Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 29 marzo 2001 – estensore Conti
Omicidio colposo –
violazione di norme sulla sicurezza del lavoro – dovere di sorveglianza del
datore di lavoro – uso improprio di mezzi di trasporto
Svolgimento del processo
Con decreto del 29 settembre 1999, Imputato01 e Imputato02 venivano citati davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 comma 2 c,.p., per avere, in cooperazione tra loro, cagionato per colpa (imprudenza, negligenza e inosservanza di norme) la morte dell’operaio NomeVittima, avvenuta per trauma toracico-addominale provocato dallo schiacciamento del lavoratore contro il traliccio di un nastro trasportatore di argilla mentre quest’ultimo era intento a ripararlo.
All’udienza del 17 luglio 2000, udite le richieste delle parti, venivano sentiti quali testi l’ing. Testimone01, l’ag. Testimone02, il dott. Testimone03, l’ispettore del lavoro Testimone04 e Testimone05, oltre alla persona offesa MoglieDellaVittima.
All’udienza del 2 novembre 2000 venivano sentiti i testimoni Testimone06 e Testimone07.
All’udienza dell’11 gennaio 2001 veniva escusso l’ultimo testimone d’accusa, l’isp. Testimone08, veniva esaminato l’imputato Imputato02, venivano acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. i verbali di interrogatorio del coimputato assente, e venivano sentiti i testimoni della difesa, in persona di FiglioDiImputato01, Testimone09, Testimone10 e Testimone11. Rigettata richiesta di perizia, l’istruzione veniva dichiarata chiusa.
All’odierno dibattimento le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
Nel primo pomeriggio del 17 febbraio 1998 NomeVittima, elettricista, era al lavoro presso l'area per la prelavorazione dell'argilla sita all'interno di un capannone della ditta Imputato01, e doveva invertire il senso di marcia del nastro trasportatore in modo da consentire il trasferimento dell'argilla alle aree preposte alla successiva lavorazione. A tal fine NomeVittima dovette salire all'altezza di circa tre metri, al fine di operare sulla scatola contenente i comandi, posta alla sommità di un tralicciato.
NomeVittima, invece di usare una scala, si fece sollevare dalla pala gommata marca Caterpillar tipo 920 n° di telaio 41j5123, mezzo in dotazione all'azienda, ponendosi all'interno della benna dentata. Imputato02, autista, era alla guida del mezzo, che usò per sollevare l'operaio all'altezza necessaria. Dopo alcuni minuti di lavoro, NomeVittima aveva portato a termine l'operazione ed era dunque in procinto di scendere quando il mezzo prese improvvisamente a scivolare verso il tralicciato, finendo per schiacciare NomeVittima con il proprio peso contro l'impalcatura metallica e causandogli lesioni tali da causarne la morte quasi immediata: il lavoratore giunse infatti cadavere all'ospedale di Milazzo.
Su questa ricostruzione dei fatti, sostanzialmente condivisa dalle parti, sussiste un'ampia prova costituita dalle dichiarazioni dello stesso Imputato02 e dalle deposizioni dei testi oculari Testimone06 e Testimone11.
La consulenza tecnica del dott. Testimone03 chiarisce la compatibilità dei risultati dell'esame del cadavere, che presentava chiari segni di choc da compressione a livello del torace e trauma da schiacciamento, con la ricostruzione dei fatti ora evidenziata. In assenza di controprove sul punto, si può concludere che la morte è avvenuta a causa dell'incidente per cui si procede.
L'analisi va dunque concentrata sulla sussistenza o meno di una responsabilità per colpa degli imputati: a tal fine è corretto seguire la traccia indicata dalla pubblica accusa, verificando la sussistenza delle fattispecie di colpa specifica contestate agli imputati e della loro efficienza causale, e analizzando separatamente le posizioni dei due imputati.
A) Posizione
dell'imputato Imputato01
Al Imputato01, quale titolare della ditta di laterizi eponima e datore di lavoro, vengono mossi tre rimproveri.
