Giudice
monocratico – sezione I penale – sentenza 1 marzo 2001 – estensore Conti
Ricognizione
informale – attendibilità – presenza di alibi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 maggio
2000, Imputato1 e Imputato2 venivano tratti con rito
direttissimo in stato di arresto davanti a questo ufficio per rispondere del
delitto di cui agli artt. 110, 56, 628 e 61 n° 5 c.p. perché, in concorso tra
loro (l’Imputato1 commettendo la
materiale violenza, il Imputato2
conducendo il motociclo utilizzato per giungere sul luogo e per la successiva
fuga), al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza consistita nel
dare un pugno alla schiena di PersonaOffesa e nello strapparle
violentemente la borsa di dosso, compivano atti idonei diretti in modo non
equivoco ad impossessarsi della borsa e dei valori in essa custoditi, approfittando
dell’età avanzata della vittima, circostanza tale da ostacolare la privata
difesa, e non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro
volontà.
All’udienza del 12 maggio
2000 gli imputati avanzavano richiesta di rito abbreviato condizionata
all’audizione dei testi indicati nella propria lista. Rigettata la richiesta,
udite le richieste delle parti, venivano sentiti i testi PersonaOffesa, TestimoneOculare,
Testimone01, Testimone02, Testimone03,
Testimone04, Testimone05, Testimone06,
Testimone07, Testimone08.
All’udienza del 16 giugno
2000, rinnovato il dibattimento per cambio del giudicante, veniva dato il
consenso alla lettura delle dichiarazioni di PersonaOffesa e di Testimone01
e veniva chiesta nuova audizione dei rimanenti testi già escussi.
All’udienza del 6 luglio
2001 venivano sentiti quali testi Testimone09,
TestimoneOculare, Testimone03, Testimone05, Testimone07,
Testimone08, Testimone04, Testimone10 e Testimone11
All’udienza del 20 luglio
2000 venivano sentiti i testi Testimone12,
Testimone13, Testimone06, la Testimone14,
il Testimone15. Venivano poi
esaminati gli imputati.
All’odierno dibattimento,
sentiti quali testimoni citati direttamente dall’ufficio ai sensi dell’art. 507
c.p.p. Testimone16 e il Testimone17, le parti concludevano come
da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28 aprile 2000, poco
dopo le 12:00, due giovani a bordo di un motociclo si recarono in via S.
Agostino. Il conducente si fermò più o meno all’altezza della Chiesa di S.
Francesco dei Mercanti, il passeggero scese e, immessosi nella sottostante
Piazza Crisafulli, si avvicinò all’Hard discount, negozio nel quale stava nel
frattempo per entrare PersonaOffesa,
la quale ricevette dal giovane sceso dal motorino un pugno alla schiena, e
venne derubata della borsa. La donna, colta alle spalle, non vide l’assalitore,
e, sentita quale testimone, è riuscita a ricordare soltanto che questi
indossava “un impermeabile nero, scuro” e che si mise a fuggire a piedi, di
corsa.
TestimoneOculare, ufficiale di polizia sanitaria, uscito da poco anch’egli dall’Hard
discount ove aveva acquistato del pane e delle bottiglie di succo di frutta che
teneva in una busta, aspettava l’uscita degli alunni della vicina scuola media
“Verona Trento” per prendere la propria figlia. Egli aveva già prima notato i
due sul motorino per il loro fare a suo dire sospetto, dato che il conducente
aveva intimato al suo complice di fare presto e che quest’ultimo gli aveva a
sua volta indicato con fare nervoso di andare più su. Di lì a poco, il TestimoneOculare venne allertato dalle
grida di aiuto provenienti dalla PersonaOffesa,
e, voltato lo sguardo verso l’uscita dell’Hard discount, individuò il
rapinatore che correva e, intimatogli di fermarsi, gli corse appresso, gli
ostruì il cammino, in un primo tempo se lo vide sfuggire e poi, continuato
l’inseguimento sulla via S. Agostino, lo riuscì ad avvicinare abbastanza per
attingerlo alla parte destra del volto con un colpo della busta contenente le
bottiglie, che in parte si ruppero lasciando tracimare del succo di frutta.
Tramortito dal colpo, il
rapinatore cadde a terra, e il TestimoneOculare
riuscì così a riprendere la borsetta.
Il soccorritore, tuttavia, preoccupato dall’idea di avere potuto seriamente
ferire il giovane con la tremenda botta infertagli, rimase esitante di quei
pochi secondi necessari al malvivente per riprendersi e raggiungere il complice,
con il quale si dileguò a bordo del motorino.
Immediatamente avvisate le
forze dell’ordine, il TestimoneOculare
narrò loro l’accaduto, facendo presente la propria disponibilità a effettuare
un riconoscimento e consigliando di verificare presso i pronti soccorsi
ospedalieri, e in particolare presso quello del relativamente vicino Ospedale NomeOspedale, l’eventuale presentazione
di soggetti che recassero ferite al volto, evidenziando che il colpo ricevuto
dal malvivente avrebbe comportato, con ragionevole probabilità, la necessità di
cure mediche. Il TestimoneOculare
indicò inoltre, quali dati somatici rilevanti, la corporatura media, la carnagione
scura e la netta somiglianza dei due complici, tanto che evidenziò la seria
probabilità che questi fossero fratelli, e in particolare, per lo scippatore,
stimò una statura di circa 1.70 m e informò che portava un giubbotto scuro e un
paio di jeans.
Verso le ore 13:00,
l’imputato Imputato1 si era appena
recato all’ospedale NomeOspedale e,
in quella sede, essendo egli segnalato per ragioni di tossicodipendenza e
recando all’occhio destro una ferita evidente, facilmente riconducibile ad una
botta come quella subita dal rapinatore, venne fermato e condotto presso la
questura per il riconoscimento. TestimoneOculare,
che nel frattempo era tornato a casa, venne telefonicamente avvisato dalla
questura che v’erano serie probabilità che il colpevole fosse stato fermato, e
fu pertanto convocato per l’individuazione: giunto all’ufficio, il testimone
venne condotto in una stanza che dava sul cortile antistante. Imputato1 venne fatto passare per quel
cortile, scortato da un poliziotto in divisa, e TestimoneOculare, che
lo osservava da una distanza di tre-cinque metri, fu invitato a dire se riconosceva
il rapinatore. TestimoneOculare
rispose positivamente senza mostrare esitazioni.
Tratta una prima conclusione, la polizia, consultato il terminale e constatato che l’Imputato1 risultava essere stato ripetutamente avvistato assieme all’imputato Imputato2 (cfr. deposizione isp. Testimone16), mostrò al TestimoneOculare la foto segnaletica di quest’ultimo, ma il TestimoneOculare negò di riconoscere nel giovane il conducente della moto.
Ciononostante, Imputato2 venne raggiunto presso la sua
abitazione e venne condotto anch’egli in questura per un riconoscimento, che
avvenne con modalità simili a quelle usate per Imputato1. Il TestimoneOculare,
visto di presenza il Imputato2,
corresse la sua prima valutazione e dichiarò di riconoscerlo.
Sulla base di questi
riconoscimenti, Imputato2 e Imputato1 vennero arrestati.
Tutta l’istruzione
dibattimentale è dunque consistita in una verifica dell’attendibilità di tale
riconoscimento, che è stato contrastato da una messe di prove a discarico quale
è raro riscontrare in casi del genere.
Il TestimoneOculare, sentito per ben due volte, prima dal precedente
giudicante e poi dal sottoscritto, ha dimostrato senz’altro di essere sincero:
intervenuto disinteressatamente a difesa dell’anziana signora, egli rischiò in
prima persona per mero spirito di servizio, e in nessun momento, pure
sottoposto ad uno stringente controesame, ha dato l’impressione di essere
animato da prevenzione nei confronti degli imputati, evitando qualunque
reticenza in relazione a quelle circostanze che potevano revocare in dubbio
l’affidabilità del suo riconoscimento.
Nel corso del dibattimento,
il TestimoneOculare ha nuovamente
eseguito un riconoscimento informale degli imputati (prova, questa, atipica
che, per giurisprudenza costante, è pienamente utilizzabile per la decisione),
sul quale peraltro è possibile fare ridotto affidamento: nel frattempo la foto
degli imputati era stata già pubblicata sui giornali, che il teste ha ammesso
di avere letto. Il riconoscimento delle fattezze di un individuo è indicato
nella letteratura scientifica come prova di estrema aleatorietà e facilmente
condizionabile attraverso stimoli esterni che tendano a rassicurare in una
determinata direzione il percorso mentale del soggetto interessato. Va inoltre
posto in evidenza come, a distanza di un certo tempo (nel caso di specie circa
due mesi), per un comprensibile meccanismo psicologico, il TestimoneOculare poteva involontariamente sovrapporre la figura dei
due ragazzi visti in via S. Agostino e quella dei due giovani individuati
informalmente in questura: non è dunque oggettivamente possibile stabilire se
il TestimoneOculare abbia, in sede
dibattimentale, indicato nei due imputati i soggetti che operarono la rapina o,
semplicemente, per traslazione, i due che aveva riconosciuto in questura.
Ben diversa è invece la
valutazione da farsi in relazione alla prima individuazione, eseguita ad una
distanza di tempo inferiore alle due ore. In quel frangente non v’era alcun
rischio di sovrapposizione, e la freschezza dei ricordi era tale da rendere
molto più improbabile un errore.
Ciò non toglie che alcuni
dati emersi in corso di istruttoria impongano una particolare attenzione.
Il testimone ha in primo
luogo ribadito in questa sede di trovare un’evidente somiglianza fra Imputato1 e Imputato2, e ha comunicato la propria convizione di essere stato
nel giusto quando indicò la possibilità che i colpevoli fossero fratelli. Tale
non è la realtà: Imputato1 e Imputato2, oltre a non essere nemmeno
lontani parenti, non si somigliano nella corporatura (il primo è visibilmente
più magro del secondo), né nei colori (Imputato2
ha la pelle più scura e i capelli più chiari) e ancor meno nei lineamenti,
angolosi quelli del primo e tondeggianti quelli del secondo. Si tratta dunque
di un’affermazione palesemente errata: ciò può essere interpretato sia come un
difetto di capacità di memorizzazione e razionalizzazione delle fisionomie da
parte del testimone, sia come epifania del sopra accennato meccanismo di autorassicurazione,
che lo porta, in totale buona fede, a rappresentare la propria assoluta
coerenza in ogni fase delle indagini per evidenziare a se stesso prima ancora
che al giudice l’impossibilità di un proprio errore.
In secondo luogo, il TestimoneOculare arrivava al
riconoscimento di Imputato1 condizionato
da una valutazione delle forze di polizia che, convocandolo, gli avevano
comunicato la loro convinzione che l’imputato potesse essere il colpevole. Tale
condizionamento poteva operare nel duplice senso di ingenerare una inconscia volontà
di compiacimento dei colleghi poliziotti e di stimolare la legittima aspirazione
di assicurare velocemente ed esemplarmente il colpevole alla giustizia.
Inoltre il TestimoneOculare non vide mai da vicino
il conducente del motorino, ma solo lo scippatore. Il testimone ha infatti
chiarito che il motorino gli passò davanti solo in movimento, e che poi il
conducente rimase abbastanza defilato. Il riconoscimento di Imputato2 è dunque già in sé meno
attendibile, specie ove si tenga conto della concitazione del momento.
Tanto basta a obbligare
questo giudice ad una seria valutazione della controprova emersa dal
dibattimento.
In relazione alla posizione dell’Imputato1, le prove favorevoli si sono accentrate in parte sulla ricostruzione dell’alibi e in parte sulla preesistenza dell’ecchimosi all’occhio destro.
In ordine all’alibi, la difesa ha sostenuto che, al momento dei fatti, Imputato1 si trovava presso il ritrovo “NomeDelLocale”, sito a circa un chilometro dal luogo della rapina.
Il testimone Testimone01, agente di polizia e conoscente dell’Imputato1 in quanto coetaneo e vicino di casa, ha riferito che, il giorno dei fatti, incontrò l’imputato intorno alle ore 12:50 di fronte al locale predetto, fermo, a piedi.
Il gestore del locale, Testimone12, ha a sua volta dichiarato che Imputato1 era avventore abituale (“c’è stato un periodo che veniva … tutti i giorni … aprile, maggio, .. quei periodi là”), e, pur non potendo essere certo che proprio il 28 aprile egli fosse presente, pure ha dichiarato altamente probabile tale eventualità, evidenziando comunque che l’imputato si fermava per oltre un’ora nel locale, consumando qualche birra.
Testimone13, altro avventore abituale del locale “NomeDelLocale”, ha infine affermato che era normale incontrarvi l’imputato, con il quale facilmente scambiava quattro parole. Anche il Testimone13, alla domanda relativa alla presenza dell’Imputato1 nel giorno del delitto, ha risposto solo in termini di probabilità, evidenziando tuttavia che, letta la notizia dell’arresto del giovane e vistane la foto sul giornale, rimase sorpreso del fatto di averlo visto pochissimi giorni prima.
I tre testimoni di cui ora si è riferito non hanno dato luogo a sospetti di falsità o reticenza, o anche solo di favoritismo nei confronti di chi li ha chiamati a testimoniare: il Testimone01, in particolare, attesa la sua posizione istituzionale, avrebbe avuto solo da perdere la propria reputazione dall’usare un occhio di riguardo nei confronti di Imputato1, mentre Testimone12 e Testimone13 non risultano avere particolari rapporti di amicizia o altro interesse.
È pertanto ragionevole ritenere provato che, circa mezz’ora dopo la tentata rapina, Imputato1 era nel locale “NomeDelLocale”, in pieno centro cittadino e ad una distanza sensibile dal luogo del fatto.
Tale ricostruzione non è invero totalmente incompatibile con la commissione del reato da parte dell’imputato. L’Imputato1 poteva infatti essersi recato nel locale dopo il colpo ed esservi rimasto fino a quando non si recò all’Ospedale NomeOspedale. Si tratta tuttavia di ipotesi improbabile: un soggetto che ha bisogno di immediate cure per avere ricevuto una botta in testa, e per giunta con i vestiti ancora sporchi di succo di frutta, non avrebbe avuto alcuna ragione di perdere mezz’ora per cambiarsi (l’imputato non aveva infatti tracce di succo di frutta sugli abiti al momento dell’arresto) e poi andare a bighellonare in un locale in pieno centro, il tutto prima di recarsi comunque all’ospedale.
Gli investigatori, pur essendosi recati presso la casa di Imputato1, non hanno del resto verificato se vi fossero abiti sporchi di succo di frutta, limitandosi a constatare che alcuni vestiti, non meglio descritti, erano “buttati in mezzo al cane” (pag. 19 trascrizioni 6 luglio 2000), senza peraltro sequestrarli.
In relazione alla preesistenza della ferita all’occhio destro, secondo argomento difensivo dell’Imputato1, la prova è poi praticamente inattaccabile.
In ordine di escussione, va innanzitutto rimarcato che Testimone01 ha asserito che, uno o due giorni prima del 28 aprile, aveva visto l’imputato con una benda all’occhio destro.
Ancora più probanti sono le deposizioni dei due medici indicati dalla difesa e del sanitario della casa circondariale di Messina, sentito d’ufficio.
La dott.ssa Testimone14, che presta servizio al reparto di oculistica dell’ospedale NomeOspedale, ha narrato, basandosi anche sui documenti acquisiti in atti e da lei stessa redatti, che il 25 aprile diagnosticò all’imputato una emorragia sottocongiuntivale e un’irite post traumatica con lieve edema maculare all’occhio destro, e che il giovane le riferì che gli era stata causata dal cane. La sanitaria ha specificato che consigliò all’imputato di farsi rivedere dopo qualche giorno e ha chiarito che l’emorragia sottocongiuntivale lascia segni visibili per una settimana, con ciò portando a concludere che, in data 28 aprile, i segni dovevano ancora essere evidenti.
Il dott. Testimone15, anch’egli medico del reparto oculistica del medesimo nosocomio, ha a sua volta narrato di avere visitato Imputato1 in data 24 aprile, e di avere diagnosticato anch’egli l’emorragia sottocongiuntivale.
