Giudice monocratico – sezione I penale – sentenza 17 dicembre 2001 – estensore Conti

Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione dell'art. 141 C.d.S - imprevedibilità dell'ostacolo costituito da automobile sbalzata sulla corsia opposta a causa di precedente impatto con altro veicolo;

Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione di norme sulla precedenza - precedenza c.d. "cronologica o di fatto" – limiti;

Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione di norme sulla precedenza - obblighi del conducente di un veicolo che debba immettersi su di una strada percorribile in entrambi i sensi di marcia e non abbia la possibilità di avvistare i veicoli eventualmente sopraggiungenti dalla destra

 

-Omissis-

2) Descrizione dell'imputazione

Gli imputati, in qualità di conducenti di tre diverse automobili, rispondono di un drammatico incidente occorso in data 4 settembre 1995, in seguito al quale morì il piccolo XX ---------, trasportato nell'auto del padre e odierno imputato3, mentre riportavano lesioni la stessa imputata2 e il fratellino di XX ----------, YY.

Vengono ascritti a Imputato1, conducente dell'autovettura Opel Kadett targata ME473453, profili di colpa generica e inosservanza delle norme di cui agli artt. 141 commi 1, 2 e 3 e 142 comma 1 C.d.S., avendo egli percorso la strada statale 113 in direzione Palermo-Messina a velocità eccessiva in relazione alla natura ed alle caratteristiche della strada, nonché all'esistenza di segnaletica indicante pericolo generico, curve ed incroci con strade laterali, non avendo egli tempestivamente azionato il sistema frenante alla vista del parziale ingombro della corsia di marcia da lui impegnata per la presenza di altra autovettura proveniente da una strada laterale, e avendo egli sbandato dopo avere urtato un muretto di delimitazione posto alla sua destra. In conseguenza delle violazioni di norme prudenziali ora descritte, il Imputato1, giunto all'altezza del km. 13.600, in località Casabianca, urtò violentemente la parte posteriore dell'autovettura Citroën AX targata ME564947 condotta da Imputato3, immessasi sulla strada statale con manovra di svolta a sinistra provenendo dalla strada privata di contrada Serra Cipolla, e la sospinse in avanti in senso trasversale sull'opposta corsia di marcia mandandola a collidere con la sopraggiungente Opel Astra targata ME589585.

La Imputata2, conducente della predetta Opel Astra, sarebbe a sua volta in colpa sia generica che specifica per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 141 commi 1, 2 e 3 C.d.S. in quanto percorreva anch'ella la S.S. 113 con direzione Messina-Palermo, a velocità eccessiva in relazione alla natura ed alle caratteristiche della strada, nonché all'esistenza di segnaletica indicante pericolo generico, curve ed incroci con strade laterali, e guidava inoltre in maniera poco accorta, tale da non consentirle di percepire tempestivamente, nonostante l'ottima visuale, la situazione di pericolo creata dalla manovra di immissione sulla statale della Citroën AX condotta dall'Imputato3, che era stata appena sospinta dall'auto del Imputato1 in virtù dell'urto descritto al precedente capoverso.

L'imputato3, infine, sarebbe in colpa generica e specifica per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 145 comma 6 C.d.S. in quanto, alla guida della citata Citroën AX, usciva dalla strada privata sopra citata e si immetteva sulla S.S. 113 con manovra di svolta a sinistra, con direzione verso Messina, senza concedere la prescritta precedenza all'autovettura Opel Kadett targata ME473453, proveniente sulla statale dalla sua destra e guidata dal Imputato1, contribuendo dunque a cagionare l'urto con questa e quello conseguente con l'auto condotta dalla Imputata2.

3) Ricostruzione del fatto

La dinamica indicata dalla pubblica accusa nelle imputazioni or ora riassunte ha trovato sostanziale anche se non integrale conferma nell'esito dell'istruzione dibattimentale.

