Giudice monocratico – sezione I penale – sentenza 29 marzo 2001 – estensore Conti

Omicidio colposo – violazione di norme sulla sicurezza del lavoro – dovere di sorveglianza del datore di lavoro – uso improprio di mezzi di trasporto

 

Svolgimento del processo

Con decreto del 29 settembre 1999, Imputato01 e Imputato02 venivano citati davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 comma 2 c,.p., per avere, in cooperazione tra loro, cagionato per colpa (imprudenza, negligenza e inosservanza di norme) la morte dell’operaio NomeVittima, avvenuta per trauma toracico-addominale provocato dallo schiacciamento del lavoratore contro il traliccio di un nastro trasportatore di argilla mentre quest’ultimo era intento a ripararlo.

All’udienza del 17 luglio 2000, udite le richieste delle parti, venivano sentiti quali testi l’ing. Testimone01, l’ag. Testimone02, il dott. Testimone03, l’ispettore del lavoro Testimone04 e Testimone05, oltre alla persona offesa MoglieDellaVittima.

All’udienza del 2 novembre 2000 venivano sentiti i testimoni Testimone06 e Testimone07.

All’udienza dell’11 gennaio 2001 veniva escusso l’ultimo testimone d’accu­sa, l’isp. Testimone08, veniva esaminato l’impu­ta­to Imputato02, venivano acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. i verbali di interrogatorio del coimputato assente, e venivano sentiti i testimoni della difesa, in persona di FiglioDiImputato01, Testimone09, Testimone10 e Testimone11. Rigettata richiesta di perizia, l’istruzione veniva dichiarata chiusa.

All’odierno dibattimento le parti hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

Nel primo pomeriggio del 17 febbraio 1998 NomeVittima, elettricista, era al lavoro presso l'area per la prelavorazione dell'argilla sita all'interno di un capannone della ditta Imputato01, e doveva invertire il senso di marcia del nastro trasportatore in modo da consentire il trasferimento dell'argilla alle aree preposte alla successiva lavorazione. A tal fine NomeVittima dovette salire all'altezza di circa tre metri, al fine di operare sulla scatola contenente i comandi, posta alla sommità di un tralicciato.

NomeVittima, invece di usare una scala, si fece sollevare dalla pala gommata marca Caterpillar tipo 920 n° di telaio 41j5123, mezzo in dotazione all'azienda, ponendosi all'interno della benna dentata. Imputato02, autista, era alla guida del mezzo, che usò per sollevare l'operaio all'altezza necessaria. Dopo alcuni minuti di lavoro, NomeVittima aveva portato a termine l'operazione ed era dun­que in procinto di scendere quando il mezzo prese improvvisamente a sci­vo­lare verso il tralicciato, finendo per schiacciare NomeVittima con il proprio peso contro l'impalcatura metallica e causandogli lesioni tali da causarne la morte quasi immediata: il lavoratore giunse infatti cadavere all'ospedale di Milazzo.

Su questa ricostruzione dei fatti, sostanzialmente condivisa dalle parti, sussiste un'ampia prova costituita dalle dichiarazioni dello stesso Imputato02 e dalle deposizioni dei testi oculari Testimone06 e Testimone11.

La consulenza tecnica del dott. Testimone03 chiarisce la compatibilità dei risultati dell'esame del cadavere, che presentava chiari segni di choc da compressione a livello del torace e trauma da schiacciamento, con la ricostruzione dei fatti ora evidenziata. In assenza di controprove sul punto, si può concludere che la morte è avvenuta a causa dell'incidente per cui si procede.

L'analisi va dunque concentrata sulla sussistenza o meno di una responsabilità per colpa degli imputati: a tal fine è corretto seguire la traccia indicata dalla pubblica accusa, verificando la sussistenza delle fattispecie di colpa specifica contestate agli imputati e della loro efficienza causale, e analizzando separatamente le po­sizioni dei due imputati.

A) Posizione dell'imputato Imputato01

Al Imputato01, quale titolare della ditta di laterizi eponima e datore di lavoro, vengono mossi tre rimproveri.

