Giudice monocratico, sez. II, 7 luglio 2000, est. dott. Giovanni  De Marco

lesioni – causalità – uso legittimo della forza – dichiarazioni della persona offesa

Con decreto del gip presso il Tribunale in data 29/5/96 gli imputati venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Messina. In data 25/2/97 il Tribunale si dichiarava incompetente e rimetteva gli atti al pubblico ministero presso la Pretura, il quale, con decreto di citazione in data 11/2/99, rinviava a giudizio X1 Angelo e X2 Salvatore dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di Y1 Vincenzo e Y2 Francesco e con la costituzione del Ministero dell’Interno quale responsabile civile, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Con querele del 4/5/93 Y2 Francesco e Y1 Vincenzo rappresentavano che il giorno 25/4/93, mentre si trovavano a bordo della vettura Wolksvagen Golf tg. … di proprietà dell’Y1, che era al volante, e in compagnia di Z. Francesca, arrestatisi per la presenza su strada di una corsa di cavalli, venivano fermati da una pattuglia della Polizia che invitava l’Y1 ad accostare. Quindi, senza che ci fosse alcuna resistenza, mentre l’Y1 era ancora seduto, veniva aggredito alle spalle dai poliziotti e trascinato a forza fuori della macchina, quindi colpito con pugni e schiaffi. Analoga situazione si verificava per il Y2 che, trascinato a forza fuori della macchina, veniva caricato su un’Alfa 33 della Polizia e picchiato senza motivo. Quindi i due venivano condotti in Questura dove venivano costretti a firmare un falso verbale.

A seguito dell’aggressione l’Y1 riportava contusione alla regione zigomatica destra e perforazione posteriore della membrana del timpano di sinistra, verosimilmente post-traumatica, con presenza di piccolo coagulo ematico sulla parete restante della membrana, così come risultante dalle certificazioni mediche rilasciate i giorni 25 e 26 aprile dall’Ospedale Piemonte.

Nulla riportava il Y2 il quale, visitato presso il Piemonte, riferiva dolenzie al labbro inferiore ed alla guancia, senza che venisse rilevato tuttavia, nulla di obiettivo.

I querelanti confermavano nel corso dell’istruttoria dibattimentale le rispettive querele, non senza qualche contraddizione, e fornendo comunque una serie di nuovi dettagli, talora in contrasto con le rispettive querele.

L’Y1 Vincenzo precisava che nella mattinata del 25/4/93, intorno alle 6,30, procedendo con la propria autovettura, restava bloccato a causa di una lunga fila di macchine. Notava anche la presenza di un autobus messo di traverso sulla carreggiata sul quale diversi conducenti di autovetture venivano fatti salire per essere sottoposti a controlli dalla Polizia. Inavvertitamente dava un paio di colpi di clacson e veniva quindi richiamato da un agente di polizia in divisa, successivamente riconosciuto per l’ag. M., il quale si avvicinava chiedendogli perché suonasse e lo invitava ad accostare e ad esibire i documenti. A tale richiesta l’Y1 opponeva l’impossibilità di accostare sulla destra per mancanza di spazio e chiedeva spiegazioni sul perché dovesse esibire i documenti. Sopraggiungeva a questo punto il X1, in borghese e senza distintivo, il quale, senza qualificarsi ribadiva con tono perentorio la richiesta, quindi alle istanze di spiegazioni dell’Y1, senza esitare, apriva lo sportello e lo trascinava fuori tirandolo per un braccio, quindi prima lo colpiva con due schiaffi, poi lo pestava violentemente colpendolo con schiaffi, pugni e calci, lo trascinava dal lato opposto della strada dove lo sbatteva contro un’auto in sosta e lo perquisiva dopo avergli fatto allargare le gambe colpendolo con calci negli stinchi.

Quindi, unitamente al Y2, veniva fatto salire su una volante, sulla quale prendeva posto alla guida il X2, al suo fianco un agente in borghese, e sul sedile di dietro, il X1, il Y2 e lo stesso Y1.

L’auto partiva con direzione Ganzirri e durante il tragitto continuava il pestaggio anche con colpi di manganello. Quindi, alle continue richieste di spiegazioni, il X2 arrestava la macchina, scendeva dalla stessa, e cominciava a colpire violentemente i due, anche con l’uso del manganello, ed unitamente al X1.

Dopo quest’ennesimo sfogo la vettura ripartiva, facendo inversione di marcia, in direzione Messina, raggiungendo, infine, la Questura. Qui i due venivano fatti scendere e portati nei cantinati, dove il X1 si allontanava, restando il solo X2. L’Y1 a questo punto si rivolgeva in tono confidenziale all’agente chiedendo nuovamente spiegazioni, ma il X2 reagiva con violenza inaudita massacrandolo di bastonate, colpendolo con calci e pugni in tutte le parti del corpo. Quindi gli venivano tolti i lacci delle scarpe e la cintura e veniva rinchiuso in una cella, dalla quale veniva fatto uscire dopo circa mezz’ora, per essere condotto in una stanza dove era presente anche il X1, il quale gli mostrava un certificato medico e, ponendo la pistola sul tavolo, gli diceva che con quello l’avrebbe rovinato. A questo punto chiedeva di chiamare un avvocato, ma ciò non gli veniva consentito. Quindi, verso le 8,15 del mattino, veniva rilasciato e accompagnato dalla Z. in ospedale, dove riceveva una prima medicazione, riferendo anche di un dolore generale alla testa, di cui non riusciva ad individuare l’origine.

Ritornato a casa si coricava, tuttavia accusava ronzio alla testa, vomito. Pertanto, verso le 22,00 dello stesso giorno si riportava presso il Pronto Soccorso dove il medico di guardia, ipotizzando un possibile trauma cranico, suggeriva un ricovero per osservazione, che egli rifiutava. Si presentava, quindi, in ospedale il giorno successivo e, indirizzato presso il reparto di otorino, veniva visitato dal dott. Giampaolo Messina il quale, come confermato dallo stesso medico, riscontrava una lesione traumatica del timpano. Da tale lesione affermava di non essere ancora guarito, avendo riportato postumi invalidanti.

La versione dell’Y1 veniva in parte ribadita dal Y2. Questi precisava che quella mattina sedeva sulla macchina condotta dall’amico, alle spalle dello stesso, sul sedile posteriore, mentre sul sedile anteriore, lato passeggero, sedeva la Z.. Fermata la vettura a causa di una lunghissima fila, l’Y1 cominciava a suonare il clacson due, tre volte. Si avvicinava, pertanto un agente che invitava l’Y1 ad accostare ed a fornire i documenti. Quest’ultimo, piuttosto che ottemperare alla richiesta chiedeva spiegazioni. Si accostava, quindi, un uomo in borghese, successivamente riconosciuto nel X1, il quale ribadiva la richiesta di documenti. Ancora una volta l’Y1 non ottemperava, anzi chiedeva chi fosse e cosa volesse. Il X1, per tutta risposta, apriva lo sportello e trascinava l’Y1 fuori dalla macchina. Nel contempo un agente in divisa gli si avvicina chiedendogli se era in possesso della patente e se poteva spostare la macchina. Contemporaneamente interveniva il X1 che lo invitava a scendere tirandolo. Quindi si avventava nuovamente contro l’Y1 spingendolo contro una macchina dove lo perquisiva facendogli allargare le gambe con calci negli stinchi. A espressa domanda il Y2 riferiva di non avere visto in questa fase l’Y1 che veniva colpito, ma di averlo visto solo mentre veniva portato a viva forza contro una macchina.

