Tribunale di Messina in composizione monocratica sezione II – sentenza 27/11/2001 – giudice De Marco

 

diffamazione – diritto di critica politica – estorsione – mediante esercizio di un diritto – esercizio arbitrario delle proprie ragioni

 

Fatto e diritto

Su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, in data 27/1/2000 il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Messina rinviava a giudizio G. Umberto e D. Carmela dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di M. Sergio e M. Carlo, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Con querela del 7/5/97 M. Carlo e M. Sergio rappresentavano di svolgere la professione forense e l’attività politica. Nell’ambito di tali attività assumevano di essere stati diffamati dalla testata televisiva Telxxx con sede in Axx  , ed in particolare dal direttore responsabile G. Umberto e da D. Carmela, amministratrice, nel corso dei telegiornali dell’emittente, nei cui confronti vantavano un credito per prestazioni professionali per circa £. 40.000.000, mai onorato e per il quale era stata inoltrata anche istanza di fallimento. Assumevano, inoltre, che la D. li avesse offesi, di persona, il giorno 7/5/97, nei locali della Pretura di Axx, quando, pubblicamente, si era loro rivolta gridando Oh il grande avvocato c’è, oh anche l’altro grande avvocato c’è. Vergogna ! tutti e due qua siete ! La stessa si era accostata quindi a M. Sergio e gli aveva intimato si vidi che finora non vi bastau, si non vi ritirati u fallimentu da stasera in poi vu facemu vidiri.

Prima di tale momento più volte erano stati invitati dagli imputati a rinunciare al credito, con la minaccia, in caso contrario, di attacchi televisivi, che puntualmente si erano verificati nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali.

Più recentemente, il 28/4/97, il G., nel corso delle varie edizioni del telegiornale, aveva dato lettura di un comunicato in cui, parlando di politica, riferendosi al M. Carlo, lo indicava come portaborse del defunto on. D. e qualificava come una magra figura il suo risultato alle consultazioni regionali. Quindi affermava che le sue quotazioni nell’ambiente del consiglio provinciale erano in ribasso e la sua carriera politica destinata a concludersi, per cui lo stesso era alla disperata ricerca di una collocazione ben più definita.

Con successiva querela del 8/5/97 i medesimi M. rappresentavano che gli imputati avevano dato seguito alle minacce già in precedenza loro rivolte e finalizzate a fare ritirare l’istanza di fallimento. Invero, con telegramma del 7/5/97 M. Carlo aveva comunicato a D. Carmela che non era sua intenzione recedere dalle legittime pretese e l’aveva diffidata a non dare corso alla minaccia … di attaccare la mia persona o mio fratello Sergio, durante il telegiornale o altra trasmissione dell’emittente. Malgrado ciò nel corso di alcune edizioni del telegiornale del 7/5/97 la D., in qualità di lettrice, aveva presentato un servizio nel quale si commentavano i redditi dichiarati da alcuni assessori, tra cui quello dell’avv. Sergio M. (che dichiarava solo £. 9.855.000). Quindi la lettrice continuava dicendo: ci dispiace che l’assessore Sergio M. sia l’ultimo della classifica perchè vuol dire che M. che di mestiere fa l’avvocato nel 1995 per vivere ha avuto a disposizione poco più di £. 600.000 al mese. E meno male che l’avv. M. non fuma, altrimenti non avrebbe avuto i soldi neppure per le sigarette. Ma non finisce qui perchè siamo in attesa di avere la dichiarazione dei redditi del fratello, l’altro grande avvocato, Carlo M., che essendo consigliere provinciale, deve rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Forse l’avv. Carlo M. ha avuto più fortuna professionale del fratello, ma non crediamo, dal momento che i due lavorano insieme. E allora ci chiediamo se l’avvocato Sergio M. in un anno ha guadagnato appena 9.000.000 significa che non ha avuto proprio un gran numero di clienti, e quindi alla prima occasione, quando i due fratelli avvocati credono di avere trovato un pollo, cercano di spennarlo. E’ successo proprio, a Telxxx, a cui i due fratelli hanno mandato per una sospensione al Tar di Catania, discussa circa due anni fa, una parcella di ben 16.321.000, lira più lira meno. All’improvviso i due fratelli hanno immaginato di essere diventati i due grandi luminari del diritto amministrativo. E non contenti, visto che non abbiamo pagato entro i cinque giorni che ci avevano concesso dopo due anni, hanno presentato al Tribunale una bella istanza di fallimento nei confronti di Telxxx …

Infine con querela del 9/5/97 M. Carlo rappresentava un ulteriore episodio diffamatorio avvenuto nella serata dell’8 maggio 1997, quando la D. aveva commentato un servizio, presentato con il titolo “ancora ci minacciano” e le fotografie dei M., in cui si recitava: telegramma di intimidazione dell’avv. Carlo M. a Telxxx; e proseguiva annunciando l’invio di un telegramma da parte dei M. con il quale ci diffida dall’attaccare, supponiamo politicamente, la sua persona o quella di suo fratello. … Ebbene noi rispondiamo che non accettiamo ulteriori intimidazioni dai due fratelli M., perchè non ci spaventiamo facilmente. … perciò già la parcella di 16.321.000 spedita dagli avvocati Carlo e Sergio M. era di per si un’intimidazione nei confronti di Telxxx e la successiva istanza di fallimento al tribunale tende secondo i fratelli M. a fare scomparire una voce che evidentemente ai due fratelli da fastidio, perchè non c’è dubbio che il fine ultimo dei due avvocati, dei due grandi avvocati, è quello di fare fallire Telxxx. Inoltre non ci siamo mai sognati di fare recedere i fratelli M. da quello che loro chiamano il loro diritto. Questo lo vedremo avanti eventualmente nelle sedi opportune, ma semplicemente reputiamo che una parcella di quella cifra fa notizia e non capiamo il motivo perchè non dovevamo darla anche se riguarda direttamente la vita di Telxxx. Diciamo ai fratelli M., che oltre agli avvocati fanno anche i politici, che non ci lasciamo intimidire dalle loro minacce. … Perciò gli avvocati M. facciano il loro mestiere e lascino fare in pace quello agli altri.

Ulteriori denunce venivano effettuate, con cui i M. rappresentavano la prosecuzione dell’attività intimidatoria ai loro danni, finalizzata ad ottenere la rinuncia ai crediti vantati. In particolare si riferiva che il giorno 6/3/98 La D. aveva affermato, parlando con il consigliere comunale di  Nixxx S.  Ce. Giovanni, che, ove i M. si fossero candidati alle elezioni amministrative di maggio, li avrebbe attaccati ogni sera.

Nella sera del 10/4/98 il G. nel corso del telegiornale, aveva parlato di un caso politico che riguardava i fratelli M., i quali venivano indicati in difficoltà, isolati e in cerca di una collocazione. Lo stesso G., quindi, aveva contattato il sindaco di  Roxxx,  Ar. Gaetano, al quale aveva comunicato che, se i M. non avessero ritirato l’istanza di fallimento, qualora il M. fosse stato candidato per le elezioni comunali del 1998 nella lista del sindaco, egli avrebbe condotto una violenta campagna giornalistica denigratoria.

Analoghe pressioni erano state rivolte verso  Ge. Nino, candidato per il collegio di  Taxxx per le elezioni provinciali del maggio 1998, appoggiato dai M., al quale i due imputati avevano chiesto di fare ritirare l’istanza di fallimento, promettendo in caso contrario una campagna denigratoria nei suoi confronti. Campagna che si era realizzata nei giorni precedenti il 22/5/98. Nella stessa giornata del 22/5/98 gli imputati avevano rinnovato la richiesta ai M., ribadita nel corso di una telefonata della D. registrata dai denuncianti, intimando di addivenire ad una transazione, e minacciando, in caso contrario, ulteriori attacchi per la stessa serata del 22 maggio. Attacchi che non si erano verificati in quanto, come comunicato dall’avvocato degli imputati, avv. Dino  Ar., la stipula della transazione era stata rinviata al giorno successivo.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale i M. confermavano le accuse contenute in querela. In particolare M. Carlo riferiva di avere ricevuto un’unica minaccia indiretta, da parte della D., e cioè il giorno 7/5/97, quando, nel corso di un’udienza presso la Pretura di Axx, l’imputata, prima pubblicamente aveva salutato lui ed il fratello con l’espressione ecco il grande avvocato, quindi, successivamente, all’uscita dalla Pretura, in presenza di un collega di cui non ricordava il nome, li aveva minacciati dicendo vergognatevi, vergognatevi, stasera ve la faccio vedere io ed altre minacce analoghe. Minacce che egli aveva interpretato come l’annuncio di una campagna televisiva denigratoria, tanto più che un episodio in tal senso si era già verificato pochi giorni prima, il 18/4/97.

Ed in effetti, malgrado la D., il medesimo giorno, fosse stata diffidata con un telegramma, la sera del sette e dell’otto maggio, nel corso del telegiornale di Telxxx, vi erano stati degli attacchi nei confronti suoi e del fratello.

Il querelante rappresentava di avere avuto, da prima della vicenda, unitamente al fratello, frequenti rapporti con l’emittente Telxxx, principalmente per ragioni inerenti il proprio impegno politico. Sempre unitamente al fratello, inoltre, aveva prestato la propria opera professionale nell’interesse degli imputati: sia svolgendo in loro favore opera di consulenza, sia patrocinandoli in diverse cause (un appello in relazione ad una causa di lavoro, un ricorso al Tar avverso un provvedimento del Ministero delle Poste che sospendeva una frequenza). A fronte di tali attività, nè lui, nè il fratello, avevano ricevuto alcun compenso.

A ciò dovevano aggiungersi diverse somme di denaro, per un ammontare complessivo di circa £. 12.000.000, che in diverse occasioni, sempre unitamente al fratello, aveva prestato agli imputati, al fine di compiacerli nella qualità di gestori dell’emittente. Tale denaro era stato consegnato mediante assegni, ma senza una corrispondente ricevuta, e mai era stato restituito.

Per tale ragione, quando era stata presentata istanza di fallimento da parte di alcuni lavoratori, unitamente al fratello, si era  aggregato, esponendo un credito complessivo di circa £. 45.000.000, di cui £. 16.000.000 circa supportato da parcelle professionali vistate dal Consiglio dell’Ordine.

Ricordava, inoltre, il querelante che già nel 1996, in occasione delle elezioni regionali, candidato per la lista di Foxxx, egli era stato oggetto di numerosi attacchi televisivi condotti tramite Telxxx. All’epoca, in particolare, erano in corso trattative per l’acquisto dell’emittente ed egli, unitamente al fratello, su richiesta degli imputati, aveva individuato alcuni imprenditori – che non intendevano trattare personalmente – disponibili ad acquistare la quota di maggioranza della società. La vicenda, tuttavia, non era andata a buon fine a causa di divergenze su alcune clausole dell’operazione, fallimento che i G. gli avevano imputato e per il quale lo avevano attaccato.

Gli attacchi televisivi si erano, poi, riacutizzati nel 1998, in occasione delle elezioni amministrative, alle quali, tuttavia, egli non aveva preso parte. In tale circostanza era stata realizzata una campagna di stampa contraria. Quindi il fratello, M. Sergio, era stato contattato dal sindaco di  Roxxx dott.  Ar., il quale gli aveva riferito che, se non si fosse chiusa la vertenza con i G., ci sarebbero state difficoltà per la sua candidatura.

A quelle elezioni egli ed il fratello, senza candidarsi personalmente, avevano deciso di sostenere il candidato del collegio di  Taxxx,  Ge. Nino. Erano stati, tuttavia, contattati dagli avv.  Lo. e  Ge. (padre del candidato), i quali li avevano invitati a trovare un accordo con gli imputati che, altrimenti, avrebbero proseguito in una serie di attacchi nei confronti del candidato. A quest’ultimo, inoltre, era stato offerto di mandare in onda un suo pezzo, qualora i M. si fossero piegati.

A tal fine erano stati chiamati dall’avv. Giannantonio  Ca. il quale li aveva messi in contatto con l’avvocato dei querelanti, avv. Dino  Ar., al fine di definire la questione. Più volte, inoltre, il fratello si era sentito con la D., la quale aveva posto l’ultimatum affinchè la transazione venisse firmata entro le 17,00 del 23/5/98, orario oltre il quale sarebbe andato in onda un ennesimo attacco contro il candidato  Ge., che poteva rivelarsi estremamente pernicioso in quanto realizzato nell’immediatezza delle consultazioni elettorali.

Per tale ragione essi avevano presentato un ulteriore esposto presso la Digos, i cui funzionari avevano deciso di predisporre un servizio. Sicchè il M. Sergio aveva contattato la D. mediante una telefonata dallo stesso registrata, per concordare l’appuntamento e definire il contenuto della transazione, che la D. aveva dettato. Quindi la sera del 23/5/98, verso le 19,00, essi, unitamente all’isp.  La., in possesso di un registratore, si erano portati presso il comitato elettorale dell’avv.  Ar., dove si erano incontrati con la D.. Il G., invece, non si era presentato, in quanto, a detta dell’imputata, impegnato nella registrazione del telegiornale. In questa sede era stato firmato l’accordo, quindi la D. aveva effettuato una telefonata. Successivamente, come appreso da amici, in ritardo rispetto all’orario usuale, intorno alle 21,00, era andato in onda il telegiornale di Telxxx, in cui era stato presentato un servizio in favore del candidato  Ge..

Il querelante, invece, non appariva in grado di precisare la cronologia delle telefonate, ed in particolare non sapeva indicare da dove queste fossero state fatte e quali fossero state registrate.

Di analogo contenuto le dichiarazioni del fratello, M. Seargio, il quale ribadiva l’esistenza di un credito nei confronti degli imputati.

Questo, a suo dire, era riconducibile, quanto a £. 12.500.000, ad una serie di prestiti, che intendeva dimostrare esibendo la fotocopia di un assegno dell’importo di £. 500.000, datato novembre 1994 (dal quale, tuttavia, non risulta la presentazione per l’incasso), nonchè alcune matrici di assegni. Di questo complessivo importo faceva parte anche la somma di £. 5.900.000, che era stata pretesa dagli imputati, in prossimità del 15/12/95, al fine di procedere al pagamento di un condono, ed era stata concessa per le minacce formulate dal G..

Quando, con missiva del 25/6/96, era stata richiesta la restituzione di tale somma, gli imputati avevano replicato che la stessa doveva intendersi come anticipata per consentire a Telxxx s.r.l. di accedere al condono fiscale in vista dell’acquisto dell’emittente, e veniva trattenuta in ragione del fallimento della trattativa in questione.

 Quanto ai crediti professionali il teste elencava una serie di attività svolte, a suo dire, per conto degli imputati. In particolare riferiva: di un ricorso amministrativo (esibiva, in proposito: copia di un ricorso al Tar del 11/9/95 per l’annullamento previa sospensione di un decreto del Ministero PP.TT. che escludeva dalla concessione dell’esercizio della radiodiffusione l’impianto con postazione in Calatabiano; relativo provvedimento di sospensione; parcella vistata dall’Ordine per un ammontare di £. 16.321.523); di attività esplicata avverso un ricorso proposto dai lavoratori di Telxxx (esibiva copia di parcelle relative ai ricorsi in appello contro  Tr. Concetto,  Tr. Giuseppe,  Tr. Lucia,  Ro. Silvio,  Da. Maria Assunta, per un ammontare complessivo di £. 22.747.121, nonchè copia della sentenza in grado di appello del tribunale di Messina che, riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’emittente al pagamento in favore degli appellati delle spese, liquidate in complessive £. 3.100.000); di un esposto presentato contro un dipendente, tale  Ma. Giovanni (esibiva copia di una parcella per un importo di £. 1.088.172); di una causa civile contro  Mi. Giovanni; di una controversia contro  Mi. Santi; di un ricorso per decreto ingiuntivo contro il comune di Fiumedinisi; di un ricorso contro la SIAE; di varie consulenze (esibiva in proposito una copia di parcella avente ad oggetto: parere situazione amministrativa – contabile di Telxxx s.r.l., per un ammontare di £. 1.809.169, nonchè una copia di parcella per una trattativa presso Telecom Italia s.p.a. e relativo parere, per un importo di £. 1.408.615); di una trattativa con la Cassa Rurale ed Artigiana di Itala ed il Monte dei Paschi di Siena, a fronte dell’esposizione debitoria personale degli imputati.

In ragione di tali attività riteneva di avere maturato un credito per onorari di complessive £. 45.000.000, che si sommava a quello relativo ai prestiti.

Di queste somme, pertanto, aveva chiesto, mediante una raccomandata, la restituzione, richiesta che gli imputati non avevano accolto, pertanto, avendo avuto notizia di un ricorso fallimentare inoltrato all’A.G. da parte di alcuni lavoratori, egli, con il fratello, aveva deciso di insinuarsi con un proprio ricorso.

A seguito di questa decisione, tuttavia, i rapporti con gli imputati avevano avuto un ulteriore deterioramento. Così, nella giornata del 7/5/97, si erano verificati i fatti presso la Pretura di Axx, dove la D. li aveva prima insultati in aula, con espressioni come farabutti, ladri, e, quindi, dopo circa un’ora, all’uscita dal palazzo, li aveva minacciati che, se non avessero ritirato il ricorso fallimentare, quella sera stessa sarebbe iniziata una campagna televisiva contro di loro. Ai fatti aveva assistito l’avv. Carmelo  Me. dello studio  Br..

Del resto già in precedenza – osservava il teste – quando il fratello Carlo si era candidato alle elezioni regionali, vi era stata una martellante campagna televisiva contraria, a fronte della quale era stato fatto ricorso al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, che, tuttavia, aveva archiviato il ricorso in quanto, nel frattempo, era stata modificata la disciplina normativa. In proposito veniva esibita copia del provvedimento con il quale l’Autorità archiviava il ricorso ritenendo non applicabile ai fatti il d.l. 266/96, entrato in vigore successivamente alla verificazione degli stessi.

Riferiva, inoltre, il querelante, che l’emittente degli imputati esercitava su tutti i politici della zona una costante pressione volta ad ottenere forme di contribuzione a fronte di atteggiamenti compiacenti nei servizi televisivi.

Sicchè la situazione del 1996 si era ripetuta nel 1998, quando, già prima delle elezioni, l’emittente aveva iniziato una campagna di stampa negativa contro i due M., volta ad isolarli politicamente. Anche in conseguenza di tali avvisaglie, M. Carlo aveva rinunciato ad una propria candidatura.

Il querelante spiegava che egli stesso avrebbe dovuto essere candidato nella lista del sindaco  Ar., quale consigliere comunale. Il G., tuttavia, aveva cominciato a fare pressione perchè tale candidatura venisse esclusa se egli non avesse rinunciato alle proprie pretese. Di tali pressioni aveva appreso, tra l’altro, dallo stesso  Ar., nel corso di una conversazione che era stata registrata, durante la quale il sindaco uscente gli aveva rappresentato le sollecitazioni ricevute dall’imputato, volte ad escluderlo dalla lista se non avesse accettato di sistemare la vicenda. Lo stesso sindaco gli aveva riferito che il G. era pronto ad avviare una campagna televisiva denigratoria, anche mediante la realizzazione di una rubrica avente ad oggetto  Roxxx, nel corso della quale sarebbero stati attaccati violentemente i M. e la stessa lista. Per tali ragioni, sosteneva il querelante, malgrado i buoni rapporti esistenti con il sindaco e la sua lealtà dimostrata votando sempre a favore in giunta, non era stato candidato. Situazione che gli era stata confermata dall’avv. Giovanni  Ca..

Avendo deciso di non candidarsi, entrambi i fratelli avevano ritenuto di sostenere la candidatura di  Ge. Nino alla Provincia. Ma anche tale scelta era divenuta occasione di attacchi. L’emittente, infatti, aveva concentrato le proprie attenzioni negative contro il candidato, affermando che lo stesso era sostenuto dai M. e che non si era mai fatto vedere nella zona di  Roxxx. A tal fine in più occasioni era comparsa la foto del candidato con la scritta chi l’ha visto ? Lo stesso  Ge., unitamente al padre, in presenza di tali Romeo Caterina (successivamente identificata per  Ra. Caterina) e  Ce. Giovanni, aveva avuto un colloquio con l’avv.  Lo., il quale aveva detto loro che i G. avrebbero interrotto la campagna solo se i M. avessero ritirato il ricorso fallimentare, ed in particolare se avessero concluso una transazione prima dell’appuntamento elettorale.

A proposito di tale ricorso, che successivamente era stato rigettato anche dalla Corte d’Appello, il querelante riferiva di avere chiesto in quel periodo, all’udienza del 27/4/98, un rinvio su sollecitazione degli imputati, ricevuta tramite tale  Lam. Giovanni e tramite l’avv.  Lo.. Ed invero, come risulta dalla documentazione prodotta, in tale data, all’udienza, la Corte d’Appello disponeva il rinvio, su sua richiesta formulata per esaminare le comparse di costituzione.

Il  Ge., essendo rimasto vano il tentativo di dissuadere gli imputati, aveva chiesto ai M. di accettare le condizioni che quelli ponevano.

Il 22/5/98, a pochi giorni dalla data delle consultazioni, la D., nel corso di una telefonata che egli aveva registrato, gli comunicava che entro le 17,00 dello stesso giorno dovevano concludere l’accordo. In tal caso l’emittente avrebbe trasmesso un comunicato stampa redatto personalmente dal candidato  Ge.. Tale vicenda gli era stata ribadita anche dall’avv.  Ca..

L’incontro, tuttavia, era saltato in quanto l’avv. Dino  Ar., presso il quale si doveva siglare la transazione, aveva comunicato di essere impegnato. L’incontro, pertanto, era stato spostato al sabato successivo, 23 maggio.

