Giudice monocratico, sez. II, 6 giugno 2000, est. dott. Giovanni  De Marco

diffamazione – immunità giudiziale – esercizio di un diritto – errore colposo

Con decreto di citazione in data 11 luglio 1998, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio X1 Sebastiano e X2 Angelo dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di YY Renato, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale gli imputati venivano ammessi a provare la fondatezza delle presunte accuse diffamatorie, ai sensi dell’art.596 comma 3 c.p., all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Il processo trae origine da una querela del 16 maggio 1997, con la quale il dott. Renato YY, …, denunciava gli imputati per il reato di diffamazione. Il contenuto di tale querela veniva confermato dalla parte offesa all’udienza del 9 novembre 1999.

Esponeva il querelante che, in data 7 febbraio 1997, in qualità di …, aveva chiesto a norma dell’art. 11 disp. att. c.p.p., il trasferimento dell’isp. X1, comandante della sezione di P.G. dei VV.UU. (che da lungo tempo collaborava con la Procura con eccellenti risultati), in conseguenza di ripetuti atti di insubordinazione, consistenti in particolare nella reiterata violazione di una circolare, emanata in data 6 aprile 1992 dall’allora Procuratore dott. L., con la quale, al fine di evitare potenziali abusi, si regolava l’uso degli anonimi e l’attività di indagine di iniziativa della Polizia Giudiziaria, facendosi divieto al personale di PG di intraprendere indagini sulla scorta di notizie di reato di provenienza anonima senza preventivamente informare il Procuratore, il quale avrebbe provveduto ad impartire le opportune disposizioni.

Malgrado tale direttiva – riferiva il querelante – il X1 in data 18 dicembre 1996 aveva depositato una nota con la quale comunicava di avere appreso da fonte confidenziale che, presso la ex villa …, erano in corso lavori abusivi da parte di tale S.. Con tale nota comunicava altresì di avere intrapreso indagini e che avrebbe riferito circa la fondatezza di tale notizia. Aveva poi continuato ad indagare senza comunicare alcun esito fino al momento in cui era stato allontanato, cioè nel febbraio 1997.

 Il dott. YY, avendo ritenuto tale condotta in contrasto con le direttive in ordine al funzionamento della PG, aveva contestato l’addebito al X1 con nota del 1 febbraio 1997, quindi, in assenza di tempestive osservazioni, aveva chiesto al Sindaco di Catania il rientro presso il Corpo di appartenenza dell’isp. X1. Sulla richiesta del YY il sindaco aveva disposto in conformità, facendo rientrare il X1 presso gli uffici del Comune, con provvedimento del 18 febbraio 1997.

Avverso tale provvedimento il X1, col patrocinio dell’avv. Angelo X2 del Foro di Catania, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. sezione di Catania, affermando, tra l’altro, che l’allontanamento dello stesso era stato determinato dal fatto che egli si era posto in contrasto con interessi del YY e di altri politici.

Si allegava al ricorso un esposto inviato dal medesimo X1 a varie autorità, con cui si accusava il YY di avere voluto favorire tale dott. Francesco S.. Con tale atto l’imputato affermava che il suo allontanamento dall’ufficio di PG non poteva giustificarsi alla luce della violazione di disposizioni interne, che egli in passato già altre volte aveva interpretato alla stessa maniera senza che nessuno avesse mai avuto nulla da obbiettare, e la ricollegava, invece, alle indagini dallo stesso svolte, nei confronti di tale S..

In particolare riferiva di avere appreso da fonte confidenziale della realizzazione, da parte dello S., di lavori abusivi. Di avere informato il Procuratore con una nota, e, quindi, non avendo ricevuto direttive e, avendo constatato la fondatezza della notizia, di avere invitato lo S. presso gli uffici di PG dove lo stesso si era presentato dicendo che era amico di numerosi magistrati, tra cui il … dott. Renato YY, … del sindaco di Catania dott. Bianco, … di alti funzionari dello stato e di importanti uomini politici i quali tutti sarebbero stati invitati alla inaugurazione della villa.