1) violazione art. 4 lett. C) d.P.R. n° 547 del 1955

Imputato01, in virtù della sua posizione, doveva senz'altro vigilare affinché i lavoratori osservassero le norme di sicurezza durante l’intervento sul traliccio metallico. La stessa difesa dell'imputato non ha nemmeno tentato di contestare l'assunto, conseguenza automatica della funzione di garanzia che l'imprenditore datore di lavoro assume per legge.

È altresì solare che se Imputato01 avesse esplicato il proprio potere di controllo impedendo a NomeVittima di salire sulla benna della pala meccanica, il fatto non si sarebbe verificato, sicchè la violazione della norma in argomento ha rilevanza causale ai fini del sinistro.

Imputato01 si è difeso sostenendo di avere adempiuto al proprio obbligo, argomentando che il suo impegno di vigilanza era assiduo, ma che l'azienda è alquanto estesa (circa 15.000 m2) e che non gli era pertanto possibile essere presente contemporaneamente in tutti i luoghi ove si svolge­va­no lavorazioni potenzialmente pericolose: in definitiva, l'incidente sarebbe dunque avvenuto in una situazione di tempo e di luogo per la quale non era possibile il suo intervento.

Questa tesi cozza tuttavia proprio con le dichiarazioni che lo stesso imputato rese in sede di indagini preliminari. Il verbale di interrogatorio delegato del 17 dicem­bre 1998, formato in presenza del difensore e pertanto utilizzabile ex art. 513 c.p.p., consente di escludere che, al momento dei fatti, Imputato01 si trovasse lon­ta­no dal luogo dell'incidente: l'imputato dichiarò infatti che si trovava in loco alme­no immediatamente prima e aggiunse: "accertato qual era il lavoro da effettuare e verificato che il sig. NomeVittima si stava apprestando ad effettuarlo, presumibilmente utilizzando la scala che aveva con sé e già utilizzata in precedenti interventi, non ritenni necessario fermarmi fino al completamento della riparazione in quanto la pro­fessionalità e l'esperienza del dipendente non giustificava più di tanto la mia pre­senza".

È dunque lo stesso imputato ad ammettere di essere stato ben conscio che NomeVittima stava accingendosi ad un lavoro rischioso, consistente in un intervento su par­ti meccaniche alimentate elettricamente poste ad altezza pericolosa, e di essersi allontanato facendo affidamento sulla prudenza del dipendente. In tema di prevenzio­ne degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore, per adempiere al dovere di sorveglian­za, deve essere sempre presente sul posto di lavoro ed assistere allo svolgimen­to dell'attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di ave­re impartito opportune disposizioni ovvero avere delegato alla vigilanza perso­na capace e qualificata. Ne consegue che, qualora, in sua assenza, un dipendente, sia pure per incuria o colposa iniziativa, subisca infortunio, per avere utilizzato u­no strumento di lavoro inidoneo, all'uso del quale non era stato diffidato, il predet­to datore di lavoro ne risponde penalmente dovendosi il comportamento qualificare in termini di violazione del precetto contenuto nell'art. 4 legge n° 547 del 1955 (cass. Sez. 4 n° 6306 del 1989, orientamento pacifico).

La difesa non ha neanche tentato di dimostrare di avere diffidato il NomeVittima, o di avere affidato la sorveglianza a preposto. A ciò si aggiunga la smentita dibattimen­tale del fatto che il NomeVittima avesse a disposizione nelle vicinanze una scala idonea. V'è innanzitutto un argomento logico insuperabile: il NomeVittima, avendo una scala a­dat­ta, non si sarebbe prestato a salire sulla benna di una pala meccanica per fare quella riparazione. A ciò si aggiunga che l'agente Testimone02, autore dei rilievi tec­ni­ci immediati, ha dichiarato che non c’era una scala, tant'è che non poté salire do­ve ci fu l’impatto, e che lo stesso imputato Imputato02 ha chiarito che una scala c'e­ra, ma che era troppo grande per essere utilizzata al fine di lavorare a quell'altez­za. Il consulente di Imputato01, Testimone07, nel corso di una deposizione con il sapore dell'arringa difensiva, ha a sua volta sostenuto di avere visto una sca­la, ma senza saperla ulteriormente descrivere e precisando di averla vista solo il giorno successivo ai fatti, e dunque non potendo escludere che vi fosse stata mes­sa medio tempore, o che si trattasse di quella, inadatta, di cui ha riferito Imputato02.

