Giudice monocratico, sez. II, 5 dicembre 2000, est. dott. Giovanni  De Marco

omicidio colposo – scriminante putativa – eccesso colposo – errore  – colpa – competenza - correlazione tra accusa e sentenza

Con decreto di citazione in data 25/7/96, la Procura della Repubblica presso la Pretura di Messina, rinviava a giudizio XX Nicolò dinanzi al Pretore, per rispondere dei reati di cui agli artt. 51, 55, 589 c.p. A seguito di eccezione della parte civile il Pretore dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo il reato di competenza della Corte d’Assise, e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con sentenza del 22/11/97. Quell’ufficio di Procura inoltrava al G.U.P. presso il Tribunale richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 575, 51, 55, 59 c. 3 c.p. In esito alla udienza preliminare il Gup, in data 17/11/98, dichiarava la propria incompetenza e sollevava conflitto trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione.

Con sentenza del 18/6/99 la Corte di Cassazione risolveva il conflitto riconoscendo la competenza di questo Tribunale in composizione monocratica, cui trasmetteva gli atti. Conseguentemente veniva emesso decreto di citazione a giudizio dinanzi a questo giudice.

In esito all’istruttoria dibattimentale, previa costituzione di parte civile e citazione della persona civilmente responsabile, e con l’intervento del Ministero della Difesa, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Occorre premettere che, come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi, presso l’abitazione del dott.  G., magistrato all’epoca un forza …, era stato allestito un servizio di sorveglianza, ritenendosi il predetto magistrato esposto a rischio di attentati in relazione all’attività professionale dallo stesso esercitata. A tal fine ci si era avvalsi dell’impiego di militari volontari e di leva in forza alla brigata Aosta cui, in conseguenza del d.l. 349/92, erano attribuite funzioni e poteri di Pubblica Sicurezza.

Detto personale, che operava in base alle direttive impartite, da ultimo, dal col. Michele F., con apposita circolare di servizio acquisita agli atti, era stato dislocato in prossimità ed all’interno della villa del magistrato, sita in località vill. Annunziata. Detta costruzione, come riferito tra l’altro dal sov. Catalfamo della Polizia Scientifica che eseguì i rilievi subito dopo il fatto, risultava circondata da un muro in cemento dell’altezza di circa mt. 1 sormontato da una robusta ringhiera metallica dell’altezza di circa mt. 1,20. Inoltre sul fronte prospettante sulla strada e sull’ingresso carrabile del garage, erano posti a dimora una serie di alberi di cipresso, alti circa 3 mt., molto fitti, tali da impedire la visuale dall’interno verso l’esterno e viceversa.

La notte tra il 15 ed il 16 dicembre 1993 il personale di guardia era composto da otto unità di cui un sottufficiale capo servizio (l’odierno imputato, militare di carriera), un militare di truppa adibito di pattuglia (denominata ALFA) e sei militari di truppa impiegati in altrettante postazioni fisse (denominate BETA, DELTA, GAMMA, OMEGA, EPSILON e LAMBDA).

Come recita la menzionata circolare e come è stato confermato dai testi escussi, il Capoposto era il responsabile del corretto svolgimento del servizio, doveva muoversi all’interno del “punto sensibile”, sostare davanti l’ingresso assicurandone il controllo, ed effettuare saltuari controlli presso l’area vigilata dalle postazioni esterne.

La “pattuglia ALFA” doveva operare all’esterno dell’abitazione muovendosi tra l’ingresso principale e l’ingresso del garage.

Gli altri militari erano impiegati in postazioni fisse rispettivamente ubicate in corrispondenza: del pianerottolo sopra l’ingresso del garage (b); della scalinata d’accesso al giardino con piscina (d); della scalinata sopra l’ingresso interno del garage (g); dell’ingresso del cantiere edile situato all’esterno della villa, ad ovest della stessa (W); del lato sud del muro perimetrale (e); nel vertice sud-est dell’abitazione (l).

I collegamenti tra il gruppo di guardia e la sede dovevano essere assicurati a mezzo stazione radio tra il capo nucleo e la sede, mentre tra pattuglia e capo-nucleo a mezzo fischietto per emergenza.

I militari, inoltre, erano dotati di arma individuale FAL, con due caricatori da venti colpi ciascuno, ed avevano disposizione di tenere l’arma con il caricatore inserito, ma senza colpo in canna, e con il selettore di tiro in posizione “S” (semiautomatico). Sicchè l’arma poteva esplodere un colpo per volta e, per mettere in canna il proiettile, era necessario tirare la leva del percussore. Il primo proiettile, inoltre, doveva essere di tipo tracciante.

Come si evince anche dalle dichiarazioni rese dai militari, quella notte il serg. XX aveva funzioni di capoposto. Il militare D., con funzioni di pattuglia (postazione a), percorreva il tratto antistante la villa, tra i due ingressi, sul fronte nord, mentre il militare YY occupava la postazione W sita all’ingresso del cantiere edile, sul lato ovest della villa, all’esterno della stessa, ad una distanza di parecchi metri dal luogo in cui, dalla parte opposta della villa, fu poi rinvenuto il suo corpo.

Di fronte a tale postazione, però all’interno del muro della villa, sul lato ovest, sulla scalinata d’accesso alla parte del giardino relativa alla piscina, era ubicata la postazione d occupata dal militare S., mentre, sempre sullo stesso fronte, ma all’esterno del muro di recinzione e più verso sud, era collocata la postazione e occupata dal militare C.. Proseguendo verso sud, allo spigolo della recinzione, si trovava la postazione l, occupata dal militare Grillo. Sul fronte est, in corrispondenza della scalinata sopra l’ingresso interno del garage, era ubicata la postazione g, occupata dal militare L.. Di seguito, procedendo verso nord, sul pianerottolo sopra l’ingresso del garage, era stata sistemata la postazione b occupata dal militare F.. Ulteriormente verso nord si rinviene una rampa di scale che si snoda verso ovest.

Subito sotto tale rampa di scale, spostato verso nord, sarebbe stato rinvenuto il corpo del militare YY. In realtà l’ubicazione di tale luogo non è stata individuata in maniera assolutamente certa, atteso che al momento della esecuzione dei rilievi il YY era stato già trasportato in ospedale. Sicchè, ai fini della collocazione di tale punto ci si deve accontentare della ricostruzione effettuata dal sov. Catalfamo, posto che nessuno dei militari escussi come testi nel corso dell’istruttoria è stato in grado di individuarlo con maggiore precisione.

Per una maggiore comprensione si riporta uno schizzo dei luoghi, realizzato sulla base dei documenti e delle dichiarazioni in atti, ai quali si rinvia per maggiori dettagli.

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nella prima mattinata del 16 dicembre 1993, intorno alle ore 5,00, si verificava l’evento per cui è processo: il caposervizio, sergente XX, esplodeva un colpo di fucile nei confronti di una persona che si era immessa clandestinamente all’interno del recinto della villa. Tale persona si rivelava, successivamente, per il commilitone YY Vincenzo, come sopra osservato destinato alla postazione W. Questi, come si è potuto ricostruire in esito alla istruttoria dibattimentale, all’orario in questione, contravvenendo alle prescrizioni impartitegli, aveva lasciato la propria postazione, verosimilmente con l’intento di fare uno scherzo al proprio capo servizio. Sicchè si avviava in direzione Nord-est, transitava dinanzi all’ingresso principale dove incrociava il commilitone F. (che sostituiva temporaneamente il collega D.), quindi scavalcava la recinzione e si introduceva nel giardino all’altezza dell’ingresso del garage. Subito dopo veniva raggiunto da un colpo di fucile.

All’interno del recinto, infatti, si trovava l’imputato. Questi, come dallo stesso riferito e confermato dall’istruttoria dibattimentale, aveva autorizzato il D. ad allontanarsi dalla postazione a per recarsi al bagno che era ubicato in prossimità della piscina, alle spalle della villa, oltre la postazione g. Il XX, pertanto, aveva incaricato il militare F. di sostituire il D. e, a sua volta, si era portato a presidio della postazione b, in sostituzione del F..