In tale serata egli si era presentato all’appuntamento con il fratello e l’isp.  La.. Una volta siglata la transazione si era allontanato ed aveva notato la D. che parlava al telefonino con il marito. Aveva, quindi, appreso da tale  Tr. Lucia, che al telegiornale di Telxxx, andato in onda in ritardo, era stata data lettura del comunicato del  Ge..

Precisava, inoltre, il teste che le condizioni della transazione gli erano state imposte dalla D. e confermate dall’avv.  Ca. e che, inoltre, della vicenda era al corrente l’avv.  Ar., in relazione al quale esibiva copia di una missiva allo stesso indirizzata, datata 18/5/98, con cui si manifestava disponibilità ad una transazione e si chiedeva la cessazione degli attacchi televisivi.

Gli imputati, sottoponendosi ad esame, negavano o ridimensionavano i fatti.

G. Umberto riferiva di essere direttore dei servizi giornalistici di Telxxx, di avere pronunciato le espressioni di cui ai capi di imputazione, e di conoscere i M. da una decina d’anni, derivandone un rapporto di confidenza. Affermava di non avere trattato direttamente per la cessione delle quote della televisione, sebbene della cosa fosse a conoscenza. Di essa, invece, si era occupata, nel 1996, la moglie, amministratrice dell’emittente.

In tale periodo era sorto anche un contrasto con i M. quando, cioè, uno dei fratelli si era candidato per Foxxx ed aveva chiesto sostegno.

Quanto ai fatti successivi riferiva che nel 1998, alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali per le elezioni comunali, era stato contattato dal  Lam. il quale gli aveva riferito che i M. volevano un incontro chiarificatore. Tale incontro era stato concordato in Fiumedinisi, presso l’abitazione dello stesso  Lam., dove egli si era presentato unitamente alla moglie, mentre per i M. era presente Sergio. In tale occasione il  Lam. aveva invitato le parti a chiudere il contenzioso. Egli aveva contestato l’importo delle parcelle e l’insinuazione al passivo. Quindi, sulle pressioni del  Lam., era stato raggiunto un accordo per definire la questione mediante il pagamento della somma di £. 5.000.000 in contanti e £. 5.000.000 in pubblicità, subordinando lo stesso all’interessamento del G. affinchè il M. venisse inserito nelle liste elettorali. Egli aveva osservato di non avere un tale potere, malgrado ciò, la sera stessa, si era recato presso l’ Ar. rappresentando il fatto. Il sindaco gli aveva risposto che, in ragione della sua amicizia, avrebbe chiesto ad un amico di uscire dalla lista per fare posto al M., ma di fronte a tale considerazione egli aveva replicato di non potere pretendere tanto.

Aggiungeva che i M., in precedenza, si erano avvalsi di Telxxx per della pubblicità. Parimenti agli stessi erano stati conferiti incarichi professionali a fronte dei quali era stata presentata una parcella di £. 46.000.000, contro la quale si era fatta opposizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Ammetteva, tuttavia, che, per quanto a sua conoscenza, nessuna somma era stata corrisposta a fronte degli incarichi professionali in questione.

Sosteneva, poi, che i M., unitamente ai  Ge., padre e figlio, ed all’avv.  Lo., frequentemente si recavano presso l’emittente per impartire direttive. Tuttavia egli mai aveva partecipato a tali incontri, in quanto non tollerava ingerenze nell’attività giornalistica, mentre i rapporti con le parti erano stati intrattenuti dalla moglie.

Lo stesso  Ge. padre li aveva sollecitati a non proseguire negli attacchi nei confronti del figlio che, a suo dire non meritava questo trattamento. Invito che egli, tuttavia, aveva ignorato.

Quanto all’incontro presso l’avv.  Ar. affermava che quest’ultimo era stato tempestato di telefonate dai M., che gli chiedevano di definire la transazione con urgenza. Tanto aveva appreso dallo stesso avv.  Ar.. Gli stessi, da ultimo, avevano detto che l’accordo doveva necessariamente essere concluso la sera del sabato precedente le elezioni, altrimenti sarebbero successe cose gravissime. Si era, pertanto, concordato l’incontro presso l’avv.  Ar., intorno alle 18,00 del 23/5/98, incontro al quale si era presentata solo la moglie con i bambini, essendo egli impegnato nella lettura del telegiornale.

In merito precisava che nei giorni precedenti il 23 maggio, il notiziario delle 20,30 non era andato in onda, poiché si era dato spazio alle trasmissioni elettorali. Il sabato 23 maggio, invece, essendo giornata preelettorale, il telegiornale era andato regolarmente in onda alle 20,30. In tale occasione egli aveva letto un comunicato fattogli pervenire dal  Ge..

Negava, infine, di avere ricevuto, quella sera, telefonate dalla moglie, la quale, peraltro, era priva di cellulare, ed asseriva di avere appreso dell’arresto solo alle successive 22,15. Escludeva, parimenti, di avere mai chiesto ai M. di ritirare l’istanza di fallimento.

Simili dichiarazioni rendeva D. Carmela, la quale riferiva di avere conosciuto, inizialmente, M. Sergio, con il quale si era instaurato un rapporto di amicizia e di frequentazione abituale. Trascorso qualche tempo dal primo incontro, ella aveva manifestato l’intenzione di cedere l’emittente ad una persona di Messina, con la quale le trattative erano già in stato avanzato. Appresa tale circostanza il M. aveva manifestato delle perplessità, sostenendo che sarebbe stato un fatto negativo sottrarre l’emittente al patrimonio locale. Pertanto si era offerto, unitamente ad una cordata di amici, di rilevare il 50% della società.

