Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 19 luglio 2001 – estensore Conti
Delitto colposo – correlazione tra accusa e sentenza -–contestazione
di profili di colpa specifica
Disastro colposo – nesso eziologico – sussunzione
sotto leggi scientifiche probabilistiche
1) Svolgimento del processo
Con
decreto del 21 aprile 2000, Imputato1,
dirigente del centro di manutenzione 7° ente Anas con sede in Catania, Imputato2, geometra capo del 2° nucleo
del centro di manutenzione 7° ente Anas, Imputato3,
sorvegliante capo cantoniere del 2 °nucleo del centro di manutenzione 7° ente
Anas con competenza dal Km. 8,300 al Km. 49,960 della SS 114, e Imputato4, dirigente sezione compartimentale
Anas di Catania, venivano citati davanti a questo giudice per rispondere del
delitto di cui agli artt. 434 e 449 c.p. per avere, in cooperazione fra loro e
nelle rispettive qualità, contribuito a cagionare il crollo, intervenuto in
data 23 aprile 1999, del ponte sito al Km 11 della SS 114, località Villaggio S.
Margherita, per colpa specifica derivante dalla violazione di talune disposizioni
regolamentari.
-omissis-
2) Inquadramento giuridico del fatto
Per
la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessario che il
crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni
notevoli, tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone
(giurisprudenza pacifica, per tutte Cass. sez. IV n° 11771 del 1997), in modo
che l'eccezionalità della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso
di allarme e pubblica emozione (Cass. Sez V n° 11486 del 1990).
Per
ampia e soddisfacente prova documentale e testimoniale, è accertato che, alle
ore 18 circa del 23 aprile 1999, il ponte sul torrente S. Stefano collassò
proprio al centro della prima delle sue quattro campate, e ciò pochi secondi
dopo che un'auto l'aveva attraversato, e pochi secondi prima che altre auto,
fortunatamente bloccate dal pronto intervento dei presenti, vi passassero a
loro volta. Furono dunque messe in pericolo le vite non soltanto di quegli
automobilisti, ma di chiunque avesse transitato nei pressi. Il ponte, per la
sua ubicazione, costituiva del resto un punto di passaggio quasi obbligato per
il traffico veicolare fra il centro di Messina, i villaggi della sua estrema
periferia meridionale e i comuni viciniori della fascia ionica della provincia
(in particolare Scaletta Zanclea, Itala, Fiumedinisi, Alì e Alì Terme), non
adeguatamente serviti dall'autostrada A18. È fatto notorio che, specie nelle
ore di punta, quel tratto di strada è interessato da un continuo e intenso andirivieni
di automobili nonché di mezzi pesanti. Si può dunque dire che il crollo non sia
sfociato in una strage solo in virtù di circostanze fortunate.
Il
fatto ebbe poi profonde ripercussioni sull'opinione pubblica, tant'è che fu oggetto
di grande attenzione in tutti i media locali (cfr. i quotidiani prodotti in
atti), e ciò non solo per il gravissimo colpo alla funzionalità della
circolazione, ma anche e soprattutto per la consapevolezza diffusa del
grandissimo pericolo cui tutti gli utenti erano stati esposti.
Va
pertanto pienamente condiviso l'inquadramento giuridico dei fatti per cui è
processo operato dal pubblico ministero.
3) Sussistenza delle violazioni di norme
attribuite agli imputati
Va premesso che l'oggetto del giudizio è
limitato alla sussistenza delle ipotesi di colpa specificamente indicate
nell'imputazione. È infatti ius receptum che, in tema di reati colposi, quando
la causazione dell'evento venga contestata in riferimento ad una specifica ipotesi
colposa, il principio di correlazione tra accusa e sentenza vieta di affermare
la responsabilità in riferimento ad un'ipotesi differente (per tutte Cass.
Sez. IV n° 7704 del 1997). Diverso è il caso in cui la contestazione concerna
globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioé si faccia riferimento
alla colpa generica), essendo in tal caso consentito al giudice aggiungere,
agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di
specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti
al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa é
dettata. Il caso di specie rientra senz'altro nella prima ipotesi, dato che
l'imputazione indica, con lodevole sforzo chiarificatore, un certo numero di
profili di colpa specifica, con precisi riferimenti normativi.
3.1) Posizione dell'imputato1
L'imputato risponde per un duplice profilo di
colpa.
Un primo rimprovero consiste nell'avere omesso,
in dispregio di quanto prescritto dall'art. 12 del d.P.R. n° 1126 dell'11
dicembre 1981 contenente il regolamento di servizio di manutenzione delle
strade ed autostrade statali dell'Anas (che d'ora in avanti verrà indicato
semplicemente come «d.P.R. cit.»), di osservare egli stesso e di assicurare
l'effettiva osservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni
della circolare Ministero lavori pubblici n° 34223 del 25 febbraio 1991 (che
d'ora in avanti verrà indicato semplicemente come «circolare cit.») la quale
prescrive che siano eseguite, con cadenza trimestrale, visite di sorveglianza
sulle opere d'arte annesse alle strade statali (ponti, viadotti, muri di
sostegno). Non sussiste in atti né è emerso in dibattimento alcun elemento che
confermi tale accusa, salvo inferirne la veridicità dal fatto stesso del
crollo, ciò che costituirebbe inammissibile inversione logica e,
parallelamente, dell'onere probatorio.