A questo punto, mentre il D. si trovava ancora in bagno, l’imputato vedeva muoversi il fogliame della siepe a ridosso della recinzione esterna. Insospettito si avvicinava a detto luogo individuando a circa un metro e mezzo di distanza un’ombra accovacciata nei cespugli. Temendo quindi che fosse in corso un’aggressione e fossero state neutralizzate le postazioni esterne, d’istinto caricava l’arma in dotazione ed esplodeva un colpo all’indirizzo dell’ombra, senza fare precedere tale atto da alcuna intimazione, ritenendo di non averne il tempo.

In particolare il XX, nel corso delle indagini preliminari, rendeva dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 513 c.p.p. In tali circostanze l’imputato ha affermato (dichiarazioni spontanee del 16/12/93, confermate con le garanzie di legge il 17/12/93 ed il 10/6/98): Sono il capo muta della pattuglia incaricata di assicurare la protezione dell’abitazione del giudice G. nel turno dalle ore 2,00 alle ore 6,00… Poco prima che accadesse il fatto avevo effettuato un giro di ispezione ed avevo constatato che tutti gli uomini erano ai loro posti. Mi ero pertanto portato nel corridoio esterno della casa frontistante il cancello d’ingresso, posizionandomi proprio in corrispondenza del luogo ove si trova una panchina in ferro (dai rilievi in atti non è dato sapere ove si trovasse detta panchina). Mi trovavo li da circa 10 minuti quando notai muoversi le cime degli alberi che costeggiano il muretto della rampa di accesso al garage. Poiché non vi era assolutamente vento il fatto mi mise in sospetto e mi allarmai quando contemporaneamente sentii dei fruscii che nel silenzio esistente apparivano ingigantiti. Mi avvicinai allora verso quella parte della villa e giunsi in corrispondenza della rampa di scale che porta al piano di calpestio del giardino. Ivi giunto notai la sagoma di una persona che procedeva in posizione china sul bordo del muretto. Essa era semicoperta e si confondeva con la vegetazione anche perché indossava degli abiti verdastri. Non sospettai minimamente che potesse trattarsi di uno dei soldati anche perché, come ho già detto, poco prima avevo fatto il giro d’ispezione e li avevo trovati tutti ai loro posti. Inoltre se qualcuno di essi si fosse spostato (mi riferisco a quelli all’interno del recinto, perché gli altri avrebbero potuto entrare soltanto dal cancello e solo dopo mio ordine) avrebbe dovuto necessariamente passare davanti a me. Ritenni pertanto che dovesse trattarsi di una persona estranea che stava tentando di introdursi all’interno. Feci dunque un passo indietro e contemporaneamente armai il fucile. La persona da me intravista, malgrado non avesse potuto non sentire il rumore dell’arma, continuò ad avanzare e tale circostanza mi convinse ancor più che si trattava di una persona ostile. Ritenni pertanto che sia io che i miei uomini nonché la personalità da proteggere fossimo in una situazione di immediato pericolo, anche perché in questo lasso di tempo, che fu brevissimo, lo sconosciuto era giunto a poco più di un metro da me. Scattò pertanto in me un riflesso condizionato per cui sparai in quella direzione. Per l’estrema vicinanza a me che la persona aveva in quel momento, per il mio stato di concitazione e per la situazione di pericolo incombente in cui ritenni di trovarmi non diedi alcuna intimazione di avvertimento anche perché proprio di fronte ai miei occhi vi era l’ultimo albero del filare che non mi consentiva una libera visuale e in ogni caso l’estraneo aveva già superato la linea esterna di controllo e protezione. Debbo anche aggiungere che la luce era molto limitata perché già da circa mezz’ora erano state spente le lampade dell’illuminazione pubblica nella strada e il luogo era insufficientemente illuminato da un faretto anch’esso posto nella strada. Subito dopo avere sparato udii un grido di dolore e nel contempo il rumore di un oggetto che cadeva. Soltanto dopo mi resi conto che detto rumore era stato provocato dalla caduta del fucile del YY. Vidi quindi il corpo di quest’ultimo cadere sul prato e rimanervi immobile con le gambe sollevate ed ancora appoggiate sui rami degli alberi. Solo a quel punto mi resi conto che si trattava di uno dei miei soldati e mi avvicinai a lui per vedere come stava. Cercai di confortarlo e contemporaneamente tramite la radio della P.S. in mio possesso chiamai la centrale operativa e chiesi l’immediato intervento della polizia e di un’autoambulanza. Nell’arco di 5 minuti sul posto giunsero sia una pattuglia della polizia che l’ambulanza il YY era ancora vivo e fu trasportato in ospedale. Non avrei mai potuto immaginare che il YY per fare a me uno scherzo potesse violare la consegna. Anche se inevitabilmente tra di noi si era instaurato un clima di confidenza tutti i soldati che erano ai miei ordini sapevano che nelle questioni attinenti al servizio ero assolutamente intransigente e particolarmente pignolo. (Dichiarazioni del 17/12/93:)… Poco prima che accadesse il fatto io mi trovavo sulla parte anteriore della villa del dott. G.. Alla sinistra della costruzione vi è l’ingresso principale. Di fronte alla stessa vi è un muretto basso di circa un metro e mezzo con delle sbarre in ferro. Davanti a tale muretto vi sono dei pini. Nella strada, proprio davanti alla recinzione principale, vi era la postazione dove, se ben ricordo, si trovava il F.. Attraverso i pini si intravedeva lo stesso F.. All’angolo sinistro e destro della costruzione, sempre in corrispondenza della facciata principale si trovava la postazione di altri due militari, corrispondenti alle postazioni beta e gamma. Come riferito, mentre mi trovavo nella posizione sopra indicata vidi muovere la parte alta dei pini che si trovano davanti ad un muretto che costeggia il garage. Mi avvicinai alla postazione beta per vedere chi avesse mosso gli alberi e in effetti intravidi una sagoma di una persona che camminava carponi sul muretto che costeggia il garage. Istintivamente ho messo il colpo in canna e senza dare avviso, sparai all’indirizzo della persona che avevo intravisto. Prima di sparare non dissi nulla né avvisai i militari della postazione beta e gamma. Ritengo comunque che la mia azione sia stata notata dal militare della postazione beta perché quando sparai ero vicino allo stesso, però data la concitazione del momento non ricordo bene chi fosse tale militare. Non ricordo se il militare della postazione beta fosse il L. o il D.. Ricordo comunque che circa venti minuti prima dei fatti il D. mi aveva chiesto il permesso di allontanarsi perché aveva mal di pancia e doveva recarsi in bagno. Ho sostituito il D. con altro militare, però non ricordo con chi e non ricordo se il D. già fosse tornato dal bagno nel momento in cui ho esploso il colpo di fucile. Voglio precisare che i fatti sono successi in maniera molto rapida e improvvisa. Il tutto è avvenuto all’incirca in meno di un minuto; per questo motivo credendo che fossi in pericolo sia io che gli altri militari in quanto pensavo che un individuo estraneo fosse entrato all’interno della recinzione di pertinenza della villa ho esploso immediatamente il colpo di fucile senza avere nemmeno il tempo di avvisare gli altri militari. Voglio inoltre evidenziare che non avrei mai potuto immaginare che uno dei miei soldati potesse porre in essere una tale azione. Secondo le consegne ho l’obbligo di intimare l’altolà chi va là soltanto nel perimetro esterno della recinzione delimitante la zona di pertinenza della villa vigilata. All’interno di tal perimetro non vi è tale obbligo nel caso in cui si constati la presenza di persona estranea e tale per me era la persona che avevo intravisto tra gli alberi. Il YY in base alle consegne aveva l’obbligo di non muoversi dalla postazione epsilon che si trova nel retro della villa. Nelle settimane precedenti c’erano stati diversi attentati nei confronti della villa del dott. G.. In particolare una volta è stato trovato un bidone con materiali infiammabili nei pressi della costruzione, un’altra volta è stata trovata una pistola giocattolo sopra un muretto, un’altra volta c’è stato un tentativo di intrusione da parte di estranei; un’ultima volta è stato affisso un cartello a breve distanza dalla costruzione del dott. G. su cui c’era la scritta “se vogliamo entriamo !”. Anche per questo motivo ero in uno stato di continua all’erta. (Dichiarazioni del 18/12/93:) … Ho caricato l’arma poco prima di esplodere il colpo e cioè quando mi sono avvicinato al muretto ove ho intravisto la sagoma di una persona che avanzava verso di me. Sono sicuro di avere caricato l’arma nel momento indicato sopra. Quando è esploso il colpo il YY si trovava alla distanza di un metro e mezzo circa da me ma non l’ho riconosciuto data l’oscurità. (Dichiarazioni del 10/6/98:)…Ritenni pertanto che fosse in atto una grave aggressione all’obiettivo che proteggevamo anche perché ritenni che i militari posti di guardia al perimetro esterno fossero stati tutti neutralizzati … Nella strada principale esisteva l’illuminazione pubblica che però dalle ore 5,00 alle ore 5,30 circa veniva totalmente a mancare, rendendo tutta la zona completamente buia. All’interno della villa nei pressi del cancello d’ingresso esisteva un lampioncino da giardino a forma sferica che illuminava le adiacenze di esso. Oltre a questa non esistevano altre illuminazioni.

