Giudice monocratico, sez. II, 6 giugno 2000, est. dott. Giovanni De Marco
diffamazione – immunità giudiziale – esercizio di un diritto – errore colposo
Con decreto di citazione in data 11 luglio 1998, la
Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio X1 Sebastiano e X2
Angelo dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere
dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di YY Renato, a
seguito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale gli imputati
venivano ammessi a provare la fondatezza delle presunte accuse diffamatorie, ai
sensi dell’art.596 comma 3 c.p., all’odierna udienza, sulle conclusioni
delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante
lettura del dispositivo.
Il processo trae origine da una querela del 16 maggio
1997, con la quale il dott. Renato YY, …, denunciava gli imputati per il reato
di diffamazione. Il contenuto di tale querela veniva confermato dalla parte
offesa all’udienza del 9 novembre 1999.
Esponeva il querelante che, in data 7 febbraio 1997,
in qualità di …, aveva chiesto a norma dell’art. 11 disp. att. c.p.p., il
trasferimento dell’isp. X1, comandante della sezione di P.G. dei VV.UU. (che
da lungo tempo collaborava con la Procura con eccellenti risultati), in
conseguenza di ripetuti atti di insubordinazione, consistenti in particolare
nella reiterata violazione di una circolare, emanata in data 6 aprile 1992
dall’allora Procuratore dott. L., con la quale, al fine di evitare potenziali
abusi, si regolava l’uso degli anonimi e l’attività di indagine di
iniziativa della Polizia Giudiziaria, facendosi divieto al personale di PG di
intraprendere indagini sulla scorta di notizie di reato di provenienza anonima
senza preventivamente informare il Procuratore, il quale avrebbe provveduto ad
impartire le opportune disposizioni.
Malgrado tale direttiva – riferiva il querelante
– il X1 in data 18 dicembre 1996 aveva depositato una nota con la quale
comunicava di avere appreso da fonte confidenziale che, presso la ex villa …,
erano in corso lavori abusivi da parte di tale S.. Con tale nota comunicava
altresì di avere intrapreso indagini e che avrebbe riferito circa la fondatezza
di tale notizia. Aveva poi continuato ad indagare senza comunicare alcun esito
fino al momento in cui era stato allontanato, cioè nel febbraio 1997.
Il dott.
YY, avendo ritenuto tale condotta in contrasto con le direttive in ordine al
funzionamento della PG, aveva contestato l’addebito al X1 con nota del 1
febbraio 1997, quindi, in assenza di tempestive osservazioni, aveva chiesto al
Sindaco di Catania il rientro presso il Corpo di appartenenza dell’isp. X1.
Sulla richiesta del YY il sindaco aveva disposto in conformità, facendo
rientrare il X1 presso gli uffici del Comune, con provvedimento del 18 febbraio
1997.
Avverso tale provvedimento il X1, col patrocinio
dell’avv. Angelo X2 del Foro di Catania, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R.
sezione di Catania, affermando, tra l’altro, che l’allontanamento dello
stesso era stato determinato dal fatto che egli si era posto in contrasto con
interessi del YY e di altri politici.
Si allegava al ricorso un esposto inviato dal
medesimo X1 a varie autorità, con cui si accusava il YY di avere voluto
favorire tale dott. Francesco S.. Con tale atto l’imputato affermava che il
suo allontanamento dall’ufficio di PG non poteva giustificarsi alla luce della
violazione di disposizioni interne, che egli in passato già altre volte aveva
interpretato alla stessa maniera senza che nessuno
avesse mai avuto nulla da obbiettare,
e la ricollegava, invece, alle indagini dallo stesso svolte, nei confronti
di tale S..
In particolare riferiva di avere appreso da fonte
confidenziale della realizzazione, da parte dello S., di lavori abusivi. Di
avere informato il Procuratore con una nota, e, quindi, non avendo ricevuto
direttive e, avendo constatato la fondatezza della notizia, di avere invitato lo
S. presso gli uffici di PG dove lo stesso si era presentato dicendo
che era amico di numerosi magistrati, tra cui il … dott. Renato YY, … del
sindaco di Catania dott. Bianco, … di alti funzionari dello stato e di
importanti uomini politici i quali tutti sarebbero stati invitati alla
inaugurazione della villa.
