Giudice monocratico, sez. II, 9 ottobre 2001, est. dott. Giovanni  De Marco

truffa – artifici e raggiri – silenzio – favoreggiamento – reato presupposto

Con decreto di citazione in data 12/5/99, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio X1 Anna, X2 Angelo e X3 Teresa dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Con esposto del 2/6/98 YY Salvatore riferiva di essere stato sposato con X1 Anna, dalla quale ormai era separato da tempo. Asseriva di essere stato oggetto di numerose denunce in relazione agli obblighi di mantenimento e aggiungeva che la moglie, malgrado fosse stata dichiarata invalida al 100% e affermasse di non svolgere alcuna attività lavorativa, in realtà lavorava alle dipendenze della ditta **.

In particolare, come precisato nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il YY sosteneva che la moglie aveva lavorato quale commessa prima presso la ditta ##, quindi, dopo il fallimento di questa, presso la ditta **, fino al 1988-1989. In quel periodo si era ammalata di una grave patologia, un linfoma non-Hodking al collo. A causa della malattia aveva dovuto lasciare l’impiego e, dopo essere stata in cura a Messina, si era ricoverata a Roma, al Policlinico Umberto I, presso il reparto del prof. MM.

Dopo lunghe cure e l’applicazione di numerose sedute di chemioterapia, la malattia era regredita e la X1, nel 1993, era stata dichiarata completamente guarita. Già prima di tale momento, rientrata a Messina, ella aveva ripreso a lavorare per la ditta **, anche se in nero, percependo una retribuzione mensile di circa £. 1.600.000, cosa che egli stesso aveva potuto constatare personalmente dal momento che in tale fase la convivenza non si era ancora interrotta. Detta situazione si era protratta continuativamente fino a tuttora, e, per quel che aveva sentito dire, l’imputata continuava ad essere retribuita per l’importo di £. 1.600.000 ed a mantenere un orario di lavoro corrispondente a quello di apertura del negozio. Egli stesso, transitando più volte dinanzi all’esercizio commerciale, l’aveva vista sovente all’interno.

Malgrado l’asserita regressione della malattia la X1 aveva continuato a percepire le pensioni di invalidità e inabilità, omettendo di comunicare l’evoluzione della situazione patologica.

In realtà, come precisato dal prof. Vittorio Marcianò, primario del gabinetto diagnostico dell’INPS, ora in pensione, alla X1 era stata riconosciuta nel 1989 la pensione, conseguente alla dichiarazione di inabilità totale. In particolare la X1, a seguito di richiesta di pensione di inabilità con accompagnatore, era stata visitata nel 1988, presso il gabinetto diagnostico dell’INPS, dal dott. Patinella il quale, riscontrandola affetta da linfoma immunoblastico di alto grado di malignità secondo stadio A, ne aveva certificato l’inabilità al 100%, senza accompagnatore. Ne era derivata l’erogazione della pensione di inabilità, tuttora in corso.

Il Marcianò precisava che tale pensione era collegata ad una condizione di inabilità totale del beneficiato, conseguente ad uno stato di infermità, ritenuto inemendabile, definitivo e non soggetto a evoluzioni positive, tale da rendere impossibile ogni prestazione lavorativa. Per tale motivo non esiste alcun obbligo di legge di procedere a verifica periodica dello stato di inabilità, né è previsto uno specifico obbligo di comunicare eventuali variazioni. Tuttavia, aggiungeva, che, ove si fosse verificata un’evoluzione positiva, e di ciò l’Istituto fosse stato informato o fosse venuto altrimenti a conoscenza, sarebbe stata disposta una rinnovazione della visita per l’eventuale revoca del beneficio.

Quest’ultima circostanza veniva confermata dal dott. Giuseppe Puglisi, funzionario dell’INPS, il quale riferiva che, in casi di riconosciuta inabilità al 100%, non sarebbe prevista alcuna revisione, diversamente da quanto accade per gli assegni concessi agli inabili parziali.

Parimenti, come riferito da Raffa Carmelo, funzionario della Prefettura di Messina, responsabile dei procedimenti istruttori relativi all’invalidità civile, alla X1, in conseguenza del grave stato patologico all’epoca riscontrato, con provvedimento del 5/11/90, sul presupposto della visita eseguita dalla commissione invalidi il 3/3/89, era stata riconosciuta la totale inabilità con diritto all’accompagnamento, beneficio che compete a tutti coloro che, ritenuti gravemente infermi e tali da non essere in grado di attendere ai propri bisogni, si trovino anche in determinate condizioni di reddito (non superiore a £. 23.000.000 circa per l’anno in corso).