Sicchè era stata interrotta la trattativa con il potenziale acquirente di Messina e ne era stata avviata una nuova con il M., per la quale si era giunti anche alla redazione di una bozza di preliminare di acquisto. Malgrado ciò la trattativa, nel prosieguo, era naufragata. Infatti, ad un certo punto, la D. aveva chiesto che nel contratto di vendita venisse inserita la clausola in base alla quale il marito non potesse essere licenziato dall’emittente. Dopo un primo orientamento favorevole, il M. si era rifiutato, ritirando la proposta.

Rettificando la precedente dichiarazione, poi, l’imputata sosteneva che, già prima del 1996 l’avv. Carlo M. aveva chiesto di acquistare una quota della società, pagando a tal fine la somma di £. 3.000.000, anche se l’acquisto non era stato formalizzato in attesa della conclusione delle successive trattative.

L’imputata ammetteva, quindi, l’attività professionale dei M. in favore dell’emittente. Precisava, tuttavia, che una prima iniziativa si era verificata quando alcuni dipendenti avevano iniziato una vertenza che, in primo grado, su richiesta della parti, era stata decisa in via equitativa. In tale circostanza l’avv. M., avendo appreso il fatto, aveva insistito per ricorrere in appello, malgrado il parere contrario dell’avv.  Mi. che aveva patrocinato l’emittente in primo grado. Per tale ragione era stato proposto l’appello, ma questo era stato rigettato.

Contemporaneamente erano sorti problemi con la concessione delle frequenze, la quale era stata rilasciata con esclusione del canale che consentiva di raggiungere  Taxxx e Giardini. L’avv. M. si era offerto di proporre un ricorso al Tar, che, effettivamente, era stato accolto con la pronuncia di una sospensiva tuttora vigente.

Per tali attività inizialmente alcun onorario era stato richiesto dai M.. Solo nel marzo 1996 questi avevano presentato, per l’attività dinanzi al Tar, una parcella di circa £. 16.500.000, avverso la quale, ritenuta eccessiva, era stato presentato un ricorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il quale, tuttavia, non aveva mai risposto. Contemporaneamente i querelanti, aderendo al ricorso proposto dai dipendenti, avevano chiesto il fallimento della società.

Tale circostanza – asseriva l’imputata – aveva appreso dall’avv.  Br. nel maggio del 1997, presso i locali della Pretura di Axx. Pertanto vedendo i querelanti, li aveva chiamati fuori e qui, effettivamente, in maniera decisa e ferma, aveva detto loro vergognatevi. Quindi si era allontanata. Successivamente, ritornando in macchina, aveva visto anche l’altro fratello e, sporgendosi dal finestrino, aveva detto nuovamente vergognatevi.

Solo nel giugno del 1997, però, presentandosi all’udienza dinanzi al Tribunale fallimentare, aveva scoperto che i M. si erano inseriti non solo con la parcella da £. 16.500.000, ma anche con altre parcelle che mai le erano state comunicate.

Successivamente, nel mese di settembre-ottobre 1997, erano state saldate le pretese dei lavoratori, salvo una modesta parte che veniva contestata. Sicchè l’istanza di fallimento era stata rigettata dal Tribunale. Avverso tale provvedimento era stato proposto appello e nella relativa procedura i M. avevano chiesto un rinvio. Nelle more la D. affermava di essersi trovata, con il marito, a Fiumedinisi, dove aveva visto il M. accompagnarsi al  Lam.. La sera o il giorno successivo era stata contattata da quest’ultimo il quale le aveva riferito che i M. volevano incontrarsi per definire la questione. Era stato, pertanto, fissato un incontro che si era svolto presso l’abitazione del  Lam.. In tale occasione era stato raggiunto un accordo in virtù del quale i M. avrebbero ricevuto la somma complessive £. 10.000.000, di cui £. 5.000.000 in pubblicità. Contemporaneamente era stato chiesto loro di indurre l’ Ar. a candidare M. Sergio per le elezioni al comune. Così, verso le ore 23,00 dello stesso giorno, ella, unitamente al marito ed ai figli, si era portata presso l’ Ar. formulando tale richiesta, che tuttavia – diversamente da quanto sostenuto dal G. – non era stata accolta.

I M., quindi, non si erano fatti più sentire. Inoltre  M. Sergio, quando si erano incontrati, le aveva comunicato di non ritenere più valido l’accordo, dal momento che egli non era stato inserito nella lista elettorale. L’aveva quindi invitata a rivolgersi all’avv.  Lo.. Contemporaneamente era stato richiesto un rinvio nella causa in appello, istanza alla quale ella, tramite l’avv.  Ar., si era opposta.

In ordine agli attacchi televisivi l’imputata precisava che l’emittente aveva assunto una posizione critica nei confronti del candidato  Ge. dal momento che questo non si era, in precedenza, impegnato per il collegio. Di tale fatto, tuttavia, i querelanti non si erano mai doluti. Ciò che, invece, li aveva infastiditi era stata la diffusione della notizia secondo cui il sostegno dei M. a favore del  Ge. discendeva dal fatto che l’on.  Be., zio del candidato, aveva promesso ad uno dei fratelli un incarico politico alla regione. Notizia che l’emittente aveva appreso dall’on.  Ma., che aveva fatto pervenire anche una bozza del decreto di conferimento dell’incarico, decreto che, tuttavia, in giunta, non era stato approvato.

In ogni caso, negli ultimi giorni della campagna elettorale, in due occasioni a distanza di otto giorni l’una dall’altra, l’avv.  Lo. si era presentato presso l’emittente. La prima volta si era presentato con il padre del candidato, la seconda volta, il venerdi precedente le elezioni, con lo stesso candidato. In entrambe le circostanze aveva chiesto conto e ragione dell’atteggiamento tenuto nei confronti del  Ge., e gli erano state spiegate le ragioni politiche della critica.