Successivamente i due venivano caricati sul sedile posteriore di una volante, l’Y1 a sinistra, e il Y2 al centro. Sulla vettura prendeva posto anche il X1, sul sedile posteriore lato destro, mentre la macchina veniva condotta dal X2 con al suo fianco un poliziotto in borghese. La vettura prendeva la direzione verso Palermo, ma nel corso del tragitto tanto l’Y1 quanto il Y2 chiedevano spiegazioni, mentre il X1 si rivolgeva all’Y1 chiamandolo bastardo e dicendo che l’aveva colpito,  tentava quindi, a sua volta, di colpire l’Y1, mentre dava manate a pugno chiuso sulla bocca del Y2.

Ad un tratto il X2 fermava la macchina e scendeva dalla stessa aprendo lo sportello posteriore, colpendo l’Y1, unitamente al X1 che, però, agiva dall’interno della macchina. Il Y2, tuttavia, non ricordava l’uso di alcun manganello, anche se il X2 ne era in possesso.

L’auto, quindi, ripartiva e, dopo avere fatto inversione di marcia, raggiungeva la Questura, dove il X1 si allontanava e restava il solo X2. A questo punto l’Y1 si rivolgeva al X2 dicendogli compare che abbiamo fatto ?, il X2 gli rispondeva colpendolo nuovamente con violenza con pugni e schiaffi sulla testa.

In esito alla vicenda il Y2 dichiarava di avere avuto il labbro spaccato.

Quanto dichiarato dai querelanti veniva confermato da Z. Francesca, sentita in qualità di imputata di reato connesso in quanto sotto processo per calunnia in relazione alla medesima vicenda. Ella si trovava quale passeggera a bordo della vettura condotta dall’Y1. Secondo quanto riferito dalla stessa, all’invito ad accostare da parte di un poliziotto in divisa, l’Y1 ne chiedeva il motivo, mentre tergiversava in ordine alla consegna dei documenti. Era a questo punto che interveniva il X1 che ribadiva la richiesta di documenti e, quindi, tirava fuori dalla vettura l’Y1 e lo schiaffeggiava, trascinandolo, poi, contro una macchina in sosta, dove veniva brutalmente malmenato.

Anche il Y2 veniva tirato fuori dalla macchina e, dopo essere stato schiaffeggiato e colpito con calci e pugni, caricato, con l’Y1, su una vettura della Polizia. La Z., pertanto, riusciva a fare inversione di marcia e seguiva da tergo l’auto della Polizia che si dirigeva verso Ganzirri, mentre a bordo si notava una colluttazione. Percorsa una certa distanza, la vettura della Polizia si fermava e ne scendeva l’autista che apriva lo sportello posteriore e colpiva con un manganello l’Y1.

La macchina, quindi, ripartiva con un’inversione di marcia. La Z. cercava di seguirla senza riuscirci, sicchè raggiungeva la Questura successivamente. Riusciva ad entrare, e trovava i due che apparivano tumefatti e paonazzi (con il viso gonfio e graffiato come dichiarato nel verbale di sommarie informazioni del 20/5/93), mentre il Y2 sanguinava dal labbro.

Una volta rilasciati, la Z. accompagnava i due presso l’ospedale Piemonte, dal momento che l’Y1 accusava dolore alla testa e alle guance. Precisava, comunque, che l’Y1 successivamente, aveva avuto anche un forte dolore all’orecchio.

Venivano quindi escussi diversi medici che avevano visitato l’Y1.

Il dott. Gianpaolo Messina confermava il referto medico del Piemonte, precisando di avere constatato la rottura della membrana timpanica che, per la presenza di un coagulo, aveva certamente natura post-traumatica. Precisava il medico che la lesione del timpano, per le condizioni in cui era, non poteva risalire ad epoca anteriore a quattro – cinque giorni.

Il dott. Antonio Tanzariello, consulente di parte, ha affermato di avere visitato l’Y1 sin dal 1993 (una visita risulta del giugno 1993) constatando che la lesione timpanica era guarita dopo alcuni mesi, lasciando tuttavia dei postumi invalidanti consistenti in una perdita progressiva dell’udito del 7,5% a destra e del 10% a sinistra, e dei problemi di equilibrio. In particolare riferiva che la perdita di udito a sinistra, nel 1995, era del 10%, mentre, ad una successiva rilevazione del 1999 la perdita uditiva, era giunta al 20%, mentre a destra era rimasta costante. Nel 1995, inoltre, aveva constatato una iper-refrattività vestibolare che nel 1999 diveniva iper-refrattivtità vestibolare quasi reflessiva: cioè l’organo dell’equilibrio quasi non funzionava più.

Spiegava che la rottura del timpano poteva avere origine traumatica e che portava necessariamente, nell’immediato, un forte dolore che durava, con la medesima intensità, per circa 30 – 90 minuti, per poi scomparire gradualmente, oltre ad una perdita del senso dell’orientamento. Ulteriori possibili conseguenze della rottura del timpano erano nausea e vomito, oltre all’otorragia, consistente in una piccola emorragia, e ad un possibile obnubilamento conseguente ad una perdita del senso dello spazio e del tempo.

Analoghe circostanze riferivano il dott. Giuseppe Parisi ed il dott. Franco Olivo, quest’ultimo consulente del pubblico ministero. Il dott. Olivo, in particolare, chiariva di avere visitato l’Y1 nell’ottobre 1994, esaminando anche le certificazioni mediche e la documentazione risalente al dott. Tanzariello. Confermava che il querelante aveva riportato una lesione traumatica della membrana timpanica ed escludeva che la stessa fosse riconducibile ad eventi non traumatici, quale una forma catarrale – possibile nell’Y1 che risultava anche affetto da deviazione del setto – in quanto in una siffatta ipotesi, in occasione della visita presso il pronto soccorso, oltre alle tracce di sangue si sarebbe dovuto rinvenire del pus, cosa di cui non vi è menzione nei certificati.

Diversamente dal dott. Tanzarello escludeva che la lesione del timpano potesse avere determinato postumi invalidanti. In particolare, pur confermando che l’imputato presentava problemi di ipoacusia nell’ordine di 20 dB a destra e 30 dB a sinistra, escludeva che tale deficit fosse riconducibile alla rottura del timpano. Infatti precisava che la rottura del timpano produce certamente una ipoacusia, tuttavia questa regredisce fino a scomparire nel momento in cui la lesione timpanica viene a guarigione e, nel caso dell’Y1, al momento della visita la lesione era integralmente guarita, pur rilevandosi i segni della cicatrice che, tuttavia, non avevano alcuna incidenza sulla funzionalità dell’organo. Inoltre poteva affermare con certezza la non riconducibilità della ipoacusia alla lesione traumatica in considerazione del fatto che la riduzione dell’udito era presente in entrambe le orecchie e non nel solo orecchio sinistro: ove, per ipotesi, la lesione della membrana timpanica avesse determinato una riduzione permanente dell’udito questa non poteva che riguardare il solo orecchio offeso, e non anche l’altro che era stato esente da lesioni. Confermando il contenuto della relazione, pertanto, riteneva che la lieve ipoacusia mista, riscontrata in corso di consulenza, è bilaterale e può trovare origine in una otosalpingite catarrale causata dalla deviazione del setto e dalla conseguente substenosi respiratoria.

Specificava, inoltre, il consulente che la lesione della membrana timpanica, quando guarisce spontaneamente – come nel caso in esame – lo fa in un termine non superiore a quindici – venti giorni. Nel caso dell’Y1, tuttavia, era possibile che la completa guarigione si fosse verificata in tempi più lunghi, comunque non superiori a quaranta giorni, in quanto questi risultava affetto anche da deviazione del setto, patologia che può determinare un ritardo nella cicatrizzazione del timpano.

Spiegava, infine, il consulente che le manifestazioni tipiche della lesione della rottura del timpano sono l’otorragia (circostanza che non dovrebbe sfuggire ai medici del pronto soccorso, in quanto allarmante e sintomatica anche di gravi traumi) ed il dolore. Quest’ultimo si presenta sempre in forma violentissima, ed immediatamente all’atto della lesione, perdurando anche per talune ore. Il dolore è talmente violento che egli stesso aveva visto pazienti svenire. Aggiungeva che nei suoi numerosi anni di carriera, coerentemente con la letteratura medica sul punto, non gli era mai capitato di vedere un paziente affetto da lesione del timpano che non accusasse un dolore fortissimo e insopportabile.

Spiegava, quindi, che non era possibile datare con certezza l’evento traumatico – che, comunque, non poteva risalire ad epoca eccessivamente remota rispetto al 26 aprile – sebbene la lesione del timpano accertata il 26 fosse compatibile anche con un evento verificatosi il giorno prima.

La versione fornita dagli imputati e dai numerosi testi citati a discolpa risulta diametralmente opposta a quella proposta dai querelanti, discordante anche su elementi assolutamente macroscopici.

X1 Angelo ha affermato di essersi portato, quale coordinatore, unitamente a diverse volanti, nella zona di via C. Pompea, poco oltre il torrente Annunziata, ove era stata segnalata una corsa di cavalli. Sul posto, in conseguenza dell’evento, si era formato un ingorgo che personale della Polizia cercava di regolare. In tale contesto si presentava l’Y1 il quale, al volante della propria autovettura, suonava insistentemente il clacson. Malgrado fosse stato invitato a non suonare dagli agenti M. e G., questi continuava ad insistere. Pertanto i medesimi poliziotti avevano chiesto di esibire i documenti e ne era nata una discussione. Vedendo tale situazione egli si era avvicinato. Pur essendo in borghese, mentre gli altri colleghi erano in divisa, la propria qualifica era immediatamente percepibile dal momento che aveva attaccato al taschino della giacca il tesserino dell’ufficio e portava la paletta. Inoltre si era qualificato all’Y1 che gli aveva chiesto chi fosse.

Pure dopo il suo intervento l’Y1 continuava ad opporsi categoricamente alla consegna dei documenti continuando a dire ma voi chi siete ? perché vi devo dare i documenti ? Pertanto l’Y1 era stato invitato a scendere e, non ottemperando, egli stesso con l’aiuto del collega G., lo aveva estratto dalla macchina a forza. L’Y1 a questo punto si opponeva, facendo resistenza, divincolandosi e colpendo il X1 con una gomitata alla guancia destra e con un calcio al ginocchio destro, ne era nata una colluttazione finalizzata a bloccarlo, nel corso della quale, tuttavia, escludeva di averlo colpito, quanto meno volontariamente.

Di seguito si era tentato di effettuare una perquisizione sommaria, ma l’Y1 aveva continuato a sottrarsi, mentre l’amico Y2 veniva in suo aiuto. Pertanto si decideva di condurli in Questura. L’Y1 veniva fatto salire su una vettura, un’Alfa 33, a bordo della quale prendevano posto anche lo stesso X1, il X2 quale autista, e gli agenti G. e P.. Il Y2, invece, veniva fatto salire a bordo di altra vettura condotta dall’agente C.. A tali vetture se ne aggiungeva, quindi una terza, che le scortava fino in Questura, mentre altre due pattuglie restavano sui luoghi. Precisava che le macchine si erano dirette prima verso Ganzirri, al fine di trovare uno slargo per effettuare l’inversione di marcia. A tal fine avevano proceduto per una quindicina di metri, quindi avevano invertito la marcia recandosi direttamente in Questura.

Precisava che i due fermati non sarebbero mai stati caricati sulla stessa macchina per ragioni di sicurezza ed escludeva che le vetture si fossero mai fermate così come negava di avere mai colpito l’Y1 o il Y2 durante la marcia, evidenziando che era già mattina e vi era traffico, sicchè una simile condotta non sarebbe sfuggita ad eventuali passanti.

Una volta giunti in Questura era rimasto, unitamente ad altri poliziotti, con i due fermati – che erano seduti, a distanza l’uno dall’altro, nel corridoio dell’ufficio – per una quindicina di minuti, poi si era allontanato per recarsi al pronto soccorso. Avendo appreso che era giunta la Z. l’aveva raggiunta dicendole che gli amici sarebbero usciti di lì a poco.

Dichiarazioni del tutto analoghe rendeva l’altro imputato, X2 Salvatore. Questi precisava di non avere partecipato al controllo dell’Y1 e del Y2 in strada, ma di essere intervenuto solo successivamente, su richiesta del X1, quando si era trattato di dovere caricare a forza l’Y1 nella vettura. Confermava che i querelanti erano stati caricati su due macchine diverse e che durante il tragitto mai si era fermato, né mai aveva colpito l’Y1 il quale in macchina, aveva assunto un atteggiamento più dimesso, confermato in Questura dalla richiesta di fare finta che nulla fosse successo e di lasciarli andare, richiesta che era stata accolta dal X1, il quale, modificando il proposito originale anche in considerazione del fatto che era giorno festivo, si era deciso a denunciarli a piede libero.

La versione degli imputati veniva confermata integralmente dai colleghi, escussi come testi.

G. Antonino riferiva di avere assistito all’intervento effettuato dall’agente M. nei confronti dell’Y1. Questi, malgrado gli inviti del collega, continuava a suonare nell’incolonnamento di auto che si era creato. Il M., pertanto, lo aveva invitato ad accostare, ma anche di fronte a tale richiesta l’Y1 si era rifiutato, così come rifiutava di fornire i documenti. A questo punto si aggiungeva anche il G. che ribadiva la richiesta senza ottenere risultato. Interveniva, infine, anche il X1, che si qualificava.

Quindi, poiché l’Y1 si rifiutava di scendere dall’auto, veniva tirato fuori a forza dallo stesso G., ma opponeva resistenza colpendo il X1 che si trovava davanti a lui e derivandone una colluttazione nel tentativo di bloccarlo. Poi lo stesso Y1 veniva posto contro una macchina e perquisito, quindi veniva caricato su una vettura di servizio condotta dal X2 e portato in Questura unitamente al Y2 che veniva caricato su altra auto.

Escludeva che durante il tragitto le macchine si fossero fermate, così come escludeva che il X1 o il X2 avessero mai picchiato l’Y1 o il Y2 durante tutta l’operazione, alla quale aveva presenziato costantemente.