Trattasi, infatti, di provvidenze spettanti a tutti coloro che si trovino in uno stato di totale e permanente inabilità lavorativa e che versino in stato di bisogno.

Precisava il teste che, in data 3/3/89, la X1 era stata visitata dalla Commissione medica Provinciale, quindi, constatata la patologia e accertato, in base alle dichiarazioni dell’interessata, che la stessa non svolgeva più alcuna attività lavorativa, era stata disposta l’erogazione del beneficio, tuttora vigente.

Il teste aggiungeva che la dichiarazione di invalidità, con riferimento al diritto all’accompagnamento, non era astrattamente incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, e che l’unico limite, in tal senso, era rappresentato dal reddito, che, comunque, non poteva superare determinate soglie. Per tale ragione affermava che fosse previsto nello stesso provvedimento di ammissione al beneficio l’obbligo per l’interessato di comunicare ogni variazione che intervenga nella propria sfera sia giuridica che patrimoniale in ordine a quelli che sono i presupposti appunto di riconoscimento, non ultimo quello reddituale. In caso di variazioni, in particolare, che determinassero un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, tale da determinare il venir meno dello stato di invalidità, il beneficio doveva essere revocato, previa visita di verifica.

Aggiungeva, infine, che da alcuni anni era in corso un programma di revisione a campione, che, per quanto a sua conoscenza, non aveva interessato la X1. Mentre la revisione sarebbe stata effettuata senz’altro nel caso in cui si fosse avuta notizia di un miglioramento delle condizioni del beneficiario.

Invero, come risulta dalla documentazione in atti, con provvedimento del 5/11/90 il Comitato di Assistenza e Beneficenza Pubblica, vista la nota n. 78239 del 9/3/89 con la quale la commissione sanitaria invalidi civili di Messina nella seduta del 3/3/89 … ha certificato che, ai sensi della legge 11.2.1980, n. 18 il richiedente è riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80), rilevato dalle risultanze istruttorie che l’interessato è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per potere beneficiare delle provvidenze richieste… concedeva all’imputata il trattamento assistenziale di cat. 41/33 con decorrenza dall’1/11/88 …, con la specificazione che dall’1/11/88 al 31/12/88 l’invalida ha diritto solo all’indennità di accompagnamento cat. 41 poiché titolare di redditi, derivanti da attività lavorativa superiori ai limiti di legge. Dall’1/1/89 la cat. 41 viene elevata a cat. 33 poiché l’invalida ha diritto anche al trattamento pensionistico.

Nel provvedimento, tuttavia, a differenza di quanto dichiarato dal teste Raffa, non risulta fatta in alcun modo menzione di un obbligo gravante sul beneficiario di comunicare eventuali variazioni positive in ordine allo stato di salute o alle condizioni reddituali.

Malgrado la dichiarazione di inabilità totale, secondo quanto riferito dal marito, l’imputata, sin dal 1994, era stata dichiarata interamente guarita, ed aveva ripreso a lavorare, sia pure in nero, presso la ditta **.

La regressione della malattia trovava conferme nel certificato fatto pervenire dal prof. MM, medico che ha avuto in cura la X1, dal quale risulta che la stessa è stata in cura presso la sezione di ematologia dell’università La Sapienza di Roma dal 11/4/88, in quanto riscontrata affetta da Linfoma non Hodking diffuso a grandi cellule ad alto grado di malignità di tipo immunoblastico T, stadio II A. Dopo avere eseguito sei cicli chemioterapici aveva ottenuto una remissione completa di malattia, confermata in esito a periodici controlli ambulatoriali eseguiti fino al gennaio 1994, in conseguenza dei quali si poteva documentare una remissione completa continua di malattia. Dopo tale data la paziente non aveva eseguito ulteriori controlli in quanto, come riportato in letteratura, tale periodo di osservazione può essere considerato sufficientemente idoneo per valutare la probabile guarigione della paziente.

