Giudice monocratico, sez. II, 5 luglio 1999, est. dott. Giovanni  De Marco

infortuni sul lavoro – norme antinfortunistiche – responsabilità per l’uso di macchinari

Con decreto di citazione in data 9/11/94, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio X1 Pasquale, X2 Galdino Dino, X2 Renzo, X2 Bruno dinanzi al Pretore di Messina, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

In materia antinfortunistica, a norma dell’art. 4 d.P.R. 547/55, devono ritenersi destinatari delle disposizioni attinenti la predisposizione di sufficienti presidi di prevenzione delle malattie professionali, di sicurezza e di igiene del lavoro, coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale, esercitando, anche solo di fatto, un potere di supremazia e di direzione nell’organizzazione del lavoro, con la connessa possibilità di impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, sulla modalità di organizzazione e sui modi di effettuazione della lavorazione. (cfr. Cass. 19/11/89, 15347; Cass. 26/3/86, 2445)

In tale ottica il datore di lavoro è tenuto a vigilare che nell’ambiente di lavoro vengano applicate tutte le misure di sicurezza necessarie ad escludere qualunque rischio per il lavoratore, assumendo, nei confronti di quest’ultimo, una posizione di garanzia derivante dalla supremazia esercitata. Pertanto l’obbligo del datore di lavoro si estende a tutti gli aspetti che incidano, direttamente o indirettamente, sull’attività lavorativa e sulla sua organizzazione.

Pertanto l’obbligo sussiste in capo al datore di lavoro anche con riferimento all’uso di macchinari, e ciò a prescindere dal fatto  che questi risultino, sin dall’inizio, non dotati degli idonei mezzi di protezione a tutela dell’incolumità dei lavoratori. In tal caso la responsabilità dei produttori del macchinario, tenuti comunque a fornire un prodotto idoneo e sicuro, non esclude quella concorrente del datore di lavoro e degli eventuali dirigenti i quali hanno, comunque, il dovere di verificare che le macchine impiegate nell’impresa siano adeguate ed idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, conformemente alla normativa in materia. (cfr. Cass. 26/1/90,980)

Nel caso di specie, come è stato possibile ricostruire in esito all’istruttoria dibattimentale, il lavoratore YY Antonio, apprendista all’epoca dei fatti, nel manovrare una macchina, funzionante ad aria compressa, denominata Quadra, utilizzata per scanalare i profilati di alluminio, si infortunava subendo l’amputazione dell’indice della mano sinistra.

Come accertato dal funzionario dell’ispettorato del Lavoro, l’incidente si è verificato in quanto, nell’inserire con la mano sinistra una bacchetta di alluminio all’interno dell’apposita feritoia, il lavoratore infilava fortuitamente il dito indice della stessa mano nella parte della macchina contigua dove erano collocati gli organi lavoratori in moto, ed in particolare nel punto in cui finisce la corsa del pistoncino blocca-pezzo su cui è fissato l’utensile che intaglia il profilato d’alluminio. Pertanto il dito restava schiacciato dal ritorno del pistoncino e del relativo tamburo.

Come è stato rilevato dall’isp. La Fauci, tale parte della macchina era sprovvista di qualsivoglia forma di protezione. In particolare, come ha giustamente osservato il funzionario, la parte in questione, in cui sono collocati organi lavoratori, è posta a diretto contatto con la zona di lavorazione. Posto che la lavorazione consiste nell’inserimento manuale di barre metalliche, esisteva, ed era prevedibile, il rischio che le mani dell’operatore venissero a contatto con le parti in movimento. Per tale motivo questa parte della macchina, come disposto dall’art. 68 d.P.R. 547/55, avrebbe dovuto essere adeguatamente schermata (per esempio con una griglia) onde impedire i contatti accidentali.

Di tale rischio dovevano rendersi conto tanto i produttori della macchina, quanto il datore di lavoro che, prima di mettere in servizio l’utensile, avrebbe dovuto verificarne la funzionalità e l’esistenza di tutti i mezzi di protezione.

