Giudice monocratico – sezione I penale – sentenza 15 febbraio 2001 – estensore Conti

Diffamazione a mezzo stampa – prova liberatoria rispetto all'esercizio del diritto di critica

Diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica sindacale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19 ottobre 2000, Imputato1 e Imputato2 venivano citati davanti a questo Giudice per rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa per avere, il primo nella qualità di dirigente sindacale, il secondo nella qualità di redattore del quotidiano “Nomedelquotidiano”, offeso la reputazione di Personaoffesa, dirigente il Importantecorpo del Comune di Nomedicittà, pubblicando nel numero del 24 marzo 1999, pagina 24, un articolo ove era riportata una dichiarazione dell’Imputato1 in tema di applicazione e modifiche del regolamento del Corpo, e ove si leggevano diverse espressioni diffamatorie riferite proprio al Personaoffesa.

All’odierno dibattimento, udite le richieste delle parti, e rigettate le richieste di ammissione di prove testimoniali provenienti dalla difesa, veniva indicato per la lettura l’articolo per cui è processo, e venivano acquisite, in quanto provenienti dal­l’im­putato in qualità dirigente sindacale, cinque note for­ma­te fra il novembre 1997 e l’aprile 1999, nonché una copia dell’esposto riprodotto nell’articolo per cui è processo, corredato da prova dell’avvenuta ricezione da parte del ministero dell’interno.

Le parti concludevano infine come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avendo la difesa degli imputati richiesto, in sede di discussione finale, la revoca dell’ordinanza con la quale non è stata ammessa la prova testimoniale finalizzata a dimostrare la verità delle affermazioni dell’Imputato1, è necessaria un’ulterio­re precisazione in relazione ai motivi che rendono tale mezzo istruttorio, prima ancora che sovrabbondante, addirittura vietato dalla legge.

La premessa già esplicata durante il dibattimento, e che in questa sede va ribadita e precisata, è che l’offesa per cui oggi è processo non consiste nell’attribuzio­ne di un fatto determinato, ma nella formulazione di taluni giudizi sull’operato del Personaoffesa.

Nessun serio dubbio può sorgere sulla natura di opinione e non di fatti delle espressioni con le quali si attribuiscono al Personaoffesa “atteggiamenti antidemocratici, antisindacali e dittatoriali”, “incapacità professionale”, “proterva avversione all’applicazio­ne del nuovo regolamento”, “gestione a dir poco dissennata” delle risorse, mantenimento di “uno stato di terrorismo psicologico”, “chiara recalcitranza a quei criteri di democrazia e di buon senso che informano ogni dialogo civile e costruttivo” e, ancora più in generale, “arroganza che ormai è diventata sistematica provocazione … e pienezza di sé che non conosce rispetto per i suoi collaboratori”, sfociante in una gestione che difficilmente potrà essere eguagliata.

La difesa degli imputati ha tuttavia ritenuto che vada considerato fatto determinato l’offesa consistita nell’affermazione di una responsabilità del Personaoffesa per non avere dato applicazione al regolamento del Importantecorpo del Comune di Nomedicittà, e ha sostenuto che, essendo questo il vero fulcro dell’attacco al querelante, andava eseguita un’istruzione almeno su questo punto.

L’esame dell’articolo per cui si procede impone tuttavia di concludere in senso opposto: l’Imputato1 non indicò in maniera puntuale le violazioni che riteneva di avere individuato, ma si limitò ad una generica denuncia di inosservanza di un gruppo di norme di contenuto vario. Mancando una delimitazione anche solo abbozzata del campo di indagine, l’apparente affermazione di un fatto si concreta in null’altro che un complessivo giudizio sull’o­pe­­ra­to dell’alto dirigente.

Così ricostruita l’imputazione, il richiamo alla possibilità di provare la verità dei fatti ai fini dell’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p. è dunque fuori luogo.

Vero è che il giudice delle leggi, già con sentenza n° 175 del 1971, ha chiarito che l'art. 596 c.p., che non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non trova applicazione allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente dell’esercizio del diritto di cronaca. La stessa Corte Costituzionale ha peraltro limitato tale eccezione al “caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui”.