Concludeva affermando che la coincidenza fra le vanterie dello S. e la inaudita reazione del dott.
YY, induce a domandarsi chi possa essere questa persona tanto influente e che
pare sia anche in possesso di un cospicuo patrimonio.
Detta denuncia veniva richiamata nel ricorso
inoltrato dal X1, col ministero dell’avv. Angelo X2, al Tar di Catania, con
cui veniva impugnato il provvedimento del Sindaco. In esso si afferma che se
si indaga sulle reali ed effettive motivazioni del provvedimento è di ogni
evidenza come il “rientro” sia finalizzato ad una supina adesione alla
richiesta avanzata dalla …, che ha inteso, in tal modo, allontanare un
elemento divenuto scomodo osando mettersi in contrasto con interessi tutelati
dal Procuratore e da altri politici, tra i quali lo stesso sindaco di Catania.
La vicenda del contrasto risulta ampiamente rappresentata nella denuncia
presentata dal ricorrente al Ministro di Grazia e Giustizia … Copia di detta
denuncia viene allegata al presente ricorso e da essa possono desumersi gli
elementi inquietanti che hanno animata la vicenda dalla quale è scaturito il
contrasto e la “combine” che presiede all’adozione del provvedimento
impugnato. Provvedimento che sarebbe stato adottato non per necessità
connesse all’attività amministrativa, ma sulla base di un
parere del sig. Procuratore della Repubblica che costituisce
una richiesta inviata all’amministrazione per eliminare dalla Squadra di
Polizia Giudiziaria un dirigente “scomodo”, che viene qualificato
“insubordinato”. E conclude dicendo: la
morale che si può trarre dalla vicenda è che il rapporto di forza
riscontrabile nella vita sociale comporta il prevalere dei “potenti”, ma, se
la legge è uguale per tutti, il Giudice deve intervenire per riequilibrare i
rapporti.
In esito all’istruttoria dibattimentale gli
imputati devono essere riconosciuti colpevoli del reato ascritto, con
riferimento al contenuto del ricorso al TAR.
In merito, infatti, occorre distinguere due profili
del reato contestato. Esso, infatti, si articola su due fatti asseritamente
diffamatori. L’uno, evidentemente riconducibile al solo X1, consistente
nell’esposto indirizzato a diverse autorità; l’altro, attribuito in
concorso ai due imputati, concernente il ricorso al T.A.R. di Catania.
Con il primo atto l’imputato non ha mosso esplicite
accuse al querelante, limitandosi ad enunciare un fatto (le amicizie vantate
dallo S.) ed a concludere osservando che la
coincidenza fra le vanterie dello S. e la inaudita reazione del dott. YY, induce
a domandarsi chi possa essere questa persona tanto influente e che pare sia
anche in possesso di un cospicuo patrimonio.
Assai più incisivo è il secondo documento con il
quale si afferma perentoriamente che il trasferimento del X1 era il frutto di
una combine, ed era stato determinato
dal Procuratore il quale aveva inteso allontanare
un elemento divenuto scomodo in quanto aveva osato mettersi in contrasto con interessi tutelati dal Procuratore e da altri
politici, tra i quali lo stesso sindaco di Catania.
Appare di obiettiva evidenza che i fatti attribuiti,
espressamente o in maniera sottintesa, al querelante, risultano di portata
obiettivamente offensiva. Allo stesso vengono infatti attribuite condotte non
soltanto immorali o illegittime, ma addirittura illecite. Nei due atti per cui
è processo si afferma, in sostanza – come confermato dallo stesso X2 nel
corso dell’esame – che il YY avrebbe fatto rimuovere l’imputato al solo
fine di favorire un potente amico, e, quindi, allo scopo di insabbiare le
relative indagini. Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sulla portata
obiettivamente infamante delle frasi utilizzate e del contenuto dei due
documenti.
Tanto premesso, occorre subito escludere
l’applicabilità al caso di specie, e con espresso riferimento al ricorso al
Tar, della scriminante di cui all’art. 598 c.p. In merito si evidenzia che la
cosiddetta immunità giudiziale, di cui all’art. 598 c.p., trova la sua ragion
d’essere nella necessità di assicurare l’immunità per le offese recate
nella trattazione della causa. Per tali ragioni, secondo la costante
giurisprudenza della Cassazione, essa trova applicazione solo con riferimento
agli atti posti in essere durante il corso del processo, quando, cioè, il
giudizio sia stato già instaurato. Restano, pertanto, estranei all’esimente
speciale gli atti introduttivi dei diversi giudizi, in quanto notificati o
depositati prima della costituzione delle parti, e quindi prima
dell’instaurazione del procedimento (cfr. Cass.
25/11/68, 3233; Cass. 10/11/77, 14192).
Tale interpretazione, benchè opinabile in quanto
fondata su una lettura restrittiva della norma, è stata avallata dalla Corte
Costituzionale. Si è ritenuto, in particolare, che l’esimente in parola, nonostante che le espressioni offensive
rappresentino pur sempre un abuso del diritto di difesa con possibili
conseguenze processuali, disciplinari e civili, trova una sua ragion d’essere
nel contesto del dibattito giudiziario, assicurando immunità per le offese
recate nella fase di trattazione della causa, allorchè tollerabile, nella
contrapposizione dialettica della contesa, può essere l’ardore polemico il
cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in pregiudizio per l’efficacia
delle difese; non sussistendo una
simile ragione per l’atto di citazione redatto prima dell’instaurazione del
contraddittorio (C. Cost. ord. 26/7/88, 889).
Pur nutrendosi seri dubbi sulla correttezza di una
interpretazione che muove dalla individuazione della ratio della scriminante in questione nella necessità di tutelare
l’ardore polemico nel corso del processo, piuttosto che nel diritto
all’azione ed alla tutela giudiziaria, di fronte a pronunce tanto autorevoli
non resta, in questa sede, che adeguarsi. Con la conseguenza che i contenuti
offensivi del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – peraltro diretti
a persona diversa dalla diretta controparte – non possono ritenersi non punibili alla luce dell’art. 598 c.p.
Occorre, tuttavia, verificare se tale comportamento
non possa trovare altrove una sua causa di giustificazione.
Infatti è noto che la tutela dell’onore e della
reputazione, beni certamente di rango costituzionale, trova il suo limite negli
altri beni, parimenti di rango costituzionale, ugualmente tutelati. Tra tali
beni rientra certamente il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero,
di sollecitare l’intervento delle autorità competenti in presenza di fatti
ritenuti ingiusti o illeciti, di agire o resistere in giudizio. Sicchè i limiti
della tutela del diritto all’onore si devono individuare nel bilanciamento dei
beni in gioco (cfr. Cass. 22/10/92).
Pertanto, in relazione al contenuto di un ricorso
amministrativo, inoltrato all'autorità competente o, più in generale di un
esposto all’autorità o al superiore gerarchico, con cui si attribuisce a
taluno il compimento di fatti illeciti o immorali, al solo fine di giustificare
la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nei casi in cui tale intervento
è ammesso dalla legge, è ipotizzabile la sussistenza dell’esimente di cui
all'art. 51 c.p. quando l'agente, col suo ricorso, non abbia esorbitato
dolosamente dai limiti del suo diritto. L’evento lesivo, in questo caso, è
infatti la conseguenza diretta ed immediata di un’azione lecita, quindi
dell’esercizio di un diritto o di una facoltà spettante all'agente.
Conformemente ai principi che ispirano
l’applicazione delle scriminanti, tuttavia, è necessario che l’agente operi
nei limiti del suo diritto. Che, cioè, i fatti esposti siano veri oppure
ritenuti tali in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della
realtà, ed inoltre che siano strettamente pertinenti alla situazione di fatto
per la quale si sollecita l'intervento all’autorità non eccedendo lo scopo
prefisso, e che quindi la condotta non risulti temeraria e manifestamente
pretestuosa, espressione di un uso distorto e malizioso dell’istituto e che,
quindi, l’esercizio del diritto non si trasformi in un pretesto e in uno
strumento illecito di aggressione all’altrui reputazione (cfr. Cass. 21/11/80; Cass. 3/12/87, 12092; Cass. 22/9/95; Cass. 15/10/97,
1536; Cass. 15/5/98, 5767).
Va tuttavia osservato che, ciò che conta ai fini
della configurazione dell’esimente, non è tanto la verità di quanto asserito
nella denuncia, quanto la legittima convinzione della stessa in capo
all’esponente, potendo trovare applicazione, in tal caso, la disciplina di cui
all’art. 59 c. 4 c.p., con la conseguenza che, se la sussistenza dei fatti
attribuiti alla persona offesa è imputabile all’errore dell’agente,
l’esimente trova ugualmente applicazione scriminando il reato (cfr. Cass 3/12/87, 12092).
Né può rilevare la circostanza che l’errore sia
riconducibile ad un fatto colposo dell’agente. Infatti il reato di
diffamazione è punito solo a titolo di dolo – ancorchè non si tratti di dolo
specifico inteso come animus diffamandi, ma del semplice dolo generico – vale a dire
sulla base della coscienza, anche minima, circa la natura – anche solo
potenzialmente – offensiva delle espressioni. Ne consegue che, ai fini della
configurazione dell’esimente, si deve avere riguardo alla verità soggettiva
del fatto, cioè valutata sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili
dall’agente al momento della propalazione (cfr. Cass
15/5/98), e tenendo conto del fatto che il ragionevole dubbio in ordine alla
condotta offensiva attribuita e, quindi, l’accettazione consapevole del
rischio di offendere l’altrui reputazione mediante l’attribuzione di una
condotta in tutto o in parte inesistente, integra gli estremi del dolo eventuale, con la conseguente sussistenza del reato in
questione.
Ai fini della ricostruzione di tale verità,
inoltre, si dovrà tener conto della disponibilità della persona offesa
all’accertamento del fatto. Sicchè l’esimente dovrà ritenersi sussistente
anche quando la verifica non sia possibile, sia perchè il querelante abbia
negato la facoltà di prova, sia perchè le indagini sulla fondatezza degli
addebiti non risultino ancora concluse dall'autorità investita del ricorso (Cass.
4/7/58).
Nel caso di specie, dunque, posto che tanto
l’inoltro di un esposto alle autorità gerarchicamente competenti, quanto
l’esercizio di un’azione giudiziaria dinanzi alla magistratura
amministrativa, costituiscono un diritto, occorre verificare se gli imputati
abbiano dolosamente oltrepassato i limiti del diritto stesso. E poiché, come
sopra osservato, il reato per cui si procede è punito a titolo di dolo
generico, si dovrà verificare se gli imputati, nel formulare le accuse e nel
propalarle in un certo modo, abbiano anche solo accettato il rischio di
offendere, mediante l’attribuzione di circostanze e comportamenti non veri.
In proposito, nel corso dell’istruttoria
dibattimentale, benchè l’imputato X1 sia stato ammesso a fornire la prova
delle proprie affermazioni, solo una parte di quanto dallo stesso asserito negli
esposti è stata dimostrata.
E’ stata fornita prova delle affermazioni fatte
dallo S. dinanzi alla Polizia Giudiziaria, ed in particolare agli agenti A. e
P.. In merito soccorrono le dichiarazioni rese da questi ultimi, che hanno
confermato che il proprietario della villa si era presentato declamando le
proprie amicizie (tra cui anche con il dott. YY
dallo stesso indicato per nome: dott.
Renato) e annunciando che tali amici avrebbero partecipato
all’inaugurazione della sua villa, alla quale invitava pure gli agenti che
eseguivano l’accertamento.
Va osservato che, sebbene all’udienza dell’11
aprile 2000 lo S. ha reso in proposito una versione parzialmente diversa
affermando di essersi limitato a dire che le verande della villa erano sempre
esistite e che potevano testimoniarlo, tra gli altri il Sindaco di Catania ed il
dott. YY che avevano frequentato la villa stessa, si ritengono più veritiere le
testimonianze dei testi A. e P., in quanto reciprocamente corrispondenti.
Tuttavia, se anche fosse vero quanto affermato dallo S., la sostanza non
muterebbe di molto. Infatti le sue affermazioni non possono che essere
interpretate come una volontà di fare conoscere agli agenti operanti le proprie
amicizie o conoscenze influenti.
In secondo luogo è emersa la rapida reazione del
querelante. Il quale il giorno 1 febbraio 1997 muoveva le contestazioni al X1,
quindi il giorno 7 febbraio 1997, senza attendere alcuna replica, inoltrava al
sindaco la richiesta di trasferimento.