Concludeva affermando che la coincidenza fra le vanterie dello S. e la inaudita reazione del dott. YY, induce a domandarsi chi possa essere questa persona tanto influente e che pare sia anche in possesso di un cospicuo patrimonio.

Detta denuncia veniva richiamata nel ricorso inoltrato dal X1, col ministero dell’avv. Angelo X2, al Tar di Catania, con cui veniva impugnato il provvedimento del Sindaco. In esso si afferma che se si indaga sulle reali ed effettive motivazioni del provvedimento è di ogni evidenza come il “rientro” sia finalizzato ad una supina adesione alla richiesta avanzata dalla …, che ha inteso, in tal modo, allontanare un elemento divenuto scomodo osando mettersi in contrasto con interessi tutelati dal Procuratore e da altri politici, tra i quali lo stesso sindaco di Catania. La vicenda del contrasto risulta ampiamente rappresentata nella denuncia presentata dal ricorrente al Ministro di Grazia e Giustizia … Copia di detta denuncia viene allegata al presente ricorso e da essa possono desumersi gli elementi inquietanti che hanno animata la vicenda dalla quale è scaturito il contrasto e la “combine” che presiede all’adozione del provvedimento impugnato. Provvedimento che sarebbe stato adottato non per necessità connesse all’attività amministrativa, ma sulla base di un parere del sig. Procuratore della Repubblica che costituisce una richiesta inviata all’amministrazione per eliminare dalla Squadra di Polizia Giudiziaria un dirigente “scomodo”, che viene qualificato “insubordinato”. E conclude dicendo: la morale che si può trarre dalla vicenda è che il rapporto di forza riscontrabile nella vita sociale comporta il prevalere dei “potenti”, ma, se la legge è uguale per tutti, il Giudice deve intervenire per riequilibrare i rapporti.

In esito all’istruttoria dibattimentale gli imputati devono essere riconosciuti colpevoli del reato ascritto, con riferimento al contenuto del ricorso al TAR.

In merito, infatti, occorre distinguere due profili del reato contestato. Esso, infatti, si articola su due fatti asseritamente diffamatori. L’uno, evidentemente riconducibile al solo X1, consistente nell’esposto indirizzato a diverse autorità; l’altro, attribuito in concorso ai due imputati, concernente il ricorso al T.A.R. di Catania.

Con il primo atto l’imputato non ha mosso esplicite accuse al querelante, limitandosi ad enunciare un fatto (le amicizie vantate dallo S.) ed a concludere osservando che la coincidenza fra le vanterie dello S. e la inaudita reazione del dott. YY, induce a domandarsi chi possa essere questa persona tanto influente e che pare sia anche in possesso di un cospicuo patrimonio.

Assai più incisivo è il secondo documento con il quale si afferma perentoriamente che il trasferimento del X1 era il frutto di una combine, ed era stato determinato dal Procuratore il quale aveva inteso allontanare un elemento divenuto scomodo in quanto aveva osato mettersi in contrasto con interessi tutelati dal Procuratore e da altri politici, tra i quali lo stesso sindaco di Catania.

Appare di obiettiva evidenza che i fatti attribuiti, espressamente o in maniera sottintesa, al querelante, risultano di portata obiettivamente offensiva. Allo stesso vengono infatti attribuite condotte non soltanto immorali o illegittime, ma addirittura illecite. Nei due atti per cui è processo si afferma, in sostanza – come confermato dallo stesso X2 nel corso dell’esame – che il YY avrebbe fatto rimuovere l’imputato al solo fine di favorire un potente amico, e, quindi, allo scopo di insabbiare le relative indagini. Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sulla portata obiettivamente infamante delle frasi utilizzate e del contenuto dei due documenti.