Va dunque escluso che Imputato01 potesse "presumere" che il NomeVittima si apprestasse a usare una scala idonea, ciò che avrebbe potuto quantomeno imporre un ulterio­re approfondimento dell'analisi di questo profilo di responsabilità.

Ad onta di quanto sostenuto dal teste Testimone07, è poi da escludere che l'onere di sorveglianza da parte dell'imputato potesse essere esaurito con l'avere esplicitato nel documento di sicurezza predisposto ai sensi della legge n° 626 del 1994 che “per i lavori in altezza bisogna utilizzare le scale”: tale avvertimento, persino ovvio, assolve alla funzione di assicurare un'adeguata istruzione del personale in linea astratta. L'opera richiesta dall'art. 4 legge n° 547 del 1955, mai abrogato ma semmai rafforzato dal recepimento della normativa comunitaria, opera invece sul piano concreto, come opera incessante di vigilanza sui singoli atti del lavoratore.

Sussiste dunque senz'altro la colpa di Imputato01 per violazione della norma cita­ta. Tale conclusione prescinde, è bene precisarlo, dal verbale di sommarie informa­zioni rese dall'imputato nell'immediatezza (17 febbraio 1998), in veste di infor­ma­to sui fatti e non di imputato. In tale sede Imputato01 addirittura ammetteva di a­vere visto la nomeVittima all'interno della benna, ma l'accordo delle parti, che ne ha consen­tito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, non permette di superare il di­vieto di utilizzazione, ex art. 63 comma 2 c.p.p.

2) violazione art. 10 comma 2 D. Lgs. N° 626 del 1994

La norma in parola imporrebbe al datore di lavoro di inviare agli organi compe­ten­ti per territorio la comunicazione relativa allo svolgimento diretto da parte pro­pria dei compiti di prevenzione e di protezione dei rischi in ordine all’e­se­cu­zio­ne dei lavori edili.

Non è però sostenibile che, ove Imputato01 avesse inviato tale comunicazione, l'e­vento non si sarebbe verificato: la violazione, a prescindere dalla sua sussistenza, non ha dunque rilevanza causale rispetto al fatto per cui è processo. Il punto non va pertanto approfondito.

3) violazione del dovere di operare la manutenzione straordinaria della pala meccanica

Testimone01, consulente di parte, ha affermato che il sistema dei dischi frenanti della pala gommata era inefficiente per usura. Da ciò l'accusa ha inferito la colpa per omessa manutenzione straordinaria.

Se tale tesi fosse vera, si può ritenere pacifica la responsabilità per colpa di Imputato01 nella misura in cui è pacificamente emerso dall'istruzione dibattimentale che l'imputato mai si preoccupò di operare la sostituzione o anche solo il controllo dell'efficienza dei dischi. Il nesso causale fra logoramento del pezzo e morte del NomeVittima sarebbe poi talmente diretto ed evidente da rendere ultroneo qualsiasi approfondimento.

Va tuttavia detto che la consulenza di Testimone01, ingegnere edile e non meccanico, e ancor più la sua deposizione, hanno lasciato ampi margini di dubbio su tale conclusione: a precise domande, Testimone01ha dimostrato di conoscere poco e male il funzionamento del mezzo da lui periziato, e non ha potuto escludere, in accordo con la tesi prospettata dalla difesa, la possibilità che il mezzo non avesse ceduto per usura dei freni, ma per un'improvvisa perdita d'aria dovuta alla rottura di un tubo conduttore.

Tale tesi alternativa ha trovato riscontro nell'affidabile deposizione di Testimone10, titola­re di un'officina meccanica che veniva incaricata dalla ditta Imputato01 per le ripara­zioni del mezzo. Questi ha riferito che i dischi dei freni sono praticamente indistrut­tibili, e che, pur non essendo essi stati sostituiti, erano in condizione di operare senza che ciò comportasse particolari rischi.

