Giudice monocratico – sezione I penale – sentenza 19 luglio 2001 – estensore Conti

Delitto colposo – correlazione tra accu­sa e sentenza -–contestazione di profili di colpa specifica

Disastro colposo – nesso eziologico – sussunzione sotto leggi scientifiche probabilistiche

 

1) Svolgimento del processo

Con decreto del 21 aprile 2000, Imputato1, dirigente del centro di manutenzione 7° ente Anas con sede in Catania, Imputato2, geometra capo del 2° nucleo del centro di manutenzione 7° ente Anas, Imputato3, sorve­glian­te capo cantoniere del 2 °nucleo del centro di manutenzione 7° ente Anas con competenza dal Km. 8,300 al Km. 49,960 della SS 114, e Imputato4, di­ri­gente sezione compartimentale Anas di Catania, venivano citati davanti a questo giu­dice per rispondere del delitto di cui agli artt. 434 e 449 c.p. per avere, in cooperazione fra loro e nelle rispettive qualità, contribuito a cagionare il crollo, interve­nuto in data 23 aprile 1999, del ponte sito al Km 11 della SS 114, località Vil­laggio S. Margherita, per colpa specifica derivante dalla violazione di talune di­sposizioni regolamentari.

-omissis-

2) Inquadramento giuridico del fatto

Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli, tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone (giurisprudenza pacifica, per tutte Cass. sez. IV n° 11771 del 1997), in modo che l'ec­cezionalità della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso di allarme e pubblica emozione (Cass. Sez V n° 11486 del 1990).

Per ampia e soddisfacente prova documentale e testimoniale, è accertato che, al­le ore 18 circa del 23 aprile 1999, il ponte sul torrente S. Stefano collassò proprio al centro della prima delle sue quattro campate, e ciò pochi secondi dopo che un'auto l'aveva attraversato, e pochi secondi prima che altre auto, fortunatamente bloc­cate dal pronto intervento dei presenti, vi passassero a loro volta. Furono dun­que messe in pericolo le vite non soltanto di quegli automobilisti, ma di chiun­que a­vesse transitato nei pressi. Il ponte, per la sua ubicazione, co­stituiva del resto un punto di passaggio quasi obbligato per il traffico veicolare fra il centro di Messina, i villaggi della sua estrema periferia meridionale e i comuni viciniori della fascia ionica della provincia (in particolare Sca­letta Zanclea, Itala, Fiumedinisi, Alì e Alì Terme), non adeguatamente serviti dall'autostrada A18. È fatto notorio che, specie nelle ore di punt­a, quel tratto di strada è interessato da un continuo e intenso andirivieni di automobili nonché di mezzi pesanti. Si può dunque dire che il crollo non sia sfociato in una strage solo in virtù di circostanze fortunate.

Il fatto ebbe poi profonde ri­per­cussioni sull'opinione pubblica, tant'è che fu oggetto di grande attenzione in tut­ti i media locali (cfr. i quotidiani prodotti in atti), e ciò non solo per il gravissimo col­po alla funzionalità della circolazione, ma anche e soprattutto per la consapevolezza diffusa del grandissimo pericolo cui tutti gli utenti erano stati esposti.

Va pertanto pienamente condiviso l'inquadramento giuridico dei fatti per cui è processo operato dal pubblico ministero.

3) Sussistenza delle violazioni di norme attribuite agli imputati

Va premesso che l'oggetto del giudizio è limitato alla sussistenza delle ipotesi di col­pa specificamente indicate nell'imputazione. È infatti ius receptum che, in tema di reati colposi, quando la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una specifica ipotesi colposa, il principio di correlazione tra accu­sa e sentenza vieta di affermare la responsabilità in riferimento ad un'ipotesi dif­­ferente (per tutte Cass. Sez. IV n° 7704 del 1997). Diverso è il caso in cui la con­­testazione concer­na globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioé si faccia riferimento al­la colpa generica), essendo in tal caso consentito al giudice aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colpo­so o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sot­tratti al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa é det­tata. Il caso di specie rientra senz'altro nella prima ipotesi, dato che l'imputazione indica, con lodevole sforzo chiarificatore, un certo numero di profili di colpa specifica, con precisi riferimenti normativi.

3.1) Posizione dell'imputato1

L'imputato risponde per un duplice profilo di colpa.

Un primo rimprovero consiste nell'avere omesso, in dispregio di quanto prescritto dall'art. 12 del d.P.R. n° 1126 dell'11 dicembre 1981 contenente il regolamento di servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Anas (che d'ora in avanti verrà indicato semplicemente come «d.P.R. cit.»), di osservare egli stesso e di assicurare l'effettiva osservanza da parte del perso­nale dipendente delle disposizioni della circolare Ministero lavori pubblici n° 34223 del 25 febbraio 1991 (che d'ora in avanti verrà indicato semplicemente come «circolare cit.») la quale prescrive che siano eseguite, con cadenza trimestrale, visite di sorveglianza sulle opere d'arte annesse alle strade statali (ponti, viadotti, muri di sostegno). Non sussiste in atti né è emerso in dibattimento alcun elemento che con­fermi ta­le accusa, salvo inferirne la veridicità dal fatto stesso del crollo, ciò che co­sti­tui­reb­be i­nam­missibile inversione logica e, parallelamente, dell'onere probatorio.