In ogni caso la difesa ha addirittura dimostrato
che il comportamento dell'imputato, dal momento del suo insediamento, nel
1995, fu tutt'altro che inerte. Imputato1,
dopo anni di incuria, appena prese possesso dell'ufficio dispose il monitoraggio
delle opere d'arte nella zona di sua competenza, motivando l'Anas a incaricare
il C.N.D. di Roma di compilare le schede acquisite in atti. Gli autisti Testimoni hanno poi entrambi evidenziato
che imputato1 non si limitava a
controlli trimestrali, ma si recava molto più frequentemente sulle tratte di
propria competenza per eseguire ispezioni.
Prove dello zelo dell'imputato1 provengono del resto persino dai testi
d'accusa. Testimone4, ingegnere dello
studio Croci, autore delle indagini tecniche commissionate dall'Anas e
confluite in una relazione sullo stato del ponte S. Stefano e di diverse altre
opere d'arte ricadenti nelle tratte di competenza dell'imputato (che d'ora in
avanti verrà indicato come "Rapporto Croci"), ha evidenziato di
stimare professionalmente imputato1,
che fu sua sponda efficiente e valida all'interno dell'Anas (pag. 30 e ss., e
soprattutto 34 e 40, trascrizione 19 giugno 2000). Testimone5 ha confermato che la decisione di monitorare lo stato di
salute delle opere d'arte va ascritta all'imputato1
(pag. 92 trascrizioni 19 giugno 2000 "è stato proprio l'ingegnere Imputato1 … che iniziò per primo a fare
questo studio sistematico delle opere d'arte, che poi abbiamo esteso a tutto il
compartimento), implicitamente riconoscendo l'inerzia di coloro che avevano
preceduto l'imputato (a pag. 93 il Testimone5
parla addirittura di "anno zero").
Il primo profilo di colpa è dunque radicalmente
infondato
Un secondo rimprovero riguarda l'essersi imputato1 limitato a disporre, in esito a
ispezione tecnica personalmente effettuata al ponte il 20 aprile 1999 (tre giorni
prima del crollo), in occasione della quale aveva avuto modo di osservare la caduta
dei calcinacci, il mero transennamento delle due fiancate del ponte ed il parziale
restringimento della carreggiata. Tale fatto sussiste senz'altro, ammesso dall'imputato1 e provato documentalmente
e oralmente. Esso va dunque valutato sub 4) in relazione alla sua efficienza
causale.
3.2) Posizione dell'Imputato2
L'imputato,
viene accusato di avere omesso, in dispregio di quanto prescritto dall'art.
10 d.P.R. cit., di adempiere agli obblighi a lui derivanti dalla circolare cit.
e dall'ordine di servizio 1 agosto 1996, fatto pervenire dal direttore del
centro 7°, atti in virtù dei quali avrebbe dovuto eseguire visite di
sorveglianza sulle opere d'arte annesse alle strade statali utilizzando allo
scopo apposite schede fornite dall'ente, e ancora di avere omesso di riferire
ai funzionari superiori le iniziative adottate o da adottare per assicurare la
regolarità del servizio di manutenzione relativo al ponte, di visitare con la
necessaria frequenza il tratto di strada ed in particolare il ponte
interessato, di sensibilizzare il capo cantoniere territorialmente competente
(e cioè imputato3) affinché gli fosse
trasmesso qualunque dato utile relativo alla sicurezza e alla manutenzione
del tronco stradale e del ponte.
Alla
luce di siffatta formulazione dell'imputazione, il richiamo alla compilazione
delle schede è invero duplicemente interpretabile. Esso può innanzitutto
essere inteso nel senso di una autonoma contestazione di violazione di
norma. Questa interpretazione non è condivisa da chi scrive, ma, ove così
dovesse essere fatto, si deve ammettere che la compilazione delle schede era
contrattualmente obbligatoria e che di tale attività non v'è traccia, tanto che
la stessa difesa mai ha contestato tale mancanza. Si rimanda in tal caso al
punto 4 in ordine al rapporto di causalità fra l'infrazione e l'evento per
cui si procede.
Rimane
poi una seconda, più condivisibile interpretazione, per la quale la compilazione
delle schede non costituirebbe in sé condotta rilevante al fine della causazione
dell'evento, quanto piuttosto la prova della mancata attivazione dell'Imputato2: egli non avrebbe redatto
schede perché nulla poteva scrivere, avendo omesso le prescritte visite.
Se
tale è il senso dell'accusa mossa all'imputato, la valutazione della sua condotta
è semplice: si tratta di vedere da un lato se e in che misura l'Imputato2 abbia operato i doverosi
controlli, e dall'altro accertare se abbia messo a parte imputato1 di quanto di rilevante da lui riscontrato e abbia preteso
dall'imputato3 l'adempimento dei suoi
doveri, il tutto a prescindere dal mezzo adoperato.