Tanto premesso, occorre subito escludere l’applicabilità al caso di specie, e con espresso riferimento al ricorso al Tar, della scriminante di cui all’art. 598 c.p. In merito si evidenzia che la cosiddetta immunità giudiziale, di cui all’art. 598 c.p., trova la sua ragion d’essere nella necessità di assicurare l’immunità per le offese recate nella trattazione della causa. Per tali ragioni, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, essa trova applicazione solo con riferimento agli atti posti in essere durante il corso del processo, quando, cioè, il giudizio sia stato già instaurato. Restano, pertanto, estranei all’esimente speciale gli atti introduttivi dei diversi giudizi, in quanto notificati o depositati prima della costituzione delle parti, e quindi prima dell’instaurazione del procedimento (cfr. Cass. 25/11/68, 3233; Cass. 10/11/77, 14192).

Tale interpretazione, benchè opinabile in quanto fondata su una lettura restrittiva della norma, è stata avallata dalla Corte Costituzionale. Si è ritenuto, in particolare, che l’esimente in parola, nonostante che le espressioni offensive rappresentino pur sempre un abuso del diritto di difesa con possibili conseguenze processuali, disciplinari e civili, trova una sua ragion d’essere nel contesto del dibattito giudiziario, assicurando immunità per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorchè tollerabile, nella contrapposizione dialettica della contesa, può essere l’ardore polemico il cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in pregiudizio per l’efficacia delle difese; non sussistendo una simile ragione per l’atto di citazione redatto prima dell’instaurazione del contraddittorio (C. Cost. ord. 26/7/88, 889).

Pur nutrendosi seri dubbi sulla correttezza di una interpretazione che muove dalla individuazione della ratio della scriminante in questione nella necessità di tutelare l’ardore polemico nel corso del processo, piuttosto che nel diritto all’azione ed alla tutela giudiziaria, di fronte a pronunce tanto autorevoli non resta, in questa sede, che adeguarsi. Con la conseguenza che i contenuti offensivi del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – peraltro diretti a persona diversa dalla diretta controparte – non possono ritenersi non punibili alla luce dell’art. 598 c.p.

Occorre, tuttavia, verificare se tale comportamento non possa trovare altrove una sua causa di giustificazione.

Infatti è noto che la tutela dell’onore e della reputazione, beni certamente di rango costituzionale, trova il suo limite negli altri beni, parimenti di rango costituzionale, ugualmente tutelati. Tra tali beni rientra certamente il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, di sollecitare l’intervento delle autorità competenti in presenza di fatti ritenuti ingiusti o illeciti, di agire o resistere in giudizio. Sicchè i limiti della tutela del diritto all’onore si devono individuare nel bilanciamento dei beni in gioco (cfr. Cass. 22/10/92).

Pertanto, in relazione al contenuto di un ricorso amministrativo, inoltrato all'autorità competente o, più in generale di un esposto all’autorità o al superiore gerarchico, con cui si attribuisce a taluno il compimento di fatti illeciti o immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, è ipotizzabile la sussistenza dell’esimente di cui all'art. 51 c.p. quando l'agente, col suo ricorso, non abbia esorbitato dolosamente dai limiti del suo diritto. L’evento lesivo, in questo caso, è infatti la conseguenza diretta ed immediata di un’azione lecita, quindi dell’esercizio di un diritto o di una facoltà spettante all'agente.

Conformemente ai principi che ispirano l’applicazione delle scriminanti, tuttavia, è necessario che l’agente operi nei limiti del suo diritto. Che, cioè, i fatti esposti siano veri oppure ritenuti tali in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà, ed inoltre che siano strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale si sollecita l'intervento all’autorità non eccedendo lo scopo prefisso, e che quindi la condotta non risulti temeraria e manifestamente pretestuosa, espressione di un uso distorto e malizioso dell’istituto e che, quindi, l’esercizio del diritto non si trasformi in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all’altrui reputazione (cfr. Cass. 21/11/80; Cass. 3/12/87, 12092; Cass. 22/9/95; Cass. 15/10/97, 1536; Cass. 15/5/98, 5767).

