9. Dispositivo

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Amante  Giuseppe, responsabile dei reati di cui ai capi 8, 9 e 10 della rubrica, unificati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva come contestata, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Aspri Benedetto , responsabile dei reati di cui ai capi 1, limitatamente al periodo successivo al giugno 1985, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis co. 6 c.p., 48 e 49, unificati gli ultimi due nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Aspri Giovanni , responsabile dei reati di cui ai capi 70, 71, 72, 76, 77, 78 e 79, unificati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva come contestata, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Caleca Santo , responsabile del reato di cui al capo 69 della rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante ed alla recidiva, ritenuta la continuazione, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Cavallo  Antonino, responsabile del reato di cui al capo 1 della rubrica, con riferimento agli anni 1987 e successivi, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis co. 6 c.p., ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Cosenza Giuseppe , responsabile del reato di cui al capo 1 della rubrica, con riferimento agli anni 1989 e successivi, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis co. 6 c.p., nonché dei reati di cui ai capi 60, 61, 62, 73, 74 e 75, unificati questi ultimi nella continuazione, ritenuta la recidiva come contestata, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Costantino Pietro , responsabile del reato di cui al capo 13 nonché di quello contestato al capo 14, limitatamente al pagamento della somma di £. 5.000.000 avvenuto nel novembre 1983, in esso assorbita l'accusa sub 12, unificati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva come contestata;

La Spada Antonino , responsabile dei reati di cui ai capi 25, 26, 29, 30 e 31, unificati nel vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p. contestata sub 29 e 30, ritenuta la recidiva come contestata, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Palla Federico , responsabile del reato di cui al capo 13 nonché di quello contestato al capo 14, limitatamente al pagamento della somma di £. 5.000.000 avvenuto nel novembre 1983, in esso assorbita l'accusa sub 12, unificati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale;

Panarello Nunzio , responsabile del reato ascrittogli al capo 83 della rubrica, ritenuta la recidiva semplice, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Pellegrino Nunzio , responsabile del reato ascrittogli al capo 36 della rubrica, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Scipilliti Giovanni  responsabile del reato ascrittogli al capo 1 della rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis co. 6 c.p., nonché di quelli di cui ai capi 6 e 69, unificati questi ultimi nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate al capo 69 ed alla recidiva, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Scognamillo Gaetano  responsabile dei reati ascrittigli ai capi 50, 51, 52, esclusa la detenzione e il porto di arma clandestina, e di quello di cui al capo 83 della rubrica, unificati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva così come contestata, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Trovato Alfredo  responsabile del reato di cui al capo 1 della rubrica, limitatamente al periodo successivo al giugno 1985, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis co. 6 c.p., nonché dei reati di cui ai capi 15, 16, qualificato ai sensi degli artt. 61, n. 2, 110, 112, n. 1, 610, co. 2 c.p., 17, 48, 49, 69, 70, 71 e 72, unificati tutti i reati ad eccezione di quello sub 1 nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, eccezion fatta per quella di cui all'art. 7 l. 203/91, ed alla recidiva, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Ventura Carmelo  responsabile dei reati di cui ai capi 36 e 37 della rubrica, unificati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Vita Giovanni  responsabile dei reati ascrittigli ai capi 50, 51, 52, esclusa la detenzione e il porto di arma clandestina, unificati i reati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva come contestata, concessa la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

e, per l'effetto,

CONDANNA

Amante Giuseppe  alla pena di anni quattro di reclusione e £. 1.000.000 di multa;

Aspri Benedetto  alla pena di anni tre di reclusione per il reato sub 1 ed a quella di anni due e mesi quattro di reclusione e £. 1.000.000 di multa per gli altri reati sopra indicati;

Aspri Giovanni  alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e £. 1.500.000 di multa;

Caleca Santo  alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;

Cavallo Antonino  alla pena di anni tre di reclusione;

Cosenza Giuseppe  alla pena di anni tre di reclusione per il reato sub 1 ed a quella di anni cinque e mesi sei di reclusione e £. 1.500.000 di multa per gli altri reati sopra indicati;

Costantino Pietro  alla pena di anni cinque di reclusione e £. 900.000 di multa;

La Spada Antonino  alla pena di anni sette di reclusione e £. 2.000.000 di multa;

Palla Federico  alla pena di anni cinque di reclusione e £. 900.000 di multa;

Panarello Nunzio  alla pena di anni otto e mesi due di reclusione e £. 52.000.000 di multa;

Pellegrino Nunzio  alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e £. 600.000 di multa;

Scipilliti Giovanni   alla pena di anni tre di reclusione per il reato sub 1 ed a quella di anni quattro e mesi otto di reclusione e £. 1.200.000 di multa per gli altri reati sopra indicati;

Scognamillo Gaetano   alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione e £. 54.600.000 di multa;

Trovato Alfredo   alla pena di anni tre di reclusione per il reato sub 1 ed a quella di anni sette e mesi quattro di reclusione e £. 2.000.000 di multa per gli altri reati sopra indicati;

Ventura Carmelo  alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e £. 1.000.000 di multa;

Vita Giovanni  alla pena di anni cinque di reclusione e £. 2.000.000 di multa.

