Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 15 febbraio 2001 – estensore Conti
Diffamazione a
mezzo stampa – prova liberatoria rispetto all'esercizio del diritto di critica
Diffamazione a mezzo
stampa – diritto di critica sindacale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 19 ottobre
2000, Imputato1 e Imputato2 venivano citati davanti a
questo Giudice per rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa per avere,
il primo nella qualità di dirigente
sindacale, il secondo nella qualità di redattore del quotidiano “Nomedelquotidiano”, offeso la
reputazione di Personaoffesa, dirigente
il Importantecorpo del Comune di Nomedicittà, pubblicando nel numero del
24 marzo 1999, pagina 24, un articolo ove era riportata una dichiarazione dell’Imputato1 in tema di applicazione e
modifiche del regolamento del Corpo, e ove si leggevano diverse espressioni
diffamatorie riferite proprio al Personaoffesa.
All’odierno dibattimento,
udite le richieste delle parti, e rigettate le richieste di ammissione di prove
testimoniali provenienti dalla difesa, veniva indicato per la lettura
l’articolo per cui è processo, e venivano acquisite, in quanto provenienti dall’imputato
in qualità dirigente sindacale,
cinque note formate fra il novembre 1997 e l’aprile 1999, nonché una copia
dell’esposto riprodotto nell’articolo per cui è processo, corredato da prova
dell’avvenuta ricezione da parte del ministero dell’interno.
Le parti concludevano infine
come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la difesa degli
imputati richiesto, in sede di discussione finale, la revoca dell’ordinanza con
la quale non è stata ammessa la prova testimoniale finalizzata a dimostrare la
verità delle affermazioni dell’Imputato1,
è necessaria un’ulteriore precisazione in relazione ai motivi che rendono tale
mezzo istruttorio, prima ancora che sovrabbondante, addirittura vietato dalla
legge.
La premessa già esplicata
durante il dibattimento, e che in questa sede va ribadita e precisata, è che
l’offesa per cui oggi è processo non consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato, ma nella formulazione di taluni giudizi sull’operato del Personaoffesa.
Nessun serio dubbio può
sorgere sulla natura di opinione e non di fatti delle espressioni con le quali
si attribuiscono al Personaoffesa
“atteggiamenti antidemocratici, antisindacali e dittatoriali”, “incapacità
professionale”, “proterva avversione all’applicazione del nuovo regolamento”,
“gestione a dir poco dissennata” delle risorse, mantenimento di “uno stato di
terrorismo psicologico”, “chiara recalcitranza a quei criteri di democrazia e
di buon senso che informano ogni dialogo civile e costruttivo” e, ancora più in
generale, “arroganza che ormai è diventata sistematica provocazione … e
pienezza di sé che non conosce rispetto per i suoi collaboratori”, sfociante in
una gestione che difficilmente potrà essere eguagliata.
La difesa degli imputati ha
tuttavia ritenuto che vada considerato fatto determinato l’offesa consistita
nell’affermazione di una responsabilità del Personaoffesa
per non avere dato applicazione al regolamento del Importantecorpo del Comune di Nomedicittà,
e ha sostenuto che, essendo questo il vero fulcro dell’attacco al querelante,
andava eseguita un’istruzione almeno su questo punto.
L’esame dell’articolo per
cui si procede impone tuttavia di concludere in senso opposto: l’Imputato1 non indicò in maniera puntuale
le violazioni che riteneva di avere individuato, ma si limitò ad una generica
denuncia di inosservanza di un gruppo di norme di contenuto vario. Mancando una
delimitazione anche solo abbozzata del campo di indagine, l’apparente
affermazione di un fatto si concreta in null’altro che un complessivo giudizio
sull’operato dell’alto dirigente.
Così ricostruita
l’imputazione, il richiamo alla possibilità di provare la verità dei fatti ai
fini dell’applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p. è dunque
fuori luogo.
Vero è che il giudice delle
leggi, già con sentenza n° 175 del 1971, ha chiarito che l'art. 596 c.p., che
non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria
discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non
trova applicazione allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente
dell’esercizio del diritto di cronaca. La stessa Corte Costituzionale ha peraltro
limitato tale eccezione al “caso del giornalista che, nell'esplicazione del
compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col
mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive
dell'onore o della reputazione altrui”.
Ciò significa che, ogni
volta che non si riferiscano notizie ma opinioni, e pertanto non si versi nel
campo del diritto di cronaca, ma in quello, pure riconducibile alla libertà di
espressione del pensiero, del diritto di critica, il divieto in parola non è
venuto meno. In caso contrario, procedimenti come questo in esame si trasformerebbero
sistematicamente in risibili disamine delle storie professionali e umane delle
parti lese, alla ricerca di un giudizio sulla persona del querelante che, in
ogni caso, non potrebbe avere alcuna conseguenza sul merito della decisione
finale.