Va tuttavia osservato che, ciò che conta ai fini della configurazione dell’esimente, non è tanto la verità di quanto asserito nella denuncia, quanto la legittima convinzione della stessa in capo all’esponente, potendo trovare applicazione, in tal caso, la disciplina di cui all’art. 59 c. 4 c.p., con la conseguenza che, se la sussistenza dei fatti attribuiti alla persona offesa è imputabile all’errore dell’agente, l’esimente trova ugualmente applicazione scriminando il reato (cfr. Cass 3/12/87, 12092).

Né può rilevare la circostanza che l’errore sia riconducibile ad un fatto colposo dell’agente. Infatti il reato di diffamazione è punito solo a titolo di dolo – ancorchè non si tratti di dolo specifico  inteso come animus diffamandi, ma del semplice dolo generico – vale a dire sulla base della coscienza, anche minima, circa la natura – anche solo potenzialmente – offensiva delle espressioni. Ne consegue che, ai fini della configurazione dell’esimente, si deve avere riguardo alla verità soggettiva del fatto, cioè valutata sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili dall’agente al momento della propalazione (cfr. Cass 15/5/98), e tenendo conto del fatto che il ragionevole dubbio in ordine alla condotta offensiva attribuita e, quindi, l’accettazione consapevole del rischio di offendere l’altrui reputazione mediante l’attribuzione di una condotta in tutto o in parte inesistente, integra gli estremi del dolo eventuale, con la conseguente sussistenza del reato in questione.

Ai fini della ricostruzione di tale verità, inoltre, si dovrà tener conto della disponibilità della persona offesa all’accertamento del fatto. Sicchè l’esimente dovrà ritenersi sussistente anche quando la verifica non sia possibile, sia perchè il querelante abbia negato la facoltà di prova, sia perchè le indagini sulla fondatezza degli addebiti non risultino ancora concluse dall'autorità investita del ricorso (Cass. 4/7/58).

Nel caso di specie, dunque, posto che tanto l’inoltro di un esposto alle autorità gerarchicamente competenti, quanto l’esercizio di un’azione giudiziaria dinanzi alla magistratura amministrativa, costituiscono un diritto, occorre verificare se gli imputati abbiano dolosamente oltrepassato i limiti del diritto stesso. E poiché, come sopra osservato, il reato per cui si procede è punito a titolo di dolo generico, si dovrà verificare se gli imputati, nel formulare le accuse e nel propalarle in un certo modo, abbiano anche solo accettato il rischio di offendere, mediante l’attribuzione di circostanze e comportamenti non veri.

In proposito, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, benchè l’imputato X1 sia stato ammesso a fornire la prova delle proprie affermazioni, solo una parte di quanto dallo stesso asserito negli esposti è stata dimostrata.

E’ stata fornita prova delle affermazioni fatte dallo S. dinanzi alla Polizia Giudiziaria, ed in particolare agli agenti A. e P.. In merito soccorrono le dichiarazioni rese da questi ultimi, che hanno confermato che il proprietario della villa si era presentato declamando le proprie amicizie (tra cui anche con il dott. YY dallo stesso indicato per nome: dott. Renato) e annunciando che tali amici avrebbero partecipato all’inaugurazione della sua villa, alla quale invitava pure gli agenti che eseguivano l’accertamento.

Va osservato che, sebbene all’udienza dell’11 aprile 2000 lo S. ha reso in proposito una versione parzialmente diversa affermando di essersi limitato a dire che le verande della villa erano sempre esistite e che potevano testimoniarlo, tra gli altri il Sindaco di Catania ed il dott. YY che avevano frequentato la villa stessa, si ritengono più veritiere le testimonianze dei testi A. e P., in quanto reciprocamente corrispondenti. Tuttavia, se anche fosse vero quanto affermato dallo S., la sostanza non muterebbe di molto. Infatti le sue affermazioni non possono che essere interpretate come una volontà di fare conoscere agli agenti operanti le proprie amicizie o conoscenze influenti.

In secondo luogo è emersa la rapida reazione del querelante. Il quale il giorno 1 febbraio 1997 muoveva le contestazioni al X1, quindi il giorno 7 febbraio 1997, senza attendere alcuna replica, inoltrava al sindaco la richiesta di trasferimento.

