Giudice monocratico – sezione I penale – sentenza 22 ottobre 2001 – estensore Conti

Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione dell'art. 141 C.d.S – deroga di cui all'art. 177 CdS – limiti;

 

Svolgimento del processo

Con decreto del 20 ottobre 1999, Imputato veniva citato davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui all’art. 589 comma 2 c.p. perché, mentre percorreva la SS 114 al Km 9,250 in prossimità del vill. Galati Marina alla guida dell'autovettura Fiat Marea tg. Polizia ------, pur utilizzando il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione a luce blu, investiva la Lancia Thema di Personaoffesa che, proveniente dalla medesima direzione di marcia, svoltava a sinistra. A causa di tale impatto, Personaoffesa riportava lesioni personali gravissime in conseguenza delle quali decedeva. All'Imputato veniva rimproverata la colposità del comportamento, rinvenibile nella violazione delle regole di prudenza connesse alla circolazione stradale che impongono, nel caso di avvistamento di un ostacolo, di rallentare ed eventualmente arrestarsi, piuttosto che tentare il sorpasso.

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Motivi della decisione

La chiara deposizione del Testimone1, chiamato sul luogo immediatamente dopo l'incidente, unitamente ai disegni e alle fotografie raffiguranti il teatro dello scontro, permette di ricostruire con ragionevole certezza l'incedere dei fatti: poco dopo le 15:00 del 31 maggio 1999, in condizioni meteorologiche e con fondo stra­dale ottimali, la Lancia Thema guidata da Personaoffesa percorre la SS 114 con direzione sud–nord. A non minima distanza, percorre la medesima stra­da con identico senso di marcia la volante della Polizia di Stato, una Fiat Marea se­miblindata, guidata dall'Imputato che è stato appena allertato dalla centrale o­pe­rativa in relazione all'allarme scattato presso un ufficio postale. L'Imputato procede a velocità ben superiore a quella consentita alle vetture private in cen­tro abitato, ma ha inserito i dispositivi di allarme e gode pertanto della deroga di cui all'art. 177 CdS, che prevede che i conducenti di veicoli che facciano legittima­men­te e congiuntamente uso del dispositivo acustico e di quello visivo a luce lampeg­giante blu, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, non sono tenuti a osser­vare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione del­le segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di co­mune prudenza e diligenza.

La Fiat Marea si trova all'inizio di un lungo tratto in leggera discesa e rettilineo, con visuale completamente sgombra, quando la Lancia Thema, che precede di un cen­tinaio di metri la volante, dà inizio a una manovra di svolta a sinistra, consentita dalla striscia discontinua, al fine di entrare in un'autofficina posta sul margine opposto della carreggiata.

L'Imputato, decide di tentare di sorpassare la Lancia Thema a sinistra: ne segue un impatto e il decesso di Personaoffesa da choc per grave trauma toracico, intervenuto poco dopo l’incidente e legato all'incidente da evidente ed incontestato nesso causale (cfr. deposizione dott.ssa -----).

L'ampia e convincente relazione del consulente del pubblico ministero ha consentito di concludere che l'imputato incedeva a velocità non inferiore a 125 km/h, e ciò attraverso una stima molto cauta, risultante dal confronto dei risultati di tre metodologie, e cioè l'analisi cinematica (basata sul principio della conservazione delle forze), l'analisi dinamica (basata sulla costanza della somma dei prodotti delle masse per le relative velocita) e quella dell’analisi delle deformazioni. L'inte­razione dei tre criteri comporta, in termini assoluti, una precisione del 99,17%, mentre ciascuno dei tre metodi consente una precisione del 95%.

Dall'esame delle risultanze dei sopralluoghi immediati e dall'analisi delle auto coinvolte nel sinistro, il consulentetecnicopm ha sostanzialmente confermato quanto accertato dal Testimone1, concludendo che la Lancia Thema guidata dal Personaoffesa, inclinata di 59° rispetto all'asse viario, era nel pieno della manovra di svolta a sinistra, mentre la Marea, inclinata di 10° a sinistra, stava tentando il sorpasso. La Thema era prossima a disimpegnare l'incrocio, tanto da venire colpita sulla portiera posteriore. Anche tenendo con­to della velocità tenuta dall'imputato, il consulentetecnicopm ha calcolato in termini assolutamente realistici e condivisibili che la visibi­lità completa, la luce nitida, la natura rettilinea del tratto di strada precedente il pun­to di impatto consentivano nell'insieme all'Imputato di reagire, fre­nando o accostandosi a destra, con almeno 70 metri d'anticipo (vale a dire oltre 2 secondi a 125 km/h).

