8.6 Le pene accessorie e le misure di sicurezza. Le pene estinte

Quanto alle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 c.p., ritiene il Tribunale che la pena da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione delle medesime sia quella del reato base circostanziato prima dell'aumento per la continuazione (v. Cass. 24 maggio 1991, Maidecchi) e prima della eventuale diminuzione conseguente alla richiesta del giudizio abbreviato (v. Cass. 1° marzo 1994, Belleri). In considerazione delle sanzioni sopra specificate, di conseguenza, vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena gli imputati Amante  Giuseppe, Aspri Giovanni , Cosenza Giuseppe , La Spada Antonino , Panarello Nunzio , Scipilliti Giovanni , Scognamillo Gaetano , Trovato Alfredo , Ventura Carmelo  e Vita Giovanni . Va, invece, applicata l’interdizione temporanea dai pubblici uffici agli imputati Aspri Benedetto , Cavallo Antonino , Costantino Pietro , Palla Federico  e Pellegrino Nunzio .

Ai sensi dell’art. 417 c.p., alla condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa consegue l’applicazione nei confronti degli imputati Aspri Benedetto , Cavallo , Cosenza , Scipilliti e Trovato Alfredo  della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno.

Tenuto conto della gravità dei fatti commessi in violazione della normativa degli stupefacenti e dei precedenti penali degli imputati Panarello  e Scognamillo , si ritiene di applicare nei confronti di costoro le pene accessorie di cui all’art. 85, comma 1 D.P.R. 309/90 per la durata di un anno.

Ai sensi del D.P.R. 394/90 di concessione di indulto, non ricorrendo esclusioni oggettive e non risultando dal certificato penale il precedente integrale godimento del beneficio né la ricorrenza dei presupposti per la revoca, vanno dichiarate estinte le seguenti pene:

· un anno di reclusione e l’intera multa in favore di Amante  Giuseppe, avendo tale imputato già fruito in altra sede del beneficio nella misura di un anno di pena detentiva;

· due anni di reclusione e l’intera multa nonché la pena accessoria temporanea in favore di Palla Federico  e Pellegrino Nunzio ;

· la sola pena pecuniaria in favore di Ventura Carmelo , avendo l’imputato già fruito del beneficio nella misura massima riguardo alla pena detentiva;

· due anni di reclusione e l’intera multa in favore di Vita Giovanni .