Per
quanto riguarda il primo aspetto, l'unica prova a carico dell'Imputato2 è proprio costituita dalla
mancanza delle schede, a fronte della quale l'Imputato2 ha prodotto a discolpa la prova documentale costituita
da 28 statini di trasferta compresi fra l'inizio del 1999 e la fine di
aprile, epoca del crollo (allegato 1 alla memoria depositata all'udienza 22
luglio 2000). Tali documenti attestano, in assenza di qualsivoglia denuncia
di falso, che l'Imputato2 si attivò,
effettuando una media di oltre due ispezioni settimanali sulle tratte di
sua competenza, e ciò pur essendo egli gravato all'epoca dei fatti da un
doppio incarico (cfr. documenti prodotti dalla difesa) cui conseguiva l'onere
di sorvegliare una tratta di lunghezza ben superiore ai 120 Km. previsti dall'art.
3 d.P.R. cit.
Il
teste Testimone1, autista dipendente
dell’Anas da vent’anni, ha poi asserito di avere accompagnato, oltre all'imputato1, pure l'Imputato2 sui luoghi, confermando la cadenza grosso modo
bisettimanale risultante dai documenti di trasferta, e ha descritto in modo
preciso le attività dell'imputato il quale non si limitava ad un'occhiata
superficiale, ma prendeva appunti e talvolta eseguiva qualche schizzo. Identico
tenore, ai fini che ci occupano, hanno le deposizioni di Testimone2 e Testimone3,
che non è dunque mestieri analizzare in dettaglio.
Gli
elementi a discarico sono pertanto molteplici, e sono attendibili anche quando
provenienti da altri dipendenti dell'Anas, colleghi e pertanto astrattamente
motivati a tutelare la posizione dell'Imputato2:
nessuna incongruenza logica o rilevante contraddizione ha infatti screditato le
loro versioni, fra loro coerenti.
L'assenza delle schede non attesta dunque in alcun
modo una simmetrica assenza di impegno, trovando la sua spiegazione
nell'evidenza di una prassi invalsa fra i dipendenti dell'ente, per la quale le
schede non venivano quasi mai compilate. Di ciò ha riferito in primis Testimone5, che, pur evidenziando come
in linea teorica l'obbligo sussista anche quando non venga riscontrata alcuna
anomalia, ha asserito che si trattava comunque di un dovere sprovvisto di
sanzione (pag. 96 trascrizioni 19 giugno 2000), e poi il Testimone6, pari grado dell'Imputato2,
che ha chiarito come ogni comunicazione rilevante avvenisse il più delle volte
oralmente o con forme diverse dalla scheda, e come il caponucleo non abbia
accesso al protocollo, ciò che rende necessario un defatigante doppio
passaggio per raggiungere lo scopo di informare chi di competenza (pagg. 38 e
ss., e in particolare 40-41 trascrizioni 3 maggio 2001).
In
relazione all'attività di informazione dei superiori, è stato del resto
addirittura Imputato1, che, in
qualità di imputato in posizione confliggente, avrebbe avuto tutto
l'interesse a scaricare ogni responsabilità sul suo sottoposto, ad affermare,
nel corso del suo onesto esame dibattimentale, di avere sempre avuto dal coimputato
una collaborazione piena e proficua.
Nessuna prova assiste poi l'accusa di omessa
sensibilizzazione nei confronti di Imputato3.
Premesso che tale rimprovero avrebbe un senso solo nella misura in cui si
potesse riscontrare un'inerzia di Imputato3
(ma vedi quanto al punto successivo), è invero emerso da più di una
deposizione come i due fossero addirittura amici e mantenessero un costante
rapporto di collaborazione (cfr. documenti allegato 4 produzione Imputato2 del 22 luglio 2000, contenente
corrispondenza fra i due imputati concernente il lavoro da loro svolto).
L'Imputato2
può certo rammaricarsi di non avere lasciato alcuna traccia scritta della propria
attività, dato che ciò avrebbe semplificato la sua posizione processuale, ma
nei suoi confronti si deve escludere qualsiasi rimprovero d'inerzia, avendo
egli fatto quanto poteva e doveva.
3.3) Posizione dell'imputato3
All'imputato viene rimproverato d'avere omesso,
in dispregio di quanto prescritto all'art. 8 del d.P.R. cit., di attuare la
sorveglianza sul tronco di strada e sulle relative opere d'arte a lui
assegnati dall'Ente, di eseguire le specifiche ricognizioni ed osservazioni
previste per i ponti, di tenere il libro giornale prescritto nel quale andava
riportato l'esito delle visite quotidiane compiute lungo il tronco e le più significative
eventuali anomalie riscontrate
In
ordine all'ultimo aspetto di tale contestazione, si deve fare un discorso
simile a quello relativo alla compilazione delle schede da parte dell'Imputato2: non v'è dubbio che tale
attività venne omessa, Imputato3 non
ha mai tentato di negarlo e semmai ha cercato di giustificare tale omissione.
Il problema è dunque quello di vedere se tale violazione venga contestata in
quanto eziologicamente legata all'evento, nel qual caso si rimanda a quanto
sub 4), o se piuttosto sia indicata quale elemento di prova, il che significa
che di esso va tenuto conto, unitamente a tutti gli altri emersi nel
dibattimento, per accertare se sussistano le omissioni di sorveglianza.
