8.4 La diminuente per il rito abbreviato

Come si è evidenziato nella parte narrativa delle presente sentenza, nel corso dell’udienza preliminare quasi tutti gli imputati avevano formulato richiesta di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato. Secondo quanto risulta dal verbale della suddetta udienza all’uopo acquisito, il P.M. si è opposto all’opzione processuale degli imputati diversi dai collaboratori di giustizia senza curarsi di fornire alcuna motivazione delle ragioni di tale determinazione (“Per quanto attiene alle richieste di abbreviato: esprimo il consenso alla richiesta pronunciata da ..... dissenso sulle altre richieste”). Essendo da escludere, tuttavia, che il semplice riconoscimento dell'assenza di motivazione del dissenso possa determinare l'automatica applicazione della diminuente (v. Cass. 3 marzo 1993, Den Hartog), occorre individuare i presupposti in forza dei quali il P.M. può legittimamente ricusare il consenso al rito abbreviato così da verificare, rapportando il criterio astratto alla realtà del presente procedimento, se il dissenso in questione debba ritenersi, oltre che privo di motivazione, ingiustificato e se gli imputati abbiano conseguentemente acquisito, attraverso le richieste disattese, il diritto di fruire della riduzione della pena.

Giova ricordare che nel testo originario del codice del 1988 la disciplina del rito abbreviato, a differenza dell'omologo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta, non prevedeva alcun obbligo per il P.M. di motivare il proprio dissenso. Nella relazione al progetto preliminare una tale scelta legislativa era giustificata con la considerazione per cui “il consenso o il dissenso di tale organo al giudizio abbreviato si determina sulla base di parametri non tipizzati né tipizzabili dalla legge. Sulla scelta del pubblico ministero potranno, di volta in volta, avere valore decisivo tutti o solo alcuni degli aspetti che differenziano il giudizio abbreviato rispetto al giudizio ordinario, oltre alla economia processuale che costituisce la ragione ispiratrice del nuovo istituto: la diversità di organo decisorio, la segretezza o la pubblicità del giudizio, la opportunità o meno di facilitare la partecipazione al giudizio della parte civile, l'utilità che sia limitata la proponibilità dell'appello ....” (così Rel. prog. prel., pag. 104). Tale impostazione è stata travolta dalla Corte costituzionale la quale, con tre successive pronunce (n. 66/90 relativa all'art. 247 disp. trans. c.p.p., n. 183/90 relativa all'art. 452, co. 2 c.p.p. e n. 81/91 relativa alla disciplina del rito abbreviato c.d. tipico), ha dichiarato illegittima l'omessa previsione dell'obbligo del P.M. di motivare il dissenso, attribuendo nel contempo al giudice del dibattimento la facoltà di sindacare la determinazione dell'organo d'accusa e di applicare all'imputato, all'esito del giudizio, la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.. Soprattutto nell'ultima delle sentenze richiamate la Corte, uniformandosi all'orientamento già affermato con la sentenza n. 120/84 in tema di patteggiamento sulle sanzioni sostitutive ex art. 77 l. 689/81, ha sostenuto l'irragionevolezza di “una disciplina che autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una determinata scelta del rito processuale, la qual cosa sarebbe pienamente in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero, ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza dover neppure esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'obiettiva ed imparziale valutazione del giudice”.

Su tali premesse la Corte, ponendosi il problema dei criteri ai quali il P.M. deve uniformarsi nell'esprimere o denegare il consenso al rito abbreviato e, correlativamente, dei parametri sui quali il giudice deve fondare il proprio sindacato, pur auspicando un intervento legislativo idoneo ad armonizzare l'intera disciplina, ha individuato nella definibilità allo stato degli atti l'unico elemento da prendere in considerazione ai fini in esame. Tale soluzione era, in effetti, obbligata. Nel momento in cui si riconosce che la riaffermata discrezionalità del P.M. nella scelta del rito non esclude la possibilità di un sindacato da parte del giudice, è indispensabile individuare un parametro certo che consenta di ancorare la valutazione ad un adeguato fondamento normativo. Poiché l'unico parametro che il codice esplicita ai fini dell'ammissibilità del rito abbreviato è appunto quello della definibilità allo stato degli atti (v. art. 440, co. 1 c.p.p.), è logicamente conseguente far riferimento al medesimo anche quale criterio guida per il P.M. in relazione al consenso da prestare alla richiesta dell'imputato. La giurisprudenza formatasi dopo le pronunce della Corte costituzionale, infatti, si è puntualmente e costantemente conformata al principio di cui sopra.