Ciò significa che, ogni volta che non si riferiscano notizie ma opinioni, e pertanto non si versi nel campo del diritto di cronaca, ma in quello, pure riconducibile alla libertà di espressione del pensiero, del diritto di critica, il divieto in parola non è venuto meno. In caso contrario, procedimenti come questo in esame si trasformerebbero sistematicamente in risibili disamine delle storie professionali e umane delle parti lese, alla ricerca di un giudizio sulla persona del querelante che, in ogni caso, non potrebbe avere alcuna conseguenza sul merito della decisione finale.

Il vero è, come autorevolmente sostenuto dalla migliore giurisprudenza di legittimità, che, ove venga esercitato il diritto di critica, il problema della verità non si pone nemmeno (cfr. Cass. Sez. V n° 3477 del 2000), perché nessuna opinione può essere in sé vera o falsa, ma solo più o meno condivisibile. Diversamente opinando, qualunque decisione presa da un giudice potrebbe essere ribaltata da altro giudice in base a parametri non meramente normativi, ma ideologici, lasciando il cittadino in balìa della soggettività di chi lo giudica. Il rischio di involuzione antidemocratica e inquisitoria insito in tale ipotesi è di solare evidenza.

Non si sconosce invero la presenza di numerose massime giurisprudenziali che hanno apparentemente asserito l’operatività del criterio della verità quale limite anche al diritto di critica (fra le più recenti Cass. Sez. V nn° 6384 del 1990, 32 del 1991, 11199 del 1998, sez. I n° 2210 del 1996), né di dottrina che ha recepito tale impostazione in ossequio ad un goffo simmetrismo bizantino. Si tratta di tesi non condivisa da chi scrive, e del resto quelle stesse sentenze ora citate, ove esaminate con attenzione, non contraddicono affatto la conclusione di Cass. Sez. V n° 3477 del 2000, poiché nessuna di esse ha mai concretamente dichiarata “vera” o “falsa” un’opinione, ma ha piuttosto deciso casi in cui la cronaca e la critica si trovavano fra loro legate in termini tali da rendere estremamente difficile la scissione concettuale dell’una dall’altra. Ciò non accade nel caso di specie: tutte le espressioni lesive dell’immagine del Personaoffesa sono senz’altro, in termini semantici come sintattici, giudizi.

Il diritto di cronaca può semmai essere invocato dall’imputato Imputato2, dato che egli non ha espresso opinioni proprie, ma ha esclusivamente riportato quelle altrui: quanto contenuto nello scritto dell’Imputato1, rispetto al Imputato2, nul­l’al­tro è che un fatto, e come tale doveva essere vero. La verifica della verità, rispetto al Imputato2, si deve tuttavia limitare alla corrispondenza fra notizia riportata e sua realtà: se la notizia era quella della richiesta di dimissioni da parte del sindacalista attraverso una lettera dai contenuti severi, tutto ciò che va verificato, e ben lo si può fare documentalmente, è se effettivamente fossero state richieste le dimissioni e se l’Imputato1 avesse usato le espressioni riportate nell’articolo.

Delimitato il campo d’indagine in questi termini, l’istruzione dibattimentale era dunque superflua.

Venendo al merito, è agevole riscontrare la presenza sia dell’elemento oggettivo come di quello soggettivo del reato contestato agli imputati.

Sotto il primo aspetto, basta rilevare che sull’attribuibilità di tali frasi all’impu­ta­to Imputato1, e sulla riferibilità al Imputato2 della trasfusione dello stesso in un articolo di quotidiano, non sussiste alcun dubbio, come indubbio è il fatto che tali espressioni abbiano intaccato l’immagine del Personaoffesa, soggetto che lo scritto in parola connota di fortissimi limiti professionali e caratteriali, tali da giustificare una richiesta di dimissioni per inadeguatezza all’importante carica ricoperta.

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, L’Imputato1 non ha nemmeno tentato di smentire che la propria intenzione fosse esattamente quella di porre in risalto questi aspetti da lui percepiti della personalità del Personaoffesa, né il Imputato2 ha dedotto di non avere inteso quale fosse la portata dello scritto da lui trasfuso nell’articolo. Ciò basta a integrare il dolo generico richiesto per la diffamazione.

Date queste premesse, resta tuttavia da vedere se tale comportamento, in sé avente natura di reato, sia o meno scriminato dall’esercizio di diritto di libera manifestazione del pensiero ai sensi dell’art. 51 c.p., sub specie di diritto di critica per l’Imputato1 e di cronaca per il Imputato2.

Semplice è la valutazione della posizione del giornalista.