Il testimone Testimone3,
caposquadra sulla SS114 al tempo dei fatti, ha narrato di avere ripetutamente
constatato che Imputato3 eseguiva
visite di ispezione sulla tratta di sua competenza. Il testimone Testimone7, al tempo cantoniere Anas e diretto
sottoposto di Testimone3, ha narrato
di avere ripetutamente assistito Imputato3
nelle sue ispezioni, constatando che, in presenza di anomalie rilevanti, prendeva
appunti per mettersi in condizione di riferire ai suoi superiori. Identico
tenore ha la deposizione di Testimone8,
altro elemento della squadra di Testimone3,
che ha addirittura riferito di avere personalmente assistito a episodi in cui Imputato3 notificava ai superiori, per
telefono o anche in forma scritta, di anomalie riscontrate nelle tratte di sua
competenza.
A tali voci testimoniali si aggiunge, anche
stavolta, quella dell'imputato Imputato1,
che ha riferito di diversi episodi in cui il suo subordinato gli aveva segnalato
situazioni di pericolo determinandolo a disporre la chiusura di tratti di
strada.
Vanno riprese le considerazioni di cui sub 3.3
sull'attendibilità di tali deposizioni, che possono costituire sufficiente
prova a discarico, anche perché resistita soltanto da un elemento indiziario
quale la mancata tenuta del libro giornale.
Nell'insieme, la posizione dell'imputato3 è pertanto pienamente assimilabile
a quella dell'Imputato2.
3.4) Posizione dell'imputato4
All'imputato4, dirigente sezione
compartimentale Anas di Catania, viene rimproverato di non avere dato corso, in
dispregio dell'art. 12 del d.P.R. cit., agli adempimenti che si rendevano
improcrastinabili dopo che il rapporto Croci aveva accertato lo stato di
dissesto del ponte S. Stefano e sancito la inevitabilità di un intervento.
L'art.
12 in parola riguarda tuttavia esclusivamente i compiti del direttore del centro,
e non fa in alcun modo menzione del dirigente compartimentale. Testimone5, sul punto, ha confermato
tale circostanza peraltro documentalmente provata, evidenziando che il d.P.R.
cit. semplicemente non riguardava Imputato4
in quanto dirigente.
Alla
luce delle premesse in tema di congruità fra contestazione e pronuncia, questo
dato innegabile impone già di escludere qualsiasi responsabilità dell'Imputato4. A ciò si aggiunga che la
difesa ha provato, con la produzione della lettera prot. 11 del 1998, che Imputato4 aveva compiti di natura
totalmente diversa da quelli che la pubblica accusa intenderebbe
attribuirgli, elencati in sette punti tutti di natura squisitamente
amministrativa e non tecnica: dalla redazione delle perizie di spesa, all'espletamento
delle gare d'appalto, al rilascio di concessioni per spazi carrabili, all'espletamento
delle procedure di esproprio, e così via.
Anche
volendo pertanto allargare l'indagine alle norme direttamente applicabili all'Imputato4, non gli si potrebbe in
ogni caso attribuire il dovere «di dare corso agli adempimenti che si
rendevano improcrastinabili», se non nel senso di autorizzare le spese e
vistare i relativi provvedimenti, e v'è prova documentale che Imputato4 aveva, proprio nel giorno del
crollo, eseguito quanto di sua competenza vistando l'ordine di servizio dell'Imputato1 riguardante la ripresa dei
lavori.
Il
pubblico ministero ha introdotto un ulteriore argomento di indagine durante
l'esame del teste Testimone5, cui è
stato chiesto se imputato4 avesse
anche il compito di controllare il regolare deposito di rapporti e schede (con
riferimento, pertanto, all'attività di Imputato2
e Imputato3). Il Testimone5 ha invero asserito che tale attività rientrava fra i
compiti dell'imputato (pag. 80 trascrizioni 19 giugno 2000), e il mancato deposito
di tali documenti deporrebbe per l'omissione di tale attività di controllo da
parte dell'Imputato4. Si tratta
tuttavia di un comportamento totalmente estraneo alla contestazione originaria,
mai formalmente ampliata, ed in ogni caso cfr. sub 4.2 in relazione al nesso di
causalità.
La
posizione dell'imputato non merita pertanto particolari approfondimenti, essendo
emersa la sua estraneità ai fatti.
4) nesso di causalità fra le violazioni
accertate e l'evento pernicioso
Sgombrato
il campo da buona parte degli addebiti contestati agli imputati, restano
sostanzialmente due sole violazioni, una a carico dell'imputato1 (mancata chiusura del ponte al traffico) e una a
carico di Imputato2 e Imputato3 (mancata compilazione
rispettivamente delle schede e del libro giornale).
