Giudice monocratico, sez. II, 5 ottobre 2001, est. dott. Giovanni De Marco
truffa – inadempimento contrattuale
Con decreto di citazione in data 21/12/99, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX Francesco dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Con querela del 4/6/98 YY Grazia rappresentava di essere vedova di M. Antonino, il quale, in possesso di un cospicuo patrimonio immobiliare, ma in difetto di liquidità e fortemente indebitato, aveva avviato una serie di vendite fittizie, volte a sottrarre il proprio patrimonio alle azioni esecutive dei creditori. In tale operazione egli aveva conosciuto l’imputato – presentatogli dal proprio commercialista L. Pietro – il quale si era dichiarato disponibile ad acquistare fittiziamente, a nome della propria società “Ingrosso bevande s.a.s. di XX Francesco”, l’appartamento sito in Messina via Garibaldi is. 458 posto al quinto piano e composto da sette vani più accessori. Lo stesso si era dichiarato disponibile anche ad anticipare l’iva per l’importo di £. 95.000.000. L’operazione veniva concordata con il patto che il XX avrebbe provveduto a ritrasferire l’immobile a richiesta del M.. Per tale ragione in data 7/12/92 si procedeva alla vendita, mediante atto pubblico rogato in notaio Antonio Arrigo, dell’immobile in questione, al prezzo dichiarato di £. 500.000.000, di cui parte venditrice dava quietanza con l’atto pubblico medesimo.
Dopo la morte del marito l’immobile, che mai era stato nel possesso del XX, entrava nella disponibilità della querelante, la quale, nel dicembre 1997, chiedeva al XX di onorare l’accordo operando il ritrasferimento dello stesso, operazione alla quale l’imputato si era opposto, asserendo che la compravendita non aveva natura simulata, bensì reale.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale L. Pietro riferiva di essere commercialista e di avere conosciuto tanto il XX – che era stato suo alunno – quanto il M.. Di entrambi aveva curato per lungo tempo la contabilità. In particolare aveva seguito il XX sino al maggio del 2001, quando aveva ritenuto intollerabile la condotta di quest’ultimo. Nei confronti del M., invece, aveva operato dal 1982 al 1997. Successivamente a tale data, così come suggerito dal M. nel proprio testamento, aveva seguito le vicende del patrimonio della moglie ed erede universale di questi, YY Grazia, divenendo anche procuratore generale della stessa.
Con riferimento alla vicenda per cui è processo spiegava che nell’ottobre 1992 il M., assediato dai creditori e dagli usurai, aveva sentito la necessità di sottrarre a costoro l’ultimo degli immobili rimasto libero da pesi, cioè l’appartamento in questione, ubicato sopra l’allora cinema Metropol, che, tra l’altro, il M. avrebbe voluto, successivamente, conferire ad una fondazione cui avrebbe dato il suo nome. A tal fine si era pensato di operare una vendita fittizia, a persona compiacente, che avrebbe dovuto restituire l’immobile a richiesta. Per tale ragione egli si era attivato individuando come persona di fiducia, appunto, il XX. Questi si era dimostrato disponibile all’operazione che riteneva conveniente anche per la propria società la quale, in tal modo, avrebbe potuto arricchire il patrimonio ed ottenere maggiori finanziamenti dalle banche. Lo stesso teste, tuttavia, in un momento successivo della deposizione, asseriva che in realtà era stato lo stesso XX a pretendere la realizzazione della vendita fittizia, minacciando la M. B. – che aveva procura dal M. Antonino – che le avrebbe tolto i computer se quella non le avesse fatto il trasferimento.
In ogni caso il teste asseriva che l’accordo era stato effettuato tra lui ed il XX, senza che il M. si incontrasse mai con l’acquirente fittizio. Asseriva, quindi, che non era stata predisposta alcuna controdichiarazione in quanto il XX si era rifiutato.
L’accordo, in particolare, prevedeva che venisse stipulato il contratto di compravendita fittizio, senza che si procedesse al reale pagamento del prezzo. Sicchè l’imputato nessuna somma di denaro aveva pagato, fatta eccezione per l’importo corrispondente all’IVA, che per lo stesso costituiva niente più che una partita di giro, dal momento che l’avrebbe successivamente recuperata portandola in deduzione. Tale somma ammontava a £. 95.000.000, ed era stata corrisposta mediante assegni del Banco di Roma, due dei quali cambiati da M. B. che aveva consegnato il denaro allo zio del XX, tale S. Giuseppe, mentre gli altri erano stati incassati personalmente dal M. Antonino, che, tuttavia, non aveva effettuato il pagamento dell’i.v.a., dal momento che vantava dei crediti verso l’erario.
