Tribunale di
Messina in composizione monocratica sezione II – sentenza 3/12/2001 – giudice
De Marco
diffamazione
– a mezzo stampa – intervista – diritto di cronaca – dolo generico – diffusione
di notizie vere – diritto di difesa – diritto di denuncia – exceptio
veritatis
Fatto e diritto
Su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, in data 4/2/2000 il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Messina rinviava a giudizio A. Rosario, C. Gianfranco, L. Graziella dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di C. Pino Sebastiano e I. Concetto Carmelo, operato stralcio con riferimento ai fatti di diffamazione in danno di I. Concetto Carmelo, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Con querela del 16/10/97 C. Pino Sebastiano, all’epoca dei fatti cui si fa riferimento dipendente dell’agenzia della Sicxxx di Sinagra, affermava di essere stato offeso mediante una lettera inviata da A. Rosario al periodico XXX che l’aveva pubblicata sull’edizione del 12/9/97. Nella missiva in questione, pubblicata sotto il titolo Gioiosa, Rosario A.: “I fratelli M. mi accusano ingiustamente” questi affermava tra l’altro: ciò che deve essere messo in chiaro una volta per tutte, è che io diedi del mio denaro a I. Concetto Carmelo e C. Pino Sebastiano, i quali me lo chiesero con la scusa di investirlo nella Fxxx, una finanziaria con sede in Brolo, e a loro volta i due ex dipendenti della C.C.R.V.E. giravano tali quattrini ai fratelli M. ponendo in essere questa organizzazione usuraria, che oggi vorrebbero fare apparire in capo a me.
Ulteriore missiva veniva inviata al settimanale e pubblicata il 19 settembre, in cui lo stesso A. affermava di essere stato rappresentato come il deus ex machina del mondo dell’usura in base alla denuncia presentata da M. Pietro Tindaro ed avallata dai di lui fratelli Domenico ed Antonino e da C. Pino Sebastiano, I. Concetto Carmelo e G. Clelia, denuncia permeata da un velo di falsità, e che I. e C. erano animati da odio nei suoi confronti in quanto da lui colpiti e licenziati dalla Cassa centrale di Risparmio. Infine sul medesimo settimanale veniva pubblicata un’intervista all’A., a firma C. Gianfranco, in cui lo stesso, alla domanda di quali fossero i rapporti con i suoi accusatori, rispondeva: non sono mai esistiti rapporti diretti. L’unico è stato tramite un direttore di banca, Pino Sebastiano C., vero disonesto assieme a Concetto Carmelo I.. Li trattavo come figli ed invece mi hanno pugnalato. Hanno firmato assegni al posto mio mettendomi nei guai. Quando li ho denunciati e fatto licenziare sono iniziati gli attacchi e le ingiurie nei miei confronti.
Analoga querela veniva presentata in data 20/10/97 da I. Concetto Carmelo, querela che, peraltro, risultava priva di ratifica, per cui, preliminarmente, a norma dell’art. 129 c.p.p., con separata sentenza, veniva dichiarato il difetto di procedibilità.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale si procedeva all’esame dei testi indicati dalla difesa, che in tal modo intendeva provare la verità delle affermazioni effettuate dall’imputato A..
Ci. Basilio riferiva di svolgere l’attività di macellaio in Gioiosa Marea; asseriva di conoscere C. Nicolò, di professione cuoco, e – ma solo di vista – l’A., dal quale escludeva di essere stato mai convocato al fine di concordare dichiarazioni in danno del C.. Affermava, inoltre, di avere effettuato, intorno all’anno 1988 - 1990, a favore del C., prestiti dell’importo complessivo di £. 168.000.000, in varie tranches, contro la promessa di interessi dell’ordine del 18%, superiori a quelli offerti dalle banche, e ricevendo in garanzia assegni di altre persone. In particolare il C. gli aveva detto che il denaro sarebbe stato investito, forse prestato a terzi, anche se di quest’ultima circostanza era tutt’altro che certo. Tali somme, tuttavia, non gli erano state mai restituite per intero, avendo egli recuperato solo l’importo complessivo di £. 30.000.000 circa. Malgrado ciò non aveva agito giudizialmente non essendo in grado di provare l’assunto.
Ca. Salvatore, titolare della Edxxx, dichiarato fallito nel 1991, affermava di essere stato sottoposto ad usura ad opera del C., il quale, sostenendo di operare per conto dell’A. e della società Fxxx, gli aveva prestato varie somme ad un tasso di interesse del 7-8% mensile, garantito mediante il rilascio di propri assegni, emessi in bianco quanto all’intestatario, ovvero intestati a me stesso, per lo più tratti su un conto corrente che era stato indotto ad accendere presso la Sicxxx di Villafranca. Di tali assegni sconosceva l’utilizzo, anche se sospettava che gli stessi venissero impiegati per effettuare prestiti ad altre persone.
Proprio per l’emissione di alcuni di tali assegni, per un importo complessivo di £. 189.700.000 – che erano stati rilasciati al C., in bianco quanto all’intestatario, a fronte di un prestito di cui non ricordava l’ammontare – egli era stato costretto a rivolgersi allo stesso querelante. I titoli, infatti, erano stati posti all’incasso, benchè risultassero sprovvisti di copertura. Egli, pertanto, aveva chiesto che venissero richiamati prima del protesto. Pertanto il C., presso la medesima agenzia di Sinagra ove svolgeva la sua attività, allo sportello, alla presenza sua, del fratello e di alcuni dipendenti, aveva compilato una distinta di richiamo, apponendovi una firma falsa. Escludeva, in proposito, di conoscere Fi. Giovanni.
Affermava, inoltre, di avere ricevuto denaro in prestito, a tassi d’usura, anche dall’I., direttore dell’agenzia di Villafranca della Sicxxx, dai M. e da tale Sc., tutte persone che avevano sempre sostenuto di operare per conto dell’A. o della Fxxx. Presso i locali di quest’ultima società sosteneva di avere trovato spesso l’I., il quale, di fatto, la gestiva. A quest’ultimo, in particolare, aveva consegnato gli assegni compilati per l’importo di £. 40.000.000, 10.000.000 e 7.400.000 – verosimilmente oggetto assieme ad altri del predetto provvedimento di richiamo – che, risultano acquisiti in copia agli atti. Anche detti assegni erano stati rilasciati in bianco quanto al prenditore, ed erano stati intestati, personalmente dall’I., ad A. Rosario, e girati con la firma falsa di quest’ultimo. Parimenti all’I. aveva consegnato due assegni dell’importo di £. 120.000.000 e £. 200.000.000, che, in copia in atti, risultano l’uno intestato a tale De. Giuseppe, e l’altro a me stesso. Infine affermava che era sua prassi rilasciare all’I. assegni firmati in bianco, senza… senza importo… senza somma… senza niente, assegni che l’I. utilizzava per gestire i suoi conti.
Ammetteva, tuttavia, di avere presentato denuncia per usura contro l’A., benchè con questi non avesse avuto se non rapporti occasionali. A ciò si era determinato in quanto le persone che gli prestavano il denaro avevano sempre dichiarato di operare per conto dell’A.. In denuncia, tuttavia, aveva falsamente affermato di avere ricevuto direttamente il denaro dall’imputato, senza menzionare coloro che si qualificavano come intermediari. Mistificazione di cui non sapeva spiegare le ragioni. Su domanda della parte civile, tuttavia, ammetteva di essere debitore dell’A. per alcuni miliardi, in ragione di titoli che a quest’ultimo erano pervenuti da terzi, con ciò contraddicendo quanto prima aveva sostenuto quando aveva affermato: … ma, io, io direttamente al signor A. Rosario, per questioni di soldi, non lo conosco.
Rivelava, infine, di avere appreso dall’I. e dal C. che l’A. dava loro fastidio – anche se non sapeva spiegare le ragioni di tale fastidio – e che questi avevano auspicato che l’A. venisse ucciso ed il suo capannone bruciato, anche se costoro non gli avevano richiesto espressamente un’azione in tal senso. Era stato, tuttavia, contattato dal C. il quale gli aveva chiesto di deporre falsamente, in un processo, affermando che la disposizione di richiamo era stata firmata dall’A. e che l’assegno di unmiliardo era stato a questi rilasciato in garanzia, circostanza della quale, invece, era totalmente all’oscuro.
Chiesto di essere risentito, il Ca. affermava di avere reso nella precedente deposizione dichiarazioni parzialmente reticenti a seguito di minacce ricevute. In particolare voleva fornire un quadro più dettagliato delle sue vicende usurarie, spiegando che le difficoltà avevano avuto inizio nell’anno 1987, quando era stato costretto a fare ricorso a prestiti che gli erano stati concessi, al tasso del 7-8% mensile, dal C. e dall’I., i quali, però, gli avevano riferito che il denaro proveniva da una finanziaria e dall’A..
Nel tempo i rapporti con il C. e l’I. si erano intensificati ed erano divenuti quasi amichevoli, e si erano estesi anche allo Sc. ed al M.. Tutti costoro avevano anche preso a frequentare i suoi terreni, ed a fargli firmare assegni in bianco, inducendolo, in proposito, ad accendere un conto presso l’agenzia di Villafranca della Sicxxx.
Un giorno, tuttavia, tra il 1989 ed il 1990, gli era giunta una telefonata dall’A., che mai aveva personalmente conosciuto, il quale gli aveva rappresentato di essere in possesso di suoi assegni per un ammontare di £. 2.000.000.000. Visionato i titoli aveva constato che trattavasi di quelli fattigli firmare dall’I., cosa che aveva rappresentato al nuovo interlocutore, il quale, però, si era molto arrabbiato con l’I.. Per tale ragione, quest’ultimo, successivamente, lo aveva indotto ad emettere nuovi assegni, del medesimo importo, in sostituzione dei precedenti, titoli che erano stati consegnati all’A..
Quanto agli assegni oggetto della disposizione di richiamo, precisava che questi gli erano stati restituiti dal C. personalmente, dopo che egli aveva provveduto a sostituirli con altri di pari importo.
In ordine alle minacce, asseriva di essere stato chiamato due volte sulla propria utenza cellulare, la notte prima dell’udienza, cioè tra il 7 e l’8 maggio 2001, da una voce maschile che non era stato in grado di riconoscere. Altre due telefonate aveva ricevuto la sera del 9 maggio 2001. In tutti i casi non aveva avuto modo di rilevare il numero dell’utenza chiamante. Chiariva che, malgrado si fosse spaventato, non aveva pensato di sottrarsi alla testimonianza, eventualmente producendo giustificazioni, temendo un provvedimento di accompagnamento coattivo.
Quanto, infine, alla denuncia contro l’A., spiegava di averla presentata in quanto indotto dal C. e dall’I., i quali lo avevano anche remunerato con alcuni milioni, parte dei quali aveva utilizzato per pagare il legale e altra parte aveva trattenuto per sè. Gli stessi lo avevano anche invitato ad investire l’A. ed a bruciargli i terreni.
Le dichiarazioni del Ca. cercavano una conferma indiretta e parziale in quanto sostenuto da Sc. Salvatore. Questi, titolare di un’autocarrozzeria, asseriva di conoscere tanto i fratelli Ca., quanto l’A., tutti suoi clienti. Il Ca., in particolare, gli aveva confidato delle difficoltà economiche in cui versava – da cui era poi derivato il fallimento – in conseguenza delle quali aveva richiesto numerosi prestiti che gli erano stati erogati parte da I., parte da M. e parte, forse, dal C. (…dell’I. di sicuro. Del C. non lo so di preciso). Il teste, tuttavia, non era in grado di riferire quale fosse il tasso di interesse praticato, salvo poi affermare che … si parlava del 18, 20 per cento una cosa del genere. A fronte di alcuni di tali prestiti, comunque, aveva appreso dallo stesso Ca. che questi aveva emesso degli assegni a favore di una finanziaria gestita dall’I..
Asseriva, quindi, di avere appreso della denuncia nei confronti dell’A.. Circostanza che gli era stata riferita, dallo stesso Ca., circa venti giorni dopo la presentazione. Dopo un’altra decina di giorni, lo stesso Ca. gli aveva confidato di avere agito in tal modo in quanto … spinto dall’I. e forse anche dal dottore C., qualcosa del genere …, che gli avevano indicato nell’A. l’autore dei prestiti.
Sempre il teste aggiungeva di avere venduto una vettura Mercedes, in una occasione, al C., il quale l’aveva pagata in contanti e gli aveva chiesto di dire in giro che l’acquisto era stato operato in leasing. Riferiva, infine, di avere visto talvolta insieme il C. e l’I., anche a bordo di veicoli dei f.lli Ca. e, talora, in compagnia di M. Pietro.
Sull’episodio della disposizione di richiamo degli assegni, menzionato dal Ca., si soffermavano i testi Ma. Rosario, Co. Giuseppe e Il. Elio, tutti colleghi del C. all’epoca dei fatti, presso l’agenzia della Sicxxx di Sinagra.
In merito risulta in atti copia di una disposizione di richiamo di assegni, operata presso detta agenzia, sul conto della cooperativa Cxxx, in relazione a titoli dell’ammontare complessivo di £. 189.700.000.
Il Co. spiegava che, con tale disposizione, il titolare del conto intendeva richiamare assegni che erano stati versati sul conto medesimo, e quindi accreditati ed inviati alle banche trattarie per il pagamento. Con tale disposizione, pertanto, si chiedeva che gli assegni venissero ritirati e non presentati per il pagamento, con conseguente storno delle somme accreditate sul conto per l’importo corrispondente a quello portato dai titoli.
Tutti i testi confermavano le dichiarazioni rese agli ispettori della banca, di cui risulta copia in atti.
In particolare il Co. aveva dichiarato: il sottoscritto Co. Giuseppe in servizio presso l’agenzia di Sinagra, dichiaro di ricordare che la disposizione di addebito di £. 189.700.000 del 23/1/89 da eseguirsi sul conto corrente 579.12/10 intestato Cxxx s.r.l. mi è stata data dal collega Pino C., il quale spesso portava in agenzia disposizioni o versamenti relativi al conto corrente suddetto. Non era presente allo sportello l’amministratore della società firmatario della disposizione.
Il Ma.: il sottoscritto Ma. Rosario, in servizio presso l’agenzia di Sinagra, dichiara che le operazioni riguardanti i rapporti con le ditte CXXX, f.lli Ca., M., spesso venivano portate personalmente dal collega Pino C.. Quanto sopra per il clima di completa fiducia e reciproca collaborazione che regnava in seno all’agenzia.
L’Il., infine: il
sottoscritto Elio Il. cassiere in atto presso RVE agenzia di Sinagra dichiara
quanto segue a volte al sottoscritto pervenivano direttamente dal collega C.
operazioni di versamento di richiesta assegni (????)
Tutti, quindi, ammettevano come sovente le disposizioni dei clienti venissero portate in agenzia personalmente dal C., il quale le ritirava al domicilio dei clienti. Cosa che si era verificata anche per la disposizione in questione, pervenuta in agenzia senza che fosse presente l’interessato. Tutti i testi evidenziavano come una simile prassi fosse, comunque, abbastanza generalizzata, di talchè i dipendenti, talora, si prestavano a queste operazioni al fine di agevolare la clientela. Cosa che, come sostenuto dal Co., avveniva in particolare, nell’interesse dell’A..
Lo stesso Co. aggiungeva, quindi, che la Cxxx aveva un conto intestato presso l’agenzia di Sinagra, anche se non ricordava chi ne fosse il legale rappresentante, che mai aveva visto. Quanto alla disposizione specifica non ricordava chi esattamente l’avesse eseguita, tuttavia la sigla apposta sulla stessa appariva non del tutto difforme da quella depositata. Parimenti non era in grado di dire chi avesse materialmente versato gli assegni sul conto. Aggiungeva, infine, che la Cxxx era una cooperativa legata all’A., il quale più volte si era interessato per operazioni relative alla stessa e che, verosimilmente, in una occasione, aveva protestato per l’esecuzione della disposizione di richiamo in questione.
Di analogo tenore le dichiarazioni del Ma., il quale ricordava come l’A. avesse prestato delle fideiussioni a favore di tale cooperativa e fosse intervenuto in alcune operazioni.
Il legale rappresentante della Cxxx, all’epoca dei fatti, era Fi. Giovanni. Questi, dichiarandosi bracciante agricolo, affermava di essere stato, per un certo tempo, presidente della cooperativa (…) e come tale l’unico in grado di operare sul conto intrattenuto presso la Sicxxx di Sinagra. Escludeva di avere firmato la disposizione di richiamo summenzionata, disconoscendo la sigla apposta sulla stessa. Confermava, quindi, la nota del 22/2/89, indirizzata alla Sicililcassa, con la quale aveva contestato l’operazione. Precisava che tale missiva era stata predisposta da una ragazza, tale Mariella; e che egli era venuto a conoscenza della disposizione in quanto gli era stata recapitata, da tale Gu. Salvatore, una busta contenente gli assegni richiamati, assegni che, peraltro, egli non sapeva cosa fossero. Parimenti non era in grado di riferire cosa avesse fatto degli assegni in questione una volta ricevuti.
Il teste, invero, sapeva dire molto poco in ordine all’attività ed alla organizzazione della cooperativa – alla cui costituzione aveva proceduto su indicazione di tale dottore Fin. di Catania –cooperativa esercente l’attività agricola, la quale, prima, affermava non avere mai operato, poi sosteneva che avesse operato solo per qualche periodo. In ogni caso della sua gestione si sarebbe occupato, sostanzialmente, il predetto Fin., del quale, tuttavia, il teste non era in grado di dire se avesse o meno una carica all’interno dell’ente. In ogni caso asseriva che il proprio compito si limitava a quello di firmare i documenti che gli venivano portati, anche dal C., pur senza conoscerne il contenuto. Tanto si era verificato, sostanzialmente, anche con l’accensione del conto presso l’agenzia di Sinagra della Sicxxx – benchè la cooperativa avesse sede a Belpasso – cosa che gli era stata proposta dal C. e per la quale si era consigliato con l’A. Rosario. A questi si era rivolto anche con riferimento alla disposizione di richiamo, dal momento che, una volta stilata la lettera di protesta, gliel’aveva mostrata. Affermazione che, peraltro, contrastava con quanto dallo stesso in precedenza sostenuto, quando, cioè, aveva escluso qualunque rapporto con l’A. in ordine alla cooperativa.
Riferiva, infine, di non essere stato mai presso la Sicxxx di Sinagra e di non avere mai avuto rapporti con i Ca..
La donna che materialmente aveva stilato la missiva era Gr. Mariella. Questa riferiva di avere lavorato alle dipendenze dell’APXXX., associazione di cooperative operanti nel settore agricolo, della quale l’A. era stato addetto alla commercializzazione dei prodotti e, poi, anche presidente. Proprio la natura degli uffici di tale ente – un locale con due sole stanze separate da una porta – nel quale lavorava unitamente a Ma. Maria, e stabilmente frequentato dall’A., aveva consentito alla Gr. di venire a conoscenza di molte delle vicende che si erano ivi verificate. In particolare la stessa riferiva di conoscere il presidente della Cxxx, Fi. Giovanni, il quale, in una occasione, le aveva chiesto di battere a macchina una nota, che già aveva in minuta, indirizzata alla direzione della Sicxxx, con la quale contestava la disposizione di richiamo di cui si è detto. Di tale lettera, successivamente, aveva parlato per caso con l’A.. Precisava, anche, di conoscere Gu. Angelo, che era stato presidente della cooperativa Upxx, associata all’Apxxx.
Riferiva, poi, di avere appreso della costituzione della finanziaria Fxxx, promossa dall’I.. Questi aveva coinvolto l’A. garantendogli rendimenti sicuri, come provento dell’operazione, dell’ordine del 25% annuo al lordo e del 15% netto. In particolare l’I. aveva chiesto all’A. di anticipare i capitali – cosa che era stata fatta per un ammontare di £. 2.000.000.000 – mentre egli si sarebbe occupato di fatto della gestione della società, della quale, formalmente, facevano parte la moglie dell’I., Alfano Olimpia, ed i figli dell’A..
Ed invero risulta dalla documentazione in atti che con rogito notarile del 15/10/87 veniva costituita la finanziaria Fixxx avente ad oggetto operazioni finanziarie in genere e, tra l’altro, concessione di prestiti in danaro … operazioni di smobilizzo titoli e crediti in genere, ecc. Di tale società facevano parte, in origine, Alfano Olimpia, A. Salvatore, A. Tindara, mentre amministratore unico era Arena Carmela.
Sul punto si inserivano le dichiarazioni di Pr. Car. Giovanni, nipote dell’A., il quale affermava di avere assunto la carica di amministratore della Fxxx a partire dal giugno/luglio 1988, subentrando ad Arena Carmela, e divenendo, successivamente, liquidatore della finanziaria. L’incarico gli era stato conferito su sollecitazione dell’I., ed avrebbe dovuto avere un valore meramente formale, dal momento che della gestione effettiva della società si sarebbe dovuto occupare personalmente lo stesso I..
Il Pr. asseriva di avere appreso dallo zio che la società era nata nel 1987 a seguito delle pressioni esercitate dall’I. e dal C., con capitali, pari a £. 2.000.000.000, conferiti proprio dall’A.. Addirittura il progetto originario, poi abbandonato, era stato quello di costituire una banca.
Secondo quanto riferito dal teste la società era totalmente gestita dall’I., il quale, verosimilmente, si avvaleva del sostegno del C. – che più di una volta aveva visto nei locali della finanziaria – e dei M., in qualità di procacciatori d’affari, mentre lo zio era rimasto sempre all’oscuro delle vicende societarie. Affermava, quindi, di avere appreso dalla Ma. e dall’A. che, quando quest’ultimo aveva cominciato a chiedere di conoscere la contabilità della finanziaria, l’I. ed il C. avevano dapprima preso tempo, quindi, verso l’inizio del 1989, avevano consegnato all’A., a fronte delle somme da questi corrisposte, assegni della Edxxx, a firma Ca., per un ammontare complessivo di £. 2.000.000.000, che poi erano stati protestati.
Non era, tuttavia, in grado di spiegare per quale ragione, in precedenti deposizioni, nell’ambito di altri procedimenti, non avesse mai parlato del coinvolgimento del C. nella gestione della Fxxx.
Non ricordava, inoltre, le risultanze del bilancio con riguardo ai conferimenti dell’A., nè aveva contezza di apporti eventualmente riconducibili ad altre persone. Ricordava, invece, di tre assegni di £. 390.000.000, a firma dei fratelli Ca., che egli aveva girato su richiesta dell’I.. Tali assegni erano finiti in mano all’A. che, poi, si era presentato presso la Fxxx pretendendo ed ottenendo il pagamento degli stessi. Sicchè la finanziaria era tornata in possesso dei titoli e, con questi, si era insinuata nel fallimento Ca.. Insinuazione che aveva effettuato anche, in qualità di procuratrice, per conto di Gu. Angelo – persona che aveva lavorato per lo zio dal quale aveva preso in affitto un terreno – e di tale Nicolosi, sebbene non fosse in grado di spiegare le ragioni del conferimento di tali procure.
Pe. Alberto, imprenditore agricolo, interveniva con riferimento all’assegno da £. 1.000.000.000 a firma del C.. Dichiarava, in proposito, di essere stato contattato, in una circostanza, dallo stesso C., che gli aveva chiesto l’erogazione di un prestito, dell’importo di un miliardo, a favore dei fratelli M., imprenditori in difficoltà. Analoga richiesta gli era stata rivolta da A. Rosario, il quale, sulla parola, aveva garantito in ordine alla bontà dell’operazione ed aveva offerto un tasso di interesse dell’ordine del 15% annuo. Proprio in ragione dell’intervento dell’A. – che egli conosceva a causa dei rapporti con l’Apxxx., cui conferiva i propri prodotti, e con il quale aveva concordato i dettagli dell’operazione – si era deciso ad effettuare il prestito richiesto, autorizzando l’I. a prelevare la somma da suoi libretti di deposito, accesi presso l’agenzia di Villafranca, in cui era versato un ammontare pressochè corrispondente a tale importo. Non era in grado di spiegare per quale ragione il C. e l’A. intercedessero per conto dei M., così come non era in grado di dire per quale motivo l’A. non avesse erogato personalmente il prestito, né, infine, se il C. o l’A. avrebbero ottenuto dei profitti – sotto forma di interessi – dall’operazione medesima. In ogni caso egli aveva chiesto che i M. gli corrispondessero, a garanzia, assegni di importo complessivo pari a quello del prestito erogato, ed analogo assegno aveva richiesto al C.. Quest’ultimo, pertanto, gli aveva rilasciato il titolo di £. 1.000.000.000, tratto sulla Banca Popolare S. Angelo ed emesso a suo favore, di cui esiste copia in atti.
Successivamente alla concessione del prestito, avendo avuto sentore delle difficoltà crescenti dei M., aveva ritenuto opportuno, dopo averlo girato, versare l’assegno in banca – presso la Sicxxx agenzia di Villafranca – a mani del direttore I., il quale, prima di accreditarlo sul libretto di deposito intestato al Pe., lo aveva firmato per girata, per garanzia, a nome di A. Vincenzo, asserendo di averne procura, come già aveva fatto altre volte. Circostanza di cui il Pe. non sapeva spiegare la ragione e che, comunque, in alcun modo lo aveva insospettito.
L’assegno, in ogni caso, non era stato pagato, essendo il conto del C. privo di provvista adeguata. Per tale ragione si era intromesso ancora una volta l’A., il quale, sostenendo la causa del C., si era fatto promotore di una riunione in Brolo finalizzata a risolvere la questione, riunione alla quale egli aveva inviato un proprio collaboratore, tale To. Leonardo. Da Brolo il To. lo aveva contattato, in un primo momento, rappresentandogli che gli veniva offerta, immediatamente, la somma di £. 600.000.000, e la parte residua a successiva scadenza. Non ritenendo congrua tale soluzione egli si era opposto. Era, pertanto, intervenuto l’A., il quale si era accollato il debito, saldandolo mediante due assegni dell’importo, rispettivamente, di £. 600.000.000 e £. 400.000.000 – che in atti risultano tratti sulla Sicxxx, con la data, rispettivamente, del 14 e 17/4/89, ed emessi a favore di Pe. Alberto – assegni che egli aveva regolarmente incassato, richiamando, poi, il corrispondente titolo del C., che aveva consegnato all’A..
La ricostruzione del Pe., pur con gli interrogativi che lascia aperti, veniva confermata dal To. e dalla Gr..
Il To. riferiva di essere stato inviato dal Pe., nel marzo 1989, a Brolo, per partecipare ad una riunione avente ad oggetto l’assegno insoluto di unmiliardo a firma del C.. A tale riunione avevano preso parte anche il cognato del C., tale Me., uno dei M. e A. Rosario. Nel locale, inoltre, erano presenti anche Gr. Mariella e Ma. Maria. Nel corso di tale riunione il Me., nell’interesse del C. e dei M., aveva affermato che era pronto a fare avere immediatamente al Pe. la somma di £. 600.000.000, riservandosi il pagamento del saldo ad un secondo momento. Egli, pertanto, aveva contattato il Pe., il quale aveva rifiutato l’offerta. Sicchè, dopo ulteriore discussione, il Me. aveva chiamato il cognato e, con questi, aveva anche parlato l’A.. Quest’ultimo, infine, gli aveva consegnato due assegni da £. 600.000.000 e £. 400.000.000, che egli, poi, aveva recapitato al Pe.. Nel contempo il M. si era allontanato, ritornando, dopo circa tre quarti d’ora, con vari assegni a firma di tale A. Vincenzo, per un ammontare complessivo di £. 600.000.000, che consegnava all’imputato.
Analoga versione veniva fornita dalla Gr., la quale asseriva di avere assistito alla predetta riunione. Riferiva, altresì, di conoscere i retroscena della stessa, affermando che l’assegno da unmiliardo era stato rilasciato dal C. a garanzia di un prestito che Pe. aveva fatto ai M., prestito che l’A. non aveva potuto erogare in quanto privo del denaro necessario. Precisava, anche, che, in origine, a garanzia del prestito fatto dal Pe., erano stati emessi assegni a firma di tale Sc., girati da tale De., assegni che il Pe. non aveva ritenuto sufficienti a garantirlo, avendo, pertanto, preteso l’assegno del C..
A. Vincenzo riconosceva gli assegni in atti, asseritamente consegnati da M. Pietro all’imputato. Riferiva che tali assegni erano stati emessi a favore della Siciliana Calcestruzzi, amministrata dal cognato A. Rosario (persona diversa dall’imputato), in pagamento di forniture. Non sapeva dire, tuttavia, come questi fossero finiti, successivamente, nelle mani dei M., né per quale ragione fossero emessi per importi progressivi da £. 65.000.000 a £. 72.000.000 (risultano in atti copie di n. 8 assegni tratti sul MPS a favore della Siciliana Calcestruzzi s.r.l. di A. Rosario a firma A. Vincenzo per 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 68 milioni tutti con scadenza 30/3/89, nonché un assegno tratto sulla Sicxxx datato 3/3/89, emesso a favore della Artos Edilizia s.r.l. di A. Antonino per un importo di £. 50 milioni). Aggiungeva di avere ricevuto prestiti dall’imputato, ma sempre ad un tasso d’interesse, pari all’1,5 – 2%, inferiore a quello bancario, e di avere risolto da qualche anno tutte le pendenze con lo stesso. Precisava, poi, che la sua costituzione di parte civile nei confronti dell’imputato, nel procedimento n. 985/95 R.G.N.R., in atto pendente dinanzi al Tribunale di Patti per i reati di usura e di associazione per delinquere, era stata effettuata erroneamente.
De. Giuseppe dichiarava di essere medico chirurgo, ma di essersi occupato per qualche tempo, negli anni 1987 – 1988, dell’azienda agricola del padre, esercitata in Patti. Qui aveva trovato una situazione di grave dissesto finanziario, con notevole indebitamento, al quale si era fatto fronte con anticipazioni concesse da tale Sc. Antonino, titolare di distributori in Brolo, che aveva ricevuto in corrispettivo assegni, emessi dal padre, privi di copertura. In conseguenza di tali operazioni si era accumulata un’esposizione di oltre un miliardo. Sicchè, in una circostanza, non potendo fare fronte al debito, egli aveva chiesto una novazione allo Sc., il quale, però, si era opposto, affermando di non averne la possibilità. A seguito di insistenza, poiché il De. ormai non poteva più disporre del conto corrente, lo Sc. si era offerto di rilasciargli tre assegni, da £. 500.000.000 ciascuno, che il teste riconosceva come quelli prodotti in atti, tratti sull’Istituto Sanpaolo, firmati dallo Sc. e datati 31/1/89, portanti la firma di girata dello stesso Sc., la sua, ed una terza incomprensibile, ed apparentemente negoziati presso la Sicxxx di Villafranca T.
Con tali assegni si era recato da M. Pietro – che anche più volte gli aveva fatto delle cortesie senza mai pretendere nulla in cambio – chiedendogli il favore di monetizzarli. In effetti – asseriva – il M. l’aveva chiamato il giorno dopo, consegnandogli assegni circolari per £. 1.500.000.000 che egli, a sua volta, aveva portato allo Sc. per rientrare dell’esposizione. Lo stesso M., poi, gli aveva detto che avrebbe valutato lo sconto bancario per conteggiare gli interessi.
Sosteneva di essere stato chiamato, qualche tempo dopo, dal M., il quale gli aveva detto che gli assegni dello Sc. non erano andati a buon fine e che si trovavano presso un legale per conto di A. Rosario – persona che egli in precedenza non aveva mai conosciuto. Per questa ragione, con il M., si era incontrato in varie circostanze, in alcuna delle quali a Gioiosa Marea, presso l’abitazione del C.. Il M. gli aveva rappresentato che, per avergli fatto un favore, ora si trovava nei guai, in quanto gli assegni non erano stati riscossi e le conseguenze si erano estese anche al C., suo compare, che era stato destinatario di un decreto ingiuntivo per la somma di £. 400.000.000, emesso su richiesta dell’A.. Pertanto gli era stata chiesta una dichiarazione di malleva, con la quale essere liberato dalla responsabilità solidale per i titoli in questione, dichiarazione che egli non aveva inteso firmare.
Su invito del M., comunque, si era recato dall’A. Rosario. Questi l’aveva inviato dal proprio legale. Si era portato, dunque, presso l’avv. Tr., il quale, senza negare il possesso dei titoli, gli aveva proposto una transazione, sul presupposto del rilascio di cambiali a firma dei suoi genitori per un ammontare di £. 400.000.000, trattativa proseguita, poi, con il suo legale, avv. Di B. e, comunque, non andata a buon fine. Non sapeva dire per quale ragione l’A., per il tramite del Tr., si sarebbe accontentato solo di una modesta parte del valore dei titoli.
Escludeva, infine, di avere avuto mai rapporti con il C. ed affermava di sconoscere il ruolo svolto da quest’ultimo.
Versione diversa forniva Tr. Antonino, a suo tempo legale dell’imputato. Questi asseriva di essersi occupato di un decreto ingiuntivo nei confronti del C., ottenuto in forza di un assegno di £. 1.000.000.0000 emesso a favore del Pe. e da questi girato all’A.. Nel corso della procedura di opposizione si era presentato appunto il De., che aveva proposto di accollarsi il debito del C., pari a £. 430.000.000, mediante emissione di titoli cambiari. Chiariva che il De. non aveva spiegato le ragioni della propria iniziativa, se non nella misura in cui asseriva di essere debitore di qualcuno ed intendeva con tale operazione compensare il proprio debito. Escludeva di avere mai avuto contezza di assegni a firma di Sc., né di avere mai parlato di questa vicenda con l’avv. Di B.
Aggiungeva che, nel corso della procedura esecutiva, il procuratore del C. aveva offerto dei vaglia cambiari per circa £. 600.000.000, che però non erano stati accettati in quanto non emessi personalmente dal querelante.
Sempre in ordine a tale vicenda Pr. Car. Giovanni ricordava che, in una occasione, presso l’Apxxx. si era presentato il De., il quale si era offerto di assumere il debito del C., chiedendo di ritirare l’assegno di unmiliardo ed offrendo cambiali a firma dei genitori per £. 400.000.000. In tale circostanza, tuttavia, l’A., l’aveva inviato presso l’avv. Tr..
C. Pino Sebastiano, nel confermare la querela a sua firma, dichiarava di avere ricoperto la carica di vicedirettore presso l’agenzia di Sinagra della Sicxxx, contesto nel quale aveva intrattenuto relazioni cordiali con l’A., che considerava un importante cliente. Affermava, poi, di essere buon amico dei M., per i quali, dopo il licenziamento dalla banca, tra il 1991 e il 1992, aveva svolto attività di consulenza. Per tale ragione, ma solo in detto periodo, aveva avuto la disponibilità di una stanza presso la sede della Sxxx.
Dal punto di vista finanziario affermava di avere avuto rapporti con i M. esclusivamente con riferimento ad un assegno di un miliardo. In particolare asseriva che, in una circostanza, i M., avendo bisogno di liquidità di cassa, avevano chiesto un finanziamento all’A., il quale si era dichiarato disponibile. Allo stesso, su incarico dei M., aveva recapitato una busta contenente una decina di assegni dell’Istituto Sanpaolo, per un ammontare di circa £. 100.000.000 ciascuno. L’A., tuttavia, non aveva ritenuto sufficienti tali assegni quale garanzia, pertanto egli si era prestato a rilasciare un suo titolo, per l’ammontare di unmiliardo, emesso in bianco quanto al resto. Affermava di sconoscere i rapporti sottostanti esistenti tra i M. e l’A., ed in particolare se il finanziamento fosse effettuato a fronte di interessi.
Successivamente, tuttavia, il suo assegno era stato negoziato, verosimilmente presso la Sicxxx di Villafranca, dove era preposto l’I., e protestato. Quindi, nei suoi confronti, su richiesta dell’A., era stato emesso un decreto ingiuntivo per la somma di £. 400.000.000, la cui procedura era tuttora pendente, in quanto sospesa a seguito della sua opposizione, a fronte della quale aveva ottenuto ragione in primo grado ed in appello e si attendeva il responso della Cassazione.
Riferiva di avere dato in precedenza versioni diverse in ordine alla natura di tale titolo in quanto, all’epoca, era ancora pendente il processo per il suo licenziamento dalla Sicxxx, per cui sperava di poter essere riassunto.
Infatti, asseriva di essere stato licenziato dalla banca in conseguenza della emissione di tale assegno e del disconoscimento, effettuato da tale Fi. – presentatogli una sola volta, all’atto di una apertura di un conto corrente, dal signor A. – di una lettera di richiamo di assegni.
A seguito della protesta egli era stato prima sospeso e poi licenziato. Affermava, tuttavia, che la protesta non aveva avuto seguito, con riferimento agli aspetti bancari, e che, in realtà, la sigla apposta sulla lettera di richiamo era stata riconosciuta come propria dal Fi.. Inoltre affermava di avere constatato che alcuni degli assegni di cui era stata disconosciuta la lettera di richiamo, in particolare uno dell’importo di £. 28.100.000, erano stati azionati da tale Gu. Salvatore, socio di cooperative, ed utilizzati per l’ammissione al passivo nel fallimento Ca.. Su tale assegno la firma del Gu. risultava, stranamente, apposta dopo quella relativa all’incasso, cosa che non avrebbe dovuto essere possibile.
In ordine alla lettera di richiamo, inoltre, il C. affermava di averla ritirata probabilmente presso l’ufficio delle cooperative, non avendo mai visto il Fi. a Sinagra.
Nulla affermava di sapere in ordine agli assegni da 1,5 miliardi riconducibili al De., persona che egli aveva conosciuto in una occasione, in quanto presentatogli dal M..
Quanto ai rapporti con l’I. riferiva di non averlo mai praticato fino al momento in cui si erano prodotte le sue vicissitudini. Parimenti escludeva di avere mai avuto rapporti con la Fxxx, o di avere mai richiesto all’A. finanziamenti per £. 2.000.000.000 da investire in detta società.
Quanto all’A. asseriva che lo stesso fosse il migliore cliente della Sicxxx e, come tale, particolarmente rispettato. Questi, oltre ad avere alcuni conti accesi a suo nome, tra l’altro presso l’agenzia di Villafranca, controllava anche i conti di numerose cooperative. In particolare riteneva che lo stesso fosse gestore di varie cooperative, conclusione alla quale perveniva per il fatto che gli ordini nell’interesse di tali enti venivano impartiti dall’ufficio in cui l’imputato era il deus ex machina. Non era in grado di dire se l’A. rivestisse cariche all’interno dell’Apxxx., associazione che raggruppava diverse cooperative, e se la sua influenza derivasse da tali eventuali cariche. Parimenti non sapeva dire se lo stesso controllasse la Cxxx, anche se le disposizioni relative a tale società provenivano dall’ufficio dell’A..
Affermava, infine, di non potere escludere che qualche suo parente potesse essersi attivato per risolvere la sua posizione debitoria.
Nell’ambito di alcune delle memorie depositate in atti, l’imputato, contestava la veridicità di quanto affermato dal C.. In particolare asseriva che era stato proprio il querelante a chiedere un suo intervento al fine di convincere il Fi. ad aprire un conto presso l’agenzia di Sinagra. Affermava, quindi, di non avere accettato i vaglia per £. 600.000.000, che il C. gli aveva offerto in pagamento del proprio debito residuo per il tramite dell’avv. Tr., avendo ricevuto una telefonata anonima che gli segnalava la falsità della firma apposta sugli stessi.
Sosteneva, quindi, che tanto il C. quanto l’I. erano soliti eseguire le operazioni bancarie direttamente al domicilio dei clienti. Cosa che si era verificata, per esempio, con i finanziamenti a tasso agevolato dell’IRxxx, le cui pratiche venivano esitate non presso gli uffici della banca, bensì presso il domicilio degli interessati, dove si facevano firmare tutti i documenti e dove venivano consegnati i relativi assegni circolari. Affermava che tale condotta era finalizzata ad indurre i soci delle cooperative ad investire tali somme nella finanziaria FXXX, presso cui venivano promessi interessi particolarmente vantaggiosi. Detta finanziaria, inoltre, veniva impiegata per effettuare prestiti a tassi usurari, a fronte di assegni emessi o girati dai fratelli Salvatore e Giovanni Ca. e dell’Edxxx di Brolo. Sul punto sosteneva di avere erogato a favore di detta finanziaria la somma di £. 2.000.000.000 a titolo di prestito – e non di partecipazione al capitale – che avrebbe dovuto essergli restituita in un anno, al tasso di interesse del 15%. Tale somma asseriva che fosse stata prelevata da libretti al portatore accesi presso l’agenzia di Villafranca della Sicxxx, su sua autorizzazione, direttamente dal C. e dall’I.. Ammetteva, quindi, di avere avuto pagati dalla Fxxx tre assegni dei fratelli Ca. per l’importo di £. 390.000.000, asserendo, tuttavia, che gli stessi fossero relativi ad altra operazione, consistente in uno sconto che gli era stato proposto dall’I., per il quale aveva preteso la garanzia della Fxxx.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal Ca., affermava di essere stato contattato da quest’ultimo – e non il contrario – dopo avere ricevuto, tramite C. e I., gli assegni a firma dello stesso per l’importo di £. 2.000.000.000. Tali assegni, quindi, erano stati sostituiti da un assegno di £. 800.120.000 consegnatogli dall’I. e da un assegno di £. 1.074.000.000 consegnatogli dal C. che, successivamente, non si era fatto più reperire.
Quanto al proprio ruolo svolto nei confronti del Pe. sosteneva di avere agito poichè il C. e l’I. si erano comportati con lui sempre correttamente ed avendo fiducia cieca negli stessi e, conseguentemente, nella finanziaria dagli stessi gestita. Sicchè l’invito al Pe., contrariamente a quanto affermato da quest’ultimo, era l’invito ad investire nella finanziaria e non a prestare denaro ai M.. Affermava di non avere erogato la somma personalmente non avendone al momento la disponibilità. Sicchè, quando era intervenuto per pagare il Pe., aveva dovuto chiedere un acconto sui prodotti che doveva conferire alla cooperativa di cui era socio, oltre ad utilizzare gli affidamenti sul conto corrente a lui intestato presso l’agenzia di Villafranca della Sicxxx.
L’imputato, inoltre, accusava il C. di falsa testimonianza, richiamando, in proposito, le precedenti versioni asseritamente offerte dallo stesso, dinanzi ad altre autorità giudiziarie e nell’ambito di altri processi, con riferimento all’assegno di £. 1.000.000.000. Lo accusava, altresì, di falsa testimonianza anche in relazione a quanto dallo stesso dichiarato relativamente: alle frequentazioni con l’I.; al finanziamento dell’A. a favore della Fxxx; alle firme a nome dell’A.; agli assegni personali dell’A. transitati nei conti delle varie cooperative; alla partecipazione alla riunione tenutasi in Brolo riguardo all’assegno di £. 1.000.000.000; ecc.
Rendendo, poi, spontanee dichiarazioni l’imputato ribadiva il contenuto delle proprie memorie. Asseriva che l’I. lo aveva convinto a trasferire tutti i suoi risparmi presso la Cassa di Risparmio, mentre il C., da quando lo aveva conosciuto, lo aveva frequentato assiduamente. Entrambi erano stati trattati come figli ed avevano abusato della sua fiducia derubandolo e truffandolo per il tramite della finanziaria che avevano costituito, utilizzata per loro fini personali, per prestare denaro alle persone lucrando sugli interessi.
Sosteneva che la sua firma sull’assegno da £. 1.000.000.000, emesso dal Pe., fosse stata in realtà apposta dall’I..
Dalla documentazione prodotta dalla parte civile, infine, risulta che un procedimento, portante il numero 168/90, a carico, tra l’altro, di A. Rosario, M. Pietro e C. Pino Sebastiano, è stato archiviato con provvedimento del gip del 12/11/93. In tale provvedimento si legge tra l’altro: … che non sussistono elementi per provare la appartenenza di A. Rosario alla associazione a delinquere avente come scopo il prestito di denaro ad interessi usurai promossa da Ca. Salvatore e Sc. Antonino; infatti, mentre appare provato che l’A. anche tramite prestanomi era solito “investire” il proprio denaro in affari certamente più redditizi rispetto alle normali operazioni bancarie, consegnandolo a soggetti quali lo Sc. ed i Ca. che, poi, lo avrebbero dato in prestito ad usura, non è possibile affermare sulla base degli elementi acquisiti che l’A., oltre a favorire concretamente con la propria condotta il perseguimento degli scopi sociali, avesse non solo la consapevolezza, ma anche la volontà di realizzare i fini presi di mira dalla associazione… ed ancora … che le indagini eseguite con riferimento ai fatti denunciati a carico di A. Rosario e I. Concetto Carmelo in quanto cointeressati alla attività svolta dalla FXXX da Alfano Giovanni non hanno dato esito positivo.
Inoltre con sentenza n. 898 del 23/5/2000 la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 30/6/99 – che aveva assolto I. Concetto e C. Pino dal reato di associazione per delinquere finalizzata all’usura perché il fatto non costituisce reato – con la formula perché il fatto non sussiste. In particolare, evidenziava la Corte, nel contesto di un più ampio procedimento che vedeva altri soggetti imputati di numerosi episodi di usura e di altri reati, Concetto I. e Pino C., funzionari della Sicxxx, furono incriminati per associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., commesso in Brolo dal 1986 al 1989. Il compito da loro svolto, secondo l’accusa, sarebbe stato quello di intermediazione finanziaria per favorire prestiti ad usura. In concreto, approfittando del proprio ruolo di funzionari di banca, essi inducevano dei clienti della Sicxxx, nel miraggio di migliori tassi di interesse, a dare (in mutuo o sotto altre forme contrattuali) a terzi, e in particolare a Giovanni Ca. e Antonio Scafiddi, somme di denaro da loro utilizzate per prestiti usurari… La corte territoriale ha motivato la decisione di questo capo della sentenza … concludendo testualmente … “ora, appare illogico ritenere che da una parte il C. e l’I. avessero programmato di svolgere attività usuraria … insieme a Scafiddi e i Ca. e dall’altra non individuare almeno un caso in cui essi abbiano commesso il reato fine di usura. Per cui deve concludersi che vi è la prova che sia il C. sia l’I. abbiano intermediato denaro, ma che tale intermediazione non risultava programmaticamente destinata all’usura, non desumendosi tale attività dalle dichiarazioni testimoniali esaminate. Essi, quindi, devono essere assolti perché il fatto della intermediazione del denaro non costituisce reato”. Osservava, invece, la Corte di legittimità che il reato oggetto della contestazione, non è l’intermediazione di denaro, ma la partecipazione dei due ricorrenti ad una associazione per delinquere finalizzata all’usura. Una volta esclusa integralmente la partecipazione ad un programma delittuoso o pactum sceleris si deve concludere che viene meno la prova stessa della sussistenza del reato ascritto ai due ricorrenti.
In esito all’istruttoria dibattimentale devono senz’altro essere assolti gli imputati C. Gianfranco e L. Graziella.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che, nel caso di specie, il quotidiano non ha pubblicato un articolo in cui si affermava la sussistenza di un fatto, ed in particolare, della condotta asseritamente illecita dei querelanti, ma ha pubblicato delle missive a firma dell’A. e, quindi, un’intervista a quest’ultimo. L’affermazione circa la sussistenza di determinati fatti, pertanto, deve essere ricondotta non al giornalista, ma all’A., mentre la vicenda narrata nel periodico consisteva nelle dichiarazioni rese dall’A..
È evidente che l’avere riprodotto pedissequamente e senza alcun commento – da parte del giornalista – le altrui dichiarazioni obbiettivamente diffamanti, è condotta oggettivamente idonea a determinare un concreto apporto causale all’evento lesivo. Infatti è mediante la riproduzione sulla stampa che le dichiarazioni lesive raggiungono un maggiore grado di diffusione determinandosi in tal modo, un effetto aggravante della lesione del bene protetto. In tal caso, tuttavia, la punibilità del giornalista in concorso con l’autore delle dichiarazioni, non può ritenersi automatica.
Il bene dell’onore, infatti, strettamente connesso alla tutela della personalità, deve trovare come contemperamento il diritto, altrettanto protetto, alla libera manifestazione del pensiero e, in particolare, il diritto di cronaca, bene primario e fondamento delle libertà democratiche.
A tal fine, pertanto, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato (Cass. 22/4/99, 548).
In proposito, pertanto, occorre distinguere il caso in cui le dichiarazioni riferite siano offensive non per un difetto di veridicità, ma per un difetto di continenza, consistano, cioè, in insulti o, comunque, in espressioni gratuite, in quanto inutilmente volgari, dileggianti o umilianti. In tal caso, in astratto, si dovrà ritenere la corresponsabilità del giornalista il quale è perfettamente in grado di percepire la natura offensiva delle frasi dallo stesso riportate (cfr. Cass. 16/12/98).
Diverso potrà essere l’esito nell’ipotesi in cui vengano riportate espressioni che si possano ritenere offensive per un difetto di veridicità. In tale caso, infatti, il giornalista potrà restare esente da responsabilità penale ove la falsità non sia immediatamente percepibile e, risultando adeguatamente dissimulata e tale da resistere alle opportune verifiche di attendibilità, sia idonea a trarre in inganno il giornalista. In tale ipotesi quest’ultimo non potrà rispondere della diffamazione potendo trovare applicazione il regime di cui all’art. 48 c.p. relativo all’errore determinato dall’altrui inganno (cfr. Cass. 5/2/86).
A risultati diversi si potrebbe pervenire nel caso in cui la falsità delle dichiarazioni sia immediatamente percepibile o, comunque, riconoscibile in base all’ordinario dovere di verifica.
In tutte tali ipotesi, tuttavia, la condotta del giornalista potrà essere scriminata alla luce del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo della esimente putativa, quando le frasi pedissequamente riportate costituiscano di per sé un evento, vale a dire un fatto di rilevante interesse pubblico che meriti, per ciò stesso e per le qualità dell’intervistato in rapporto all’evento, di essere raccontato e portato alla conoscenza dei lettori, sì che l’eventuale omessa pubblicazione si risolverebbe in una sorta di censura, in contrasto con l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia (cfr. C. Cost. 105/72), e, più in generale, con il diritto-dovere conferito al pubblicista di portare a conoscenza dei lettori fatti e notizie interessanti la vita associata, in modo che il pubblico, esaurientemente informato, possa orientarsi meglio per esprimere un proprio giudizio sugli avvenimenti (cfr. Cass. 22/3/66). In tal caso il giornalista potrebbe trovarsi nella condizione di colui che si limita ad esercitare un diritto-dovere: quello di conoscere ed informare, essendo tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate dall’intervistato anche in termini critici, al fine di fare emergere l’obiettività del dibattimento e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato. E in questa circostanza l’informazione non riguarderebbe i fatti rappresentati nelle dichiarazioni, bensì il fatto stesso che quelle dichiarazioni siano state rese (cfr. Cass. 16/1/95, 1618; Cass. 14/12/99, 2179; Cass. SS.UU. 30/5/2001).
In tali ipotesi, pertanto, il limite della verità si atteggia in maniera peculiare, spostandosi dal contenuto dell’intervista – cioè la rispondenza del fatto riferito dall’intervistato alla realtà fenomenica – all’intervista stessa, cioè al fatto che l’intervista sia stata realmente operata, e concetti e parole riportate dal giornalista siano perfettamente rispondenti al proferito dalla persona intervistata
Affinchè possa trovare applicazione tale disciplina scriminante, tuttavia, occorre avere riguardo alla concreta rilevanza dell’evento, che tale deve considerarsi in quanto abbia natura pubblica ed involga personaggi pubblici. E’ evidente, per esempio, che le dichiarazioni rese da persone che ricoprono importanti incarichi istituzionali sono di per sé rilevanti. Occorre, inoltre, verificare se il giornalista si sia attenuto ai normali criteri di correttezza nel riferire l’evento, piuttosto che divenire strumento della diffamazione. E quindi considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni, ed il contesto comunicativo della stessa dichiarazione riferita (Cass. 22/4/99, 548; Cass. 14/12/99, 2179).
Nel caso di specie non vi è dubbio che la vicenda alla quale l’intervista e la pubblicazione di missive fa riferimento fosse di interesse pubblico, per averne in precedenza parlato i giornali e per essere in corso più processi di consistenti dimensioni. Sicchè deve ritenersi che la condotta del giornalista e, per conseguenza del direttore del giornale, sia scriminata alla luce del diritto/dovere di cronaca.
A conclusioni diverse si deve pervenire con riferimento all’imputato A. Rosario.
In proposito non vi è dubbio che le espressioni oggetto dell’imputazione abbiano, astrattamente considerate, natura profondamente offensiva. L’imputato, infatti, ha, tra l’altro, affermato (e tali affermazioni non sono state smentite, anzi, sostanzialmente, ribadite nel corso dell’istruttoria dibattimentale): … ciò che deve essere messo in chiaro una volta per tutte, è che io diedi del mio denaro a I. Concetto Carmelo e C. Pino Sebastiano, i quali me lo chiesero con la scusa di investirlo nella Fxxx, una finanziaria con sede in Brolo, e a loro volta i due ex dipendenti della C.C.R.V.E. giravano tali quattrini ai fratelli M. ponendo in essere questa organizzazione usuraria, che oggi vorrebbero fare apparire in capo a me… nonchè che I. e C. erano animati da odio nei suoi confronti in quanto da lui colpiti e licenziati dalla Cassa centrale di Risparmio… e con essi … non sono mai esistiti rapporti diretti. L’unico è stato tramite un direttore di banca, Li trattavo come figli ed invece mi hanno pugnalato. Hanno firmato assegni al posto mio mettendomi nei guai. Quando li ho denunciati e fatto licenziare sono iniziati gli attacchi e le ingiurie nei miei confronti.
È evidente – e l’assunto non merita maggiori approfondimenti – che l’accusare taluno: di porre in essere un’attività usuraria, per di più in forma associata; di un agire fraudolento e calunnioso; o di essere disonesto, è fatto avente carattere lesivo della reputazione. Sussistono, pertanto, a carico dell’imputato gli estremi oggettivi dei reati contestati.
Tanto posto occorre premettere che il reato per cui si procede è reato a dolo generico. Sicchè, per la sua sussistenza, non è richiesto il cosiddetto animus iniuriandi vel diffamandi, essendo sufficiente la consapevolezza, anche sotto specie di dolo eventuale, da parte dell’agente, di fare uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, di propalare notizie che, in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, sono lesive dell’altrui reputazione, senza che possa assumere rilevanza il movente dell’azione. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, essendo sufficiente il consapevole impiego di parole socialmente interpretabili come offensive (cfr. Cass. 11/5/99, 7597; Cass. 16/12/98, 935; Cass. VI, 4/7/91). Con la conseguenza che, ove il carattere offensivo delle espressioni utilizzate sia intrinseco all’espressione stessa, tale, cioè, da non potere sfuggire all’agente, non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell’elemento psicologico (cfr. Cass. 23/9/97, 11663; Cass. 24/9/97, 1183).
Ai fini della sussistenza del reato, pertanto, è irrilevante la eventuale buona fede dell’agente, il quale, nella consapevolezza di utilizzare espressioni offensive, agisca senza l’intento di offendere o nella convinzione di riferire fatti veri (cfr. Cass. 28/11/97,679). Ciò non toglie che, in base al generale principio della libertà di manifestazione del pensiero, non può dare luogo al reato in questione il riferire un fatto vero, realmente accaduto e oggettivamente accertato nella sua dimensione naturalistica, qualora ciò si inserisca in un dibattito avente dimensione pubblica. In tale prospettiva, pertanto, sarebbe astrattamente ipotizzabile la buona fede dell’agente, configurabile, cioè, quando lo stesso agisca nella convinzione di riferire fatti veri. Perché ciò sia concretamente verificabile, tuttavia, è necessario che, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l’atto diffamatorio – restando estranei alla verità del momento gli eventi successivi, ed in particolare i successivi accertamenti giudiziali – il fatto venga prospettato in maniera corretta, serena e misurata, assolutamente corrispondente al dato oggettivo al momento disponibile, senza travisamenti o esagerazioni, nei limiti della cosiddetta continenza, onde evitare che l’esercizio del diritto si risolva in un abuso del diritto stesso, costituendo pretesto e strumento illecito di aggressione all’altrui reputazione. E sempre che l’agente abbia indagato tutti gli elementi conosciuti o conoscibili, dal momento che una esposizione non approfondita equivale, ovviamente, all’accettazione del rischio di riferire circostanze inesatte e, dunque, rientra nelle ipotesi ascrivibili a dolo eventuale (cfr. Cass. 23/2/98, 5767).
Le superiori considerazioni, pertanto, sono già sufficienti ad escludere la insussistenza dell’elemento psicologico a carico dell’imputato, con riferimento ad un ipotetico intento difensivo. Come si è sopra osservato, infatti, l’eventuale movente dell’azione non rileva ai fini della individuazione del dolo del reato di diffamazione, essendo a tal fine sufficiente che l’agente sia consapevole della portata offensiva delle espressioni pronunciate. Nel caso in esame tale portata era chiaramente ed immediatamente percepibile da chiunque, sicchè poco importa se tali espressioni siano state utilizzate con il dolo intenzionale, ovvero, con la mera consapevolezza di offendere, ma con il fine di difendersi nell’ambito di uno o più procedimenti penali in corso di celebrazione.
Del resto è evidente, come anche correttamente osservato dalla difesa di parte civile, che il diritto di difesa deve essere esercitato nell’ambito e nei limiti del processo, e non all’esterno dello stesso, magari sui giornali. Lo stesso diritto dell’imputato di difendersi nell’ambito del processo legittima quest’ultimo a tacere o a dire il falso, ma non ad accusare altre persone. Basti pensare che, come è noto, il reato di calunnia può ravvisarsi anche nella falsa incolpazione contenuta in una dichiarazione resa dall’imputato (cfr. Cass. 18/11/64). Infatti l’animus defendendi può escludere la punibilità della calunnia solo nella misura in cui il mendacio si riferisca al proprio comportamento attraverso la negazione della propria reità, anche se da ciò possano derivare sospetti a carico di altri, ma non quando il mendacio si riferisca al comportamento di altri che vengano così esposti ad un procedimento penale (cfr. Cass. 19/5/72; Cass. 12/11/75; Cass. 30/11/79; Cass. 26/3/86; Cass. 11/2/89).
Sicchè, se una facoltà di accusare gratuitamente gli altri non è ricompresa nell’ambito del diritto di difesa, espressamente disciplinato nel processo, a maggior ragione deve escludersi che questa sussista nell’ambito di un generico diritto di difesa extraprocessuale che, peraltro, non è oggetto di alcuna previsione normativa, e la cui esistenza, pertanto, potrebbe solo farsi discendere da una sorta di interpretazione analogica della relativa disciplina processuale. Infatti, premesso che tale interpretazione non appare condivisibile nemmeno in astratto, è evidente, comunque, che dalla estensione dell’istituto a contesti non propri non possono, comunque, farsi discendere facoltà e poteri più ampi di quelli espressamente riconosciuti dalla norma, nel settore in cui questa è inserita.
Alla luce di tali considerazioni deve parimenti escludersi che abbia efficacia scriminante, o comunque che sia idoneo ad escludere l’elemento psicologico, il fatto che, all’epoca dell’intervista, esistesse – verosimilmente – una sentenza di condanna in primo grado – peraltro successivamente riformata in appello ed annullata in cassazione – a carico di I. e C.. In realtà tale sentenza non è stata prodotta da nessuna delle parti, per cui l’esistenza della stessa può essere solo desunta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 898 del 23/5/2000 che annullava senza rinvio quella della Corte d’Appello di Messina del 30/6/99. La mancanza di tale sentenza impedisce di verificare la natura dei fatti per i quali l’I. ed il C. vennero posti sotto processo. Tuttavia dall’esame delle pronunce in atti appare evidente come l’intervista rilasciata dall’imputato e le missive inviate dallo stesso costituiscano tutt’altro che una mera e corretta esposizione di un fatto storicamente accaduto – la pronuncia di condanna per reato associativo finalizzato ad usura – effettuata, secondo i principi sopra enunciati, in maniera serena e misurata ed assolutamente corrispondente al dato oggettivo, costituendo, invece, l’attribuzione di fatti specifici e infamanti nei confronti degli imputati, travalicanti l’oggetto della sentenza in questione. L’affermazione degli stessi, pertanto, non può sottrarre l’autore alle ordinarie regole circa la legittimità delle affermazioni offensive.
Neppure può attribuirsi, di per sé, efficacia scriminante al fatto che l’imputato, nell’intervista in questione, abbia, almeno in parte, ripetuto il contenuto di una serie di denunce già dallo stesso presentate. L’avere inoltrato una denuncia, infatti, non può legittimare di per sé l’agente alla diffusione di affermazioni o di giudizi conseguenti ai fatti oggetto della denuncia medesima. Invero ciò, oltre ad apparire assolutamente logico, è coerente con l’assetto normativo: per un verso, infatti, l’autore dell’esposto che affermi fatti falsi o non provati, incorre nel reato di calunnia. Per altro verso l’esistenza di un procedimento pendente per i fatti asseritamente diffamatori è condizione per l’applicazione del regime della exceptio veritatis. Con la conseguenza che l’imputato potrà andare esente da pena solo dimostrando la oggettiva e puntuale sussistenza del contenuto delle dichiarazioni diffamatorie. Se tale è la normativa, pertanto, la mera proposizione di una denuncia, senza che venga fornita la prova puntuale di quanto affermato, non può costituire di per sé sola, fattore scriminante.
In merito occorre osservare che l’imputato ha chiesto di potere provare per testi e documenti la fondatezza delle accuse formulate a mezzo stampa nei confronti del querelante.
In realtà, nei reati contro l’onore, la verità della qualifica o del fatto attribuito non elimina di per sé il carattere offensivo dell’azione (cfr. Cass. 19/6/92; Cass. 12/12/86). Infatti dalla libertà di manifestazione del pensiero non discende automaticamente un diritto ad offendere l’onore altrui, ancorchè riferendo o rivelando fatti veri. La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacchè, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen. (C. Cost. 86/74. cfr. anche C. Cost. 20/74). Per tale ragione non può ritenersi esistente un generale diritto alla offesa mediante rivelazione di fatti veri e, consequenzialmente, un generale diritto alla prova liberatoria spettante all’offensore. Sicchè l’ordinamento, mediante l’istituto della prova liberatoria (o exceptio veritatis), introdotto dall’art. 5 d.lg.lt. 14/9/44, 288, limitatamente alla diffamazione specifica, e cioè dell’esclusione della prova liberatoria come principio generale, appresta una tutela dell’onore formale, finalizzata a garantire la sfera di riserbo della persona che può essere intaccata anche dalla rivelazione pubblica di fatti veri, lasciando che la tutela dell’onore sostanziale, mediante la prova della falsità dei fatti riferiti, sia demandata alla espressa richiesta della persona offesa (cfr. C. Cost. 103/73).
Tuttavia, come sopra anticipato, il diritto all’onore trova un limite nell’esistenza di altri diritti ugualmente o maggiormente tutelati, quali il diritto di critica e di cronaca, discendenti dall’art. 21 Cost. e fondamento di qualunque libertà democratica, o il diritto di agire a tutela delle proprie pretese, sancito, tra l’altro, dall’art. 24 Cost. In dette circostanze l’offesa dell’onore costituisce espresso esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, e, pertanto, in materia penale, la relativa condotta è scriminata in conformità all’art. 51 cod. pen.. Sicchè, in tali casi, e solo in questi, in tema di diffamazione, sia essa specifica o generica, deve sempre essere ammessa la ricerca e la prova della verità, essendo ciò finalizzato all’accertamento della sussistenza di una causa di giustificazione (cfr. Cass. 12/12/86; Cass. 13/2/85; Cass. 14/1/75; C. Cost. 5/7/73; C. Cost. 27/3/74), residuando l’applicazione del regime di cui all’art. 596 c.p. nelle sole ipotesi in cui non sia applicabile l’esimente in questione (Cass. 5/2/86; Cass. 12/12/86).
Nel caso di specie, tuttavia, non si rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p., dal momento che non può ritenersi esercizio di un diritto quello per cui si procede.
Innanzitutto si osserva che a tale condotta non può essere applicato il regime del c.d. diritto di cronaca, che concerne esclusivamente l’attività giornalistica e non quella di colui che della stampa si serve come mezzo di diffusione dei propri scritti e delle proprie valutazioni.
Non è configurabile nemmeno il diritto di critica, atteso che la critica si realizza non nella narrazione e descrizione di fatti, ma in un giudizio e nella valutazione dei fatti stessi (cfr., p.es. Cass. 24/11/93; Cass 24/4/87, 5070). Nel caso di specie, invece, l’imputato non ha fornito una sua opinione su determinati fatti, più o meno storicamente accertati, ma ha raccontato una propria versione dei fatti, e proprio nella ricostruzione della vicenda si ravvisa la natura offensiva della condotta.
Infine non appare configurabile il diritto di denuncia, dal momento che la denuncia o l’esposto, per assumere tale valenza, devono essere diretti alle competenti autorità, giudiziarie o amministrative, e non al pubblico.
Residua, pertanto, l’applicabilità dell’art. 596 c.p.
Questa causa esimente, tuttavia, concerne esclusivamente le ipotesi di offesa mediante attribuzione di un fatto specifico, non essendo applicabile ai casi in cui l’offesa consista, invece, nell’attribuzione di un fatto generico e di una qualità. Per tali ragioni certamente deve essere riconosciuta la responsabilità dell’imputato con riferimento alla espressione: Pino Sebastiano C., vero disonesto assieme a Concetto Carmelo I., espressione il cui contenuto offensivo è in re ipsa.
L’applicazione della esimente della exceptio veritatis, residua con riferimento alle altre espressioni utilizzate e contestate in rubrica, riferibili a fatti specifici e per i quali pende – sia pure a carico del solo A. – un procedimento penale, come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio in atti.
Si osserva, tuttavia, che quando si invochi l’applicazione della esimente di cui all’art. 596 c.p., la non punibilità – come per tutte le cause di esclusione della pena – è subordinata alla prova che tutto il fatto nel suo complesso e nelle sue modalità e, più in generale, in tutti gli elementi che hanno idoneità offensiva, sia vero. La prova del fatto, pertanto, deve essere piena e completa, con la conseguenza che la prova parziale della verità del fatto non esime dalla pena, così come l’imputato non potrà andare esente da pena se abbia travisato un fatto vero o dato a quest’ultimo un’estensione più ampia del reale (cfr. Cass. SS.UU. 3/6/50; Cass. SS.UU. 18/11/58; Cass. 22/1/85; Cass. 5/5/83; Cass. 17/3/72).
Va inoltre evidenziato come la verità del fatto diffamatorio sia considerata dal legislatore nell’aspetto rigorosamente obiettivo; perciò alla esimente non è applicabile il principio stabilito all’art. 59 u.c. c.p. circa l’operatività delle circostanze di esclusione della pena erroneamente supposte (cfr. Cass. 13/2/60).
La piena prova della verità, inoltre, non è da sola sufficiente ai fini dell’esclusione della pena. Infatti, come si desume dall’ultimo inciso dell’art. 596 c.p. (salvo che i modi usati …), sussiste comunque un limite di continenza, consistente nella necessità che i fatti vengano esposti in una forma che non sia, essa stessa, offensiva in quanto sproporzionata rispetto agli obiettivi leciti (cfr. Cass. 12/12/86).
Premesse queste considerazioni, e posto – come già sopra osservato – che l’affermazione circa l’attività usuraria svolta da una persona costituisce indubbiamente attribuzione di un fatto offensivo, deve concludersi che nel caso di specie, al fine di andare esente da responsabilità, l’imputato, avendo inteso avvalersi della procedura di cui all’art. 596 c.p., avrebbe dovuto dimostrare la verità delle accuse mosse, attraverso la stampa, al C..
Sicchè lo stesso avrebbe dovuto provare: che il C. facesse parte di un’associazione dedita all’usura, collegata all’I., ai M. ed alla finanziaria Fxxx; che quest’ultima finanziaria venisse impiegata per raccogliere il denaro da destinare ai prestiti usurari; che a tale finanziaria fosse stato, dall’A., in buona fede, conferito denaro, successivamente utilizzato, a sua insaputa, per l’usura; che l’A. fosse totalmente estraneo alla vicenda.
Questo risultato non può ritenersi affatto raggiunto.
La difesa, invero, ha riproposto in questa sede – in maniera frammentaria, in una visione evidentemente disorganica, ed apparentemente con l’obiettivo principale di demolire la credibilità del querelante, come se da una simile demolizione potesse discendere la prova dell’assunto difensivo – temi verosimilmente appartenenti al processo in corso di celebrazione – a quanto pare da diversi anni – presso la Procura ed il Tribunale di Patti.
Dalle risultanze processuali emerge uno spaccato, per vero assai lacunoso ed incerto, ma che sembra collocarsi sullo sfondo della cooperazione in materia di agricoltura, nel cui contesto, anche per il tramite dell’associazione che riuniva le varie cooperative, l’A. svolgeva evidentemente un ruolo di primo piano, non solo per le cariche istituzionali ricoperte, ma anche, evidentemente, per il peso che riusciva ad esercitare. In proposito basti evidenziare come lo stesso, secondo le risultanze dibattimentali, sarebbe stato coinvolto nell’attività della cooperativa Cxxx – benchè nella stessa non rivestisse alcun ruolo istituzionale. Circostanza che può essere desunta, in primo luogo dalle dichiarazioni dei dipendenti della Sicxxx, agenzia di Sinagra, Ma. e Co., i quali hanno descritto la cooperativa in questione come facente parte di una sorta di gruppo A., ed hanno sostenuto che quest’ultimo si interessasse particolarmente alle vicende della stessa, prestando fideiussioni, intervenendo e sollecitando operazioni finanziarie per conto di questa. Ricostruzione che trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dello stesso presidente, Fi. Giovanni. Questi, nel corso dell’esame, è apparso una sorta di prestanome, fondamentalmente incapxxx.e di fornire qualsivoglia dettaglio in ordine alla gestione, all’attività ed all’organizzazione della cooperativa – al punto da far sorgere il sospetto che la stessa fosse fittizia. Questi ha sostanzialmente ammesso di essere un mero esecutore di volontà altrui, chiamando in causa, quale autore della gestione reale, tale Fin.. Tuttavia, dopo averlo in principio negato, ha anche ammesso che in talune circostanze, prima di fare alcune operazioni nell’interesse della cooperativa (è il caso dell’apertura del conto presso l’agenzia di Sinagra; dell’inoltro della lettera di protesta alla Sicxxx in ordine al ritiro degli assegni), egli si rivolgeva all’A. per chiedere consigli e chiarimenti e, forse, indirizzi. Al punto che la stessa missiva diretta alla Sicxxx veniva redatta non da personale della cooperativa, ma da Gr. Mariella, dipendente dell’Apxxx. e, chiaramente, persona di fiducia dell’A. (tant’è che di questi asseriva di conoscere tutte le vicissitudini). È evidente come ciò implichi una palese contraddizione: infatti, se il Fi. era un mero esecutore delle volontà del Fin., privo di sostanziale autonomia, non si comprende per quale ragione e con quale autorità avrebbe dovuto consultarsi con l’A.. Se ciò accadeva, posto che il Fi. risultava palesemente privo di capxxx.ità di iniziativa, era perché, evidentemente, l’A. esercitava una notevole influenza sulla gestione della cooperativa stessa.
Le superiori considerazioni appaiono rilevanti ai fini della interpretazione dei fatti – sia pure frammentari e non sempre chiaramente collegati tra loro – emersi nel corso dell’istruttoria.
In proposito l’unica vicenda di usura riconducibile al C. sarebbe quella cui fa riferimento il Ca.. Questi, sostanzialmente, asseriva di essere caduto vittima di una rete di usurai, individuati nel predetto C., nell’I., nei M. e in tale Sc., i quali, tutti, ancorchè separatamente, gli avrebbero riferito di operare per conto dell’A. e della Fxxx.
Le dichiarazioni del Ca., tuttavia, appaiono assolutamente prive di qualsivoglia attendibilità. Egli stesso, infatti, con affermazioni sostanzialmente autoaccusatorie, ha ammesso di avere presentato, a suo tempo, denuncia, per le medesime vicende, contro l’A. e non contro il C., asserendo di avere rappresentato, in quella circostanza, fatti strutturalmente diversi da quanto realmente accaduto, senza, tuttavia, essere in grado di giustificare in maniera attendibile quella condotta, e senza fornire ragioni per le quali le nuove e diverse accuse, formulate in questa sede, dovrebbero ritenersi più attendibili delle prime.
Risulta, invero, in atti denuncia datata 28/11/89 (successiva alla missiva mediante la quale l’A. inoltrava alla Sicxxx le proprie proteste contro il C.) con la quale il Ca., premesso di essere titolare di un’azienda a conduzione familiare, affermava che, a causa della recessione e della crisi del mercato immobiliare, era caduto nella “tenaglia” di tale A. Rosario di Gioiosa Marea, il quale gli aveva prestato denaro inizialmente al tasso del 4-5% mensile, quindi anche del 10% mensile. Sosteneva di avere proseguito in tale situazione fino a quando, nel gennaio 1989, non era più riuscito ad onorare gli impegni assunti sia con tale Sc. Antonino, … sia con A. Rosario che continuava a versare i suoi assegni. Pertanto, al fine di evitare il protesto, aveva chiesto a quest’ultimo di richiamare gli assegni già versati. In cambio di ciò e dell’impegno di non negoziare gli altri assegni in precedenza consegnati, quello aveva preteso 21 titoli in bianco, cioè non completi della data, del luogo di emissione e, spesso, anche privi della indicazione dell’importo, assegni che erano stati consegnati per il tramite dei preposti delle agenzie della Cassa Centrale di risparmio V.E. di Villafranca e di Sinagra, sigg.ri I. Carmelo e C. Pino. L’A. non aveva rispettato i patti e, per esempio, uno di tali titoli era stato abusivamente riempito per la cifra di £. 1.074.000.000 e messo all’incasso, con conseguente protesto. Sorte analoga era toccata ad altri assegni, negoziati da persone a lui sconosciute. Per tali fatti denunciava l’A. e indicava l’I. ed il C. in qualità di testi.
L’inattendibilità del Ca. emerge anche dal testuale esame della sua deposizione, che lascia emergere anche sospetti di inquinamento. Basti pensare al carattere evasivo di alcune risposte, come quando afferma che l’A. era considerato persona che dava fastidio, ma, in merito non sapeva fornire spiegazioni:
GIUDICE:
lei ha detto che il signor A. dava fastidio a qualcuno, ma a chi dava fastidio?
CA.
S.: a me, ad altri che eravamo, al signor I., un po' al signor M....
GIUDICE:
e perché a lei dava fastidio?
CA.
S.: ma perché, può darsi che i soldi li aveva dati lui, ed era magari per
questo, cioè a dire, io non lo so.
GIUDICE:
cioè lei ha detto che A. le dava fastidio, però non sa perché le dava fastidio.
CA.
S.: no, non lo so, non lo so.
GIUDICE:
non ho capito una cosa scusi, lei ha detto che A. le dava fastidio, giusto?
CA.
S.: si vociferava che l'A. dava fastidio.
GIUDICE:
ma si vociferava da chi?
CA.
S.: da quelli che la mattina, andavamo a prendere il caffè al bar, là. E cioè
dire da, da... dall'I., dal C., qualche volte, qualche volta...
GIUDICE:
quindi I. e C., le dissero che A. dava loro fastidio?
CA.
S.: che dava fastidio, che era... ci stava creando fastidio.
GIUDICE:
ma a chi? A C. e ad A.… ehm… a C. e I.?
CA.
S.: in quel caso, alludevano anche a me.
GIUDICE:
e perché stava dando fastidio?
CA.
S.: forse perché già non c'erano più soldi, non lo so, questo le direi una
fesseria.
GIUDICE:
che vuol dire, già non c'erano più soldi?
CA.
S.: forse, perché magari, cioè a dire, suppongo io, ma non, non, non lo so.
GIUDICE:
siccome si riferivano anche a lei, lei saprà a cosa si riferivano?
CA.
S.: io no... non ho certe tendenze, perciò non, non lo so.
GIUDICE:
certe tendenze quali sarebbero?
CA.
S.: cioè non ho, io non ho senso di cattiveria, perciò forse non comprendo
quello che lei mi dice.
GIUDICE:
ma dico, se le dicevano che A. dava fastidio, avranno detto anche perché dava fastidio.
O dicevano solo "da fastidio"?
CA.
S.: da fastidio.
Oppure basti vedere come il teste risponde – e si corregge – alla domanda se le persone che gli prestavano il denaro gliene avessero indicato la provenienza:
CA.
S.: ma... tutti dicevano, tutti no il signor C., che lo facevano per... per
conto del signor A., però... io non lo so.
DIFESA
A.: per conto del signor A. o della FXXX ?
CA.
S.: della FXXX.
Ed i rapporti tra il Ca. e l’A. costituiscono ulteriore fonte di sospetto e di contraddizioni. Il Ca., infatti, dapprima nega di avere conosciuto, all’epoca, l’imputato (… ma, io, io direttamente al signor A. Rosario, per questioni di soldi, non lo conosco). Poi, però, ammetteva di avergli effettuato delle forniture commerciali, di cui, tuttavia, non ricordava l’epoca, che si erano protratte fino a tempi recenti.
Lo stesso Ca., del resto, ha ammesso di essere (o di essere stato) debitore dell’A. per svariati miliardi, in ragione di titoli a sua firma pervenuti a quest’ultimo da terzi. Tale circostanza, se rende ancora meno disinteressate le affermazioni del teste, fa sorgere dei dubbi sulla posizione dell’A., in relazione al quale non può non domandarcisi a che titolo e per quali ragioni ricevesse, sia pure tramite terze persone, titoli per diversi miliardi. Tanto più che gli stessi – come si evince dalla documentazione prodotta – risultano per lo più girati in bianco dallo stesso emittente, per cui ne è impossibile la ricostruzione dei passaggi e dei rapporti sottostanti.
Del resto il Ca., come si evince dalla documentazione in atti, è stato più volte denunciato dall’A. per falsa testimonianza e per calunnia. In particolare, con un primo esposto del 14/7/90, l’A. lo denunciava per falsa testimonianza in relazione alla deposizione resa in una causa di lavoro vertente tra il C. e la Sicxxx, nel corso della quale, a suo dire, aveva falsamente affermato: che il C. passava quasi tutte le mattine dalla cooperativa (verosimilmente CXXX); che il 23/1/89, unitamente ai fratelli, il Ca. si era recato in Brolo presso l’A., dove, alla presenza del C., aveva chiesto il richiamo dall’incasso di otto assegni per il complessivo importo di £. 189.700.000, rilasciati alla cooperativa CXXX; che in quella occasione, il Ca., aveva emesso a favore dell’A. un assegno in bianco, successivamente riempito abusivamente con la cifra di £. 1.074.000.000.
Con un secondo esposto l’A., premesso di essere stato prosciolto dall’accusa di usura nei confronti di Ca. Salvatore e della società Edxxx, procedimento avviato a seguito della denuncia del Ca. ed avente ad oggetto due assegni dell’importo, rispettivamente, di £. 800.120.000 e £. 1.074.000.000 (costituenti, a suo dire novazione di precedenti titoli), denunciava il Ca. per calunnia. Contestualmente denunciava per falsa testimonianza il C., il quale nel corso del medesimo procedimento aveva sostenuto che in data 23/1/89, in Brolo, l’A. si era intromesso per ritirare assegni emessi dal Ca. e versati sul conto della cooperativa Cxxx, chiedendo ed ottenendo un assegno firmato in bianco che poi era stato riempito abusivamente per l’importo predetto di £. 1.074.000.000.
L’inattendibilità del teste, dunque, discende anche dalle numerose versioni che, nel corso degli anni, ha fornito della medesima vicenda. Ma, a ben vedere, anche nel presente processo il teste ha modificato alcuni aspetti della deposizione, aggiungendo e modificando particolari a seconda dell’andamento dell’istruttoria, al punto da chiedere di essere risentito, con un missiva il cui tenore si commenta da sé, soprattutto se raffrontata alle spiegazioni fornite nel corso dell’udienza. Il teste, infatti, ha sostenuto di avere provato notevole timore in conseguenza di telefonate minatorie, al punto da rendere una testimonianza parzialmente reticente. Eppure, nonostante la paura, lo stesso non ha pensato di sottrarsi alla testimonianza, magari facendo pervenire una giustificazione. E ciò, ha spiegato, in quanto temeva l’accompagnamento coattivo, timore che, evidentemente, doveva essere assai più intenso di quello derivante da un procedimento per falsa testimonianza, o dall’incorrere nelle ire degli ignoti autori delle minacce.
E nel corso della seconda deposizione il Ca. ha sostenuto di avere agito, a suo tempo, contro l’A. su istigazione dell’I. e del C., i quali lo avrebbero addirittura pagato per presentare la falsa denuncia. Una simile spiegazione, almeno in questi termini, non appare credibile. Infatti, se il C. e l’I. fossero stati effettivamente dediti all’usura, nei termini descritti dal Ca. ed all’insaputa dell’A., non si comprende quale vantaggio avrebbero potuto trarre dall’indurre lo stesso Ca., loro vittima, a presentare una denuncia per usura nei confronti dell’A., così rischiando di fare emergere la loro attività illecita e, quindi, di farsi scoprire – nella stessa denuncia, del resto, l’I. ed il C. vengono chiamati in causa non solo come testimoni contro l’A., ma anche quali tramite per la consegna dei proventi dell’usura – nonchè di perdere definitivamente una vittima che, secondo questa ricostruzione, doveva loro ancora molto denaro.
In sostanza il Ca. è persona che, nel corso di questa vicenda, ha reso le spiegazioni più disparate e contraddittorie. Sicchè deve escludersi che le dichiarazioni di questo teste possano, da sole e senza riscontri puntuali, fornire la benchè minima prova di quanto asserito.
Nessuna valenza significativa, ai fini di riscontro, può poi essere attribuita alle dichiarazioni di Sc. Salvatore, il quale ha riferito soltanto quanto asseritamente appreso dallo stesso Ca., ed ha parlato del C. in termini esclusivamente dubitativi.
Del resto, anche in questi termini, tra le dichiarazioni dello Sc. e del Ca. emergono elementi di contrasto, così come le dichiarazioni dello Sc. non risultano esenti da contraddizioni.
Per esempio proprio con riferimento al C.. Dapprima il teste, più volte, asseriva di non sapere nulla di preciso nei confronti di quest’ultimo:
AVV.
ME.: considerati i rapporti che c’erano col CA., le ebbe mai il CA. a riferire
se aveva avuto dei finanziamenti da parte di C. o di I.?
SC.
S.: dell’I. di sicuro. Del C. non lo so di preciso.
…
AV.
AUTRU R.: Senta, le sovvenzioni che
ricevette CA. da chi le riceveva oltre che dall’I.?
SC.
S.: ma allora c’era anche… avevano un giro con un appaltatore di GIOIOSA, un
certo M..
AV.AUTRU
R.: li riceveva anche da C., il CA. SALVATORE?
SC.
S.: questo mi viene un dubbio.
Successivamente, a seguito dell’incalzare della difesa, contrariamente a quanto detto in precedenza, affermava di avere appreso dal Ca. che questi era sottoposto ad usura anche dal C.:
AV.AUTRU R.: … C. le prestò dei soldi mai
a CA. SALVATORE? Il CA. SALVATORE, gli riferì se C. gli avrebbe...
SC.
S.: il CA. SALVATORE più di una volta, cioè quando le cose si sono precipitate,
che sono andate a peggiorare, al protesto eccetera, mi ha fatto una confidenza,
che in pratica il C. e anche l’I. gli prestavano dei soldi con un tasso
impossibile…
Ancora, per esempio, lo Sc. dapprima riferiva di avere appreso dal Ca. che il denaro che veniva prestato a quest’ultimo proveniva dall’A.:
AV.AUTRU
R.: Avvocato AUTRU RYOLO. Senta, CA. SALVATORE le ha mai riferito perché
avrebbe fatto questa denunzia contro il signor A.? Chi l’avrebbe spinto a fare
questa denunzia?
SC.
S.: ma allora credo di sì, è stato spinto dall’I. e forse anche dal Dottore C.,
qualcosa del genere, di come sempre lui mi raccontava.
AV.AUTRU
R.: lei questo l’ha già dichiarato in un verbale ex Articolo 38. Ma in che modo
poi l’avrebbero convinto, l’hanno
spinto a fare questa denunzia ma qual era lo scopo che si prefiggevano?
SC.
S.: perché il signor A. era il responsabile della rovina del CA., come dicevano
loro.
AV.AUTRU
R.: ma l’interesse di C. e di I. qual era? Erano debitori dell’A.? Pensavano in
questo modo, di che l’A. non avrebbe chiesto loro del denaro. Lei ha dichiarato
al Difensore: “Preciso che detti I., M. e C. volevano fare credere al CA. che
presentando lo stesso la denunzia contro A. ROSARIO sarebbe stato facile ed
agevole far desistere l’A. dal richiedere che i quattrini, che lo stesso aveva
seppur indirettamente tirato fuori”.