Nel corso di uno di tali incontri, inoltre, l’avv. Carlo M. aveva contattato telefonicamente il  Ge.. Perciò, solo per questo motivo, il discorso era caduto sulla vertenza che la vedeva opposta a quest’ultimo, rispetto alla quale l’avv.  Lo. aveva sollecitato, amichevolmente, una definizione. Anzi egli stesso aveva abbozzato, con una matita, una ipotesi di transazione.

Nel corso del secondo incontro, inoltre, il  Lo. aveva recato un comunicato del candidato  Ge., di cui si sarebbe dovuto dare lettura nel corso del telegiornale. Per un mero disguido, tuttavia, a causa della confusione che c’era quella sera, ciò non era stato fatto. Pertanto, precisava la D., il giorno successivo, per motivi di correttezza, il marito aveva dato lettura del comunicato in questione.

Nel contempo, qualche giorno prima, l’imputata sosteneva di avere contattato l’avv.  Ar., rappresentandogli che i fratelli M. volevano chiudere la vicenda. Aveva chiesto, pertanto, di stabilire la data per un incontro. L’ Ar., tuttavia, impegnato nella campagna elettorale, le aveva detto che avrebbe contattato personalmente l’avv. M.. Chiariva che la sua fretta di chiudete la vicenda discendeva esclusivamente da una scelta di principio.

In ogni caso l’incontro venne fissato per il sabato precedente le elezioni. Poiché il marito nella medesima giornata era impegnato come presidente di seggio, e, pertanto, non poteva prevedere a che ora si sarebbe sbrigato e se avesse fatto in tempo a dare lettura del telegiornale, ella aveva chiesto che l’incontro si svolgesse entro le 17,30, così da avere la possibilità di rientrare per l’ora del notiziario.

Malgrado ciò i M. non erano stati puntuali, giungendo presso il comitato elettorale dell’avv.  Ar. con notevole ritardo, ed in compagnia di un giovane che era stato presentato quale collega di studio. Una volta riunitisi il M. aveva esibito il testo della transazione che, dopo alcuni chiarimenti, venne firmato.

Escludeva di avere telefonato al marito, dopo la firma, asserendo, tra l’altro, di essere stata all’epoca sprovvista di un telefono cellulare.

Sosteneva, infine, che quella sera il telegiornale, come successivamente aveva appreso, era andato in onda regolarmente, e, nel corso dello stesso, il marito aveva dato lettura del comunicato del  Ge., che, evidentemente, aveva trovato sulla scrivania. Esibiva in proposito una videocassetta ed affermava che, dalla visione della stessa, si poteva constatare come la trasmissione avesse avuto uno svolgimento diverso da quello descritto dalla teste  Tr.. In particolare questo non era andato in onda in ritardo, ed inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla  Tr., si era aperto con un riepilogo delle posizioni dei candidati in lizza e, solo dopo, era stata data lettura del comunicato del  Ge.. Precisava, tuttavia, che la videocassetta prodotta non era quella originale, bensì una copia di quella, da cui era stato estrapolato lo spezzone relativo al telegiornale del 23 maggio.

In esito all’istruttoria dibattimentale deve ritenersi che la vicenda per cui è processo maturi e si sviluppi sullo sfondo degli intrecci del potere politico provinciale. Un ambiente in cui, evidentemente, il possesso di una emittente televisiva, sia pure con un bacino di utenza assai modesto e localizzato, proprio in quanto idonea a garantire un minimo di visibilità, costituisce insieme terra di conquista e strumento di lotta.

Il tutto, dunque, va inquadrato in un contesto socio – politico apparentemente portato a svilire uno dei capisaldi della democrazia quale è la libertà di stampa: libertà scambiata ed impiegata ora per favorire taluno, ora per colpire qualcun altro. Come si evince, tra l’altro, dalle dichiarazioni del querelante M. Carlo, l’emittente Telxxx veniva infatti utilizzata da tutti i contendenti politici e dagli stessi editori. Tutti, infatti, si affrettavano a elargire contributi e prestiti e ad intrattenere rapporti cordiali, al punto da offrirsi per la lettura del telegiornale o da adoperarsi per evitare che una banca procedesse al pignoramento di alcuni beni degli imputati. Si deve, pertanto, ritenere che l’emittente, per il suo potenziale mediatico, venisse ambita e temuta da molti: i politici che avevano interesse a fornire di se un immagine positiva con l’elettorato e, al limite, a colpire gli avversari; i proprietari che si avvalevano di tale aspirazione non disdegnando aiuti, richieste e pretese.

In tale ambito gli imputati, gestendo una modesta emittente quale Telxxx, come asserito dal querelante e confermato da altri testi, direttamente – per esempio la  Tr. – o indirettamente – per esempio l’ Ar. – avrebbero spesso tentato di trarre profitto da tale posizione di forza, sia pure relativa, finendo col trasformare quello che è un supremo bene costituzionale, quale l’informazione, in uno strumento di potere. Lo stesso Gabersek, del resto, ha ammesso che per la vita dell’emittente erano fondamentali i contributi che venivano erogati dai politici per la concessione di spazi.