In ogni caso la difesa ha addirittura dimostrato che il comportamento dell'imputa­to, dal momento del suo insediamento, nel 1995, fu tutt'altro che inerte. Imputato1, dopo anni di incuria, appena prese possesso dell'ufficio dispose il monitoraggio delle opere d'arte nella zo­na di sua competenza, motivando l'Anas a incaricare il C.N.D. di Roma di com­pilare le schede acquisite in atti. Gli autisti Testimoni hanno poi entrambi e­vi­denziato che imputato1 non si limitava a controlli trimestrali, ma si reca­va molto più frequentemente sulle tratte di propria competenza per eseguire ispezioni.

Prove dello zelo dell'imputato1 provengono del resto persino dai testi d'accusa. Testimone4, ingegnere dello studio Croci, autore delle indagini tecniche commissionate dall'Anas e confluite in una relazione sullo stato del ponte S. Stefano e di diverse altre opere d'arte ricadenti nelle tratte di competenza dell'imputato (che d'ora in avanti ver­rà indicato come "Rapporto Croci"), ha evidenziato di stimare professionalmente imputato1, che fu sua sponda efficiente e valida all'interno dell'Anas (pag. 30 e ss., e soprattutto 34 e 40, trascrizione 19 giugno 2000). Testimone5 ha confermato che la decisione di monitorare lo stato di sa­lu­te del­le opere d'arte va ascritta all'imputato1 (pag. 92 trascrizioni 19 giugno 2000 "è stato proprio l'ingegnere Imputato1 … che iniziò per primo a fare questo studio sistematico delle opere d'arte, che poi abbiamo esteso a tutto il compartimento), implicitamente riconoscendo l'inerzia di coloro che avevano preceduto l'imputato (a pag. 93 il Testimone5 parla addirittura di "anno zero").

Il primo profilo di colpa è dunque radicalmente infondato

Un secondo rimprovero riguarda l'essersi imputato1 limitato a disporre, in e­si­to a ispezione tecnica personalmente effettuata al ponte il 20 aprile 1999 (tre gior­ni prima del crollo), in occasione della quale aveva avuto modo di osservare la ca­duta dei calcinacci, il mero transennamento delle due fiancate del ponte ed il par­ziale restringimento della carreggiata. Tale fatto sussiste senz'altro, ammesso dall'imputato1 e provato documentalmente e oralmente. Esso va dunque valutato sub 4) in relazione alla sua efficienza causale.

3.2) Posizione dell'Imputato2

L'imputato, viene accusato di avere omesso, in dispregio di quanto prescritto dal­­l'art. 10 d.P.R. cit., di adempiere agli obblighi a lui derivanti dalla circolare cit. e dall'ordine di servizio 1 agosto 1996, fatto pervenire dal direttore del centro 7°, at­ti in virtù dei quali avrebbe dovuto eseguire visite di sorveglianza sulle opere d'ar­te annesse alle strade statali utilizzando allo scopo apposite schede fornite dall'ente, e ancora di avere omesso di riferire ai funzionari superiori le iniziati­ve adottate o da adottare per assicurare la regolarità del servizio di manuten­zio­ne relativo al ponte, di visitare con la necessaria frequenza il trat­to di strada ed in particolare il pon­te interessato, di sensibilizzare il ca­po cantoniere territorialmente com­petente (e cioè imputato3) affinché gli fos­se trasmesso qua­lun­que dato utile re­la­tivo alla sicurezza e alla manutenzione del tronco stradale e del ponte.

Alla luce di siffatta formulazione dell'imputazione, il richiamo alla compilazione del­le schede è invero duplicemente interpretabile. Es­so può innanzitutto essere in­te­so nel senso di una autonoma contestazione di vio­lazione di norma. Questa in­ter­­pretazione non è condivisa da chi scrive, ma, ove così dovesse essere fatto, si de­­ve ammettere che la compilazione delle schede era contrattualmente obbligatoria e che di tale attività non v'è traccia, tanto che la stessa difesa mai ha contestato ta­­le mancanza. Si rimanda in tal caso al punto 4 in ordine al rapporto di causalità fra l'infrazione e l'e­ven­to per cui si procede.

Rimane poi una seconda, più condivisibile interpretazione, per la quale la com­pi­­­lazione delle schede non costituirebbe in sé condotta rilevante al fine della causa­­­zione dell'evento, quanto piuttosto la prova della mancata attivazione dell'Imputato2: egli non avrebbe redatto schede perché nulla poteva scrivere, avendo omesso le prescritte visite.

Se tale è il senso dell'accusa mossa all'imputato, la valutazione della sua condot­ta è semplice: si tratta di vedere da un lato se e in che misura l'Imputato2 abbia opera­to i doverosi controlli, e dall'altro accertare se abbia messo a parte imputato1 di quan­to di rilevante da lui riscontrato e abbia pre­teso dall'imputato3 l'adempimento dei suoi doveri, il tutto a prescindere dal mezzo adoperato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'unica prova a carico dell'Imputato2 è proprio costituita dalla mancanza delle schede, a fronte della quale l'Imputato2 ha prodotto a di­scolpa la prova documentale costituita da 28 statini di trasferta com­­presi fra l'i­ni­zio del 1999 e la fine di aprile, epoca del crollo (allegato 1 alla memoria depositata all'udienza 22 luglio 2000). Tali documenti at­te­stano, in assenza di qualsivo­glia denuncia di falso, che l'Imputato2 si attivò, ef­fet­tuan­do una media di oltre due i­spe­zioni settimanali sulle tratte di sua competenza, e ciò pur essendo egli gravato al­l'epoca dei fatti da un doppio incarico (cfr. documenti prodotti dalla difesa) cui conseguiva l'onere di sorvegliare una tratta di lunghezza ben superiore ai 120 Km. pre­visti dall'art. 3 d.P.R. cit.