In ordine alla frequentazione del luogo di lavoro, tale circostanza appare confermata dalle investigazioni svolte dalla Polizia Giudiziaria. In particolare, come riferito dall’isp. Salvatore Prestipino, su delega della Procura, a partire dal 25/9/98, vennero effettuati numerosi appostamenti. In sette circostanze su dodici giorni l’imputata venne vista all’interno della ditta ** e, in due di queste occasioni, era stata vista dietro il bancone a discutere con persone che non erano certamente colleghe.

In particolare il sottufficiale riferiva quanto segue: il (2)5 settembre ’98 alle ore 11,00 la signora era dentro il negozio, entrando nel negozio a sinistra c’era il bancone e la signora era dietro che parlava con una personaun cliente, … si vedeva che aveva sul tavolo della roba … a me sembrava che servisse un cliente. Il giorno 29/9/98 alle 16,45, con un collega abbiamo accertato che era la signora X1 ed era dentro il negozio. Il giorno 30, alle 8,30, ho visto la signora, che arrivava dalla via Maddalena e scendeva, ha attraversato la strada, come vi stavo dicendo prima, si è fermata davanti al negozio, una gioielleria che c’è sullo stesso lato del negozio **, lì ha atteso fino alle ore 8,50 che è arrivata la signora X3 Teresa e poi qualche minuto prima delle 9 sono entrate nel negozio. Il giorno 2 ottobre, alle ore 8,55 la signora entrava nel negozio. Lo stesso giorno alle 19,30 la signora era dietro il bancone di vendita. Il giorno 6/10 il mio collega Pennizzotto mi ha riferito che la signora era entrata nel negozio alle ore 8,58. Alle ore 19,00 del 6/10 abbiamo fatto l’ultimo accertamento. Il teste riferiva che successivamente la X1 non era stata più vista nel negozio. Ciò era accaduto in corrispondenza dell’accertamento eseguito da colleghi della sezione presso la Pretura. In particolare il collega isp. Nania si era portato presso il negozio per acquisire informazioni e, dopo tale momento, la X1 non era stata più vista. Chiariva di non essere in grado di riferire l’esatto comportamento della X1 presso il negozio, atteso che l’osservazione non si era spinta a tal punto. Parimenti non era in grado di riferire per quanto tempo l’imputata si trattenesse presso il locale. Riferiva, infine, di avere notato che l’abbigliamento indossato non era sempre uguale.

Tale esito appare coerente con le dichiarazioni dei testi P. Simona, P. Tiziana e P. Giuseppe, amici del YY. Costoro, infatti, sia pure in maniera a volte confusa – comunque comprensibile in considerazione del tempo trascorso – hanno riferito di avere visto in diverse occasioni la X1 presso il negozio **, intenta a trattare con i clienti o a sistemare abiti.

Diversa la versione di D. Emanuela, moglie di X2 Angelo, titolare della ditta **, imputato del reato di favoreggiamento. Questa, infatti, pur affermando di frequentare solo saltuariamente il negozio del marito, ha dichiarato che la X1 aveva cessato definitivamente di lavorare presso l’esercizio in questione, in occasione della malattia. Successivamente, quando la stessa era rientrata da Roma, aveva chiesto di potere frequentare occasionalmente il negozio, al fine di stare in compagnia delle ex colleghe. Pertanto solo saltuariamente e senza orario, la X1 si recava presso il negozio, ivi trattenendosi per poco tempo, senza essere retribuita, senza svolgere attività lavorativa e senza indossare la divisa del negozio.

Conformi a tale versione le dichiarazioni rese dalle altre dipendenti della ditta.

S. Maria riferiva di lavorare per la ditta ** sin dal 1978 e di avere conosciuto la X1 che aveva svolto la propria attività dal 1983 al 1988. Dopo tale data l’imputata aveva smesso di svolgere la propria attività lavorativa a causa del grave male. Dopo qualche tempo, anche per distrarsi e non restare sola a casa, con l’autorizzazione del titolare, aveva ricominciato a frequentare il negozio, senza svolgere alcuna attività lavorativa, anche se talora si era intrattenuta con i clienti, per lo più persone da tempo conosciute, o aveva dato una mano all’interno del locale. La X1, in proposito, secondo quanto dichiarato dalla teste, non veniva ad orari o giorni fissi, ma quando voleva e, di solito, veniva accompagnata e presa da qualcuno. In più di una occasione, inoltre, la stessa aveva accusato malori. Aggiungeva che presso la ditta in questione lavoravano 8 commessi, tutti messi in regola.

