato non vanta alcun precedente per reati della stessa indole;

B) Palla Federico  e Ventura Carmelo  sono recidivi specifici infraquinquennali, ma non reiterati, perché le condanne successive alla prima, come risultanti dai certificati penali, sono state accertate con sentenze passate in giudicato in epoca successiva ai fatti accertati a carico degli imputati nel presente giudizio (v. Cass. 17 maggio 1993, Pietra);

C) Panarello Nunzio  è recidivo semplice, ma non specifico, in quanto vanta precedenti per reati contro il patrimonio e per violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale, mentre nel presente dibattimento viene condannato solo per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio;