Giudice monocratico, sez. II, 10 aprile 2000, est. dott. Giovanni De Marco
disciplina sulla privacy – l. 675/96 – dati personali – trattamento – diffusione - nozione
Con decreto di citazione in data 2/11/98, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile dell’**, successivamente revocata, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Con denuncia presentata in data 26/5/98 YY Luciano, presidente pro tempore dell’** Comunale di Messina, denunciava di essere venuto a conoscenza del fatto che, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, XX , candidato al consiglio comunale, aveva abusivamente fatto uso degli elenchi dei soci **, inviando a questi ultimi delle lettere di propaganda elettorale.
Il YY veniva escusso nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, confermando il contenuto della propria denuncia, riferiva che l’** era associazione avente come scopo la promozione della donazione del sangue. I soci potevano essere donatori o promotori ed i loro nominativi, unitamente ad alcuni dati personali rilevanti per la raccolta del sangue, erano raccolti in appositi elenchi informatizzati che, aggiornati in tempo reale, venivano comunicati ogni tre mesi, in forma di tabulato, ai centri trasfusionali del Policlinico e dell’Ospedale Piemonte per le esigenze istituzionali di detti Enti. Infatti i centri trasfusionali possono, all’occorrenza, contattare i soci ** per eventuali donazioni di sangue. Inoltre il trattamento dei dati agevola l’attività di raccolta del sangue.
Il YY ha altresì riferito che i soci, al momento dell’iscrizione, vengono avvisati in conformità alla legge, del fatto che i loro nominativi verranno registrati ed i relativi dati trattati solo al fine del perseguimento degli scopi statutari. I dati, pertanto, non possono essere diffusi o utilizzati per scopi diversi.
Ciò premesso il teste ha affermato di essere venuto a conoscenza, per esperienza diretta e perché riferitogli da diversi soci, che l’imputato, in occasione delle elezioni comunali del 1998, aveva inviato missive elettorali ai soci **. Invero allo stesso YY e ad altre persone era pervenuta una missiva, a firma del XX, intestata ai soci ** di Messina, con allegati volantini elettorali, con cui veniva richiesto il voto ed un impegno elettorale.
Il YY si diceva certo del fatto che l’imputato avesse rilevato il nome e gli indirizzi dei soci ** attingendo direttamente agli elenchi di pertinenza dell’associazione, e, in particolare, dall’elenco del 1996. Ciò poteva affermare con certezza in quanto gli indirizzi indicati nelle missive riportavano alcuni errori che erano presenti anche nell’elenco dei soci di quell’anno.
Infatti il YY riferiva che la missiva a lui indirizzata era stata inviata in via Comunale S. Lucia, luogo dal quale, all’epoca dei fatti, si era trasferito da due anni, con regolare cambio di residenza, sicchè detto indirizzo non risultava più né all’anagrafe, né sull’elenco telefonico, mentre era ancora riportato nell’elenco dell’associazione.
Parimenti missive erano state ricevute dai signori Irrera Angelo, Cimino Giuseppa (all’epoca segretaria presso l’**), Rinaldi Giuseppe. In tali casi nelle missive l’indirizzo dei destinatari era riportato con errori del tutto identici a quelli presenti nell’elenco soci in possesso dell’associazione.
Quanto all’Irrera la lettera era stata inviata alla via Ignazianum – con la “z” piuttosto che con la “t” – così come risultava nell’elenco soci. Per la Cimino la missiva era stata spedita al numero civico “5” piuttosto che “59”. Inoltre, all’interno dell’**, essa era conosciuta, con il nome da sposata, come signora Irrera, e solo nell’elenco dei soci risultava come Cimino. Per il Rinaldi la missiva era stata indirizzata alla c.da Battaglia SS. Annunziata, luogo dal quale, tuttavia, il Rinaldi si era trasferito, pur risultando tale indirizzo nell’elenco soci del 1996.
Precisava altresì il YY che all’epoca dei fatti, pur sapendo che il XX era socio **, non lo aveva mai conosciuto personalmente, mai gli aveva parlato, né, tanto meno, gli aveva dato il proprio indirizzo.
