Giudice monocratico, sez. II, 14 dicembre 1999, est. dott. Giovanni  De Marco

oltraggio – percosse – uso legittimo della forza

Con decreti di citazione in data 17/10/94 e 1/3/95, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio rispettivamente X1 Maria, X2 Rosario, X3 Salvatore dinanzi a questo Pretore, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Preliminarmente, all’odierna udienza, la difesa dell’imputata X1 chiedeva pronuncia a norma dell’art. 129 c.p.p. per l’avvenuta abrogazione del reato. La difesa degli imputati X2 e X3 si opponeva. Quindi veniva pronunciata sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p., pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Va subito osservato che a norma dell’art. 129 c.p.p., quando emerga dagli atti che il fatto non sussiste; che l’imputato non l’ha commesso; o  il fatto comunque, non costituisca reato, o  sia estinto; o, infine quando manchi una condizione di procedibilità, il giudice,  in qualunque stato e grado del processo, lo deve dichiarare, con sentenza, d’ufficio, quindi anche a prescindere dall’accordo delle parti, che è richiesto esclusivamente nell’ipotesi di cui all’art. 469 c.p.p., cioè quando la pronuncia avvenga al di fuori del dibattimento, cioè in epoca anteriore alla prima udienza. La valutazione deve essere effettuata sulla base degli atti ritualmente inseriti nel fascicolo del dibattimento, a prescindere dal fatto che le parti abbiano consentito alla loro lettura.

In data 13/4/93 personale dell’Ufficio Prevenzione Generale fermava una Fiat Uno, tg. …, con a bordo l’imputata X1 Maria, nonché altri quattro giovani: A. Giacomo, C. Massimo, Ca. Alexander, D. Davide. La pattuglia di P.S., composta dagli agenti X2 Rosario, X3 Salvatore e C. Palma, secondo quanto indicato nella relazione di servizio, intimava agli occupanti di interrompere la marcia e di scendere dal mezzo esibendo i documenti. Pur con qualche resistenza i quattro giovani aderivano alla richiesta. La X1, invece, reagiva dicendo chi siete voi ? perché vi devo dare i documenti e rifiutava di consegnare i documenti. Pertanto la stessa veniva invitata a salire sull’auto di servizio per essere condotta in Questura ai fini dell’identificazione. A questo punto la X1 si rassegnava ad esibire i documenti, ma aprendo la borsa, si accorgeva di esserne sprovvista e sbottava: ora mi avete rotto i coglioni. Pertanto, vista la resistenza, veniva chiesto l’ausilio di altra pattuglia che subito giungeva sul posto. Quindi i cinque giovani venivano scortati fino in Questura, mentre la X1, che aveva una gamba ingessata, accusava gli agenti di averle fatto sbattere la gamba e li minacciava di denunciarli. Una volta in Questura, chiedeva di essere trasportata in ospedale dove veniva refertata per riferita algia alla gamba ed al ginocchio sinistro in soggetto portatore di apparecchio gessato per pregressa distorsione tibio-tarsica. In atto nulla di obiettivo.

In data 12/7/93 X1 Maria proponeva querela nei confronti degli agenti X2 Rosario e X3 Salvatore. Riferendosi all’episodio del 13 aprile, denunciava che gli agenti, dopo avere constatato la presenza di volantini nel vano portabagagli, avevano intimato ai giovani di scendere dall’auto e di mettere le mani sul tetto. Alle rimostranze della X1 uno dei due agenti l’aveva presa per il braccio sinistro strattonandola violentemente e facendola urtare contro un’auto in sosta. In conseguenza di ciò aveva avvertito un forte dolore per il quale era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi tutti i protagonisti di quella vicenda, i quali hanno fornito versioni sostanzialmente concordanti.