Il P.M., pertanto, non può fondare la propria determinazione su fattori diversi da quello evidenziato e non può, in particolare, rifiutare il consenso per ragioni di ordine processuale o di altra natura, quali quelle enumerate a titolo esemplificativo nel citato passo della relazione al codice, che non siano in qualche modo riconducibili all'inadeguatezza del materiale raccolto ai fini della definizione del giudizio (v. Cass. 26 ottobre 1993, Carapacchi). Ne discende che, in ogni caso, il controllo del giudice del dibattimento, se deve corrispondere alle ragioni che hanno determinato le pronunce di illegittimità costituzionale sopra citate, non può essere ristretto nell'ambito di un apprezzamento meramente formale del dissenso del P.M., imponendosi, pur in presenza di una congrua motivazione del diniego alla richiesta di definizione con il rito semplificato, un sindacato della legittimità di tale atteggiamento dell'organo di accusa.

Si tratta, allora, di stabilire quando un processo possa dirsi “definibile allo stato degli atti”. Poiché la struttura del rito abbreviato esclude qualsiasi possibilità di acquisizione probatoria, un tale parametro va individuato nella completezza del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari che faccia apparire inutile l'approfondimento dibattimentale. In altre parole, quando gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. contengono già tutti gli elementi necessari ai fini della decisione in quanto non emergono profili di contraddittorietà tra le diverse fonti di prova ovvero di lacunosità delle medesime rispetto ai quali possa ragionevolmente ipotizzarsi uno sviluppo istruttorio dibattimentale suscettibile di risolvere gli uni o colmare gli altri, il processo può essere definito dal G.I.P. in sede di udienza preliminare in quanto l'approfondimento dibattimentale e l'assunzione garantita delle fonti di prova nulla può prevedibilmente aggiungere al quadro probatorio già emergente dagli atti raccolti nel corso delle indagini. Così, in presenza di contrasti tra diversi testimoni, come pure nei casi di prospettazioni difensive anteriori alla richiesta di definizione del processo ovvero di lacune investigative afferenti a fatti o circostanze importanti ai fini della decisione e suscettibili di essere colmate in dibattimento, deve escludersi la definibilità del giudizio allo stato degli atti e deve, conseguentemente, ritenersi legittimo il dissenso del P.M. all'adozione del rito speciale. Il P.M., attraverso le sue scelte investigative, insindacabili per il giudice, può impedire di fatto la definizione del processo in sede di udienza preliminare, riservando al dibattimento l'approfondimento di determinati spunti emergenti dalle indagini compiute ovvero l'escussione di persone informate sui fatti i cui nominativi emergono già dagli atti raccolti. Una tale situazione, tuttavia, è fisiologica nella struttura del processo penale e, per questa ragione, è stata ritenuta legittima dalla Corte cost. la quale, pur riconoscendo il pregiudizio per l'imputato che da una tale condotta può derivare e sollecitando un intervento legislativo sul tema, ha sostenuto l'impossibilità di un sindacato di tali scelte, di “natura eminentemente soggettiva e discrezionale” (v. Corte cost. 9 marzo 1992, n. 92; Corte cost. 22 aprile 1992, n. 187).