Il YY aggiungeva che per questa vicenda aveva ricevuto, personalmente, numerose telefonate di protesta dai soci (almeno una quarantina), i quali gli avevano comunicato di avere ricevuto le missive in questione e si lamentavano per l’illegittimo uso dei dati personali. Alcuni di questi soci avevano anche consegnato le missive ricevute, che il YY aveva poi allegato alla denuncia. Qualcuno aveva anche detto che non sarebbe più venuto a donare il sangue. Costoro gli avevano anche riferito di non avere mai avuto rapporti di conoscenza con il XX. Altre telefonate erano state ricevute dalla Cimino.
Le dichiarazioni del YY sono state confermate dalla teste Cimino Giuseppa, segretaria presso l’** di Messina, mentre nulla è stata in grado di riferire la Frisenda Francesca.
la prima, escussa a norma dell’art. 507 c.p.p., ha riferito di lavorare per conto dell’** come segretaria e di non avere mai visto personalmente il XX, che, tuttavia, aveva sentito qualche volta telefonicamente in quanto socio.
La stessa confermava di avere ricevuto personalmente una missiva elettorale dall’imputato, riconoscendo la copia in atti, precisando di non avere mai avuto rapporti con lo stesso, di non averlo mai conosciuto e di non avergli mai fornito il proprio indirizzo. Analoga missiva era stata ricevuta dal figlio, il cui indirizzo risultava riportato in maniera errata, così come nell’elenco dei soci dell’**. A proposito di tale elenco, confermandone l’esistenza, precisava che lo stesso era riservato ed i soci non potevano averne accesso.
Infine il teste confermava di avere ricevuto alcune telefonate di protesta di socie che erano stati destinatari di analoghe missive elettorali.
Quanto alla Frisenda, questa, affermava di avere visto qualche volta presso l’** l’imputato in qualità di donatore, ma di non avere mai ricevuto missive elettorali dallo stesso.
L’esame della documentazione in atti conferma quanto dichiarato dal YY. Risultano, infatti, prodotte alcune lettere elettorali a firma dell’imputato. Sono stati altresì acquisiti a norma dell’art. 507 c.p.p. gli elenchi dei soci ** relativi agli anni 1996 e 1997.
Le missive in questione si presentano nella forma del ciclostile, verosimilmente realizzate mediante fotocopiatrice: riportano la medesima intestazione (XX – segreteria ecc.) ed il medesimo contenuto di generica propaganda elettorale, con invito a votare e fare votare per lo stesso XX, e in calce la firma dell’imputato (con la specifica “Capo Gruppo F.I. Comune”). Tutte risultano genericamente intestate Ai soci ** di Messina. Le differenze riguardano le buste, tutte intestate “XX ”, le quali però riportano i diversi indirizzi dei destinatari. In atti ne risultano in numero di sei rispettivamente indirizzate a: Mangano Pietro, De Francesco Giuseppe, Cimino Giuseppa, Irrera Angelo, YY Luciano, Rinaldi Giuseppe.
Dall’esame dei tabulati acquisiti presso l’** trova conferma quanto dichiarato dal YY. In particolare, nell’elenco del 1996: l’indirizzo del YY, come sulla busta, è indicato in via comunale S. Lucia sopra Contesse; l’indirizzo del Rinaldi è indicato come via c.da Battaglia SS. Annunziata; per l’Irrera è indicato via Ignazianum n. 59; per la Cimino, via Ignatianum n. 5. Inoltre, anche per De Francesco Giuseppe risulta l’identico indirizzo riportato sulla busta, via Comunale S. Lucia su Contesse. Non corrisponde, invece, l’indirizzo di Mangano Pietro che sulla busta risulta via Alberto da Giussano pal. E, mentre in elenco l’unico Mangano Pietro risulta residente in via Pietro Castelli 85/B.
