Giudice monocratico, sez. II, 11 giugno 2001, est. dott. Giovanni De Marco
lesioni colpose – prevenzione infortuni sul lavoro – causalità
Con decreto di citazione in data 17/5/99, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX Francesco dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Con querela del 29/5/98 YY Salvatore rappresentava di essere affetto da carcinoma rino-faringeo, e di avere contratto tale patologia irreversibile dopo avere prestato la propria attività lavorativa presso il laboratorio fotografico ** di proprietà dell’imputato.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il querelante precisava di avere cominciato a lavorare nel 1980 presso il laboratorio fotografico di tale P. Gaetano, dove aveva svolto mansioni d’ordine, essendo incaricato solo del taglio delle fotografie. Successivamente, dopo avere svolto il servizio di leva al quale era stato dichiarato idoneo, e dopo un periodo di disoccupazione, nel 1985 aveva aperto, sotto il proprio nome, un laboratorio fotografico, di fatto gestito dal padre, YY Pietro. In tale attività egli si limitava alla raccolta delle pellicole presso i fotografi ed ai rapporti con la clientela. Nel 1988 il laboratorio era stato abbandonato ed era stata avviata un’impresa artigianale di fotografo, nella quale egli si occupava solo di servizi fotografici e non si procedeva più allo sviluppo delle pellicole.
Dal 1993 era stato assunto presso la **. Prima di tale momento mai aveva messo piede in una camera oscura, né mai aveva partecipato ad operazioni di sviluppo o stampa delle pellicole. Presso l’impresa dello XX, un impianto con oltre cento dipendenti, era stato inizialmente adibito alle mansioni di stampatore, anche se, di fatto, veniva impiegato anche per altri incarichi. Solo successivamente era stato adibito al taglio delle fotografie e al ritocco dei volti (spuntinatore). Mai, invece, aveva esercitato mansioni di sviluppo delle pellicole.
Nel 1995 aveva avuto le prime avvisaglie della malattia. Quindi, diagnosticato il male, aveva sospeso l’impiego per recarsi a Milano dove era stato curato e dove i medici avevano avanzato il sospetto che la patologia fosse connessa al tipo di impiego svolto ed al contatto con sostanze cancerogene, in particolare gli stabilizzatori utilizzati per lo sviluppo e, cioè, l’aldeide formica ed i suoi composti.
In proposito il YY precisava che, benchè egli non si fosse mai occupato di sviluppo delle pellicole, di fatto, presso la **, era venuto quotidianamente in contatto con dette sostanze. L’ambiente di lavoro presso detto stabilimento, infatti, era unico e non vi erano locali separati per lo sviluppo, né adeguato impianto di aerazione (dal momento che questa avveniva esclusivamente mediante delle finestre delle dimensioni di cm. 100 per 60 circa), sicchè le sostanze chimiche utilizzate per lo sviluppo, tra cui anche la formaldeide, si diffondevano per l’aria, che, effettivamente, era impregnata di tali odori, venendo a contatto con tutti i lavoratori, i quali non erano dotati di adeguati dispositivi di protezione. Per tali ragioni riteneva di essere stato esposto continuativamente al contatto con detta sostanza, così come altri lavoratori, sebbene non avesse notizie di casi analoghi al suo, salvo una tale S. Lucia, di cui aveva sentito dire manifestasse i suoi stessi sintomi.
A seguito della malattia, comunque, aveva chiesto al datore di lavoro di presentare denuncia di infortunio presso l’Inail, cosa che lo stesso, in un primo tempo, non aveva inteso fare. E quando ciò era stato fatto, nel 1998, l’Inail aveva rigettato la richiesta di dichiarare la malattia professionale, non ritenendo sussistente il nesso causale.
Quanto all’attività a suo tempo prestata presso il laboratorio di tale P., riferiva di avere conosciuto in detta circostanza S. Nunzio, con il quale aveva lavorato per un breve periodo, senza, peraltro, essere stato mai istruito in ordine alla stampa. Affermava, quindi, che i locali di tale laboratorio erano divisi tra sviluppo e stampa.
Quanto affermato dal YY veniva confermato dalla moglie, da P. Gaetano e YY Pietro.
B. Giuseppa, moglie del querelante, dichiarava di averlo conosciuto nel 1984 e confermava, per averlo appreso dallo stesso YY o per averlo constatato ella stessa, quanto asserito dal marito in ordine alle attività lavorative svolte prima del 1993. Precisava che il YY era stato assunto presso la ** nel febbraio 1993, dopo un periodo di prova iniziato nell’ottobre 1992. Presso tale ditta il marito aveva esercitato le mansioni di stampatore.
Il locale della ditta, inoltre, era costituito da un unico ambiente, senza divisioni. Nel capannone, in particolare, era ricavato un soppalco, sul quale venivano svolte le attività di stampa (alle quali era addetto il marito), mentre, di fronte a tale postazione, ad alcuni metri, erano depositati i bidoni con le sostanze chimiche impiegate per la lavorazione, collocati ad una distanza di una decina, una quindicina di metri dalla postazione occupata dal marito, senza che tra i due ambienti vi fosse alcuna separazione. Ella stessa aveva spesso frequentato i locali, constatando che molti dei contenitori erano aperti e che in tutto il capannone era diffuso e molto penetrante l’odore di tali sostanze, al punto da dare forte fastidio alla gola ed al naso.
Aggiungeva che il marito non era fumatore e che, a Milano, dove era stato seguito presso l’Istituto Tumori, i medici, in particolare il dott. Barbaccia e il dott. Mattavelli, avevano spiegato che il carcinoma rino-faringeo, se non era stato provocato dal fumo, verosimilmente era correlabile all’esposizione a sostanze chimiche.
P. Gaetano confermava che il YY aveva lavorato alle proprie dipendenze per un breve periodo, ed in maniera saltuaria, presso il proprio laboratorio fotografico, nei primi anni ’80. Precisava che lo stesso aveva lavorato come fattorino ed imbustatore, senza mai avere svolto attività di sviluppo o stampa, che erano state, invece, di sua competenza. Concludeva che il proprio laboratorio era composto di ambienti separati, nei quali lavoravano anche tali L. Caterina e G. Giuseppe come stampatori e tale S. come apprendista stampatore.