All'uopo sovvengono le planimetrie e i rilievi redatti nell'immediatezza dalla polizia municipale in persona di Testimone2 e Rilevatore1, nonché le deposizioni del Testimone2, della testimone oculare Testimone3 e di tutti i consulenti di parte.

Testimone2 ha riferito di essere intervenuto dopo circa tre quarti d’ora dall’incidente, eseguendo i rilievi planimetrici e fotografici in atti, e ha ulteriormente chiarito di avere riscontrato tre distinte tracce di frenata, due sulla corsia Palermo-Messina e una in senso opposto. Le due tracce sulla corsia Palermo-Messina erano quasi accavallate l’una all’altra, ma è comunque facile ricondurre le stesse alle auto condotte dal Imputato1 e dalla testimone Testimone3, che, trovandosi dietro l'Opel Kadett, evitò l’urto per poco.

Il testimone ha poi efficacemente illustrato la planimetria in atti, ove il veicolo in­di­cato con la lettera A è quello guidato da Imputato3, il B è quello di Imputato1, il C quel­lo della Imputata2. Si conclude dunque che il veicolo A uscì dalla contrada Serraci­polla e si immise sulla strada statale 113 verso Messina, e, a manovra quasi terminata, venne violentemente urtato dal veicolo B che andava pure in direzione Palermo-Messina: l'impatto, come è del resto evidente dalle fotografie in atti, avvenne fra lo spigolo posteriore destro del veicolo A e lo spigolo anteriore sinistro del veicolo B, ed in esito all'urto il veicolo A subì uno sbandamento verso sinistra, invadendo la semicarreggiata dell’altro senso e venendo urtata dal veicolo C che si vide tagliata la strada.

Il testimone ha anche evidenziato che la visibilità era ottima attesa l’ora e le condizioni atmosferiche, e che il limite vigente su quella strada è quello generale di 90 km/h per strade statali, ancorchè alcuni segnali verticali di pericolo imponessero u­na velocità ridotta rispetto al massimo consentito. In relazione alla posizione del­l'Imputato3, il Testimone2 ha rimarcato come uno specchio parabolico, posto proprio di fron­te all'uscita della strada privata al fine di migliorare la visuale nella direzione dal­la quale proveniva l’Opel Kadett, fosse rotto e pertanto non offrisse alcun ausilio.

Il Testimone2 ha infine riferito di avere elevato contravvenzione all’Imputato3 per violazione dell’art. 154 commi 3 e 8 C.d.S. e a Imputato1 per violazione dell’art. 141 C.d.S., mentre ha negato di avere riscontrato qualsivoglia violazione del codice del­la strada a carico della Imputata2, che non fu dunque destinataria di alcuna censura am­ministrativa.

La ricostruzione operata dalla polizia municipale è risultata condivisa dal Consulentetecnicopm, consulente del pubblico ministero, il quale ha ricostruito la dinamica a poste­riori ma con indubbia accuratezza. Egli ha dunque confermato che l'Imputato3 uscì dal­la stradella impegnando la S.S. 113 girando a sinistra, evidenziando che la manovra era quasi completata al momento in cui l'Imputato3 venne investito dalla sopraggiungente Opel Kadett.

La parte di gran lunga più importante del contributo del Consulentetecnicopm è tuttavia quella relativa alla ricostruzione della velocità dei mezzi. In relazione alla posizione della Opel Kadett, il Consulentetecnicopm giunge a conclusioni ragionevolmente certe, basandosi su dati incontestati quali la lunghezza della frenata, riscontrata nell'immediatezza dalla polizia municipale, e la notevolissima quantità di moto susseguente all'impatto, riscontrabile alla luce dei danni alla carrozzeria e della lunghezza del percorso seguito dalla Kadett dopo l'urto nonostante l'effetto frenante di un lungo sfregamento della parte destra del mezzo con il muro di delimitazione della strada. Tenendo conto di questi dati, il consulente giunge alla conclusione, del tutto ragionevole (anche prescindendo dall'inutilizzabile confessione dell'imputato in fascicolo al foglio 28), che il Imputato1 procedesse a non meno di 100 km/h.