Le superiori risultanze istruttorie portano inevitabilmente a concludere che l’imputato è in qualche modo venuto in possesso dell’elenco dei soci ** verosimilmente del 1996, al quale ha attinto per rilevare i nomi e gli indirizzi dei soci, così istituendo una propria banca dati relativa a detti soci e comunque trattando i relativi dati. Ciò si desume agevolmente dalla circostanza che gli indirizzi dei soci riportati nelle buste acquisite agli atti corrispondono a quelli risultanti negli elenchi dell’**, compresi gli eventuali errori di dizione. Si è visto sopra come in un caso l’indirizzo sulle buste riportasse il nome della via in maniera sbagliata, con la “z” al posto della “t”, e detto errore si rileva anche nell’elenco; analogamente per il numero civico della Cimino, ecc.
Ma a ben vedere ciò non appare particolarmente rilevante ai fini della configurazione del reato. La questione, infatti, concerne l’abusivo trattamento di dati personali. Il modo in cui tali dati siano stati ottenuti è questione secondaria, che può confermare la esistenza di una raccolta abusiva di dati connotando la vicenda di maggiore illegalità, ma che non incide più di tanto sulla configurazione del reato in questione.
Invero, a norma della l. 675/96 per dato personale deve intendersi qualunque informazione relativa a persona fisica… identificata o identificabile anche indirettamente… Pertanto non rientra in tale nozione una semplice serie di nominativi o di indirizzi. Viceversa si è in presenza di dati personali quando tra i nominativi o gli indirizzi sussiste un nesso di relazione, un elemento qualificante, che trasformi i semplici nominativi in una categoria, e quindi al nominativo possa essere abbinata una caratteristica in qualsiasi modo connessa con la personalità, con le vicende personali e, più in generale, con la vita privata. Così costituisce trattamento di dati, per esempio, la raccolta e/o l’uso di nominativi di persone che hanno acquistato un determinato prodotto, che leggono una certa rivista, che frequentano un certo ambiente, ecc. In tale categoria rientrano pertanto i nominativi e gli indirizzi di persone facenti parte di un club o di un’associazione o che, appunto, abbiano donato o donino il sangue.
Inoltre, secondo la definizione data dall’art. 1 l. 31/12/96 n. 675, che ricalca sostanzialmente l’art. 2 della direttiva CE 95/46, si deve intendere per trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione … l’elaborazione … la selezione, l’estrazione … l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione … di dati. Rientra, pertanto, nell’ambito delle attività soggette alla disciplina della legge in questione, qualunque impiego di dati personali, indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati raccolti da chi li utilizza o da altri. Invero dall’esame della legge si evince con chiarezza che qualunque fase del trattamento delle informazioni resta assoggettata alla disciplina della legge, pertanto diventa irrilevante se la raccolta dei dati venga effettuata da una persona, e l’impiego venga effettuato da altra persona, indipendentemente dalla prima e magari contro la volontà di questa: in ogni caso, dunque, l’impiego di questi dati è sottoposto alla disciplina della legge 675/96.
Invero, con l’approvazione della legge in questione è stata data attuazione ad un principio di natura costituzionale, consistente nel diritto del cittadino al rispetto della propria sfera personale, e della propria individualità. Con la conseguenza che, alla luce della nuova normativa, trova puntuale disciplina ogni attività, potenzialmente invasiva della sfera privata, connessa alla gestione dei dati personali, cioè di tutte quelle informazioni che attengono l’individuo nell’esplicarsi della propria vita privata, ed il cui utilizzo può avvenire solo a determinate condizioni e con specifiche garanzie.
In particolare, per quel che concerne il presente procedimento, l’utilizzo dei dati è comunque subordinato al consenso dell’interessato, e può essere effettuato nei limiti del consenso stesso. Sicchè un uso di tali dati effettuato al di fuori dei limiti del consenso, ovvero senza il consenso dell’interessato, costituisce reato a norma degli artt. 35 e 11 della l. 675/96. Va osservato, inoltre, che, secondo la disciplina di cui all’art. 9 l. 675/96, l’utilizzo dei dati deve avvenire in conformità ai fini per i quali la raccolta è stata effettuata e sempre che quest’ultima sia avvenuta in maniera lecita.