Occorre peraltro in merito evidenziare che già da
lungo tempo, sin dalla data di emanazione della circolare, il geom. X1 – come
dallo stesso ammesso – aveva mal sopportato i nuovi limiti posti
all’indagine d’iniziativa, e frequentemente aveva violato le prescrizioni,
sollevando le critiche, prima del procuratore L. – che lo aveva addirittura
escluso dalle riunioni con i dirigenti della PG (l’imputato ha affermato di
essersi disinteressato lui, spontaneamente, di tali riunioni che reputava
inutili) e in più di una occasione aveva manifestato l’intenzione di
trasferirlo (proposito non realizzato a causa del suo allontanamento
dall’ufficio, per gravi ragioni familiari)– e poi anche quelle del YY che,
secondo quanto emerso nel corso del dibattimento, anche in considerazione del
vecchio legame di amicizia e di collaborazione con il X1, più volte lo aveva
richiamato informalmente, invitandolo ad attenersi con scrupolo alle direttive
ricevute.
Tali circostanze, riferite dal dott. YY, sono state
sostanzialmente confermate dal dott. S., …, che da sempre si occupa del
coordinamento della Polizia Giudiziaria e dell’assegnazione dei procedimenti
(soprattutto dopo che il procuratore si era, di fatto, allontanato
dall’ufficio), il quale, in proposito ricordava almeno due episodi in cui il
comportamento del X1 aveva suscitato maggiore fastidio. Il dott. S. ha aggiunto
che più volte il procuratore dott. L. gli aveva manifestato il suo fastidio per
il comportamento del X1, ed egli in più di una occasione l’aveva invitato ad
allontanarlo se era venuto meno il rapporto di fiducia. Sicchè quando, nel
gennaio 1997, il dott. YY gli aveva parlato del nuovo episodio di cui era venuto
a conoscenza, dicendogli: siamo alle
solite !, egli, ancora una volta aveva rinnovato il suggerimento di
allontanare il X1.
In effetti il comportamento tenuto dal X1 risultava
oggettivamente illegittimo, in palese violazione della circolare con cui, in
data 6 aprile 1992, l’allora Procuratore aveva disciplinato l’attività
d’iniziativa della Polizia Giudiziaria. In merito non solo il X1 aveva dato
avvio, d’iniziativa e sulla base di segnalazione anonima, ad indagini in
merito ad un potenziale abuso edilizio; ma aveva anche trattenuto l’indagine
senza dare alcuna ulteriore comunicazione per oltre un mese.
Tale modello di condotta, se in passato contestato
solo informalmente, e sostanzialmente tollerato, non per questo poteva divenire
legittimo.
Del resto, dell’atteggiamento tenuto dal X1 era
testimonianza il modulo utilizzato dallo stesso per la comunicazione della
notizia di reato in data 18/12/96, modulo in cui risulta prestampata la dicitura
che, in relazione all’episodio
surriportato, vengono svolte indagini … nei confronti di…, cosa che
evidenziava, come ulteriormente precisato dal teste, l’esistenza di una prassi
disapplicativa della circolare del Procuratore, anche se ciò non costituiva
un problema quotidiano, e se altre volte, in presenza di analoghe relazioni
del X1, non era successo nulla.
Inoltre è emerso che, sebbene la reazione del YY non
abbia lasciato spazio al X1 per replicare con proprie osservazioni, è pur vero
che la stessa si è verificata ad oltre un mese dall’inizio dell’indagine.
E’ ragionevole ritenere che, ove la stessa fosse stata conseguenza di
sollecitazioni pervenute dallo stesso indagato, essa si sarebbe realizzata
subito dopo la comparizione dello S. in Procura, cioè alla fine di dicembre del
1996 e non nel febbraio 1997.