Meno accurata, a causa dei dati meno chiari messigli a disposizione, è la valutazione operata sulla velocità dell'Opel Astra, che è stata semplicemente stimata in termini approssimativi come "non particolarmente ridotta" (relazione c.t.p., foglio 60) pur con ferma esclusione di un superamento del limite di 90 km/h.

Intuitiva, e comunque ampiamente e correttamente individuata, è infine la velocità che teneva l'Imputato3: egli, essendo in manovra, seppure in fase terminale, non poteva che procedere ad una velocità modestissima, stimabile in 10 km/h.

A questo punto diventano estremamente rilevanti le indicazioni del consulente in ordine alla segnaletica verticale (pericolo generico, pericolo per curve, per incroci con strade secondarie e per pali in banchina) presente in prossimità del luogo dell’incidente, bene illustrata nelle fotografie allegate alla relazione, tale da imporre una velocità prudenziale e non prossima a quella massima consentita. Tale considerazione risulta avvalorata dal dato notorio della destinazione balneare della zona dell'incidente: la stradella privata dalla quale usciva l'Imputato3, come molte altre, poste tutte quante alla sinistra rispetto alla direzione Palermo-Messina, collega infatti la S.S. 113 con edifici destinati alla villeggiatura e posti in riva al mare. Poiché il fatto accadde d'estate, il pericolo evidenziato dalla segnaletica verticale risultava aggravato dalla altissima probabilità che la maggior parte di quelle case fosse abitata. Ulteriore pericolo nasceva dall'orario (le 12:30 circa), nel quale tipicamente i bagnanti, spesso ospiti di residenti nelle case anzidette, riprendono la via di casa per pranzare, uscendo da quelle stradelle e immettendosi proprio sulla statale.

Altrettanto rilevante è l'accurata misurazione del campo visivo dei tre mezzi. Il Imputato1, uscendo da una curva sinistrorsa, aveva un complessivo campo visivo di 104 metri lineari, totalmente liberi. La reciproca vale per l'Imputato3, ancorché lo stesso, per ottenere il medesimo campo visivo, doveva certamente porre la propria auto in posizione tale da consentirgli di superare con lo sguardo la vegetazione posta sul ciglio della strada, e doveva pertanto fare sporgere sulla carreggiata la propria auto per circa 1,5 metri. Migliore era il campo visivo della Imputata2, che si trovava su un rettilineo di circa 200 metri.

Congrue sono state poi le indicazioni del consulente in relazione alle precedenze: l'Imputato3, in quanto proveniente da strada privata, aveva l'obbligo di arresto. Anche qualora la strada fosse stata di uso pubblico, egli aveva comunque l'obbligo di dare precedenza sia a destra al Imputato1, com'è ovvio, sia a sinistra, immettendosi egli in strada statale.

Le valutazioni dei consulenti degli imputati non hanno scemato di attendibilità quelle del Consulentetecnicopm.

Il consulentetecnicoimputato3 ha confermato la dinamica del sinistro, e ha semmai posto in grande risalto il fatto, peraltro accertato, che, al momento dell’impatto Imputato1-Imputato3, il secondo aveva quasi completato la conversione, sì che la collisione può essere definita un vero e proprio tamponamento.

Sempre pienamente compatibile con quanto inferito dal Consulentetecnicopm è la descrizione degli ostacoli alla visuale che l'Imputato3 incontrava guardando verso destra, e cioè nella direzione dalla quale proveniva la Kadett. Il Consulentetecnicoimputato3 ha anche confermato la validità della stima di 100 km/h per il Imputato1, evidenziando l'eccessività di tale andatura rispetto alle condizioni della strada, e ha ovviamente rimarcato la lentezza del mezzo dell'Imputato3. L'unico punto di reale dissenso va dunque riscontrato con riguardo alla stima della velocità della Imputata2, che il Consulentetecnicoimputato3 ritiene essere pure stata intorno ai 100 km/h. Tale valutazione, sebbene congruamente motivata, difetta di attendibilità a causa degli scarsi riscontri e, soprattutto, dell'oggettiva difficoltà di parametrare la condotta della Imputata2 rispetto alla dinamica affatto particolare della collisione che interessò il suo mezzo: ella non speronò infatti un'auto che le stava tagliando la strada per moto proprio, ma un mezzo che era stato appena scaraventato sulla sua corsia per effetto di un urto avvenuto in quella opposta.