Spiegava, inoltre, il teste che, al fine di giustificare contabilmente l’acquisto dell’immobile, egli stesso aveva suggerito al XX di rappresentare nei mastrini il pagamento del prezzo come avvenuto per cassa, mediante versamenti in contanti. In realtà, invece, il XX, pur rappresentando in bilancio come effettivamente avvenuto un pagamento mai realizzato, lo aveva fatto facendolo apparire parte come avvenuto in denaro, parte imputando fittiziamente alla società dei titoli che, poi, altrettanto fittiziamente, aveva rappresentato come trasferiti a M. Antonino. Lo stesso XX, inoltre, aveva descritto il pagamento effettuato in contanti, come realizzato con successivi versamenti di £. 10-20.000.000, preceduti, di volta in volta, da fittizi apporti del socio di pari importo, il tutto per un ammontare di £. 100.000.000.
Spiegava, quindi, che l’atto pubblico era stato realizzato, per conto del M., da M. B., all’uopo munita di procura speciale. Costei, in particolare, aveva per lungo tempo lavorato presso il suo studio e, dal 1988, si era occupata del M. Antonino, il quale, essendo nato nel 1905, pur essendo ancora lucido, era abbastanza stanco. Per tale ragione dal 1988 sostanzialmente tutti gli atti nell’interesse del M. erano stati compiuti dalla M. B. munita, di volta in volta, di procura speciale.
Successivamente, dopo la morte del M., la situazione patrimoniale si era venuta ulteriormente aggravando in ragione delle consistenti esposizioni verso il fisco. Per tale ragione egli stesso aveva consigliato alla YY di procedere alla vendita dell’immobile in questione, tanto più che, verso di esso, tale Vinci, titolare del supermercato Sigma, aveva manifestato un interesse. Per tale ragione aveva chiesto al XX di procedere alla retrocessione del bene. A fronte di tale richiesta l’imputato aveva assunto un atteggiamento dilatorio, sicchè era stato necessario procedere alla diffida per il tramite dell’avv. F.. A fronte di tale atto, tuttavia, il XX aveva risposto sostenendo l’inesistenza della simulazione ed asserendo che la vendita era stata reale, avendo egli corrisposto pressochè per intero il prezzo, nella misura di £. 370.000.000, salvo la residua somma di £. 130.000.000, che non sarebbe stata corrisposta a causa di una vertenza tra il M. Antonino ed il fratello Angelo, circa la effettiva proprietà dell’immobile. Per tale motivo si era avviata azione civile tuttora in corso.
Il teste asseriva altresì che il XX non era mai venuto in possesso dell’immobile, tanto che in una circostanza, nel luglio/agosto 1998, lo stesso aveva tentato di penetrare all’interno dei locali cambiando la serratura, operazione che era stata bloccata dalla M. B., che si trovava presso la zia al piano terreno, la quale aveva chiesto l’intervento dei vigili urbani.
Quanto al Fa. il L. riferiva che questi era dipendente del Banco di Sicilia e che più di una volta aveva aiutato la M. B. – già protestata – a cambiare qualche assegno. Era a conoscenza che tanto il Fa. quanto la M. fossero sottoposti ad usura.
Ammetteva, infine, di essere a conoscenza del fatto che, nel marzo dell’anno 1999, epoca in cui egli era munito di procura generale, lo stesso immobile per cui è processo, benchè ancora formalmente di proprietà del XX, era stato venduto, per conto della YY, forse da M. B., a tale Z..
M. B. dichiarava di lavorare alle dipendenze del L. e di non essere parente del M. Antonino, benchè lo chiamasse zio in virtù dei rapporti di amicizia. Asseriva di essersi occupata della contabilità del M., intrattenendo anche i rapporti con gli usurai dei quali quegli era rimasto vittima.