L’agente C. Palma, nel confermare la relazione di servizio a sua firma, precisava che la Fiat Uno, sulla quale si trovava anche la X1, era transitata col rosso al semaforo di Boccetta, a forte velocità. All’invito degli agenti, portato con lampeggiante e sirena, la vettura, inizialmente, aveva proseguito la marcia, per poi, alla fine, fermarsi. Quindi gli operanti avevano invitato i giovani a scendere dalla macchina, ma questi in un primo momento avevano rifiutato. A questo punto, poiché la X1 non aveva documenti, l’avevano invitata a salire sulla macchina di servizio per condurla in Questura, ma questa si era opposta facendo resistenza ed insultando gli agenti. Pertanto avevano reiterato l’invito a salire sulla macchina prendendola gentilmente per il braccio, senza che questa urtasse da nessuna parte. Sulla Uno avevano rinvenuto dei manifestini, tra cui alcuni con su scritto kill the cop (cioè: uccidi il poliziotto).

A. Giacomo, che era al volante della Fiat Uno, ha ammesso di essere passato col rosso, ad una velocità di quaranta – cinquanta chilometri orari. Di essersi accorto di tale circostanza a metà dell’incrocio e di avere successivamente rallentato.

A questo punto si sarebbe affiancata una pattuglia della P.S. che intimava di arrestare la marcia. A tal fine, un poliziotto ha anche dato dei colpi sul tetto. Gli agenti quindi chiedevano i documenti e invitavano le persone a bordo della macchina a scendere dalla vettura e a seguirli in Questura. Ne nasceva una discussione animata e confusa alla quale prendeva parte la X1, che era pure nervosa, e rispondeva male. Il teste ha anche riferito che a un certo punto l’agente X2 aveva sollecitato la X1 a seguirli in Questura prendendola per un braccio e strattonandola leggermente, non in maniera violenta, fino a farla urtare con una macchina in sosta. Secondo l’A. l’agente le avrebbe tenuto il braccio, per cui la X1 si sarebbe sbilanciata, toccando con la gamba ingessata su una vettura in sosta posta immediatamente alle sue spalle: in conseguenza si sarebbe sentito l’urto e la X1 si sarebbe anche lamentata.

C. Massimo era, anch’esso, a bordo della Fiat Uno. Anch’egli ha affermato che la vettura è transitata col rosso al semaforo di Boccetta, venendo poi fermata da una pattuglia della Polizia. Gli agenti avrebbero invitato i passeggeri a scendere dall’auto, e quindi avrebbero perquisito il mezzo, chiedendo i documenti. Ne era derivata una discussione animata, ma non ne ricordava i termini, così come non era in grado di riferire se la X1 avesse esibito i documenti o se fosse stata strattonata.

Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste Ca. Alessandro, che, tuttavia, ha confermato che la X1 era sprovvista di documenti.

L’ultimo passeggero, D. Davide, era anche quello più vicino alla X1. Questi, come gli altri, ha confermato l’episodio del semaforo. Ha, quindi, precisato che, una volta scesi dalla macchina su richiesta dei poliziotti, era nata una discussione: la X1, che era priva di documenti e abbastanza agitata, protestava per il trattamento ricevuto. Gli agenti, quindi, li avevano invitati a seguirli in Questura, mentre sopraggiungeva altra pattuglia e l’auto veniva perquisita. Infine l’agente X2 aveva preso per il braccio la X1 dicendole che l’avrebbe portata in Questura e, così facendo, l’aveva strattonata facendola sbattere contro altra auto in sosta.

Nessuno dei compagni della X1 ha dichiarato di ricordare se la X1 avesse pronunciato l’espressione: mi state rompendo i coglioni; o se i poliziotti li avessero costretti a mettere le mani sul tetto della vettura.

L’imputato X2 Rosario, nel corso dell’esame ha confermato il contenuto della relazione di servizio, spiegando che i giovani, invitati a fermarsi, avevano inizialmente proseguito la marcia, quindi avevano esitato a scendere dalla macchina ed a fornire i documenti. In particolare la X1 aveva risposto male, dicendo anche che le avevano rotto i coglioni. A questo punto aveva invitato la X1 a salire a bordo della vettura di servizio, ma ella si era più volte rifiutata. Pertanto l’aveva presa per un braccio indirizzandola verso la vettura, ma la stessa si era liberata dalla presa, facendo un passo indietro e urtando contro una vettura in sosta. Pertanto la X1 cominciava a gridare, così, per evitare peggiori esiti, le consentiva di raggiungere la Questura sulla propria vettura.