Il teste Testimone1, autista dipendente dell’Anas da vent’anni, ha poi asserito di avere accompagnato, oltre all'imputato1, pure l'Imputato2 sui luoghi, confermando la cadenza grosso modo bisettimanale risultante dai documenti di trasferta, e ha descritto in modo preciso le attività dell'imputato il quale non si limitava ad un'occhiata superficiale, ma prendeva appunti e talvolta eseguiva qualche schizzo. Identico tenore, ai fini che ci occupano, hanno le deposizioni di Testimone2 e Testimone3, che non è dunque mestieri analizzare in dettaglio.

Gli elementi a discarico sono pertanto molteplici, e sono attendibili anche quando provenienti da altri dipendenti dell'Anas, colleghi e pertanto astrat­ta­mente motivati a tutelare la posizione dell'Imputato2: nessuna incongruenza logica o rilevante contraddizione ha infatti screditato le loro versioni, fra loro coerenti.

L'assenza delle schede non attesta dunque in alcun modo una simmetrica assenza di impegno, trovando la sua spiegazione nell'evidenza di una prassi invalsa fra i dipendenti dell'ente, per la quale le schede non venivano quasi mai compilate. Di ciò ha riferito in primis Testimone5, che, pur evidenziando come in linea teorica l'obbligo sussista anche quando non venga riscontrata alcuna anomalia, ha asserito che si trattava comunque di un dovere sprovvisto di sanzione (pag. 96 trascrizioni 19 giugno 2000), e poi il Testimone6, pari grado dell'Imputato2, che ha chiarito come ogni comunicazione rilevante avvenisse il più delle volte oralmente o con forme di­verse dalla scheda, e come il caponucleo non abbia acces­so al protocollo, ciò che rende necessario un defatigante doppio passaggio per rag­giungere lo scopo di in­formare chi di competenza (pagg. 38 e ss., e in particolare 40-41 trascrizioni 3 maggio 2001).

In relazione all'attività di informazione dei superiori, è stato del resto addirittura Imputato1, che, in qualità di imputato in posizione confliggente, avrebbe a­vu­to tutto l'interesse a scaricare ogni responsabilità sul suo sottoposto, ad affermare, nel corso del suo onesto esame dibattimentale, di avere sempre avuto dal co­im­pu­tato una collaborazione piena e pro­ficua.

Nessuna prova assiste poi l'accusa di omessa sensibilizzazione nei confronti di Imputato3. Premesso che tale rimprovero avrebbe un senso solo nella misura in cui si potesse riscontrare un'inerzia di Imputato3 (ma vedi quanto al punto successivo), è in­vero emerso da più di una deposizione come i due fossero addirittura amici e man­­tenessero un costante rapporto di collaborazione (cfr. documenti allegato 4 pro­duzione Imputato2 del 22 luglio 2000, contenente corrispondenza fra i due imputati concernente il lavoro da loro svolto).

L'Imputato2 può certo rammaricarsi di non avere lasciato alcuna traccia scritta della pro­pria attività, dato che ciò avrebbe semplificato la sua posizione processuale, ma nei suoi confronti si deve escludere qualsiasi rimprovero d'inerzia, avendo egli fatto quanto poteva e doveva.

3.3) Posizione dell'imputato3

All'imputato viene rimproverato d'avere omesso, in dispregio di quanto prescrit­to all'art. 8 del d.P.R. cit., di attuare la sorveglianza sul tronco di strada e sul­le rela­tive opere d'arte a lui assegnati dall'Ente, di eseguire le specifiche ricognizioni ed osservazioni previste per i ponti, di tenere il libro giornale prescritto nel quale an­dava riportato l'esito delle visite quotidiane compiute lungo il tronco e le più significative eventuali anomalie riscontrate

In ordine all'ultimo aspetto di tale contestazione, si deve fare un discorso simile a quello relativo alla compilazione delle schede da parte dell'Imputato2: non v'è dubbio che tale attività venne omessa, Imputato3 non ha mai tentato di negarlo e sem­mai ha cercato di giustificare tale omissione. Il pro­ble­ma è dunque quello di vedere se tale violazione venga contestata in quanto ezio­­lo­gi­camente legata all'evento, nel qual caso si rimanda a quanto sub 4), o se piut­tosto sia indicata quale elemento di prova, il che significa che di esso va tenuto conto, u­nitamente a tutti gli altri emersi nel dibattimento, per accertare se sussistano le omissioni di sorveglianza.

