Giudice monocratico, sez. II, 8 febbraio 2000, est. dott. Giovanni  De Marco

oltraggio a magistrato in udienza – diritto di critica – diritto di difesa

Con decreto di citazione in data 29/3/99, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX Biagio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Il giorno 14 ottobre 1998, presso l’aula bunker di Bicocca del Tribunale di Catania, si celebrava il processo n. 12/98 a carico di 29 imputati. Presiedeva il collegio la dott. YY, mentre l’avv. XX difendeva taluno degli imputati. Si procedeva, in quella occasione, all’esame di alcuni collaboratori di giustizia. Prima di iniziare il controesame del collaboratore Giuffrida Alfio l’avv. XX comunicava l’intenzione del proprio assistito, **, di fare subito spontanee dichiarazioni. Il pubblico ministero si opponeva, chiedendo che venisse prima completato il controesame. L’avv. XX insisteva; quindi il Presidente decideva di proseguire nel controesame, rinviando le spontanee dichiarazioni all’esito dello stesso. Il difensore, tuttavia, non si rassegnava e ribadiva la propria richiesta. Ne seguiva un’animata discussione che coinvolgeva anche altri difensori. Il presidente invitava a completare il controesame e chiedeva ai difensori se ci fossero nuove domande, mentre l’avv. XX continuava a insistere, affermando che il clima per la difesa era diventato insostenibile. L’avv. Cardillo, quindi, chiedeva che venisse chiarita la questione, e il presidente rispondeva che il Tribunale aveva già chiarito, e continuava: se poi l’avvocato XX non ha le idee chiare mi dispiace, ma il Tribunale ha già chiarito.

Di fronte a questa affermazione insorgeva con veemenza l’avv. XX: scusi presidente – replicava – se qui c’è qualcuno che non ha le idee chiare certamente non sono io ! certamente non sono io ! certamente non sono io presidente ! Quindi io la invito a regolare quelle che sono le sue dichiarazioni, certamente non sono io a non avere le idee chiare, forse non ce l’ha il codice, ma forse il codice che usa il tribunale in questo momento, presidente, perché il mio codice parla in maniera molto chiara e penso che abbiamo lo stesso codice.

Il presidente, a questo punto, faceva rilevare al difensore che stava usando toni abbastanza pesanti, ma l’avv. XX insisteva: si presidente, io rispondo a quello che è una sua mera provocazione perché lei ha detto che io non ho le idee chiare e le sto dicendo che non è assolutamente così, che lei non può permettersi questi toni con questo difensore o con qualche difensore che è qui presente, e quindi non le consento di dire quello che ha detto. E continuava: no presidente, io chiedo che lei chieda scusa in udienza a questo difensore. Il Presidente replicava che non riteneva di dovere chiedere scusa, ma il difensore incalzava: perfetto presidente, io chiedo che lei chieda scusa in udienza a questo difensore dicendo che il sottoscritto non ha le idee chiare.

A questo punto il Presidente ammoniva il difensore affinchè si rivolgesse al Tribunale in termini più decorosi, ma l’avv. XX non desisteva, replicando: presidente, richiami se stessa perché è lei che ha aperto … presidente è lei che ha aperto la querelle.

Il Presidente a questo punto toglieva la parola all’avv. XX, dandola ad altro difensore, ma l’avv. XX continuava a intervenire: presidente, è lei che ha aperto la querelle, è lei che ha aperto questa querelle … non l’ho certamente aperta io. E nonostante il Presidente ribadisse che non aveva più la parola, l’avv. XX continuava: presidente, io devo procedere al controesame, lei non mi può togliere la parola. La polemica, quindi, si affievoliva tra altri piccoli battibecchi, per riaccendersi, successivamente, verso la fine dell’udienza quando, dopo che il Presidente comunicava la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per quanto era in precedenza accaduto, l’avv. XX insorgeva chiedendo che la trasmissione fosse disposta anche alla Procura della Repubblica per quanto di competenza, perchè mi riservo di esporre, in un esposto scritto che farò domani, quanto è accaduto oggi in udienza, perché mi pare che qui il gioco delle tre carte non sia consentito a nessuno.

