Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 24 settembre 2001 – estensore Conti
Diffamazione a
mezzo stampa – mediante il titolo dell'articolo
Diffamazione a
mezzo stampa – verità della notizia - prova della cura posta negli accertamenti
svolti per vincere dubbi ed incertezze
Svolgimento del processo
Con decreto dell'1 giugno 2001, Imputato è stato citato davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui agli artt. 595 c.p. e 13 legge n° 47 del 1948 per avere offeso la reputazione di Personaoffesa, Preside della Scuola Media Scuolamedia di Vibo Valentia, riportando su un articolo apparso nel quotidiano “Nomedelquotidiano” in data 28 settembre 1996 che il minore Nomedelminore, affetto da grave handicap psicofisico, era stato segregato in un’aula perché disturbava i compagni e costretto a fare lezioni da solo con l’insegnante di sostegno, corredando l’articolo con una foto raffigurante un’aula arredata da tre banchi.
All’udienza odierna, acquisiti copie dei verbali di riunioni 20 gennaio e 3 marzo 1996 del Consiglio d’istituto della Scuola media Scuolamedia, sono stati sentiti quali testimoni la persona offesa, Testimone1, Testimone2, Testimone3, Testimone4. Esaminato l’imputato, sono stati ascoltati i testimoni della difesa Testimone5, Testimone6 e Testimone7. Eseguito il confronto fra la teste Personaoffesa e il teste Testimone5 e poi fra la teste Testimone2 e il teste Testimone5, le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
Copia della pagina 9 di Nomedelquotidiano del 28 settembre 1996, contenente l'articolo per cui è processo, è acquisita in atti. Risulta pertanto documentalmente che l'imputato è responsabile dell'articolo in parola, da lui firmato, nonché dell'intervista con la preside Personaoffesa, in riquadro sulle tre colonne di destra.
L'articolo, sotto l'occhiello "Il ragazzo, portatore di un grave handicap psicofisico, frequenta la prima classe della scuola media Scuolamedia", è effettivamente titolato "Segregato in un'aula perché disturbava i compagni" e in sommario riporta "Costretto a fare lezione da solo con l'insegnante di sostegno".
Spicca in primo luogo l'uso di un termine quale "segregato". L'etimologia del verbo segregare è invero neutra: la parola nasce quale sinonimo di "separare" ma con riferimento all'azione di chi allontani uno o più elementi dal gruppo (letteralmente "gregge") di cui fanno parte. Nell'accezione corrente, il termine si è tuttavia colorito di un valore fortemente negativo, venendo ad indicare l'azione di chi emargini o addirittura escluda qualcuno in virtù di differenze di razza, sesso, religione. Attualmente si usa la parola "segregare" (come "segregazione" e ancor più "segregazionista") quasi esclusivamente in locuzioni odiose quali "segregazione razziale" (quale sinonimo di "apartheid"), o, più di recente, "segregazione sessuale" (riferita alla discriminazione nei confronti delle donne operata in taluni regimi pseudomusulmani), locuzioni che indicano una separazione definitiva in quanto riconnessa ad uno status che una maggioranza o minoranza dispotica assume inferiore e irredimibile. Se a ciò si aggiunge il richiamo all'handicap contenuto nell'occhiello, il messaggio è ancora più esplicito, e suggerisce l'idea di un alunno, già svantaggiato, assoggettato a ingiusta e definitiva discriminazione a causa della minorazione. Il messaggio è poi rinforzato attraverso l'aggiunta di un'indicazione ben precisa del luogo ove avveniva la "segregazione", e cioè in un'aula piccola e disadorna della quale viene pubblicata la foto, e, soprattutto, attraverso l'indicazione del motivo della "segregazione", costituito dal fatto che il ragazzo "disturbava i compagni", suggerendo esplicitamente l'idea che il personale della scuola avesse fatto leva sul cattivo comportamento dell'alunno per crearsi un alibi.
Il sommario, lungi dal modificare tale messaggio, lo rinforza evidenziando che il ragazzo sarebbe stato "costretto" a fare lezione da solo. "Costringere" qualcuno significa obbligarlo a fare qualcosa contro la sua volontà, il che significa che il bambino avrebbe subito una violenza quantomeno psicologica da parte del personale della scuola, finalizzata a separarlo dal resto della classe.