YY Pietro, infine, confermava di avere avviato nell’85 un laboratorio fotografico sotto il nome del figlio, nel quale quest’ultimo, tuttavia, non si era occupato né di sviluppo, né di stampa. Asseriva anche che a quell’epoca l’aldeide formica non veniva impiegata per lo sviluppo delle pellicole.
A seguito della malattia la pratica lavorativa del YY veniva esaminata da diversi medici, tra cui Irrera Carmelo e F. Santo, entrambi specialisti in medicina del lavoro.
Il primo riferiva di essere medico addetto alla sicurezza presso la **, alle dipendenze del XX dalla fine del 1997 a seguito dell’applicazione della l. 626/96. Al rientro del YY dalla malattia aveva esaminato la documentazione clinica dello stesso, constatando che questi era totalmente inabile al lavoro. Aggiungeva che, a suo avviso, la patologia accusata dal querelante non aveva nessuna relazione con le mansioni dallo stesso svolte presso la ditta dello XX. Invero, gli unici dipendenti che venivano a contatto con le sostanze chimiche erano quelli addetti allo sviluppo, non quelli addetti alla stampa, e meno ancora gli addetti all’imbustaggio o gli spuntinatori.
Riferiva di conoscere i locali della ditta, affermando che le sostanze chimiche venivano conservate in un locale chiuso, anche se l’odore piuttosto acre di queste poteva diffondersi per l’azienda. Aggiungeva che, per quanto a sua conoscenza, esisteva un sistema di aspirazione nell’ambiente costituito da climatizzatori, oltre a sistemi di aspirazione individuali posti su alcuni macchinari. A suo avviso, inoltre, i dipendenti addetti allo sviluppo avrebbero dovuto fare uso di mascherine di protezione. Aggiungeva che era normale che nei locali si avvertisse l’odore delle sostanze chimiche impiegate, e che la formaldeide poteva essere causa di alcune malattie respiratorie se presente in determinate concentrazioni (non riscontrate, tuttavia, presso la **), ma non era indicata tra le sostanze oncogene. Infine affermava di non essere a conoscenza di altri casi analoghi a quello del YY.
F. Santo era stato consultato dal querelante ai fini della pratica presso l’Inail. In tale veste non aveva esaminato l’ambiente di lavoro, ma si era limitato a fornire un giudizio di compatibilità astratta tra la patologia accusata dal YY e il tipo di sostanze chimiche impiegate nell’ambiente di lavoro. Precisava, sul punto, il F., che in letteratura l’aldeide formica veniva segnalata come sostanza potenzialmente cancerogena, ed uno dei tumori che poteva indurre era proprio il carcinoma rino-faringeo. Ciò, tuttavia, poteva accadere a determinate condizioni consistenti nella concentrazione della sostanza e nella durata dell’esposizione. In particolare, affermava, se il soggetto viene esposto per una certa durata ad una certa concentrazione di formaldeide, aumenta in maniera significativa il rischio di manifestare un carcinoma rino-faringeo. Non era in grado, tuttavia, di precisare i limiti di esposizione e di concentrazione.
Sottile Mario, funzionario responsabile del servizio di medicina del lavoro della USL 5, precisava che il proprio ufficio era stato delegato, dal pubblico ministero, degli opportuni accertamenti in relazione alla querela del YY. Presso la ** aveva eseguito un’ispezione la dott.ssa Paino constatando, tra l’altro, la insufficienza del sistema di aspirazione in prossimità delle fonti di rischio, con conseguente violazione dell’art. 20 d.P.R. 303/56.
Precisava, tuttavia, che nel corso dell’ispezione non era stata constatata la presenza di sostanze classificate oncogene (R45 – R49), non rientrando in tale categoria l’aldeide formica, la quale veniva indicata dalla legge come possibile sostanza tossica, ma non oncogena, sebbene a determinate concentrazioni, superiori a quelle di impiego nel caso di specie, potesse effettivamente cagionare tumori. Aggiungeva che, in relazione alle sostanze chimiche impiegate presso la ditta in questione, a suo avviso, non era necessaria la separazione dei locali, essendo sufficiente un adeguato ricambio di aria che poteva essere realizzato in maniera naturale o, ove questo non fosse sufficiente – come nel caso di specie – in maniera artificiale.
In proposito presso la ** era stato imposto l’uso di impianti di aerazione, ritenendosi insufficiente il ricircolo naturale, malgrado fosse stata acquisita e condivisa una perizia sulle condizioni dell’aria che rilevava la presenza di sostanze chimiche in concentrazione inferiore ai limiti di sicurezza.
Simili dichiarazioni venivano rese dalla dott.ssa Edda Paino, funzionaria della AUSL 5 – servizio di Medicina del Lavoro, la quale spiegava di avere effettuato un sopralluogo presso il laboratorio della ** su delega del PM. In questa sede aveva riscontrato alcune violazioni e, per quel che concerne il presente procedimento, aveva rilevato che il sistema di aerazione era insufficiente. In particolare lo stabilimento era dotato di un impianto di ricircolo dell’aria centralizzato, con alcune bocche di aerazione che servivano tutto lo stabilimento, alcune delle quali posizionate di fronte al soppalco ove erano allocate le sostanze chimiche. Ella aveva ritenuto tale sistema inadeguato, in quanto privo di bocche di aspirazione localizzate, cioè collocate presso le zone di rischio, nei luoghi ove avveniva la miscelazione delle sostanze chimiche. Era stata imposta, pertanto, al fine di potenziare l’aspirazione, l’installazione di bocchette di aerazione sul soppalco ove erano custodite e miscelate le sostanze chimiche. Queste, infatti, avevano natura tossica. In particolare l’aldeide formica era considerata tossica, ma non oncogena, essendo classificata dalla legge come A2, cioè cancerogena per gli animali, ma di cui non ne è provata la natura cancerogena per l’uomo. In affetti la prescrizione era stata rispettata con installazione di tre o quattro nuove bocche di aspirazione in prossimità delle zone di rischio.