1) violazione
art. 4 lett. C) d.P.R. n° 547 del 1955
Imputato01, in virtù della sua posizione, doveva senz'altro vigilare affinché i lavoratori osservassero le norme di sicurezza durante l’intervento sul traliccio metallico. La stessa difesa dell'imputato non ha nemmeno tentato di contestare l'assunto, conseguenza automatica della funzione di garanzia che l'imprenditore datore di lavoro assume per legge.
È altresì solare che se Imputato01 avesse esplicato il proprio potere di controllo impedendo a NomeVittima di salire sulla benna della pala meccanica, il fatto non si sarebbe verificato, sicchè la violazione della norma in argomento ha rilevanza causale ai fini del sinistro.
Imputato01 si è difeso sostenendo di avere adempiuto al proprio obbligo, argomentando che il suo impegno di vigilanza era assiduo, ma che l'azienda è alquanto estesa (circa 15.000 m2) e che non gli era pertanto possibile essere presente contemporaneamente in tutti i luoghi ove si svolgevano lavorazioni potenzialmente pericolose: in definitiva, l'incidente sarebbe dunque avvenuto in una situazione di tempo e di luogo per la quale non era possibile il suo intervento.
Questa tesi cozza tuttavia proprio con le dichiarazioni che lo stesso imputato rese in sede di indagini preliminari. Il verbale di interrogatorio delegato del 17 dicembre 1998, formato in presenza del difensore e pertanto utilizzabile ex art. 513 c.p.p., consente di escludere che, al momento dei fatti, Imputato01 si trovasse lontano dal luogo dell'incidente: l'imputato dichiarò infatti che si trovava in loco almeno immediatamente prima e aggiunse: "accertato qual era il lavoro da effettuare e verificato che il sig. NomeVittima si stava apprestando ad effettuarlo, presumibilmente utilizzando la scala che aveva con sé e già utilizzata in precedenti interventi, non ritenni necessario fermarmi fino al completamento della riparazione in quanto la professionalità e l'esperienza del dipendente non giustificava più di tanto la mia presenza".
È dunque lo stesso imputato ad ammettere di essere stato ben conscio che NomeVittima stava accingendosi ad un lavoro rischioso, consistente in un intervento su parti meccaniche alimentate elettricamente poste ad altezza pericolosa, e di essersi allontanato facendo affidamento sulla prudenza del dipendente. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore, per adempiere al dovere di sorveglianza, deve essere sempre presente sul posto di lavoro ed assistere allo svolgimento dell'attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di avere impartito opportune disposizioni ovvero avere delegato alla vigilanza persona capace e qualificata. Ne consegue che, qualora, in sua assenza, un dipendente, sia pure per incuria o colposa iniziativa, subisca infortunio, per avere utilizzato uno strumento di lavoro inidoneo, all'uso del quale non era stato diffidato, il predetto datore di lavoro ne risponde penalmente dovendosi il comportamento qualificare in termini di violazione del precetto contenuto nell'art. 4 legge n° 547 del 1955 (cass. Sez. 4 n° 6306 del 1989, orientamento pacifico).
La difesa non ha neanche tentato di dimostrare di avere diffidato il NomeVittima, o di avere affidato la sorveglianza a preposto. A ciò si aggiunga la smentita dibattimentale del fatto che il NomeVittima avesse a disposizione nelle vicinanze una scala idonea. V'è innanzitutto un argomento logico insuperabile: il NomeVittima, avendo una scala adatta, non si sarebbe prestato a salire sulla benna di una pala meccanica per fare quella riparazione. A ciò si aggiunga che l'agente Testimone02, autore dei rilievi tecnici immediati, ha dichiarato che non c’era una scala, tant'è che non poté salire dove ci fu l’impatto, e che lo stesso imputato Imputato02 ha chiarito che una scala c'era, ma che era troppo grande per essere utilizzata al fine di lavorare a quell'altezza. Il consulente di Imputato01, Testimone07, nel corso di una deposizione con il sapore dell'arringa difensiva, ha a sua volta sostenuto di avere visto una scala, ma senza saperla ulteriormente descrivere e precisando di averla vista solo il giorno successivo ai fatti, e dunque non potendo escludere che vi fosse stata messa medio tempore, o che si trattasse di quella, inadatta, di cui ha riferito Imputato02.