La relazione dell'consulentetecnicoimputata2, consulente di parte Imputata2, merita nell'insieme considerazioni identiche a quelle del geom. Consulentetecnicoimputato3: v'è una sostanziale totale coincidenza rispetto a quella del Consulentetecnicopm, salvo la valutazione della velocità dell'Opel Astra che, in questo caso, è indicata come "abbondantemente sotto i limiti", facendo leva sul fatto che, nonostante la donna avesse fatto una frenata mentre sterzava, e mentre le veniva tagliata la strada, senza dunque potere diminuire significativamente la propria velocità, riceveva comunque danni modesti all'auto e alla persona. Sempre in relazione alla condotta della Imputata2, il consulente ha fatto notare come la traccia della sua frenata evidenzi come ella percorreva la propria corsia e mise poi in atto una congrua manovra di emergenza cercando di deviare la propria traiettoria verso l'estremo margine destro ("andare in banchina").

Neppure il consulentetecnicoimputato1, consulente del Imputato1, contesta poi in termini specifici la stima di 100 km/h per la velocità della Opel Kadett, limitandosi ad una generica valutazione sulla non assoluta certezza di tale misurazione e soffermandosi soprattutto sulla valutazione del nesso causale, cercando di dimostrare che, presi a parametro i normali tempi di reazione, l'incidente non sarebbe stato evitato neanche se l'imputato si fosse mantenuto entro gli 80 km/h.

Si può dunque concludere che, tranne in relazione alla velocità osservata dalla Imputata2, vi sia una sostanziale concordia fra tutti i consulenti.

La ricostruzione da loro operata trova poi conferma nel racconto di Testimone3, unica testimone oculare, la quale ha narrato che, mentre andava in direzione Palermo-Messina, seguendo con la propria auto l’Opel Kadett guidata da Imputato1, vide la AX di Imputato3 uscire dalla strada laterale. La donna non ha saputo dare una stima delle velocità dei mezzi, ma ha ricostruito la dinamica dell'infortunio in termini  pienamente compatibili a quelli finora emersi.

La testimonianza della Testimone3 è tuttavia importante perché ella ha anche asserito di avere visto l’AX dell'Imputato3 uscire dalla strada privata. Ella ha invero aggiunto di avere constatato tale manovra da una distanza di 30 metri, ma tale indicazione è palesemente inattendibile: ella procedeva, per sua stessa ammissione, a circa 80 km/h, sicchè, ove avesse visto l’AX solo a partire da così vicino, non avrebbe mai potuto evitare l’impatto frenando, cosa che invece le riuscì. Va invece ritenuto che tale distanza fosse di oltre 100 metri, e ciò perché ella stessa, nel descrivere il punto dal quale cominciò ad avvistare l’auto, ha parlato di “momento di visibilità” (cfr trascrizioni 21 febbraio 2000, pag. 51), cioè di punto dal quale era concretamente visibile il rettilineo nel quale avvenne l’incidente, punto che coincide con l’uscita della semicurva, posta appunto ai 104 metri misurati dal Consulentetecnicopm rispetto all’uscita della strada privata. Per evidenti ragioni logiche, se la Testimone3, che stava dietro al Imputato1, fu in grado di vedere l’auto dell’Imputato3 uscire dalla strada privata, a maggior ragione ciò fu possibile per il Imputato1 che la precedeva, e, per la reciproca, anche Imputato3 fu in condizione di vedere il sopraggiungere del Imputato1 al momento in cui intraprese la manovra.