Il vero è, come autorevolmente
sostenuto dalla migliore giurisprudenza di legittimità, che, ove venga
esercitato il diritto di critica, il problema della verità non si pone nemmeno
(cfr. Cass. Sez. V n° 3477 del 2000), perché nessuna opinione può essere in sé
vera o falsa, ma solo più o meno condivisibile. Diversamente opinando,
qualunque decisione presa da un giudice potrebbe essere ribaltata da altro giudice
in base a parametri non meramente normativi, ma ideologici, lasciando il cittadino
in balìa della soggettività di chi lo giudica. Il rischio di involuzione antidemocratica
e inquisitoria insito in tale ipotesi è di solare evidenza.
Non si sconosce invero la
presenza di numerose massime giurisprudenziali che hanno apparentemente
asserito l’operatività del criterio della verità quale limite anche al diritto
di critica (fra le più recenti Cass. Sez. V nn° 6384 del 1990, 32 del 1991,
11199 del 1998, sez. I n° 2210 del 1996), né di dottrina che ha recepito tale
impostazione in ossequio ad un goffo simmetrismo bizantino. Si tratta di tesi
non condivisa da chi scrive, e del resto quelle stesse sentenze ora citate, ove
esaminate con attenzione, non contraddicono affatto la conclusione di Cass.
Sez. V n° 3477 del 2000, poiché nessuna di esse ha mai concretamente dichiarata
“vera” o “falsa” un’opinione, ma ha piuttosto deciso casi in cui la cronaca e
la critica si trovavano fra loro legate in termini tali da rendere estremamente
difficile la scissione concettuale dell’una dall’altra. Ciò non accade nel caso
di specie: tutte le espressioni lesive dell’immagine del Personaoffesa sono senz’altro, in termini semantici come
sintattici, giudizi.
Il diritto di cronaca può
semmai essere invocato dall’imputato Imputato2,
dato che egli non ha espresso opinioni proprie, ma ha esclusivamente riportato
quelle altrui: quanto contenuto nello scritto dell’Imputato1, rispetto al Imputato2,
null’altro è che un fatto, e come tale doveva essere vero. La verifica della
verità, rispetto al Imputato2, si
deve tuttavia limitare alla corrispondenza fra notizia riportata e sua realtà:
se la notizia era quella della richiesta di dimissioni da parte del sindacalista
attraverso una lettera dai contenuti severi, tutto ciò che va verificato, e ben
lo si può fare documentalmente, è se effettivamente fossero state richieste le
dimissioni e se l’Imputato1 avesse
usato le espressioni riportate nell’articolo.
Delimitato il campo
d’indagine in questi termini, l’istruzione dibattimentale era dunque superflua.
Venendo al merito, è agevole
riscontrare la presenza sia dell’elemento oggettivo come di quello soggettivo
del reato contestato agli imputati.
Sotto il primo aspetto,
basta rilevare che sull’attribuibilità di tali frasi all’imputato Imputato1, e sulla riferibilità al Imputato2 della trasfusione dello stesso
in un articolo di quotidiano, non sussiste alcun dubbio, come indubbio è il
fatto che tali espressioni abbiano intaccato l’immagine del Personaoffesa, soggetto che lo scritto
in parola connota di fortissimi limiti professionali e caratteriali, tali da
giustificare una richiesta di dimissioni per inadeguatezza all’importante
carica ricoperta.
Per quanto attiene
all’elemento soggettivo, L’Imputato1
non ha nemmeno tentato di smentire che la propria intenzione fosse esattamente
quella di porre in risalto questi aspetti da lui percepiti della personalità
del Personaoffesa, né il Imputato2 ha dedotto di non avere inteso
quale fosse la portata dello scritto da lui trasfuso nell’articolo. Ciò basta a
integrare il dolo generico richiesto per la diffamazione.
Date queste premesse, resta
tuttavia da vedere se tale comportamento, in sé avente natura di reato, sia o
meno scriminato dall’esercizio di diritto di libera manifestazione del pensiero
ai sensi dell’art. 51 c.p., sub specie di diritto di critica per l’Imputato1 e di cronaca per il Imputato2.
Semplice è la valutazione
della posizione del giornalista.
Va premesso, con Cass. sez.