Quanto affermato dall’imputato appare sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni rese dai commilitoni, dai rilievi e dalle risultanze dell’esame autoptico.

Invero, come emerge dalle rilevazioni eseguite dal personale della scientifica e dalle dichiarazioni dell’agente Salvatore Catalfamo, in forza al Gabinetto di Polizia Scientifica, il corpo del YY venne rinvenuto verosimilmente nella parte sinistra del giardino in mezzo ai pini di recinzione, in particolare sul lato sinistro dell’ingresso, nella parte prospiciente la rampa del garage della villa, a ridosso di una serie di alberi di cipresso, alti circa 3 mt. (all’epoca dei fatti) molto fitti, tali da impedire la visuale dall’interno verso l’esterno e viceversa. In tale zona, a circa mt. 1,50 di altezza, erano anche rilevabili alcuni rami piegati e un ramo spezzato, mentre sulla parte esterna del muro di cinta, a circa cm. 40 dal pilastro del cancello di accesso al garage, veniva rilevata l’impronta di un’orma di anfibio, segno del recente passaggio di un uomo tra il fogliame.

Tali elementi confermano l’accesso del YY all’interno della villa per tale via, cioè scavalcando la recinzione nella parte in cui la visuale dall’interno verso l’esterno era impedita dalla fitta vegetazione.

In quella zona, inoltre, all’interno di una fioriera posta a mt. 1,25 di altezza circa, sul parapetto del ballatoio in cima alla scala d’ingresso dell’abitazione, nella parte prospiciente l’accesso al garage, a circa mt. 1,90 dalla estremità esterna della scala, veniva rinvenuto un bossolo cal. 7,62 NATO, verosimilmente espulso dall’arma del XX. A quest’ultimo, infatti, venivano sequestrati due caricatori di cui uno completo dei 20 proiettili in dotazione e l’altro con soli diciannove proiettili, cioè mancante di uno di essi.

Secondo quanto riferito nel corso dell’istruttoria (v. in particolare teste L.) il fucile FAL in dotazione espelle i bossoli dalla parte superiore, facendoli ricadere a breve distanza dall’arma. Sicchè deve desumersi che all’atto dell’esplosione del colpo l’imputato si trovasse sul ballatoio, in prossimità della scala, o, comunque, in un intorno abbastanza ristretto del punto in cui venne rinvenuto il bossolo.

Analoga conferma può desumersi dalle risultanze dell’esame autoptico condotto dal prof. Modica e dalla certificazione del P.S. dell’ospedale Margherita: il YY, infatti, veniva attinto da un colpo d’arma da fuoco in corrispondenza della fossa iliaca destra. Il perito nella sua relazione ha precisato che la vittima sarebbe stata colpita da breve distanza – anche se non è stato in grado di meglio specificare – con un proiettile di tipo tracciante (che, cioè, nel suo tragitto lascia una scia luminosa colorata). Ciò poteva affermare in considerazione del fatto che i visceri apparivano sovraddistesi in conseguenza della produzione di gas di combustione (segno inequivoco che la combustione tracciante della polvere contenuta alla base del proiettile non si era esaurita prima di attingere il bersaglio, continuando sino al suo esaurimento nella cavità addominale), nonché in considerazione del danno prodotto dal proiettile (che ha anche leso la colonna vertebrale, contro cui si è fermato, e lacerato le anse intestinali).

Il proiettile, inoltre, effettuava un percorso intracorporeo dall’avanti all’indietro e lievemente dal basso verso l’alto. Un simile tracciato, come riferito dal consulente, fa pensare che la vittima trovandosi in posizione più elevata rispetto a chi sparava, fosse in parte piegata nell’atto di saltare. È peraltro possibile che si trovasse in piedi alla stessa altezza dello sparatore, ove quest’ultimo impugnasse l’arma come un mitra o una baionetta, cioè in basso all’altezza dello stomaco. In ogni caso deve affermarsi che, se il percorso del proiettile andava dal basso verso l’alto, inevitabilmente il foro di ingresso si trovava ad un’altezza superiore rispetto alla canna dell’arma dalla quale venne esploso.

Alla luce dei superiori elementi, pertanto, può affermarsi che il YY è stato colpito subito dopo avere scavalcato la recinzione, da una distanza di circa due metri, e nell’atto di saltare giù dal muretto, o, comunque, occupando una posizione leggermente più elevata rispetto allo sparatore. Tali conclusioni appaiono compatibili con le dichiarazioni del XX e con la ricostruzione dallo stesso fornita. In particolare è possibile ritenere che al momento dell’evento il YY si trovasse sul muro di recinzione, all’interno della ringhiera metallica ed a in prossimità del ballatoio, mentre l’imputato doveva trovarsi sul ballatoio, in prossimità della scala che conduce al giardino e della fioriera ove venne rinvenuto il bossolo.

Con riferimento al luogo di rinvenimento del bossolo, inoltre, non possono essere accolti i sospetti formulati dal pubblico ministero in sede di conclusioni. L’accusa, infatti, ha ipotizzato che il bossolo non fosse finito originariamente nella fioriera in cui venne poi rinvenuto, bensì che vi sia stato gettato deliberatamente in un momento successivo all’evento.

Tale supposizione, che peraltro è priva di qualunque riscontro ancorchè indiziario, appare in contrasto con la stessa dinamica del fatto. Invero non pare realistico che nel breve lasso di tempo intercorso tra l’evento e l’intervento della polizia, l’imputato (l’unico che potesse avere interesse ad una simile trasposizione), al buio, in presenza degli altri commilitoni e nella situazione di confusione che si era creata, abbia avuto il tempo e la prontezza di spirito di cercare il bossolo, la fortuna di trovarlo immediatamente, e l’occasione per gettarlo nella fioriera. Tanto più che, diversamente da quanto ritenuto dal pubblico ministero, l’imputato nelle proprie dichiarazioni non ha affermato di avere disceso le scale, ma di essersi portato in corrispondenza delle stesse. Ha infatti riferito: … Mi avvicinai allora verso quella parte della villa e giunsi in corrispondenza della rampa di scale che porta al piano di calpestio del giardino. Ivi giunto notai la sagoma di una persona che… Sicchè in base alle stesse dichiarazioni dell’imputato deve concludersi che il colpo sia stato esploso quando questi si trovava in cima alle scale. In tali condizioni, tra l’altro, come si evince dalla documentazione fotografica, il YY si sarebbe trovato in una posizione leggermente più elevata rispetto al XX. Infatti, sebbene in occasione dei rilievi non sia stata effettuata la misurazione dell’altezza del ballatoio, dalla documentazione fotografica si evince che questo fosse più in basso – sia pure di poco – rispetto al muro di cinta. Tale posizione, unitamente alla verosimile impugnatura dell’arma, possono avere determinato il percorso intracorporeo effettuato dal proiettile leggermente dal basso verso l’alto.