Il testimone Testimone3, caposquadra sulla SS114 al tempo dei fatti, ha narrato di ave­re ripetutamente constatato che Imputato3 eseguiva visite di ispezione sulla trat­ta di sua competenza. Il testimone Testimone7, al tempo cantoniere Anas e diretto sot­toposto di Testimone3, ha narrato di avere ripetutamente assistito Imputato3 nelle sue ispe­zioni, constatando che, in presenza di anomalie rilevanti, prendeva appunti per mettersi in condizione di riferire ai suoi superiori. Identico tenore ha la deposi­zione di Testimone8, altro elemento della squadra di Testimone3, che ha addirittura riferito di avere personalmente assistito a episodi in cui Imputato3 notificava ai superiori, per telefono o anche in forma scritta, di anomalie riscontrate nelle tratte di sua competenza.

A tali voci testimoniali si aggiunge, anche stavolta, quella dell'imputato Imputato1, che ha riferito di diversi episodi in cui il suo subordinato gli aveva segnala­to situazioni di pericolo determinandolo a disporre la chiusura di tratti di strada.

Vanno riprese le considerazioni di cui sub 3.3 sull'attendibilità di tali deposizioni, che possono costituire sufficiente prova a discarico, anche perché resistita soltanto da un elemento indiziario quale la mancata tenuta del libro giornale.

Nell'insieme, la posizione dell'imputato3 è pertanto pienamente assimilabile a quella dell'Imputato2.

3.4) Posizione dell'imputato4

All'imputato4, dirigente sezione compartimentale Anas di Catania, viene rimproverato di non avere dato corso, in dispregio dell'art. 12 del d.P.R. cit., agli adempimenti che si rendevano improcrastinabili dopo che il rapporto Croci aveva accer­tato lo stato di dissesto del ponte S. Stefano e sancito la inevitabilità di un in­tervento.

L'art. 12 in parola riguarda tuttavia esclusivamente i compiti del direttore del cen­­­tro, e non fa in alcun modo menzione del dirigente compartimentale. Testimone5, sul punto, ha confermato tale circostanza peraltro documentalmente pro­­vata, evidenziando che il d.P.R. cit. semplicemente non riguardava Imputato4 in quan­­to dirigente.

Alla luce delle premesse in tema di congruità fra contestazione e pronuncia, que­­sto dato innegabile impone già di escludere qualsiasi responsabilità dell'Imputato4. A ciò si aggiunga che la difesa ha provato, con la produzione della lettera prot. 11 del 1998, che Imputato4 aveva compiti di natura totalmente diversa da quel­li che la pub­blica accusa intenderebbe attribuirgli, elencati in sette punti tutti di natura squi­sitamente amministrativa e non tecnica: dalla redazione delle perizie di spesa, al­l'espletamento delle gare d'appalto, al rilascio di concessioni per spazi carrabili, all'espletamento delle procedure di esproprio, e così via.

Anche volendo pertanto allargare l'indagine alle norme direttamente applicabili all'Imputato4, non gli si potrebbe in ogni caso attribuire il dovere «di dare corso agli a­dem­pimenti che si rendevano improcrastinabili», se non nel senso di autorizzare le spe­se e vistare i relativi provvedimenti, e v'è prova documentale che Imputato4 aveva, proprio nel giorno del crollo, eseguito quanto di sua competenza vistando l'ordine di servizio dell'Imputato1 riguardante la ripresa dei lavori.

Il pubblico ministero ha introdotto un ulteriore argomento di indagine durante l'esame del teste Testimone5, cui è stato chiesto se imputato4 avesse anche il compito di controllare il regolare deposito di rapporti e schede (con riferimento, pertanto, all'attività di Imputato2 e Imputato3). Il Testimone5 ha invero asserito che tale attività rientrava fra i compiti dell'imputato (pag. 80 trascrizioni 19 giugno 2000), e il mancato deposito di tali documenti deporrebbe per l'omissione di tale attività di controllo da parte dell'Imputato4. Si tratta tuttavia di un comportamento totalmente estraneo alla contestazione originaria, mai formalmente ampliata, ed in ogni caso cfr. sub 4.2 in relazione al nesso di causalità.

La posizione dell'imputato non merita pertanto particolari approfondimenti, essendo emersa la sua estraneità ai fatti.

4) nesso di causalità fra le violazioni accertate e l'evento pernicioso

Sgombrato il campo da buona parte degli addebiti contestati agli imputati, resta­no sostanzialmente due sole violazioni, una a carico dell'imputato1 (man­­cata chiu­su­ra del ponte al traffico) e una a carico di Imputato2 e Imputato3 (man­ca­ta com­pi­la­zio­ne rispettivamente delle schede e del libro giornale).