Va dunque escluso che Imputato01 potesse "presumere" che il NomeVittima si apprestasse a usare una scala idonea, ciò che avrebbe potuto quantomeno imporre un ulteriore approfondimento dell'analisi di questo profilo di responsabilità.
Ad onta di quanto sostenuto dal teste Testimone07, è poi da escludere che l'onere di sorveglianza da parte dell'imputato potesse essere esaurito con l'avere esplicitato nel documento di sicurezza predisposto ai sensi della legge n° 626 del 1994 che “per i lavori in altezza bisogna utilizzare le scale”: tale avvertimento, persino ovvio, assolve alla funzione di assicurare un'adeguata istruzione del personale in linea astratta. L'opera richiesta dall'art. 4 legge n° 547 del 1955, mai abrogato ma semmai rafforzato dal recepimento della normativa comunitaria, opera invece sul piano concreto, come opera incessante di vigilanza sui singoli atti del lavoratore.
Sussiste dunque senz'altro la colpa di Imputato01 per violazione della norma citata. Tale conclusione prescinde, è bene precisarlo, dal verbale di sommarie informazioni rese dall'imputato nell'immediatezza (17 febbraio 1998), in veste di informato sui fatti e non di imputato. In tale sede Imputato01 addirittura ammetteva di avere visto la nomeVittima all'interno della benna, ma l'accordo delle parti, che ne ha consentito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, non permette di superare il divieto di utilizzazione, ex art. 63 comma 2 c.p.p.
2)
violazione art. 10 comma 2 D. Lgs. N°
626 del 1994
La norma in parola imporrebbe al datore di lavoro di inviare agli organi competenti per territorio la comunicazione relativa allo svolgimento diretto da parte propria dei compiti di prevenzione e di protezione dei rischi in ordine all’esecuzione dei lavori edili.
Non è però sostenibile che, ove Imputato01 avesse inviato tale comunicazione, l'evento non si sarebbe verificato: la violazione, a prescindere dalla sua sussistenza, non ha dunque rilevanza causale rispetto al fatto per cui è processo. Il punto non va pertanto approfondito.
3)
violazione del dovere di operare la manutenzione
straordinaria della pala meccanica
Testimone01, consulente di parte, ha affermato che il sistema dei dischi frenanti della pala gommata era inefficiente per usura. Da ciò l'accusa ha inferito la colpa per omessa manutenzione straordinaria.
Se tale tesi fosse vera, si può ritenere pacifica la responsabilità per colpa di Imputato01 nella misura in cui è pacificamente emerso dall'istruzione dibattimentale che l'imputato mai si preoccupò di operare la sostituzione o anche solo il controllo dell'efficienza dei dischi. Il nesso causale fra logoramento del pezzo e morte del NomeVittima sarebbe poi talmente diretto ed evidente da rendere ultroneo qualsiasi approfondimento.
Va tuttavia detto che la consulenza di Testimone01, ingegnere edile e non meccanico, e ancor più la sua deposizione, hanno lasciato ampi margini di dubbio su tale conclusione: a precise domande, Testimone01ha dimostrato di conoscere poco e male il funzionamento del mezzo da lui periziato, e non ha potuto escludere, in accordo con la tesi prospettata dalla difesa, la possibilità che il mezzo non avesse ceduto per usura dei freni, ma per un'improvvisa perdita d'aria dovuta alla rottura di un tubo conduttore.