Nel caso di specie si deve ritenere che la raccolta, la organizzazione o la utilizzazione dei nominativi e degli indirizzi di tutti coloro che sono (o sono stati) soci dell’**, o che abbiano donato sangue, a prescindere dalle modalità in cui i dati siano stati raccolti, costituisce senza alcun dubbio trattamento di dati, significativo a norma della l. 675/96. Va aggiunto che, a norma dell’art. 5 della medesima legge, il trattamento eseguito con mezzi elettronici è soggetto alla stessa disciplina del trattamento eseguito con mezzi non elettronici. Con la conseguenza che la gestione di tali dati è rilevante ai fini della legge a prescindere dal fatto che essa venga operata mediante elaboratori elettronici o, più semplicemente, mediante documenti cartacei, con archivi, rubriche, classificatori, schedari non strutturati, ecc.
Non può esservi ragionevole dubbio in ordine al fatto che l’imputato sia, o comunque sia stato, in possesso di una raccolta di tali dati, di dati, cioè, concernenti tutti o alcuni dei soci **, e che tali dati abbia trattato, cioè abbia organizzato e, comunque, utilizzato per inviare missive elettorali aventi per destinatari esclusivi i predetti soci **. Rientra, infatti, tra le ipotesi di trattamento di dati, ovviamente, anche l’impiego dei nominativi di un’associazione per inviare agli stessi comunicazioni in qualunque modo, direttamente o indirettamente, collegate all’attività associativa.
La prova di ciò si desume da diversi particolari.
Innanzitutto va osservato che le missive elettorali, verosimilmente in ciclostile, sono state inviate non al cittadino comune, ma Ai soci ** di Messina, cosa che presuppone, logicamente, che il mittente conosca i nominativi e gli indirizzi almeno di una parte di tali soci, e che le lettere siano state spedite ai destinatari in qualità di soci ** e non di conoscenti. Tanto più che tale indicazione fa pensare che le missive siano state inviate in massa, appunto attingendo gli indirizzi da un elenco di nominativi.
In secondo luogo va osservato che gli indirizzi riportati sulle buste, come riferito dal YY, contenevano degli errori, errori esattamente corrispondenti a quelli contenuti negli elenchi dei soci dell’**. Sarebbe circostanza assai singolare che nello stilare gli indirizzi, per puro caso, l’imputato avesse commesso gli stessi errori contenuti negli archivi dell’**.
Infine, come riferito dai testi, le lettere sono state inviate a persone che effettivamente rivestivano la qualità di soci **. Ne consegue che l’imputato doveva essere in possesso di tali nozioni, e quindi avere la disponibilità di informazioni personali, probabilmente acquisite illegalmente, ma di cui, certamente, non era legittimato all’uso.
A poco rileva, in questa sede, il modo in cui di tali dati l’imputato sia venuto in possesso, se non per rilevare che ciò non può che essere avvenuto in maniera illecita, dal momento che trattasi di notizie personali (l’iscrizione all’associazione, l’attività di donazione del sangue) certamente non liberamente disponibili, che, cioè, non possono essere normalmente acquisiti in base ad una libera ricerca od indagine, ma che presuppongono l’accesso ad una banca dati riservata. Del resto i testi escussi hanno riferito di non avere mai avuto rapporti con il XX e men che mai di avere comunicato allo stesso la loro qualità di socio ** e il proprio indirizzo. Per cui, l’unico modo per l’imputato di venire a conoscenza delle informazioni in questione era quello di accedere (abusivamente) agli elenchi (riservati) dell’**.
Per completezza si evidenzia che resta esclusa dalla disciplina della legge in questione solo il trattamento dei dati effettuato da una persona fisica per fini esclusivamente personali e semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (cfr. art. 3 l. 675/96), dovendosi intendere per tale esclusivamente la gestione di dati effettuata a carattere domestico, senza finalità esterne di profitto o di vantaggio, quale potrebbe essere, secondo quanto esemplificato nel punto 12 della relazione alla direttiva CE 95/46, la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi.