Il funzionario spiegava altresì che, per quello che aveva potuto constatare, il trattamento delle sostanze chimiche ai fini dello sviluppo veniva eseguito direttamente dai macchinari che operavano in maniera automatica, sicchè l’unica forma di manipolazione si verificava al momento dei rabocchi, che, ovviamente, venivano effettuati manualmente dagli operai addetti. Questi avrebbero dovuto utilizzare delle mascherine che, effettivamente, erano presenti nell’impianto.
Riferiva, infine, che erano stati esaminati i rilievi ambientali eseguiti, prima dell’intervento dell’AUSL, su richiesta dello stesso XX. Tali rilievi evidenziavano che l’atmosfera nell’ambiente di lavoro era nella norma.
Sulla stessa linea il dott. Francesco Faranda, chimico della USL 5 servizio di Medicina del Lavoro. Questi, che aveva eseguito gli accertamenti unitamente alla collega Paino, ricordava che lo stabilimento della ** era costituito da un unico grande ambiente con aree separate. Precisava che l’aldeide formica, impiegata presso la ditta, veniva utilizzata in soluzione acquosa a concentrazione molto bassa, condizione che rendeva molto ridotta la volatilità, sia per il forte legame esistente, sia, appunto, per la bassa concentrazione. Affermava, poi, di non avere eseguito esami strumentali per la rilevazione della concentrazione in atmosfera dell’aldeide, dal momento che l’ufficio non era in possesso delle apparecchiature idonee. Pertanto ci si era basati sulle rilevazioni effettuate da professionisti specializzati su richiesta della ditta. Le risultanze di tali analisi evidenziavano una concentrazione di aldeide formica nella norma. Spiegava, quindi, di non essere in grado di precisare se il superamento dei livelli limiti posti dalla legge (0,3 ppm) potesse determinare disturbi sulle persone. Tale situazione, tuttavia, sarebbe stata immediatamente percepibile all’olfatto in conseguenza del forte odore.
Le valutazioni ambientali venivano confermate dalla dott.ssa Piera Casale, la quale, appunto, aveva eseguito la perizia su incarico dello XX e del medico aziendale. Ella riferiva di avere valutato i campioni, prelevati dal tecnico, e di avere constatato la presenza di aldeide formica, acido acetico e amine aromatiche nei limiti di legge. Spiegava che i prelievi erano stati effettuati in zona stampa e zona sviluppo; tuttavia, non avendo proceduto personalmente al campionamento, non sapeva specificare se questi fossero stati effettuati con i contenitori delle sostanze chimiche aperti e al momento del rabocco, o meno. Specificava, in particolare, con riferimento all’aldeide formica, che questa era stata ricercata soltanto nella zona stampa e nella camera oscura, dove era stata rilevata una concentrazione, rispettivamente, di 0,18 e 0,025 ppm, inferiore, comunque, al limite di 0,30 fissato dall’Associazione degli Igienisti Industriali Americani (ACGIH).
Chiariva, infine, che l’aldeide formica è classificata come A2, cioè sicuramente cancerogena per gli animali, ma della cui cancerogenità non vi è prova nell’uomo.
A seguito della querela veniva disposta dal pubblico ministero consulenza tecnica. Allo scopo veniva incaricato il dott. Sebastiano Pistorio, medico del lavoro, il quale eseguiva, con l’assistenza di personale della polizia giudiziaria, ispezione presso la ditta, dove veniva acquisito il documento di valutazione di rischio, oltre alle schede delle sostanze utilizzate. Lo stesso procedeva, inoltre, a visita del querelante.
In merito il consulente riferiva di avere accertato che il YY era stato alle dipendenze della **, esercente l’attività di sviluppo e stampa di prodotti fotografici, dal febbraio 1993, quale stampatore e, poi, dal dicembre 1996, dopo l’insorgenza della malattia, quale spuntinatore (addetto al finissaggio). Riferiva di avere constatato come lo stesso fosse stato affetto da carcinoma al rinofaringe, porzione della cavità faringea posta immediatamente al di dietro delle fosse nasali. In proposito il consulente chiariva come il tumore in questione, di natura epiteliale maligna, sia abbastanza raro, rappresentando appena l’1% dei tumori maligni in genere ed il 2% dei tumori delle prime vie aeree – digestive.
Riferiva, altresì, di avere visitato lo stabilimento, dove esisteva un locale destinato alla miscelazione dei prodotti necessari allo viluppo ed alla stampa. Detto locale era ubicato in un grande soppalco, dove risultavano collocate le sostanze chimiche pronte per l’uso e da preparare. Tali sostanze risultavano allocate in vari fusti, alcuni dei quali sprovvisti di tappo, e collocati per l’uso in contenitori aperti, ove pescavano i macchinari che procedevano in automatico alla miscelazione.
Il solaio in questione era accessibile mediante una scala, e dotato di una ringhiera prospiciente la zona sottostante, dove si trovavano i macchinari per lo sviluppo, cui le sostanze, aspirate dai relativi fusti, pervenivano per caduta. In tale locale, inoltre, erano state rinvenute delle vasche di raccolta dove i liquidi utilizzati venivano temporaneamente stoccati, per essere poi destinati allo smaltimento. Anche tali vasche risultavano sprovviste di copertura.
Il locale in questione, infine, a parere del consulente, non risultava adeguatamente separato dal resto dell’area lavorativa, e non dotato di adeguato impianto di aspirazione.
Tra le sostanze ivi presenti egli ne aveva trovate diverse aventi carattere potenzialmente tossico. Tra queste, in particolare, quella denominata first developer-r, consistente in monosolfato di idrochinone, classificata A3, cioè cancerogena per gli animali. Inoltre: acido acetico; anidride solforosa; e quella denominatao kodak flexiclor integratore e stabilizzatore, costituita da aldeide formica nella concentrazione del 5-10%, impiegata nel processo di sviluppo denominato C-41, per lo sviluppo dei negativi colore.