Tutti i testi, inoltre, hanno concordato in ordine alla circostanza secondo cui, al momento del fatto, la visibilità era estremamente scarsa dal momento che non vi era illuminazione naturale, e che l’illuminazione esterna, della strada, come capitava spesso a quell’ora, era spenta, mentre l’illuminazione interna – secondo L. e S. – era inesistente o, comunque – come sostenuto dai testi D. e C., che però occupavano postazioni esterne – assai scarsa essendo realizzata mediante una sola lampada da giardino collocata nella parte antistante la casa. Analoga versione forniva l’imputato, secondo il quale l’unica illuminazione esistente era realizzata mediante un lampioncino ubicato in corrispondenza dell’ingresso principale.

Nessuno dei testi, infine, riferiva di avere sentito né lo scarrellio dell’arma, operazione necessaria per portare il colpo in canna, né un’eventuale intimazione.

Non è stato, invece, escusso il teste F. Giuseppe, il quale, in quanto imputato di reato connesso, processato e condannato dinanzi al Tribunale Militare per il reato di violate consegne (art. 118 c.p.m.p.), si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In relazione allo stesso, tuttavia, veniva disposta a norma dell’art. 238 bis c.p.p., l’acquisizione della sentenza di patteggiamento n. 174/94 del 28/6/94, definitiva il 22/7/94, del Gip presso il Tribunale Militare di Palermo, dalla cui imputazione si evince che il militare in questione, occupando la postazione a, lasciava passare il commilitone YY consentendogli di introdursi all’interno del terreno di pertinenza dell’abitazione suddetta dopo avere scavalcato il muro di recinzione delimitante l’ingresso principale dell’abitazione, circostanza abbastanza verosimile se si considera che il YY, per raggiungere il punto nel quale ha scavalcato la recinzione, doveva necessariamente transitare dinanzi alla postazione occupata dal F..

Alla luce delle superiori risultanze, pertanto, deve ritenersi che, come descritto in rubrica, l’imputato abbia sparato in direzione del YY ritenendo che fosse in corso un’intrusione ad opera di malintenzionati.

Posta questa fondamentale premessa, ai fini del giudizio di responsabilità occorre domandarsi se, comunque, l’imputato abbia agito colposamente, o se, invece, non debba trovare applicazione la scriminante putativa di cui all’art. 52 e 59 c.p. (e non 51 c.p. come indicato in rubrica).

Sul punto va evidenziato che la qualificazione giuridica del fatto e della eventuale fattispecie violata appartiene alla competenza del giudice, così come la individuazione delle eventuali circostanze scriminanti, sicchè nessuna violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza può verificarsi. Del resto, perché possa configurarsi una simile violazione non è sufficiente una mera difformità letterale tra contestazione e sentenza, ma è necessario che sussista una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e una incompatibilità tra quanto addebitato in sentenza e l’imputazione, con conseguente pregiudizio per il diritto della difesa. Infatti le norme disciplinanti le nuove contestazioni hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto della difesa dell’imputato. Ne consegue che esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette. Sicchè modifiche minime del fatto contestato, che lasciano intatto il nucleo essenziale dello stesso, da individuarsi nella condotta, e tali che tra le prime ed il secondo possa individuarsi un rapporto di continenza, non appaiono idonee a pregiudicare il pieno esercizio delle prerogative difensive, con la conseguenza che non sussiste violazione del principio suddetto (cfr. Cass. SS.UU. 19/6/96; Cass. 18/9/97, 8417; Cass. 6/11/97, 9973; Cass. 25/6/97, 6170; Cass. 14/11/97, 10362; Cass. 8/7/99, 9957).

Ne consegue che, nel caso di reati colposi, non si ha violazione del principio di correlazione quando la contestazione concerna globalmente la condotta addebitata come colposa, in maniera generica. Sicchè in tal caso è consentito aggiungere agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione di colpa, emergenti da atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. 31/7/97, 7704).

Tanto premesso si osserva che l’ultimo comma dell’art. 59 c.p. stabilisce che se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Viene pertanto equiparata la situazione di chi agisce effettivamente in presenza di una causa di giustificazione a quella di colui che erroneamente la ritiene esistente.

Si tratta, in sostanza, della naturale estensione alle scriminanti della disciplina generale dell’errore di fatto enunciata dall’art. 47 c.p., secondo cui l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente.

L’attenzione si sposta, pertanto, sulla natura e sulle caratteristiche dell’errore.

Invero, perché questo sia rilevante è necessario che esso investa gli elementi di fatto e che non sia determinato da colpa. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 59 u.c., conformemente a quanto previsto dall’art. 47 c.p., se si tratta di errore determinato da colpa la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

In primo luogo si deve ritenere che l’errore sul fatto sia quello che cade su un elemento materiale essenziale del reato, determinando l’alterazione del processo volitivo, cosicchè il soggetto si determini ad agire nel presupposto di una realtà non corrispondente a quella effettiva (cfr. p. es. Cass 22/1/88, 17886; Cass 19/1/81; ecc.).

In sostanza può determinare la non punibilità della condotta solo quell’errore che incide su fattori della realtà da reputarsi essenziali nella determinazione del processo volitivo, cioè scatenanti dell’azione.

Come sopra si è detto, inoltre, quando l’errore è stato determinato dalla colpa dell’agente questo non è idoneo ad escludere la punibilità poiché in tal caso il fatto assume comunque rilevanza penale, sia pure sotto il profilo del delitto colposo.

In questa prospettiva vanno distinti due piani di colpa.

Uno riguarda il processo intellettivo della realtà, cioè il processo di percezione della realtà e le alterazioni dello stesso. Sicchè si avrà un fatto colposo quando l’errore sui presupposti di fatto è stato determinato da colpa nell’esame della realtà, quale potrebbe essere la leggerezza nella verifica dei presupposti dell’azione: in questo caso l’agente è perfettamente cosciente della propria azione e vuole le conseguenze della stessa, sia pure su presupposti di fatto diversi da quelli reali.

La colpa, poi, può incidere non sulla percezione della realtà, bensì sulla condotta posta in essere dal soggetto che, pur avendo ritenuto legittimamente la sussistenza di determinati presupposti di fatto, abbia agito in maniera sproporzionata o, comunque, non abbia seguito le prescritte regole di prudenza.

In tale seconda ipotesi, come è evidente, l’errore non riguarda tanto il processo intellettivo, bensì la materialità della condotta.

Nel caso in esame, secondo la formulazione dell’accusa, si muove – correttamente – dall’ipotesi che l’azione posta in essere dall’imputato, che ha determinato la morte del YY, si sia verificata sulla base di un errore, che cioè l’imputato abbia percepito erroneamente la sussistenza di un pericolo ed abbia consequenzialmente reagito. Sicchè egli se fosse stato a conoscenza dei reali elementi di fatto – cioè che ad accedere all’interno dell’obiettivo sensibile era il proprio commilitone – non avrebbe fatto fuoco.

E che l’azione sia il frutto di un errore può considerarsi circostanza pacificamente dimostrata, come risulta dalla dinamica dell’evento. La vittima, infatti, come sopra evidenziato è stata uccisa nell’atto di accedere all’interno della villa per una via estremamente anomala, cioè scavalcando la recinzione. Sicchè non vi è alcun motivo per ritenere che l’imputato potesse avere conoscenza della reale identità dell’intruso e delle sue reali intenzioni, con la conseguenza che lo stesso, plausibilmente, poteva ritenere di trovarsi di fronte ad un pericolo, determinato da un intrusione non autorizzata all’interno del recinto della villa.

Posto, pertanto, che l’evento è conseguenza di un tragico errore, secondo l’assunto dell’accusa, tale errore discenderebbe da un fatto colposo dell’imputato, e tale colpa andrebbe ricondotta, sostanzialmente, sul piano della omessa verifica di tutti i presupposti della reazione e della entità – giudicata sproporzionata – della reazione stessa.

In sostanza, secondo l’accusa, l’imputato prima di esplodere il colpo avrebbe dovuto accertarsi delle condizioni reali, ed, in particolare, avrebbe dovuto intimare l’alt ed invitare l’intruso ad identificarsi.