4.1)
mancata chiusura del ponte al traffico
L'esame del consulente del pubblico ministero, così
come quello dell'ing. Testimone4
dello Studio Croci, da un lato, e del consulente della difesa consulentedifesa, dall'altro, fa
emergere una sostanziale coincidenza nella ricostruzione del meccanismo
causativo dell'evento. È innanzitutto emerso che il ponte S. Stefano era stato
realizzato negli anni '50 in cemento precompresso, adottando il c.d. metodo Morandi (cfr. la
copia della relazione di appalto concorso originario, prodotta dalla pubblica
accusa), consistente, secondo quanto appreso dai testi universitari prodotti
dalla difesa e dall'audizione del consulentedifesa,
allievo del predetto Morandi, in un brevetto di ancoraggio dei cavi di
precompressione mediante l'uso di cavi non pre-tesi, come sostenuto dal consulentepm, ma post-tesi, vale a dire
lasciati liberi all'interno di cavità ricavate nei conci prefabbricati, posti
in tensione solo dopo avere congiunto i conci, ancorati in posizione per alcune
settimane e poi sottoposti a ulteriore e definitiva tensione. Le cavità
all'interno delle quali scorrono i fili vengono poi riempite di calcestruzzo
(imboiaccatura), in modo da realizzare una completa aderenza fra l'acciaio e il
cemento. La fase dell'imboiaccatura è cruciale e ha costituito, a detta del consulentedifesa, una delle principali
debolezze del metodo Morandi: se i conci non combaciano perfettamente, o se si
creano dei vuoti nell'imboiaccatura, si creano dei punti nei quali l'acciaio è
scoperto e, oltretutto, non aderisce alla struttura, con ciò da un lato
esponendo il metallo all'ossidazione (specie in ambienti aggressivi come quelli
ove si trovava il ponte di S. Stefano, a pochi passi dal mare) e, dall'altro,
facendo perdere alla struttura le caratteristiche di particolare resistenza che
il sistema della precompressione garantisce in condizioni ottimali.
Il consulentedifesa
(cfr. pagg. 33 e ss. trascrizioni 19 aprile 2001) ha poi catalogato il
crollo per cui si procede nel novero dei crolli per fatica, dovuti al fatto
che, mancando la corretta imboiaccatura, le oscillazioni causate dai
carichi accidentali (es. il passaggio di un autocarro) erano multiple di quelle
riscontrabili su un'opera in perfette condizioni, e "questo fatto, a
lungo andare, per milioni di volte, (poteva) provocare delle rotture per
fatica, cioè l'acciaio sottoposto a delle variazioni di oscillazione,
per un numero elevato di cicli" si poteva rompere, e ciò all'improvviso, poiché l'acciaio usato in
tale tecnica è armonico, e pertanto non si piega prima di spezzarsi, ma si
spezza direttamente.
Analoga è la valutazione del testimone Testimone4 (pag. 73 trascrizioni 19
giugno 2000): "una struttura è in grado di resistere in base al carico che
gli viene sottoposto, e quindi quella struttura avrebbe potuto resistere,
magari, sei mesi o un anno, o stare ancora in piedi se i carichi che vi
transitavano potessero (sic) essere di una determinata entità" ..
"quanto potesse durare dipendeva da quanto veloce poteva essere la
prosecuzione del degrado e da quanto forti fossero i carichi che ci transitavano
sopra". Addirittura più decisa è l'affermazione di sussistenza del nesso
di causalità proveniente dal consulente del pubblico ministero.
È principio
consolidato (per tutte Cass. Sez. IV n° 11243 del 1987) che la prova del nesso
causale non può essere identificata esclusivamente in un dato di certezza,
specie ove non sussistano leggi scientifiche sufficientemente sperimentate, come
avviene certamente nel caso dei crolli di ponte che sono eventi per definizione
eccezionali che non offrono molti precedenti e che raramente possono essere
accomunati fra loro per meccanismo causale. In tal caso sono sufficienti
anche generalizzazioni di senso comune, e ancor più valgono le leggi
scientifiche probabilistiche, se assistite da un alto grado di verosimiglianza
o (come nel caso di specie) da evidenza logiche solari.
Tenendo conto di questi principi, e del meccanismo causativo
del crollo come ricostruito concordemente da tutti gli esperti escussi, si
deve concludere che, se il ponte fosse stato chiuso al traffico, venendo
impedito il ripetersi di oscillazioni, il rischio di crollo sarebbe
sceso a livelli minimi se non addirittura statisticamente irrilevanti.
Altrettale efficacia non può ovviamente conferirsi alla misura alternativa
adottata dall'Imputato1, consistita
nel mero restringimento della carreggiata. Vero è che tale provvedimento,
costringendo i mezzi a passare più verso il centro della sede stradale,
causava una minore sollecitazione delle travi esterne, ma ciò senza ridurre
il complessivo carico di traffico sul ponte e aumentando lo sforzo delle travi
interne: si trattò dunque di un intervento palliativo, in nulla capace di ridurre
il rischio del crollo.
La prova del nesso causale proviene pertanto, oltre
che dal consulente del pubblico ministero e dal Testimone4, proprio dal consulente invocato dallo stesso Imputato1.
4.2) Mancata
redazione di schede e libro giornale
Le
omissioni formali attribuite ad Imputato2
e a Imputato3 potrebbero avere un'efficacia
causale agevolatrice dell'evento nella misura in cui si ammetta che la redazione
delle schede, per il primo, e del libro giornale, per il secondo, potevano costituire
un impulso per i soggetti gerarchicamente sovraordinati, e in particolare per Imputato1, il quale sarebbe stato
indotto in errore anche dalla mancata collaborazione del geometra capo e del
sorvegliante capo cantoniere.