Precisava che una volta in Questura l’Y1 aveva mantenuto il medesimo atteggiamento ostruzionistico, mentre il Y2 tentava di indurlo a più miti propositi. Qui, una volta fatti firmare i verbali, i due venivano rilasciati. Escludeva che il X2 si fosse potuto trovare da solo con entrambi i fermati e riteneva improbabile che si fosse trovato da solo anche con uno solo di essi.

Analoghe dichiarazioni venivano rese dal teste M. Rosario, il quale confermava l’atteggiamento tenuto dall’Y1 sulla strada ed il rifiuto opposto da questi alla consegna dei documenti, ad accostare e a scendere dalla vettura, e, conseguentemente, all’intervento del G. e del X1 che lo avevano estratto a forza dalla vettura, mentre questi faceva resistenza, svincolandosi sgomitando e scalciandosi, opponendosi anche alla perquisizione, e derivandone una quasi colluttazione.

Quindi, dopo avere eseguito un primo controllo sull’Y1, questi ed il Y2 venivano caricati su due vetture diverse e portati in Questura, scortati da una terza macchina, mentre egli restava in zona a proseguire le operazioni.

Ricostruzione conforme veniva effettuata da C. Stefano e P. Vincenzo. Quest’ultimo riferiva di essersi portato sulla via C. Pompea unitamente al sov. X1, la mattina del 25/4/93, sull’auto di pattuglia condotta dal X2. Mentre provvedeva a regolare il traffico aveva assistito al controllo dell’Y1, il quale, all’invito dei colleghi, non aveva esibito i documenti e richiesto di scendere dall’auto, aveva opposto resistenza, al punto che si era verificata una colluttazione, anche se non ne sapeva riferire le modalità.

Aveva, quindi, preso posto sulla vettura su cui era stato caricato l’Y1, unitamente al X1, mentre il Y2 era stato caricato su altra vettura, ed un terzo veicolo chiudeva il corteo che non si era mai fermato durante il tragitto. Una volta in Questura era rimasto fino alle 7,10 circa, mentre i due fermati venivano guardati a vista nel corridoio dell’ufficio. Escludeva che il X1 o chiunque altro avesse colpito mai, durante l’operazione, l’Y1 o il Y2.

Anche C. Stefano aveva assistito almeno ad una parte della vicenda. In particolare sulla via C. Pompea aveva constatato il comportamento dell’Y1 che aveva continuato, insistentemente, a suonare e, quindi, era entrato in polemica con i colleghi rifiutando di consegnare i documenti e di scendere dall’auto, opponendosi con frasi tipo chi sei ? cosa rappresenti ? Ricordava, quindi, che l’Y1 era stato fatto scendere dall’auto e, successivamente, trasportato in Questura. In particolare sulla sua vettura, che seguiva quella su cui prendeva posto il X1 con l’Y1, era stato caricato il Y2, mentre una terza vettura faceva da scorta. Escludeva che tra le tre macchine della polizia si fosse potuto intromettere un veicolo.

P. Calogero riferiva che la mattina del 25/4 componeva un equipaggio con il collega A. e di essere intervenuto quando già l’Y1 e il Y2 erano stati caricati su due macchine e venivano condotti in Questura. Sicchè si era aggiunto al convoglio scortando le due vetture fino all’arrivo in Questura, non interessandosi oltre della vicenda. Spiegava, quindi, che per disposizione interna e per ragioni di sicurezza, due fermati non vengono mai caricati nella stessa vettura.

In esito all’istruttoria dibattimentale gli imputati devono essere assolti dal reato loro ascritto.

In merito appare opportuno, in via preliminare, sgombrare il campo da un equivoco indotto dalla imputazione. Nella rubrica, infatti, vengono accomunati tre episodi che, in realtà, stando alle querele, ed alle concordanti dichiarazioni dei querelanti e del teste dell’accusa Z. Francesca, sarebbero tra loro distinti ed autonomi.

Il primo episodio concernerebbe il controllo sulla strada effettuato dall’isp. X1, il quale, secondo quanto indicato in querela, avrebbe immotivatamente picchiato l’Y1.

Il secondo episodio si sarebbe verificato lungo il tragitto verso la Questura. In tale circostanza, sempre secondo quanto indicato in querela, il X1 ed il X2, prima a bordo della volante della Polizia, quindi scendendo il X2 da tale vettura, avrebbero colpito con veemenza tanto l’Y1 quanto il Y2, anche con l’uso di un manganello.

Infine il terzo episodio si sarebbe verificato in Questura, quando il solo X2 avrebbe colpito violentemente l’Y1.

Tanto premesso va osservato che, come noto, le dichiarazioni delle persone offese, in linea di principio, possono essere da sole assunte come fonti di prova per il riconoscimento della responsabilità dell’imputato, solo ove vengano sottoposte ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva. Invero, in quanto le dichiarazioni provengano da un soggetto interessato ad un certo esito del processo, esse non possono essere sufficienti, da sole, a provare il fatto se non accompagnate da elementi obiettivi di riscontro e suffragate dalla conferma di elementi probatori estrinseci, e, quindi, sottoposte ad una indagine da effettuare con ogni necessaria cautela alla ricerca di elementi di conferma intrinseci ed estrinseci (cfr. Cass. 11 gennaio 2000, n.4563; Cass. 24 febbraio 1997, n.4946; Cass. 11 luglio 1997, n.8606; Cass. 28/2/92; Cass. 26/4/94). Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso in esame, nel quale i querelanti, non solo sono interessati – per così dire – in senso civilistico ad un certo esito del processo, ma hanno un interesse diretto in senso penale. Infatti, come si è appreso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’Y1, per il medesimo fatto per cui è processo, è stato già processato e condannato, quanto meno in primo grado, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre entrambi i querelanti, con riferimento alle querele da cui scaturisce il presente processo, sarebbero stati anche rinviati a giudizio per il reato di calunnia. Si può pertanto concludere che costoro, non solo sono interessati all’esito del presente processo in quanto parti offese, ma anche in qualità di imputati di reato connesso.

Analoghe considerazioni valgono per il teste Z. Francesca. Come meglio si dirà in seguito, infatti, la versione dei querelanti ha trovato un unico elemento di riscontro, consistente nelle dichiarazioni rese dalla Z..

Ebbene, anche con riferimento alla testimonianza resa da quest’ultima, si deve escludere che la stessa possa essere assunta tout court al rango di piena prova. E ciò non solo in considerazione dell’intenso rapporto di amicizia esistente tra questa ed i querelanti (o quanto meno l’Y1, del quale la Z. risulterebbe essere la convivente), quale è emerso dall’istruttoria dibattimentale, circostanza già da sola idonea a porne in dubbio, quanto meno astrattamente, l’attendibilità, ma soprattutto per il fatto che la Z., come dichiarato in istruttoria, per il fatto di cui al presente procedimento e per le dichiarazioni già rese in indagini, è stata sottoposta a procedimento penale per il reato di calunnia. La stessa, pertanto, attesa l’obiettiva connessione probatoria tra i due procedimenti, è stata escussa con le forme di cui all’art. 210 c.p.p.

La veste assunta dai due querelanti e dall’unica teste che ne confermava la versione, ed in generale il loro interesse ad un certo esito del processo, impone che le dichiarazioni, per assurgere al rango di prove pienamente valide, debbano essere riscontrate sia intrinsecamente, che estrinsecamente. Va cioè verificata in primo luogo l’attendibilità astratta del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti esistenti tra gli stessi, nonché in relazione al contenuto delle dichiarazioni, cioè alla precisione, alla costanza, alla coerenza ed alla spontaneità delle stesse.