4.1) mancata chiusura del ponte al traffico

L'esame del consulente del pubblico ministero, così come quello dell'ing. Testimone4 dello Studio Croci, da un lato, e del consulente della difesa consulentedifesa, dal­l'altro, fa emergere una sostanziale coincidenza nella rico­stru­zio­ne del mec­ca­ni­smo causativo dell'evento. È innanzitutto emerso che il ponte S. Stefano era sta­to realizzato negli anni '50 in cemento precompresso, adottando il c.d. metodo Mo­ran­di (cfr. la copia della relazione di appalto concorso originario, prodotta dal­la pubblica accusa), consistente, secondo quanto appreso dai testi universitari prodotti dalla difesa e dall'audizione del consulentedifesa, allievo del predetto Morandi, in un brevetto di ancoraggio dei cavi di precompressione mediante l'uso di cavi non pre-tesi, come sostenuto dal consulentepm, ma post-tesi, vale a dire lascia­ti liberi all'interno di cavità ricavate nei conci prefabbricati, posti in tensione so­lo dopo avere congiunto i conci, ancorati in posizione per alcune settimane e poi sot­toposti a ulteriore e definitiva tensione. Le cavità all'interno delle quali scorrono i fili vengono poi riempite di calcestruzzo (imboiaccatura), in modo da realizzare una completa aderenza fra l'acciaio e il cemento. La fase dell'imboiaccatura è cruciale e ha costituito, a detta del consulentedifesa, una delle principali debolezze del metodo Morandi: se i conci non combaciano perfettamente, o se si creano dei vuoti nell'imboiaccatura, si creano dei punti nei quali l'acciaio è scoperto e, oltretutto, non aderisce alla struttura, con ciò da un lato esponendo il metallo all'ossidazione (specie in ambienti aggressivi come quelli ove si trovava il ponte di S. Stefano, a pochi passi dal mare) e, dall'altro, facendo perdere alla struttura le caratteristiche di particolare resistenza che il sistema della precompressione garantisce in condizioni ottimali.

Il consulentedifesa (cfr. pagg. 33 e ss. trascri­zio­ni 19 aprile 2001) ha poi cata­lo­ga­to il crollo per cui si procede nel novero dei crolli per fatica, do­vu­ti al fatto che, man­cando la corretta imboiaccatura, le o­scil­la­zio­ni causate dai carichi accidentali (es. il pas­sag­gio di un autocarro) erano multiple di quel­­le riscontrabili su un'o­pera in perfette con­dizio­ni, e "questo fatto, a lungo andare, per milioni di vol­te, (pote­va) pro­vo­ca­re delle rottu­re per fatica, cioè l'acciaio sottoposto a delle va­ria­zio­ni di oscil­­la­zio­ne, per un numero elevato di cicli" si poteva rompere, e ciò all'im­prov­vi­so, poiché l'acciaio usato in tale tecnica è armonico, e pertanto non si piega prima di spezzarsi, ma si spezza direttamente.

Analoga è la valutazione del testimone Testimone4 (pag. 73 trascrizioni 19 giugno 2000): "una struttura è in grado di resistere in base al carico che gli viene sot­to­po­sto, e quindi quella struttura avrebbe potuto resistere, magari, sei mesi o un anno, o stare ancora in piedi se i carichi che vi transitavano potessero (sic) essere di una de­terminata entità" .. "quanto potesse durare dipendeva da quanto veloce poteva es­sere la prosecuzione del degrado e da quanto forti fossero i carichi che ci transi­ta­vano sopra". Addirittura più decisa è l'affermazione di sussistenza del nesso di cau­sa­lità proveniente dal consulente del pubblico ministero.

È principio consolidato (per tutte Cass. Sez. IV n° 11243 del 1987) che la prova del nesso causale non può essere identificata esclusivamente in un dato di cer­tez­za, spe­cie ove non sussistano leggi scientifiche sufficientemente sperimentate, co­me av­viene certamente nel caso dei crolli di ponte che sono eventi per de­fi­ni­zio­ne ec­­ce­­zionali che non offrono molti precedenti e che raramente possono essere ac­co­­mu­­na­ti fra loro per meccanismo causale. In tal caso sono sufficienti anc­he ge­ne­ra­­liz­zazioni di senso comune, e ancor più val­go­no le leggi scientifiche pro­babi­li­sti­­che, se assistite da un alto grado di vero­si­mi­glian­za o (come nel caso di spe­cie) da e­vi­denza logiche solari.

Tenendo conto di questi principi, e del meccanismo causativo del crollo come ri­co­struito concordemente da tutti gli esperti escussi, si deve con­­cludere che, se il pon­te fosse stato chiuso al traffico, venendo impedito il ri­pe­ter­­si di o­scil­lazioni, il ri­­schio di crollo sarebbe sceso a livelli minimi se non ad­di­rit­tura statisticamente ir­­­rilevanti. Altrettale efficacia non può ovviamente conferirsi alla misura alterna­ti­va adottata dall'Imputato1, consistita nel mero restringimento della carreggiata. Ve­ro è che tale provvedimento, costringendo i mezzi a passare più verso il centro del­­la sede stradale, causava una minore sollecitazione delle travi esterne, ma ciò sen­­­za ridurre il complessivo carico di traffico sul ponte e aumentando lo sforzo del­le tra­vi interne: si trattò dunque di un intervento palliativo, in nul­la capace di ri­durre il rischio del crollo.

La prova del nesso causale proviene pertanto, oltre che dal consulente del pub­bli­­co ministero e dal Testimone4, proprio dal con­su­len­te in­vocato dallo stesso Imputato1.

4.2) Mancata redazione di schede e libro giornale

Le omissioni formali attribuite ad Imputato2 e a Imputato3 potrebbero avere un'efficacia causale agevolatrice dell'evento nella misura in cui si ammetta che la redazione delle schede, per il primo, e del libro giornale, per il secondo, potevano costituire un impulso per i soggetti gerarchicamente sovraordinati, e in particolare per Imputato1, il quale sarebbe stato indotto in errore anche dalla mancata collaborazione del geometra capo e del sorvegliante capo cantoniere.