Condanna tutti gli imputati sopra indicati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno, ad eccezione di Vita Giovanni , di quelle della rispettiva custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

Dispone che gli imputati Aspri Benedetto , Cavallo Antonino , Cosenza Giuseppe , Scipilliti Giovanni  e Trovato Alfredo , a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.

Visto l'art. 85 D.P.R. 309/90

Applica a Panarello Nunzio  e Scognamillo Gaetano  le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per un periodo di anni uno.

Visti gli artt. 28 e 32 c.p.

Dichiara Amante Giuseppe , Aspri Giovanni , Cosenza Giuseppe , La Spada Antonino , Panarello Nunzio , Scipilliti Giovanni , Scognamillo Gaetano , Trovato Alfredo , Ventura Carmelo  e Vita Giovanni  interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena.

Dichiara Aspri Benedetto , Cavallo Antonino , Costantino Pietro , Palla Federico  e Pellegrino Nunzio  interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 1 D.P.R. 394/90

Dichiara condonate le pene inflitte a

Amante Giuseppe  nella misura di un anno di reclusione e £. 1.000.000 di multa;

Palla Federico  nella misura di due anni di reclusione e £. 900.000 di multa nonché la pena accessoria;

Pellegrino Nunzio  nella misura di due anni di reclusione e £. 600.000 di multa nonché la pena accessoria;

Ventura Carmelo  nella misura di £. 1.000.000 di multa;

Vita Giovanni  nella misura di due anni di reclusione e £. 2.000.000 di multa.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Caleca Enrico , Caleca Santo , Cannaò Giuseppe , Crupi Luciano , Crupi Luigi , Cutè Alessandro , Longo Salvatore , Morgante Antonino , Panarello Nunzio , Parisi Stellario , Scipilliti Francesco , Scotto Giovanni , Trischitta Enzo  dai reati di cui ai capi 1 e 2 perché il fatto non sussiste;

Calatozzo Giuseppe , Carticiano Stellario , Pellegrino Nunzio  e Trovato Salvatore  dal reato di cui al capo 1, con riferimento al periodo successivo al giugno 1985, e da quello di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste;

Alessandro Simone  dai reati di cui ai capi 19 e 20 della rubrica per non aver commesso il fatto;

Aspri Benedetto  dai reati di cui ai capi 2 e 82 della rubrica perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 6, 11, 15, 16, 17 e 83 per non aver commesso il fatto;

Cariolo Benedetto  dai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 73, 74 e 75 per non aver commesso il fatto;

Cavallo Antonino  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e da quelli di cui ai capi 7 e 21 per non aver commesso il fatto;

Ciraolo Claudio  dal reato di cui al capo 7 della rubrica per non aver commesso il fatto;

Coluccio Marcello  dal reato di cui al capo 80 della rubrica perché il fatto non sussiste;

Cosenza Giuseppe  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 57, 58 e 59 per non aver commesso il fatto;

De Luca Antonino  dai reati di cui ai capi 27, 28, 29 e 30 per non aver commesso il fatto;

Galli Antonio  dai reati di cui ai capi 3 e 82 perché il fatto non sussiste;

Galli Luigi  dal reato di cui al capo 23 per non aver commesso il fatto;

Gulisano Francesco  dal reato di cui al capo 6-bis per non aver commesso il fatto;

La Spada Antonino  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e da quelli di cui ai capi 27 e 28 per non aver commesso il fatto;

Leo Domenico  dai reati di cui ai capi 19 e 20 per non aver commesso il fatto;

Nunnari Gioacchino  dal reato di cui al capo 3 della rubrica perché il fatto non sussiste e da quelli di cui ai capi 65, 66 e 67 per non aver commesso il fatto;

Pantò Pietro  dal reato di cui al capo 23 per non aver commesso il fatto;