La valutazione circa la completezza del materiale raccolto nel corso delle indagini va in ogni caso effettuata ex ante, con riferimento al momento dell’udienza preliminare, indipendentemente dalle evenienze dibattimentali, in larga misura imprevedibili, che possono travolgere la prognosi effettuabile sulla scorta del fascicolo trasmesso ai sensi dell’art. 416 c.p.p. e delle successive integrazioni. Ne discende che il dissenso del P.M. può essere ritenuto ingiustificato anche nelle ipotesi in cui il dibattimento si è di fatto rivelato tutt’altro che inutile, in quanto nuove emergenze probatorie quali nuove collaborazioni con la giustizia, confessioni, testimonianze, riscontri documentali travolgono il quadro emergente dalle indagini preliminari in senso favorevole o sfavorevole all’imputato. Per converso, ove degli spunti di approfondimento istruttorio fossero rilevabili dagli atti, il dissenso può essere giustificato anche ove gli stessi non si concretizzino nell’assunzione di prove rilevanti e quindi il dibattimento finisca per non apportare alcun contributo determinante ai fini della decisione (v. Cass. 17 novembre 1995, Cicconi. V. anche Cass. 1° settembre 1995, Toscano; Cass. 27 febbraio 1993, Salvo; Cass. 17 gennaio 1992, Pinna; Cass. 12 febbraio 1991, Di Pasquale). Il giudizio circa la definibilità allo stato degli atti, pertanto, è cosa diversa da quello prognostico circa la sufficienza del materiale raccolto ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Il P.M non può imporre un dibattimento, per così dire esplorativo, confidando su eventi imprevedibili in quanto non pronosticabili sulla scorta degli atti, per supplire alla ritenuta debolezza del quadro probatorio emergente dalle indagini preliminari. Se gli approfondimenti istruttori che tali eventuali lacune possano colmare non sono già individuabili dagli atti nel momento dell’udienza preliminare, il giudizio, secondo la valutazione ex ante di cui si parlava, deve ritenersi definibile allo stato degli atti con tutte le conseguenze previste dal codice di rito. L'organo d'accusa, d'altra parte, nel momento in cui richiede il rinvio a giudizio, effettua una valutazione positiva circa l'idoneità degli elementi raccolti al fine di sostenere l'accusa (v. art. 125 disp. att. c.p.p.). Il che, legittimamente, sul presupposto della completezza del quadro investigativo, vale a dire dell'assenza di ulteriori sviluppi dallo stesso emergenti, gli impone di sopportare il rischio dell'assoluzione dell'accusato, eventualmente anche in sede di giudizio abbreviato.

A parere del Tribunale, stando agli atti acquisiti ai fini della valutazione in parola e con il conforto dell’assenza di qualsiasi indicazione in proposito da parte del P.M. sia nella sede propria sia in esito al dibattimento, è evidente che il presente giudizio poteva essere definito, allo stato degli atti, nel corso dell’udienza preliminare. Secondo quanto risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., alla chiusura delle indagini preliminari, avevano già assunto il ruolo di collaboratori di giustizia e reso dichiarazioni su tutti i fatti in contestazione Surace Salvatore, Fresco Alfredo e Palermo Cesare, vale a dire le fonti principali dell’accusa. Sussistevano, è vero, dei contrasti tra i vari collaboranti su alcuni passaggi delle diverse vicende all’esame del Tribunale. Tali contrasti, tuttavia, anche in considerazione dell’epoca remota di molti dei fatti contestati, non potevano allora e non possono oggi in dibattimento che essere risolti in via di valutazione senza alcuna possibilità di ricerca di particolari elementi obiettivi al di là dell’attività investigativa compiuta nell’immediatezza dei singoli episodi e di quella di ricerca dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboranti, entrambe già acquisite agli atti, in maniera compiuta, al momento dell’udienza preliminare. Per quel che risulta dagli atti, in effetti, il solo Ventura Salvatore, tra i collaboratori di giustizia escussi in dibattimento, non aveva in precedenza reso dichiarazioni prima dell’udienza preliminare. Tale circostanza, tuttavia, è irrilevante ai fini in esame. Posto che è pacifico che nessuna dichiarazione di accusa nei confronti dei correi il Ventura aveva precedentemente reso nel presente procedimento, da nessuno degli elementi esistenti in atti il P.M. poteva legittimamente desumere la necessità di un approfondimento dibattimentale mediante l’escussione di tale individuo. Anche ammesso che l’organo di accusa avesse avuto conoscenza aliunde del proposito di collaborazione del predetto e avesse potuto ritenere, per tale ragione, l’opportunità di escuterlo in dibattimento, non avrebbe potuto in nessun caso motivare il proprio dissenso senza esplicitare ragioni di questo tipo e senza allegare agli atti gli elementi sui quali fondava la propria valutazione. Coerentemente con quanto sopra affermato, infatti, l’opportunità dell’approfondimento dibattimentale va valutata sulla scorta dei dati esistenti in atti e non di circostanze esterne le quali, se non trasfuse nel fascicolo messo a disposizione del G.I.P. e delle parti, nessun ingresso possono avere nel procedimento, nemmeno al limitato fine del sindacato sull’ammissibilità del giudizio abbreviato.