Tale
ipotesi soffre di una risolutiva debolezza costituita dalla raggiunta prova di
un costante contatto fra Imputato3, Imputato2 e Imputato1: quest'ultimo, seppure non in forma scritta, veniva
costantemente aggiornato della situazione della tratta che comprendeva il
ponte, e non si vede come il mero adempimento burocratico della compilazione
di documenti potesse rafforzare un contatto già esistente e pienamente
affidabile.
A ciò si deve aggiungere un secondo decisivo
argomento, che nasce dalla natura delle cause del crollo. Tutti i tecnici
escussi, compreso il consulente del pubblico ministero, hanno evidenziato che
il crollo del ponte S. Stefano avvenne perché i cavi d'acciaio armonico
costituentine l'armatura erano ormai gravemente ossidati e consunti, e che tale
ossidazione non era visibile dall'esterno. Soggetti dotati di particolari
cognizioni tecniche quali Consulentepm
e Testimone4 potevano certamente
inferire, da elementi quali lo scolo d'acqua e dalla precisa conoscenza delle
problematiche ingegneristiche del cemento precompresso, la necessità di un intervento,
e magari intuirne l'urgenza. Sarebbe invece azzardato ritenere che l'Imputato2 potesse accorgersi
dell'imminenza del crollo: egli, quale geometra, non aveva (né gli era richiesto
di avere) alcuna esperienza in tema di tecniche di precompressione (cfr. teste
Testimone6 pag. 23 trascrizione 3
maggio 2001), tanto che il Consiglio nazionale delle ricerche (doc. 14
produzione Imputato2 del 22 luglio
2000) evidenziava la necessità della supervisione di un ingegnere non essendo
sufficiente l'ispezione da parte del tecnico diplomato. Imputato2 poteva accorgersi della caduta di calcinacci (e se ne
accorse giungendo prontamente in loco), ma non aveva alcuna specifica competenza
che gli permettesse di immaginare l'imminenza di un crollo per collasso dei
cavi non imboiaccati. Egli non aveva oltretutto avuto visione, prima del
crollo, del Rapporto Croci, mentre aveva a disposizione la scheda C.N.D. relativa
al ponte S. Stefano, che, con la sua diagnosi tutto sommato benigna (cfr. infra punto 5), non poteva certamente
trarlo in allarme.
Tali
considerazioni valgono ovviamente a fortiori per imputato3, la cui scolarizzazione si fermava all'obbligo e che del
Rapporto Croci nulla poteva sapere.
Le
informazioni rilevanti al fine di decidere la chiusura al traffico non potevano
pertanto provenire da Imputato2 e Imputato3, a prescindere dalla forma
orale o scritta.
Come
correttamente evidenziato dalla difesa Imputato2,
non siamo di fronte ad un reato formale, ma a un delitto di evento, nel quale
la violazione della norma deve esplicare un'efficacia causale nei confronti
del pericolo creatosi
Imputato2 e Imputato3 vanno pertanto assolti anche in relazione a questo residuo
profilo di colpa.
5)
Valutazione dell'elemento soggettivo
Quest'ultimo aspetto della motivazione non può che
riguardare Imputato1, unico soggetto
ad avere posto in essere un comportamento causalmente rilevante rispetto al
crollo, consistito nell'avere limitato il proprio intervento all'adozione di un
provvedimento tardivo e inadeguato rispetto all'entità del pericolo.
L'ing. Imputato1
ha tentato di dimostrare che la scelta da lui adottata (nessun provvedimento
fino a tre giorni prima del crollo, poi il restringimento della carreggiata)
era, ex ante, conforme a ragionevolezza. L'imputato ha ricordato che, nel 1995,
lo studio C.N.D., composto da professionisti conosciuti e stimati a livello nazionale,
aveva redatto accurate schede di tutti i ponti ricadenti nell'area coperta
dal centro manutenzione 7°, e che per quello di S. Stefano era stato
riscontrato un mero degrado in stato iniziale con segni di dilavamento di
calcestruzzo, diagnosi che nel complesso non destava alcun allarme perché
escludeva che la struttura fosse stata intaccata e non evidenziava alcun
problema di imboiaccatura dell'acciaio di armatura.
Animato da tale consapevolezza, egli consegnò i
lavori all'ing. Testimone4, incaricato
dello studio Croci, e sempre in tale stato d'animo prese atto, quando Testimone4 gli chiese fin dall’inizio la
consegna della progettazione di massima, di non potere procedere all'estensione
dell'incarico, non essendovi autorizzato e non avendo appigli nel capitolato. Imputato1 sostiene dunque che, quando lo
studio Croci sospese i lavori, nel dicembre 1997, egli non poté che attendere
che da Palermo e soprattutto da Roma giungesse la manifestazione della volontà
negoziale di estensione del capitolato. Dopo defatiganti attese, l'Anas
rispose inopinatamente il 19 ottobre 1998 con un parere negativo al conferimento
dell'incarico, e solo pochi giorni prima del crollo l'iter si sbloccò.
L'imputato ha poi aggiunto di avere solo intravisto
il rapporto Croci, di avere fino all'ultimo ritenuto che lo studio Croci stesse
ponendo esclusivamente problemi di opportunità economica (maggiore
convenienza di demolizione e ricostruzione dell'impalcato piuttosto che di
opere manutentive) e non di sicurezza per la circolazione, e, pur conoscendo
perfettamente la tecnica costruttiva del manufatto e dunque i potenziali
problemi derivantine, ha asserito di essere sempre stato mosso dalla precisa
convinzione che il ponte fosse in condizioni tutto sommato accettabili,
rimarcando di esservi ripetutamente passato sopra anche in veste privata senza
mai temere di essere sorpreso dal suo crollo.