Il Testimone17, sanitario del carcere, ha infine riferito delle condizioni dell’imputato da lui constatate mediante una visita operata immediatamente dopo l’arresto. Il teste ha rammentato che Imputato1 gli giustificò il trauma all’occhio destro con una zampata del cane e che, attesa la vastità della ferita, valutò che questa non fosse compatibile con tale causale. Egli ha tuttavia chiarito trattarsi di una incompatibilità esclusivamente quantitativa e non qualitativa, e soprattutto ha recisamente escluso che fosse una ferita procurata il giorno stesso.
L’imputato ha peraltro sostenuto che l’offesa all’occhio non proveniva da una zampata, bensì da un violento colpo di muso del suo cane di grossa taglia. La maggiore area d’impatto conseguente a questa diversa meccanica è stata dallo stesso Testimone17 ritenuta astrattamente tale da giustificare conseguenze non incompatibili con la situazione da lui riscontrata, e nulla vieta che la confusione fra colpo di zampa e colpo di muso sia dovuta ad un mero errore di comunicazione fra imputato e medico carcerario.
Ai fini dell’accertamento dei fatti, l’origine della lesione all’occhio destro di Imputato1 è del resto circostanza di modesto rilievo. Quello che realmente conta è invece il fatto che l’imputato aveva una ferita all’occhio, ben visibile, e che essa non era conseguenza di un colpo ricevuto in data 28 aprile 1999, ma quattro giorni prima. Specularmente, alla luce della deposizione del Testimone17, è emerso con ragionevole certezza che nessun segno l’imputato recava in volto di quel colpo asseritamente assestatogli dal TestimoneOculare.
Ne consegue che proprio quella ferita che avrebbe dovuto costituire il principale elemento individualizzante, idoneo a certificare il riconoscimento, è di contro la più solida prova a discolpa.
Va in primo luogo osservato che il TestimoneOculare ha dichiarato di non ricordare ferite sul volto del giovane da lui attinto, e ha giustificato tale amnesia con il fatto di essere spaventato “perché pensav(a) di averlo ammazzato”. La giustificazione è credibile, ma evidenti ragioni logiche portano a ritenere che, essendosi egli fermato proprio perché preoccupato di avere potuto ferire il giovane, i suoi sensi fossero comunque tesi proprio a scorgere i segni di quel colpo, sicchè è molto singolare che gli sia sfuggita la vistosa emorragia dalla quale Imputato1 era affetto.
In secondo luogo, essendosi
appurato che TestimoneOculare battè
duramente il rapinatore con la busta, è logico ritenere che chi ricevette la
percossa dovesse presentare quantomeno un ematoma recente: Imputato1, come si è appurato dall’esame del Testimone17, non presentava altro segno se non quello della
malattia risalente a giorni prima.
L’istruzione dibattimentale
ha dunque fatto emergere delle prove a discarico di tale solidità da rendere
incerta la responsabilità dell’Imputato1.
La contraddittorietà della prova impone l’assoluzione dell’imputato ai
sensi dell’art. 530 comma 2° c.p.p. per non avere commesso il fatto.
Imputato2 ha impostato la propria difesa sulla minuziosa ricostruzione
dell’alibi. Attraverso la citazione di numerosi testimoni, egli ha offerto una
puntuale cronistoria dell'intera mattinata del 28 aprile 2000 fino all’ora di
pranzo, quando avvenne il suo arresto.