Quindi occorre ricercare i riscontri esterni, oggettivi, individualizzanti, non essendo all’uopo sufficienti riferimenti generici, e come tali opinabili e congetturali (cfr. Cass. 8/3/90, 395; Cass. 5/7/90, 2247; Cass. 26/1/93, 682; Cass. 17/6/98, 7240).

Nel caso di specie, pertanto, già in astratto la versione fornita dai querelanti non appare sufficiente ed idonea a supportare l’accusa. Infatti, come già osservato, tale versione ha trovato riscontro esclusivamente nelle dichiarazioni rese dalla teste Z.. Occorre sottolineare che, anche sotto il profilo della coerenza e puntualità, le dichiarazioni in questione non risultano del tutto attendibili.

Se, infatti, esse appaiono per ampi tratti sostanzialmente sovrapponibili, vi è almeno un punto, non secondario, caratterizzato da una profonda ed insanabile discordanza.

Come sopra si è visto, infatti, l’Y1 e la Z. riferiscono di un’aggressione condotta dai poliziotti con l’uso di manganelli. Tale attività sarebbe stata posta in essere sotto gli occhi del Y2, anzi il Y2 ne sarebbe stato esso stesso vittima. Quest’ultimo, invece, nega l’uso del manganello o, quanto meno, riferisce di non ricordare di avere visto utilizzare un siffatto strumento nei confronti suoi o dell’amico.

E’ evidente che una simile divergenza non può non risultare significativa, né essere giustificata con il decorso del tempo, trattandosi di una circostanza estremamente rilevante, tale da non potere sfuggire al Y2, il quale, a detta degli altri due, ne era anche vittima.

Ancora, il Y2 entra in contraddizione con gli altri due amici: infatti, benchè l’Y1 riferisca di essere stato oggetto di un’aggressione violentissima, all’atto del controllo verificatosi sulla via C. Pompea, il Y2, che pure era presente e che sarebbe stato tirato fuori a forza dallo stesso X1, dichiara di non sapere, di non avere visto.

A tale contraddizione si devono aggiungere delle discordanze tra quanto riferito nel corso del dibattimento e quanto dichiarato, invece, nel corso delle indagini preliminari, come risulta dalle contestazioni. Valga per tutte, in proposito, quanto dichiarato dalla teste Z. nel verbale di sommarie informazioni del 20/5/93, a proposito di ciò che si sarebbe verificato, durante il tragitto fino in Questura, al momento in cui la vettura della Polizia si sarebbe fermata: i due poliziotti che erano in divisa sul sedile anteriore – ella riferisce – sono scesi dalla loro vettura ed aperti gli sportelli posteriori hanno colpito ripetutamente con i manganelli il Y2 e l’Y1. Nel corso del dibattimento, invece, a scendere dalla vettura era il solo X2. La Z., infatti, dichiara: ho assistito perfettamente alla scenda dell’auto ferma, e dell’Agente che era alla guida, e che poi si è verificato essere il signor X2, che scendeva, che apriva lo sportello dietro; e che io ho visto anche un manganello che malmenava all’interno.

Ma, al di là delle concordanze e delle discordanze, le dichiarazioni dei tre restano, comunque, del tutto prive di riscontri esterni.

In particolare tali dichiarazioni sono in manifesto ed inconciliabile contrasto con la versione dei fatti fornita dagli imputati, con le dichiarazioni di tutti i testi della difesa e, come meglio si vedrà in seguito, con una serie di elementi oggettivi che appaiono idonei a mettere seriamente in discussione, in radice, la veridicità di quanto sostenuto nelle querele.

Come sopra si è detto gli imputati forniscono dei fatti una versione assolutamente opposta a quella indicata dai querelanti. Essi, in particolare, in maniera assolutamente concorde, negano di avere mai aggredito o colpito i querelanti, e riferiscono di un unico episodio in cui si sarebbe verificata una colluttazione, la cui origine, a loro dire, sarebbe attribuibile esclusivamente alla resistenza opposta dall’imputato Y1, in occasione del controllo effettuato sulla strada ed alla reazione violenta di quest’ultimo, il quale avrebbe colpito il X1 che, a sua volta, si sarebbe adoperato, unitamente ad altri colleghi, per immobilizzarlo.

La sussistenza di tale reazione è stata confermata da tutti i testi della difesa, è stata riferita nella relazione di servizio redatta il 25/4/93 a firma di X1, G., M., X2 e C., e, diversamente dalla versione dei querelanti, ha trovato un riscontro oggettivo nelle lesioni riportate dal X1 ed attestate nel certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Margherita, emesso alle ore 7,25 del 25/4/1993 – quindi prima che i querelanti venissero rilasciati – in cui viene refertata contusione piramide nasale e regione rotulea destra con prospettiva di guarigione di giorni quattro.

Per vero, in ordine alle testimonianze rese dai testi della difesa, colleghi degli imputati, vanno fatte considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte per la Z.. Già in astratto, infatti, appare evidente che le testimonianze in questione non possano essere recepite pedissequamente, dal momento che provengono da persone che mantengono un rapporto di colleganza con gli imputati, e di soggezione nei confronti del X1, loro superiore, riguardo al quale, tra l’altro, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, è emerso un evidente atteggiamento di rispetto e stima. A ciò deve aggiungersi che tutti questi testi, con l’eccezione del P., non possono ritenersi del tutto estranei alla vicenda dal momento che essi, in qualche modo, hanno preso parte al fatto.

Orbene le dichiarazioni rese, come testimonianza, in dibattimento, provenienti da soggetto che non ha mai assunto la veste formale di indagato, sebbene oggettivamente coinvolto nel fatto-reato, pur non essendo inutilizzabili (cfr. Cass. SS.UU. 9/10/96), non potendosi ignorare che le stesse possano essere compiacenti, negoziate, o, comunque, interessate, in quanto provenienti da persona che può avere interesse a presentare una situazione processuale diversa da quella storica, non possono assumere il valore sostanziale di deposizione che, per principio, può costituire ex se, anche da sola, prova del fatto, ma devono essere equiparate alle dichiarazioni del coimputato e vanno rigorosamente valutate secondo la disciplina stabilita dall’art. 192 c.p.p. (cfr. Cass. 4/6/99, 474).

Sicchè anche le dichiarazioni dei testi della difesa, ai fini dell’assunzione del valore probatorio, devono passare per il vaglio di un serio e puntuale riscontro.

Già se ci si fermasse a questo punto, comunque, gli imputati andrebbero assolti perché non vi sarebbe prova dei fatti loro attribuiti: si confronterebbero, infatti, dichiarazioni tra loro incompatibili, ma ciascuna priva, da sola, del pieno valore probatorio.

Nel caso di specie, tuttavia, vi è di più, vi sono, cioè, elementi oggettivi che, come sopra anticipato, destituiscono di fondamento le affermazioni dei querelanti e della teste Z., rendendo, per contro, quanto meno verosimili le dichiarazioni degli imputati e dei numerosi testi della difesa.