Date queste premesse, Imputato1 ha infine chiarito che la decisione di limitare la
carreggiata non nacque affatto dal timore di un imminente disastro: egli
dispose in tal senso perché si era accorto che dai pilastri in calcestruzzo
appartenenti alla vecchia barriera, a quel tempo già sostituita da un guard
rail in metallo, erano caduti dei calcinacci. Con il restringimento egli
intendeva pertanto evitare di sollecitare le zone esterne della carreggiata,
limitando la probabilità di ulteriori precipitazioni di materiale.
La difesa, attraverso la dotta e interessante
deposizione del consulentedifesa e la
produzione di numerosi excerpta di testi universitari e specialistici, ha poi
dimostrato che la mancata imboiaccatura non è visibile dall'esterno e
dev'essere verificata attraverso indagini strumentali, fra le quali
maggiormente affidabile risulta essere (attualmente come due o tre anni fa)
l'esame endoscopico, che, limitatamente al punto in cui viene operato,
offre risposte ragionevolmente certe, e consente di trarre dati statistici
significativi in ordine all'intero tratto da esaminare.
Tale argomento non ha trovato resistenza né nella
perizia dell'ing. Consulentepm né nelle
valutazioni del'ing. Testimone4. I
due tecnici hanno peraltro evidenziato che vi erano sintomi precisi che
imponevano un allarme.
Testimone4 ha in
particolare rammentato di essersi accorto delle anomalie del ponte, specie della prima campata che
sarebbe poi crollata, ad occhio nudo e sulla base dell’esperienza, tanto che le
successive indagini strumentali servirono più che altro per vedere se qualcosa
del ponte poteva essere salvato, fermo restando che l’impalcato andava
senz'altro sostituito (vedi soprattutto pag. 53 trascrizioni 19 giugno 2000).
Consulentepm, pur
cadendo in alcuni errori non secondari (in particolare nella descrizione
della tecnica costruttiva del ponte, a fili post tesi e non pre tesi come da
lui sostenuto), ha fatto risaltare come, se è vero che l'ossidazione
dell'acciaio non è in sè visibile dall'esterno, un occhio esperto può cogliere
dei sintomi che destano allarme, ed in particolare, come nel caso di specie,
la presenza di
coli di acqua, ed ha fatto presente come i segni indiretti ma evidenti del
processo di ossidazione in atto gli consentirono di andare a colpo sicuro, individuando
con esattezza i punti nei quali i saggi distruttivi avrebbero permesso di
constatare l'assottigliamento dell'armatura (pagg. da 42 a 44 trascrizioni 22
luglio 2000).
Va poi chiarito che la pur condivisibile dissertazione del consulente Consulentedifesa difetta per astrazione:
egli non poté infatti vedere il ponte prima del crollo, come successe al Testimone4, né esaminare accuratamente
lo stesso immediatamente dopo il crollo, come poté il Consulentepm. Le sue considerazioni soffrono dunque di una carenza
di elementi di riferimento, essendo frutto sì di una approfonditissima conoscenza
della tecnica costruttiva derivantegli dalla indubbia preparazione scientifica
e dal fatto di essere allievo del progettista del ponte, ma confortata da una
solo superficiale visione della situazione dei luoghi, pochi giorni dopo il
crollo.
In ogni caso Imputato1,
anche volendo immaginare che abbia ragionato come il consulentedifesa, attesa la gravità della posta in gioco aveva il
preciso dovere di tenere nel massimo conto ogni notizia che potesse evidenziare
un concreto pericolo di crollo. Consta ora che la relazione Croci fu da Testimone4 consegnata brevi manu all'ing. Imputato1 nel febbraio 1998 (pag. 41 trascrizioni 19 giugno 2000).
Sostenere, come ha fatto l'imputato, che egli non ne era a sostanziale
conoscenza, può significare soltanto che non vi diede neanche una lettura
superficiale, ma si limitò a passare le carte. Le espressioni utilizzate nella
relazione a proposito del ponte sono infatti inequivoche ("è estremamente
probabile che tutte le travi abbiano le armature precompresse gravemente
ossidate" "le travi verso valle della prima campata lato Messina sono
lesionate irrimediabilmente e non più idonee a sostenere i carichi accidentali
dovuti al transito di autoveicoli"), e terminano con un avviso di
lapidaria esplicitezza ".. non potendo essere in alcun modo garantita la
sicurezza del transito già ora sulla prima campata e a medio termine su tutto
il ponte, si ritiene inevitabile la totale demolizione e ricostruzione
dell'intero impalcato". Considerato che tutte le frasi ora citate sono
graficamente urlate dal carattere maiuscolo, persino una rapida scorsa avrebbe
dovuto destare l'allarme di un tecnico scrupoloso e attento come Imputato1.