In ordine alla sussistenza dei fatti, come sopra descritti, non può sussistere alcun dubbio. Invero risulta in atti la trascrizione del verbale di udienza, redatto mediante registrazione. E’ noto che la prova dei fatti verificatisi in udienza può essere desunta dal contenuto del verbale stilato in tale occasione. Infatti il valore probatorio del processo verbale, che si compila quando viene commesso in udienza un reato, è quello generale, cioè fino ad impugnazione di falso, previsto dall'art. 136 c.p.p. Ne consegue  che ben può il giudice, in assenza di impugnazione di falso di detto verbale, porne il contenuto a base del proprio convincimento (cfr. Cass. 13/4/88).

 Ciò premesso occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla natura ed alle caratteristiche del reato contestato all’imputato, considerazioni indispensabili ai fini della valutazione della effettiva idoneità della condotta a ledere il bene protetto.

Sul punto si osserva che il delitto previsto dall’art. 343 c.p. ha la funzione di tutelare il prestigio dello Stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il bene protetto, pertanto, va individuato nella funzione esercitata e prescinde dal soggetto fisico che, in quel momento, la esercita, costituendo il magistrato non la persona offesa dal reato, bensì solo il soggetto danneggiato (cfr. Cass. 13/11/89; Cass. 24/11/89; Cass. 27/10/86; Cass. 26/10/86).

Ne consegue che la condotta attiva deve essere valutata, appunto, in rapporto alla funzione giurisdizionale: sicchè un comportamento, astrattamente non offensivo, può diventarlo in quanto posto in essere di fronte al giudice nell’esercizio della sua funzione e, come tale, atto a sminuirne il prestigio. In particolare è necessario inquadrare la condotta lesiva nell’ambito delle regole e della disciplina tipica dell’udienza e delle regole di comportamento che la improntano, potendo assumere valore lesivo del bene protetto ogni condotta idonea a screditare la funzione e il ruolo del giudice.

Ai fini della valutazione della concreta lesività di una condotta, inoltre, non ci si può limitare al significato semantico delle espressioni utilizzate, esaminate in astratto ed avulse dal contesto. Al contrario, pur avendo riguardo ad elementi oggettivi, le frasi vanno valutate nel complesso del comportamento tenuto dal soggetto attivo e secondo le modalità in cui sono proferite: sicchè una singola frase, astrattamente innocua, in concreto, se espressa con certi toni o accompagnata da particolari modalità di condotta, in quanto oggettivamente idonea a porre in discussione l’autorità del giudice, delegittimandone la funzione, può ledere il bene protetto, arrecando pregiudizio al prestigio della funzione.

La carica offensiva della condotta, quindi, deve essere determinata alla stregua dei canoni di valutazione accolti nella coscienza collettiva, in relazione alle particolari circostanze concrete in cui i comportamenti sono posti in essere, nonché alla carica evocativa che questi possiedano ed ai sottintesi che gli stessi suggeriscano (cfr. Cass. 7/3/85; Cass. 9/5/84).

In questa prospettiva va inquadrato il pur legittimo diritto di critica. Infatti la critica ad un provvedimento del giudice esula dalla fattispecie astratta del reato di oltraggio, poichè il rispetto, di cui tutti i pubblici funzionari debbono essere circondati, non equivale  ad insindacabilità dei loro provvedimenti. Tuttavia, perchè la critica sia legittima, è necessario che la stessa non travalichi i limiti e le regole del processo: è necessario, in sostanza, che le espressioni, attraverso le quali si esercita tale diritto, siano immediatamente percepibili come un giudizio che investa la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sè considerato e non la persona del pubblico ufficiale, e che le stesse siano manifestate nelle forme e con gli istituti processuali a ciò deputati. Sicchè non potrà intendersi come legittima una critica espressa in maniera violenta o, comunque, palesemente al di fuori delle regole del processo e della disciplina dell’udienza, a maggior ragione se proveniente da avvocato il quale, più di chiunque altro, dovrebbe essere a conoscenza della materia processuale. Una simile condotta, pertanto, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, potrà integrare gli estremi del delitto in esame (cfr. Cass. 4/11/87; Cass. 7/3/85).