Va premesso, con Cass. sez. V n° 2144 del 2000 (resa in tema di intervista ma pienamente adattabile al caso di specie per identità di ratio), che, nel caso di pubblicazione di espressioni provenienti da altri, i criteri che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dal terzo, costituenti il fatto in sè. “Il limite della verità si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito ... alla realtà fenomenica, ma al fatto che ... concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti” a quanto profferito dalla persona che ha reso le dichiarazioni. A questo punto, “il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate (dal terzo), anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio (che ha rilasciato le dichiarazioni). Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio interessato, non può non assumerne la (esclusiva) responsabilità”.

Questo principio è ormai consolidato in giurisprudenza e non trova smentita nella più recente Cass. Sez. V n° 7498 del 2000 (in Guida al diritto 2000, 34, 96), ove si afferma la sussistenza di un dovere di controllo e censura da parte del giornalista. Tale sentenza si riferisce infatti al caso, affatto diverso, dell’intervista-colloquio, ove le prese di posizione del dichiarante non sono spontanee ma, vengono almeno in parte, stimolate dal giornalista, che, a quel punto, può ben dirsi abbia egli stesso creato la notizia e pertanto ne può essere chiamato a rispondere. Quando invece, come accadde al Imputato2, ci si trovi di fronte addirittura ad uno scritto preformato, sarebbe addirittura astrattamente rimproverabile il comportamento censorio.

Dati questi parametri, è agevole constatare che:

a)      il Imputato2 ha fedelmente riportato la notizia della richiesta di dimissioni da parte del sindacalista, individuato anche nella sua carica sindacale, e ha riportato, testualmente e fra virgolette, stralci significativi del comunicato del­l’Imputato1 indicandone la provenienza, apponendo un titolo capace di informare i lettori sinteticamente e correttamente del contesto dal quale scaturiva, ed omettendo qualsiasi interpretazione e commento, sicchè il criterio della verità è rispettato;

b)      l’articolo è senz’altro pertinente, poiché tratta della richiesta di dimissioni di un soggetto che riveste, nell’organizzazione di un Comune capoluogo di provincia e di grandi dimensioni come Nomedicittà, un ruolo di primaria importanza in quanto responsabile della Importantecorpo. La richiesta proviene oltretutto da un soggetto investito di un’alta carica sindacale e, come tale, deputato a rappresentare una cospicua percentuale dei lavoratori posti sotto la direzione del Personaoffesa. Le ripercussioni di tale conflitto sulla funzionalità dei numerosi servizi curati dalla Importantecorpo costituiscono senz’altro argomento di interesse per le persone che abitano la zona di Nomedicittà, le stesse che costituiscono il bacino di lettori di una delle edizioni del “Nomedelquotidiano”;

c)      una volta che il giornalista, attraverso la virgolettatura, faccia chiaramente intendere quali parole siano mera fedele riproduzione e quali siano frutto della propria creatività, solo della continenza delle seconde egli può essere chiamato a rispondere, e non v’è chi non veda come lo stile dell’articolo in sé sia, ancor prima che continente, addirittura neutro.

La posizione del Imputato2 non presta dunque il fianco a qualsivoglia rimprovero non soltanto dal punto di vista penalistico, ma persino da quello professionale.

L’Imputato1 invoca invece il diritto di critica, avendo egli corredato la propria richiesta di dimissioni del Personaoffesa con giudizi molto negativi dell’espressio­ne dei quali invoca la legittimità.

Escluso per le ragioni di cui sopra ogni giudizio sulla verità delle opinioni, la disamina deve limitarsi alla pertinenza e alla continenza.

Va premesso che, per giurisprudenza e dottrina pacifiche, i limiti suindicati vanno valutati in termini in parte diversi e certamente più elastici rispetto a quanto previsto per il diritto di cronaca, specie quando si tratti di critica politica o, come nel caso di specie, sindacale, dovendosi tutelare la primaria esigenza di favorire il confronto e la dialettica delle idee in quei settori della vita pubblica di più immediata rilevanza per le sorti della democrazia (Musco, “Stampa (dir. Pen.)” in Enc. Dir, XLIII, Milano, 1990, 633 e ss.).

In particolare, la pertinenza, in tema di diritto di critica, va intesa, oltre che come interesse pubblico alla divulgazione della notizia (ciò su cui è inutile tornare, valendo quanto detto per il Imputato2), come congruenza rispetto ai temi in discussione, nel senso che “il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta” (Cass. Sez. V n° 3477 del 2000).

