Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 22 ottobre 2001 – estensore Conti
Omicidio colposo –
violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione dell'art. 141
C.d.S – deroga di cui all'art. 177 CdS – limiti;
Svolgimento del processo
Con decreto del 20 ottobre 1999, Imputato veniva citato davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui all’art. 589 comma 2 c.p. perché, mentre percorreva la SS 114 al Km 9,250 in prossimità del vill. Galati Marina alla guida dell'autovettura Fiat Marea tg. Polizia ------, pur utilizzando il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione a luce blu, investiva la Lancia Thema di Personaoffesa che, proveniente dalla medesima direzione di marcia, svoltava a sinistra. A causa di tale impatto, Personaoffesa riportava lesioni personali gravissime in conseguenza delle quali decedeva. All'Imputato veniva rimproverata la colposità del comportamento, rinvenibile nella violazione delle regole di prudenza connesse alla circolazione stradale che impongono, nel caso di avvistamento di un ostacolo, di rallentare ed eventualmente arrestarsi, piuttosto che tentare il sorpasso.
-omissis-
Motivi della decisione
La chiara deposizione del Testimone1, chiamato sul luogo immediatamente dopo l'incidente, unitamente ai disegni e alle fotografie raffiguranti il teatro dello scontro, permette di ricostruire con ragionevole certezza l'incedere dei fatti: poco dopo le 15:00 del 31 maggio 1999, in condizioni meteorologiche e con fondo stradale ottimali, la Lancia Thema guidata da Personaoffesa percorre la SS 114 con direzione sud–nord. A non minima distanza, percorre la medesima strada con identico senso di marcia la volante della Polizia di Stato, una Fiat Marea semiblindata, guidata dall'Imputato che è stato appena allertato dalla centrale operativa in relazione all'allarme scattato presso un ufficio postale. L'Imputato procede a velocità ben superiore a quella consentita alle vetture private in centro abitato, ma ha inserito i dispositivi di allarme e gode pertanto della deroga di cui all'art. 177 CdS, che prevede che i conducenti di veicoli che facciano legittimamente e congiuntamente uso del dispositivo acustico e di quello visivo a luce lampeggiante blu, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
La Fiat Marea si trova all'inizio di un lungo tratto in leggera discesa e rettilineo, con visuale completamente sgombra, quando la Lancia Thema, che precede di un centinaio di metri la volante, dà inizio a una manovra di svolta a sinistra, consentita dalla striscia discontinua, al fine di entrare in un'autofficina posta sul margine opposto della carreggiata.
L'Imputato, decide di tentare di sorpassare la Lancia Thema a sinistra: ne segue un impatto e il decesso di Personaoffesa da choc per grave trauma toracico, intervenuto poco dopo l’incidente e legato all'incidente da evidente ed incontestato nesso causale (cfr. deposizione dott.ssa -----).
L'ampia e convincente relazione del consulente del pubblico ministero ha consentito di concludere che l'imputato incedeva a velocità non inferiore a 125 km/h, e ciò attraverso una stima molto cauta, risultante dal confronto dei risultati di tre metodologie, e cioè l'analisi cinematica (basata sul principio della conservazione delle forze), l'analisi dinamica (basata sulla costanza della somma dei prodotti delle masse per le relative velocita) e quella dell’analisi delle deformazioni. L'interazione dei tre criteri comporta, in termini assoluti, una precisione del 99,17%, mentre ciascuno dei tre metodi consente una precisione del 95%.
Dall'esame delle risultanze dei sopralluoghi immediati e dall'analisi delle auto coinvolte nel sinistro, il consulentetecnicopm ha sostanzialmente confermato quanto accertato dal Testimone1, concludendo che la Lancia Thema guidata dal Personaoffesa, inclinata di 59° rispetto all'asse viario, era nel pieno della manovra di svolta a sinistra, mentre la Marea, inclinata di 10° a sinistra, stava tentando il sorpasso. La Thema era prossima a disimpegnare l'incrocio, tanto da venire colpita sulla portiera posteriore. Anche tenendo conto della velocità tenuta dall'imputato, il consulentetecnicopm ha calcolato in termini assolutamente realistici e condivisibili che la visibilità completa, la luce nitida, la natura rettilinea del tratto di strada precedente il punto di impatto consentivano nell'insieme all'Imputato di reagire, frenando o accostandosi a destra, con almeno 70 metri d'anticipo (vale a dire oltre 2 secondi a 125 km/h).