La narrazione parte dalla prima mattinata quando il Imputato2, avendo deciso di andare a pescare, si fece dare un passaggio dalla madre che stava accompagnando a scuola la figlia più piccola. Rimasto a pescare nella zona dell’ex gasometro fino circa alle 10:30, ed avendo pescato un sarago di oltre mezzo chilo, Imputato2 tornò a casa ove lo aspettava la fidanzata Testimone02, con la quale aveva un appuntamento. Poco prima delle 11:00, la coppia uscì di casa e si recò al mercato di Viale Giostra come progettato fin dal giorno prima, rimanendovi fino a ben oltre mezzogiorno. Durante la permanenza al mercato, la Testimone02 si allontanò per fare i suoi acquisti, mentre Imputato2 si fermò a parlare con lo zio Testimone10, con la zia NomedellaZia e con i cugini NomeCugino e Testimone11, titolari di un punto vendita all’interno del mercato. In particolare, verso le ore 12:00, Imputato2 incontrò l’amica Testimone05, la quale, sentito il suono delle campane annunciare l’arrivo del mezzogiorno, si rese conto che si era fatto tardi e comunicò ai presenti la propria sorpresa per il veloce scorrere della mattinata. Alle ore 12:20 Imputato2 riaccompagnò la Testimone02 e poi si recò a casa propria, ove rimase fino a ora di pranzo in compagnia del cognato Testimone06 e della nipotina, giocando con la playstation. Dopo l’una rientrò la madre dell’imputato assieme alla sorella di lui, convivente del Testimone06, le quali trovarono per l’appunto l’imputato ancora intento al videogioco.
Questo è il quadro che emerge nitidamente dalle deposizioni dei testi a discolpa del Imputato2. L’unico aspetto che lascia adito a dubbi è il fatto che la madre dell’imputato avrebbe detto alle forze dell’ordine che venivano ad arrestare il figlio che questi “non si era mosso di casa”, frase con la quale le successive sue deposizioni sono in stridente contrasto. La madre potrebbe tuttavia avere avuto un’automatica reazione di difesa nei confronti del figlio, recentemente venuto fuori da un periodo di arresti domiciliari e da gravi problemi con la giustizia causati dalla tossicodipendenza, e potrebbe pertanto essersi emotivamente appigliata alla prima scusa plausibile pur di non vedersi nuovamente portato via il ragazzo: non è quindi affatto certo che quella prima affermazione fosse più sincera e attendibile di quelle contenute in due deposizioni sotto giuramento davanti al giudice.
Il vero è che la deposizione della madre soffre in massima misura dello stesso limite di cui soffrono tutte le altre testimonianze addotte da Imputato2, e cioè il provenire da persone non disinteressate: parenti (la madre, la sorella, la zia, i cugini), affini (lo zio e il cognato), amici. Non vigendo alcuna tariffa legale di stima delle prove testimoniali, la deposizione del parente e dell’amico è comunque apprezzabile ai fini di prova. Nel caso di specie si deve constatare che, tolta l’incongruenza nel comportamento della madre, il racconto di questi testimoni, comunque soggetti a gravissima responsabilità penale per l’ufficio da alcuni di loro liberamente intrapreso, si presenta logico, coerente ed attendibile.
A ciò vanno aggiunti alcuni elementi il cui mancato riscontro rende ulteriormente aleatoria la prova a carico del Imputato2.
Innanzitutto è emerso dalle deposizioni di diversi testimoni che Imputato2 è effettivamente in possesso di un motociclo del tipo di quello usato dai rapinatori, ma di colore visibilmente diverso da quello indicato da TestimoneOculare e alquanto malandato, e non in ottima efficienza come doveva pur essere quello dei banditi, che riuscì ad assicurare loro una pronta ripartenza in una ripida salita quale la via S. Agostino.
L’audizione delTestimone16 ha poi consentito di escludere la sussistenza di una prova in ordine a precedenti concorsi criminosi fra i due odierni imputati. Già l’esame dei certificati penali evidenzia come, al contrario di Imputato2, Imputato1 è praticamente incensurato (soltanto una contravvenzione al codice della strada). In ogni caso l’ispettore ha ammesso che le tracce di rapporti personali fra i due imputati riscontrate nel terminale potevano ben derivare dal fatto che i due si conoscevano in quanto tossicodipendenti in terapia sostitutiva presso il medesimo Ser.T. Viene dunque meno la traccia che aveva consentito alla polizia di indirizzare le indagini verso il Imputato2.
Emerge dunque a fortiori per Imputato2 il ragionevole dubbio derivante dalla contraddittorietà della prova, cui consegue l’assoluzione per non avere commesso il fatto.
L’assoluzione degli imputati comporta l’immediata revoca della misura cautelare disposta a loro carico.
Poiché i veri autori della
rapina non sono stati ancora individuati, va disposta la trasmissione degli
atti alla Procura affinchè prosegua le indagini.
- omissis -