Tale tesi alternativa ha trovato riscontro nell'affidabile deposizione di Testimone10, titolare di un'officina meccanica che veniva incaricata dalla ditta Imputato01 per le riparazioni del mezzo. Questi ha riferito che i dischi dei freni sono praticamente indistruttibili, e che, pur non essendo essi stati sostituiti, erano in condizione di operare senza che ciò comportasse particolari rischi.
Inoltre va rilevato, alla luce delle deposizioni dell'imputato Imputato02 e di diversi testimoni, che il funzionamento dei freni, nonostante l'uso intensivo, era stato ottimale fino al momento della sciagura. I guasti da usura hanno generalmente un decorso graduale, e vengono segnalati da crescenti malfunzionamenti che sfociano solo dopo un certo lasso di tempo nella completa rottura. Di contro, il collasso del tubo non dà avvisaglie, ed è pertanto pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente.
Si può dunque concludere che lo scivolamento del mezzo può essere stato causato, oltre che dall'usura dei dischi, anche, alternativamente o congiuntamente, dall'improvviso cedimento del tubo dell'aria o da un errore di manovra di Imputato02. Una perizia dibattimentale per verificare la sussistenza di un guasto e la natura dello stesso, invocata dalla difesa, sarebbe stata tuttavia sovrabbondante, non potendo comunque condurre all'esclusione della responsabilità dell'imputato.
Va premesso che, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice affermi la responsabilità del prevenuto per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata, ma rientrante in quella di colpa generica. Il riferimento alla colpa generica, anche se accompagnato dall'indicazione di un determinato, specifico profilo, evidenzia infatti che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi é in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui risponde, indipendentemente dalla norma che si assume violata (principio pacifico, la massima è tratta da cass. Sez. 4 n° 4968 del 1996).
Nel caso di specie, ove si dovesse escludere l'usura dei freni e pertanto la colposa omissione della loro sostituzione, sussiste comunque evidenza dibattimentale della violazione del dovere di diligenza nella manutenzione del mezzo.
Il testimone della difesa Testimone09 ha riferito che la pala meccanica era di seconda mano, e che l'acquisto della stessa era stato proprio da lui caldeggiato. Il Testimone09 non era peraltro un meccanico, ma un semplice operatore professionale di pale meccaniche ("palista"), sicché la sua garanzia non poteva che limitarsi alla sommaria verifica dell'efficienza del mezzo: egli ne consigliò l'acquisto esclusivamente perché gli parve funzionare bene, né ha saputo ricordare se ci fosse o meno un libretto di manutenzione e d’uso.
L'acquisto di un mezzo di seconda mano non è ovviamente in sé atto penalmente rilevante: una volta acquistato un macchinario utilizzato da altri, è tuttavia richiesto all'acquirente imprenditore, secondo regole di comune prudenza, che la verifica delle sue condizioni sia effettuata con il massimo rigore, seguendo con scrupolo le indicazioni del libretto di manutenzione e, ove esso manchi, procurandone una copia presso l'azienda produttrice, non potendosi sapere in quali condizioni, e per mano di chi, l'uso sia avvenuto.
Imputato02, nel corso del suo interrogatorio, ha di contro chiarito che nessun programma di verifica della sicurezza del mezzo venne mai seguito. La pala meccanica era stata a lui affidata, ed egli, autista con cognizioni solo basilari di meccanica, era incaricato di constatare, sulla base di empirico buon senso, eventuali malfunzionamenti e di portare il caterpillar presso la vicina officina di Testimone10.
Con altrettanto disarmante candore, il figlio di Imputato01, teste indicato dalla difesa, ha ammesso che non c’era uno scadenzario fisso per la manutenzione, confermando che Imputato02 indicava, senza alcuna pianificazione, quando portare la pala dal meccanico.
Le scadenze consigliate dalle case produttrici non sono tuttavia mere capricciose indicazioni finalizzate a fare perdere tempo e soldi ai clienti, ma costituiscono la principale (anche se non unica) misura per la prevenzione degli incidenti dovuti all'avaria delle macchine.
