Giudice monocratico, sez. II, 25 febbraio 2000, est. dott. Giovanni  De Marco

lesioni colpose – obbligo giuridico di impedire l’evento – causa sopravvenuta

Con decreto di citazione in data 19/5/95, la Procura della Repubblica di Messina, rinviava a giudizio XX Giuseppe dinanzi a questo Pretore, per rispondere dei reati di cui in rubrica. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Con querela del 26/11/94 YY Ugo, quale esercente la potestà sul figlio minore YY Giuseppe, riferiva che il proprio figlio, giocando con della polvere pirica rinvenuta nel torrente S. Stefano, aveva subito lesioni personali conseguenti all’esplosione di un ordigno rudimentale, consistenti nella perdita della vista dall’occhio destro e nella perforazione irreversibile del timpano dell’orecchio destro. In particolare il YY imputava l’evento all’imputato, il quale, nella serata del 23/10/94, aveva allestito uno spettacolo di giochi pirotecnici senza alcuna licenza dell’autorità, quindi, una volta finito lo spettacolo, non aveva provveduto a bonificare la zona. Sicchè il proprio figlio, unitamente ad altri bambini, il giorno successivo, aveva prelevato alcuni giocattoli pirici inesplosi e, raccolta la polvere pirica in un piccolo contenitore, il giorno 10/11/94, l’aveva fatta saltare producendosi le lesioni di cui sopra. Esibiva a tal fine certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso generale del Policlinico e cartelle cliniche attestanti la patologia oculare.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il parroco della Parrocchia di S. Stefano Medio, confermando la circostanza della festa in onore di S. Gaetano, ha riferito che i giochi pirotecnici erano stati sparati tra il 22 e il 23 ottobre dal XX Giuseppe, cui era stato conferito l’incarico. Lo stesso ha anche precisato, tuttavia, che nel mese di settembre si svolge la festa del villaggio di S. Stefano di Briga, in occasione della quale vengono pure esplosi giochi pirotecnici nel torrente, anche se, come riferito dal mar. Scifo, tale villaggio è situato almeno a due chilometri di distanza da S. Stefano Medio.

I minori YY Giuseppe e Abate Nicola hanno concordemente riferito di avere rinvenuto, subito dopo la festa in onore di S. Gaetano, sotto il ponte di S. Stefano Medio, numerosi castagnetti di giochi di fuoco, costituiti, come riferito dall’Abate, da carta … della Gazzetta del Sud … avvolta in cartone e legata con lo spago. Gli stessi, unitamente ad altri bambini, avrebbero raccolto la polvere da sparo contenuta nei castagnetti, collocandola, prima, in un pacchetto di caramelle, quindi in un contenitore di plastica rinvenuto all’interno di un ovetto Kinder. Quindi, come riferito dal YY, la polvere da sparo sarebbe stata portata via da Valentino Luciano, il quale la confezionò all’interno dell’involucro di plastica ed infine, qualche giorno dopo, avrebbe invitato il YY a farla saltare, cosa che quest’ultimo fece utilizzando all’uopo un raudi. Detto raudi, secondo quanto riferito dal YY, si accese come un fiammifero, senza esplodere, ed egli lo avvicinò all’involucro di plastica che esplose cagionandogli le lesioni sopra specificate.

Lo stesso YY riconosceva nella illustrazione esibita dalla difesa ed acquisita al fascicolo del dibattimento, il rauti impiegato per fare esplodere il contenitore di plastica.

La versione del YY è stata confermata almeno in parte, dal Valentino. Sul punto occorre osservare che nel corso del dibattimento non è stato possibile sentire il minore in conseguenza della sua sostanziale irreperibilità. Lo stesso non è stato rintracciato presso l’abitazione, né è stato rintracciato sulla base delle indicazioni fornite dai familiari. Pertanto, a norma dell’art. 512 c.p.p., è stato acquisito il verbale per riassunto delle dichiarazioni rese dallo stesso, nel corso delle indagini preliminari, dinanzi a personale dell’Arma.

In tale occasione il Valentinio ha confermato integralmente la vicenda del rinvenimento della polvere da sparo; della realizzazione di un ordigno rudimentale utilizzando il contenitore di plastica di una confezione di uovo Kinder; nonché l’intenzione del YY di farlo esplodere mediante un raudi. E’ a questo punto, tuttavia, che nel racconto emerge un’apparente discrasia con la versione del YY: infatti dalla verbalizzazione sintetica sembrerebbe potersi desumere che, secondo il Valentino, il raudi, una volta acceso, sarebbe esploso nelle mani del YY. 

Sono stati, infine, escussi i due militari dell’Arma intervenuti subito dopo l’esplosione, cioè il maresciallo Scifo e l’app. Salvatore Liotti.