Questo a essendo la ricostruzione del fatto, mette infine conto rilevare che l'ampia relazione del Consulentemedicopm consente di ritenere con certezza l'efficienza causale dell'incidente rispetto al decesso e alle lesioni. Sul punto non è dunque mestieri ulteriormente discettare.

4) Posizione del Imputato1

Ben tre consulenti tecnici, basandosi su evidenze tecnico-scientifiche ampiamente asseverate in atti, concludono che l'imputato1 stesse procedendo ad una velocità di 100 km/h. Tale velocità era superiore a quella di 90 km/h prevista quale limite per le strade statali, sicché non vi può essere ragionevole dubbio sulla violazione da parte sua della norma di cui all'art. 141 C.d.S.

La violazione della norma si appalesa ancor più grave se si considera che il limite di velocità doveva ritenersi ulteriormente abbassato a causa della segnaletica e delle condizioni oggettive della strada.

La linea difensiva dell'imputato si basa tutta sulla negazione della sussistenza del nesso causale fra la violazione del limite di velocità e l'incidente, nel senso che, anche ove la velocità fosse stata di 80 km/h, l'impatto sarebbe comunque avvenuto. Tale considerazione non ha tuttavia alcun effetto liberatorio per l'imputato.

Va innanzitutto rilevato che, se non fosse stato possibile evitare un impatto del genere neanche a 80 km/h, allora il Imputato1 avrebbe dovuto procedere a 70 km/h, o a qualunque minore velocità imposta dalle circostanze. L'imputato, al momento stesso in cui assume che la propria condotta di guida era tale da non consentirgli comunque di intervenire efficacemente, confessa di avere violato l'art. 141 C.d.S.: è infatti ius receptum che tale norma non comanda soltanto di mantenersi al di sotto dei limiti astrattamente previsti, ma, più in generale, impone una condotta tale da consentire, avuto riguardo alle condizioni concrete in cui si guida, l’arresto in condizioni di sicurezza di fronte a ostacoli ragionevolmente prevedibili. Tale era quello offerto dall'AX: l'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza da parte di chi da una strada secondaria s'immetta su strada privilegiata, anche ove si sia temporaneamente fermato sulla linea di stop, non è infatti riconducibile al novero di quegli eventi totalmente estranei all'esperienza di guida e rientra nel concetto generale di "altrui condotta imprudente" del quale il conducente deve sempre tenere conto (per tutte Cass. Sez. IV n° 472 del 1991).

Va poi rammentato che un impatto a 80 km/h, invece che a 100 km/h, avrebbe comunque ridotto, secondo nozioni di comune esperienza, il rischio della morte del piccolo passeggero dell'AX.

L'imputato è pertanto responsabile rispetto al delitto ascrittogli

-omissis-

5) Posizione della Imputata2

La Imputata2 è accusata innanzitutto di avere tenuto a sua volta una velocità eccessiva in relazione alla natura ed alle caratteristiche della strada. Si tratta tuttavia, co­me si è già avuto modo di notare, di circostanza la cui prova è perplessa e contraddit­toria: a fronte delle considerazioni del consulente dell'Imputato3, v'è una valutazione non scagionante ma certamente dubitativa del consulente del pubblico ministero e un parere assolutamente favorevole all'imputata del suo consulente di fiducia. Quest'ultimo parere è del resto non privo di pregio scientifico, ed è riscontrato dalla decisione della polizia municipale di non contestare alla Imputata2 alcuna violazione del codice della strada.

In ordine al rimprovero per colpa generica, va poi notato come, al contrario di quan­to accadde per il Imputato1, la Imputata2 si trovò di fronte ad una situazione anor­ma­le. La AX aveva infatti interamente liberato la corsia Palermo-Messina ove transi­tava l'Astra, sicché, se una minaccia poteva prospettarsi per l'attraversamento impru­dente e non rispettoso della precedenza, si trattava di minaccia ormai passata. Ciò che invece la Imputata2 non riuscì ad evitare fu il pericolo proveniente dalla tra­iet­toria della AX tamponata che, girando su se stessa, finì per occupare l'opposta se­micarreggiata. Ragionando a contrario rispetto alle massime prima richiamate, si deve affermare che non si può esigere dal conducente di un autoveicolo un comportamento tale da consentire l'arresto in sicurezza rispetto ad un evento imprevedibile, quale è senz'altro l'invasione della corsia da parte di un altro mezzo che, investito, prenda una traiettoria totalmente diversa da quella precedente all'impatto.