Inoltre va rilevato, alla luce delle deposizioni dell'imputato Imputato02 e di diversi testimoni, che il funzionamento dei freni, no­nostante l'uso intensivo, era stato ottimale fino al momento della sciagura. I guasti da usura hanno generalmente un decorso graduale, e vengono segnalati da crescenti mal­funzionamenti che sfociano solo dopo un certo lasso di tempo nella completa rot­tura. Di contro, il collasso del tubo non dà avvisaglie, ed è pertanto pienamente com­patibile con la dinamica dell'incidente.

Si può dunque concludere che lo scivolamento del mezzo può essere stato causa­to, oltre che dall'usura dei dischi, anche, alternativamente o congiuntamente, dal­l'improvviso cedimento del tubo dell'aria o da un errore di manovra di Imputato02. Una perizia dibat­timentale per verificare la sussistenza di un guasto e la natura dello stesso, invocata dalla difesa, sarebbe sta­ta tuttavia sovrabbondante, non potendo comunque condurre all'esclusione della responsabilità dell'imputato.

Va premesso che, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice affermi la responsabilità del prevenuto per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata, ma rientrante in quella di colpa generica. Il riferimento alla colpa generica, anche se accompagnato dall'indicazione di un determinato, specifico profilo, evidenzia infatti che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi é in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occa­sio­ne dell'evento di cui risponde, indipendentemente dalla norma che si as­sume violata (principio pacifico, la massima è tratta da cass. Sez. 4 n° 4968 del 1996).

Nel caso di specie, ove si dovesse escludere l'usura dei freni e pertanto la colposa omissione della loro sostituzione, sussiste comunque evidenza dibattimentale della violazione del dovere di diligenza nella manutenzione del mezzo.

Il testimone della difesa Testimone09 ha riferito che la pala meccanica era di secon­da mano, e che l'acquisto della stessa era stato proprio da lui caldeggiato. Il Testimone09 non era peraltro un meccanico, ma un semplice operatore professionale di pal­e meccaniche ("palista"), sicché la sua garanzia non poteva che limitarsi alla som­maria verifica dell'efficienza del mezzo: egli ne consigliò l'acquisto esclusiva­men­te perché gli parve funzionare bene, né ha saputo ricordare se ci fosse o meno un libretto di manutenzione e d’uso.

L'acquisto di un mezzo di seconda mano non è ovviamente in sé atto penalmente ri­levan­te: una volta acquistato un macchinario utilizzato da altri, è tuttavia richiesto all'acquirente imprenditore, secondo regole di comune prudenza, che la verifica delle sue condizioni sia effettuata con il massimo rigore, seguendo con scrupo­lo le indicazioni del libretto di manutenzione e, ove esso manchi, procurandone una copia presso l'azienda produttrice, non potendosi sapere in quali condizioni, e per mano di chi, l'u­so sia avvenuto.

Imputato02, nel corso del suo interrogatorio, ha di contro chiarito che nes­sun programma di verifica della sicurezza del mezzo venne mai seguito. La pa­la meccanica era stata a lui affidata, ed egli, autista con cognizioni solo basilari di mec­canica, era incaricato di constatare, sulla base di empirico buon senso, e­ventuali malfunzionamenti e di portare il caterpillar presso la vicina officina di Testimone10.

 Con altrettanto disarmante candore, il figlio di Imputato01, teste indicato dalla di­­fe­sa, ha ammesso che non c’era uno scadenzario fisso per la manutenzione, confer­mando che Imputato02 indicava, senza alcuna pianificazione, quando por­ta­re la pala dal meccanico.

Le scadenze consigliate dalle case produttrici non sono tuttavia mere capricciose indicazioni finalizzate a fare perdere tempo e soldi ai clienti, ma costituiscono la principale (anche se non unica) misura per la prevenzione degli incidenti dovuti al­l'avaria delle macchine.