Né può lecitamente invocarsi il diritto alla difesa, come una sorta di scriminante. Invero siffatto diritto non può mai attribuire, né al difensore, né ad altri, la facoltà o il potere di offendere le controparti processuali e men che mai i propri interlocutori.

Alla luce delle superiori considerazioni, ad avviso di questo decidente, la condotta posta in essere dall’imputato, nel caso di specie, risulta oggettivamente ed univocamente idonea a ledere il bene giuridico protetto, cioè ad offendere il prestigio del magistrato e, quindi, della giurisdizione, disconoscendone l’autorità, la competenza e la correttezza.

Tale valutazione investe, oltre le singole frasi contestate, l’intero atteggiamento tenuto dall’imputato ed il modo di porgersi al Presidente del collegio. Come si è sopra visto, infatti, l’imputato reagiva ad una espressione, forse infelice, ma non offensiva, del Presidente, il quale, di fronte all’insistenza del difensore che continuava a porre in discussione il provvedimento già adottato, concludeva che il Tribunale aveva già chiarito, e a nulla poteva rilevare il fatto che l’avv. XX potesse non avere le idee chiare (…se poi l’avvocato XX non ha le idee chiare mi dispiace, ma il Tribunale ha già chiarito).

In merito, preliminarmente, si osserva che l’espressione pronunciata dal Presidente del collegio non appare offensiva, tanto più che veniva formulata in maniera ipotetica. Del resto affermare che qualcuno non abbia le idee chiare su una questione non costituisce certamente una lesione dell’onore. Ma anche se tale espressione fosse stata offensiva, la reazione posta in essere dall’imputato appare immotivatamente veemente e sproporzionata.

Questi, infatti, con tono verosimilmente non cordiale, aggrediva il presidente con espressioni che possono essere oggettivamente interpretate come un modo di porne in discussione l’autorità, l’imparzialità e la competenza. Così quando l’imputato invitava il Presidente a regolare le proprie dichiarazioni e a non permettersi certi toni (io la invito a regolare quelle che sono le sue dichiarazioni … lei non può permettersi questi toni con questo difensore o con qualche difensore che è qui presente, e quindi non le consento di dire quello che ha detto); o ancora quando intimava al presidente di chiedergli scusa e comunque a non utilizzare certi termini (io chiedo che lei chieda scusa in udienza a questo difensore … presidente, richiami se stessa). Ancora quando l’imputato lasciava intendere che il Tribunale non sapesse leggere le norme del codice o comunque le applicasse in maniera non imparziale (certamente non sono io a non avere le idee chiare, forse non ce l’ha il codice, ma forse il codice che usa il tribunale in questo momento, presidente, perché il mio codice parla in maniera molto chiara e penso che abbiamo lo stesso codice); e quando sottintendeva che il Presidente agiva in mala fede (perché mi pare che qui il gioco delle tre carte non sia consentito a nessuno). E, più in generale, tutte le volte che rifiutava ostinatamente di adeguarsi ai provvedimenti adottati dal Presidente nella disciplina dell’udienza.

Né giova a scriminare la condotta in esame l’invocazione dell’esercizio del diritto di difesa e delle prerogative del difensore. In tale ambito, infatti, certamente non rientra il potere o la facoltà di offendere il giudice o di travalicare i limiti e le regole del processo.

In particolare tutta la difesa si è incentrata sull’asserito errore del Presidente, il quale, illegittimamente,  non avrebbe consentito all’imputato di rendere immediatamente dichiarazioni.