Va in ogni caso valutato che la Imputata2, come evidenzia l'consulentetecnicoimputata2 e risulta dalla planimetria redatta dalla polizia municipale, azionò l'impianto frenante e cercò di impedire l'evento con una manovra di accostamento alla banchina che, in assenza di dati precisi sulla velocità dell'Astra, avrebbe anche potuto essere la migliore scelta possibile secondo un giudizio ex ante.

Non v'è dunque prova sufficiente della responsabilità penale dell'imputata, che va pertanto assolta.

6) Posizione dell'Imputato3

È palese, alla luce dei risultati dell'istruttoria di cui sub 3), che l'imputato attraversò la carreggiata nella sua interezza senza dare la precedenza né a destra né a sinistra, con ciò ponendo in essere una violazione di una regola di condotta che si pone in termini di causalità rispetto all'evento.

La difesa dell'imputato ha sostenuto che l'Imputato3 aveva oramai compiuto l'attraversamento e si era immesso pienamente nel traffico, sicché la precedenza da lui non data né a sinistra né a destra non rileverebbe in alcun modo avendo egli acquistato la precedenza cronologica o di fatto, tanto che l'impatto ebbe tutte le caratteristiche del tamponamento. La tesi è infondata: la precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza. In definitiva, il conducente che si avvale della precedenza di fatto lo fa a proprio rischio e pericolo, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa, né tale regola può mutare in considerazione della eccessiva andatura del veicolo favorito, potendo il conducente gravato dall'obbligo di dare la precedenza fare legittimo affidamento solo sul fatto che l'andatura del veicolo antagonista non venga inopinatamente ed imprevedibilmente mutata dopo il reciproco avvistamento (Cass. sez. 4 n° 16405 del 1990).

La difesa dell'Imputato3 ha poi sostenuto che era oggettivamente impossibile per l'imputato accorgersi, prima della manovra, del sopravvenire del Imputato1, sicché e­gli non poteva che dare inizio alla stessa e, a quel punto, compierla nel più breve tem­po possibile per liberare la strada dall'ingombro. Il dato fattuale alla base di que­sto ragionamento non è affatto provato, e trova anzi smentita nella testimonianza della Testimone3, per la quale si rimanda a quanto sub 3). Tuttavia, volendo anche concedere che l'Imputato3 non fosse in grado di vedere la Kadett, accogliere la tesi difensiva sarebbe errato ed estremamente pericoloso, giacché ne deriverebbe un generale riconoscimento del diritto di fare manovre "al buio". La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito quale debba essere il comportamento del conducente di un veicolo che debba immettersi su di una strada percorribile in entrambi i sensi di marcia e non abbia la possibilità di avvistare i veicoli eventualmente sopraggiungenti dalla destra: in tal caso egli non deve attraversare tutta la carreggiata, ma deve convergere strettamente sulla destra, subito dopo l'immissione e sempre che dalla sinistra non sopraggiunga alcuno, salvo poi attraversare l'altra semicarreggiata in luogo più opportuno (Cass. sez. IV  n° 4788 del 1983). È facile dire che tale accorgimento non viene quasi mai adottato dagli autisti, ma la generale cattiva educazione stradale non può costituire scusante per il comportamento del singolo.

Ciò detto, si deve concludere per la fondatezza della tesi accusatoria e riconoscere la responsabilità dell'Imputato3, il cui comportamento imprudente costituì concausa degli eventi luttuosi e lesivi per cui  processo.

-omissis-