Quanto alla vendita fittizia al XX asseriva che questa si era verificata al fine di sottrarre il cespite immobiliare agli usurai. Tale bene, infatti, era l’unico rimasto libero. Si era, pertanto, cercata una persona fidata, al di fuori della cerchia dei parenti, da fare apparire quale acquirente. Sicchè lo stesso L. aveva indicato il XX, con il quale si era raggiunto l’accordo di cedergli il bene fittiziamente e senza passaggio di denaro, con l’intesa che il bene sarebbe stato ritrasferito a richiesta dello stesso M., il quale aveva partecipato alle discussioni volte a definire tale accordo. Realizzato l’atto pubblico il XX aveva solo provveduto a corrispondere l’importo dell’IVA, pari a £. 95.000.000, mediante assegni, tratti sulla banca di Roma e intestati a M. Antonino. In particolare tali assegni erano stati consegnati qualche tempo dopo la stipula dell’atto, quando cioè il L., che si era trovato fuori Messina, aveva fatto rientro in città. Ciò in quanto il XX non intendeva consegnare i titoli direttamente nelle mani della M. B., di cui non si fidava essendo stata la stessa più volte denunciata. Al rientro del L., fuori per ragioni di salute, il XX aveva consegnato a quest’ultimo gli assegni, ed il L., a sua volta, li aveva consegnati a lei che aveva provveduto a cambiarli – dal momento che il M. non aveva più un proprio conto corrente essendo stato protestato – presso l’agenzia di via S. Cecilia della Banca di Roma, dove si era portata in compagnia di tale S. Franco, zio del XX, mentre la monetizzazione degli assegni era stata consentita dal preposto dott. V.. Una volta cambiati gli assegni, inoltre, la somma di £. 26.000.000 era stata restituita in contanti al XX, per il tramite del S., a titolo di regalo.
Nel 1998 essendo sorti problemi relativi al pagamento di tasse per un ammontare complessivo di circa £. 1.400.000.000, si era deciso di vendere l’immobile. La stessa M., pertanto, su indicazione del L., aveva provveduto a chiamare il XX chiedendo la restituzione del cespite, dal momento che era stato trovato un acquirente che offriva circa novecentomilioni. Il XX, tuttavia, aveva preso tempo rappresentando difficoltà con la Banca di Credito Popolare. Quindi, allorchè lo stesso era stato diffidato con lettera dell’avv. F., aveva risposto negando la simulazione ed affermando di avere già corrisposto la somma di £. 330.000.000.
Asseriva, quindi, che il XX non aveva mai avuto le chiavi dell’appartamento, se non per qualche giorno quando queste erano state restituite dall’originario inquilino e prima di essere restituite al L..
Riferiva, quindi, che il M. aveva avuto, inizialmente, un notevole patrimonio immobiliare che aveva dissipato nel tempo. Tale patrimonio quegli aveva gestito personalmente fino al 1989, mentre, sin dal 1985, lo stesso era stato sottoposto ad usura. A partire dal 1989 ella si era occupata dell’amministrazione dei beni, ottenendo numerose procure speciali, per la redazione delle quali, sovente, il notaio si era portato presso l’abitazione del M..
Ammetteva che nel 1999 era stata effettuata una seconda vendita di detto immobile a tale Z., vendita che era stata operata personalmente dalla YY Grazia. Sosteneva, in particolare, che lo Z. fosse anch’egli un usuraio, e nei suoi confronti era stata presentata denuncia con sequestro degli immobili.
Affermava di essere stata sottoposta ella stessa ad usura, così come il Fa., che conosceva e che, in certe occasioni, l’aveva agevolata nel farle cambiare qualche assegno essendo protestata sin dal 1991.
Fa. Antonino riferiva di conoscere le vicende per cui è processo avendo frequentato lo studio del prof. L., collaborando con questo, ed avendo conosciuto il M. e la moglie di questi. Riferiva, in particolare, che, avendo la necessità di sottrarre determinati beni ai creditori, il M. si era determinato a realizzare delle vendite fittizie. A tal fine su suggerimento del prof. L. si era rivolto al XX, ritenuto persona di fiducia. Si era realizzato un accordo sulla parola, senza alcun documento scritto, in base al quale il XX avrebbe acquistato fittiziamente il bene, senza alcun reale passaggio di denaro, per ritrasferirlo al M., a sua richiesta, quando questi avesse risolto i suoi problemi finanziari.
Lo stesso Fa., in proposito, si era adoperato per effettuare le ricerche catastali.
