Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 27 ottobre 2000 – estensore Conti
Sottrazione
all'obbligo di pagare l'assegno di divorzio – rilevanza dell'inadempimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 5 settembre
1998, NomeImputato veniva citato per
rispondere del reato di cui agli artt. 570 c.p. e 12 sexies legge 898 del 1970
perché, legalmente obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento di lire
500.000 mensili a favore del coniuge Mogliepersonaoffesa
e dei figli XXX e YYY, come disposto nella sentenza n° ZZZZ pronunciata da questo tribunale in
data zzzzz, si sottraeva a tale obbligo.
All’udienza del 4 maggio
2000 Mogliepersonaoffesa si costituiva
parte civile. Udite le richieste delle parti, venivano acquisiti documenti e la
persona offesa veniva sentita quale teste. In esito contestato in via
suppletiva il reato di cui agli artt. 570 cpv. n° 2 e 81 cpv. c.p. perché, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, lo NomeImputato avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza alla Mogliepersonaoffesa, al tempo moglie
separata senza addebito, omettendo di corrisponderle l’assegno di mantenimento
di lire 400.000 mensili stabilito dal Presidente del tribunale di Messina nel
periodo compreso tra il 1989 e il 1994.
All’udienza odierna,
rinnovato il dibattimento per cambio del giudicante, veniva nuovamente sentita
quale teste la persona offesa e di seguito i testimoni della difesa FiglioImputato e NomeTestimone. Le parti concludevano infine come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- omissis -
Resta l’esame nel merito del
delitto di cui al capo originariamente contestato.
Nell’interpretazione datane
dalla Corte Costituzionale (sent. n° 472 del 1989) e dalla giurisprudenza di
legittimità come di merito, la legge n° 74 del 1987 ha introdotto con l'art.
12-sexies una fattispecie delittuosa, del tutto nuova e pacificamente
procedibile d’ufficio, consistente nel sottrarsi all'obbligo di corrispondere
quanto dovuto a norma degli artt. 5 e 6 (assegno di divorzio ed assegno di mantenimento
relativo ai figli), rinviando all’art. 570 c.p. ai soli fini della sanzione, la
quale, trattandosi di inadempimento patrimoniale, deve essere ragguagliata al
comma 2° e dunque è congiuntamente pecuniaria e detentiva (Cass. sez. VI sent.
n° 3582 del 1988).
In particolare, dando
rilievo penale alla violazione dell’obbligo di cui all’art. 5, la legge rispose
all’esigenza di fornire adeguata tutela al soggetto divorziato il quale, a
mente dell’art. 570 c.p. (interpretato nell’unica corretta maniera, e cioè
senza estensioni analogiche in malam partem), non poteva agire penalmente contro
l’ex coniuge che non prestasse i mezzi di sussistenza. Con l’introduzione dell’art.
12 sexies, la legge n° 74 del 1987 ha tuttavia predisposto una tutela ancora
più incisiva perché, mentre per il separato il reato è integrato solo laddove
vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza, nel caso del divorziato basta la
sottrazione all’adempimento dell'obbligo statuito dal giudice civile.
Il giudice delle leggi,
partendo sempre dal condivisibile assunto per il quale i reati previsti
dall’art. 570 c.p. e dall’art. 12 sexies legge n° 898 del 1970 sono fra loro
del tutto separati, ha considerato non irragionevole il fare discendere la punizione
da diversi presupposti, tenuto conto che, anche a prescindere dalla diversa disciplina
dei due istituti, “l'art. 12-sexies garantisce un rapporto di credito che esaurisce
in sé … ogni collegamento tra le sfere degli ex-coniugi, mentre l'art. 570 del
codice penale tutela un rapporto personale tuttora in atto”.
Resta tuttavia da stabilire
quale sia l’esatta condotta che l’art. 12 sexies intende punire, problema sul
quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali. Il tenore letterale della
norma fa riferimento non ad un mero inadempimento dell’obbligo di corrispondere
l’assegno, ma al fatto di chi se ne “sottrae”: tale locuzione indica
inequivocabilmente che la tutela civilistica del credito in parola non coincide
con quella penalistica, ed una diversa lettura infrangerebbe l’unità
sistematica dell’ordinamento non rispettando i principi di sussidiarietà della
sanzione penale e meritevolezza della pena (sul punto C. Salazar “La tutela
penale dei crediti spettanti in caso di divorzio in relazione alla disciplina
di cui all’art. 570 c.p.” in In Iure Praesentia 1991, pag. 110).