La difesa ha sostenuto che, dalla lettura dell'intero articolo e dell'allegata intervista alla preside, emergerebbe una descrizione del fatto più articolata, di carattere non diffamatorio, che integrerebbe la titolazione e che assieme ad essa andrebbe valutata. L'assunto è innanzitutto infondato in fatto, atteso che il tono complessivo dell'intero pezzo non modifica nella sostanza il messaggio del titolo (si notino frasi melodrammatiche quali "un ragazzo isolato dal resto del mondo, del suo mondo", o critiche esplicite quali "si ha la sensazione che si ritorni indietro, quasi alle classi differenziali", o ancora il riferimento all'uso del "pugno di ferro" attribuito alla preside nell'intervista). È comunque ius receptum che il carattere diffamatorio dell'informazione a mezzo stampa può risultare sia dalla complessiva valutazione dell'insieme dell'articolo, allorchè i singoli elementi costitutivi, valutati separatamente, risultino ambigui o neutri, sia da singole parti dell'articolo, ed in particolare dalla titolazione, se formulata in modo tale da risultare diffamatoria. In tale seconda ipotesi, anche se dalla lettura dell'intero articolo sia possibile ottenere una corretta visione della realtà, il delitto non viene meno, "atteso che i lettori del giornale ben possono prestare solo una frettolosa attenzione alla notizia data da titolo, sottotitolo e sommario, senza approfondire il contenuto dell'intero testo" (Cass. Sez. V n° 8035 del 1998).
Data questa premessa, ne consegue la sicura diffamatorietà dell'articolo.
Il comportamento di Imputato, in quanto da lui addirittura orgogliosamente rivendicato in dibattimento, è poi senz'altro assistito dal dolo generico richiesto dall'art. 595 c.p.
Resta dunque da valutare se ed in che misura il fatto possa essere scriminato dal diritto di cronaca.
Facile, e favorevole all'imputato, è la valutazione della pertinenza: è del tutto evidente l'interesse pubblico alla conoscenza dei metodi didattici utilizzati in un istituto, al fine quantomeno di fornire ai genitori notizie rilevanti per la scelta della scuola per i propri figli.
In relazione alla continenza, la valutazione è pure favorevole all'imputato: se fosse stato vero che Nomedelminore veniva emarginato e trattato nei termini sopra descritti, l'uso dei termini "segregato" e "costretto", unici sui quali si può incentrare l'attenzione, sarebbe stato del tutto idoneo allo scopo e nient'affatto gratuito.
Resta il problema della verità dei fatti.
La difesa ha cercato di sostenere che tale criterio verrebbe soddisfatto anche ove emerga che, talvolta, il Nomedelminore era stato effettivamente portato nella piccola aula raffigurata a corredo dell'articolo. Tale assunto è superficiale ed inaccettabile: il messaggio portato all'attenzione dei lettori era quello di un caso di segregazione mediante costrizione, non certo di una mera sporadica decisione di condurre il bambino, senza alcuna violenza, in una classe diversa da quella ove si tenevano le lezioni. Quello che va dunque verificato è se effettivamente vi sia stato un increscioso caso di emarginazione nei confronti del minore, e su questo punto l'istruttoria è stata completa ed esauriente.
La preside e querelante Personaoffesa ha radicalmente negato che Nomedelminore fosse mai stato isolato, ed ha chiarito che questi, a causa del suo handicap, tollerava a stento, specie all'inizio, sia lo stare in aula che il rapportarsi correttamente ai suoi compagni, il che costringeva l'insegnante di sostegno ad assecondare la sua comprensibile irrequietezza accompagnandolo in stanze diverse dalla sua aula, compresa quella raffigurata nella foto, adibita a sala computer.