Analoghe dichiarazioni sono state rese dall’altro imputato X3, il quale ha precisato che la X1, in un primo momento, si era rifiutata di scendere dalla macchina, quindi non aveva inteso esibire i documenti. Pertanto il X2 l’aveva avvisata che l’avrebbe condotta in Questura, malgrado ciò la X1 aveva insistito nel proprio rifiuto, anzi aveva detto che le stavano rompendo i coglioni. A questo punto il X2 l’aveva presa per il braccio esortandola ad accomodarsi nell’auto di servizio.

Infine l’imputata X1 Maria, dopo avere confermato che la vettura sulla quale viaggiava era transitata col rosso incrociando la pattuglia della Polizia, ha riferito che detta pattuglia si era poi accostata alla Uno e un agente aveva intimato loro di fermarsi. Quindi vennero chiesti i documenti, mentre l’agente X2 controllava il contenuto del bagagliaio. A questo punto, dopo avere rinvenuto i manifestini, gli agenti avevano fatto scendere i passeggeri dall’auto invitandoli a mettere le mani sul tetto e a tenere le gambe larghe. A tale richiesta la X1 si era innervosita, polemizzando con gli agenti. In ogni caso ella non era stata in grado di esibire i documenti, in quanto ne era sprovvista, pertanto era stata invitata a salire sulla macchina della Polizia per essere trasportata in Questura, ma di fronte a questo invito la stessa si era opposta. Seguirono altri inviti, quindi l’agente X2 l’aveva presa per un braccio strattonandola e facendola sbattere violentemente contro un’auto in sosta. La stessa ha negato di avere mai pronunciato la frase mi state rompendo i coglioni.

Alla luce delle superiori risultanze occorre distinguere le rispettive posizioni degli imputati.

Quanto a X1 Maria le è stato contestato il reato di oltraggio previsto all’art. 341 c.p. avendo egli offeso il prestigio di un pubblico ufficiale nell’esercizio ed a causa delle sue funzioni. Tuttavia con legge n. 205/99 detta norma è stata abrogata.

Con legge 205/99 le norme in questione sono state abrogate, sicchè la condotta descritta nella rubrica non costituisce più reato a norma dei menzionati articoli. Ciò non toglie che la condotta in questione continua ad avere una rilevanza penale potendosi comunque ricondurre alla fattispecie sopravvissuta alla riforma descritta all’art. 594 c.p.

In merito occorre osservare che le norme in questione, gli artt. 341 c.p. da un lato, e l’art. 594 c.p. dall’altro, hanno sostanzialmente una medesima oggettività giuridica: entrambe descrivono un’offesa arrecata ad una persona e si distinguono esclusivamente per il diverso bene giuridico tutelato: nel primo viene tutelata la persona non in quanto tale, ma in quanto esercente una pubblica funzione; nel secondo caso si tutela la dignità e il decoro della persona in generale. Sicchè tra le due norme può configurarsi una sorta di rapporto di specialità rientrando la più specifica condotta punita di cui all’art. 341 c.p. in quella più generale descritta dall’art. 594 c.p., con la conseguenza che, una volta abrogato l’art. 341 c.p. la relativa condotta viene a ricadere nella più generale disciplina prevista dall’art. 594 c.p.

Si verte, in sostanza, in un’ipotesi di successione di leggi nel tempo, disciplinata dall’art. 2 c.p., con la conseguenza della applicabilità all’imputato della disciplina a lui più favorevole, nel caso di specie individuabile nell’art. 594 c.p., procedibile a querela di parte.

Nel caso di specie, pertanto, la condotta andrà riqualificata, a norma dell’art. 521 c.p.p., sub art. 594 c.p. e, pertanto, non si potrà pronunciare una sentenza di proscioglimento per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato, bensì una sentenza di non doversi procedere per l’assenza di querela.