Al fine di valutare la sussistenza di un siffatto profilo psicologico occorre, pertanto, prendere le mosse dagli elementi caratterizzanti lo stato soggettivo della colpa, al fine di valutare se l’errore in cui è incorso l’imputato fosse evitabile o meno.

A norma dell’art. 42 c.p. nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Secondo il disposto dell’art. 43 c.p. il delitto è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il fatto colposo penalmente rilevante, pertanto, è sempre un atto cosciente e volontario, ma in questo caso, a differenza del delitto doloso, l’azione è voluta in tutti quei casi in cui l’azione sarebbe stata dominabile attraverso l’attivazione di un maggiore controllo dei fatti, imputandosi a colui che agisce il dovere di verificare attentamente i presupposti dell’azione e le conseguenze della stessa alla stregua degli astratti parametri della diligenza, della perizia, della prudenza, e del rispetto di tutte quelle regole legali, della prassi, dell’esperienza o della tecnica predisposte al fine di limitare i pericoli connessi a specifiche attività.

In sostanza l’agente è tenuto ad orientare la propria condotta in ragione della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, sicchè quest’ultimo resta imputabile ogniqualvolta egli, adeguandosi alle predette regole di comportamento, avrebbe potuto rappresentarsi come concretamente possibili le conseguenze dell’azione ed avrebbe avuto il reale potere di impedirle adottando una condotta differente (cfr. p. es. Cass 29/10/87; Cass 6/12/90). Cosicchè il limite della colpa è rappresentato dal caso fortuito e dalla forza maggiore, cioè da fatti ed eventi che sfuggono al dominio dell’agente e nulla è a quest’ultimo rimproverabile.

Ovviamente tanto la prevedibilità del fatto, quanto la sua evitabilità vanno accertati in concreto, ma riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere (cfr. Cass. 6/12/90; Cass. 18/9/90). Il giudizio va formulato tenendo presente la concreta relazione esistente tra condotta pericolosa e potenziale conseguenza, vale a dire che l’evento lesivo cagionato deve appartenere al tipo di quelli che la regola di condotta mirava a prevenire. Inoltre la valutazione deve essere effettuata ex ante, cioè ponendosi dal punto di vista dell’agente nel momento in cui realizzava il comportamento, e quindi prendendo come parametro i dati di cui lo stesso era in possesso o di cui, comunque, avrebbe dovuto o potuto disporre.

Il giudizio inoltre deve essere effettuato sulla base di un modello umano normale, e non eccezionale. Quindi si può pretendere dall’agente solo il comportamento accorto ed avveduto che è in grado di porre in essere l’uomo comune che svolga abitualmente quella attività (cfr. p. es. Cass. 12/10/54).

Nel caso di specie ciò vuol dire che la valutazione circa la sussistenza e la scusabilità dell’errore non può essere effettuata, per così dire, col senno di poi, alla luce dei fatti così come si sono svolti, ma deve essere effettuata sulla base della legittima prospettazione dei presupposti dell’azione che l’agente poteva o doveva formulare. Ed allora non è rilevante la circostanza che, concretamente, la persona attinta dal colpo di fucile fosse il YY, bensì chi potesse essere tale persona all’occhio del militare di guardia.

Poste queste premesse di ordine metodologico occorre spostare l’attenzione sul fatto e verificare se l’imputato, con la propria condotta, abbia o meno violato norme generali o speciali di prudenza e diligenza.

In proposito si rileva che, come confermato da tutti i testi e dal col. F., per i militari in servizio di vigilanza esisteva una specifica regolamentazione circa l’uso dell’arma da fuoco finalizzata ad evitare incidenti. In particolare, in presenza di malintenzionati, il militare avrebbe dovuto intimare l’altolà, e, in caso di mancata desistenza, esplodere un colpo in aria. Quindi, solo in caso di imminente pericolo, si poteva fare fuoco.

Secondo le consegne in atti, in particolare, l’apertura del fuoco da parte del militare deve avvenire: d’iniziativa in caso di legittima difesa, quando vi è costretto dalla necessità di respingere la violenza che metta in pericolo la propria vita e quella dei commilitoni; su ordine impartito dal Comandante dell’unità di impiego nel caso si renda necessario fronteggiare improvvise offese che mettano in pericolo la vita dei militari stessi. 

La stessa circolare descriveva, poi, il comportamento da tenere in caso di intervento nei confronti di malintenzionati, così recitando: In caso di intervento nei confronti di malintenzionati: il militare preposto al servizio deve limitare la sua reazione al ripristino della legalità, intimando con fermezza, ad alta voce, al malintenzionato, di recedere dal suo intendimento criminoso. Qualora non si dovesse ottenere il risultato sperato, si “dovrà” ricorrere all’utilizzazione del segnale acustico in dotazione per segnalare al comandante della guardia l’immediato pericolo. Il comandante della guardia deve immediatamente: disporre l’intervento delle forze a disposizione per intercettare il malintenzionato e bloccarlo, rendendolo inoffensivo fino al sopraggiungere delle forze dell’ordine che procederanno all’arresto; comunicare l’incidente al Centro Operativo dei CC, della G. di F. o della P.S. con cui l’unità è collegata, chiedendo l’intervento di un’unità mobile. NON deve essere fatto ricorso all’impiego delle armi, a meno che non s’incorra nei casi indicati ai precedenti alinee.

Come riferito dal teste F., al personale di vigilanza erano state illustrate le consegne e spiegato, con esempi, in quali circostanze si poteva aprire immediatamente il fuoco: quando, cioè, si percepisse l’imminenza di un pericolo per l’incolumità propria o dell’obiettivo protetto, e, perciò, nell’imminenza di un attacco.

In linea di massima, pertanto, come di logica, il militare impegnato nel servizio di vigilanza non doveva aprire il fuoco, ma la propria azione doveva consistere semplicemente in una forma di deterrenza fisica. Anche di fronte a malintenzionati particolarmente pervicaci l’uso dell’arma era sostanzialmente escluso, dovendo il militare intervenire prima fisicamente al fine di bloccare il soggetto.

Tuttavia, come è altrettanto ovvio, l’uso dell’arma veniva autorizzato nei casi estremi di legittima difesa, in presenza di una necessità di respingere la violenza che metta in pericolo la propria vita e quella dei commilitoni. Sicchè il militare che si trovava in presenza di un pericolo imminente ed altrimenti inevitabile, pur di salvaguardare la propria incolumità e quella dell’obiettivo protetto, poteva fare fuoco contro il malintenzionato.

In proposito i criteri di legittimazione alla violenza sono quelli stessi che presidiano alla configurazione della scriminante di cui all’art. 52 c.p. (o 54 c.p.: uso legittimo delle armi), e cioè costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima, talché mentre la prima deve concretizzarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia senz’altro nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo (nel senso che l’agente non possa sottrarsi al pericolo se non offendendo l’aggressore) ed alla proporzione tra difesa ed offesa (cfr. Cass. 12/5/82; Cass. 13/4/84; Cass. 24/11/84), sicchè, per esempio, la reazione non potrebbe ritenersi giustificabile quando l’azione lesiva fosse ormai esaurita.

In particolare la congruità della reazione, che non può mai prescindere dalla natura e dall’entità dell’incombente pericolo di offesa, va desunta non solo dal rapporto tra il danno potenziale e la conseguente reazione, ma anche dalla possibilità o meno di reagire con altri mezzi ugualmente adeguati, ma meno violenti. Per cui deve ritenersi sussistente la proporzione quando il mezzo adoperato sia l’unico possibile per fronteggiare il pericolo e venga utilizzato il minimo indispensabile, con modalità adeguate al pericolo stesso, cioè nei limiti consentiti dalla particolare contingenza (cfr. Cass. 2/10/75; Cass. 24/11/78; Cass. 11/2/89; Cass. 7/3/96).