Quando si lascia la responsabilità di stabilire quomodo e quando degli interventi manutentivi alla discrezione, pur assistita da buona fede, di un utilizzatore per giunta non dotato di specifica competenza, l'unico risultato che ne può ragionevolmente scaturire è che non vi sarà mai vera prevenzione, ma solo una sequela di riparazioni. Il brogliaccio acquisito alla consulenza tecnica quale all. 2, e le distinte di cui all'all. 3, documenti dai quali è possibile ricavare numero, data e qualità degli interventi manutentivi operati sul mezzo (ma non solo su quello, quanto piuttosto sul complesso del parco vetture dell'azienda), è una prova evidente della veridicità di tale assunto: a parte qualche generica e sporadica dizione quale "manutenzione generale", la maggior parte delle operazioni ivi riportate sono null'altro che cambi di liquidi e sostituzione di pezzi malfunzionanti.
Tale comportamento può avere una sua logica se inquadrato nell'ottica produttivista dell'imprenditore che sfrutti i propri macchinari finché può, per massimizzarne la resa, ma diventa sommamente rimproverabile quando il punto di vista sia quello di chi, come questo Giudice, deve valutare se l'imprenditore abbia fatto il suo dovere per la tutela della salute e dell'incolumità fisica dei suoi dipendenti.
Vi è dunque nella stessa linea difensiva adottata dalla difesa la piena e convincente prova della negligenza penalmente rilevante.
Diverso problema è quello della sussistenza o meno di un nesso causale fra tale negligenza e l'evento.
Se nessun guasto la pala meccanica subì, la causa diretta dell'incidente sarebbe esclusivamente l'errore di manovra di Imputato02. In tale ultimo caso andrebbe esclusa la responsabilità per colpa specifica per come contestata in questo punto 3) data l'assenza di causalità, ma verrebbe rafforzata la responsabilità per omessa vigilanza di cui al punto 1): Imputato01 avrebbe potuto infatti evitare che l'errore si verificasse impedendo a Imputato02 e a NomeVittima quella manovra sciagurata.
Se invece il guasto ci fu, manca in atti una prova certa del fatto che esso sarebbe stato evitato ove la pala meccanica fosse stata controllata secondo le scadenze consigliate dal produttore. La giurisprudenza e la dottrina più avvedute hanno tuttavia ripetutamente chiarito che, in termini scientifici, una tale prova non può essere mai totalmente raggiunta sicchè, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo (e pluribus cass. Sez. 4 nn° 1126 del 2000, 6683 del 1993, 371 del 1992). Tale è senz'altro il caso di specie, in cui l'accurato controllo delle condizioni del mezzo, a scadenze prefissate, avrebbe ragionevolmente ridotto sensibilmente la probabilità della rottura. Va del resto rilevato (cfr. teste Testimone10) che su quel mezzo si era già una volta verificata la frattura di un tubo, che era stato pertanto sostituito: è dunque tecnicamente corretto sostenere che tale evento fosse prevedibile, quantomeno in senso soggettivo, perché Imputato01 poteva e doveva rappresentarsi, alla luce della precorsa esperienza, l'eventualità di un nuovo analogo guasto.
Preso atto della raggiunta prova in relazione quantomeno ad un profilo di colpa specifica a carico di Imputato01, va infine dichiarata l'infondatezza dell'argomento difensivo secondo il quale l'avventato comportamento del NomeVittima, che si sarebbe volontariamente e irrazionalmente sottoposto al rischio dell'uso improprio di un mezzo inadatto, costituirebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento. Non v'è invero dubbio che il comportamento del NomeVittima fosse anomalo, ma giurisprudenza costante e condivisibile afferma che, ai fini invocati dalla difesa, l'anomalia deve essere completata dall'assoluta estraneità del comportamento al processo produttivo o alle mansioni attribuite, sì da risolversi in un atto esorbitante rispetto al lavoro che é proprio: "un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile" (cass. Sez. IV n° 12115 del 1999, in un caso molto simile: uso di un muletto, anziché di apposita scala, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato).