In particolare, il consulentetecnicopm ha evidenziato come la strada consentisse, per larghezza, di sfilare comodamente sulla destra della Thema, e dal Testimone2 si viene a conoscere che non v’erano auto posteggiate sul margine della carreggiata che restringessero tale spazio.
La difesa ha contestato il calcolo della velocità
operato dal consulentetecnicopm sotto
l'aspetto dell'incidenza sulla stessa di un'eccessiva valutazione della
quantità di moto della Lancia Thema, ciò che dovrebbe revocare in dubbio
l'attendibilità dell'intero calcolo. Per ragioni statistiche abbondantemente
illustrate dal consulentetecnicopm,
l'eventuale inesattezza di una delle grandezze utilizzate per i calcoli
avrebbe un rilievo molto modesto. In ogni caso, la velocità della Marea, anche
diminuita a 110 o persino ai 100 km/h indicati dallo stesso imputato, sarebbe comunque oggettivamente
eccessiva per un centro abitato, e, per converso, connoterebbe di ulteriore
imperizia la complessiva condotta di guida dell'Imputato: a 100 km/h, i 70 metri indicati prudenzialmente quale
spazio di reazione si percorrono addirittura in oltre 2,5 secondi.
La parte civile ha d'altro canto evidenziato qualche dubbio persino sul fatto che l'Imputato avesse effettivamente azionato i dispositivi d'allarme, forte della scarsa chiarezza di alcune indicazioni rintracciate nella documentazione rinvenuta presso la centrale operativa di P.S. e del contenuto di talune deposizioni. In particolare il Testimone1 ha dichiarato che, al suo arrivo, i dispositivi acustici della volante non erano in azione, mentre i testimoni Testimone3 e Testimone4 non hanno detto di avere sentito la sirena.
Tali dubbi non sono peraltro sufficienti a revocare in dubbio l'attendibilità complessiva della prova dell'effettivo uso dei segnalatori d'emergenza, proveniente innanzitutto da testimoni assolutamente estranei come Testimone2 (che ha addirittura detto di avere guardato la scena proprio perché attirato dai sistemi di allarme della volante) e Testimone5 (che ha detto di avere prima sentito la sirena e poi il botto delle auto che cozzavano). Le perplessità relative alle indicazioni nel tabulato della centrale operativa di P.S. sono state poi complessivamente superate con l'audizione del teste Testimone6, estraneo ancorchè collega dell'Imputato, che ha del resto corroborato le dichiarazioni già rilasciate da Testimone7, che si trovava in auto con Imputato. Testimone3 e Testimone4 ben possono non ricordare una circostanza che non hanno del resto neanche escluso con certezza, e quanto riferito da Testimone1, ancorchè affidabile, riguarda la situazione dei luoghi circa venti minuti dopo l'incidente, dopo che già erano arrivate altre auto di soccorso, il conducente di ciascuna delle quali avrebbe potuto disattivare i dispositivi acustici e visivi per diminuire il rumore e favorire le operazioni di soccorso e rilievo.
È pertanto accertato che l'Imputato viaggiava con i segnali d'allarme in funzione. Tale uso
risulta poi legittimo: a tal fine poco conta il fatto che l'imputato fosse stato allertato da un
falso allarme, giacchè egli, comunque chiamato a un pronto intervento, non
poteva ex ante conoscere la natura del pericolo per il quale era stato convocato
e, come insegna giurisprudenza pacifica (per tutte Cass. Sez. IV n° 8644
del 1981), è sufficiente la ragionevole rappresentazione che dell'urgenza il
conducente del veicolo abbia potuto porsi.