Non potrà trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 19 l. 205/99 atteso che essa è rivolta esclusivamente a quei reati per i quali, con la medesima legge, veniva introdotta la procedibilità a querela e non a quei diversi reati che possono configurarsi, come residuali, in seguito all’abrogazione di altro reato.

Quanto all’imputato X3 Salvatore, come è emerso dall’istruttoria dibattimentale, egli non ha posto in essere nessuna condotta nei confronti della X1. Quanto meno non ha realizzato la condotta attribuitagli. Ciò è stato confermato da tutti i testi e dalla stessa X1 –come si poteva desumere anche dalla querela- che ha identificato l’autore dello strattonamento nell’agente X2. Ne consegue che il X3 deve essere assolto per non avere commesso il fatto.

Quanto a X2 Rosario, questi, come risulta dall’istruttoria dibattimentale, avrebbe preso la X1 Maria per un braccio invitandola a salire sulla vettura di servizio per raggiungere la Questura.

Sul punto occorre ricostruire la vicenda quale emerge, abbastanza chiaramente, dalla documentazione in atti, prendendo le mosse da quei fatti sui quali tutti i testi si sono trovati d’accordo.

Ebbene, può ritenersi fatto pacifico, la notte del 13/4/93 la vettura condotta dall’A., procedendo lungo il v.le Boccetta, impegnava l'incrocio a velocità sostenuta, circa 50 km/h, senza rispettare il semaforo che indicava luce rossa. Nel fare ciò tagliava la strada ad una vettura della Polizia alla cui guida vi era l’agente X2, il quale era costretto ad una brusca frenata per evitare la collisione. La pattuglia della polizia, pertanto, raggiungeva l’auto dell’A., invitandolo a fermarsi. Il conducente ed i passeggeri venivano fatti scendere dall’auto. E’ probabile che alcuni di essi abbiano opposto una certa resistenza. E’ certo che è sorta una discussione abbastanza animata, al punto che fu chiesto l’intervento di altra pattuglia. In particolare la X1 era agitata, come ammesso dalla stessa, e polemizzava per il modo in cui gli agenti avevano proceduto e per l’eccesso di controlli. Fatto sta che la X1 era sprovvista di documenti e che, all’invito a portarsi in Questura, come ammesso dalla stessa, ella oppose una serie di obiezioni. A questo punto l’agente X2, al fine di costringerla ad entrare nell’auto di servizio, la prese per un braccio, verosimilmente tirandola verso la vettura.

Invero, sul punto, ha poca importanza la concreta entità della condotta. Cioè non appare molto significativo se la presa dell’agente fosse particolarmente intensa (come dichiarato dalla X1), ovvero gentile (come affermato dall’ispettore C.). Parimenti è poco significativo se alla presa sia conseguita o meno un’energica trazione. Sul punto, tra l’altro, va evidenziata un’evidente esagerazione da entrambe le parti.

Che la X1 abbia esagerato nella narrazione dei fatti è abbastanza evidente dall’esame di alcuni dettagli: ella, per esempio, ha sempre insistito sul particolare, teso ad evidenziare la natura particolarmente energica del controllo, per cui i poliziotti, come in una sorta di film americano, li avrebbero invitati a mettere le mani sul tetto e a tenere le gambe larghe. Ebbene tale circostanza può ritenrsi palesemente esclusa, dal momento che è stata negata da tutti i testi.

Analogamente la stessa insiste sulla particolare forza utilizzata dall’agente X2. Tale assunto, tuttavia, contrasta, oltre che con le dichiarazioni dei testi C. e A., anche con l’accertamento medico che venne eseguito sulla stessa presso il Pronto Soccorso del Margherita, il quale non rilevò nulla di obiettivo. Ora è da ritenere che, ove la stretta fosse stata particolarmente energica, ovvero l’urto particolarmente forte, qualche traccia sarebbe rimasta a livello fisico.