Nel sollevare il problema,
parte della dottrina (A. Pisani “Sulla tutela penale della mancata
corresponsione all’ex coniuge dell’assegno di divorzio” in Cass. Pen. 1990,
pag. 386) ha proposto una soluzione estremamente rigorosa che individua l’unico
discrimine fra illecito civile e illecito penale nel diverso atteggiarsi
dell’elemento soggettivo: qualunque omessa prestazione, se assistita dal dolo,
è punita ai sensi dell’art. 12 sexies. La tesi in parola parte dal presupposto
che, nascendo l’obbligo di corrispondere l’assegno da un provvedimento
giurisdizionale, “lo spirito della legge incontra il disvalore penale del fatto
proprio nel risultato del mancato pagamento”. Coerentemente con tale premessa,
anche un minimo inadempimento sarebbe penalmente rilevante.
Altra interpretazione (per
tutti M. Finocchiaro “Diritto di famiglia” vol. III, Milano 1988)
individuerebbe un ulteriore requisito della condotta penalmente rilevante
nell’essere questa assistita da comportamenti simulatori o fraudolenti diretti
in qualche modo a vanificare quanto disposto dalla sentenza.
Tale soluzione non è
coerente con la lettera della norma: quando la condotta dell’agente deve essere
qualificata dalla presenza di ulteriori elementi, la legge li indica sempre. Va
del resto notato come già la previsione del dolo quale elemento soggettivo
consente di ritagliare, nell’ampio spazio dell’inadempimento, una fetta ben
più ridotta, che esclude tutti gli statisticamente numerosi comportamenti di
natura colposa.
Il vero è che la prima tesi,
preferita dallo scrivente, implica la costruzione dell’illecito in esame
come una sorta di inottemperanza dolosa ad ordine del giudice (388 c.p.)
qualificata dalla particolare natura del rapporto sotteso: proprio tale conclusione
impone tuttavia di ridurre ulteriormente lo spazio del penalmente rilevante.
Ripugna all’ordinamento (C.
Salazar, op. cit.) l’idea che anche la mera corresponsione di quote irrilevanti
di assegno, o di singole mensilità sporadicamente diluite nel corso di un lungo
rapporto, integri il delitto. Tale interpretazione non trova del resto supporto
nella norma, né è stata mai adottata dalla giurisprudenza costituzionale o di
legittimità: sarebbe infatti una forzatura individuare in comportamenti di
scarsa incidenza una vera e propria sottrazione all’obbligo, dato che
quest’ultimo va inteso in senso unitario e non come insieme di singole
prestazioni, alla luce della inequivoca scelta del sostantivo singolare
(“obbligo di corrispondere” e non “obblighi”). La giurisprudenza di legittimità
insegna del resto in tema di mancata esecuzione dolosa ex art. 388 c.p.
(recentissima Cass. Sez. VI n° 9445 del 2000) che il reato non è integrato
dalla mera burocratica inosservanza dell’obbligo, ma solo da un comportamento
concretamente offensivo.
La norma in esame non dice
tuttavia quale sia la soglia oltre la quale il fatto diventa punibile, sicchè
questo dato deve essere ricavato per via interpretativa, individuando il bene
tutelato e, di conseguenza, la condotta che ne costituisce oggettiva lesione.
L’assegno di divorzio, nella
sua attuale regolamentazione, costituisce per giurisprudenza e dottrina di gran
lunga prevalenti una misura di carattere assistenziale, ancorata innanzitutto
allo stato di bisogno del coniuge più debole (“quando quest’ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”). La legge
indica tuttavia altri parametri di cui va tenuto conto, e cioè le condizioni
dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato
da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi. Tutti questi criteri costituiscono,
nella visione più condivisibile, non mere basi di calcolo dell’importo
dell’assegno, ma condizioni da valutare unitamente allo stato di bisogno ai
fini della stessa scelta sull’an dell’imposizione dell’obbligo (E. Quadri voce
“Divorzio nel diritto civile e internazionale” in “Digesto delle discipline
privatistiche – sezione civile” vol VI).