Si deve ritenere, pertanto, che rientri in tale qualificazione esclusivamente la corrispondenza a finalità personale, e non quella che abbia finalità diverse, in qualche modo connesse ad uno scopo di vantaggio, quale potrebbe essere la corrispondenza elettorale che ha come obiettivo il procacciamento di voti e, in generale, la propaganda elettorale. In tali casi la raccolta dei dati e l’uso degli stessi restano soggetti alla disciplina della legge.
Parimenti non possono essere invocate, al fine di scriminare la condotta, le norme dell’art. 7 e 41 l. 675/96.
La prima norma concerne la notificazione. Stabilisce, infatti, che il titolare del trattamento dei dati deve dare comunicazione dello stesso al Garante, e individua, quindi, una serie di eccezioni.
Ora risulta evidente che la disciplina in questione non ha nulla a che vedere con il reato contestato all’imputato, al quale viene rimproverata non l’omessa notificazione al Garante (illecito sanzionato all’art. 34 l. cit., che il pubblico ministero non ha ritenuto di dovere contestare), bensì il trattamento di dati senza il consenso degli interessati.
Ma anche nel caso in cui la contestazione fosse stata riferita alla omessa notificazione, la norma in questione non sarebbe stata idonea a rendere lecito il fatto. Invero è esonerato dall’obbligo di notificazione, tra l’altro, (comma 5 ter, lett. l)) il trattamento di dati effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche di carattere politico … ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti gli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario. E’ chiaro, pertanto, che resta sottratto al regime della notificazione (ma non del consenso) solo il trattamento di dati eseguito da associazioni (o enti analoghi) – e non risulta che l’imputato costituisca uno di tali enti o ne sia organo rappresentativo – limitatamente ai dati concernenti gli associati o le persone che abbiano rapporti stabili con l’associazione (per esempio i fornitori). Non possono, chiaramente, rientrare in questa nozione i potenziali elettori, i quali non hanno alcun contatto istituzionale con l’ente, e comunque tale contatto è solo occasionale.
Quanto alla norma dell’art. 41 l. 675/96 essa stabilisce la non applicabilità della disciplina concernente il consenso ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
Tale norma non può trovare applicazione al caso di specie.
Invero va osservato che non esiste prova alcuna del fatto che l’imputato abbia proceduto alla raccolta dei dati in epoca anteriore all’8/6/97 (data di entrata in vigore della legge), mentre parecchi indizi concorrono a ritenere il contrario. Si è detto sopra, infatti, che i dati devono essere stati estrapolati dall’elenco soci dell’** relativo all’anno 1996. E’ pertanto evidente che tale attività non possa che essere stata effettuata successivamente al 1996, dopo cioè, che l’elenco era stato formato e completato. Inoltre i dati sono stati impiegati per le elezioni amministrative del 1998 (le missive portano la data del 20/4/98), è pertanto ragionevole presumere – in assenza di qualunque riscontro contrario – che proprio in tale periodo i dati siano stati illecitamente acquisiti. Val la pena osservare che, in presenza di siffatti elementi, sarebbe stato onere dell’imputato dimostrare che la propria condotta era lecita e che la raccolta dei dati era stata effettuata in epoca anteriore al giugno 1997.
Ma a ben vedere tali considerazioni appaiono superflue. All’imputato, infatti, non viene contestata la fattispecie (prodromica) della illecita raccolta dei dati, bensì quella dell’indebito utilizzo degli stessi. E sul punto non vi è dubbio che il trattamento dei dati (consistente nel loro utilizzo per l’invio di missive elettorali) si è verificato in epoca notevolmente successiva all’entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 20/4/98, data riportata sulle missive, e quindi nella piena vigenza della disciplina concernente il consenso. Né vi è ragione di ritenere che le missive siano state inviate – postdatate – in epoca anteriore al giugno 1997 e che, quindi, il trattamento sia iniziato anteriormente all’entrata in vigore della legge. Infatti a quell’epoca non poteva ancora essere iniziata la campagna elettorale.
Se ne può concludere che la condotta contestata non può rientrare tra quelle lecite o, comunque, consentite, di cui alle menzionate norme.
Una volta affermata la illiceità della condotta, va osservato che questa deve essere certamente attribuita all’imputato.