Il primo ha precisato di avere svolto accertamenti a seguito dell’incidente occorso ai minori, allertato dall’esplosione, un forte boato che ha fatto tremare anche i vetri della caserma. Nel luogo dell’esplosione venne rilevata una bruciatura sul parapetto del ponticello, mentre non furono rinvenute tracce del contenitore di plastica utilizzato come involucro dell’ordigno.

Lo stesso ha affermato di avere successivamente trovato, sotto il ponte S. Stefano, n. 8 involucri di carta inesplosi, che aveva sottoposto a sequestro. Detti involucri, che si presentavano in buone condizioni di conservazione, erano costituiti da carta per imballaggio, legata con lo spago, ed erano stati svuotati della polvere da sparo. Pur senza avere rilevato sulle confezioni alcuna indicazione che potesse fare risalire alla provenienza degli stessi, egli affermava trattarsi di tipici involucri di esplosivi prodotti artigianalmente da persone che operano nel settore dei giochi pirotecnici.

Aggiungeva, infine, di non essere in grado di precisare se il XX avesse avuto autorizzazione per l’esplosione dei giochi; tuttavia riteneva di potere escludere tale circostanza in quanto, normalmente, ove tale autorizzazione fosse stata concessa, il proprio comando avrebbe dovuto essere informato dalla Questura o dai Vigili del Fuoco.

Di scarsa utilità appaiono, invece, le dichiarazioni dell’app. Liotti, il quale ricordava ben poco della vicenda. Riferiva, tuttavia, con certezza, di essere intervenuto unitamente al mar. Scifo, attirato dalla forte esplosione.

In esito all’istruttoria dibattimentale deve concludersi per la sussistenza di sufficienti elementi a carico dell’imputato, che ne provano la penale responsabilità per l’evento.

Sussiste, in primo luogo, la prova che l’imputato ha organizzato uno spettacolo di giochi pirotecnici in vill. S. Stefano Medio, in occasione della festa del Patrono, senza avere preventivamente ottenuto alcuna autorizzazione, né dato alcuna comunicazione alle autorità preposte. In proposito si osserva che l’art. 57 T.U.L.P.S. vieta, tra l’altro, l’accensione di fuochi d’artificio senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza.

Il mar. Scifo, comandante della Stazione Carabinieri di S. Stefano M., infatti, ha riferito che normalmente, nel caso in cui venga autorizzato lo svolgimento di spettacoli pirotecnici nel territorio della sua Stazione, viene data comunicazione dalla Questura o dal Comando Vigili del Fuoco. Infatti in tali circostanze, come previsto dall’art. 110 Reg. TULPS, è obbligatoria l’assistenza della forza pubblica. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna comunicazione era pervenuta, sicchè è ragionevole ritenere che l’imputato non abbia chiesto alcuna autorizzazione e che, pertanto, egli abbia operato in una situazione di illegalità.

Deve, inoltre, ritenersi che l’imputato, una volta sparati i giochi pirotecnici, non abbia proceduto alla bonifica del terreno interessato. A tale conclusione si perviene in considerazione di quanto dichiarato dai minori Valentino, Abate e YY, nonché da quanto riferito dal mar. Scifo.

I primi hanno concordemente affermato di avere trovato nel letto del torrente S. Stefano, subito dopo la festa del patrono, numerosi castagnetti inesplosi. In considerazione della successione temporale appare logico ritenere che trattavasi di giocattoli pirici utilizzati dall’imputato. Il mar. Scifo ha poi riferito che, subito dopo l’incidente, cioè circa quindici giorni dopo la festa, ha effettuato una ispezione sotto il ponte S. Stefano e nel letto del torrente, ivi rinvenendo gli involucri, svuotati, di alcuni esplosivi.

Lo stesso sottufficiale ha precisato che detto materiale era privo di iscrizioni o indicazioni che consentissero di risalire alla provenienza. Tuttavia ha anche aggiunto che trattavasi di involucri artigianali tipici delle persone che operano nel settore dei giochi pirotecnici. E’ pertanto verosimile che si tratti degli ordigni utilizzati dall’imputato. Né può sorprendere il fatto che tali giocattoli fossero privi di qualunque dicitura. L’imputato, infatti, svolge l’attività di organizzazione di spettacoli con fuochi artificiali - in maniera verosimilmente artigianale: è pertanto estremamente verosimile che lo stesso provveda in proprio anche alla realizzazione degli artifici pirotecnici. Né ha rilievo che tale attività possa risultare illegale: l’imputato, infatti, già operava nell’illegalità, nella misura in cui aveva allestito lo spettacolo senza le prescritte licenze delle autorità competenti.

Neppure può ritenersi che gli involucri rinvenuti dai minori Abate, Valentino e YY fossero diversi da quelli rinvenuti dai Carabinieri: infatti la descrizione fornita dai testi, appare sufficientemente concordante. L’Abate, in particolare, descrive gli ordigni inesplosi, rinvenuti subito dopo la festa, come realizzati con carta … della Gazzetta del Sud … avvolta in cartone e legata con lo spago.