Ma, come si è detto, l’entità dell’azione condotta dal X2, posto che la stessa certamente non era esagerata (basta, in proposito fare riferimento alla certificazione medica sopra menzionata). Infatti risulta pacificamente in atti che l’imputato ha agito al fine di condurre l’imputata nella macchina della Polizia. Ciò è confermato da tutti i testi e dalla stessa X1. Anche il teste D., che pure è quello che più insiste sulla violenza dello strattone, ammette che il X2 aveva tirato la X1 verso di sé, quindi per condurla verso la vettura, e non per spintonarla e farla cadere. E’ pacifico, pertanto, che l’imputato ha agito al fine di costringere la X1 ad eseguire un ordine al quale la stessa intendeva sottrarsi.

Come sopra si è osservato la X1 non era in possesso di documenti. E’ nozione di comune conoscenza che in tal caso gli agenti di pubblica sicurezza possono condurre la persona priva di documenti presso i propri uffici per gli accertamenti del caso. basti, in proposito, ricordare la disciplina dell’art. 4 T.U.L.P.S., secondo cui l’autorità di P.S. ha la facoltà di ordinare che coloro che non siano in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Analoga disposizione, per esempio, è contenuta nel vigente codice di procedura penale, all’art. 349 c.p.p. che prevede la facoltà per la Polizia Giudiziaria di accompagnare nei propri uffici la persona, in qualsiasi modo interessata alle indagini, che rifiuta di farsi identificare.

Ovviamente tale potere comporta come corollario la possibilità per gli agenti di P.S. di fare uso della forza nei confronti di coloro che, privi di documenti, si rifiutino di seguire spontaneamente presso l’ufficio. In proposito basti ricordare, per esempio, il contenuto dell’art. 5 TULPS, secondo cui, qualora gli interessati non ottemperino agli ordini dell’autorità di P.S., possono essere adottati i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio, essendo in tal caso autorizzato l’impiego della forza pubblica.

Sicchè deve ritenersi che l’imputato, nel prendere per il braccio la X1 e nel trascinarla verso la vettura, per costringerla ad entrarvi, non ha fatto altro che esercitare un potere che gli era attribuito dalla legge come corollario dei doveri dell’ufficio. Come si è sopra osservato, infatti, la X1, malgrado fosse stata invitata più volte a salire sull’auto di servizio per essere portata in Questura, come peraltro dalla stessa ammesso, si era rifiutata.

Nella condotta dell’imputato, pertanto, sono ravvisabili gli estremi della scriminante di cui all’art. 53 c.p. essa si configura ogniqualvolta il pubblico ufficiale si avvale della forza fisica o dell’uso delle armi al fine di respingere una violenza o vincere una resistenza all’Autorità. Tra la resistenza e l’uso della forza deve sussistere un rapporto di necessità, sicchè quella resistenza non possa essere vinta in altro modo che con l’uso di quella specifica forza fisica. Ciò si traduce in un rapporto di proporzione tra il tipo di resistenza e la forza fisica impiegata: sicchè la scriminante viene esclusa quando esistano mezzi meno gravi e meno cruenti per ottenere il medesimo risultato (cfr. Cass. 15/2/95, 2148; Cass. 5/6/91).

Nel caso di specie appare evidente che tra la forza fisica impiegata dall’imputato e la resistenza opposta dalla X1 esiste evidente rapporto di proporzionalità, dal momento che, a fronte di una resistenza passiva è stato impiegato lo strumento più blando. va tuttavia osservato che, se anche l’imputato avesse preso di peso la resistente e l’avesse caricata in macchina, tale condotta, a fronte della resistenza opposta, sarebbe risultata ugualmente legittima.

Del resto se è previsto dalla legge che l’autorità di P.S. possa condurre presso i propri uffici le persone prive di documenti, non è pensabile che tale potere si traduca di fatto in una sostanziale impotenza di fronte al rifiuto di collaborare

L’imputato, pertanto, deve essere assolto dal reato ascritto perché questo non costituisce reato.