In ogni caso, nel confronto tra i beni, va ritenuto insussistente il requisito della proporzione quando la consistenza dell’interesse leso sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori giuridicamente protetti, di quella dell’interesse difeso, ed il male inflitto all’aggredito abbia un’intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato, pur dovendosi tenere conto del fatto che, normalmente, chi si difende non è in grado di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione (cfr. Cass. 14/7/97; Cass. 15/4/99).

Su queste premesse occorre domandarsi se il pericolo, pur percepito dall’imputato, potesse assumere i connotati dell’attualità e dell’inevitabilità tali da giustificare la reazione in questione.

A tal fine bisogna prendere le mosse dalle condizioni in cui il XX si trovava ad agire e, quindi, valutare se, in presenza di quelle determinate situazioni, fosse possibile pretendere dal soggetto attivo una condotta diversa da quella posta in essere.

Ebbene l’imputato si trovava a vigilare su un obiettivo sensibile, sensibile al punto tale che lo stesso veniva protetto con un numero eccezionale di uomini, ben sette. Invero, come confermato dal col. F., l’abitazione del dott. G. era considerata, e come tale era segnalata, ad alto rischio di attentati. Per tale ragione al comando della muta era stato posto un sergente e non un caporal-maggiore, e la sorveglianza era organizzata secondo una doppia cinta di uomini, una esterna alla villa, ed una interna. Nella stessa commissione per l’Ordine Pubblico, come riferito ancora dal teste, più volte si era segnalata la concreta possibilità del verificarsi di attentati, e gli stessi militari di guardia erano stati avvisati della circostanza. Periodicamente, inoltre, personale dell’Arma dei Carabinieri riuniva i militari addetti per istruirli sui possibili rischi.

Inoltre, in più di una occasione, come risulta dalla documentazione in atti, erano state segnalate presenze sospette e timori di attentati presso l’abitazione del dott. G., tanto che la Questura di Messina, con nota del 22/8/93 prodotta in atti, aveva richiesto al Comando Brigata Mecc. “Aosta” il potenziamento delle misure di sicurezza.

Lo stesso teste Scordo ha ricordato di una circostanza in cui intervennero i Carabinieri, segnalando che sotto un veicolo in sosta era stato collocato qualcosa. Agli atti risultano, inoltre, n. 7 relazioni di servizio del periodo 11/9/93 – 17/11/93 relative alla segnalazione di sei episodi in cui era stata rilevata la presenza di persone sospette che si davano alla fuga all’avvicinarsi dei militari, o rumori sospetti dal vicino cantiere, o lanci di pietre, o biglietti minatori rinvenuti sulla recinzione.

È pertanto logico che i militari del gruppo di sorveglianza, ed in particolare l’imputato che ne era al comando, potessero temere di dovere subire da un momento all’altro un serio tentativo di intrusione finalizzato a colpire l’obiettivo e che, quindi, si sentissero costantemente in pericolo di vita ed avvertissero il rischio derivante dalla loro esposizione.

A ciò si aggiunga, come sopra si è detto, che la vigilanza della postazione era articolata in una doppia linea difensiva: una esterna, lungo tutto il perimetro della villa, che doveva renderla praticamente inaccessibile, ed assicurare il primo contatto col nemico; ed una seconda linea interna. Ne consegue che, chiunque volesse entrare all’interno della villa, inevitabilmente, avrebbe dovuto dapprima incontrarsi (o scontrarsi) con gli uomini schierati nella prima linea, le cui postazioni, come riferito dai testi, erano collocate in maniera tale da mantenere la visuale dell’intero perimetro esterno. In teoria, pertanto, non sarebbe stato possibile per nessuno avvicinarsi alla villa senza essere visto e senza imbattersi nell’azione di detti militari le cui postazioni, tra l’altro, erano in reciproco contatto visivo.

I militari della linea interna, tra i quali si trovava l’imputato, invece, avrebbero dovuto intervenire ed essere interessati solo in caso di neutralizzazione della prima difesa.

L’evento, inoltre, si è verificato alle 5,00 del mattino, quindi in profonda notte. Un orario in cui normalmente non ci si aspetta che le persone vadano in giro e che poteva essere legittimamente percepito come particolarmente adatto ad una aggressione, sia per la mancanza di illuminazione naturale; sia per la temporanea assenza di illuminazione artificiale (dal momento che ogni sera, a quell’ora, l’illuminazione pubblica veniva temporaneamente disattivata); sia perchè i militari si trovavano verso la fine del turno e quindi erano evidentemente più stanchi e vulnerabili.

L’accesso dell’estraneo, infine, avveniva senza preavviso e non dalla porta (principale o secondaria che fosse), ma scavalcando la recinzione, per di più in prossimità di una delle postazioni esterne. Per cui ancora più improbabile poteva apparire che lo stesso riuscisse a oltrepassare la prima linea difensiva senza essere notato dai militari di vigilanza. Ed infatti, come si evince dalla sentenza n. 174/94 del Gip presso il Tribunale Militare di Palermo, il YY era stato effettivamente avvistato dal militare F. che occupava la postazione esterna, senza tuttavia essere fermato.

Alla luce delle superiori considerazioni può ragionevolmente affermarsi che l’imputato, in presenza di una simile situazione, cioè vedendo spuntare tra il fogliame della recinzione un’ombra, non potesse che ritenere legittimamente che fosse in atto un’intrusione volta a colpire l’obiettivo protetto, e che, quindi, la propria incolumità, quella dei commilitoni e quella dell’obiettivo fossero attualmente in pericolo.

Occorre sul punto rappresentarsi il percorso logico effettuato dall’imputato e, quindi, ponendosi nelle condizioni in cui lo stesso si trovava, domandarsi chi poteva essere la persona o le persone che si introducevano così furtivamente all’interno della villa tanto accuratamente vigilata.

Certamente non poteva trattarsi una persona animata di buone  intenzioni o comunque innocua. Se così fosse stato, infatti, essa sarebbe entrata dalla porta, non sarebbe venuta a quell’ora di notte, e, comunque, sarebbe stata annunciata dal militare di guardia all’esterno.

Non poteva essere nemmeno un commilitone. Gli uomini di guardia avevano ordini precisi circa la posizione da tenere. Come risulta anche dalla circolare in atti, e come confermato da tutti i testi, le postazioni assegnate erano fisse e ogni militare non poteva abbandonarle senza l’autorizzazione del caposquadra. Solo quest’ultimo era autorizzato a muoversi all’interno dell’obiettivo, anche per controllare le varie postazioni. Tutti i testi, in proposito, hanno precisato che, per allontanarsi dalla postazione, per qualsiasi motivo, era necessario comunicare con il capo muta, cosa che era possibile anche a voce. Sicchè, il militare che avesse inteso abbandonare la postazione, per qualsiasi motivo, avrebbe dovuto richiamare l’attenzione del capoposto il quale avrebbe eventualmente autorizzato l’operazione specificando il tempo ed il modo e disponendo la sostituzione.

Sul punto occorre osservare che nella condotta umana, in generale, opera un principio di affidamento discendente dall’esistenza a carico di ciascun consociato di un dovere obiettivo di diligenza nella vita di relazione, con particolare riferimento alle attività professionali di squadra. Ne consegue che ogni consociato può e deve confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio della attività che di volta in volta viene in questione. Sicchè ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta. Tale principio deve operare a maggior ragione nell’ambito di attività delicate e pericolose, quale quella militare o di vigilanza, in cui ciascun componente della squadra deve potere contare illimitatamente sulla serietà dell’impegno dei propri compagni, a pena di esporre a pericolo l’incolumità di tutto il gruppo e dell’obiettivo protetto.

Ne deriva che l’imputato non poteva che fare affidamento sul corretto e professionale comportamento dei propri uomini, e quindi non può pretendersi che egli si aspettasse o immaginasse che uno dei commilitoni abbandonasse la postazione per condurre un’azione tanto insensata. Al contrario è logico ritenere che egli si aspettasse dai propri compagni la massima serietà nel comportamento, e quindi il rispetto degli ordini impartiti. Tanto più che trattavasi di militari, per cui la violazione degli ordini ricevuti poteva anche determinare la configurazione di un reato militare.