Simili dichiarazioni rendeva R. Silvana, la quale riferiva di lavorare da circa tre anni, e di avere conosciuta la X1 che frequentava spesso il negozio ed alla quale era stata presentata. Precisava che l’imputata non aveva orari abituali, ma si presentava quando voleva.

A. Renato dichiarava di lavorare alle dipendenze della ditta ** dal dicembre 1983. Asseriva di avere conosciuto la X1 quale sua collega. La stessa, una volta dimessasi per ragioni di salute non era stata più riassunta, anche se, dopo il fatto, era tornata spesso presso il negozio – l’aveva vista fino a qualche giorno prima – a trovare le sue ex colleghe e, talora ad intrattenersi con qualche vecchia cliente. In tali circostanze la X1 non aveva mai indossato la divisa dei commessi.

S. Nicola riferiva identici particolari. Specificava che successivamente alle dimissioni la X1 era venuta in maniera irregolare a trovare le colleghe in negozio. In tal senso precisava che poteva capitare che l’imputata venisse a cadenza settimanale o mensile e con orari irregolari, fermandosi talora qualche minuto, talora qualche ora.

I., fratello dell’imputata, dichiarava di avere assistito la sorella nella sua malattia e di averla accompagnata più volte a Roma, da ultimo nel mese di giugno 2000, dove ancora si era sottoposta a controlli ed in terapia.

Riferiva di avere dato alla X1 un assegno a firma di tale Basile Leonardo, ricevuto per la vendita di una macchina, al fine di aiutarla economicamente e aggiungeva di avere accompagnato più volte l’imputata presso il negozio **, dove la stessa passava spesso qualche ora in compagnia delle commesse per distrarsi, senza svolgere alcuna attività lavorativa. Specificava che non sempre accompagnava la sorella fin dentro il negozio, in quanto a volte la lasciava per strada in compagnia di qualche collega.

L’isp. Francesco Nania confermava di avere invitato telefonicamente l’imputata X1 presso gli uffici della PG al fine di provvedere alla notifica di un invito a comparire. La stessa si era presentata nella mattinata del 22/4/99, in compagnia del fratello, e, dopo avere ricevuto la notifica, aveva accusato un malore, in conseguenza del quale si era reso necessario l’intervento di un’ambulanza.

Disposta consulenza medica il dott. Alessio Asmundo, dopo avere visitato l’imputata ed esaminato la documentazione clinica, concludeva affermando che la X1 era stata dichiarata nel gennaio 1994 completamente guarita dal linfoma non Hodgkin di cui era stata affetta. Tale dichiarazione, tuttavia, non risultava supportata da un secondo prelievo bioptico dalle sedi neoplastiche inizialmente interessate. In ogni caso l’imputata risultava in atto affetta da malattia linfoproliferativa cronica a B cellule di tipo leucemico linfatico cronico, malattia che poteva considerarsi conseguenza-complicanza-evolzione del pregresso linfoma non Hodgkin, o, comunque, conseguenza secondaria del trattamento chemioterapico subito. Inoltre la stessa, nel corso della terapia, aveva sviluppato una sindrome epilettiforme, verosimile conseguenza di un interessamento neoplastico meningeo. In conseguenza di tali situazioni affermava che l’imputata, essendo regredito il linfoma non Hodgkin, non poteva più considerarsi invalida al 100%, sicchè la stessa non aveva più diritto all’accompagnatore. Malgrado ciò, a causa delle patologie sopravvenute, in qualche modo collegate a quella originaria, residuava, comunque, una riduzione della capacità lavorativa.

L’esito della relazione veniva confermato in udienza dal consulente il quale precisava di non potere riferire nulla in ordine al periodo compreso tra la dichiarazione di totale remissione di malattia e le ultime visite in cui era stata accertata la nuova patologia. In ordine alla certificazione rilasciata dal MM asseriva di non essere in grado di precisare se tale valutazione poteva essere stata influenzata dal fatto che il prof. MM non avesse visitato personalmente la X1 né al momento della certificazione, né precedentemente, da circa quattro anni.