L'imputato può dunque correttamente invocare l'art. 177 CdS. Tale norma non è tuttavia una licenza di guidare come si vuole: al fine, basti riprendere la giurisprudenza formatasi in relazione al persino più permissivo art. 126 del vecchio CdS. "La deroga all'osservanza delle norme di comportamento (di cui al Codice della Strada) in favore dei conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso è sempre subordinata all'osservanza delle norme di prudenza e cautela, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade" (Cass sez. IV n° 6021 del 1989). I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso devono in particolare tenere conto di tutte le circostanze che possano provocare pericolo e di cui possano avere percezione diretta, ed adeguarvi la propria condotta di guida: in caso contrario risponderanno penalmente dei danni arrecati a causa della propria imprudenza.
Nel caso di specie, l'Imputato, a fronte della manovra del Personaoffesa, che certamente non fu repentina (lo stesso Testimone7 ammette che la Thema andava
relativamente piano), aveva tre scelte: sorpassare a destra, sorpassare a
sinistra o tentare l'arresto dell'auto.
Se l'Imputato avesse provato a sfilare a destra della Thema, avendone tutto lo spazio e possedendo il tempo necessario per accostare senza temere sbandate, avrebbe ragionevolmente evitato qualsiasi collisione.
Se Imputato avesse tentato di arrestare l'auto, bisogna distinguere due ipotesi.
La prima è che la velocità della volante era quella indicata dallo stesso imputato, e cioè non oltre i 100 km/h: in tal caso, dato il fondo stradale asciutto, ci sarebbe stato tutto il tempo di completare la manovra in relativa sicurezza e, secondo regole di comune esperienza, l'incidente sarebbe stato evitato.
La seconda e più probabile ipotesi è che la velocità della Marea fosse quella stimata in difetto dal consulente del Pubblico Ministero. In tal caso, informa il consulente, la frenata brusca avrebbe potuto compromettere la stabilità della Fiat Marea, essendo questa appesantita e sbilanciata da 130 kg. di blindatura. Ciò significa tuttavia che l'auto avrebbe potuto sbandare, ma, anche sbandando, avrebbe comunque verosimilmente evitato l'impatto, o comunque vi sarebbe giunta con una forza d'urto nettamente minore, sì che l'incidente avrebbe comunque avuto conseguenze meno gravi e ben difficilmente mortali.
L'imputato scelse invece di tentare il sorpasso a sinistra. Perché abbia adottato tale soluzione, non viene spiegato né da lui né dal suo collega Testimone7, ma è certo che essa, unica fra le tre, presupponeva che Personaoffesa si accorgesse del sopravvenire della volante e interrompesse la manovra. È ius receptum che l'altrui condotta di guida, finchè non connotata da totale irrazionalità, costituisca fattore prevedibile del quale il conducente deve comunque tenere conto. Ciò vale per il caso della vittima che abbia concausato l'incidente con una condotta violativa delle norme sulla circolazione, e vale dunque a fortiori per il caso della vittima che, come Personaoffesa, abbia manovrato conformemente alle predette norme. Imputato, prima di tentare il sorpasso a sinistra, doveva porsi il problema del se Personaoffesa avesse o meno percepito il suo sopraggiungere, e doveva ipotizzare che controparte se ne accorgesse con tragico ritardo. Il consulentetecnicopm ha del resto chiarito che, sfortunatissimamente ma non inopinabilmente, le condizioni di luce erano tali da disturbare proprio lo sguardo in direzione Thema-Marea, e i vetri chiusi della Thema, unitamente al rumore del condizionatore d'aria acceso, oscuravano proprio le frequenze della sirena: ciò spiega perchè la vittima iniziò la manovra in assoluta tranquillità e perchè, una volta portatala a quasi totale compimento, accelerò bruscamente, rendendosi tardivamente conto che il sopravvenirgli a sinistra della volante gli imponeva di liberare al più presto la carreggiata.
L'imputato ha
dunque violato proprio la norma di prudenza correttamente individuata
nell'imputazione, ed è pertanto responsabile del delitto ascrittogli.
-omissis-