Vero è che, in concreto, la vigilanza veniva realizzata per lo più mediante militari di leva, un manipolo di uomini non sempre adeguatamente addestrati, scarsamente motivati, con poca esperienza e nessuna professionalità, e, verosimilmente, con una inadeguata percezione degli effettivi rischi e delle relative responsabilità, come si desume anche dalle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Ma, a parte il fatto che ciò porterebbe a responsabilità di ordine diverso da quelle strettamente penali, che pertanto esulano da questo processo, e che la scelta del personale di vigilanza non è certo riconducibile all’imputato, si deve evidenziare che, come sopra osservato, l’obiettivo protetto, nel caso di specie, era particolarmente sensibile. Indipendentemente dalla reale consistenza del rischio di attentati – circostanza certamente non valutabile dai militari operanti – tale rischio era stato prospettato come rilevante, e gli addetti alla vigilanza erano stati in tal senso allertati. Sicchè è lecito ritenere che ciascuno dei componenti della truppa, pur in assenza di una specifica professionalità, fosse consapevole dei rischi cui il gruppo andava incontro e quindi della necessità che la propria opera venisse prestata con la massima serietà e diligenza.

Inoltre, se, per assurdo, è possibile che l’imputato potesse prospettarsi una violazione delle consegne da parte di uno dei commilitoni, non è pensabile che lo stesso dovesse immaginare addirittura la sovrapposizione di due violazioni, da parte di due diversi militari del gruppo, quali, nel caso di specie, effettivamente si verificarono: quella del YY, che abbandonò la propria postazione per introdursi clandestinamente nella villa; e quella del F. che – come risulta dalla sentenza in atti e come appare logico dal momento che la postazione a si trovava in contatto visivo con la postazione W – pur avendo visto il compagno che abbandonava la posizione e si avviava a scavalcare il recinto, ometteva di fermarlo e, comunque, di dare avviso.

Si può concludere, pertanto, che l’imputato, legittimamente, poteva escludere che la persona che eseguiva l’effrazione fosse un proprio compagno di squadra.

Non resta, pertanto, che l’ultima ipotesi, cioè che dovesse trattarsi di un malintenzionato. Invero solo un malintenzionato, animato dai peggiori propositi e determinato a tutto, poteva introdursi nel recinto a quell’ora di notte, scavalcando la recinzione e sfidando le postazioni militari. Tanto più che, come si è detto, per riuscire ad arrivare alla recinzione e a scavalcarla egli doveva logicamente e necessariamente essere  stato avvistato dai militari della postazione esterna. Il fatto che questi non avessero reagito, non avessero avvisato, né dato l’allarme, poteva essere interpretato esclusivamente come il sintomo che la difesa esterna era stata violata e neutralizzata.

Cosa che rendeva ancora più evidente e micidiale il pericolo: infatti quale scopo poteva avere un malintenzionato che si introduce clandestinamente in un obiettivo protetto, sfidando le difese e le postazioni di guardia, se non attentare alla vita della persona sottoposta alla vigilanza ?

Si può concludere, dunque, che l’ombra tra i cespugli legittimamente poteva apparire agli occhi dell’imputato come quella di un aggressore, e le circostanze come quelle di un’aggressione in atto, sicchè nessuna colpa è allo stesso addebitabile nella prospettazione del pericolo: cioè nel ritenere che dinanzi a sé si trovava un aggressore, mosso dallo scopo di attentare alla vita del magistrato, e intenzionato a raggiungerlo con qualunque mezzo.

A questo punto viene in rilievo il secondo profilo: la possibilità di fronteggiare il pericolo in maniera diversa da come concretamente avvenuto, e, quindi, senza aprire il fuoco.

Occorre chiedersi in proposito se l’imputato avrebbe avuto il tempo ed il modo di reagire diversamente, ed in particolare intimando l’alt. La risposta non può che essere negativa.

Sul punto occorre innanzitutto richiamare le considerazioni già svolte circa la natura del pericolo. L’imputato legittimamente poteva – e doveva – ritenere di trovarsi di fronte ad un’aggressione portata con il massimo della virulenza. Poteva anche presumere che uno o più dei militari occupanti le postazioni esterne (ogni postazione era collegata visivamente con l’altra, sicchè sarebbe stato difficile colpirne una senza destare l’attenzione delle altre) fossero stati neutralizzati, immobilizzati e forse anche uccisi, magari colpiti con armi dotate di silenziatore.

In proposito non può ritenersi fondata la considerazione sul punto prospettata dall’accusa, la quale, allacciandosi ad un passaggio delle dichiarazioni dell’imputato (…Nella strada, proprio davanti alla recinzione principale, vi era la postazione dove, se ben ricordo, si trovava il F.. Attraverso i pini si intravedeva lo stesso F.) ha sostenuto che nel momento in cui questi sparava al YY, egli vedeva, all’esterno del recinto, il F..

È evidente che se tale considerazione fosse corretta verrebbe meno uno dei fondamentali presupposti su cui si fonda la configurazione della scriminante putativa in questione. Infatti, se l’imputato al momento del fatto avesse avuto presente la visione del militare F. all’esterno della villa, regolarmente nella sua postazione, non avrebbe potuto ritenere neutralizzate le difese esterne e, consequenzialmente, non avrebbe dovuto immaginare come imminente e gravissimo il pericolo di aggressione.

Tale costruzione, tuttavia, non appare correttamente fondata.

In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come le dichiarazioni in questione, quelle del 17/12/93, appaiono per alcuni versi imprecise, come rese da persona assai confusa. Nel corso delle stesse, infatti, l’imputato dimentica di avere autorizzato il militare D. a raggiungere il bagno e che la postazione b era rimasta scoperta.

In secondo luogo essa si aggancia ad un passaggio delle dichiarazioni dell’imputato che, inserito nel contesto, assume – o, quanto meno, può assumere – un significato assai diverso. L’imputato, infatti, non ha affermato di avere visto il F. nel momento in cui sparava al YY, ma ha dichiarato di averlo visto poco prima. Il passo integrale delle dichiarazioni, infatti, così recita: … Poco prima che accadesse il fatto io mi trovavo sulla parte anteriore della villa del dott. G.. Alla sinistra della costruzione vi è l’ingresso principale. Di fronte alla stessa vi è un muretto basso di circa un metro e mezzo con delle sbarre in ferro. Davanti a tale muretto vi sono dei pini. Nella strada, proprio davanti alla recinzione principale, vi era la postazione dove, se ben ricordo, si trovava il F.. Attraverso i pini si intravedeva lo stesso F.. All’angolo sinistro e destro della costruzione, sempre in corrispondenza della facciata principale si trovava la postazione di altri due militari, corrispondenti alle postazioni beta e gamma. Come riferito, mentre mi trovavo nella posizione sopra indicata vidi muovere la parte alta dei pini che si trovano davanti ad un muretto che costeggia il garage.

Dalla lettura integrale delle dichiarazioni, pertanto, si perviene ad una interpretazione diversa delle stesse. Si deduce che in un momento anteriore al fatto (… poco prima che accadesse il fatto …) l’imputato aveva la visione del F., visione che scompariva nella successiva evoluzione degli eventi.

Sul punto occorre anche evidenziare che l’imputato non si è sottoposto ad esame nel corso del dibattimento e che, le uniche dichiarazioni di cui si dispone, sono quelle rese nel corso delle indagini preliminari, di cui è stata effettuata verbalizzazione riassuntiva. Ne consegue che, ove risultino passaggi controversi, tra le interpretazioni possibili non è lecito accogliere quella che va contro l’imputato. Tanto più che l’altra interpretazione appare più coerente, oltre che con lo svolgimento dei fatti, soprattutto con lo stato dei luoghi. Come risulta dalla documentazione fotografica in atti e dai rilievi effettuati dal sov. Catalfamo, infatti, la villa era circondata da una fitta siepe di cipressi, tanto fitta da impedire la visuale dall’interno verso l’esterno e viceversa. Ne consegue che non appare verosimile che dall’interno della villa e in condizioni di oscurità si potesse avere una visione chiara delle persone esistenti all’esterno. Sicchè è logico ritenere che solo a tratti fosse possibile intravedere la sagoma del F. che si trovava all’esterno, senza peraltro, che ne fossero riconoscibili le fattezze. Inoltre nel punto dal quale è stato esploso il colpo, come risulta evidente dalla documentazione in atti, deve escludersi che fosse possibile vedere la strada antistante la villa. L’agente, infatti, si trovava di fronte, per un tratto, una schiera di pioppi che costeggiavano il muro del garage, posti in fila rispetto alla sua posizione, per cui la visione attraverso gli stessi era impossibile. Per altro tratto si trovava di fronte i pioppi che costeggiavano il muro anteriore della villa che, rispetto al punto in cui si trovava, si ponevano in maniera obliqua, tali, pertanto, da presentarsi in maniera più fitta e impenetrabile.