Le espressioni usate dall’Imputato1 costituiscono invece le argomentazioni poste a base di un atto tipicamente riconducibile all’attività sindacale, quale quello di chiedere le dimissioni di un dirigente che si ritenga non rispettare i diritti dei sottoposti. L’insieme delle predette espressioni rappresenta un’articolata motivazione della richiesta di dimissioni. Nonostante le apparenze, nessuna parola esprime una valutazione dell’uomo Personaoffesa in quanto tale, ciò che sarebbe stato senz’altro vietato costituendo un odioso e vile argomentum ad hominem (Cass. sez V n° 7990 del 1998), ma tutto converge verso un’affermazione di fondo, opinabile ma legittimamente esprimibile, di inadeguatezza del soggetto alla carica ricoperta.

In particolare, la critica dell’Imputato1 può essere divisa in due sottoargomenti, il primo di inadeguatezza caratteriale (al quale si riferiscono la “perseve­ran­za in atteggiamenti antidemocratici, antisindacali e dittatoriali”, la “proterva avversione all’applicazione del nuovo regolamento”, l’avere sapientemente mantenuto “uno stato di terrorismo psicologico”, “la chiara recalcitranza a quei criteri di democrazia e di buon senso”, l’arroganza “che ormai è diventata sistematica provocazione” e la “pienezza di sé che non conosce rispetto per i suoi collaboratori”) e il secondo di inadeguatezza professionale (mediante il riferimento all’incapacità come causa della disapplicazione del regolamento, alla gestione dissennata delle risorse e alla fallimentarità della sua gestione).

Se si parte dal presupposto che l’adeguatezza di un alto funzionario al ruolo ricoperto va valutata sia sotto il profilo della capacità e preparazione che sotto quello dell’attitudine a rapportarsi al personale al fine di creare il clima di armonia che influisce in modo determinante sull’efficienza di un ufficio, non v’è dubbio che non solo il secondo gruppo di accuse, ma anche il primo costituisca argomento pertinente allo scopo di dimostrare la ragionevolezza di una richiesta di dimissioni. Tanto basta alla sussistenza dell’invocata pertinenza.

In quanto alla continenza, va premesso, con Cass. Sez. V n° 12013 del 1999, che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca anche nel senso che il linguaggio della polemica politica (cui quella sindacale può ritenersi accomunata per l’inevitabile asprezza e la rilevanza pubblica dell’argomento) può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati, dato che l'uomo pubblico é esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini. Tale è sen­z’altro la posizione non solo dell’amministratore eletto, ma anche dell’am­mi­ni­stratore professionista ed organico alla pubblica amministrazione, ogni volta che, per la particolare importanza del ruolo ricoperto, i suoi atti incidano in modo rilevante sulla vita degli amministrati. Finchè dunque non si adotti un registro volgare e non si faccia ricorso a inutili asprezze e subdole insinuazioni (cfr. Musco, “Stampa” cit.), si rimane nell’ambito della critica consentita.

Nel caso di specie, ci si trova di fronte a parole di significato inequivoco, tutte calibrate su un registro formale. Va invero biasimato il riferimento declamatorio a dittatura e democrazia, come l’uso di parole quali “terrorismo psicologico” e “proterva”, ciò che, nell’insieme, finisce per permeare di significati eccessivi una rivendicazione sindacale. Un uso più elegante della lingua avrebbe senz’altro giovato alla chiarezza espositiva e, indirettamente, alla causa perseguita dal sindacalista, ma è da escludere che l’asprezza dei toni fosse inutile, giacchè quei riferimenti a concetti più alti del dovuto giungono comunque a denotare aspetti rilevanti in modo ragionevolmente icastico. La legge penale non punisce del resto l’uso enfatico della lingua italiana, ma solo l’incontinenza espressiva, sicché è corretto affermare, come la stessa difesa ha ammesso, che l’Imputato1 ha esercitato il diritto di critica nella massima estensione possibile, rimanendo comunque un passo al di qua della soglia della punibilità

Gli imputati vanno pertanto entrambi assolti perché il fatto non costituisce reato, in quanto l’Imputato1 ha agito nell’esercizio del diritto di critica e il Imputato2 di quello di cronaca.

- omissis -