L'imputato non era del resto entrato in possesso del
rapporto Croci di punto in bianco, ma dopo mesi di contatto frequente con Testimone4, con il quale aveva a più riprese
parlato delle condizioni dei ponti, e sempre in termini rigorosamente tecnico-scientifici
(pag. 31 trascrizioni 19 giugno 2000). A ciò si aggiunga che l'ing. Imputato1 era presente alla riunione del 19 dicembre 1997, in cui Testimone4 anticipò ai funzionari Anas
la necessità di rifare il ponte (pag. 29 trascrizione del 19 giugno 2000). In tale situazione, non è credibile che Imputato1, persona di stimabili doti professionali, possa avere ignorato la
sostanza del rapporto Croci: in ogni caso, se egli avesse deciso di consegnare
il rapporto ai suoi superiori senza neanche leggerlo, avrebbe commesso una
leggerezza di gravità addirittura maggiore.
La difesa ha poi cercato di sostenere che Imputato1 aveva ritardato ogni
decisione anche perché il rapporto Croci, provenendo da un soggetto che aveva
tutto l'interesse a gonfiare la gravità della situazione del ponte in quanto
destinato a ricevere l'appalto della ricostruzione, non andava presa per oro
colato, anche perché contrastante con quanto constatato dallo studio C.N.D.
solo un paio d'anni prima, cioè un tempo quasi insignificante, rispetto alla
normale vita di un ponte. L'argomento apparentemente non privo di pregio,
risulta smentito dal tenore dei colloqui intervenuti fra Imputato1 e Testimone4
nel periodo febbraio 1998 – aprile 1999 (deposizione di Testimone4, trascrizioni del 19 giugno 2000, pag. 34 "vidi
qualche volta l'ingegnere Imputato1,
e parlammo della necessità di fare qualcosa per questi ponti" e pag. 66
"l'ingegnere Imputato1 in alcune
occasioni in cui lo sentii, ripeto perché stavamo in ottimi rapporti, mi disse
…. che doveva essere trovata una soluzione e che dovevano riprendere i lavori,
ma su quale base io non ho idea").
Anche dando per buona tale impostazione, fa comunque
specie constatare come, nei quattordici mesi intercorsi fra la consegna della
relazione e il crollo del ponte, Imputato1 non eseguì nemmeno delle verifiche ulteriori. È infatti comprensibile
che egli, costretto dall'esigenza di limitare al massimo i disagi e dunque il
malcontento degli utenti della SS, fosse estremamente riluttante a chiudere il
ponte al traffico, ma è ingiustificabile che, mentre a Palermo e a Roma si
perdeva del tempo prezioso, egli non abbia quantomeno ordinato delle prove
strumentali (quali il già citato esame endoscopico) sullo stato di
conservazione dell'armatura. Mentre Imputato2
e Imputato3 nulla erano tenuti a
sapere sulla tecnica della precompressione e sui rischi ad essa connessi, Imputato1 è un ingegnere con un
altissimo grado di specializzazione, il cui lavoro è proprio quello di
prevedere i rischi relativi allo stato di degrado delle opere d'arte viaria:
egli stesso ha ammesso di conoscere perfettamente la tecnica costruttiva del
ponte S Stefano e, conseguentemente, la sua intrinseca debolezza in caso di
difettosa imboiaccatura. Proprio dalle affermazioni del suo consulente, e dalla
documentazione scientifica prodotta prima della penultima udienza, emerge
chiaramente che un crollo del genere, ancorché imprevedibile nel quando, è prevedibilissimo nell'an, trattandosi di un fenomeno ampiamente
studiato e descritto nella letteratura scientifica di settore.
Se l'imputato, invece di attendere passivamente le
decisioni dei suoi superiori, avesse eseguito dei rilievi ulteriori, si sarebbe
trovato in mano, con ogni probabilità, delle conferme precise e non sospette
dell'urgenza dei lavori, e avrebbe potuto pertanto chiudere il ponte al
traffico con la massima serenità e senza temere alcuna critica da parte degli
uffici di Roma e Palermo e tantomeno dell'opinione pubblica. Se per avventura
le verifiche avessero invece dato un esito confortante, egli avrebbe adesso a
disposizione una ben più solida scusante, potendo sempre dire di essersi
comportato con scrupolosa prudenza e di essere stato tratto in inganno da
errori altrui. Quello che è inammissibile, e inchioda imputato1 alla sua responsabilità penale, è dunque l'inerzia,
invero inspiegabile per un soggetto della sua preparazione e serietà
professionale.
-omissis-
Va
infine preso atto che l'istruzione dibattimentale ha fatto emergere inerzie e
comportamenti non cristallini da parte dei superiori gerarchici dell'Imputato1. Non era questa la sede per
appurare chi, dopo Imputato1,
abbia avuto contezza del Rapporto Croci, ma è pacifico che costoro, a Palermo
come a Roma, hanno fatto letteralmente marcire quelle carte per oltre un anno
senza adottare alcun provvedimento, senza dare alcuna istruzione all'Imputato1, e addirittura giungendo alla
sconcertante decisione di dare parere negativo all'intrapresa dei lavori di
rifacimento del ponte pur in presenza di un allarme esplicito. Tale
comportamento potrebbe senz'altro avere una rilevanza penale ai fini della
causazione dell'evento, ed è compito della procura della Repubblica presso
questo tribunale, cui gli atti vanno trasmessi, indagare anche in tale
direzione.
-omissis-