SC.
S.: sì, lo confermo.
AV.AUTRU
R.: quindi era strumentale.
SC.
S.: una cosa strumentale.
Successivamente, invece, contraddicendosi, il teste affermava:
AVV.GULLINO: difesa di Parte Civile. Signor SC.,
quindi per ricollegarmi a questa ultima domanda del Pubblico Ministero. Il CA.,
non le ha mai riferito, che i soldi che C. e I. gli avrebbero prestato,
potevano provenire dal Signor A. ROSARIO?
SC. S.: no, no questo no.
AVV.GULLINO: no ha mai parlato del Signor A. ROSARIO?
SC. S.: si pensava che era questa finanziaria
addetta, oppure che c’era dietro ripeto, il Ragioniere.
AVV.GULLINO: ma di A. ROSARIO no.
Una volta ritenuta non provata l’unica vicenda espressamente indicata come usuraria ed attribuita al C., occorre prendere in esame gli altri episodi enucleati dalla difesa, verificando se dagli stessi possa desumersi un disegno organico ed un senso compiuto.
In proposito di nessun ausilio, anzi in contrasto con l’assunto difensivo, appaiono le dichiarazioni del Ci., il quale sostiene di avere prestato al C. denaro per complessive £. 168.000.000, ad un tasso di interesse del 18%, e contro la garanzia di assegni a firma di altre persone. Tale dichiarazione – peraltro sostanzialmente priva di riscontri – non è idonea a dimostrare l’esistenza di un’attività usuraria da parte del C., ma solo, al più, ad ingenerare dei sospetti, riconducibili alla categoria dei meri indizi. Invero, se le dichiarazioni del Ci. fossero veritiere, queste proverebbero soltanto che il C. prendeva del denaro a prestito, ma non la destinazione che a tale denaro veniva impressa, ed in particolare che questo fosse destinato all’usura. Cosa possibile – in considerazione degli assegni a firma di terze persone asseritamente ricevuti dal Ci. – ma non dimostrata. Peraltro la mancata individuazione di tali assegni rende anche impossibile l’eventuale attività di riscontro.
Da tale testimonianza, pertanto, non si desume né l’esistenza di prestiti ad usura da parte del C., né, tanto meno, l’esistenza di una associazione facente capo allo stesso.
Viene poi in evidenza l’episodio del richiamo di titoli per un ammontare di £. 189.700.000, episodio, per vero, la cui ricostruzione risulta tutt’altro che pacifica.
Il Ca., in particolare, asserisce di avere rilasciato titoli per tale importo al C. – poi aggiunge anche all’I. – in garanzia del pagamento dei prestiti usurari. Poiché tali titoli erano privi di copertura, essendo stati posti all’incasso, lo stesso Ca. avrebbe chiesto al C. di adoperarsi per il richiamo, cosa che quest’ultimo avrebbe fatto, asseritamente, realizzando una falsa richiesta di richiamo, sulla quale avrebbe indebitamente apposto la sigla di Fi. Giovanni, intestatario del conto su cui i titoli erano stati, evidentemente, versati.
Risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni degli altri testi che il conto in questione era quello portante il numero 579.12/10, intestato alla cooperativa Cxxx a r.l. – della quale il Fi., appunto, era presidente – acceso presso l’agenzia della Sicxxx di Sinagra, cui, come si è detto, il C. era all’epoca addetto. Come emerge dalle dichiarazioni di alcuni dei dipendenti di quell’agenzia la disposizione in questione – così come capitava spesso – sarebbe stata portata dal C. in persona, il quale era aduso ritirare le disposizioni direttamente al domicilio dei clienti.
Ciò che appare quanto meno singolare nella vicenda è che il presidente della cooperativa, Fi. Giovanni – il quale con nota del 22/2/89 aveva contestato il provvedimento di richiamo disconoscendo la propria sigla sulla richiesta – non era in grado di fornire alcun chiarimento non solo sulla vicenda specifica, ma sull’intera attività della Cxxx. In sostanza, pertanto, come sopra più ampiamente argomentato, il Fi. era un mero prestanome, un esecutore di volontà altrui.
Ed infatti lo stesso Fi. affermava che era sua abitudine firmare i documenti che gli venivano sottoposti dal Fin. e dal C., benchè di essi non ne conoscesse il contenuto. Sicchè, in sostanza, ammetteva di firmare senza sapere cosa firmasse.
Malgrado ciò asseriva di essere assolutamente certo di non avere mai siglato la lettera di richiamo. E già su questo punto non può sfuggire la contraddizione. Ma soprattutto non ci si può non chiedere quale motivo avrebbe avuto il C. di apporre una falsa firma sulla lettera di richiamo, dal momento che avrebbe potuto ottenerne agevolmente una autentica da parte del Fi..
In ogni caso, in ordine alla contestazione della lettera di richiamo, il Fi. asseriva di avere ricevuto espressi consigli dall’A.. Circostanza, peraltro, negata dall’imputato il quale, pur ammettendo di essere stato a conoscenza della vicenda, affermava che ciò era accaduto per averlo appreso, casualmente, dalla collaboratrice Gr.. Ed infatti, guardacaso, la contestazione alla Sicxxx era stata redatta proprio da Gr. Mariella, la quale, però – ulteriore antinomia – contrariamente a quanto affermato dal Fi. (...perché me l’ho fatta fare [la lettera], perché io non è che sono…), sosteneva di averla solo battuta a macchina, in base alla minuta consegnatagli dal Fi. stesso. In ogni caso la Gr., come sopra si è osservato, era dipendente dell’Apxxx., associazione di cooperative in cui l’A., come sopra rilevato, era stato presidente e, comunque, aveva ricoperto importanti cariche istituzionali. Circostanza che, quindi, rende assai credibile il fatto che l’A. abbia avuto un ruolo determinante, e comunque non marginale, nella vicenda.
Inoltre il Fi., il quale asseriva di avere avuto restituiti gli assegni richiamati per il tramite di Gu. Salvatore, non sapeva o non voleva dire che uso avesse, quindi, fatto di tali titoli. Particolare che sarebbe stato di estremo interesse per comprendere chi operasse alle spalle dello stesso. Così come non era in grado di indicare la provenienza dei predetti titoli e le ragioni per le quali fossero stati versati sul conto della cooperativa. E tuttavia gli assegni, secondo quanto rivelato nel corso della seconda deposizione dal Ca., sarebbero, infine, giunti a quest’ultimo per il tramite dello stesso C..
Le superiori considerazioni rendono chiare due circostanze, in questa vicenda, per il resto rimasta oscura: il Fi. non aveva alcuna autonomia decisionale nella cooperativa, la quale, evidentemente veniva utilizzata da terzi – tra l’altro non si è potuto chiarire se tale cooperativa abbia mai operato in rapporto ai suoi scopi statutari.
Cosa che spiega per quale ragione il Fi. non sapesse nulla della gestione della cooperativa medesima. Su tale ente, invece, doveva esercitare un significativo ascendente l’A., con il quale – senza essere in grado di fornire un valido motivo – il Fi. si consultava prima di agire. Anzi non può escludersi che dietro la cooperativa ci fosse proprio l’A.. Circostanza che appare coerente con altre risultanze dibattimentali. Lo stesso Co., in proposito, evidenziava di non avere mai visto il presidente della Cxxx, la quale, peraltro, appariva collegata all’A., che più volte si era interessato per operazioni ad essa inerenti, così come anche confermato dal Ma..
Per il resto la vicenda ricostruita nel corso del dibattimento appare tutt’altro che chiarita, presentando aspetti oscuri ed a tratti inquietanti, che rendono impossibile fondare qualunque elemento di riscontro e qualunque elemento di valutazione.
In particolare questo episodio non appare certamente idoneo a dimostrare che il C. esercitasse l’usura. Invero, se come asserito dal Ca., tali assegni erano stati dallo stesso offerti al C. in garanzia di prestiti usurari, come è possibile che gli stessi siano stati versati sul conto della Cxxx ? Che vantaggio ne avrebbe avuto il C. ad operare in tal modo ? E se ciò fosse avvenuto all’insaputa del Fi., perché quest’ultimo, nel contestare la veridicità della disposizione di richiamo a sua firma, non ha anche contestato il versamento degli assegni ? Invece, come si evince dalla missiva a sua firma, lo stesso, nell’escludere di avere mai firmato la lettera di richiamo, riconosceva gli assegni in questione, con la sola eccezione di tre, che negava fossero mai transitati dal conto, ed in particolare: 1) assegno n. 011100356 di £. 40.000.000 della Banca del Sud agenzia di Torrenova; 2) assegno n. 0940006002 di £. 7.400.000; 3) assegno n. 0940006005 di £. 10.000.000 entrambi della Banca Sicula ag. di Librizzi.
È evidente che, ove il conto della Cxxx fosse stato utilizzato, dal C. o da altri, indebitamente, cioè all’insaputa di chi poteva legittimamente disporne (fosse esso il Fi., ovvero il gestore occulto della cooperativa), al fine di farvi transitare denaro proveniente dall’usura, è chiaro che su tale conto doveva trovarsi traccia di altre analoghe operazioni. Ma se così fosse vi è da chiedersi come sia possibile che il Fi., o chi per lui, non si sia accorto di tali operazioni, quanto meno al momento dell’invio periodico degli estratti conto.
Inoltre è evidente che se gli assegni in questione fossero stati versati sul conto all’insaputa del titolare, non si comprenderebbe per quale ragione gli stessi, una volta ritirati, asseritamente per mano dello stesso C., dovevano essere consegnati da questi proprio al Fi. – piuttosto che all’autore occulto dell’operazione – e, quindi, dal Fi. fatti asseritamente pervenire, per il tramite di passaggi rimasti oscuri, nuovamente al C., e, da qui, al Ca..
Queste considerazioni, così come l’inverosimile tortuosità dei prospettati passaggi, inducono a giudicare le testimonianze quanto meno poco genuine, e, quindi, a ritenere che, sì, il conto della Cxxx fosse utilizzato per operazioni poco trasparenti, ma che ciò avvenisse (anche) per conto del gestore occulto della cooperativa. Quest’ultimo, poi, per le ragioni sopra esposte, non poteva identificarsi nel C. (o, quanto meno, nel solo C.), chè altrimenti non si spiegherebbe l’artificioso coinvolgimento di soggetti ed i conflitti insorti in ordine alla disposizione di richiamo. Circostanza che appare confermata dal fatto che, una volta ricevuti gli assegni, il Fi. – che non sapeva da dove venissero e a che titolo gli fossero consegnati – ne faceva un uso che non sapeva – o più probabilmente non voleva – spiegare, inviandoli verosimilmente ad una terza persona che, come detto sopra, non poteva essere il C.. Quest’ultimo, infatti, se avesse voluto prelevare i titoli, dopo avere asseritamente falsificato la lettera di richiamo, non avrebbe avuto alcun motivo di passare per il tramite del Fi., ma, una volta richiamati gli assegni, ben avrebbe potuto ritirarli e trattenerli.
L’impossibilità di trarre un quadro accettabile, per un verso, impedisce di ritenere provata la sussistenza dell’attività usuraia in capo al C.; per altro verso lascia emergere sospetti circa la reale attività svolta dalla Cxxx e dall’A.. Invero, se attività usuraria c’è stata, a questa non poteva essere estraneo chi, in qualche modo, direttamente o per interposta persona, gestiva (o contribuiva a gestire) la cooperativa Cxxx, e consentiva che sul conto della stessa venissero versati gli assegni provenienti dal Ca., asseritamente provento di usura. Ed in tal senso i sospetti non possono che orientarsi, appunto, anche nei confronti dell’A., dovendosi, in merito, richiamare quanto sopra osservato circa l’influenza esercitata dall’imputato sulle cooperative. Sicchè, se coinvolgimento del C. vi è in un giro di usura – attività che peraltro, si ribadisce, non risulta dimostrata, ma della quale, al più, emergono confusi indizi – tale coinvolgimento non può che estendersi all’A..
Ad analogo risultato si perviene prendendo in esame l’assai particolare e difficilmente comprensibile vicenda dell’assegno di £. 1.000.000.000.
In proposito l’istruttoria dibattimentale avrebbe evidenziato (il condizionale è d’obbligo) come, a seguito delle richieste dell’A. e del C., Pe. Alberto (ma, secondo il C., il prestito sarebbe stato erogato personalmente dall’A.) si sarebbe determinato a concedere ai fratelli M. un prestito di £. unmiliardo. A garanzia dello stesso sarebbe stato rilasciato, tra l’altro, dal C., un assegno di pari importo, tratto sulla Banca Popolare S.Angelo, nonchè assegni a firma di Sc. Antonino, con girata De. Giuseppe, tratti sul Sanpaolo e dell’importo complessivo di £. 1.000.000.000 (o £. 1.500.000.000). Gli stessi assegni, cioè, che il De. avrebbe ricevuto dallo Sc., quale novazione di un prestito ottenuto dal padre, e ceduto, appunto, ai M..
In epoca successiva, secondo il racconto del Pe., avendo questi avuto sentore delle difficoltà economiche attraversate dai M., l’assegno sarebbe stato portato all’incasso mediante versamento presso l’agenzia della Sicxxx di Villafranca, cui era preposto l’I..
Da ciò era derivata la vicenda conseguente. Il titolo, infatti, era privo di copertura, sicchè, onde evitarne il protesto, l’A. si sarebbe fatto promotore di una riunione a Brolo, a seguito della quale, dopo trattative, egli si sarebbe offerto di accollarsi il debito.
La vicenda sopra ricostruita, rigorosamente al condizionale, piuttosto che provare l’assunto difensivo, in gran parte lo smentisce e, comunque, lascia intravedere scenari poco compatibili con lo stesso.
In primo luogo appare evidente la contraddittorietà dell’affermazione secondo cui il C., unitamente ai M., per un verso, fosse dedito all’usura; per altro verso ricorresse a prestiti tanto rilevanti, esponendosi in proprio con un assegno di £. 1.000.000.000. È vero che l’essere usuraio non esclude, di per sé, la possibilità di chiedere, a propria volta, prestiti. Tuttavia, ciò che sfugge, allo stato, è come sia possibile dimostrare un’attività usuraia in capo ad un soggetto, provando che questi chiedeva un prestito per conto terzi, ed offrendo garanzie personali.