V n° 2144 del 2000 (resa in tema di intervista ma pienamente adattabile al caso
di specie per identità di ratio),
che, nel caso di pubblicazione di espressioni provenienti da altri, i criteri
che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca vanno rapportati alle
espressioni verbali provenienti dal terzo, costituenti il fatto in sè. “Il
limite della verità si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare,
siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del
fatto riferito ... alla realtà fenomenica, ma al fatto che ... concetti o parole
riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti” a quanto profferito
dalla persona che ha reso le dichiarazioni. A questo punto, “il giornalista è
tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate (dal terzo), anche in
termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire
al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio
anche sul personaggio (che ha rilasciato le dichiarazioni). Quest'ultimo,
qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio
interessato, non può non assumerne la (esclusiva) responsabilità”.
Questo principio è ormai
consolidato in giurisprudenza e non trova smentita nella più recente Cass. Sez.
V n° 7498 del 2000 (in Guida al diritto 2000, 34, 96), ove si afferma la
sussistenza di un dovere di controllo e censura da parte del giornalista. Tale
sentenza si riferisce infatti al caso, affatto diverso,
dell’intervista-colloquio, ove le prese di posizione del dichiarante non sono
spontanee ma, vengono almeno in parte, stimolate dal giornalista, che, a quel
punto, può ben dirsi abbia egli stesso creato la notizia e pertanto ne può
essere chiamato a rispondere. Quando invece, come accadde al Imputato2, ci si trovi di fronte
addirittura ad uno scritto preformato, sarebbe addirittura astrattamente
rimproverabile il comportamento censorio.
Dati questi parametri, è
agevole constatare che:
a)
il
Imputato2 ha fedelmente riportato la
notizia della richiesta di dimissioni da parte del sindacalista, individuato
anche nella sua carica sindacale, e ha riportato, testualmente e fra
virgolette, stralci significativi del comunicato dell’Imputato1 indicandone la provenienza, apponendo un titolo capace di
informare i lettori sinteticamente e correttamente del contesto dal quale scaturiva,
ed omettendo qualsiasi interpretazione e commento, sicchè il criterio della
verità è rispettato;
b)
l’articolo
è senz’altro pertinente, poiché tratta della richiesta di dimissioni di un
soggetto che riveste, nell’organizzazione di un Comune capoluogo di provincia e
di grandi dimensioni come Nomedicittà,
un ruolo di primaria importanza in quanto responsabile della Importantecorpo. La richiesta proviene oltretutto
da un soggetto investito di un’alta carica sindacale e, come tale, deputato a
rappresentare una cospicua percentuale dei lavoratori posti sotto la direzione
del Personaoffesa. Le ripercussioni
di tale conflitto sulla funzionalità dei numerosi servizi curati dalla Importantecorpo costituiscono senz’altro
argomento di interesse per le persone che abitano la zona di Nomedicittà, le stesse che costituiscono
il bacino di lettori di una delle
edizioni del “Nomedelquotidiano”;
c)
una
volta che il giornalista, attraverso la virgolettatura, faccia chiaramente
intendere quali parole siano mera fedele riproduzione e quali siano frutto della
propria creatività, solo della continenza delle seconde egli può essere chiamato
a rispondere, e non v’è chi non veda come lo stile dell’articolo in sé sia,
ancor prima che continente, addirittura neutro.
La posizione del Imputato2 non presta dunque il fianco a
qualsivoglia rimprovero non soltanto dal punto di vista penalistico, ma persino
da quello professionale.
L’Imputato1 invoca invece il diritto di critica, avendo egli
corredato la propria richiesta di dimissioni del Personaoffesa con giudizi molto negativi dell’espressione dei
quali invoca la legittimità.
Escluso per le ragioni di
cui sopra ogni giudizio sulla verità delle opinioni, la disamina deve limitarsi
alla pertinenza e alla continenza.
Va premesso che, per
giurisprudenza e dottrina pacifiche, i limiti suindicati vanno valutati in
termini in parte diversi e certamente più elastici rispetto a quanto previsto
per il diritto di cronaca, specie quando si tratti di critica politica o, come
nel caso di specie, sindacale, dovendosi tutelare la primaria esigenza di
favorire il confronto e la dialettica delle idee in quei settori della vita
pubblica di più immediata rilevanza per le sorti della democrazia (Musco,
“Stampa (dir. Pen.)” in Enc. Dir, XLIII, Milano, 1990, 633 e ss.).
In particolare, la
pertinenza, in tema di diritto di critica, va intesa, oltre che come interesse
pubblico alla divulgazione della notizia (ciò su cui è inutile tornare, valendo
quanto detto per il Imputato2), come
congruenza rispetto ai temi in discussione, nel senso che “il limite
all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda
ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna
finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato,
giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito
di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla
sfera morale altrui, penalmente protetta” (Cass. Sez. V n° 3477 del 2000).