E’ verosimile che l’imputato abbia operato avvalendosi dell’ausilio di terze persone; è anche credibile che le missive siano state confezionate da propri dipendenti (anche in considerazione del fatto che si tratta evidentemente di lettere in ciclostile). Non appare, tuttavia, credibile che l’imputato non fosse a conoscenza della natura delle missive, dei destinatari delle stesse e del tipo di dati utilizzati per predisporle.
Per un verso, infatti, è evidente che le missive sono state confezionate nell’interesse dell’imputato. Non è, pertanto, verosimile che la segreteria elettorale dello stesso abbia agito in maniera indipendente, all’insaputa del candidato e senza attenersi alle direttive di quest’ultimo.
In secondo luogo va osservato che le lettere sono espressamente indirizzate (come già detto) ai soci ** di Messina e risultano firmate dall’imputato. E’ certamente possibile che non tutte le missive siano state firmate dall’imputato. E’ tuttavia certo che almeno una missiva il XX l’abbia firmata, cioè la lettera utilizzata come clichè per la successiva riproduzione in serie. Da ciò ne consegue che l’imputato doveva essere necessariamente a conoscenza della natura delle missive e del complesso dei destinatari delle stesse.
Pertanto, dal momento che l’imputato non ha mai chiesto il consenso agli interessati per la raccolta e l’uso dei dati, che, in ogni caso, è venuto in possesso dei dati in maniera illecita o, comunque, illegittima, questi deve rispondere del reato di cui all’art. 35 l. 675/96. Tale reato, come è evidente dalla lettura della norma, non è un reato proprio, bensì un reato comune, il quale, pertanto, può essere commesso da chiunque, e a prescindere dal fatto che l’autore sia anche colui che aveva provveduto alla raccolta o alla conservazione dei dati.
E’ necessario, tuttavia, operare una distinzione tra le due fattispecie contestate all’imputato. Infatti l’attività espletata dallo stesso coincide, come sopra si è visto, con la nozione di trattamento di dati (che comprende, in maniera indipendente, la raccolta, l’elaborazione, l’uso dei dati, ecc.). Sicchè l’imputato deve essere condannato per l’ipotesi di cui al capo a) della rubrica.
Non può giungersi a medesime conclusioni con riferimento al capo b) della rubrica. In tale caso si contesta, infatti, all’imputato la diffusione abusiva di dati.
Sul punto è opportuno chiarire il significato del termine diffusione secondo la legge. 675/96. In proposito per comunicazione deve intendersi il fatto di portare a conoscenza di un dato uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato (cui il dato si riferisce). Per diffusione deve intendersi, invece, il fatto di portare a conoscenza di un dato più soggetti indeterminati. Si ha pertanto diffusione quando l’agente propaga i dati tra il pubblico, o comunque tra una quantità indeterminata e preventivamente non individuabile di persone. Ciò avviene, per esempio, se i dati vengono diffusi mediante mezzi di comunicazione di massa.
Non rientra nella nozione di diffusione la comunicazione del dato ad una persona specifica, a maggior ragione se questa coincide con il diretto interessato.
Nel caso di specie, appare evidente, che non vi è stato alcun fatto di diffusione o comunicazione, o quanto meno tale fatto non risulta enucleabile dall’imputazione, né risulta provato agli atti del dibattimento. Si è assistito, invece, ad un uso illegittimo di dati, rientrando nella nozione di uso (e quindi di trattamento) lo spedire missive agli interessati.
Ne consegue che, mentre per l’ipotesi di cui al capo a) sussiste la penale responsabilità dell’imputato, per quella di cui al capo b) l’imputato deve essere prosciolto perché il fatto non sussiste.
Tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato è possibile riconoscere allo stesso le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.
Pertanto, in ragione della natura del reato e della dimensione oggettiva dello stesso appare congrua la pena di mesi sei di reclusione, da ridurre per le generiche, a mesi quattro di reclusione.
Non vi sono elementi che possano indurre ad una prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell’imputato, sicchè possono essergli concessi i benefici di legge.