Simile è la descrizione fattane dal sottufficiale il quale parla di involucri costituiti da carta da imballaggio, legata con lo spago.

L’unica differenza tra le due descrizioni, pertanto, è da individuarsi nella presenza o meno della carta della Gazzetta del Sud all’interno dell’involucro di cartone. Ma a ben vedere trattasi di differenza di minima rilevanza: infatti appare verosimile che la carta di giornale sia stata portata via, o comunque dispersa, dai bambini che hanno provveduto a svuotare i giocattoli pirici della polvere da sparo. E’ altresì possibile che, atteso il tempo trascorso, i fogli di giornale si siano deteriorati, sicchè il mar. Scifo non li abbia rilevati, evidenziando la presenza del solo involucro esterno, di carta pesante e pertanto più resistente.

Neppure, infine, si può ritenere che detto materiale inesploso fosse riconducibile ai giochi d’artificio che erano stati sparati in occasione della festa di S. Stefano di Briga. E’ stato, infatti, precisato nel corso del dibattimento che tale festa si ebbe a verificare circa due mesi prima dell’evento e, per di più, a circa due chilometri di distanza da S. Stefano Medio. Appare, pertanto, assolutamente improbabile che i giocattoli pirici siano giunti a tale distanza e siano sopravvissuti per così tanto tempo.

E’, infine, da escludere che detto materiale possa essere stato abbandonato da utenti occasionali di giocattoli pirici. Infatti, come specificato dal mar. Scifo, trattavasi di involucri tipicamente destinati alla realizzazione di spettacoli pirotecnici, non rinvenibili in commercio e realizzati artigianalmente da operatori del settore.

Si deve pertanto concludere che, effettivamente, i minori Abate, Valentino e YY abbiano raccolto il materiale pirico incautamente abbandonato dall’imputato.

Sul punto occorre osservare che il XX, a prescindere dall’ottenimento della licenza per l’allestimento dei giochi pirotecnici, avrebbe dovuto provvedere alla bonifica del terreno che era stato teatro dello spettacolo. Tale obbligo discende, oltre che dalla specifica norma di cui agli artt. 20 e 20 bis l. 110/75 (che impongono la massima diligenza nella custodia degli esplosivi), anche dalle norme di ordinaria prudenza e diligenza che impongono, a chiunque svolga un’attività da cui possa derivare pericolo, l’adozione di tutte le precauzioni e l’esecuzione di tutte le attività necessarie alla eliminazione del pericolo stesso. E non vi può essere dubbio, in proposito, che l’esplosione di fuochi d’artificio ed il conseguente spargimento di materiale esplodente, costituisca attività pericolosa.

Ciò premesso si può affermare che le lesioni riportate dal minore YY Giuseppe siano state cagionate dall’esplosione della polvere pirica prelevata dagli involucri abbandonati dall’imputato.

A tale conclusione conduce, in primo luogo, il racconto dello stesso YY, il quale afferma che il materiale esplodente raccolto venne collocato in un contenitore di plastica prelevato da una confezione di uovo Kinder, quindi venne fatto esplodere con l’ausilio di un mortaretto tipo raudi. Questo, come altri della stessa confezione, al momento dell’accensione non esplose, ma si limitò a produrre una fiamma che, accostata all’ordigno rudimentale, ne determinò l’esplosione.

Va detto che, astrattamente, l’ordigno sopra descritto appare efficiente ed idoneo ad esplodere. L’esplosione, infatti, sarebbe stata la conseguenza della rapida decomposizione della polvere da sparo (o altro materiale esplodente), prelevata da giocattoli pirici inesplosi, e costretta nello spazio ristretto dell’involucro di plastica, adeguatamente chiuso.

 Questa ricostruzione degli eventi appare la più coerente e compatibile con gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. In particolare non può accogliersi la tesi prospettata dalla difesa, e fondata su una interpretazione delle dichiarazioni rese dal Valentino, secondo cui l’ordigno non sarebbe mai esploso, mentre l’esplosione avrebbe riguardato solo il petardo e sarebbe stato quest’ultimo a  cagionare le gravi lesioni al YY.

In ordine alle dichiarazioni del Valentino si è già osservato che le stesse sono contenute in un verbale per riassunto stilato dai Carabinieri che, proprio in questo passaggio, non appare del tutto chiaro, non comprendendosi esattamente cosa il Valentino avesse voluto intendere.

Tuttavia che gli eventi non possano essere interpretati in quest’ultimo senso si desume da almeno tre circostanze.