L’integrazione dibattimentale del materiale disponibile al momento dell’udienza preliminare, del resto, è consistita, almeno per le posizioni degli imputati per i quali si pronuncia condanna e si pone il problema del riconoscimento della diminuente ex art. 442 c.p.p., nell’acquisizione di parziali ammissioni dei fatti contestati da parte di taluni degli imputati e nel compiuto accertamento della vicenda relativa al presunto passaggio di denaro tra Orlando Giovanni e Surace Salvatore. Le sopravvenute confessioni, tuttavia, nella misura in cui non potevano essere previste in nessun modo sulla scorta del fascicolo dell’udienza preliminare, non possono integrare quell’approfondimento probatorio che il P.M. può legittimamente perseguire denegando il consenso al rito abbreviato. A questo proposito è opportuno sottolineare che se, come sembra, la scelta del P.M. è stata nelle specie determinata dall’esistenza o meno di una piena ammissione di responsabilità da parte degli imputati (per Santacaterina , infatti, il consenso è stato negato, pur essendo l’imputato un collaboratore di giustizia, in quanto costui aveva parzialmente smentito l’accusa di Surace nei suoi confronti), tale scelta deve considerarsi non in linea con le prescrizioni del codice di rito. La logica premiale che giustifica lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato, infatti, non si fonda su un atteggiamento di collaborazione dell'imputato incidente sul contenuto delle prove raccolte. Il legislatore, invece, in una prospettiva di deflazione del dibattimento resa indispensabile dall'adozione del rito accusatorio (le conseguenze della cui mancata realizzazione sono evidenti anche nello specifico posto che il presente dibattimento si è articolato per oltre cinquanta udienze impegnando il Collegio per più di un anno), offre un consistente sconto di pena a colui che, rinunciando al proprio diritto alla prova e all'istruttoria garantita, consenta una rapida definizione del giudizio. Una tale collaborazione di ordine processuale, e non sostanziale, esaurisce il contributo richiesto al giudicabile allo scopo di meritare il beneficio sul piano sanzionatorio. Tutto ciò fermo restando che l'atteggiamento dell'imputato può incidere sulla definibilità del giudizio allo stato degli atti nel senso che, ove questi deduca circostanze nuove suscettibili di essere approfondite in dibattimento ovvero, trincerandosi nella negazione assoluta dei fatti, ometta di colmare eventuali lacune investigative, si impone la celebrazione del giudizio secondo quanto già esposto. Nel caso in esame, però, non si è verificata tale situazione in quanto gli imputati, sia che abbiano escluso qualsiasi responsabilità nei fatti contestati, sia che abbiano effettuato parziali ammissioni, non avevano in nessun caso offerto alla cognizione del G.I.P. circostanze di fatto tali da meritare un approfondimento dibattimentale e da consentire una prospettazione di possibili mezzi istruttori da assumere in dibattimento.

Altrettanto palese è l’irrilevanza dell’ulteriore sviluppo istruttorio sopra richiamato, incidente sull’attendibilità generale di Surace Salvatore. In questo caso, infatti, lo spunto per tale sviluppo è scaturito dall’attività difensiva espletata nel corso del dibattimento, mentre non era in alcun modo ipotizzabile in esito all’indagine preliminare. Tale attività, evidentemente, ove il giudizio fosse stato definito nel corso dell’udienza preliminare, non avrebbe potuto avere alcun ingresso e non avrebbe fatto emergere quei dati fattuali ritenuti meritevoli di approfondimento da parte del Tribunale.

Deve quindi essere applicata a tutti gli imputati che avevano fatto richiesta di giudizio abbreviato e per i quali si pronuncia condanna nel presente giudizio la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. Dovranno conseguentemente essere ridotte di un terzo le pene da irrogare a Amante  Giuseppe, Aspri Benedetto , Aspri Giovanni , Caleca Santo , Cavallo  Antonino, Cosenza Giuseppe , La Spada Antonino , Panarello  Nunzio, Pellegrino Nunzio , Scipilliti Giovanni , Scognamillo  Gaetano, Trovato Alfredo , Ventura Carmelo  e Vita Giovanni .