Affermava che la patologia riscontrata in atto sulla X1, essendo assimilabile a neoplasia maligna, salvo più approfondite verifiche, poteva determinare una invalidità del 100%. La stessa poteva anche essere conseguenza dell’originario linfoma. Non sussistevano, allo stato, le condizioni per l’indennità di accompagnamento, la quale presupponeva, comunque, una impossibilità a deambulare o ad attendere alle proprie occupazioni, anche se, per sua esperienza, aveva constatato che, normalmente, tale indennità viene comunque concessa ai soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne. Per quanto a sua conoscenza, inoltre, non sussiste un obbligo a carico della persona dichiarata invalida, di comunicare eventuali variazioni delle condizioni di salute.

Affermava, infine, di avere constatato che di recente l’imputata era stata sottoposta a visita di verifica da parte della commissione medica dell’INPS, che aveva revocato la pensione ordinaria di inabilità.

In esito all’istruttoria dibattimentale l’imputata X1 deve essere assolta dal reato ascritto. Invero le risultanze istruttorie hanno documentato inequivocabilmente come l’originaria patologia, la quale aveva dato luogo alla concessione dei vari benefici per cui è processo, è, col tempo, totalmente regredita, sì da determinare la completa guarigione ed il venir meno delle condizioni per la persistenza dei vari benefici. Tuttavia, come evidenziato dal consulente, sull’originaria patologia si veniva a sovrapporre una nuova malattia linfoproliferativa cronica a B cellule di tipo leucemico linfatico cronico, malattia che poteva considerarsi conseguenza-complicanza-evoluzione del pregresso linfoma non Hodgkin, o, comunque, conseguenza secondaria del trattamento chemioterapico subito, patologia cui si aggiungeva lo sviluppo di una sindrome epilettiforme, verosimile conseguenza di un interessamento neoplastico meningeo. La nuova patologia, di cui, tuttavia, non poteva chiarirsi l’epoca di insorgenza, secondo il consulente avrebbe potuto determinare anche una dichiarazione di inabilità al 100% e, forse, anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Tali emergenze, tuttavia, non escludono che l’imputata abbia potuto percepire, per un certo lasso di tempo, di pubbliche prebende per l’erogazione delle quali non sussistevano più i presupposti.

Parimenti deve ritenersi sufficientemente acclarato che l’imputata, pur in pendenza della dichiarazione di totale invalidità, abbia proseguito nello svolgimento di un’attività lavorativa.

Tale conclusione si fonda sulla testimonianza del marito della stessa, YY Salvatore, il quale ha, infatti, reso dichiarazioni in tal senso, sostenendo che la X1 avrebbe ripreso a lavorare in nero presso la ditta ** già prima del 1993, percependo una retribuzione di circa £. 1.600.000.

Tali dichiarazioni non appaiono da sole sufficienti a fornire la prova dei fatti, in quanto provenienti da soggetto palesemente interessato e mosso da evidente acrimonia nei confronti dell’imputata, conseguenza degli strascichi della interruzione del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. 11 gennaio 2000, 4563; Cass. 6/10/99, 1423; Cass. 26/8/99, 11829; Cass. 16/6/99, 9734; Cass. 24 febbraio 1997, n.4946; Cass. 11 luglio 1997, n.8606; Cass. 28/2/92; Cass. 26/4/94). Tuttavia le stesse hanno trovato un attendibile riscontro nelle dichiarazioni di altri testi, e soprattutto nei risultati del servizio di osservazione condotto dalla polizia giudiziaria.

Come sopra osservato, infatti, amici del YY – P. Simona, P. Tiziana e P. Giuseppe – hanno sostenuto di avere notato più volte la X1 all’interno del negozio **, anche intenta a servire clienti.

L’osservazione condotta dalla Polizia, inoltre, ha permesso di constatare un’assidua e costante presenza dell’imputata all’interno dell’esercizio, in orari palesemente inconciliabili con finalità diverse da quelle lavorative. La X1, infatti, è stata vista giungere in negozio unitamente alle dipendenti, all’orario di apertura. È stata vista all’interno del negozio nel corso della mattinata e del pomeriggio, in corrispondenza dell’orario di apertura dell’esercizio; è stata vista, infine, servire i clienti, o, comunque, intrattenersi con gli stessi. Da un punto di vista giuslavoristico tali condotte costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti di un rapporto di lavoro subordinato. A nulla rileva, in proposito, che l’imputata non indossasse la divisa delle commesse della ditta, dal momento che questa, comunque, non appare fattore decisivo e che, ragionevolmente, trattandosi di rapporto in nero, il datore di lavoro avrebbe comunque avuto tutto l’interesse a rendere la prestazione lavorativa il meno evidente possibile.