In particolare, con riferimento a quest’ultima sostanza, chiariva trattarsi di un gas molto solubile in acqua. Di essa sarebbe stata accertata la natura cancerogena su alcuni animali, in specie in ratti e topi. In particolare nell’80% di tali animali da laboratorio, sottoposti ad inalazione di aldeide formica nella concentrazione di 15 ppm (parti per milione) per sei ore al giorno, in maniera continuativa per la durata di 16 mesi, dopo 24 mesi si erano sviluppati carcinomi nei turbinati nasali. La natura cancerogena, tuttavia, non era stata riscontrata nell’uomo. In proposito riferiva il consulente dell’esistenza di studi estremamente contraddittori: infatti, mentre in taluni si affermava la possibilità dell’effetto cancerogeno nell’uomo, in altri tale effetto veniva totalmente escluso. Sicchè la sostanza era stata classificata dall’Agenzia Mondiale per le ricerche sul cancro (AGCIH) come A2, cioè di sospetti effetti cancerogeni per l’uomo. A tale potenzialità faceva riferimento il punto 12 della circolare 22/6/1983 n. 57 del Ministero della Sanità, in cui si evidenziava come i dati sperimentali suggeriscono la possibilità di un rischio cancerogeno per l’uomo per effetto di inalazione diretta. In definitiva, concludeva il consulente, non poteva aversi certezza assoluta circa la natura cancerogena dell’aldeide formica.
Il consulente riferiva, inoltre, che, a causa della mancata chiusura dei fusti contenenti l’aldeide, della mancata idonea separazione dei locali e dell’assenza di adeguato impianto di aerazione, era possibile che i vapori dell’aldeide si diffondessero nell’intero stabilimento. Sicchè il YY, benchè non addetto allo sviluppo, e pertanto non esposto direttamente alla sostanza, poteva essere stato esposto indirettamente alla stessa.
In base a tali considerazioni il consulente concludeva affermando la possibilità che il carcinoma sviluppato dal YY fosse conseguenza della violazione di normativa in materia di lavoro. In particolare riteneva di avere accertato la violazione degli artt. 18, 19 e 20 d.P.R. 303/56, che imponevano di tenere separate le lavorazioni a rischio, ovvero di aspirare, in prossimità della postazione di utilizzo, le sostanze chimiche pericolose. In conseguenza di tali violazioni l’aldeide si sarebbe diffusa nello stabilimento e sarebbe stata inalata dal YY, così concorrendo, potenzialmente, allo sviluppo del carcinoma, rispetto al quale formulava un giudizio di correlabilità.
Il consulente, tuttavia, riferiva di non avere constatato in nessuno degli altri dipendenti dell’imputato – circa un’ottantina – tutti esposti quanto o più del YY alla sostanza in questione, alcuno sviluppo di analoghe patologie. Inoltre non era in grado di specificare se, all’atto del sopralluogo, fosse rilevabile nell’aria, all’interno dello stabilimento, la presenza di aldeide formica, e se questa superasse la concentrazione consentita dalla legge di 0,3 ppm.
Il consulente, inoltre, riferiva che l’aldeide formica non sarebbe percepibile dall’odore (anche se, secondo il punto 1.3.1 della circolare 57/83 cit., tale sostanza avrebbe odore pungente, soffocante), ma solo dagli effetti irritanti. In proposito, tuttavia, chiariva di non avere verificato se tali effetti fossero stati percepiti da alcuni lavoratori, ed egli stesso, entrando nello stabilimento, non era in grado di riferire fastidi espressamente ricollegabili a tale sostanza.
Di parere opposto si dichiarava il consulente della difesa, dott. Francesco Marchese, ricercatore presso l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Messina, il quale contestava il giudizio di causalità formulato dal dott. Pistorio sulla base di una serie di considerazioni.
In primo luogo evidenziava come il consulente del pubblico ministero non avesse effettuato alcuna indagine circa l’attività lavorativa svolta dal YY prima di essere assunto presso la **, nonchè in ordine alle condotte di vita dello stesso, quindi sulla esistenza di altre, eventuali, possibili cause scatenanti della patologia.
In secondo luogo contestava la natura cancerogena per l’uomo dell’aldeide formica – di cui era possibile solo un giudizio di probabilità, inidoneo a provare il nesso causale – ed in particolare dei prodotti impiegati presso la ditta in questione, così come risulterebbe anche dalle schede tecniche dei materiali. Né gli studi sugli animali sarebbero estensibili all’uomo, attesa, tra l’altro, la diversa capillarità dei ratti rispetto all’uomo.
Comunque la diffusione nell’ambiente di lavoro di tale sostanza non sarebbe avvenuta in concentrazioni superiori alla soglia tollerata, così come risultato dalle indagini ambientali condotte per conto della ditta da tecnici specializzati, e come sarebbe desumibile dal tipo di aldeide utilizzata presso il laboratorio, in concentrazione del 5%, per cui inidonea a diffondere nell’ambiente alti quantitativi di gas. Lo stesso consulente di parte evidenziava come nessuna analoga patologia fosse stata riscontrata nel gruppo omogeneo di lavoratori esposti alla medesima sostanza, e come nessuna patologia a carico delle vie respiratorie fosse stata mai denunciata, durante il periodo lavorativo presso la **, dal YY, prima della scoperta della malattia. In proposito sottolineava come l’aldeide formica, superati i livelli minimi di tollerabilità, determina fenomeni irritativi delle vie respiratorie, che, pertanto, avrebbero dovuto manifestarsi prima ancora del tumore.
T. Alfredo dichiarava di essere dipendente della **, quale responsabile della produzione e della sicurezza, sin dal 1990. Riferiva che lo stabilimento era costituito da un caseggiato di circa 4.000 mc. coperti, suddiviso, all’interno, in reparti lavorativi che seguivano lo schema della produzione: dalla zona bagnata destinata allo sviluppo, alla zona per la stampa, a quella finale del confezionamento, in ambienti lavorativi separati.