Tale ipotesi soffre di una risolutiva debolezza costituita dalla raggiunta prova di un costante contatto fra Imputato3, Imputato2 e Imputato1: quest'ultimo, seppure non in for­ma scritta, veniva costantemente aggiornato della situazione della tratta che com­prendeva il ponte, e non si vede come il mero adempimento burocratico della com­pilazione di documenti potesse rafforzare un contatto già esistente e pienamente affidabile.

A ciò si deve aggiungere un secondo decisivo argomento, che nasce dalla natura delle cause del crollo. Tutti i tecnici escussi, compreso il consulente del pubblico ministero, hanno evidenziato che il crollo del ponte S. Stefano avvenne perché i cavi d'acciaio armonico costituentine l'armatura erano ormai gravemente ossidati e consunti, e che tale ossidazione non era visibile dall'esterno. Soggetti dotati di particolari cognizioni tecniche quali Consulentepm e Testimone4 potevano certamente inferire, da elementi quali lo scolo d'acqua e dalla precisa conoscenza delle problematiche ingegneristiche del cemento precompresso, la necessità di un in­tervento, e magari intuirne l'urgenza. Sarebbe invece azzardato ritenere che l'Imputato2 potesse accorgersi dell'imminenza del crollo: egli, quale geometra, non aveva (né gli era richiesto di avere) alcuna esperienza in tema di tecniche di precompres­­sione (cfr. teste Testimone6 pag. 23 trascrizione 3 maggio 2001), tanto che il Consiglio nazionale delle ricerche (doc. 14 produzione Imputato2 del 22 luglio 2000) evidenziava la necessità della supervisione di un ingegnere non essendo sufficiente l'ispezione da parte del tecnico diplomato. Imputato2 poteva accorgersi della caduta di calcinacci (e se ne accorse giungendo prontamente in loco), ma non aveva alcuna specifica competenza che gli permettesse di immaginare l'im­minenza di un crollo per collasso dei cavi non imboiaccati. Egli non aveva oltretutto avuto visione, pri­ma del crollo, del Rapporto Croci, mentre aveva a disposizione la scheda C.N.D. re­la­tiva al ponte S. Stefano, che, con la sua diagnosi tutto sommato benigna (cfr. infra punto 5), non po­te­va certamente trarlo in allarme.

Tali considerazioni valgono ovviamente a fortiori per imputato3, la cui scolarizzazione si fermava all'obbligo e che del Rapporto Croci nulla poteva sapere.

Le informazioni rilevanti al fine di decidere la chiusura al traffico non potevano per­tanto provenire da Imputato2 e Imputato3, a prescindere dalla forma orale o scritta.

Come correttamente evidenziato dalla difesa Imputato2, non siamo di fronte ad un reato formale, ma a un delitto di evento, nel quale la violazione della norma deve e­splicare un'efficacia causale nei confronti del pericolo creatosi

Imputato2 e Imputato3 vanno pertanto assolti anche in relazione a questo residuo pro­fi­lo di colpa.

5) Valutazione dell'elemento soggettivo

Quest'ultimo aspetto della motivazione non può che riguardare Imputato1, u­nico soggetto ad avere posto in essere un comportamento causalmente rilevante ri­spetto al crollo, consistito nell'avere limitato il proprio intervento all'adozione di un provvedimento tardivo e inadeguato rispetto al­l'entità del pericolo.

L'ing. Imputato1 ha tentato di dimostrare che la scelta da lui adottata (nessun prov­­vedimento fino a tre giorni prima del crollo, poi il restringimento della car­reg­giata) era, ex ante, conforme a ragionevolezza. L'imputato ha ricordato che, nel 1995, lo studio C.N.D., composto da professionisti conosciuti e stimati a livello na­­zio­nale, aveva redatto accurate schede di tutti i ponti ricadenti nel­­l'area coperta dal centro manutenzione 7°, e che per quello di S. Stefano era stato riscontrato un me­ro degrado in stato iniziale con segni di dilavamento di calcestruzzo, diagnosi che nel complesso non destava alcun allarme perché escludeva che la struttura fos­se stata intaccata e non evidenziava alcun problema di imboiaccatura dell'acciaio di armatura.

Animato da tale consapevolezza, egli consegnò i lavori all'ing. Testimone4, incaricato dello studio Croci, e sempre in tale stato d'animo prese atto, quando Testimone4 gli chiese fin dall’inizio la consegna della progettazione di massima, di non potere procedere all'estensione dell'incarico, non essendovi autorizzato e non avendo appigli nel capitolato. Imputato1 sostiene dunque che, quando lo studio Croci sospese i lavori, nel dicembre 1997, egli non poté che attendere che da Palermo e so­prattutto da Roma giungesse la manifestazione della volontà negoziale di esten­sio­ne del capitolato. Dopo defatiganti attese, l'A­nas rispose inopinatamente il 19 ot­­tobre 1998 con un parere negativo al con­ferimento dell'incarico, e solo pochi gior­­ni prima del crollo l'iter si sbloccò.