Sul punto va subito evidenziato che, in realtà, la scelta del Presidente non appare censurabile, dal momento che, se è vero che a norma dell’art. 494 c.p.p. l’imputato può rendere in qualsiasi momento le dichiarazioni che ritiene opportune, è altresì vero che tale facoltà è subordinata al fatto che le dichiarazioni non intralcino l’istruzione dibattimentale. Ovviamente la valutazione circa sussistenza dell’intralcio è demandata al Presidente, chiamato a regolare lo svolgimento del dibattimento. Esso, pertanto, legittimamente può ritenere inopportuno interrompere l’esame di un teste per consentire all’imputato di rendere dichiarazioni.

Ma si osserva che, anche se il provvedimento adottato dal giudice fosse stato errato o illegittimo, comunque la condotta dell’avv. XX costituirebbe illecito penale.

Invero il processo è regolato da specifiche norme, che disciplinano i poteri e i doveri delle parti, nonché i poteri del giudice. In particolare è compito del giudice disciplinare l’udienza e dirigere il dibattimento. Parimenti è compito del presidente decidere in ordine alle eccezione. I provvedimenti con cui tali poteri vengono esercitati possono essere, ovviamente, contestati nelle forme e con i modi previsti dal codice. Tra questi, tuttavia, certamente non rientra la contestazione violenta, l’aggressione o l’insulto.

L’alternativa alla violenza verbale ed alla mancanza di rispetto, non è la stolida acquiescenza, bensì l’opposizione, ferma, ma nel rispetto del rito. Ove si ritenga che il giudice sbagli esistono gli strumenti per fare valere, nelle sedi e con le forme opportune, le relative doglianze. Così, se si ritiene che il giudice non sia imparziale, esistono gli strumenti per chiederne la sostituzione. Ma mai può diventare lecita l’aggressione o l’insulto, nei confronti del giudice, quale strumento di critica o di difesa, né il processo può essere trasformato in un ring dove prevale chi alza di più la voce e chi sopraffà l’avversario.

Parimenti il giudice non può mai essere ritenuto contraddittore della difesa o dell’accusa, in quanto esso non è mai parte nel processo, nè può diventarlo per il semplice fatto di non condividere l’opinione di un difensore.

Sicchè, ove la critica avverso le decisioni del giudice venga espressa, in udienza, al di fuori degli schemi previsti dalla legge, come è accaduto nel caso concreto, non può operare la scriminante dell’esercizio del diritto, in quanto non più in materia di diritto si verte. Pertanto, ove tale critica irregolare assuma, come nel caso di specie, efficacia lesiva del bene giuridico protetto, e cioè risulti oggettivamente idonea a ledere il prestigio e la credibilità della giurisdizione, si configura senz’altro la fattispecie di cui all’art. 343 c.p.

Nel caso in esame, inoltre, deve ritenersi che l’imputato abbia agito con coscienza e volontà e che, quindi, sussista anche l’elemento psicologico del reato, dal momento che non appare verosimile che un avvocato ignori le regole processuali e non sia in grado di controllarsi in udienza. Tra l’altro la condotta incriminata appare ancora vieppiù grave, in quanto posta in essere da un avvocato, che certamente conosce la disciplina processuale, e per di più nel corso di un procedimento con numerosi imputati e numerosi difensori: se per primi i difensori dimostrano di non avere rispetto per la giurisdizione (e ciò a prescindere dal fatto che il rispetto sia o meno meritato) e disconoscono il prestigio dell’autorità giudiziaria, come potrà questo rispetto essere riconosciuto dai comuni cittadini ?

L’imputato, pertanto, deve essere condannato per il reato ascritto. Tenuto conto della natura e della gravità del reato, nonché, in generale dei parametri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di mesi sei di reclusione. In ragione delle finalità difensive della condotta e della sostanziale incensuratezza dell’imputato, è possibile riconoscere allo stesso le attenuanti generiche. Sicchè la pena va ridotta a quella finale di mesi quattro di reclusione.

Non si ravvisano ragioni per formulare un giudizio prognostico negativo in ordine al futuro comportamento dell’imputato, pertanto, sussistendo i requisiti di legge dal momento che l’imputato ne ha beneficiato solo una volta, possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.