8.3 Il vincolo della continuazione

La tematica del reato continuato viene in rilievo nel presente giudizio sotto tre differenti profili: tra le singole rapine ed estorsioni e gli altri reati commessi nell’ambito o allo scopo di eseguire le stesse nonché tra i vari episodi oggetto di contestazione, tra il reato di associazione mafiosa e i reati fine contestati, tra i reati oggi all’esame del Tribunale e quelli già giudicati con sentenze irrevocabili con particolare riferimento agli altri episodi di rapina ed estorsione oggetto delle varie pronunce risultanti dagli atti.

Nessun problema si pone con riferimento al primo profilo. Tutti i fatti reato che si inseriscono nello stesso episodio di rapina o di estorsione devono ritenersi commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso e vanno conseguentemente unificati ai sensi del secondo comma dell’art. 81 c.p.. Ad analoga determinazione ritiene il Tribunale di dover pervenire, in generale, per tutti i reati diversi da quello associativo contestati ai singoli imputati, trattandosi in tutti i casi di fatti commessi nell’ambito dei medesimi rapporti criminali che legano i vari protagonisti e, per lo più, in un arco temporale relativamente contenuto.

Non può essere, invece, applicato il cumulo giuridico tra la pena da infliggere per il reato associativo e quella per gli altri reati. Una giurisprudenza da tempo consolidata afferma generalmente la compatibilità tra l’istituto della continuazione e il reato di associazione per delinquere a condizione che i reati fine siano stati previsti e programmati fin dalla costituzione del vincolo associativo, “non potendosi confondere o identificare, proprio per la concretezza che lo distingue, il disegno criminoso unico, necessario alla configurazione del reato continuato, con il programma dell'associazione criminosa che si connota, invece, per la sua astrattezza e genericità” (così Cass. 11 dicembre 1992, Vollaro. V. anche, in tema di associazione mafiosa, Cass. 23 marzo 1994, Pulito; Cass. 1° dicembre 1993, Russo; Cass. 23 giugno 1992, Forino). Nel caso in esame non sussiste in atti alcun elemento, neppure desumibile da generiche prese di posizione dei collaboratori di giustizia, che consenta di affermare l’originaria prefigurazione dei reati ritenuti nei confronti degli imputati condannati per la partecipazione all’associazione mafiosa. Va tenuto presente, peraltro, che, tra gli imputati per i quali il problema in esame si pone, Aspri Benedetto , Scipilliti Giovanni  e Trovato Alfredo  sono qui ritenuti responsabili di reati che, pur rientrando nel programma associativo, risalgono ad epoca di molto successiva a quella in cui il gruppo Mangialupi ha iniziato ad assumere i connotati dell’associazione per delinquere ed al momento in cui è collocabile il loro ingresso nello stesso. Per il solo Cosenza Giuseppe , in effetti, le due rapine contestate risultano commesse nel periodo di circa due anni che segue l’epoca individuata dell’inizio della sua partecipazione all’associazione, vale a dire l’anno 1989. Anche in questo caso, tuttavia, in difetto di elementi positivi che consentano di mettere in relazione tale adesione con specifici reati programmati e tenuto conto che l’inserimento dell’imputato è avvenuto in un gruppo già da tempo consolidato, non si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina della continuazione. Per le medesime ragioni non può essere presa in considerazione la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggi giudicati e il reato associativo per il quale gli imputati La Spada Antonino  e Ventura Carmelo  hanno riportato condanna definitiva con la sentenza della Corte d’Appello del 23 aprile 1990.

Riguardo al rapporto tra i reati oggi all’esame del Tribunale e quelli da giudicare, osserva il Collegio che presupposto per l'applicazione della continuazione in sede di cognizione è che il reato già giudicato sia più grave di quello per il quale viene pronunciata condanna nel presente procedimento. Come è noto, prima dell'entrata in vigore del codice di procedura del 1988, un tale problema era stato lungamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza con esito contrastato. Ciò in quanto, se il giudicato si è formato sul reato meno grave, l'aumento della continuazione va applicato sulla pena base del reato ancora da giudicare con conseguente travolgimento della precedente pronuncia ormai irrevocabile. Si era, poi, prevalentemente affermata l'opinione secondo la quale la disciplina del reato continuato poteva trovare applicazione anche ove la violazione meno grave fosse stata quella già oggetto di precedente giudicato (v. Cass. SS.UU. 21 giugno 1986). Si sosteneva, infatti, che “Il principio dell'intangibilità del giudicato non opera quando sia sacrificato il diritto del cittadino; pertanto, dall'art. 90 c.p.p. non può derivare impedimento all'applicazione della continuazione, ai fini dell'irrogazione di una pena unica, mediante un'unica complessiva valutazione, nel caso che il reato meno grave sia stato già giudicato con sentenza passata in giudicato e quello più grave debba essere giudicato in base a distinto procedimento penale” (così Corte cost. 9 aprile 1987 n. 115). La previsione espressa da parte dell'art. 671 c.p.p. dell'applicabilità della continuazione anche in sede esecutiva esclude oggi, a parere del Collegio, la necessità di derogare nel giudizio di cognizione al principio di intangibilità del giudicato con la conseguenza che in questa sede non vanno prese in considerazione le richieste relative all'applicazione della disciplina in questione con riferimento a reati giudicati in diversi procedimenti e meno gravi di quelli oggi in contestazione (v. Cass. 15 dicembre 1992, Quagliano). Per tali ragioni, tralasciando del tutto quelle invocazioni difensive dell’istituto della continuazione non suffragate dalle opportune allegazioni dei provvedimenti definitivi e da sufficienti indicazioni dei reati rispetto ai quali dovrebbe operare il vincolo, non può essere applicato l’art. 81 c.p. in favore di Scognamillo Gaetano  rispetto alla condanna definitiva per la tentata rapina ai danni del Banco di Credito Siciliano di Letojanni (capo 60 della rubrica), posto che la pena inflitta all’imputato con la presente sentenza è molto più grave di quella a suo tempo irrogata. Tutto ciò salva restando la possibilità per tale imputato, e per gli altri per i quali profili analoghi non possono essere esaminati per carenza di informazione, di ottenere eventualmente il cumulo giuridico delle pene in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 c.p.p..