In particolare, il consulentetecnicopm ha evidenziato come la strada consentisse, per larghez­za, di sfilare comodamente sulla destra della Thema, e dal Testimone2 si vie­ne a conoscere che non v’erano auto posteggiate sul margine della carreggiata che restringessero tale spazio.

La difesa ha contestato il calcolo della velocità operato dal consulentetecnicopm sotto l'a­spet­to dell'incidenza sulla stessa di un'eccessiva valutazione della quantità di moto del­la Lancia Thema, ciò che dovrebbe revocare in dubbio l'attendibilità dell'intero cal­co­lo. Per ragioni statistiche abbon­dan­temente illustrate dal consulentetecnicopm, l'e­ventuale ine­­sattezza di u­na delle grandezze u­ti­lizzate per i calcoli avreb­be un rilievo molto mo­desto. In ogni caso, la ve­lo­cità della Marea, an­che di­mi­nuita a 110 o persino ai 100 km/h indicati dal­lo stes­so imputato, sareb­be comunque og­get­­ti­va­men­te eccessiva per un centro abitato, e, per con­verso, con­no­terebbe di ul­te­riore im­perizia la com­ples­siva condotta di guida del­l'Imputato: a 100 km/h, i 70 metri indicati pruden­zial­mente quale spazio di rea­zione si percorro­no ad­dirittura in oltre 2,5 secondi.

La parte civile ha d'altro canto evidenziato qualche dubbio persino sul fatto che l'Imputato avesse effettivamente azionato i dispositivi d'allarme, forte della scar­sa chiarezza di alcune indicazioni rintracciate nella documentazione rinvenuta pres­so la centrale operativa di P.S. e del contenuto di talune deposizioni. In particolare il Testimone1 ha dichiarato che, al suo arrivo, i dispositivi acustici  della vo­lante non erano in azione, mentre i testimoni Testimone3 e Testimone4 non hanno detto di avere sentito la sirena.

Tali dubbi non sono peraltro sufficienti a revocare in dubbio l'attendibilità complessiva della prova dell'effettivo uso dei segnalatori d'emergenza, proveniente innanzitutto da testimoni assolutamente estranei come Testimone2 (che ha addirittura detto di avere guardato la scena proprio perché attirato dai sistemi di allarme della volante) e Testimone5 (che ha detto di avere prima sentito la sirena e poi il botto delle auto che cozzavano). Le perplessità relative alle indicazioni nel tabulato della centrale operativa di P.S. sono state poi complessivamente superate con l'audizione del teste Testimone6, estraneo ancorchè collega dell'Imputato, che ha del resto corroborato le dichiarazioni già rilasciate da Testimone7, che si trovava in auto con Imputato. Testimone3 e Testimone4 ben possono non ricordare una circostanza che non hanno del resto ne­anche escluso con certezza, e quanto riferito da Testimone1, ancorchè affidabile, ri­guar­da la situazione dei luoghi circa venti minuti dopo l'incidente, dopo che già e­ra­no arrivate altre auto di soccorso, il conducente di ciascuna delle quali avreb­­be po­tuto disattivare i dispositivi acustici e visivi per diminuire il rumore e favorire le operazioni di soccorso e rilievo.

È pertanto accertato che l'Imputato viaggiava con i segnali d'allarme in funzio­ne. Tale uso risulta poi legittimo: a tal fine poco conta il fatto che l'imputato fosse sta­­­­to allertato da un falso allarme, giacchè egli, comunque chiamato a un pronto in­­­­tervento, non poteva ex ante conoscere la natura del pericolo per il quale era sta­to con­vocato e, come insegna giu­ri­spru­den­­za pacifica (per tutte Cass. Sez. IV n° 8644 del 1981), è sufficiente la ragionevo­le rappresentazione che dell'urgenza il conducente del veicolo abbia potuto porsi.