Si deve dunque concludere
che l’interesse alla tutela del quale l’assegno è preordinato è quello del
coniuge divorziato più debole a che la sproporzione economica non raggiunga
livelli insopportabili, e ciò anche qualora questi non si trovi in uno stato di
vero e proprio bisogno. Ne discende che le omissioni penalmente rilevanti ai
sensi dell’art. 12 sexies legge n° 898 del 1970 sono solo quelle che
retrocedono l’ex coniuge beneficiario allo stato di ingiusto squilibrio che
l’assegno mira ad eliminare.
Accertare se l’omissione
raggiunga il grado di gravità sopra indicato è valutazione di merito che il
giudice deve svolgere in concreto. Da un canto, la mera omissione di qualche
rateo, non accompagnata da ulteriori elementi che caratterizzino il comportamento
in senso particolarmente lesivo, non potrà mai rilevare penalmente. D’altro
canto, quando l’omissione si riveli non sporadica, è necessario stabilirne la
concreta incidenza individuando quali siano, in costanza del comportamento
contestato, le condizioni patrimoniali e personali dei soggetti interessati:
difficoltà economiche dell’onerato o miglioramenti reddituali del beneficiario,
sopraggiunti alla pronuncia della sentenza dichiarativa dello scioglimento del
matrimonio, devono pertanto entrare nella cognizione del giudice penale al fine
di verificare se modifichino l’incidenza dell’omissione sulla situazione
tutelata.
Corollario della già
evidenziata autonomia dell’illecito penale ex art. 12 sexies da quello civile,
è poi che i mutamenti patrimoniali posteriori devono essere presi in
considerazione anche qualora in sede civile non abbiano comportato la revoca o
la riduzione dell’assegno.
Tale interpretazione non
trova alcun ostacolo nella condivisibile giurisprudenza formatasi in relazione
al delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, ove le difficoltà
economiche del reo non giustificano il comportamento salvo i casi di assoluta
indigenza. La già citata separatezza concettuale di questo reato da quello oggi
in esame vieta infatti qualsiasi automatica estensione al secondo delle elaborazioni
giurisprudenziali riguardanti il primo.
Il rigore manifestato
costantemente in tema di art. 570 comma 2° c.p. è del resto il frutto della
natura del comportamento da questa norma contemplato, sempre particolarmente
odioso perché spinge il coniuge separato in una condizione di miseria. La
valutazione pro reo delle cause di esclusione dell’antigiuridicità, che
null’altro sono che il risultato di comparazioni di interessi legalmente
protetti, non potrà in tal caso che essere subordinata ad un accertamento
convincente dell’assoluta impossibilità di altrimenti operare.
Nella sottrazione ex art. 12
sexies, di contro, l’agente risponde di una lesione che, pur riguardando
nella sostanza il medesimo bene della vita, può presentare in concreto una ben
minore gravità. La ratio che impedisce nell’un caso di considerare le
condizioni dell’imputato impone dunque nell’altro di tenerne il massimo conto.
Tale premessa si rende
necessaria alla luce dell’esito dell’istruttoria dibattimentale.
Va premesso che la fonte
principale di prova a carico è data dalla deposizione della persona offesa,
che, a mente di costanti insegnamenti giurisprudenziali, può certamente essere
valutata anche da sola ai fini della condanna, ma sempre previa indagine sulla
credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante.
Mogliepersonaoffesa ha deposto due volte: con la prima deposizione ella ha asserito di
nulla avere ricevuto per un paio d’anni, aggiungendo peraltro, in parziale contraddizione,
che, quando l’ex marito le mandava i soldi, erano quattrocento e non
cinquecentomila lire, ed ammettendo infine di non essere in grado di stabilire
a quanto ammontasse l’omesso versamento complessivo.
Rinnovatone l’esame, la Mogliepersonaoffesa, pur confermando la precedente
dichiarazione, ha asserito di non avere ricevuto alcunchè dal 1995 al 1998,
quando le venne riconosciuto il diritto di rivalersi sul quinto in base a
pignoramento presso terzi.
Le evidenti contraddizioni
in cui la persona offesa è caduta consentono di attribuirle solo parziale
attendibilità. Ella è stata certamente sincera nella ricostruzione dei fatti,
ma altrettanto imprecisa, probabilmente a causa del suo particolare coinvolgimento
psicologico. In particolare, a seconda della versione, NomeImputato potrebbe avere semplicemente compiuto alcune
omissioni, parziali o totali non è dato saperlo, distribuite nel corso di un
paio d’anni, oppure potrebbe esser venuto totalmente meno all’obbligo per ben
quattro anni.