In primo luogo viene in rilievo un dato difficilmente superabile: i querelanti e la Z. hanno parlato di un vero e proprio massacro. Secondo la loro versione tanto l’Y1 quanto il Y2 sarebbero stati oggetto di atti di una violenza inaudita. L’Y1, in particolare, con riferimento al X1, dice … è sopraggiunto e mi ha massacrato di bastonate… non mi ha dato il tempo neanche di domandare chi era, che mi ha sbattuto fuori dell’abitacolo della macchina e mi ha massacrato di botte… mi ha preso dalla macchina, aprendo lo sportello, prima mi ha dato un paio di schiaffi… Dopodichè mi ha sbattuto, mi ha dato un paio di manganellate, mi ha sbattuto su una macchina che stava di fronte… a questo punto mi ha dato calcio negli stinchi… mi ha sbattuto fuori menandomi; dandomi schiaffi, e pugnicalci e pugni in tutto il corpo nonché percosseOgni volta che dicevo qualcosa mi malmenavano … mi massacravano di bastonate.

 Poi, con riferimento al secondo episodio, asseritamente verificatosi lungo il tragitto, riferisce: la macchina si è avviata verso Palermo…, non capivo perchè, noi dicevamo sempre: “ma scusate non è che state sbagliando persone? Non è che vi state sbagliando, eccetera?”; a tutto ciò rispondevano sempre, e specialmente il X1, perchè il X2 era alla guida, dandoci calci… Quindi …il X2, ha fermato la macchina, è sceso dalla macchina, ha aperto lo sportello, e ci ha massacrato di bastonate; sia  lui, e sia il X1 che era alla destra del Y2… colpendo con pugni, e sia con il manganello… in diverse parti del corpo… Addirittura prima di scendere si è girato, e ha dato manganellate così; vedendo che gli veniva complicato, perchè io ero dietro la sua sedia, e Y2 era qua, gli veniva male a darmi bastonate; è sceso, ha fermato la macchina..., cioè già la macchia era ferma, ha aperto lo sportello, è sceso, ha aperto lo sportello dal mio lato, ed ha inveito contro la mia persona.

Infine in Questura: rimane il X2, il quale al signor X2 io mi rivolgo in tono confidenziale, anche perchè li vedevo più tranquilli. E ho detto: “mi scusi, ma non potremmo lasciare perdere? Non potremmo cercare di sistemare la cosa?”; per tutta risposta mi massacra di bastonate, mi calpesta come se fossi un verme, mi ha rovinato. Cioè mi ha letteralmente bastonatoin tutte le parti del corpo … con le mani, pugni, calci, in tutti i modi possibili.

Dichiarazioni del tutto analoghe rendeva il Y2, il quale riferiva anche di avere avuto un labbro spaccato a causa delle percosse. In particolare, precisava che, durante il tragitto, …arrivati a un certo punto la macchina si è fermata. Cioè io chiedevo: “come mai, che abbiamo fatto di male?”; e ricevevo pugni in faccia... mi dava pugni così, a pugno chiuso così, nelle labbra… E all’Y1, nel frattempo, gli diceva: “bastardo mi hai colpito”, gli dava pugni così. Pestaggio che continuava in Questura, quando il X2 avrebbe cominciato ad alzare le mani di brutto. Io mi ricordo che l’Y1 era messo in un angolo così. Così che si teneva la testa, mentre il X2 cominciava a dare pugni, e schiaffi nella testa.

Sostanzialmente conformi sono anche le dichiarazioni della Z., la quale riferendosi all’Y1, dichiarava che lo stesso era stato colpito dal X1 con degli schiaffoni, quindi portato vicino a un’altra macchina, a una macchia, fatto addossare a questa macchina a suon di spintoni, calci, e schiaffi, eccetera, … è stato malmenato brutalmente senza nessuna ragione. E poi, unitamente al Y2, ancora colpito con un manganello durante il tragitto verso la Questura.

In sostanza, pertanto, a volere credere alla versione dei querelanti, sostenuti dalla Z., questi sarebbero stati oggetto di un pestaggio violentissimo, soprattutto l’Y1 sarebbe stato colpito in tutte le parti del corpo con calci, pugni, schiaffi e colpi di manganello, mentre il Y2 avrebbe subito un trattamento analogo, oggetto di pugni e colpi di manganello in faccia.

Ma come già osservato tale assunto è rimasto assolutamente privo di riscontro. Infatti, in ospedale, dove i due, verso le 8,30 del 25 aprile, si portano immediatamente dopo avere lasciato la Questura, i medici non rilevano nessun segno delle riferite percosse.

Il Y2, che a dire della Z. avrebbe dovuto avere la faccia tumefatta e sangue sulle labbra, viene così refertato: riferisce dolore labbro, faccia e guancia. In atto, nulla di obbiettivo. Quindi nemmeno un graffio o un ematoma, assolutamente nulla.

Quanto all’Y1, che sarebbe stato oggetto di un massacro ininterrotto, bastonato per circa due ore e mezza in tutto il corpo, l’unica cosa che viene riscontrata consiste in una contusione zigomatica destra, giudicata guaribile in tre giorni. Cioè meno di un’ecchimosi o di un’escoriazione.

Posto che non vi è ragione per dubitare dell’attendibilità dei certificati medici – che, peraltro, non sono stati contestati – né dell’attendibilità dei medici del pronto soccorso – pubblici ufficiali, del tutto estranei alla vicenda e, per quel che risulta dall’istruttoria dibattimentale, senza alcun rapporto con le parti – è evidente che i danni fisici riportati effettivamente dai querelanti sono del tutto incompatibili con le violenze che essi asseriscono di avere subito. In verità se i due fossero stati massacrati come dagli stessi riferito, avrebbero riportato lesioni macroscopiche e, quindi, conseguenze fisiche assai più gravi ed evidenti di quelle rilevate dai medici del Piemonte: come minimo avrebbero dovuto riportare ecchimosi e tumefazioni in tutto il corpo, se non anche fratture. Basti pensare in proposito agli effetti che scaturirebbero dall’uso selvaggio di un manganello, a maggior ragione se adoperato sulla faccia o sulle labbra di una persona.

Per contro l’unica lesione rilevata – la contusione allo zigomo destro dell’Y1 – appare, invece, del tutto compatibile con la versione fornita dagli imputati, e quindi con la colluttazione, più o meno breve, che si sarebbe verificata tra l’Y1 – il quale rifiutava di scendere dalla macchina e di sottoporsi alla perquisizione – ed il personale di Polizia che tentava di immobilizzarlo. Ed infatti solo in tal senso si potrebbero spiegare le lesioni, sensibilmente più vistose, riportate dal X1.

L’assoluta incompatibilità tra l’unico dato oggettivo di cui si dispone – l’inesistenza di segni di violenza in dosso ai denuncianti – e le dichiarazioni rese da questi ultimi e dal teste Z., consente di affermare con assoluta certezza che, quanto meno sotto questo profilo, tali dichiarazioni non corrispondono a verità. Si può pertanto concludere con notevole grado di certezza che i querelanti non sono stati oggetto del denunciato pestaggio.

Sempre in tema di lesioni viene in rilievo la perforazione del timpano sinistro riportata dall’Y1 e refertata, per la prima volta, il giorno 26/4/1993. Anche sotto questo profilo emergono, tuttavia, delle aporie e delle contraddizioni che rendono inaccettabile e inattendibile la versione fornita dall’Y1, secondo il quale la lesione in questione sarebbe scaturita da percosse subite ad opera dei poliziotti.