L'imputato può dunque correttamente invocare l'art. 177 CdS. Tale norma non è tuttavia una licenza di guidare come si vuole: al fine, basti riprendere la giurisprudenza formatasi in relazione al persino più permissivo art. 126 del vecchio CdS. "La deroga all'osservanza delle norme di comportamento (di cui al Codice della Strada) in favore dei conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso è sem­pre subordinata all'osservanza delle norme di prudenza e cautela, al fine di evi­ta­re l'instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade" (Cass sez. IV n° 6021 del 1989). I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso devono in particolare tenere conto di tutte le circostanze che possano provocare pericolo e di cui possano avere percezione diretta, ed adeguarvi la propria condotta di guida: in caso contrario risponderanno penalmente dei danni arrecati a causa della propria imprudenza.

Nel caso di specie, l'Imputato, a fronte della manovra del Personaoffesa, che certa­men­­te non fu repentina (lo stesso Testimone7 ammette che la Thema andava relativa­men­te piano), aveva tre scelte: sorpassare a destra, sorpassare a sinistra o tentare l'arresto dell'auto.

Se l'Imputato avesse provato a sfilare a destra della Thema, avendone tutto lo spa­zio e possedendo il tempo necessario per accostare senza temere sbandate, avreb­be ragionevolmente evitato qualsiasi collisione.

Se Imputato avesse tentato di arrestare l'auto, bisogna distinguere due ipotesi.

La prima è che la velocità della volante era quella in­dicata dallo stesso imputato, e cioè non oltre i 100 km/h: in tal caso, dato il fondo stradale asciutto, ci sa­rebbe stato tutto il tempo di completare la manovra in relativa sicurezza e, secondo regole di comune esperienza, l'incidente sarebbe stato evitato.

La seconda e più probabile ipotesi è che la velocità della Marea fosse quella stimata in difetto dal consulente del Pubblico Ministero. In tal caso, informa il consulente, la frenata brusca avrebbe potuto compromettere la stabilità della Fiat Marea, essendo questa appesantita e sbilanciata da 130 kg. di blindatura. Ciò significa tuttavia che l'auto avrebbe potuto sbandare, ma, anche sbandando, avrebbe comunque verosimilmente evitato l'impatto, o comunque vi sarebbe giunta con una forza d'urto nettamente minore, sì che l'incidente avrebbe comunque avuto conseguenze meno gravi e ben difficilmente mortali.

L'imputato scelse invece di tentare il sorpasso a sinistra. Perché abbia adottato ta­le soluzione, non viene spiegato né da lui né dal suo collega Testimone7, ma è certo che es­sa, unica fra le tre, pre­sup­poneva che Personaoffesa si accorgesse del sopravvenire del­la volante e in­ter­rom­pes­se la manovra. È ius receptum che l'altrui condotta di gui­da, finchè non con­no­tata da totale irrazionalità, costituisca fattore prevedibile del qua­le il conducente de­ve comunque tenere conto. Ciò vale per il caso della vit­ti­ma che abbia concausa­to l'incidente con una condotta violativa delle norme sulla cir­co­la­zione, e vale dunque a fortiori per il caso della vittima che, come Personaoffesa, ab­bia ma­novrato conforme­mente alle predette norme. Imputato, prima di tentare il sorpas­so a sinistra, do­veva porsi il problema del se Personaoffesa avesse o meno percepito il suo sopraggiungere, e doveva ipotizzare che controparte se ne accorgesse con tra­gi­co ritardo. Il consulentetecnicopm ha del resto chiarito che, sfortunatissimamente ma non ino­pinabilmente, le condizioni di luce erano tali da disturbare proprio lo sguar­do in direzione Thema-Marea, e i vetri chiusi della Thema, unitamente al rumore del condi­zionatore d'aria acceso, oscuravano proprio le frequenze della sirena: ciò spie­ga perchè la vittima iniziò la manovra in assoluta tranquillità e perchè, una vol­ta portatala a quasi totale compimento, accelerò bruscamente, ren­dendosi tardivamen­te con­to che il sopravvenirgli a sinistra della volante gli im­po­neva di liberare al più pre­sto la carreggiata.

L'imputato ha dunque violato proprio la norma di prudenza correttamente in­di­viduata nell'imputazione, ed è pertanto responsabile del delitto ascrittogli.

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