8.7 I provvedimenti sui beni in sequestro
Il P.M. ha richiesto, a norma dell’art. 12-sexies D.L. n. 306/92, la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, intestati agli imputati o a loro presunti prestanome.
Tale richiesta non può essere accolta con riferimento a quanto sequestrato a Cariolo Benedetto (deposito a risparmio intestato a Cariolo Nunziata), Trovato Salvatore (deposito a risparmio intestato all’imputato) e Trovato Giovanni (immobile e deposito a risparmio intestati a Trischitta Nunzia) in quanto, essendo stati tali imputati assolti nel presente giudizio, la disposizione di cui sopra non può trovare applicazione riguardo ai medesimi.
Non si ritiene di accogliere la richiesta neppure con riferimento ai beni sequestrati a Aspri Benedetto (autovettura Fiat 126 intestata a Gangemi Antonia), Cavallo Antonino (autovettura Fiat Panda, Autocarro Fiat 300, piccoli fondi rustici), Cosenza Giuseppe (deposito a risparmio intestato all’imputato) e Scognamillo Gaetano (autovettura Y10 intestata a Paladino Girolama). Si tratta in tali casi di beni di valore estremamente modesto che, anche alla luce delle emergenze dibattimentali, appaiono compatibili con il reddito derivante dall’attività lavorativa dei predetti imputati o dei loro familiari.
Va dunque disposta la revoca del sequestro preventivo di tutti i beni suddetti, meglio descritti in dispositivo, con conseguente restituzione dei medesimi agli aventi diritto.
Riguardo ai beni in sequestro intestati a Trovato Franco, Trischitta Angelo, Sicilmarket s.r.l., Trischitta Francesco & C. s.n.c., Trischitta Francesco e Pellegrino Giovanna, rileva il Tribunale che l’accusa ipotizza un’interposizione fittizia di tali persone, fisiche e giuridiche, con riferimento agli imputati Trischitta Enzo , Trovato Giovanni e Trovato Salvatore , assolti con la presente sentenza, Trovato Alfredo , condannato per reati rientranti nella previsione del citato art. 12-sexies, nonché nei confronti di Trovato Antonino e Trischitta Giuseppe, ancora da giudicare per effetto degli operati stralci. In tale situazione, fino a quando non saranno definiti i procedimenti contro tali due ultimi soggetti, non sussiste alcuna possibilità di determinare con la dovuta precisione rispetto a quali individui vadano verificate le condizioni previste per la confisca e in che misura quest’ultima debba operare, tenuto conto che, secondo le emergenze dibattimentali, i beni suddetti sono nell’effettiva disponibilità, per quanto di rispettiva competenza, delle famiglie Trischitta e Trovato senza che possa allo stato individuarsi l’eventuale posizione dominante di uno degli imputati. È solo all’esito della verifica delle ipotesi di accusa a carico dei due menzionati, pertanto, che potrà essere compiutamente stabilito se e per quale quota i beni in questione appartengano a soggetti condannati per uno dei delitti legittimanti la confisca e rispetto a quali di essi vada verificata la sproporzione del valore dei beni medesimi in relazione al reddito globale. Allo stato, di conseguenza, il Tribunale non ritiene di potersi pronunciare sulla richiesta confisca, riservandosi di farlo, in sede esecutiva ex art. 676 c.p.p., in esito al passaggio in giudicato delle sentenze che definiranno i giudizi in corso contro gli altri soggetti aventi l’effettiva titolarità dei beni in questione. Nelle more il disposto sequestro preventivo non può che essere mantenuto fermo.