Sosteneva che l’area ove erano utilizzate le sostanze chimiche era stata da sempre dotata di impianti di aspirazione, consistenti in tre aspiratori a soffitto, oltre ad alcune finestre. A seguito dell’intervento del personale della medicina del lavoro, che aveva rilevato alcune violazioni non attinenti l’uso delle sostanze chimiche, così come consigliato, gli aspiratori erano stati portati da tre a sei.
Quanto al YY riferiva che lo stesso aveva lavorato, prima, presso le stampatrici, quindi al confezionamento, senza avere mai avuto contatti diretti con i prodotti chimici impiegati per lo sviluppo. L’ambiente ove questi aveva lavorato era separato dall’area di sviluppo da pareti di alluminio e vetro, e da una porta, ed era dotato di sistema di ventilazione autonomo.
Precisava, quindi, che la ditta acquistava l’aldeide formica diluita, in concentrazione del 10%, la quale veniva impiegata dalle macchine con ulteriore diluizione allo 0,2%. Tale sostanza, a suo parere, in soluzione acquosa, dava luogo a scarsi fenomeni di evaporazione.
Affermava che l’indagine ambientale aveva fatto constatare livelli di aldeide formica nell’aria in concentrazioni assai inferiori al limite di tollerabilità, indagini ambientali che erano state condotte con i contenitori di captazione delle sostanze chimiche regolarmente aperti, così come erano sempre.
Concludeva, infine, rilavando come nessuno dei dipendenti della ditta avesse mai fatto registrare patologie analoghe a quelle del YY, le quali nemmeno erano state segnalate dalle ditte fornitrici delle sostanze chimiche.
S. Nunzio dichiarava di lavorare presso la ** come responsabile di reparto e di avere lavorato, nel 1983, unitamente al YY, presso tale P.. Qui, in particolare, nell’arco di una settimana, aveva addestrato il YY allo sviluppo ed alla stampa della carta fotografica. Quindi aveva lasciato tale impiego. Asseriva che presso il P. lo sviluppo e la stampa venissero realizzati in un piccolo ambiente di lavoro, privo di finestre, e che lo sviluppo fosse effettuato mediante l’utilizzo di aldeide formica.
Aggiungeva di non avere mai avuto fastidi alle vie respiratorie, né aveva conoscenza di colleghi con patologie analoghe a quelle del YY. Affermava che quest’ultimo aveva lavorato in locali separati dallo sviluppo da una parete in alluminio e vetri che arrivava fino al soffitto.
Anche L. Catena riferiva di lavorare presso la **, all’incirca dal 1984, come spuntinatrice. Affermava di avere conosciuto il YY prima di tale data presso il laboratorio P. dove ella aveva lavorato, unitamente allo stesso, per circa due anni. Quanto allo stabilimento della ** riferiva che questo era suddiviso in ambienti separati, ed in particolare i due piani destinati allo sviluppo erano separati dagli altri locali mediante una parete che giungeva fino al soffitto.
Simili dichiarazioni rendeva G. Giuseppe, il quale affermava di avere lavorato presso il P. con il YY – che si occupava anche della stampa e dello sviluppo – fino al 1984. Asseriva che, presso la **, i locali destinati allo sviluppo fossero separati dagli altri da una parete a vetri.
Infine l’imputato, sottoponendosi ad esame, affermava che all’epoca dei fatti, nel dicembre del 1995, aveva alle proprie dipendenze un’ottantina di lavoratori, mentre responsabile per la sicurezza era, già all’epoca, il sig. T.. Quanto al YY questi era stato assunto come stampatore e, poi, era stato assegnato al finissaggio.
Quanto ai locali della ditta, sosteneva che questi fossero costituiti da uno stabile della superficie coperta di circa mq. 700-800, diviso al centro da pannelli di alluminio e vetro. Escludeva che mai si fossero sviluppate tra i dipendenti patologie analoghe a quella avvertita dal YY.
In esito all’istruttoria dibattimentale l’imputato deve essere assolto dal reato ascritto.
Preliminarmente deve osservarsi come nessun dubbio sussista in ordine ai presupposti dai quali viene fatto discendere, secondo l’accusa, l’evento lesivo. In particolare non è in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra il YY e la ditta dell’imputato.
Parimenti deve ritenersi dimostrata la violazione, da parte di quest’ultimo, della normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Invero risulta dagli accertamenti eseguiti dai tecnici della AUSL 5 e dal consulente del pubblico ministero, la inadeguatezza dell’impianto di aspirazione esistente nello stabilimento in prossimità delle sostanze chimiche pericolose e, quindi, delle fonti di rischio. Discendendo da ciò la violazione degli artt. art. 19 e 20 d.P.R. 303/56, secondo cui nei lavori in cui si sviluppano gas o vapori irrespirabili o tossici o infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione e, comunque, è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni, e comunque deve curare che l’aspirazione dei gas, vapori o fumi venga effettuata, per quanto è possibile, vicino al luogo dove si producono.
Nel caso di specie è stato evidenziato come nel luogo in cui le sostanze tossiche e nocive venivano utilizzate per lo sviluppo del materiale fotografico, non vi fossero prese di aspirazione d’aria dirette, o, comunque, come queste fossero insufficienti allo scopo.