L'imputato ha poi aggiunto di avere solo intravisto il rapporto Croci, di avere fino all'ultimo ritenuto che lo studio Croci stesse ponendo esclusivamente pro­ble­mi di opportunità economica (maggiore convenienza di demolizione e rico­stru­zio­ne dell'impalcato piuttosto che di opere manutentive) e non di sicurezza per la cir­co­lazione, e, pur conoscendo perfettamente la tecnica costruttiva del manufatto e dun­que i potenziali problemi derivantine, ha asserito di essere sempre stato mosso dal­la precisa convinzione che il ponte fosse in condizioni tutto sommato accet­ta­bi­li, rimarcando di esservi ripetutamente passato sopra anche in veste privata sen­za mai temere di essere sorpreso dal suo crollo.

Date queste premesse, Imputato1 ha infine chiarito che la decisione di limitare la carreggiata non nacque affatto dal timore di un imminente disastro: egli dispose in tal senso perché si era accorto che dai pilastri in calcestruzzo appartenenti alla vecchia barriera, a quel tempo già sostituita da un guard rail in metallo, erano caduti dei calcinacci. Con il restringimento egli intendeva pertanto evitare di sollecitare le zone esterne della carreggiata, limitando la probabilità di ulteriori precipitazioni di materiale.

La difesa, attraverso la dotta e interessante deposizione del consulentedifesa e la pro­­duzione di numerosi excerpta di testi universitari e specialistici, ha poi di­mo­stra­to che la mancata imboiaccatura non è visibile dall'esterno e dev'essere veri­fi­ca­ta attraverso indagini strumentali, fra le quali maggiormente affidabile risulta es­­sere (attualmente come due o tre anni fa) l'esame endoscopico, che, limi­ta­ta­men­­te al punto in cui viene operato, offre risposte ragionevolmente certe, e con­sen­­te di trarre dati statistici significativi in ordine all'intero tratto da esaminare.

Tale argomento non ha trovato resistenza né nella perizia dell'ing. Consulentepm né nel­­le valutazioni del'ing. Testimone4. I due tecnici hanno peraltro evidenziato che vi e­rano sintomi precisi che imponevano un allarme.

Testimone4 ha in particolare rammentato di essersi accorto delle anomalie del ponte, specie della prima campata che sarebbe poi crollata, ad occhio nudo e sulla base dell’esperienza, tanto che le successive indagini strumentali servirono più che altro per vedere se qualcosa del ponte poteva essere salvato, fermo restando che l’impalcato andava senz'altro sostituito (vedi soprattutto pag. 53 trascrizioni 19 giugno 2000).

Consulentepm, pur cadendo in alcuni errori non secondari (in particolare nella de­scri­zio­ne della tecnica costruttiva del ponte, a fili post tesi e non pre tesi come da lui so­stenuto), ha fatto risaltare come, se è ve­ro che l'os­sidazione dell'acciaio non è in sè visibile dall'esterno, un occhio esperto può co­­gliere dei sintomi che destano al­lar­me, ed in particolare, come nel caso di spe­cie, la presenza di coli di acqua, ed ha fatto presente come i segni indiretti ma eviden­­ti del processo di ossidazione in at­to gli consentirono di andare a colpo sicuro, in­­dividuando con esattezza i punti nei quali i saggi distruttivi avrebbero permesso di constatare l'assottigliamento del­l'armatura (pagg. da 42 a 44 trascrizioni 22 luglio 2000).

Va poi chiarito che la pur condivisibile dissertazione del consulente Consulentedifesa difetta per astrazione: egli non poté infatti vedere il ponte prima del crollo, come successe al Testimone4, né esaminare accuratamente lo stesso immediatamente dopo il crollo, come poté il Consulentepm. Le sue considerazioni soffrono dunque di una carenza di elementi di riferimento, essendo frutto sì di una approfonditissima conoscenza della tecnica costruttiva derivantegli dalla indubbia preparazione scientifica e dal fatto di essere allievo del progettista del ponte, ma confortata da una solo superficiale visione della situazione dei luoghi, pochi giorni dopo il crollo.

In ogni caso Imputato1, anche volendo immaginare che abbia ragionato come il consulentedifesa, attesa la gravità della posta in gioco aveva il preciso dovere di tenere nel massimo conto ogni notizia che potesse evidenziare un concreto pericolo di crollo. Consta ora che la relazione Croci fu da Testimone4 consegnata brevi manu all'ing. Imputato1 nel febbraio 1998 (pag. 41 trascrizioni 19 giugno 2000). Sostenere, come ha fatto l'imputato, che egli non ne era a sostanziale conoscenza, può significare soltanto che non vi diede neanche una lettura superficiale, ma si limitò a passare le carte. Le espressioni utilizzate nella relazione a proposito del ponte sono infatti inequivoche ("è estremamente probabile che tutte le travi abbiano le armature precompresse gravemente ossidate" "le travi verso valle della prima campata lato Messina sono lesionate irrimediabilmente e non più idonee a sostenere i carichi accidentali dovuti al transito di autoveicoli"), e terminano con un avviso di lapidaria esplicitezza ".. non potendo essere in alcun modo garantita la sicurezza del transito già ora sulla prima campata e a medio termine su tutto il pon­te, si ritiene inevitabile la totale demolizione e ricostruzione dell'intero impalca­to". Considerato che tutte le frasi ora citate sono graficamente urlate dal carattere maiuscolo, persino una rapida scorsa avrebbe dovuto destare l'allarme di un tec­ni­co scrupoloso e attento come Imputato1.