In tale ottica appaiono palesemente smentite le dichiarazioni rese dai testi della difesa – per la qual cosa appare necessario trasmettere gli atti all’ufficio di Procura – D. Emanuela, S. Maria, R. Silvana, A. Renato, S. Nicola, X1 Mario, i quali hanno escluso che la X1 svolgesse alcuna attività lavorativa presso la ditta **, ma, soprattutto, hanno sostenuto che l’imputata frequentasse in maniera saltuaria, non continuativa e per pochi minuti i locali in questione, circostanza palesemente in contrasto con le risultanze investigative e con i dati oggettivi dell’osservazione.

Le superiori considerazioni, tuttavia, non appaiono sufficienti a supportare una pronuncia di condanna. In base alle stesse, infatti, appare possibile affermare che l’imputata abbia continuato a percepire delle prestazioni, in virtù delle quali potevano non sussistere più le condizioni che ne avevano determinato l’erogazione. Ciò, tuttavia, non è sufficiente ad integrare il contestato reato di truffa.

La configurazione di tale reato, infatti, presuppone, oltre al conseguimento di un profitto ingiusto, anche la realizzazione di un inganno, posto in essere dall’agente, in forma di artifici o raggiri, idoneo a determinare nella vittima l’induzione in errore. Anche la condotta omissiva dell’agente – consistente nel tacere o non comunicare determinate circostanze – può astrattamente integrare gli estremi degli artifici e raggiri in questione. In tal caso, tuttavia, non è sufficiente il mero silenzio malizioso, ma è anche necessaria la sussistenza, in capo all’agente, di un obbligo di fare conoscere tali circostanze a controparte, obbligo che può nascere da disposizioni normative o consuetudinarie, ma anche da semplici accordi o convenzioni, e sul cui rispetto la vittima faccia affidamento, ai fini della esecuzione delle prestazioni. (cfr. Cass. 3/4/98, 5579; Cass. 19/1/98, 5851; Cass. 13/11/97, 870; Cass. 18/12/95, 2333; Cass. 31/12/68, 987).

 Nel caso di specie un simile obbligo non è ravvisabile. Va evidenziato, in particolare, come si verta in materia di riconoscimento dello stato di invalidità/inabilità totale, il quale, come chiarito anche dai testi, sussiste in presenza di minorazioni congenite o acquisite non di natura psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio che tolgano completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro (cfr. art. 5 l. 625/66), e, quindi, di uno stato di infermità che venga ritenuto inemendabile, definitivo e non soggetto a evoluzioni positive. Come chiarito anche dai testi – con la sola eccezione del teste Raffa – la concessione del beneficio non è sottoposta a condizione, presentandosi come definitiva, salvo le eventuali visite di verifica che potrebbero essere disposte, discrezionalmente, dall’Ente. Ne consegue che non sussiste a carico del beneficiato alcun obbligo – se non di natura morale – di informare l’Ente concedente di eventuali variazioni delle proprie condizioni di salute o patrimoniali. Lo stesso teste Raffa, il quale ha sostenuto l’obbligo a carico del beneficiato di comunicare ogni variazione che intervenga nella propria sfera sia giuridica che patrimoniale in ordine a quelli che sono i presupposti appunto di riconoscimento, non ultimo quello reddituale, in realtà, è stato contraddetto dai fatti. Il funzionario, infatti, ha riferito come di tale obbligo la parte fosse resa edotta, essendo questo specificato nel provvedimento di concessione. L’acquisizione del provvedimento in questione – salvo che non ne esistano altri non rinvenuti – ha evidenziato come di tale onere non sussista alcuna menzione.

Del resto l’assenza di un tale obbligo si desume dall’esame della normativa in materia, nell’ambito della quale non è fatto alcun riferimento ad un simile dovere, mentre la permanenza dei benefici è espressamente condizionata al permanere delle condizioni di invalidità ed in particolare di mancato svolgimento di attività lavorativa, esclusivamente per le ipotesi di incapacità parziale.

Per contro è stato previsto in termini di facoltà il potere di effettuare controlli atti ad accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti (cfr. art. 3 ter d.l. 850/76), con conseguente revoca delle concessioni, la cui efficacia, tuttavia, opera espressamente ex nunc, e cioè dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Infine, con particolare riferimento all’indennità di accompagnamento, è espressamente previsto che la stessa non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1 l. 508/88).