Del resto la necessità di una aspirazione immediata nel luogo di impiego si desume dalle stesse schede tecniche delle sostanze chimiche impiegate nello stabilimento. In particolare ivi vennero rinvenuti, tra l’altro, contenitori di Kodak Flexicolor concentrato, composto costituito da: aldeide formica nella concentrazione del 5 – 10%, acqua nella concentrazione del 85 – 90% e alcool metilico in quantità inferiore al 3%. In base alla relativa scheda tecnica tale composto viene classificato come Nocivo. Possibilità di effetti irreversibili. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Quanto
all’utilizzo, nella medesima scheda si legge: precauzioni
personali. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle
ed il vestiario. Usare solo con adeguata ventilazione. Lavarsi accuratamente
dopo manipolazione… Ventilazione: assicurare una buona ventilazione nel luogo
di lavoro. (In generale possono essere sufficienti 10 ricambi per ora). Il
rinnovo dell’aria deve essere regolato in base alle reali condizioni
d’uso… Limiti di esposizione:
valore limite di soglia ACGIH: aldeide formica: 0,3 ppm (valore da non
superare), sospettato come agente cancerogeno per l’uomo (A2)… protezione
respiratoria: in caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio di
respirazione adatto per la protezione contro la formalina o indossare un
apparecchio respiratore portatile. …
Nel caso di specie, come risulta dall’istruttoria dibattimentale, lo stabilimento era dotato sì di un impianto di aspirazione e ricircolo centralizzato, ma non vi erano bocche di aspirazione – quanto meno in numero adeguato – in prossimità dei luoghi di manipolazione e trattamento delle sostanze chimiche. Si è appurato, invero, che tali sostanze venivano utilizzate per lo sviluppo, ed il loro impiego avveniva sia mediante attività di rabocco, sia mediante collocamento in bidoni, che restavano aperti, nei quali i macchinari pescavano per la successiva manipolazione. Appare dunque evidente che in tali condizioni i prodotti chimici potessero dare luogo ad evaporazione e, conseguentemente, a diffusione nell’ambiente circostante, con conseguente inalazione da parte dei lavoratori addetti. Una simile condizione avrebbe imposto l’adozione di adeguate precauzioni, ed in particolare di un sistema di aspirazione direttamente collocato in prossimità dei punti di possibile evaporazione.
Parimenti il datore di lavoro non aveva provveduto alla riduzione della diffusione del rischio. Come è risultato dall’istruttoria dibattimentale, infatti, la zona in cui avveniva la miscelazione ed il trattamento delle sostanze chimiche non era adeguatamente isolata dagli altri ambienti di lavoro, i quali, al più, erano divisi da pareti precarie, realizzate in alluminio anodizzato e vetri, certamente non in grado di effettuare una netta separazione tra i locali, anche in considerazione della assenza, o della inadeguatezza, di porte di chiusura. Con la inevitabile conseguenza di estendere, immotivatamente, i fattori di rischio ad altri ambienti di lavoro ed a lavoratori estranei alla specifica attività.
La configurabilità di tali violazioni in materia di disciplina antinfortunistica, tuttavia, non è idonea a determinare la sussistenza del reato contestato. A tal fine, infatti, è necessario, in primo luogo, come in tutti i reati di evento, siano essi omissivi o commissivi, accertare a norma dell’art. 40 c.p. la esistenza del nesso eziologico, nel senso, cioè, di verificare che la condotta antigiuridica dell’agente sia stata causativa dell’evento previsto dal reato.
In merito occorre distinguere i diversi piani di operatività della norma. Questa, infatti, si limita ad enunciare il principio generale secondo cui ciascuno risponde solo degli eventi che ha causato con la propria condotta. Essa tuttavia, posto il principio generale, non individua un criterio logico giuridico di ricostruzione del rapporto causale, rinviando, pertanto, a tal fine alle singole discipline scientifiche in cui il collegamento tra azione ed evento dovrà essere ricercato, ed al quale il giudice dovrà attingere.
Si deve concludere, pertanto, che sotto il profilo normativo, non si possa rinvenire la fissazione di un criterio generale e obbligatorio di individuazione del nesso di causalità. Sicchè la ricostruzione di tale nesso va demandata alla ricerca, caso per caso, condotta sotto il profilo pratico, ed avente come riferimento l’ambito scientifico e fattuale in cui ci si trova ad operare.
Parimenti deve concludersi che il metodo condizionalistico, c.d. della condicio sine qua non (secondo cui un antecedente può definirsi come causa di un evento solo ove venga verificato, con assoluta certezza, che, eliminato detto antecedente, l’evento non si sarebbe verificato, secondo il meccanismo del giudizio controfattuale mediante eliminazione mentale), non può considerarsi come criterio generale e obbligatorio di ricostruzione del percorso eziologico. Esso potrà, invero, trovare applicazione solo in quei settori regolati da regole scientifiche assolutamente certe e conosciute in tutti i loro dettagli, in cui, pertanto, sia astrattamente possibile operare una ricostruzione del fenomeno secondo modelli matematici, ripetibili e standardizzabili.
Tale metodo, viceversa, non può trovare valida applicazione in tutti quei settori della scienza in cui il rapporto tra azioni ed evento è disciplinato da leggi scientifiche non assolutamente certe, o, comunque, viene ricostruito sulla base di tecniche empiriche, abbinate a leggi statistiche, come accade, tra l’altro nella scienza medica. Ciò vale a maggior ragione per i c.d. reati omissivi impropri, in cui la stessa norma dell’art. 40 c.p. introduce una sorta di equivalente tipico della causalità, connesso alla verifica di un rapporto tra un comportamento inesistente ed un evento, da valutare in forma ipotetica.
In tutti questi casi, così come accade nella scienza, il nesso di causalità in ambito giuridico, non disponendosi di parametri scientifici certi, deve essere ricostruito secondo modelli ipotetici o prognostici, sostituendo al criterio della certezza quello della probabilità. Per cui il rapporto di causalità va formulato secondo regole giuridiche e non naturalistiche, di talchè il giudizio deve fondarsi su una regola di consequenzialità necessaria o anche solo ricorrente in grado elevato, in cui, alla certezza della consequenzialità, si sostituisce, come elemento minimo indispensabile, la certezza della astratta idoneità dell’antecedente a scatenare l’effetto. Sicchè quest’ultimo, sebbene non possa affermarsi che sia inevitabilmente conseguenza di quell’antecedente, sia comunque da ritenere concretamente idoneo a produrre quell’effetto (cfr. Cass. 30/5/90; Cass. 31/10/91; Cass 13/5/92; Cass. 11/3/98, 3131; Cass. 11/1/99, 7151).