Occorre peraltro in merito evidenziare che già da lungo tempo, sin dalla data di emanazione della circolare, il geom. X1 – come dallo stesso ammesso – aveva mal sopportato i nuovi limiti posti all’indagine d’iniziativa, e frequentemente aveva violato le prescrizioni, sollevando le critiche, prima del procuratore L. – che lo aveva addirittura escluso dalle riunioni con i dirigenti della PG (l’imputato ha affermato di essersi disinteressato lui, spontaneamente, di tali riunioni che reputava inutili) e in più di una occasione aveva manifestato l’intenzione di trasferirlo (proposito non realizzato a causa del suo allontanamento dall’ufficio, per gravi ragioni familiari)– e poi anche quelle del YY che, secondo quanto emerso nel corso del dibattimento, anche in considerazione del vecchio legame di amicizia e di collaborazione con il X1, più volte lo aveva richiamato informalmente, invitandolo ad attenersi con scrupolo alle direttive ricevute.

Tali circostanze, riferite dal dott. YY, sono state sostanzialmente confermate dal dott. S., …, che da sempre si occupa del coordinamento della Polizia Giudiziaria e dell’assegnazione dei procedimenti (soprattutto dopo che il procuratore si era, di fatto, allontanato dall’ufficio), il quale, in proposito ricordava almeno due episodi in cui il comportamento del X1 aveva suscitato maggiore fastidio. Il dott. S. ha aggiunto che più volte il procuratore dott. L. gli aveva manifestato il suo fastidio per il comportamento del X1, ed egli in più di una occasione l’aveva invitato ad allontanarlo se era venuto meno il rapporto di fiducia. Sicchè quando, nel gennaio 1997, il dott. YY gli aveva parlato del nuovo episodio di cui era venuto a conoscenza, dicendogli: siamo alle solite !, egli, ancora una volta aveva rinnovato il suggerimento di allontanare il X1.

In effetti il comportamento tenuto dal X1 risultava oggettivamente illegittimo, in palese violazione della circolare con cui, in data 6 aprile 1992, l’allora Procuratore aveva disciplinato l’attività d’iniziativa della Polizia Giudiziaria. In merito non solo il X1 aveva dato avvio, d’iniziativa e sulla base di segnalazione anonima, ad indagini in merito ad un potenziale abuso edilizio; ma aveva anche trattenuto l’indagine senza dare alcuna ulteriore comunicazione per oltre un mese.

Tale modello di condotta, se in passato contestato solo informalmente, e sostanzialmente tollerato, non per questo poteva divenire legittimo.

Del resto, dell’atteggiamento tenuto dal X1 era testimonianza il modulo utilizzato dallo stesso per la comunicazione della notizia di reato in data 18/12/96, modulo in cui risulta prestampata la dicitura che, in relazione all’episodio surriportato, vengono svolte indagini … nei confronti di…, cosa che evidenziava, come ulteriormente precisato dal teste, l’esistenza di una prassi disapplicativa della circolare del Procuratore, anche se ciò non costituiva un problema quotidiano, e se altre volte, in presenza di analoghe relazioni del X1, non era successo nulla.

Inoltre è emerso che, sebbene la reazione del YY non abbia lasciato spazio al X1 per replicare con proprie osservazioni, è pur vero che la stessa si è verificata ad oltre un mese dall’inizio dell’indagine. E’ ragionevole ritenere che, ove la stessa fosse stata conseguenza di sollecitazioni pervenute dallo stesso indagato, essa si sarebbe realizzata subito dopo la comparizione dello S. in Procura, cioè alla fine di dicembre del 1996 e non nel febbraio 1997.