Non può sfuggire, inoltre, che, malgrado
l’iniziativa di polizia giudiziaria fosse stata giustificata dall’esistenza
di lavori in corso, potenzialmente abusivi, nessun provvedimento d’iniziativa
venne adottato dall’imputato al fine di impedire la prosecuzione
dell’eventuale reato (per esempio un sequestro d’iniziativa, consentito a
norma dell’art. 321 c.p.p. anche alla polizia giudiziaria). Né tale ritardo
è risultato essere conseguenza di eventuali interferenze da parte del
Procuratore o di altro magistrato. E ciò malgrado fosse risultato subito
evidente che, pur non potendosi definire in maniera compiuta la oggettiva
portata dei lavori, una violazione, ancorchè minima, della normativa a tutela
del paesaggio si era o si stava realizzando, dal momento che erano in corso
lavori che riguardavano l’esterno della villa (rifacimento facciata,
pavimentazione, infissi, ecc.).
In proposito la parte offesa ha dimostrato che
l’esito delle indagini, comunicato dai collaboratori del X1 solo dopo
l’allontanamento di quest’ultimo, era stato negativo, come da relazione
prodotta in atti. Ha altresì precisato di avere egli stesso sollecitato la
collega, dott.ssa C., assegnataria del procedimento, affinchè svolgesse
ulteriori indagini mediante diverso personale di Polizia Giudiziaria e che, in
esito a tali indagini, era stato possibile formulare l’imputazione a carico
dello S., che era stato rinviato a giudizio.
Sono inoltre rimaste indimostrate altre circostanze,
di importanza fondamentale, riferite dall’imputato.
In particolare, nel corso del dibattimento, non è
stato in alcun modo provato che il YY fosse amico o frequentatore dello S.. E’
emersa solo una conoscenza occasionale priva di qualunque intimità.
In proposito il dott. YY dichiarava di conoscere S.
solo superficialmente, in quanto era titolare della farmacia, sita nelle
vicinanze dell’abitazione dei propri genitori, presso la quale era solito
servirsi. Aggiungeva altresì che lo S. era anche zio di una collega della
Procura, la dott.ssa R.. Quest’ultima, in una occasione, nell’estate del
1994, aveva utilizzato la villa dello zio per invitare a pranzo i colleghi,
compreso il dott. YY. Concludeva che, a parte tali occasioni, non aveva mai
frequentato lo S., né ricordava di averlo mai incontrato.
In merito ai rapporti tra il dott. YY e lo S.,
inoltre, il dott. S. ha riferito di frequentare abitualmente il collega YY e di
conoscere sostanzialmente tutti i frequentatori di quest’ultimo, tra i quali,
certamente, non rientrava lo S.. Di questi, del resto, aveva sentito parlare
solo a seguito della vicenda che aveva portato al presente processo.
Tale ultima circostanza veniva confermata dal teste
S., il quale ha riferito di aver conosciuto il dott. YY solo casualmente, in
quanto la nipote, Maria R., magistrato, aveva esercitato le sue funzioni presso
la pretura o la procura di Catania. In tale periodo ella aveva partecipato ad
uno spettacolo organizzato dal YY ed a tale spettacolo anch’egli era stato
invitato. Inoltre in una occasione aveva prestato
la propria villa alla nipote che aveva organizzato una cena alla quale partecipò
lo stesso YY. In nessuna altra occasione – ha riferito il teste – egli aveva
avuto modo di vedere il YY, se non occasionalmente, presso la sua farmacia.
Alla luce delle superiori risultanze fattuali, e
fermo restando che oggetto del presente processo non è la condotta del dott. YY,
deve chiedersi se gli elementi di cui disponeva il geom. X1, ed il suo
Procuratore avv. X2, nel momento in cui facevano partire l’esposto ed il
ricorso, potessero giustificare le accuse – gravi – formulate ai danni del
querelante, se cioè gli elementi in possesso del X1, o comunque dallo stesso
acquisibili, potessero giustificare l’accusa formulata nei confronti del dott.
YY di volere agevolare l’amico S..
E qui occorre operare, come già evidenziato, una
distinzione tra l’esposto ed il ricorso.
Ebbene, con riferimento all’esposto indirizzato a
varie autorità, va notato che in esso si realizza la mera narrazione di una
serie di fatti. Al Procuratore non viene attribuito alcun fatto specifico, ma,
al più, viene ventilata una possibile ingerenza dello S. nella vicenda e si
chiedono accertamenti.