Quando si lascia la responsabilità di stabilire quomodo e quando degli interventi ma­nutentivi alla discrezione, pur assistita da buona fede, di un utilizzatore per giun­ta non dotato di specifica competenza, l'unico risultato che ne può ragionevol­mente scaturire è che non vi sarà mai vera prevenzione, ma solo una sequela di ri­parazioni. Il brogliaccio acquisito alla consulenza tecnica quale all. 2, e le distin­te di cui all'all. 3, documenti dai quali è possibile ricavare numero, data e qualità de­gli interventi manutentivi operati sul mezzo (ma non solo su quello, quanto piut­tosto sul complesso del parco vetture dell'azienda), è una prova evidente della ve­ridicità di tale assunto: a parte qualche generica e sporadica dizione quale "manu­tenzione generale", la maggior parte delle operazioni ivi riportate sono null'altro che cambi di liquidi e sostituzione di pezzi malfunzionanti.

Tale comportamento può avere una sua logica se inquadrato nell'ottica produttivi­sta dell'imprenditore che sfrutti i propri macchinari finché può, per massimizzar­ne la resa, ma diventa sommamente rimproverabile quando il punto di vista sia quel­lo di chi, come questo Giudice, deve valutare se l'imprenditore abbia fatto il suo dovere per la tutela della salute e dell'incolumità fisica dei suoi dipendenti.

Vi è dunque nella stessa linea difensiva adottata dalla difesa la piena e convincen­te prova della negligenza penalmente rilevante.

Diverso problema è quello della sussistenza o meno di un nesso causale fra tale ne­gligenza e l'evento.

Se nessun guasto la pala mec­canica subì, la causa diretta dell'incidente sarebbe esclusivamente l'errore di manovra di Imputato02. In tale ultimo caso andrebbe esclusa la re­sponsabilità per colpa specifica per come contestata in questo punto 3) data l'assen­za di causalità, ma verrebbe rafforzata la responsabilità per omessa vigilanza di cui al punto 1): Imputato01 avrebbe potuto infatti evitare che l'errore si verificasse impedendo a Imputato02 e a NomeVittima quella manovra sciagurata.

Se invece il guasto ci fu, manca in atti una prova certa del fat­to che esso sarebbe stato evitato ove la pala mec­ca­ni­ca fosse stata controllata secon­do le scadenze consigliate dal produttore. La giurisprudenza e la dottrina più av­vedute hanno tuttavia ripetutamente chiarito che, in termini scientifici, una tale pro­va non può essere mai totalmente raggiunta sicchè, nella ricerca del nesso di cau­salità tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza degli effet­ti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della i­do­neità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabi­le ed avere alto grado di possibilità di successo (e pluribus cass. Sez. 4 nn° 1126 del 2000, 6683 del 1993, 371 del 1992). Tale è senz'altro il caso di specie, in cui l'ac­curato controllo delle condizioni del mezzo, a scadenze prefissate, avrebbe ragio­nevolmente ridotto sensibilmente la probabilità della rottura. Va del resto rileva­to (cfr. teste Testimone10) che su quel mezzo si era già una volta verificata la frattura di un tubo, che era stato pertanto sostituito: è dunque tecnicamente corretto soste­nere che tale evento fosse prevedibile, quantomeno in senso soggettivo, perché Imputato01 poteva e doveva rappresentarsi, alla luce della precorsa esperienza, l'e­ven­tualità di un nuovo analogo guasto.

Preso atto della raggiunta prova in relazione quantomeno ad un profilo di colpa specifica a carico di Imputato01, va infine dichiarata l'infondatezza dell'argomento difensivo secondo il quale l'avventato comportamento del NomeVittima, che si sarebbe volontariamente e irrazionalmente sottoposto al rischio dell'uso improprio di un mez­zo inadatto, costituirebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'e­vento. Non v'è invero dubbio che il comportamento del NomeVittima fosse anomalo, ma giu­risprudenza costante e condivisibile afferma che, ai fini invocati dalla difesa, l'a­no­malia deve essere completata dall'assoluta estraneità del comportamento al pro­cesso produttivo o alle mansioni attribuite, sì da risolversi in un atto esorbitan­te rispetto al lavoro che é proprio: "un tale risultato non può invece riconoscersi al com­portamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in ess­e­re mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connes­so all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile" (cass. Sez. IV n° 12115 del 1999, in un caso molto simile: uso di un muletto, anziché di apposita scala, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato).