Non può sfuggire, inoltre, che, malgrado l’iniziativa di polizia giudiziaria fosse stata giustificata dall’esistenza di lavori in corso, potenzialmente abusivi, nessun provvedimento d’iniziativa venne adottato dall’imputato al fine di impedire la prosecuzione dell’eventuale reato (per esempio un sequestro d’iniziativa, consentito a norma dell’art. 321 c.p.p. anche alla polizia giudiziaria). Né tale ritardo è risultato essere conseguenza di eventuali interferenze da parte del Procuratore o di altro magistrato. E ciò malgrado fosse risultato subito evidente che, pur non potendosi definire in maniera compiuta la oggettiva portata dei lavori, una violazione, ancorchè minima, della normativa a tutela del paesaggio si era o si stava realizzando, dal momento che erano in corso lavori che riguardavano l’esterno della villa (rifacimento facciata, pavimentazione, infissi, ecc.).

In proposito la parte offesa ha dimostrato che l’esito delle indagini, comunicato dai collaboratori del X1 solo dopo l’allontanamento di quest’ultimo, era stato negativo, come da relazione prodotta in atti. Ha altresì precisato di avere egli stesso sollecitato la collega, dott.ssa C., assegnataria del procedimento, affinchè svolgesse ulteriori indagini mediante diverso personale di Polizia Giudiziaria e che, in esito a tali indagini, era stato possibile formulare l’imputazione a carico dello S., che era stato rinviato a giudizio.

Sono inoltre rimaste indimostrate altre circostanze, di importanza fondamentale, riferite dall’imputato.

In particolare, nel corso del dibattimento, non è stato in alcun modo provato che il YY fosse amico o frequentatore dello S.. E’ emersa solo una conoscenza occasionale priva di qualunque intimità.

In proposito il dott. YY dichiarava di conoscere S. solo superficialmente, in quanto era titolare della farmacia, sita nelle vicinanze dell’abitazione dei propri genitori, presso la quale era solito servirsi. Aggiungeva altresì che lo S. era anche zio di una collega della Procura, la dott.ssa R.. Quest’ultima, in una occasione, nell’estate del 1994, aveva utilizzato la villa dello zio per invitare a pranzo i colleghi, compreso il dott. YY. Concludeva che, a parte tali occasioni, non aveva mai frequentato lo S., né ricordava di averlo mai incontrato.

In merito ai rapporti tra il dott. YY e lo S., inoltre, il dott. S. ha riferito di frequentare abitualmente il collega YY e di conoscere sostanzialmente tutti i frequentatori di quest’ultimo, tra i quali, certamente, non rientrava lo S.. Di questi, del resto, aveva sentito parlare solo a seguito della vicenda che aveva portato al presente processo.

Tale ultima circostanza veniva confermata dal teste S., il quale ha riferito di aver conosciuto il dott. YY solo casualmente, in quanto la nipote, Maria R., magistrato, aveva esercitato le sue funzioni presso la pretura o la procura di Catania. In tale periodo ella aveva partecipato ad uno spettacolo organizzato dal YY ed a tale spettacolo anch’egli era stato invitato. Inoltre in una occasione aveva prestato la propria villa alla nipote che aveva organizzato una cena alla quale partecipò lo stesso YY. In nessuna altra occasione – ha riferito il teste – egli aveva avuto modo di vedere il YY, se non occasionalmente, presso la sua farmacia.

Alla luce delle superiori risultanze fattuali, e fermo restando che oggetto del presente processo non è la condotta del dott. YY, deve chiedersi se gli elementi di cui disponeva il geom. X1, ed il suo Procuratore avv. X2, nel momento in cui facevano partire l’esposto ed il ricorso, potessero giustificare le accuse – gravi – formulate ai danni del querelante, se cioè gli elementi in possesso del X1, o comunque dallo stesso acquisibili, potessero giustificare l’accusa formulata nei confronti del dott. YY di volere agevolare l’amico S..

E qui occorre operare, come già evidenziato, una distinzione tra l’esposto ed il ricorso.

Ebbene, con riferimento all’esposto indirizzato a varie autorità, va notato che in esso si realizza la mera narrazione di una serie di fatti. Al Procuratore non viene attribuito alcun fatto specifico, ma, al più, viene ventilata una possibile ingerenza dello S. nella vicenda e si chiedono accertamenti.