Si deve concludere che, al momento dell’evento, l’imputato non fosse in grado di vedere se la postazione a fosse regolarmente occupata dal F. e, consequenzialmente, poteva legittimamente ritenere che, se l’intruso aveva superato tale postazione senza essere fermato e senza che intervenisse alcun allarme, tale postazione fosse stata in qualche modo neutralizzata.

A ciò si aggiunga la distanza tra la posizione dell’imputato e l’intruso al momento dell’esplosione del colpo. Come si è osservato deve ritenersi che questa distanza si possa stimare in un intorno di due metri. Tale è la distanza tra il  luogo in cui è stato rinvenuto il bossolo e il luogo in cui, presumibilmente, venne rinvenuto il cadavere della vittima, come si desume anche dai rami spezzati.

In queste condizioni si ritiene che non fosse possibile pretendere dall’imputato un diverso comportamento, senza che ciò ponesse seriamente a repentaglio la propria e l’altrui vita.

A tal fine occorre sempre muoversi nella logica del tipo pericolo che l’imputato poteva legittimamente prospettarsi esistente. Come sopra si è detto, infatti, sussistevano le condizioni obiettive perché il XX ritenesse in atto un’aggressione, un attacco armato e, comunque, violento all’obiettivo protetto: poteva, infatti, presumere che l’intrusione fosse portata da un malintenzionato e che nella propria azione questi avesse neutralizzato lo sbarramento esterno. L’imputato, pertanto, si trovava a pochi metri da una persona che, verosimilmente, lo stava per aggredire per portare a compimento l’attacco. In tali circostanze ogni istante poteva essere decisivo per salvare la propria e l’altrui vita. Se di fronte ad un siffatto aggressore l’imputato avesse intimato l’alt o avesse fatto mossa di fuggire o di dare l’allarme, o di esplodere un colpo in aria, certamente questo solo gesto avrebbe potuto costargli la vita, dal momento che da quella distanza un aggressore armato e deciso non avrebbe avuto alcuna difficoltà a colpirlo o, comunque, a saltargli addosso, e, in ogni caso, avrebbe comportato l’esposizione a pericolo della persona protetta. Sicchè fare fuoco, anche al fine di uccidere il presunto aggressore, costituiva certamente, se non l’unica condotta possibile, quanto meno una condotta legittima.

Va aggiunto che la ricostruzione della vicenda, anche operata in base alle dichiarazioni dell’imputato, non può essere effettuata in maniera analitica, scindendo i vari momenti come fossero episodi distinti e separati, ma deve essere effettuata nella logica, rapida continuità della sequenza. In proposito deve ritenersi che il tutto si sia verificato in un arco di tempo estremamente breve. E ciò non perché questo venga affermato dall’imputato, ma perché collegato ad un evento assolutamente certo, vale a dire l’attività posta in essere dal YY. Per assurdo, potrebbe anche ipotizzarsi che l’imputato, avvertiti i rumori, si sia appostato, abbia focalizzato bene la figura, abbia preso la mira, abbia atteso il momento più opportuno, ed abbia infine fatto fuoco. Tale ipotesi, tuttavia, a prescindere dal fatto che andrebbe provata positivamente, risulta in contrasto, appunto, con il comportamento del YY. Questi, infatti, come deve ritenersi dimostrato in esito alle risultanze dibattimentali, si è introdotto all’interno della villa scavalcando la recinzione in prossimità dell’accesso del garage (dove venne trovata l’impronta dello scarpone), quindi ha percorso sul muro un tratto non maggiore di mt. 9,45 (tale è la lunghezza del muro in questione come si evince dai rilievi eseguiti dalla polizia). Orbene appare evidente che il compimento di tali operazioni, complessivamente, non può avere impegnato più che qualche secondo. Ne consegue che proprio in questo arco di tempo, vale a dire una manciata di secondi, deve essersi consumata tutta la tragedia.

Pertanto, anche avuto riguardo alla rapidità con cui si è svolta l’azione, non può che convenirsi che la reazione posta in essere dall’imputato fosse legittima.

In questa prospettiva nessuna rilevanza può avere la circostanza che l’imputato avesse o meno il colpo in canna al momento dell’intervento. Si è dedotto, in proposito, che il XX, contravvenendo alle consegne, al momento del fatto, tenesse il colpo in canna. In merito, preliminarmente, si deve osservare che tale circostanza non appare provata. Essa discenderebbe dal fatto che nessuno dei commilitoni presenti avrebbe sentito lo scarrellamento del fucile prima del colpo. Un simile fatto, tuttavia, non appare significativo. Infatti, sebbene a quell’ora ci fosse sufficiente silenzio, deve ritenersi che tra lo scarrellamento ed il colpo non vi sia stata, comunque, soluzione di continuità, dal momento che tale operazione si è verificata in una frazione di secondo ed il colpo è stato esploso immediatamente dopo. È pertanto verosimile che le persone presenti, non essendo preparate all’evento, non siano state in grado di distinguere il rumore dello scarrellamento da quello immediatamente successivo dell’esplosione.

A ciò deve aggiungersi che nessuno dei militari si trovava nelle immediate vicinanze. Come risulta dall’istruttoria dibattimentale, infatti, la postazione più vicina al luogo ove venne esploso il colpo, la postazione b, era, per così dire, vacante, dal momento che il militare addetto, il F., era temporaneamente assegnato alla postazione a in sostituzione del D., il quale, invece, si trovava in bagno, alle spalle dell’edificio. La postazione g si trovava praticamente alle spalle dell’edificio, sul lato della piscina, coperta dai muri perimetrali del fabbricato e, comunque, dal muro di contenimento del ballatoio e del garage. Quanto, poi, all’ultima postazione interna, quella denominata d, questa si trovava sull’altro fronte della villa, sul lato ovest, certamente coperta dai muri perimetrali del fabbricato. È pertanto verosimile che, a prescindere dalla sovrapposizione del rumore dell’esplosione a quello dello scarrellamento, quest’ultimo non sia stato affatto percepito.

Di conseguenza, non potendosi fare pieno affidamento sulla effettiva percettibilità di tale rumore da parte degli altri militari presenti, non vi è motivo di ritenere inattendibili, sul punto, le dichiarazioni dell’imputato, il quale ha sostenuto di non avere avuto il colpo in canna.

In ogni caso, come sopra anticipato, tale circostanza appare del tutto irrilevante ai fini dell’evento per cui si procede. Nel caso di specie, infatti, non si discute di un’ipotesi di omicidio conseguente ad accidentale partenza del colpo. Al contrario, il colpo fu volontariamente esploso. Pertanto, che il colpo fosse già in canna, ovvero che l’imputato abbia dovuto prima caricare l’arma, appare circostanza irrilevante, posto che è pacifico che l’imputato volesse sparare e che, come sopra detto, tale decisione appariva legittima alla luce delle circostanze di fatto percepibili dall’agente.

In conclusione, pertanto, l’imputato deve essere assolto dal reato ascritto ritenendosi sussistente la scriminate dell’art. 52 e 59 c.p. e quindi vertendosi in tema di errore scusabile circa la configurabilità di una causa esimente.

L’arma tuttora in sequestro, venendo meno la funzione probatoria, al passaggio in giudicato della sentenza deve essere restituita al legittimo proprietario.