Perciò deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra un antecedente ed un evento quando sia possibile affermare che quella condotta sia astrattamente e con un ragionevole grado di probabilità, idonea a generare l’evento, e quindi questo non si ponga con la prima in un rapporto di mera occasionalità o accidentalità: vi è così rapporto di causalità quando l’antecedente abbia in astratto serie ed apprezzabili probabilità di determinare quell’evento (cfr. Cass. 12/5/83; Cass. 7/3/89; Cass. 1/9/98), e sempre che, ovviamente – ma ciò riguarda il profilo della colpa – tale regola sia conosciuta o conoscibile dal soggetto agente, e quindi da questi l’evento sia prevedibile come conseguenza della propria azione od omissione, e come tale prevenibile, in base al principio, quanto meno, dell’id quod plerumque accidit (cfr. Cass 11/1/99, 7151).
In tali circostanze, in sostanza, non è possibile ricostruire un rapporto di certezza tra la condotta e l’evento in concreto, non potendosi affermare in maniera assoluta che la condotta considerata abbia determinato l’evento in concreto realizzatosi (o, per i reati omissivi, se la condotta dovuta, sarebbe stata in grado di impedire effettivamente l’evento) e che, invece, l’evento non si sia verificato per altri fattori scatenanti, non noti o, comunque, imponderabili. Sicchè, ai fini della responsabilità penale, si dovrà procedere secondo uno schema puramente ipotetico ed astratto, che prende le mosse dal grado di concordanza degli elementi e, quindi, dalla frequenza con cui a determinati antecedenti seguono, secondo esperienza, determinati effetti. Si accerterà in tal modo se la condotta presa in esame risulti astrattamente idonea a determinare quel tipo di evento e, quindi, in grado di aumentare il rischio di verificazione dell’evento stesso ed in quale misura, posto che non un aumento minimo ed imponderabile di probabilità può essere sufficiente a supportare un giudizio di penale responsabilità.
Di conseguenza il giudizio di certezza si sposta dal caso concreto alla dimensione astratta, atteso che, comunque, si deve avere almeno la certezza che la condotta presa in esame, valutata nelle medesime condizioni, sia astrattamente idonea a generare l’evento, anche se solo con un certo grado di probabilità, e quindi si abbia la certezza che essa sia idonea ad aumentare concretamente e sensibilmente il rischio di verificazione dell’evento.
In definitiva, in siffatte circostanze, occorrerà, in primo luogo, quanto meno, verificare preventivamente che esista un giudizio scientifico di certezza circa l’astratta capacità della condotta a determinare il tipo di evento; quindi verificare la misura in cui quella condotta tipica abbia aumentato le probabilità (o il rischio) del verificarsi dell’evento, misura che deve essere ritenuta idonea a fondare il nesso eziologico a seconda delle circostanze concrete, non potendosi predeterminare una quota fissa in via generale.
Tali considerazioni, come sopra osservato, valgono a maggior ragione nel caso di reato omissivo improprio, dove non essendo possibile accertare un rapporto naturalistico di causazione tra la condotta (che non si è verificata) e l’evento, questo va verificato in termini probabilistici, nel senso che l’evento è eziologicamente collegabile alla omissione quando è ragionevolmente probabile che esso non si sarebbe verificato ove l’agente, che si trovava in posizione di garanzia, avesse posto in essere la condotta impostagli dagli obblighi.
In applicazione di tali criteri generali deve ritenersi come nel caso di specie non sia in alcun modo emersa la prova del nesso di causalità tra la violazione della normativa antinfortunistica – accertata – e l’evento – insorgenza del carcinoma rino-faringeo. E ciò per tre fondamentali ordini di ragioni.
In primo luogo non è stato dimostrato che il querelante, non esposto direttamente alla sostanza tossica incriminata, abbia, comunque, subito una significativa esposizione indiretta alla stessa. A tal fine, infatti, non è sufficiente affermare, astrattamente, la inadeguatezza della separazione tra i locali o la inadeguatezza dell’impianto di aspirazione, dal momento che ciò determina una mera potenzialità di rischio, tra l’altro relativa ad una molteplicità di sostanze, pericolose, ma in alcun modo correlabili alla patologia sviluppata dal YY. Per contro il consulente del pubblico ministero non ha effettuato alcuna rilevazione strumentale, al momento del sopralluogo o successivamente, circa la presenza e la concentrazione di aldeide formica nell’atmosfera dello stabilimento, mentre, quando tale rilevazione è stata effettuata per conto dell’imputato, da una ditta specializzata nel settore, tale presenza è stata rilevata in maniera assai inferiore ai limiti di tollerabilità indicati dalla legge, dalle schede tecniche delle sostanze e dagli studi scientifici del settore.
A ciò deve aggiungersi che, come correttamente osservato dal consulente della difesa, e come, peraltro, evincibile anche dalle schede tecniche della sostanza e dalla circolare 57/83 del Ministero della Sanità, il superamento di tale soglia, prima ancora che determinare gli effetti cancerogeni (peraltro meramente ipotetici), già a livelli prossimi a 0,5 ppm, avrebbe dovuto generare significativi disturbi respiratori (sintomi irritativi a carico delle mucose del naso, della gola e dei bronchi oltre che degli occhi) in capo ad una considerevole quantità dei soggetti esposti. E in primo luogo a quelli esposti direttamente. Disturbi che, invece, nel caso di specie, non sarebbero stati rilevati in capo a nessuno degli oltre 80 dipendenti della **, potenzialmente a contatto, come e più del YY, con la sostanza in questione. Il che, se non costituisce una prova del rispetto dei livelli di tollerabilità, rappresenta certamente un indizio in tal senso, non contrastato da altri elementi o riscontri dibattimentali.
Già queste considerazioni sarebbero sufficienti ad escludere la sussistenza del fatto contestato, non essendo in alcun modo dimostrata una significativa esposizione della persona offesa alla sostanza incriminata e, cioè, che all’interno dello stabilimento si realizzasse una diffusione significativa della sostanza in questione o, comunque, il raggiungimento di concentrazioni superiori ai limiti consentiti.