Sul punto non viene in discussione il fatto che l’Y1 abbia riportato la patologia all’orecchio sinistro e che essa abbia avuto un’origine traumatica. Ed invero ciò si desume dalle concordanti dichiarazioni dei medici escussi. Tutti, sia il consulente di parte dott. Tanzariello, sia il consulente del pubblico ministero dott. Olivo, sia, infine, il medico dell’ospedale Piemonte che ha visitato per primo l’Y1, il dott. Messina, hanno riferito che la rottura della membrana timpanica può derivare anche da un fatto non traumatico. Tuttavia la presenza di un coagulo di sangue, quale quello rinvenuto in occasione della visita del 26/4/93 nell’Y1, e l’assenza di pus o catarro, depone in maniera univoca per una lesione di origine traumatica.

Ciò che, invece, non può ritenersi altrettanto assodato è il momento in cui la lesione possa essersi determinata, e cioè, in particolare, che essa abbia avuto origine dall’intervento operato dalla polizia tra le 6,30 e le 8,00 del 25/4/1993, e, quindi, dal comportamento eventualmente posto in essere dagli imputati o, comunque, da personale della polizia.

La lesione, infatti, è stata riscontrata all’Y1 non il giorno 25/4/1993, quando pure il denunciante si portò per ben due volte presso il Pronto Soccorso, bensì solo il giorno dopo. E già questo è cagione di non poche perplessità.

In proposito occorre osservare che, secondo quanto riferito dal dott. Messina, la lesione riscontrata in capo all’Y1 il giorno 26 aprile, in ragione della presenza del coagulo, doveva essere ricondotta ad un trauma verificatosi in un arco di tempo non superiore a quattro o cinque giorni. Con il che si può affermare che l’evento traumatico non necessariamente deve essersi verificato il giorno 25 aprile, ma potrebbe essersi verificato tanto prima, quanto dopo.

La questione più importante, tuttavia, che porta ad escludere che la lesione si sia realizzata durante la permanenza del querelante nella disponibilità della polizia, viene dalla natura dei sintomi che accompagnano la perforazione del timpano.

Sul punto tutti i consulenti sono stati assolutamente d’accordo: la perforazione del timpano determina nell’immediatezza otorragia, perdita dell’udito, vertigine, e, soprattutto, dolore. Un dolore, come riferito dal dott. Olivo, di una violenza eccezionale… lacerante, con pazienti che arrivano a svenire a causa del dolore, perché è talmente violento, e che dura con la medesima intensità fino ad alcune ore, come riferito dal consulente della parte civile dott. Tanzariello.

Se ciò è vero – e non vi è motivo di non crederci posto che anche il consulente della parte civile concorda sul punto (un dolore forte) – la versione fornita dall’Y1 non appare verosimile: non si spiega, infatti, come mai, avendo subito un trauma così violento e, conseguentemente un dolore così imponente, egli non abbia segnalato tale circostanza al medico del pronto soccorso e, quindi, come mai la perforazione del timpano non sia stata rilevata immediatamente, lo stesso 25 aprile, cioè subito dopo avere lasciato la Questura, dai medici del pronto soccorso.

Del resto, non solo tali medici non vengono allertati dall’Y1, il quale non evidenzia il dolore violentissimo dal quale, pure, avrebbe dovuto essere affetto, ma neppure si avvedono dell’otorragia, cioè di quella perdita di sangue che dovrebbe accompagnare la perforazione della membrana timpanica e che, nel caso di specie, deve essersi verificata all’atto del trauma, come è dimostrato dal grumo di sangue ancora presente alla data del 26 aprile. Invero, come segnalato dal dott. Olivo, una simile manifestazione raramente dovrebbe sfuggire ad un medico del pronto soccorso, aduso alle emergenze, in quanto la presenza già di un’otorragia in una persona fa scattare, per chi è abituato all’urgenza, al Pronto Soccorso, dei meccanismi di emergenza, dal momento che tale sintomo può fare venire il sospetto di lesioni assai più gravi e perniciose.

Allo stesso modo non si spiega come sia possibile che l’Y1 non abbia percepito un dolore tanto forte o, comunque, come non abbia manifestato una tale sofferenza. Questi, infatti, nel raccontare la sua versione, mai parla di un dolore tanto intenso all’orecchio, ma riferisce, sostanzialmente, di essere stato pienamente partecipe e vigile durante tutta la vicenda e di avere dialogato con i poliziotti: li provoca, li interroga, ha modo di interloquire suggerendo al X2 di chiudere tutto, di fare finta che nulla sia successo. E’ evidente che se una persona subisse il dolore descritto dal dott. Olivo o dal Tanzariello, che quasi dovrebbe condurre alla perdita dei sensi, terrebbe un contegno assai differente, e soprattutto, manifesterebbe i segni esteriori della sofferenza.

Del resto l’Y1, più volte interrogato e sollecitato sul punto, mai riferisce specificamente di un violento dolore all’orecchio. Parla esclusivamente di generici dolori nella testa e mai fa riferimento, direttamente o indirettamente, ad un evento tanto grave e dirompente.

Anche alla luce di queste considerazioni non appare possibile credere a quanto riferito dall’Y1, dovendosi pertanto escludere processualmente che la perforazione del timpano si sia verificata nelle ore antecedenti la prima visita presso il pronto soccorso, e, più in generale, nel periodo in cui l’Y1 è rimasto sottoposto al controllo della polizia, dovendosi quindi negare la riconducibilità dell’evento lesivo all’azione degli imputati.

Questa considerazione preclude ogni ulteriore analisi sulla entità della lesione riportata. Infatti, posto che in base agli elementi processuali può ragionevolmente escludersi che l’Y1 abbia riportato la perforazione della membrana timpanica a seguito di percosse patite da personale della polizia, nessuna rilevanza processuale può avere la eventuale durata delle lesioni e la sussistenza degli ipotizzati effetti permanenti.

Sul punto, tuttavia, per mera completezza, occorre evidenziare che sussistono parecchie perplessità in ordine alla tesi del prof. Tanzariello. Questi, infatti, sostiene che la perforazione del timpano, avrebbe determinato esiti invalidanti, consistenti in una riduzione dell’udito. Che tale tesi non possa, comunque essere sposata discende da due considerazioni. In primo luogo deve ritenersi, concordemente a quanto riferito dal dott. Olivo, che la semplice perforazione del timpano, in particolare quando vada a guarigione in maniera spontanea come nel caso di specie, non è da sola idonea a determinare perdite sensibili e durature dell’udito, a meno che non sia accompagnata da compromissione di organi interni dell’orecchio. Circostanza questa che non è stata diagnosticata nei confronti dell’Y1 né al momento delle visite presso il pronto soccorso, né, successivamente, in occasione delle visite presso il prof. Tanzariello.

In secondo luogo non può sfuggire che una eventuale perdita dell’udito a carattere permanente, conseguente alla lesione del timpano, avrebbe dovuto riguardare il solo orecchio offeso, cioè il sinistro, mentre nel caso dell’Y1 la compromissione dell’udito riguardava, sia pure in maniera lievemente minore, anche l’orecchio destro.