L'imputato è pertanto responsabile del delitto ascrittogli.

B) Posizione dell'imputato Imputato02

Al Imputato02, quale dipendente della suddetta ditta con la qualifica di autista, vengono mossi due rimproveri.

1) inosservanza delle precauzioni per il funzionamento della pala meccanica

L'accusa sostiene che l'imputato non ha utilizzato correttamente i freni, non ha idoneamente assicurato la sosta in pendenza del mezzo e non ha tenuto conto dell'instabilità del terreno.

La consulenza tecnica null'altro dice se non quanto già esplicitato dal libretto di istruzioni del mezzo (all. 4), e a tali indicazioni va fatto senz'altro riferimento perché provenienti da una fonte qualificata quale la stessa azienda produttrice.

Analizzando partitamente i rimproveri destinati al lavoratore, e cominciando dal­l'uso dei freni, si legge nel predetto allegato che l'utilizzatore, salvo casi di neces­sità, non deve appoggiare il piede sul pedale dei freni e non deve ripetutamente pre­mere il pedale, e, in discesa, deve sfruttare l'azione frenante del motore e utiliz­zare sempre il pedale del freno. Il consulente conclude nella sua relazione che Imputato02 avrebbe contravvenuto a tutte e tre le disposizioni, ma ciò non risulta confermato da alcuna evidenza dibattimentale: nessuno ha visto operare Imputato02 sui freni, nessuna confessione è dato riscontrare.

In relazione alla sosta in pendenza, è previsto l'obbligo di porre dei ceppi alle ruo­te per impedire il movimento della macchina. É palese e incontestato che Imputato02 non fece uso di ceppi, che sarebbero stati ben visibili dai presenti e, se po­sti, avrebbero senz'altro ostacolato in modo decisivo lo scivolamento del trattore. Il consulente ha chiarito che i ceppi possono essere usati anche con macchina ac­cesa ma non in movimento, cioè la stessa situazione in cui si trovava la pala gom­mata al momento della sciagura, e la difesa non ha nemmeno tentato di provare il contrario. La valutazione del consulente può dunque essere tenuta per vera. Ne consegue la piena fondatezza della censura in esame.

In relazione al lavoro su terreno instabile, il libretto di istruzioni consiglia in gene­rale un atteggiamento di particolare prudenza, e precisa che l'uso della macchina in prossimità di rupi o precipizi va senz'altro evitato. Va tuttavia detto che, nel ca­so di specie, il terreno non era affatto paragonabile ad un dirupo o a un precipizio, trattandosi semplicemente di una sorta di passerella di argilla compattata, sul­la quale normalmente Imputato02 operava. Le valutazioni del consulente non risultano pertanto condivisibili.

La colpa di Imputato02 si riduce dunque, per questo primo aspetto, alla sola man­cata applicazione di ceppi. Ciò non toglie che si tratti di omissione penalmen­te rilevante, alla luce del manifesto nesso eziologico fra questa e l'evento luttuoso.

2) violazione art. 5 comma 2 lettera F d. Lgs. n° 626 del 1994

Imputato02 avrebbe effettuato un uso inidoneo del mezzo, inadeguato alle caratteristiche dello stesso, adoperandolo su un terreno in pendenza ed instabile, compromettendo la sicurezza propria e di altri. Tale rimprovero coincide in parte con quanto già oggetto di disamina al punto 1), ed alle relative considerazioni ci si può riportare.