Testimone2, vicepreside al tempo dei fatti, ha riferito che, in quanto insegnante di ginnastica del bambino, ebbe modo di ben conoscerne il comportamento, spiegando come il problema fosse proprio quello di riuscire a rendergli gradualmente accetta la necessità di stare seduti ed osservare una sorta di disciplina: ella non ebbe infatti alcun problema a rapportarsi con l'alunno, che ben si prestava a svolgere le medesime attività dei compagni quando si trattava di fare sport e, dunque, di muoversi. La Testimone2 ha anche confermato che l'aula raffigurata nell’articolo era la sala dei computer, cui il bambino veniva accompagnato perché lui desiderava starvi, e dunque senza costrizione alcuna.
Ancora più informata è l'insegnante di sostegno, Rosaria Giungola, la quale ha recisamente negato di avere partecipato o anche solo assistito ad episodi di isolamento del bambino, ed ha spiegato di avere profuso ogni sforzo per abituarlo, lentamente e con dolcezza, a non disturbare lo svolgimento delle lezioni e controllare le proprie reazioni inconsulte e violente contro compagni e docenti. La Giungola ha inoltre riferito di avere talvolta accompagnato il bambino nell'aula di cui alla foto, sempre con il suo consenso, chiarendo che questi tendeva, specie all'inizio, a scorrazzare un po' dappertutto in quell'istituto, compresa la stessa stanza della preside, ove veniva senz'altro accolto.
Persino un teste invocato dalla difesa, il professor Testimone7, insegnante in pensione al tempo in servizio presso la scuola media Scuolamedia, ha pienamente confermato la tesi dei suoi colleghi, descrivendo il Nomedelminore come un bambino irrequieto che scappava dall’aula e girava per i corridoi, con l’insegnante di sostegno che faceva il possibile per seguirlo e, qualche volta, lo portava nell’aula della foto, dove peraltro c’erano la televisione e il computer, da lui e dai suoi alunni mai utilizzati ma senz'altro astrattamente a disposizione dell'intera scolaresca.
Se tutti i testi finora citati sono astrattamente tacciabili di spirito di corpo per essere fra loro colleghi, altrettanto non può dirsi per il padre di Nomedelminore, Testimone4, che ha testimoniato in termini assolutamente conformi a quanto dichiarato dai docenti, escludendo che il figlio fosse mai stato segregato, ed evidenziando che, se tale voce fosse stata minimamente vera, non avrebbe certamente mai accettato di lasciarlo in quella scuola per l'intero ciclo delle medie, completato in quattro anni. Il teste ha addirittura tenuto a precisare che, grazie all'attività del personale scolastico, suo figlio ebbe graduali ma concreti miglioramenti.
Altrettanto credibile è la teste Testimone1, zia di Nomedelminore, che seguiva il ragazzo con molta attenzione in quanto presidente del consiglio di istituto, di cui faceva parte in quanto a sua volta madre di altri due alunni della "Scuolamedia". Anche la Testimone1 ha negato recisamente che il bambino fosse mai stato segregato in una stanza, evidenziando che, in caso contrario, sarebbe senz'altro intervenuta vigorosamente.
La verità della notizia va dunque categoricamente esclusa.
Resta da vedere se tale verità possa essere recuperata in termini putativi. Tale appare essere la principale argomentazione a difesa invocata dall'imputato nel corso del proprio interrogatorio, nel quale ha fatto presente che il proprio intervento nacque da una segnalazione di un collaboratore del giornale, il giornalista pubblicista e insegnante di scuola secondaria superiore Testimone5, il quale lo informò di voci riguardanti la segregazione di un handicappato. L'imputato narra di essersi recato ad intervistare la preside, la quale le confermò che il caso di Nomedelminore era difficile e che il bambino doveva essere "addomesticato" e "livellato". L'imputato ha altresì narrato di avere fedelmente riportato il pensiero della preside nell'intervista pubblicata unitamente all'articolo oggetto di processo, rammentando che mai la Personaoffesa la smentì, e ha recisamente negato di avere artatamente modificato la situazione dell'aula raffigurata nella foto.