In esito all’istruttoria dibattimentale l’imputato deve essere assolto dal reato contestato. In primo luogo, invero, si osserva che il fatto non appare idoneo ad integrare gli estremi del reato di truffa, né altra ipotesi di reato. Come si evince dalla stessa querela e dalle dichiarazioni rese in istruttoria, si assume che tra le parti fosse intervenuto un accordo, asseritamente realizzato in frode ai creditori del M., con il quale si procedeva solo in apparenza al trasferimento di un immobile. Sicchè, in realtà, l’imputato, al quale l’immobile veniva formalmente trasferito, si sarebbe obbligato a restituirlo alla controparte a sua richiesta redigendo gli appositi atti. Tuttavia, una volta eseguito il primo atto di trasferimento l’imputato si sarebbe rifiutato di eseguire, su richiesta della YY, l’atto di restituzione, e quindi non avrebbe ottemperato all’accordo.
Orbene, come noto, per il verificarsi del reato di truffa non è sufficiente che taluno consegua un profitto ingiusto, giacchè, se così fosse, ogni illecito civile sarebbe di per sé inquadrabile anche come violazione dell’art. 640 c.p. È, invece, necessario che il profitto sia conseguito mediante una condotta fraudolenta. Tale condotta, in particolare, deve essere strumentale al conseguimento del profitto e tale che, se non fosse stata posta in essere, il profitto non sarebbe stato conseguito. La condotta fraudolenta, inoltre, deve consistere in un quid di positivo, che aggiunga qualcosa nella altrui determinazione, non potendo consistere, invece, in una mera riserva mentale in ordine al futuro adempimento. Infatti la conclusione di un negozio giuridico può integrare gli estremi della truffa, anche se il comportamento contrattuale sia corretto, solo quando vengano posti in essere artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la vittima incidendo su circostanze essenziali, tali da determinare la volontà contrattuale (cfr. Cass. 17/7/79), non essendo, invece sufficiente un mero inadempimento contrattuale o l’intenzione, già maturata alla stipula del negozio, di non adempiervi (cfr. Cass 15/2/87). Né, infine, può integrare gli estremi del raggiro la promessa o l’impegno di adempiere il contratto, dal momento che tale impegno è insito nella natura del contratto medesimo.
Nel caso di specie risulta evidente che l’imputato non ha posto in essere alcun raggiro al momento della stipula del (fittizio) contratto di compravendita, ma si è limitato a non adempiere all’obbligazione nascente dall’accordo sottostante, cioè all’esecuzione del nuovo trasferimento a favore della querelante.
Una simile condotta, pertanto, non appare idonea ad integrare gli estremi della truffa difettandone i raggiri, e restando, pertanto, confinata nell’ambito dei meri illeciti civili.
Per completezza va comunque osservato che, anche qualora il reato fosse configurabile, esso sarebbe comunque prescritto. Il reato di truffa, invero, si perfezione nel momento in cui il profitto viene conseguito dall’agente. Nel caso di specie tale momento andrebbe individuato nel momento in cui il contratto (sia pure apparente) si è perfezionato, consentendo all’imputato di acquisire la giuridica disponibilità del bene. Tale momento, pertanto, deve essere individuato nell’istante in cui il contratto si è formato, cioè il 7/12/92. Ne consegue che alla data attuale il reato sarebbe ormai prescritto.
Conforme a tale interpretazione è la giurisprudenza citata dalla stessa difesa (Cass. SS.UU. 16/1/75, 307). Questa, infatti si riferisce alla ipotesi in cui la eventuale truffa contrattuale si sia realizzata per il tramite di una obbligazione contrattuale in conseguenza della quale, successivamente, l’agente sia venuto in possesso dei beni. In un simile caso, infatti, correttamente, il momento perfezionativo del reato dovrebbe essere individuato, nella esecuzione da parte della vittima della obbligazione, momento che comporta il conseguimento del profitto. Ipotesi che non si verifica nel caso per cui si procede: in questo, infatti, l’eventuale utilità per l’agente sarebbe stata conseguita nel momento stesso in cui il contratto è stato stipulato, con conseguente acquisto della giuridica e formale proprietà del bene. Perciò, il fatto che solo in un momento successivo la vittima si sia resa conto del disegno dell’agente, ciò non può spostare avanti nel tempo l’epoca di consumazione del reato, ma solo, al più, la decorrenza del termine per la presentazione della querela.
A nulla gioverebbe, poi, la contestata circostanza aggravante. Il reato per cui si procede, infatti, è punito con pena edittale massima di anni tre di reclusione. Per cui, anche tenendo conto dell’aumento conseguente all’aggravante, la pena non raggiungerebbe la soglia dei cinque anni, a partire dalla quale il termine di prescrizione diviene di anni dieci.