Si deve ritenere, pertanto, che in tale caso
l’imputato non abbia travalicato i limiti del proprio diritto, per cui,
sebbene sia possibile estrapolare dall’esposto un contenuto potenzialmente
lesivo dell’onore del querelante, tale condotta sarebbe comunque conseguenza
dell’esercizio di un diritto, e come tale sarebbe scriminata a norma
dell’art. 51 c.p.
A conclusioni opposte si perviene con riferimento al
ricorso inoltrato al TAR. Si è sopra osservato che tale atto ha un contenuto
assai più pregnante e specifico. Nello stesso, infatti, in maniera espressa e
niente affatto dubitativa, viene attribuita al querelante una condotta
scorretta, lesiva dei propri doveri professionali, illegittima e penalmente
rilevante. A supporto di tale accusa, tuttavia, il X1 non disponeva che di un
generico e vacuo sospetto, cui nulla è stato aggiunto neppure dopo la complessa
istruttoria del presente processo.
Il X1, pertanto, non poteva non essere consapevole
della natura offensiva dei fatti attribuiti e della quanto meno potenziale
infondatezza delle accuse. Egli, in sostanza, affermava che il dott. YY voleva
favorire lo S. sulla base delle mere insinuazioni di quest’ultimo, ma senza
avere alcun elemento di riscontro circa l’effettiva amicizia esistente tra i
due ed i reali collegamenti. E per di più con la consapevolezza del fatto che
la propria condotta era stata illegittima e che nessun esito avevano avuto le
indagini circa l’abuso edilizio dallo stesso asseritamente condotte.
Ne deriva che il comportamento del X1 non può
ritenersi scriminato a norma dell’art. 51 c.p. in quanto lo stesso ha
palesemente abusato del proprio diritto, esercitandolo al di fuori dei limiti
consentiti.
Occorre evidenziare che di tale reato devono
rispondere entrambi gli imputati.
Invero la paternità del ricorso va attribuita, in
primo luogo, all’Avv. X2, che tale atto ha compilato e firmato quale
procuratore della parte. Tuttavia, come dallo stesso precisato e non smentito
dal X1, il ricorso è stato stilato sulla base di quanto riferito da
quest’ultimo. Pertanto del contenuto dell’atto gli imputati dovranno
rispondere in concorso. Del resto non è logico pensare che il procuratore
predisponga un atto di ricorso di sua iniziativa, in maniera arbitraria, senza
porre a fondamento dello stesso quanto rappresentato dal cliente e senza
l’approvazione di quest’ultimo.
Si deve inoltre osservare che il X2, quale avvocato,
non poteva non cogliere il contenuto profondamente offensivo dei fatti che
venivano attribuiti al querelante, pertanto doveva essere sua cura verificare
con il cliente l’attendibilità di quanto dallo stesso affermato. In mancanza
di tale controllo, accettando il rischio di inserire in ricorso elementi
offensivi potenzialmente falsi, egli non può che rispondere del fatto
unitamente al proprio cliente.
Gli imputati, pertanto, devono essere condannati per
il reato ascritto, in relazione alle espressioni contenute nel ricorso al Tar.
Ai fini della determinazione della pena occorre avere
riguardo, per un verso, alla natura profondamente offensiva delle accuse mosse
al querelante; per altro verso non può non tenersi conto dell’incensuratezza
degli imputati e del fatto che le offese non sono state propagate
indiscriminatamente, ma inserite in un ricorso all’autorità giudiziaria, e
quindi, pur sempre, utilizzate per esercitare un proprio preteso diritto.
Sicchè appare possibile riconoscere agli imputati le
attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti e
condannare gli stessi esclusivamente alla pena pecuniaria nella misura di £.
2.000.000 ciascuno.
Gli imputati devono essere condannati al risarcimento
dei danni patiti dalla parte civile. Tali danni non possono essere quantificati
in questa sede nemmeno in via equitativa, stante l’assenza di elementi
sufficienti per la loro determinazione (ambito di diffusione della notizia,
conseguenze derivanti dalla stessa, ecc.). Pertanto, ai fini della
quantificazione, si deve rinviare alla competente sede civile.
Gli imputati, invece, vanno condannati al rimborso
delle spese di causa sostenute dalla persona offesa. Queste, avuto riguardo alle
tariffe forensi ed al numero di udienze, vanno liquidate in …