L'imputato è pertanto responsabile del delitto ascrittogli.
B) Posizione
dell'imputato Imputato02
Al Imputato02, quale dipendente della suddetta ditta con la qualifica di autista, vengono mossi due rimproveri.
1) inosservanza delle precauzioni per il funzionamento della pala meccanica
L'accusa sostiene che l'imputato non ha utilizzato correttamente i freni, non ha idoneamente assicurato la sosta in pendenza del mezzo e non ha tenuto conto dell'instabilità del terreno.
La consulenza tecnica null'altro dice se non quanto già esplicitato dal libretto di istruzioni del mezzo (all. 4), e a tali indicazioni va fatto senz'altro riferimento perché provenienti da una fonte qualificata quale la stessa azienda produttrice.
Analizzando partitamente i rimproveri destinati al lavoratore, e cominciando dall'uso dei freni, si legge nel predetto allegato che l'utilizzatore, salvo casi di necessità, non deve appoggiare il piede sul pedale dei freni e non deve ripetutamente premere il pedale, e, in discesa, deve sfruttare l'azione frenante del motore e utilizzare sempre il pedale del freno. Il consulente conclude nella sua relazione che Imputato02 avrebbe contravvenuto a tutte e tre le disposizioni, ma ciò non risulta confermato da alcuna evidenza dibattimentale: nessuno ha visto operare Imputato02 sui freni, nessuna confessione è dato riscontrare.
In relazione alla sosta in pendenza, è previsto l'obbligo di porre dei ceppi alle ruote per impedire il movimento della macchina. É palese e incontestato che Imputato02 non fece uso di ceppi, che sarebbero stati ben visibili dai presenti e, se posti, avrebbero senz'altro ostacolato in modo decisivo lo scivolamento del trattore. Il consulente ha chiarito che i ceppi possono essere usati anche con macchina accesa ma non in movimento, cioè la stessa situazione in cui si trovava la pala gommata al momento della sciagura, e la difesa non ha nemmeno tentato di provare il contrario. La valutazione del consulente può dunque essere tenuta per vera. Ne consegue la piena fondatezza della censura in esame.
In relazione al lavoro su terreno instabile, il libretto di istruzioni consiglia in generale un atteggiamento di particolare prudenza, e precisa che l'uso della macchina in prossimità di rupi o precipizi va senz'altro evitato. Va tuttavia detto che, nel caso di specie, il terreno non era affatto paragonabile ad un dirupo o a un precipizio, trattandosi semplicemente di una sorta di passerella di argilla compattata, sulla quale normalmente Imputato02 operava. Le valutazioni del consulente non risultano pertanto condivisibili.
La colpa di Imputato02 si riduce dunque, per questo primo aspetto, alla sola mancata applicazione di ceppi. Ciò non toglie che si tratti di omissione penalmente rilevante, alla luce del manifesto nesso eziologico fra questa e l'evento luttuoso.
2)
violazione art. 5 comma 2 lettera F d.
Lgs. n° 626 del 1994
Imputato02 avrebbe effettuato un uso
inidoneo del mezzo, inadeguato alle caratteristiche dello stesso, adoperandolo
su un terreno in pendenza ed instabile, compromettendo la sicurezza propria e
di altri. Tale rimprovero coincide in parte con quanto già oggetto di disamina
al punto 1), ed alle relative considerazioni ci si può riportare.