L'imputato non era del resto entrato in possesso del rapporto Croci di punto in bian­co, ma dopo mesi di contatto frequente con Testimone4, con il quale aveva a più ri­prese parlato delle condizioni dei ponti, e sempre in termini rigorosamente tecnico-scientifici (pag. 31 trascrizioni 19 giugno 2000). A ciò si aggiunga che l'ing. Imputato1 era presente alla riunione del 19 dicembre 1997, in cui Testimone4 anticipò ai funzionari Anas la necessità di rifare il ponte (pag. 29 trascrizione del 19 giugno 2000). In tale situazione, non è credibile che Imputato1, persona di stimabili doti professionali, possa avere ignorato la sostanza del rapporto Croci: in ogni caso, se egli avesse deciso di consegnare il rapporto ai suoi superiori senza neanche leggerlo, avrebbe commesso una leggerezza di gravità addirittura maggiore.

La difesa ha poi cercato di sostenere che Imputato1 aveva ritardato ogni decisione anche perché il rapporto Croci, provenendo da un soggetto che aveva tutto l'interesse a gonfiare la gravità della situazione del ponte in quanto destinato a ricevere l'appalto della ricostruzione, non andava presa per oro colato, anche perché con­trastante con quanto constatato dallo studio C.N.D. solo un paio d'anni prima, cioè un tempo quasi insignificante, rispetto alla normale vita di un ponte. L'argomento apparentemente non privo di pregio, risulta smentito dal te­nore dei colloqui intervenuti fra Imputato1 e Testimone4 nel periodo febbraio 1998 – aprile 1999 (deposizione di Testimone4, trascrizioni del 19 giugno 2000, pag. 34 "vidi qualche volta l'ingegnere Imputato1, e parlammo della necessità di fare qualcosa per questi ponti" e pag. 66 "l'ingegnere Imputato1 in alcune occasioni in cui lo sentii, ripeto perché stavamo in ottimi rapporti, mi disse …. che doveva essere trovata una soluzione e che dovevano riprendere i lavori, ma su quale base io non ho idea").

Anche dando per buona tale impostazione, fa comunque specie constatare come, nei quattordici mesi intercorsi fra la consegna della relazione e il crollo del ponte, Imputato1 non eseguì nemmeno delle verifiche ulteriori. È infatti comprensibile che egli, costretto dall'esigenza di limitare al massimo i disagi e dunque il malcontento degli utenti della SS, fosse estremamente riluttante a chiudere il ponte al traffico, ma è ingiustificabile che, mentre a Palermo e a Roma si perdeva del tempo prezioso, egli non abbia quantomeno ordinato delle prove strumentali (quali il già citato esame endoscopico) sullo stato di conservazione dell'armatura. Mentre Imputato2 e Imputato3 nulla erano tenuti a sapere sulla tecnica della precompressione e sui rischi ad essa connessi, Imputato1 è un ingegnere con un altissimo grado di spe­­cializzazione, il cui lavoro è proprio quello di prevedere i rischi relativi allo sta­­to di degrado delle opere d'arte viaria: egli stesso ha ammesso di conoscere perfet­tamente la tecnica costruttiva del ponte S Stefano e, conseguentemente, la sua in­­trinseca debolezza in caso di difettosa imboiaccatura. Proprio dalle affermazioni del suo consulente, e dalla documentazione scientifica prodotta prima della penultima udienza, emerge chiaramente che un crollo del genere, ancorché imprevedibile nel quando, è preve­dibilissimo nell'an, trattandosi di un fenomeno ampiamente stu­diato e descritto nella letteratura scientifica di settore.

Se l'imputato, invece di attendere passivamente le decisioni dei suoi superiori, avesse eseguito dei rilievi ulteriori, si sarebbe trovato in mano, con ogni probabilità, delle conferme precise e non sospette dell'urgenza dei lavori, e avrebbe potuto pertanto chiudere il ponte al traffico con la massima serenità e senza temere alcuna critica da parte degli uffici di Roma e Palermo e tantomeno dell'opinione pubblica. Se per avventura le verifiche avessero invece dato un esito confortante, egli avrebbe adesso a disposizione una ben più solida scusante, potendo sempre dire di essersi comportato con scrupolosa prudenza e di essere stato tratto in inganno da errori altrui. Quello che è inammissibile, e inchioda imputato1 alla sua responsabilità penale, è dunque l'inerzia, invero inspiegabile per un soggetto della sua preparazione e serietà professionale.

-omissis-

Va infine preso atto che l'istruzione dibattimentale ha fatto emergere inerzie e comportamenti non cristallini da parte dei superiori gerarchici dell'Imputato1. Non era questa la sede per appurare chi, dopo Imputato1, abbia avuto contezza del Rapporto Croci, ma è pacifico che costoro, a Palermo come a Roma, hanno fatto letteralmente marcire quelle carte per oltre un anno senza adottare alcun provvedimento, senza dare alcuna istruzione all'Imputato1, e addirittura giungendo alla sconcertante decisione di dare parere negativo all'intrapresa dei lavori di rifacimento del ponte pur in presenza di un allarme esplicito. Tale comportamento potrebbe senz'altro avere una rilevanza penale ai fini della causazione dell'evento, ed è compito della procura della Repubblica presso questo tribunale, cui gli atti vanno trasmessi, indagare anche in tale direzione.

-omissis-