Si deve ritenere, pertanto, che in tale caso l’imputato non abbia travalicato i limiti del proprio diritto, per cui, sebbene sia possibile estrapolare dall’esposto un contenuto potenzialmente lesivo dell’onore del querelante, tale condotta sarebbe comunque conseguenza dell’esercizio di un diritto, e come tale sarebbe scriminata a norma dell’art. 51 c.p.

A conclusioni opposte si perviene con riferimento al ricorso inoltrato al TAR. Si è sopra osservato che tale atto ha un contenuto assai più pregnante e specifico. Nello stesso, infatti, in maniera espressa e niente affatto dubitativa, viene attribuita al querelante una condotta scorretta, lesiva dei propri doveri professionali, illegittima e penalmente rilevante. A supporto di tale accusa, tuttavia, il X1 non disponeva che di un generico e vacuo sospetto, cui nulla è stato aggiunto neppure dopo la complessa istruttoria del presente processo.

Il X1, pertanto, non poteva non essere consapevole della natura offensiva dei fatti attribuiti e della quanto meno potenziale infondatezza delle accuse. Egli, in sostanza, affermava che il dott. YY voleva favorire lo S. sulla base delle mere insinuazioni di quest’ultimo, ma senza avere alcun elemento di riscontro circa l’effettiva amicizia esistente tra i due ed i reali collegamenti. E per di più con la consapevolezza del fatto che la propria condotta era stata illegittima e che nessun esito avevano avuto le indagini circa l’abuso edilizio dallo stesso asseritamente condotte.

Ne deriva che il comportamento del X1 non può ritenersi scriminato a norma dell’art. 51 c.p. in quanto lo stesso ha palesemente abusato del proprio diritto, esercitandolo al di fuori dei limiti consentiti.

Occorre evidenziare che di tale reato devono rispondere entrambi gli imputati.

Invero la paternità del ricorso va attribuita, in primo luogo, all’Avv. X2, che tale atto ha compilato e firmato quale procuratore della parte. Tuttavia, come dallo stesso precisato e non smentito dal X1, il ricorso è stato stilato sulla base di quanto riferito da quest’ultimo. Pertanto del contenuto dell’atto gli imputati dovranno rispondere in concorso. Del resto non è logico pensare che il procuratore predisponga un atto di ricorso di sua iniziativa, in maniera arbitraria, senza porre a fondamento dello stesso quanto rappresentato dal cliente e senza l’approvazione di quest’ultimo.

Si deve inoltre osservare che il X2, quale avvocato, non poteva non cogliere il contenuto profondamente offensivo dei fatti che venivano attribuiti al querelante, pertanto doveva essere sua cura verificare con il cliente l’attendibilità di quanto dallo stesso affermato. In mancanza di tale controllo, accettando il rischio di inserire in ricorso elementi offensivi potenzialmente falsi, egli non può che rispondere del fatto unitamente al proprio cliente.

Gli imputati, pertanto, devono essere condannati per il reato ascritto, in relazione alle espressioni contenute nel ricorso al Tar.

Ai fini della determinazione della pena occorre avere riguardo, per un verso, alla natura profondamente offensiva delle accuse mosse al querelante; per altro verso non può non tenersi conto dell’incensuratezza degli imputati e del fatto che le offese non sono state propagate indiscriminatamente, ma inserite in un ricorso all’autorità giudiziaria, e quindi, pur sempre, utilizzate per esercitare un proprio preteso diritto.

Sicchè appare possibile riconoscere agli imputati le attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti e condannare gli stessi esclusivamente alla pena pecuniaria nella misura di £. 2.000.000 ciascuno.

Gli imputati devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile. Tali danni non possono essere quantificati in questa sede nemmeno in via equitativa, stante l’assenza di elementi sufficienti per la loro determinazione (ambito di diffusione della notizia, conseguenze derivanti dalla stessa, ecc.). Pertanto, ai fini della quantificazione, si deve rinviare alla competente sede civile.

Gli imputati, invece, vanno condannati al rimborso delle spese di causa sostenute dalla persona offesa. Queste, avuto riguardo alle tariffe forensi ed al numero di udienze, vanno liquidate in …