Rientra poi nella censura per l'uso inidoneo il diverso profilo della malaugurata scel­ta di tra­sfor­mare un mezzo per movimento terra in un elevatore meccanico di per­sone: si tratta di un caso scolastico di uso inadeguato del mezzo, oggetto di pa­rec­chie pro­nuncie nel merito (per tutte la citata cass. Sez. IV n° 12115 del 1999), tan­to che la difesa non ha nemmeno provato a sostenere l'in­fondatezza di tale ac­cu­sa, e ha preferito argomentare su queste basi:

a)      la scelta di usare il mezzo in modo improprio va tutta addebitata al NomeVittima, che in­sistette fino alla nausea per convincere l'imputato a farlo salire sulla benna in quanto animato da una particolare fretta;

b)      in ogni caso, l'incidente va ricondotto ad un'accidentale rottura del tubo dei freni, evento imprevedibile e pertanto rientrante nel caso fortuito.

Il primo argomento si basa invero sulle sole parole di Imputato02, dato che nes­su­no dei presenti ha potuto dire con certezza se la sciagurata iniziativa fosse stata del­­l'u­no, dell'altro o di tutti e due. Anche a voler credere all'imputato, si tratta di u­na circostanza ininfluente: Imputato02 non fu certo costretto con la violenza, o trat­­to ad agire con l'inganno, operò co­mun­que una scelta libera, ben potendo op­por­si alla richiesta del compagno di la­vo­ro ed anzi essendovi ri­gi­da­mente ob­bli­ga­to proprio dall'invocato art. 5 legge n° 626 del 1994. Il rispetto delle norme di si­cu­rez­za sul lavoro prescinde del resto dalla volontà del lavoratore, ed è imposto (giu­risprudenza unanime) anche ove esso comporti un conflitto con tale volontà.

Il secondo argomento potrebbe essere preso in considerazione solo nella pre­mes­­sa che nessun errore di manovra abbia causato o concorso a causare l'inciden­te, giacchè in caso contrario se ne potrebbe soltanto dedurre una limitazione del­l'in­­ten­si­tà dell'elemento soggettivo.

Volendo comunque condividere tale premessa, resta il fatto che l'evento dannoso verificatosi in conseguenza di un fatto estraneo all'imputato non può essere a­scrit­to al fortuito quando l'agente si sia posto in condizione di illegittimità tenendo una condotta non conforme ai principi di comune prudenza (giurisprudenza pa­ci­fica, e pluribus cass. Sez. 5 n° 5313 del 1979 Sez. 4 nn° 10314 del 1986, 6309 del 1988). L'imputato, facendo salire NomeVittima sulla benna, ha agito in termini di grossolana imprudenza e si è pertanto posto in una posizione tale da non potere in­vocare il fortuito.

È poi da escludere in radice che il guasto ai freni fosse evento fortuito ed impre­ve­dibile: come già visto a proposito della posizione di Imputato01, un guasto alla pom­pa dei freni c'era già stato, Imputato02 ne era certamente a conoscenza per a­ver­lo egli stesso ammesso, dunque anch'egli come il coimputato poteva e doveva te­mere che analoga avaria intervenisse.

Imputato02 è pertanto responsabile in relazione ad entrambi i profili di colpa contestatigli.

Ai fini della quantificazione della pena, va innanzitutto considerato che en­tram­bi gli imputati, incensurati, meritano le generiche, senz'altro equivalenti alla con­te­sta­ta aggravante. Ciò detto, la pena minima irrogabile è di sei mesi di reclusio­ne. La gravità del fatto, alla luce dell'imprudenza e illogicità del comportamento cau­sa­tivo dell'evento e della serietà delle conseguenze (morte di un uomo giovane con prole in tenerissima età), è tale da imporre una pena maggiore del minimo e­dit­­tale. Non si può tuttavia assolutamente accedere alla richiesta di pena "esem­pla­re" impetrata dalla parte civile, essendo tale concetto del tutto estraneo al no­stro ordinamento giuridico, e nemmeno è corretto discostarsi di molto dal minimo pre­detto, perché va tenuto conto, per entrambi gli imputati, del contributo causale di nomeVittima, che quanto­me­no acconsentì all'uso improprio del mezzo e­spo­nen­do­si volontariamente al ri­schio, e, rispettivamente, per Imputato01 dell'avanzatissima e­tà e per Imputato02 della posizione di lavoratore dipendente.

Valutati anche gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p., pena congrua è dunque quel­la di otto mesi di reclusione per ciascuno degli imputati.

- omissis -