Le espressioni usate dall’Imputato1 costituiscono invece le
argomentazioni poste a base di un atto tipicamente riconducibile all’attività
sindacale, quale quello di chiedere le dimissioni di un dirigente che si
ritenga non rispettare i diritti dei sottoposti. L’insieme delle predette
espressioni rappresenta un’articolata motivazione della richiesta di
dimissioni. Nonostante le apparenze, nessuna parola esprime una valutazione
dell’uomo Personaoffesa in quanto
tale, ciò che sarebbe stato senz’altro vietato costituendo un odioso e vile argomentum ad hominem (Cass. sez V n°
7990 del 1998), ma tutto converge verso un’affermazione di fondo, opinabile ma
legittimamente esprimibile, di inadeguatezza del soggetto alla carica ricoperta.
In particolare, la critica
dell’Imputato1 può essere divisa in
due sottoargomenti, il primo di inadeguatezza caratteriale (al quale si
riferiscono la “perseveranza in atteggiamenti antidemocratici, antisindacali
e dittatoriali”, la “proterva avversione all’applicazione del nuovo
regolamento”, l’avere sapientemente mantenuto “uno stato di terrorismo
psicologico”, “la chiara recalcitranza a quei criteri di democrazia e di buon
senso”, l’arroganza “che ormai è diventata sistematica provocazione” e la
“pienezza di sé che non conosce rispetto per i suoi collaboratori”) e il secondo
di inadeguatezza professionale (mediante il riferimento all’incapacità come
causa della disapplicazione del regolamento, alla gestione dissennata delle
risorse e alla fallimentarità della sua gestione).
Se si parte dal presupposto che l’adeguatezza di un alto funzionario al ruolo ricoperto va valutata sia sotto il profilo della capacità e preparazione che sotto quello dell’attitudine a rapportarsi al personale al fine di creare il clima di armonia che influisce in modo determinante sull’efficienza di un ufficio, non v’è dubbio che non solo il secondo gruppo di accuse, ma anche il primo costituisca argomento pertinente allo scopo di dimostrare la ragionevolezza di una richiesta di dimissioni. Tanto basta alla sussistenza dell’invocata pertinenza.
In quanto alla continenza,
va premesso, con Cass. Sez. V n° 12013 del 1999, che il diritto di critica si
differenzia da quello di cronaca anche nel senso che il linguaggio della
polemica politica (cui quella sindacale può ritenersi accomunata per
l’inevitabile asprezza e la rilevanza pubblica dell’argomento) può assumere
toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei
rapporti interpersonali tra privati, dato che l'uomo pubblico é esposto a forme
di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei
cittadini. Tale è senz’altro la posizione non solo dell’amministratore eletto,
ma anche dell’amministratore professionista ed organico alla pubblica
amministrazione, ogni volta che, per la particolare importanza del ruolo
ricoperto, i suoi atti incidano in modo rilevante sulla vita degli
amministrati. Finchè dunque non si adotti un registro volgare e non si faccia
ricorso a inutili asprezze e subdole insinuazioni (cfr. Musco, “Stampa” cit.),
si rimane nell’ambito della critica consentita.
Nel caso di specie, ci si
trova di fronte a parole di significato inequivoco, tutte calibrate su un
registro formale. Va invero biasimato il riferimento declamatorio a dittatura e
democrazia, come l’uso di parole quali “terrorismo psicologico” e “proterva”,
ciò che, nell’insieme, finisce per permeare di significati eccessivi una rivendicazione
sindacale. Un uso più elegante della lingua avrebbe senz’altro giovato alla
chiarezza espositiva e, indirettamente, alla causa perseguita dal sindacalista,
ma è da escludere che l’asprezza dei toni fosse inutile, giacchè quei
riferimenti a concetti più alti del dovuto giungono comunque a denotare aspetti
rilevanti in modo ragionevolmente icastico. La legge penale non punisce del
resto l’uso enfatico della lingua italiana, ma solo l’incontinenza espressiva,
sicché è corretto affermare, come la stessa difesa ha ammesso, che l’Imputato1 ha esercitato il diritto di critica
nella massima estensione possibile, rimanendo comunque un passo al di qua della
soglia della punibilità
Gli imputati vanno pertanto
entrambi assolti perché il fatto non costituisce reato, in quanto l’Imputato1 ha agito nell’esercizio del
diritto di critica e il Imputato2 di
quello di cronaca.
- omissis -