In secondo luogo va evidenziato come non esista la prova di una concreta correlazione tra l’aldeide formica e la patologia riscontrata nel YY, cioè il carcinoma rino-faringe di cui questi è stato affetto.
Sul punto vanno richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine all’accertamento del nesso eziologico ed alla necessità che venga dimostrata con certezza, quanto meno, l’astratta idoneità a cagionare l’evento, ancorchè con un indice di rischio non particolarmente elevato. Infatti, come sopra osservato, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, laddove non sia possibile dimostrare – come in campo medico – che l’evento sia con certezza derivato dalla condotta incriminata, è comunque indispensabile che tale prova di certezza sia ricollegata alla astratta idoneità di quella condotta a determinare, quanto meno, un sensibile aumento del rischio di verificazione di quell’evento.
Nel caso di specie già questa prova è risultata difettosa. In proposito, ovviamente, in sede penale, a fondamento del nesso eziologico, devono necessariamente essere poste le nozioni e valutazioni medico-scientifiche, non potendo l’autorità giudiziaria sostituirsi allo scienziato nella ricerca di meccanismi causativi che presuppongono attività di sperimentazione, osservazione ed analisi, oltre che specifiche cognizioni tecniche. Nel caso di specie, come emerso nel corso del dibattimento e come si evince dalla documentazione in atti, non esiste alcuna prova scientifica della natura oncogena per l’uomo dell’aldeide formica, potendosi esclusivamente formulare un giudizio di mera, astratta, possibilità di collegamento. Sicchè, in termini scientifici, ed allo stato attuale delle conoscenze, deve concludersi come un simile effetto cancerogeno non possa, in astratto, essere escluso come conseguenza della esposizione alla sostanza, ma non possa nemmeno essere affermato.
Del resto la stessa circolare n. 57 del 22/6/83 del Ministero della Sanità, relativa agli usi della formaldeide, evidenziava come la Commissione per lo studio degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni di composti chimici, operante presso l’Istituto Superiore di Sanità, fosse giunta alla conclusione che i dati sperimentali a disposizione suggeriscono la possibilità di un rischio cancerogeno per l’uomo per effetto di inalazione. Tali dati, tuttavia, ad avviso della medesima commissione, sono per la maggior parte descritti in forma preliminare o fanno riferimento ad indagini non conclusive, sicchè gli stessi non sarebbero sufficienti a definire esattamente il tipo e l’entità dei rischi tossicologici.
Nella stessa circolare, invero, al punto 7 – Osservazioni sull’uomo, vengono menzionate alcune analisi di esposizione professionale all’aldeide, ed in particolare la constatazione di circa 1,6 milioni di lavoratori esposti negli Stati Uniti alla formaldeide tra il 1972 e il 1974, di cui circa 57.000 esposti per 4 o più ore al giorno. Tra questi sarebbero stati rilevati sintomi irritativi a carico delle mucose del naso, della gola e dei bronchi oltre che degli occhi a partire da una concentrazione di circa 0,5 – 0,9 ppm, diminuita sensibilità olfattiva, disturbi del sonno, sete eccessiva, cefalea, sonnolenza. Oltre le 10 ppm si notava la comparizione di tosse e difficoltà respiratorie. Ma nessuna manifestazione di tumore.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi che, allo stato attuale delle cognizioni scientifiche, non possa affermarsi con certezza una capacità oncogena dell’aldeide formica, a nulla giovando che tale prova possa emergere, nella scienza, in futuro, dal momento che il presente processo viene effettuato in questo momento storico.
Del resto gli studi scientifici hanno evidenziato come l’effetto cancerogeno dell’aldeide formica si produca sui ratti da laboratorio solo a concentrazioni particolarmente elevate (15 ppm), notevolmente superiori a quelle consentite dalla legge (0,3 ppm), e difficilmente raggiungibili in ambienti frequentati da umani, senza che le stesse siano percepite: invero, come risulta dalle tabelle in atti, già a livelli notevolmente inferiori (0,5 – 0,9 ppm) si determinano disturbi respiratori difficilmente tollerabili, che, come evidenziato dai testi, mai sarebbero stati avvertiti nel caso di specie. Con il che deve ritenersi improbabile e, comunque, non provato, il raggiungimento di simili livelli di concentrazione di aldeide formica nell’ambiente dello stabilimento di proprietà dell’imputato. Ciò, del resto, appare coerente con le modalità in cui la sostanza veniva concretamente impiegata nei processi di sviluppo. È risultato, infatti, che questa veniva utilizzata in soluzione acquosa nella percentuale del 5-10%. Come riferito da più testi (v. dichiarazioni Faranda e T.) in tali condizioni il livello di volatilità dell’aldeide sarebbe piuttosto basso, sia per la modesta concentrazione, sia per il forte legame chimico della soluzione.
Sicchè, anche nella insostenibile ipotesi di volere traslare pedissequamente sull’uomo gli studi sui ratti, comunque, non si potrebbe dimostrare, nel caso di specie, l’effetto oncogeno, non sussistendo la prova del superamento della soglia di rischio.
Infine, anche ammettendo la sussistenza di un simile effetto – che, tuttavia, come osservato, non appare in alcun modo dimostrabile, già sotto il profilo scientifico – non può escludersi che il querelante abbia avuto contatti assai più significativi con il gas in questione già in epoche antecedenti allo svolgimento dell’attività lavorativa per conto della **. Al contrario è risultato che il YY, già nel 1983, svolgeva attività lavorativa presso studi fotografici ove veniva curato lo sviluppo e la stampa, anche se non può dirsi per quanto tempo tali lavori siano andati avanti. Pertanto, comunque, non potrebbe escludersi l’esistenza di altri fattori da soli sufficienti a determinare l’evento.
In conclusione, pertanto, l’imputato deve essere assolto dal reato ascritto dal momento che non risulta dimostrata la correlazione causale tra la pur riscontrata violazione delle norme antinfortunistiche e la malattia sviluppata dal querelante.