Poiché lo stesso imputato
non ha sostanzialmente contestato la sussistenza di qualche omissione, anche
alla luce della prova documentale dell’avvenuto pignoramento, la Mogliepersonaoffesa è senz’altro
attendibile ove denuncia la sussistenza di un inadempimento. Si tratta ora di
ricostruire la sua consistenza e l’incidenza dello stesso nell’equilibrio
economico fra le parti.
A tale scopo risulta
fondamentale la deposizione di FiglioImputato.
Questi, figlio dell’imputato e della persona offesa, da sempre affidato al
padre, ha asserito di avere personalmente visto il padre consegnare alla madre
diverse mensilità presso il domicilio di lei, ed ha aggiunto di avere talvolta
egli stesso fatto da tramite per la consegna per conto del padre. Egli ha
inoltre riferito che le dazioni erano sempre in contanti e che il padre non
pretendeva mai ricevute.
Il giovane ha poi asserito
di sapere che la madre lavora, in ciò contraddicendo quest’ultima che sosteneva
invece di avere solo effettuato lavori sporadici presso una cooperativa. Il
teste ha altresì narrato di gravi difficoltà economiche e di salute affrontate
dal padre, tali da portarlo in uno stato di grave indebitamento risolto con la
svendita di un immobile.
La difesa di parte civile ha
invero contestato la genuinità del teste, mosso, a suo dire, da malanimo nei
confronti della madre. FiglioImputato
ha però dimostrato un notevole grado di coerenza, e la sua deposizione non è
apparsa affatto smaccatamente tesa alla difesa del padre, tant’è che egli ha
ammesso serenamente la sussistenza di qualche inadempimento da parte del
genitore, anche se non è stato in grado di meglio quantificarlo.
La deposizione trova poi
conferma in taluni elementi esterni.
Il testimone NomeTestimone, amico dell’imputato, ha
riferito che un paio di volte, trovandosi con lui per altri motivi, finì per
accompagnare l’imputato mentre portava i soldi alla moglie. Il teste ha ammesso
di non avere mai visto l’azione della consegna del denaro, ma pure ha riferito
di avere notato lo NomeImputato
preparare i soldi. Le notizie rese da questo teste assurgono tutt’al più a
debole elemento indiziario pro reo, ma pure convergono con la ricostruzione
operata da Massimo NomeImputato in
ordine a due circostanze importanti, e cioè che l’imputato era solito dare i
soldi in contanti e che li portava al domicilio della ex moglie.
Altra conferma indiretta si
ha dalla sentenza n° ZZZZ del zzzzz, dichiarativa del divorzio, che tenne
conto di un reddito mensile di 795.000 lire percepito regolarmente dalla Mogliepersonaoffesa. Non risulta che
tale provento sia successivamente venuto meno: nessuna attendibilità può
essere concessa all’attestato emesso dall’U.P.L.M.O. di Messina nel 1998, dal
quale risulta lo stato di disoccupazione della Mogliepersonaoffesa, dato che tale stato viene fatto addirittura
risalire al 1993 quando la stessa persona offesa ha invece ammesso di avere
lavorato quantomeno saltuariamente nel periodo compreso fra 1993 e 1998.
Vero è che l’ordinanza wwww della prima sezione civile di questo tribunale,
nel rigettare la richiesta dell’imputato di revocare l’obbligo di corrispondere
l’assegno, ha motivato anche sulla base di assenza di prova di reddito da
parte della Mogliepersonaoffesa, ma
ciò ha fatto sulla base di quel medesimo attestato U.P.L.M.O. della cui
attendibilità si è ora detto. Questi elementi indiziari consentono di
concludere che FiglioImputato è nel
giusto quando afferma che la madre continuò a percepire redditi.
Si deve pertanto concludere
che FiglioImputato sia degno di fede
quando riferisce di un’omissione rilevante, ma parziale, e almeno in parte
motivata da difficoltà economiche transeunti che facevano venire meno, o
quantomeno riducevano, il dislivello economico fra gli ex coniugi, anche alla
luce di una certa autosufficienza economica della Mogliepersonaoffesa. Va dunque ragionevolmente esclusa la rilevanza
penale dell’inadempimento, e si deve ritenere che la persona offesa possa
avere pieno ristoro del proprio diritto attraverso le già intraprese azioni
civili. Ne deriva che il fatto non costituisce reato e l’imputato va pertanto
assolto.
- omissis -