E’ facile osservare che, se fosse esistita una idonea protezione, il lavoratore non sarebbe venuto accidentalmente in contatto con le parti meccaniche e l’infortunio non si sarebbe verificato.

Sussiste, pertanto, nesso di causalità tra la violazione delle prescrizioni in materia antinfortunistica e la lesione subita dal dipendente.

Di detto evento deve rispondere in primo luogo il datore di lavoro, questi, infatti, come sopra osservato, è tenuto a verificare l’idoneità degli impianti utilizzati e, all’occorrenza, ovviare alla non rispondenza alla normativa. In proposito il teste ha riferito che il lavoratore svolgeva la propria attività alle dipendenze della ditta artigiana “**”, di cui era titolare il X1. Questi, in quanto artigiano, svolgeva la propria attività lavorativa all’interno dell’azienda e, come precisato dal funzionario dell’ispettorato del Lavoro, non si avvaleva della collaborazione di dirigenti o preposti.

La responsabilità del X1 appare ancora più grave ove si abbia riguardo al fatto che il lavoratore era un apprendista e, come tale, nello svolgimento dell’attività lavorativa, doveva essere accompagnato da altro operaio esperto, cosa che, invece, non è accaduto.

Alla responsabilità del datore di lavoro si aggiunge quella del  produttore.

Si è accertato nel corso del dibattimento che la macchina in questione era sprovvista, sin dall’origine, della idonea protezione per i contatti accidentali con le parti in movimento: si deve pertanto concludere che il produttore del macchinario in questione ha messo in circolazione un prodotto non adeguato ed in contrasto con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, contravvenendo, tra l’altro, all’art. 7 del d.P.R. 547/55.

Come si è sopra osservato è stata proprio la mancanza di tale riparo a determinare il danno per il lavoratore.

Né esclude la responsabilità del produttore la condotta concorrente del datore di lavoro, il quale, come sopra detto, avrebbe dovuto, comunque, vigilare sulla adeguatezza dei macchinari. Tale responsabilità, infatti, risulta autonoma e concorrente con la seconda, dal momento che su ciascuno dei soggetti grava un preciso obbligo che, ove rispettato, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. (cfr. p. es. Cass. 30/1/91,1003; Cass. 6/2/1990, 1613).

Infine si deve osservare che a nulla rileva l’accidentalità della condotta, ossia, la involontarietà dell’evento: è infatti evidente che la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nasce proprio al fine di impedire gli eventi accidentali.

I reati appaiono uniti dal nesso della continuazione, ne consegue l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p.

In ordine alla determinazione della pena, tenuto conto della natura del reato e della personalità degli imputati (che tutti risultano, sostanzialmente, incensurati) si ritiene di potere riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, inoltre possono ritenersi sussistenti le attenuanti generiche.

Ai fini della quantificazione, sebbene le responsabilità siano concorrenti, si ritiene che la condotta del X1 sia, almeno in parte, più grave: questi, infatti, oltre a non avere vigilato sulla idoneità del macchinario, ha omesso di affiancare al lavoratore infortunato (apprendista), altro lavoratore esperto.

la pena, pertanto, va così determinata:

per il X1: pena base mesi tre di reclusione e £. 900.000 di multa; ridotta per le generiche a mesi due di reclusione e £. 600.000 di multa e aumentata per la continuazione a mesi quattro di reclusione e £. 1.200.000 di multa.

per gli altri tre: pena base mesi tre di reclusione e £. 900.000 di multa; ridotta per le generiche a mesi due di reclusione e £. 600.000 di multa e aumentata per la continuazione a mesi quattro di reclusione e £. 1.000.000 di multa.

Poiché la continuazione è stata operata con reati contravvenzionali, l’aumento di pena va applicato secondo la pena di specie, cioè l’arresto e l’ammenda.