Anche sulla base di tali elementi deve ritenersi insussistente un obbligo (quanto meno penalmente rilevante) in capo alla persona riconosciuta totalmente invalida o inabile di comunicare all’Istituto le eventuali variazioni delle condizioni di salute. Sicchè l’omissione di una siffatta comunicazione non può integrare gli estremi degli artifici o raggiri di cui all’art. 640 c.p., restando una condotta sostanzialmente neutra. Per contro è compito dell’istituto effettuare, ove ritenuto opportuno, controlli atti a verificare la persistenza delle condizioni previste dalla legge, revocando, eventualmente, i benefici.

Del resto quand’anche un siffatto obbligo fosse riscontrabile, la mancata comunicazione di esso al beneficiato sarebbe circostanza comunque idonea ad escludere – in mancanza di altri elementi – il dolo.

Dalle superiori considerazioni discende l’assoluzione anche per gli altri imputati. Invero, nel corso delle indagini, venivano sentiti dalla polizia giudiziaria X2 Angelo e X3 Teresa.

Il primo dichiarava: La sig.ra X1 Anna ha lavorato presso la mia azienda commerciale per numerosi anni e fino al 1990 se non ricordo male, cioè fino a quando la sig.ra si è gravemente ammalata di carcinoma per cui è stata costretta a dimettersi. Da allora, saltuariamente, quando le è possibile, la X1 ci viene a trovare, sempre accompagnata da qualcuno, le figlie o il fratello. Ribadisco che la X1 Anna da quando si è ammalata non ha più svolto alcuna attività lavorativa presso il nostro negozio di abbigliamento. L’ultima volta che ci è venuta a trovare è stato per i primi di ottobre, questa volta era accompagnata da una figlia delle sue tre figlie. Non sono sempre presente in negozio data la mia età ed i miei problemi di salute, mi sostituisce brillantemente mio figlio Antonio.

X3 Teresa affermava: ho lavorato con la sig.ra X1 Anna come commessa presso la ditta ** per alcuni anni, cioè fino a quando la mia collega Anna si è gravemente ammalata di carcinoma per cui è stata costretta a dimettersi. Da allora, saltuariamente, quando le è possibile, la X1 ci viene a trovare, sempre accompagnata da qualcuno, le figlie o il fratello ed aspetta questi per ritornare a casa. Alcune volte per renderla partecipe e farle dimenticare per qualche momento i suoi gravi problemi, la invitiamo a piegare la roba o anche a parlare con un vecchio cliente. Ribadisco che la X1, da quando si è ammalata non ha più svolto attività lavorativa presso il nostro negozio di abbigliamento. L’ultima volta che ci è venuta a trovare è stato alcuni giorni addietro forse il giorno prima della vostra visita.

Per le considerazioni sopra svolte deve ritenersi che le dichiarazioni in questione siano state quanto meno compiacenti. Ciò, tuttavia, non è sufficiente ad integrare gli estremi del reato contestato. Invero, presupposto per la configurazione del reato di favoreggiamento personale è la commissione (senza compartecipazione) di altro reato, per il cui accertamento siano in corso indagini, e quindi la commissione, da parte di altri soggetti, di fatti apprezzabili penalmente, cioè di fatti che nella loro struttura ontologica integrino una fattispecie prevista dalla norma penale, tanto da importare l’attività di investigazione dell’autorità. Ne consegue che, ove manchi il delitto presupposto, o la condotta presupposta non sia idonea ad integrare estremi di reato, o si verifichi per tale ipotesi una causa obiettiva di esclusione della punibilità, pur in presenza di attività volta ad aiutare taluno ad eludere eventuali indagini, non può configurarsi il reato di favoreggiamento difettando uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa (cfr. Cass.18/10/95, 11057; Cass. 20/1/94; Cass. 24/2/89; Cass. 10/4/86; Cass. 22/3/82; Cass. 12/12/78).

Nel caso di specie, pertanto, pur in presenza di un’attività obiettivamente orientata ad agevolare la X1, dal momento che la condotta di quest’ultima, per le ragioni sopra esposte, non è idonea ad integrare estremi di reato, non appare configurabile il reato di favoreggiamento per difetto del delitto presupposto.

omissis