Un terzo elemento di contraddizione, infine, si deve ravvisare nelle modalità con cui si verifica il trasferimento dei querelanti in Questura. Anche qui si è in presenza di un contrasto macroscopico tra quanto riferito dai querelanti e dalla Z., e quanto riferito dagli imputati e da tutti i testi della difesa.

I primi, infatti, riferiscono che l’Y1 ed il Y2 sarebbero stati caricati a bordo della medesima volante, prendendo posto sul sedile posteriore, accanto al X1, l’uno dal lato dello sportello di sinistra, l’altro al centro.

Tutti i poliziotti, invece, riferiscono che i querelanti presero posto su due vetture diverse, ciascuna con quattro poliziotti. Inoltre, al seguito delle due volanti, se ne sarebbe posta una terza con a bordo gli agenti P. ed A..

Ora, a parte il fatto che tale ultima versione viene confermata dal teste P. (A. non è stato sentito), persona, per il resto, come sopra osservato, del tutto estranea alla vicenda dal momento che si sarebbe limitato a fare da scorta, va evidenziato che, anche da un punto di vista logico, la versione dei denuncianti appare poco verosimile. Come è stato fatto rilevare nel corso del dibattimento, infatti, una soluzione logistica quale quella prospettata dai querelanti risulta in contrasto con le elementari regole di prudenza e di sicurezza, dal momento che due fermati a bordo di un’unica volante costituirebbero un potenziale pericolo difficilmente neutralizzabile, tanto più che uno di esso sarebbe stato posto a sedere vicino allo sportello e, quindi, libero di fuggire. E’ pertanto difficile credere che, pur avendo a disposizione diverse volanti, gli imputati si fossero decisi a trasportare i fermati su un unico veicolo.

In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve escludersi che i fatti si siano verificati così come esposto in denuncia e descritto nella rubrica. Come si è detto non vi sono elementi probatori idonei a sostenere la versione dei denuncianti che, al contrario, risulta palesemente contrastata dagli elementi oggettivi di cui si dispone. Deve escludersi, pertanto, che i denuncianti siano stati percossi dagli imputati e che la perforazione del timpano sinistro riscontrata all’Y1 sia conseguenza di una simile azione di forza.

E’ invece verosimile che in tale contesto l’Y1 abbia riportato la contusione allo zigomo destro, unica lesione riscontrata nell’immediatezza dei fatti presso il pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, ed unica lesione, per la quale, può essere riconosciuto un nesso eziologico con la vicenda per cui è processo.

Le risultanze dibattimentali, peraltro, inducono a ritenere che tale lesione si sia verificata nel corso del primo controllo eseguito dalla Polizia sulla via C. Pompea. Come riferito dai testi della difesa e dagli stessi imputati, infatti, in tale occasione l’Y1, oltre ad opporsi alla richiesta di documenti, aveva rifiutato di scendere dalla macchina e poi di sottoporsi alla perquisizione, reagendo con violenza e colpendo il sov. X1, sicchè si era reso necessario agire con la forza al fine di immobilizzare l’Y1, derivandone una colluttazione. Questa versione appare confermata dalle lesioni riportate dal X1, anch’esse riscontrate nell’immediatezza dei fatti – cioè presso il pronto soccorso dell’ospedale Margherita alle 7,30 del 25 aprile – e pertanto verosimilmente riconducibili alla vicenda in questione. Nel caso di specie non appare né credibile né ragionevole che l’imputato si sia procurato una contusione al naso ed al ginocchio nel tentativo di colpire l’Y1. Al contrario la natura delle lesioni appare compatibile con dei colpi ricevuti.

E’ pertanto, ragionevole ritenere che in tale occasione l’Y1 abbia riportato la contusione allo zigomo destro, probabilmente ad opera dello stesso X1, nell’atto di immobilizzarlo neutralizzando l’azione di resistenza.

Anche per tale fatto, peraltro, l’imputato deve essere assolto dal reato ascritto. Invero nella condotta di quest’ultimo sono ravvisabili gli estremi della scriminante di cui all’art. 53 c.p., che si configura ogniqualvolta il pubblico ufficiale si avvale della forza fisica o dell’uso delle armi al fine di respingere una violenza o vincere una resistenza all’Autorità. Tra la resistenza e l’uso della forza deve sussistere un rapporto di necessità, tale che quella resistenza non possa essere vinta in altro modo che con l’uso di quella specifica forza fisica. Ciò si traduce in un rapporto di proporzione tra il tipo di resistenza e la forza fisica impiegata: sicchè la scriminante viene esclusa quando esistano mezzi meno gravi e meno cruenti per ottenere il medesimo risultato (cfr. Cass. 15/2/95, 2148; Cass. 5/6/91).

Nel caso di specie appare evidente che tra la forza fisica impiegata dall’imputato e la resistenza opposta dall’Y1 esiste evidente rapporto di proporzionalità, dal momento che, a fronte di una resistenza realizzata con calci e pugni, e quindi con violenza attiva, è stato impiegato lo strumento più blando, consistente verosimilmente nella mera forza fisica finalizzata alla neutralizzazione della opposta violenza mediante l’immobilizzazione della persona.

In conclusione, pertanto gli imputati devono essere assolti dai reati ascritti. Tra gli stessi occorre tuttavia operare un distinguo.

Quanto al X2 nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento di prova che consenta anche solo di ipotizzare che questi abbia in qualche modo utilizzato violenza nei confronti degli imputati. Lo stesso, pertanto, deve essere assolto perché i fatti non sussistono.

Quanto al X1 non vi è alcuna prova che abbia operato violenza nei confronti del Y2, mentre nei confronti dell’Y1 è risultato che una colluttazione si è verificata, sebbene la stessa fosse essenzialmente volta a reprimere l’azione violenta di quest’ultimo. Nel contesto di tale colluttazione deve essere collocata la verificazione della contusione allo zigomo destro dell’Y1. Ma tale lesione non può dare luogo a punibilità dal momento che la stessa è stata cagionata nell’ambito e nei limiti di un’attività lecita, scriminata dall’art. 53 c.p.

Quanto alla perforazione del timpano, riscontrata il successivo giorno 26 aprile in capo all’Y1, come sopra si è evidenziato, non esiste alcuna prova che questa si sia verificata in tale occasione e che possa esser ricondotta all’azione degli imputati. Anche per tale circostanza il X1 deve essere assolto per insussistenza del fatto.

All’assoluzione degli imputati con la formula perché il fatto non sussiste, consegue la condanna dei querelanti al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo stato.

Invero, premesso che entrambi i reati contestati sono procedibili a querela, si è sopra osservato che l’istruttoria dibattimentale ha consentito di affermare con assoluta certezza che almeno una parte delle dichiarazioni rese dai denuncianti non corrispondeva a verità. Gli stessi, infatti, hanno riferito di essere stati oggetto di un massacro, di un’azione condotta ai loro danni di inusitata violenza. La sussistenza di una simile azione va indiscutibilmente esclusa alla luce delle risultanze oggettive di cui si è detto. Così come deve essere esclusa l’intera dinamica della vicenda. I denuncianti, inoltre, hanno negato che l’Y1 avesse agito con violenza in occasione del controllo. Circostanza anch’essa smentita dai fatti, ed in particolare dalle lesioni riportate dal X1.

Tali considerazioni inducono a ritenere che il diritto di querela sia stato esercitato dagli stessi quanto meno con colpa grave, se non in maniera dolosa.

omissis