Tanto premesso, non possono sottacersi alcune considerazioni sul merito della vicenda. Una vicenda che, malgrado l’istruttoria dibattimentale, continua a presentare lati oscuri ed a tratti inquietanti. Non può sfuggire il ruolo e la posizione dei protagonisti principali, soggetti che si sono rivelati, anche nel corso dell’istruttoria tutt’altro che disinteressati: M. B. e L. Pietro. Il principale interrogativo irrisolto riguarda il loro ruolo nelle vicende del patrimonio dei coniugi M.. Va osservato, in proposito, che verso la fine degli anni ottanta il M. Antonino aveva già un’età particolarmente avanzata e che, da tale momento, come risulta dall’istruttoria dibattimentale, egli sostanzialmente scompare dalla gestione dei propri beni, gestione delegata al L. ed alla M.. Emblematica la vicenda per cui è processo: non sfugge come, secondo la stessa versione del L., alla decisione di vendere il bene, agli accordi con il simulato acquirente e alla stessa stipula dell’atto, il M. fu sostanzialmente estraneo. L’accordo, infatti, sarebbe intercorso tra il L. ed il XX, senza che mai il M. avrebbe partecipato ad alcun incontro (anche se, sul punto, i testi si contraddicono). Tanto fu estraneo che la decisione di non redigere una controdichiarazione sarebbe derivata dalla fiducia che il L. – e non il M. – asseritamente riponeva nel XX.
Analogamente per quel che riguarda gli assegni relativi all’IVA i quali, benchè intestati al M., mai sarebbero passati per le mani di questi, venendo consegnati al L. e monetizzati dalla M. B.. La quale, per di più, dopo avere ottenuto il contante – asseritamente destinato a pagare l’i.v.a. sulla compravendita – ne consegna una parte, pari a £. 26.000.000, al XX a titolo di regalo. Comportamento ampiamente dubbio per due ordini di ragioni: per un verso non si comprende come sia stata pagata l’i.v.a. dopo il regalo al XX, dal momento che la M. B., per sua stessa ammissione, era a corto di contanti e così anche il M.. Per altro vero non si comprende per quale ragione, per conseguire un simile risultato, non si fosse proceduto, più semplicemente, da parte del XX, ad emettere assegni per un importo ridotto. Infine non si comprenderebbe per quale ragione un soggetto in così gravi difficoltà economiche da lasciarsi depauperare il patrimonio dagli usurai e dall’essere costretto a ricorrere a simili operazioni, si rivelasse tanto munifico dal fare regali.
Così anche alla morte del M. questi, per testamento, raccomanderebbe alla moglie di farsi assistere dal prof. L., il quale finisce col diventare procuratore generale della vedova – anch’essa particolarmente avanti con l’età – mentre la M. B. continua a raccogliere procure speciali.
Lo stesso L., nel corso della deposizione, a proposito della possibilità di vendere l’immobile per cui è processo, si lascia sfuggire che, se il XX avesse restituito l’immobile bonariamente un cinquanta ripeto cento milioni, una volta venduto l’immobile, io gliel’avrei riconosciuto, non ci sono dubbi. Gliel’avrebbe riconosciuto lui personalmente, come se si trattasse di denaro di sua pertinenza.
A ciò aggiungasi l’anomala posizione del L., il quale, per un verso, entra in una sorta di conflitto di interessi, finendo con l’occuparsi contemporaneamente di clienti aventi posizioni confliggenti, a maggior ragione dopo che il XX si sarebbe rifiutato di restituire l’immobile, circostanza che si sarebbe verificata nel 1997 e dopo la quale, fino al maggio 2001, il L. pur essendo procuratore generale della YY, avrebbe continuato a curare la contabilità del XX.
Le superiori considerazioni al fine di evidenziare come i testi in questione appaiano tutt’altro che disinteressati alla vicenda ed all’esito del processo e quindi non pienamente credibili, con la conseguenza di non potere ritenere le relative dichiarazioni come sufficienti, da sole, a costituire piena prova dei fatti riferiti (cfr. Cass. 11 gennaio 2000, 4563; Cass. 6/10/99, 1423; Cass. 26/8/99, 11829; Cass. 16/6/99, 9734; Cass. 24 febbraio 1997, n.4946; Cass. 11 luglio 1997, n.8606; Cass. 28/2/92; Cass. 26/4/94).
omissis