Scipilliti Giovanni  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e da quelli di cui ai capi 39, 83 e 84 per non aver commesso il fatto

Scognamillo Gaetano  dai reati di cui ai capi 1, 2 e 53 perché il fatto non sussiste;

Trovato Alfredo  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 6, 7, 32, 33, 34, 35, 54, 55, 56, 63, 64, 76, 77, 78, 79 e 83 per non aver commesso il fatto;

Trovato Giovanni  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste, dai reati di cui ai capi 7, 21, 23 e 24 per non aver commesso il fatto nonché dai reati di cui ai capi 1, limitatamente al periodo successivo al giugno 1985, 6, 15, 16, 17 e 84, per essere l'imputato non punibile per vizio totale di mente;

Ventura Carmelo  dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 per non aver commesso il fatto;

Venuto Giuseppe  dai reati di cui ai capi 54, 55 e 56 per non aver commesso il fatto.

Vita Giovanni  dal reato di cui al capo 53 perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di Leo Domenico  per il reato ascrittogli al capo 14 della rubrica, ritenuto a carico dell'imputato un solo episodio avvenuto nel novembre 1983, per essere il reato estinto per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Pellegrino Nunzio  per il reato di cui al capo 37 della rubrica per essere lo stesso estinto per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

dichiara non doversi procedere nei confronti di Santacaterina Umberto  per i reati ascrittigli ai capi 25, 26 e 28 della rubrica per essere gli stessi estinti per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva;

Visto l'art. 649, co. 2 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di La Spada Antonino  e Ventura Carmelo  per il reato loro ascritto al capo 1 della rubrica perché l'azione penale non poteva essere iniziata per precedente giudicato;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Aspri Benedetto , Calatozzo Giuseppe , Carticiano Stellario , Pellegrino Nunzio , Trovato Alfredo , Trovato Giovanni  e Trovato Salvatore  per il reato loro ascritto al capo 1 della rubrica, limitatamente al periodo fino al giugno 1985, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per precedente giudicato.

Visto l'art. 222 c.p.

Ordina il ricovero di Trovato Giovanni  in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di almeno cinque anni.

Visto l'art. 300, co. 1 e 2 c.p.p.

Ordina l'immediata liberazione di De Luca Antonino , nato a Messina il 18 luglio 1962 e Galli Luigi , nato a Messina il 5 agosto 1956 se non detenuti per altra causa.

Revoca la misura della custodia in carcere applicata a Trovato Giovanni , nato a Messina il 7 marzo 1960 e dispone l'applicazione provvisoria nei confronti dell'imputato della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Visti gli artt. 321 e 323 c.p.p.

Ordina il dissequestro e la restituzione a

Cavallo Antonino  della vettura Fiat Panda tg. ME489264, dell'autocarro Fiat 300 tg. ME550316 e dei fondi rustici siti in Messina, vill. Larderia sup., C.da Pizzo di Tipoldo iscritti in catasto al f. 157, part. 642, 643, 646 e 648;

Cosenza Giuseppe  del denaro già depositato nel libretto a risparmio n. 43.0083143.01 presso Banca del Sud, ag. 3 di Messina;

Gangemi Antonia della vettura Fiat 126 tg. ME577864;

Paladino Girolama della vettura Autobianchi Y10 tg. ME574610;

Trischitta Nunzia dell'immobile sito in Messina, via G. Alessi, n. 52, iscritto in catasto al f. 132, part. 200 e del deposito a risparmio n. 2704721-87 presso la Banca Agricola Etnea, filiale Messina Contesse.

Visti gli artt. 18, co. 1, lett. e), 523, co. 6 e 507 c.p.p.

Dispone la separazione del procedimento nei confronti di D’Arrigo Marcello  e Galli Antonio  per il reato di cui al capo 81 della rubrica per un supplemento di istruttoria come da separata ordinanza.

Ordina la trasmissione di copia degli atti al P.M. per le opportune determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale nei confronti di De Luca Antonino  per i reati di cui ai capi 25 e 26 della rubrica.

Riserva in esito alla definizione dei procedimenti contro Trovato Antonino e Trischitta Giuseppe ogni decisione in ordine alla confisca dei beni in sequestro intestati a Trovato Franco, Trischitta Angelo, Sicilmarket s.r.l., Trischitta Francesco & C. s.n.c., Trischitta Francesco e Pellegrino Giovanna.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Messina li 28 luglio 1996

IL GIUDICE ESTENSORE                           IL PRESIDENTE

     (dott. Alfredo Sicuro)                       (dott. Giuseppe Armando Leanza)