La realtà, però, è che la stessa vicenda sopra descritta appare tutt’altro che provata. L’istruttoria, infatti, non ha chiarito, innanzitutto, per quale ragione l’A. fosse tanto interessato a perorare la causa dei M., al punto da convincere, asseritamente, il Pe. a concedere un prestito di importo, per l’epoca, estremamente elevato, essendo talmente coinvolto nella vicenda (come sostenuto dallo stesso Pe.) da gestirla personalmente e da permettersi di offrire un tasso di interesse del 15%. Così come non si è potuto comprendere per quale ragione l’A., che pure appariva tanto interessato alla vicenda e che verosimilmente non doveva difettare di liquidità, non avesse effettuato personalmente l’erogazione.
Peraltro, che il prestito – se di prestito si trattava – sia stato erogato direttamente dall’A. (e non dal Pe.) è cosa che non solo viene sostenuta dal C., ma emerge anche da documenti a firma dello stesso imputato. In particolare in data 20/4/89 l’A. inviava alla direzione della Sicxxx una missiva, di cui esiste copia in atti, lamentandosi della condotta del C., il quale, a suo dire, approfittando della propria posizione, aveva prospettato, raccomandandole vivamente, “sicure” operazioni di sovvenzione, al corrente tasso d’interesse, a favore di un gruppo di imprenditori, assicurandone l’ampia solvibilità e garantendo con un proprio assegno di conto corrente di rilevante importo, verosimilmente privo di copertura. Gli assegni emessi dai sovvenzionati sono rimasti alla scadenza insoluti e protestati sicchè i caldeggiati rapporti sono allo stato in sofferenza con grave danno dello scrivente anche a causa di inattese intimidazioni e pressioni particolarmente preoccupanti. Sicchè, in base ad una vecchia dichiarazione dell’imputato, questi assumeva di avere proceduto personalmente al prestito.
Parimenti non si comprende per quale ragione un analogo interesse movesse il C., al punto da indurre lo stesso ad esporsi nei confronti del Pe., con un proprio assegno, a garanzia dei debiti dei M..
La serie degli interrogativi irrisolti prosegue con l’inevitabile domanda sul perché l’A. dovesse intervenire nella vicenda, rilevando il credito del Pe. ed in tal modo salvando, sia pure momentaneamente, il C. dal protesto.
L’A. sostiene di avere agito in quanto riponeva nel C. e nell’I. una fiducia cieca. Eppure questa fiducia tanto cieca non doveva essere se lo stesso A., nell’ammettere di avere avuto pagati dalla Fxxx tre assegni dei fratelli Ca., per l’importo di £. 390.000.000, affermava che questi erano relativi ad altra operazione, consistente in uno sconto, che gli era stata proposta dall’I., e per la quale aveva preteso la garanzia della Fxxx, evidentemente non ritenendo sufficientemente affidabile l’amico.
Né, del resto, si comprende quali fossero i rapporti tra l’A. Vincenzo e l’A. Rosario, e per quale ragione quest’ultimo avesse erogato al primo – a detta di questi – numerosi prestiti, per di più a tassi irrisori dell’1,5 – 2%.
Ancora, risulta difficile comprendere per quale ragione i M., peraltro asseritamente in difficoltà, accettassero di monetizzare, a favore del De., assegni per oltre unmiliardo emessi dallo Sc. – sulle cui condizioni economiche, peraltro, non poteva farsi particolare affidamento – e, pressoché contemporaneamente, chiedessero al Pe. o all’A. un prestito di unmiliardo.
Ulteriori perplessità derivano dalla stessa circostanza della firma di girata dell’A.. Secondo quanto riferito dal Pe. tale firma sarebbe stata apposta dall’I. al momento della negoziazione. Una simile affermazione appare poco verosimile e poco logica. Per un verso risulta evidente che, se il titolo veniva versato su un conto del Pe. – come da questo affermato – l’ultima girata avrebbe dovuto appartenere a quest’ultimo. In secondo luogo risulta pacificamente che tale titolo, una volta ritirato, venne consegnato all’A., il quale, infatti, lo avrebbe azionato nei confronti del C.. Ebbene ci si deve necessariamente domandare, se la firma dell’A. è stata apposta dall’I. all’insaputa del titolare, come mai quest’ultimo nel ricevere il titolo e nel constatare la presenza di una sua firma di girata in realtà da lui mai apposta, non abbia protestato e chiesto spiegazioni.
D’altro canto non può sfuggire come in altra occasione, secondo
quanto riferito dalla teste Gr., l’A. avrebbe effettivamente autorizzato l’I.
ad operare in suo nome, cioè a prelevare la somma di £. 2.000.000.000 da suoi
libretti di deposito per finanziare la Fxxx.
Come si vede la vicenda dedotta, per la sua natura, e per gli interrogativi che lascia irrisolti, si presta più a demolire l’assunto difensivo che non a sostenerlo.
Del pari deve negarsi qualunque valenza probatoria, a sostegno della tesi della difesa, alle dichiarazioni rese da De. Giuseppe, le quali si riferiscono a possibili fenomeni usurari posti in essere da Sc. Antonino e ad un intervento quanto meno dubbio dei M.. Queste, pertanto, al più possono documentare l’esistenza di rapporti poco chiari tra i M., il C. e l’A., con vorticosi e inspiegabili giri di assegni, ma non dimostrare un’attività usuraria posta in essere dal C. nell’ambito dell’organizzazione descritta dall’imputato.
Nessuna prova, infine, è emersa in ordine al ruolo svolto dalla Fxxx nel Ca. dell’attività usuraria. Così come indimostrato è rimasto l’asserito collegamento tra il C. e detta società, nella quale, in base alle risultanze dibattimentali, è apparso coinvolto il solo I. (v. dichiarazioni Gr.).
In merito non soccorrono le dichiarazioni del Pr.. Infatti, a prescindere dai rapporti di parentela con l’imputato – circostanza idonea, già in astratto, ad ingenerare sospetti sulla credibilità del teste – non passano inosservate le contraddizioni in cui lo stesso è incorso. In primo luogo appare sospetto che il Pr., come dallo stesso ammesso, solo in questa sede, e per la prima volta, abbia riferito del coinvolgimento del C. nell’organizzazione della finanziaria, coinvolgimento del quale, in passato, pur essendo stato sentito più volte, mai avrebbe parlato. Tanto più che la Gr., che pure nella sua deposizione si è detta informata di numerosissimi dettagli, ha escluso che, per quanto a sua conoscenza, il C. avesse svolto un ruolo nella Fxxx.
Inoltre il teste ha finito con l’ammettere di essere a conoscenza di una serie di particolari inerenti la società ed i rapporti di questa non per averli appresi direttamente, ma in quanto riferitigli dallo stesso imputato o dalla Ma..
Per contro assai discutibile è la posizione dell’imputato con riferimento a detta società. L’A., invero, ha sostenuto di essere stato sostanzialmente raggirato, ha negato di avere svolto alcuna attività nell’ambito della Fxxx ed ha sostenuto di avere corrisposto a questa la somma di £. 2.000.000.000 non a titolo di partecipazione nel capitale, ma quale prestito. Questa affermazione, tuttavia, appare fortemente in contrasto con una serie di elementi. Infatti se tale assunto fosse fondato non si comprenderebbe a che titolo l’A., come sostenuto dal Pr., avrebbe potuto pretendere di controllare la contabilità; ma soprattutto non si potrebbe comprendere per quale ragione la maggior parte dei soci della Fxxx fossero prossimi congiunti dell’A., e persino gli amministratori – sia pure asseritamente formali – fossero stati scelti tra persone collegate all’A.: dapprima Arena Carmela, cugina della Gr., cioè di una persona che lavorava fianco a fianco con l’A.; successivamente il nipote di quest’ultimo che, tra l’altro, abitualmente frequentava la casa dello zio.
Parimenti nessuna prova è emersa circa un’organizzazione tra l’I. ed il C., in relazione ai quali, al più – in difformità da quanto dichiarato dal querelante – è risultato un rapporto di frequentazione. L’esistenza di interessi illeciti in comune, collegati ad indebita gestione dei rapporti bancari, appare, peraltro, pur sempre nell’ambito di meri elementi indiziari, in contrasto con la condotta attribuita all’I., il quale, come sostenuto dalla Gr., avendo lasciato l’agenzia di Sinagra – in cui di fatto gli subentrerà il C. – prima aveva preteso che tutte le cooperative trasferissero i propri conti a Villafranca, presso la sua nuova agenzia, poi, non riuscendo nell’originario intento per l’opposizione della direzione, aveva preteso che tutti i presidenti delle cooperative accendessero nuovi rapporti di conto corrente. È evidente che se i due, I. e C., avessero operato d’intesa, nell’ambito di un’unitaria organizzazione, l’I. non avrebbe avuto la necessità di portarsi dietro i rapporti di conto corrente, che ben avrebbero potuto essere gestiti, indirettamente, per il tramite del C..
In conclusione le tessere fornite, lungi dal definire il contenuto del mosaico, pongono più interrogativi di quanti non ne risolvano, lasciando emergere un quadro, avvolto da una nebbia confusa, attraverso cui è possibile solo percepire qualche contorno, fatto di funzionari di banca quanto meno disinvolti, di società inesistenti o comunque utilizzate per finalità diverse da quelle sociali, di imprenditori fin troppo propensi al prestito e di testimonianze tutt’altro che limpide.
Su questo sfondo un imputato, l’A., il quale si occupa di agricoltura, ma contemporaneamente, non disdegna di prestare denaro ad un tasso d’interesse irrisorio – come affermato nella stessa documentazione offerta dalla difesa, secondo la quale, sin dal 1989, l’A., su proposta e mediazione del C., avrebbe prestato denaro ad imprenditori, al corrente tasso d’interesse; e come asserito dall’A. Vincenzo, che assume di avere ricevuto prestiti al tasso del 1,5 – 2 % – Un imputato che si attiva per perorare la causa dei M., facendo prestare – o prestando egli stesso – la somma di £. 1.000.000.000, ed intervenendo, poi, a coprire l’assegno offerto in garanzia, non si sa bene per quale motivo, dal C..
Ed è qui il nodo gordiano che l’istruttoria non è riuscita a sciogliere: cioè la natura dei rapporti esistenti tra l’imputato, i M., il Pe., ed altri, quali lo Sc.. È evidente che il quadro che si è voluto offrire non può corrispondere a verità, dal momento che, ove le relazioni tra gli stessi fossero realmente inesistenti, il giro di assegni e di miliardi non risulterebbe in alcun modo spiegabile, apparendo come mero frutto di follia imprenditoriale. Residua, pertanto, il sospetto che gli stessi fossero, invece, ben collegati in un giro di affari quanto meno poco chiaro, per la realizzazione del quale dovevano avvalersi del sostegno di funzionari di banca operanti al limite della correttezza, e che non può escludersi fosse connesso ad attività usurarie, rispetto alle quali ciascuno dei compartecipi poteva godere di margini più o meno ampi di autonomia, ma in cui il collegamento ben poteva realizzarsi sia attraverso finanziamenti reciproci, sia, ancor più verosimilmente, attraverso un artificioso giro di assegni volto a rendere impossibile la ricostruzione della effettiva provenienza e destinazione del denaro.
Quanto sopra delineato è, ovviamente, solo un sospetto, quale emerge dagli atti istruttori e dalle dichiarazioni spesso non cristalline dei testi. L’esistenza di tale sospetto, tuttavia, è sufficiente ad escludere che la difesa dell’imputato sia riuscita a provare il contenuto delle frasi offensive, e, quindi, a scriminare la condotta per cui si procede.
Né prove diverse potevano essere raggiunte con le ulteriori richieste formulate dalla difesa, a norma dell’art. 507 c.p.p., all’udienza 10/7/2001 e reiterate in sede di conclusioni. In merito, fermo restando quanto argomentato nell’ordinanza del 10/7/2001, deve osservarsi come la invocata perizia grafica sulla firma di girata apposta sull’assegno da 1miliardo non possa incidere sulla posizione del C., ma solo su quella dell’I., estraneo al presente processo. Sugli interrogativi che solleva tale firma, inoltre, ci si è soffermati sopra. A questi deve aggiungersi il fatto che, per stessa ammissione dell’imputato, l’I. sia stato talora autorizzato a firmare per conto dell’A. (è il caso del versamento di £. 2.000.000.000 a favore della Fxxx, somma asseritamente prelevata da un libretto dell’A. su autorizzazione di quest’ultimo). Pertanto, quand’anche la perizia grafica confermasse che la firma dell’A. sul titolo emesso dal C. non era genuina, resterebbe irrisolto l’interrogativo se, in realtà, l’autorizzazione ad apporre tale firma non sia venuta direttamente dall’A..
Parimenti nessuna rilevanza potrebbe assumere la eventuale perizia sulla firma apposta in calce alla disposizione di richiamo sul conto della Cxxx, dal momento che la falsità di tale firma non appare in discussione, mentre ben altri, come sopra evidenziato, sono stati gli interrogativi irrisolti. Quanto all’esame di Segreto Vincenzo e Frontino, questi, come si evince dallo stesso capitolato della difesa, avrebbero dovuto deporre esclusivamente su circostanze inerenti la posizione dell’I., pertanto nulla avrebbero asseritamente potuto aggiungere nei confronti del C.. Parimenti ininfluente si sarebbe rivelato l’esame della Ma., la quale, collega della Gr., avrebbe dovuto ripetere quanto già riferito da quest’ultima. Del tutto inutile, infine, sarebbe stato richiamare il teste A. Vincenzo, il quale, come sopra evidenziato, ha riferito solo di alcuni assegni a sua firma che, tramite i M., finirono nelle mani dell’imputato.
L’imputato A., pertanto, deve essere condannato per i reati ascritti, i quali, per la loro natura, possono essere ritenuti come facenti parte di un unitario disegno criminoso. All’imputato, in ragione della sua incensuratezza, possono essere riconosciute le attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, rilevandosi, in merito, come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’attribuzione di un fatto determinato, di cui all’art. 595 c. 2 c.p. e 13 l. 47/48, costituisce circostanza aggravante complessa del reato di cui all’art. 595 c.p., ed è pertanto suscettibile di comparazione, a norma dell’art. 69 c.p., con eventuali attenuanti (cfr. Cass. 13/10/89). Sicchè, tenuto conto della natura e della gravità del reato, nonché, in generale dei parametri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena …
omissis