In primo luogo appare assolutamente pacifico, dalle dichiarazioni dei Carabinieri, che l’esplosione fu particolarmente violenta, al punto da fare tremare anche i vetri della caserma e da attirare l’attenzione dei Militari, che subito si portarono sul luogo dell’incidente. Secondo le nozioni della comune esperienza deve escludersi che una deflagrazione così violenta possa essere cagionata da un raudi del tipo di quello riconosciuto dal YY, di uso estremamente diffuso, ancorchè illegale.

Parimenti appare assai improbabile che un petardo del tipo raudi, cioè un ordigno esplosivo, nel complesso con modesta quantità di materiale esplodente, sia in grado di produrre le lesioni riportate dal YY.

Tali effetti appaiono riconducibili ad un ordigno di consistenza maggiore di quella del raudi, e quindi con maggiore potere deflagrante, quale potrebbe essere quello, rudimentale, realizzato dai minori riempiendo di materiale esplodente un cilindro di plastica del diametro di alcuni centimetri.

In secondo luogo si è sopra evidenziato che, in occasione del sopralluogo effettuato subito dopo l’esplosione, venne rilevata dai carabinieri una macchia nera, inequivoco segno dell’esplosione, sul parapetto del ponte S. Stefano. Tale macchia porta alla inevitabile conclusione che l’ordigno, al momento dell’esplosione, fosse collocato sul parapetto, così come – del resto – riferito dal YY. Ove, invece, come sostenuto dalla difesa, ad esplodere fosse stato il raudi, ancora nelle mani del YY, la macchia dell’esplosione non poteva rinvenirsi sul parapetto.

Infine si deve osservare che, ove ad esplodere fosse stato il solo raudi e non, invece l’ordigno rudimentale (la cui presenza risulta pacifica), quest’ultimo avrebbe dovuto essere rinvenuto dai militari ancora intonso. Il fatto che l’ordigno non sia stato rinvenuto è, invece, compatibile con la circostanza dell’esplosione dello stesso, che ne avrebbe disperso le parti o, comunque, lo avrebbe scagliato a notevole distanza.

In conclusione si può affermare che le lesioni subite dal YY siano state la conseguenza dell’esplosione di un ordigno rudimentale, realizzato mediante l’utilizzo di materiale esplodente abbandonato dall’imputato, sul letto del torrente S. Stefano, dopo la realizzazione dello spettacolo di fuochi artificiali. Sicchè le lesioni in questione costituiscono conseguenza immediata e diretta del  comportamento colposo tenuto dal XX, il quale ha abbandonato su terreno pubblico il materiale pirotecnico inesploso.

Invero appare evidente che scopo delle invocate norme di prudenza consiste, anche, nell’impedire che il materiale esplodente venga in possesso di persone prive della adeguata capacità o competenza nel maneggiarlo. In questa ottica colui che, professionalmente o occasionalmente, accende giochi pirotecnici, assume una posizione di garanzia rispetto al bene protetto – la pubblica incolumità – ed è tenuto a porre in essere ogni necessaria precauzione affinchè il materiale esplodente venga adeguatamente custodito e non esposto al pubblico.

Ne consegue che, nel caso di specie, l’attività posta in essere dai minori YY e Valentino (cioè la preparazione dell’ordigno e la sua accensione), pur concorrendo alla verificazione dell’evento (con tutto ciò che consegue sotto il profilo della misura della responsabilità) non rappresenta una causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità. Infatti, perché, a norma dell’art. 41 c.p., il nesso di causalità possa essere escluso dalla condotta del terzo o del soggetto passivo, è necessario che tale condotta costituisca, per i suoi caratteri, un fatto assolutamente eccezionale, atipico, non previsto ed imprevedibile, idoneo da solo a produrre l’evento e tale da determinare una distorsione del processo causale, e si presenti quindi come atipico rispetto alla serie causale che precede (cfr. Cass. 12/11/97, 11779; Cass. 9/10/95; Cass. 15/12/88; Cass. 13/1/87; Cass. 7/5/85; Cass. 24/5/82).

Nel caso in esame, al contrario, la condotta irresponsabile dei minori e la loro imperizia ed imprudenza nell’uso del materiale esplodente, sono fatti assolutamente prevedibili. Essi rappresentano, infatti, uno sviluppo evolutivo, ancorchè non immancabile, della serie causale precedente e, quindi, uno degli eventi tipici che le norme di prudenza e diligenza mirano a prevenire.

L’imputato, pertanto, deve essere riconosciuto colpevole del reato ascritto. Tenuto conto della natura e della gravità del reato, nonché, in generale dei parametri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di mesi uno e giorni 15 di reclusione. Detta pena deve essere ridotta in considerazione delle generiche che possono essere riconosciute anche in considerazione dell’incensuratezza dell’imputato.

Non si ravvisano ragioni per formulare un giudizio prognostico negativo in ordine al futuro comportamento dell’imputato, pertanto, sussistendo i requisiti di legge, possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.