Rientra
poi nella censura per l'uso inidoneo il diverso profilo della malaugurata scelta
di trasformare un mezzo per movimento terra in un elevatore meccanico di persone:
si tratta di un caso scolastico di uso inadeguato del mezzo, oggetto di parecchie
pronuncie nel merito (per tutte la citata cass. Sez. IV n° 12115 del 1999),
tanto che la difesa non ha nemmeno provato a sostenere l'infondatezza di tale
accusa, e ha preferito argomentare su queste basi:
a) la
scelta di usare il mezzo in modo improprio va tutta addebitata al NomeVittima, che insistette fino alla
nausea per convincere l'imputato a farlo salire sulla benna in quanto animato
da una particolare fretta;
b) in
ogni caso, l'incidente va ricondotto ad un'accidentale rottura del tubo dei
freni, evento imprevedibile e pertanto rientrante nel caso fortuito.
Il primo argomento si basa invero sulle sole parole di Imputato02, dato che nessuno dei presenti
ha potuto dire con certezza se la sciagurata iniziativa fosse stata dell'uno,
dell'altro o di tutti e due. Anche a voler credere all'imputato, si tratta di una
circostanza ininfluente: Imputato02
non fu certo costretto con la violenza, o tratto ad agire con l'inganno,
operò comunque una scelta libera, ben potendo opporsi alla richiesta del
compagno di lavoro ed anzi essendovi rigidamente obbligato proprio
dall'invocato art. 5 legge n° 626 del 1994. Il rispetto delle norme di sicurezza
sul lavoro prescinde del resto dalla volontà del lavoratore, ed è imposto (giurisprudenza
unanime) anche ove esso comporti un conflitto con tale volontà.
Il secondo argomento potrebbe essere preso in
considerazione solo nella premessa che nessun errore di manovra abbia
causato o concorso a causare l'incidente, giacchè in caso contrario se ne
potrebbe soltanto dedurre una limitazione dell'intensità dell'elemento
soggettivo.
Volendo comunque condividere tale premessa, resta il fatto che l'evento dannoso verificatosi in conseguenza di un fatto estraneo all'imputato non può essere ascritto al fortuito quando l'agente si sia posto in condizione di illegittimità tenendo una condotta non conforme ai principi di comune prudenza (giurisprudenza pacifica, e pluribus cass. Sez. 5 n° 5313 del 1979 Sez. 4 nn° 10314 del 1986, 6309 del 1988). L'imputato, facendo salire NomeVittima sulla benna, ha agito in termini di grossolana imprudenza e si è pertanto posto in una posizione tale da non potere invocare il fortuito.
È poi da escludere in radice che il guasto ai freni
fosse evento fortuito ed imprevedibile: come già visto a proposito della
posizione di Imputato01, un guasto
alla pompa dei freni c'era già stato, Imputato02
ne era certamente a conoscenza per averlo egli stesso ammesso, dunque
anch'egli come il coimputato poteva e doveva temere che analoga avaria
intervenisse.
Imputato02 è
pertanto responsabile in relazione ad entrambi i profili di colpa
contestatigli.
Ai fini della quantificazione della pena, va
innanzitutto considerato che entrambi gli imputati, incensurati, meritano le
generiche, senz'altro equivalenti alla contestata aggravante. Ciò detto, la
pena minima irrogabile è di sei mesi di reclusione. La gravità del fatto, alla
luce dell'imprudenza e illogicità del comportamento causativo dell'evento e
della serietà delle conseguenze (morte di un uomo giovane con prole in
tenerissima età), è tale da imporre una pena maggiore del minimo edittale.
Non si può tuttavia assolutamente accedere alla richiesta di pena "esemplare"
impetrata dalla parte civile, essendo tale concetto del tutto estraneo al nostro
ordinamento giuridico, e nemmeno è corretto discostarsi di molto dal minimo predetto,
perché va tenuto conto, per entrambi gli imputati, del contributo causale di nomeVittima, che quantomeno acconsentì
all'uso improprio del mezzo esponendosi volontariamente al rischio, e,
rispettivamente, per Imputato01
dell'avanzatissima età e per Imputato02
della posizione di lavoratore dipendente.
Valutati anche gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p., pena congrua è dunque quella di otto mesi di reclusione per ciascuno degli imputati.
- omissis -