Testimone5 ha confermato di avere saputo da alcuni genitori e insegnanti della scuola, di cui peraltro non ha fatto il nome, che Nomedelminore veniva segregato e non faceva lezione assieme agli altri, di averne informato Imputato e di essersi recato presso quella scuola assieme a lui e al fotografo Testimone6, di avere presenziato all'intervista del collega con la preside, intervenendovi attivamente, e di essere in grado di confermare l'assoluta genuinità del resoconto pubblicatone su "Nomedelquotidiano". Il testimone ha sostenuto che la preside aveva una visione certamente superata del recupero degli alunni svantaggiati, e ha pertanto attribuito l'atteggiamento riprovevolmente costrittivo a suo dire adottato contro il Nomedelminore non a malafede degli insegnanti, ma a scarso aggiornamento professionale. Il Testimone5 ha in particolare asserito che il "metodo dello specchio" invocato dalla preside, consistente nell'opporre una reazione uguale e contraria ad ogni comportamento del discente, è superato, in questo peraltro spingendosi a valutazioni alquanto personali e non unanimemente condivise in campo pedagogico.
Il testimone Testimone6, fotoreporter all’epoca dipendente di Nomedelquotidiano, poco ha potuto dire sul tenore dell'intervista, ma ha dato una definitiva conferma del fatto che l’aula non venne manomessa per drammatizzare la foto.
Il confronto fra la preside e il Testimone5 ha consentito di accertare definitivamente che la prima usò effettivamente le parole attribuitele nell'intervista pubblicata sul quotidiano, e ciò a prescindere dalla scarsissima attendibilità della dirigente in relazione al ricordo di come si svolse l'intervista stessa.
Meno interessante è stato il confronto fra la vicepreside e il Testimone5: la prima, pur non confermandolo, non ha nemmeno negato di avere personalmente aperto la porta dell'aula all'imputato, al Testimone5 e all'Testimone6.
Questo insieme di elementi consente di concludere che, al momento di scrivere l'articolo, Imputato aveva a disposizione i seguenti elementi:
a) alcune voci di soggetti non identificati, riportategli dal Testimone5, che riguardavano la segregazione di un minore all'interno della scuola;
b) l'intervista della preside, che effettivamente parlava di "metodo dello specchio", di "addomesticare" e di "livellare", ma che in nessun modo confermava di avere mai segregato il ragazzo, ma solo di aver permesso che fosse allontanato dalla classe, nell'ambito di un percorso educativo tendente al reinserimento;
c) la visione della piccola aula, tanto fugace da non consentire né a lui né a chi lo accompagnava di accorgersi che vi erano non solo dei banchi, ma anche computer e televisore.
Principio ormai pacifico in tema di diffamazione a mezzo stampa è quello per cui l'esimente putativa del diritto di cronaca si può invocare solo quando l'agente fornisca la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia, assolvendo l'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone con diligenza l'attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi (e pluribus, Cass. Sez. V nn° 12024 del 1999, 11119 del 1998, 8848 del 1997, 891 del 1997).
È del tutto verosimile che la Personaoffesa, nel corso dell'intervista, abbia parlato in modo tale da ingenerare un legittimo dubbio: la preside ha del resto manifestato anche nel corso del dibattimento una certa spigolosità intellettuale e durezza espressiva. Ciononostante, Imputato non aveva elementi sufficienti per potere parlare, a titoli di scatola, di "segregazione", e, prima di pubblicare una notizia in termini così drastici e profondamente offensivi per la preside e tutto il corpo docente, avrebbe dovuto quantomeno approfondire, cercando il contatto con l'insegnante di sostegno e con i parenti del bambino, attività, queste, realizzabili senza sforzi particolari e dunque tali da non impedire una pubblicazione tempestiva della notizia, una volta risultata vera. Di ciò lo stesso imputato è apparso rendersi conto quando, nel corso del suo esame dibattimentale, ha negato di avere mai parlato con i parenti, ma ha sostenuto a propria discolpa che ci aveva parlato il prof. Testimone5. A precisa domanda, tuttavia, il Testimone5 ha negato di avere mai parlato con i parenti del Nomedelminore, aggiungendo che mai ne era stato incaricato da Imputato.
L'imputato ha pertanto dimostrato una colpevole sciatteria, sorprendente se rapportata alla professionalità della quale è apparso tutt'altro che sprovvisto, e non può invocare la scriminante nemmeno in termini putativi.
-omissis-