In questo contesto in cui sembra che la libertà di stampa e di opinione, piuttosto che essere presidio della democrazia, finisca col diventare limitazione della stessa, si colloca la vicenda per cui è processo, e nulla appare più normale dell’atteggiamento degli imputati i quali potevano ritenere atti di liberalità le prestazioni professionali ed il denaro ricevuto. Del resto gli stessi querelanti finivano con l’ingenerare e rafforzare tale convinzione. Per ammissione degli stessi i rapporti con gli imputati si sono sviluppati in maniera estremamente positiva per lunghissimo tempo, prima di addivenire ad una rottura i cui motivi, anche in sede dibattimentale, non sono apparsi chiari. Essi stessi hanno fornito la loro opera professionale (cause, consulti, mediazioni) senza mai pretendere alcunchè, anzi, in qualche modo ingerendosi nella vita organizzativa dell’emittente. Poi, improvvisamente, essi ricordano le prestazioni erogate nel tempo e presentano il conto, aderendo ad una istanza di fallimento e avviando azioni esecutive.

È verosimile che i querelanti, aspirando probabilmente a vette politiche più elevate, abbiano visto nell’emittente un strumento che potesse agevolare il raggiungimento delle loro ambizioni. In questa ottica può essere letta la vicenda, che fa da retroscena ai fatti per cui è processo, del tentativo di acquisto della televisione, effettuato dai M. – in proprio o per conto terzi, poco importa – e non andato a buon fine, sostanzialmente, per il contrasto sulla direzione dei servizi giornalistici, bene chiaramente in grado di conferire l’effettivo valore aggiunto.

Che in questa vertenza si debba individuare la principale fonte dei contrasti tra le parti si desume sia da ragioni di ordine temporale, sia di ordine logico.

Infatti, è, sostanzialmente, dopo il naufragio delle trattative, asseritamente avvenuto all’inizio del 1996 – come risulta anche dalla documentazione in atti – che avrebbero inizio gli attacchi televisivi portati dagli imputati, cioè in occasione delle elezioni regionali, che vedevano tra i candidati M. Carlo.

Ed è da tale momento che muterebbe anche il contegno dei querelanti. Questi, infatti, in precedenza, secondo quanto ammesso dagli stessi, avevano intrattenuto con l’emittente rapporti positivi, di collaborazione. Il M. Sergio aveva letto in alcune circostanze, il telegiornale e avrebbe anche segnalato per l’assunzione o la collaborazione una ragazza. Entrambi i fratelli, poi, si sarebbero dimostrati disponibili ad erogare prestiti, quanto meno in fiducia, dal momento che questi non sarebbero stati assistiti nè da garanzia, nè da prova documentale. Avrebbero, inoltre, messo a disposizione il loro impegno professionale verosimilmente senza nulla chiedere in cambio. Come asserito dagli stessi, infatti, in più di una occasione essi si sarebbero prestati per lo svolgimento di attività giudiziali ed extragiudiziali senza nulla pretendere, quanto meno nell’immediato. Trattasi palesemente di comportamenti ispirati, quanto meno, ad una forma di collaborazione o di fiducia, se non di amicizia. Dopo il fallimento delle trattative, invece, l’atteggiamento muta, ed i querelanti pretendono la restituzione delle somme asseritamente prestate ed il pagamento degli onorari relativi alle prestazioni asseritamente svolte. Atteggiamento che si esaspera, verosimilmente, tra il 1997 ed il 1998 quando i M. – come riferito dall’ Ar. – vengono emarginati nell’agone politico e, verosimilmente, cercano di recuperare terreno anche grazie all’emittente – come emerge dalle stesse dichiarazioni dell’ Ar., del G. e del  Lam. secondo le quali M. Sergio avrebbe sollecitato i buoni auspici dei G. per riconquistare una candidatura alle elezioni comunali. Non è esattamente chiaro, comunque, quale delle due parti apra il fronte del conflitto, nè risultano del tutto palesi le ragioni. Fatto sta che ne deriva, apparentemente, una sorta di guerra, senza esclusione di colpi, in cui ciascuno utilizza le armi di cui dispone. Ed in cui gli imputati impiegano l’arma che meglio conoscono: la televisione.

Venendo agli specifici episodi processuali, questi hanno inizio il 7/5/97, quando, presso la Pretura di Axx, la D., evidentemente pressata dal ricorso fallimentare presentato ai suoi danni, insulta i querelanti.

Non sfugge, in merito, come l’azione di questi ultimi si dispiega in un procedimento avviato da alcuni dipendenti dell’emittente che avevano iniziato, contro di questa, una vertenza nella quale Telxxx, almeno in una fase, era stata assistita processualmente proprio dagli stessi querelanti. Situazione che non poteva che rendere più sgradevole la vicenda.

In ogni caso le affermazioni dei querelanti in merito agli insulti ricevuti, descritti al capo a) della rubrica, risultano confermate dalle dichiarazioni di un teste, apparentemente estraneo alla vicenda, e, come tale pienamente attendibile, cioè l’avv. Carmelo  Me., nonchè nelle parziali ammissioni dell’imputata.

Il  Me., in particolare, ricordava di essersi trovato dinanzi all’ufficio di Pretura quando aveva visto due colleghi, che successivamente si erano presentati come i fratelli M., i quali discutevano con una donna – riconosciuta in aula per la D.. Quest’ultima, ad un tratto, con tono duro, pronunciava nei loro confronti le espressioni: vergognatevi, vergognatevi siete due farabutti, stasera … Non era in grado di riferire il prosieguo della discussione, né sapeva dire di eventuali minacce.

La D., in proposito, sottoponendosi ad esame, ammetteva di avere pronunciato espressioni del tipo vergogna nei confronti dei M., ma negava di averli minacciati.

Sicchè sussiste la responsabilità dell’imputata in ordine al reato ascritto al capo a), dovendosi ritenere verificato l’episodio, e potendosi riconoscere efficacia offensiva alle espressioni pronunciate dalla stessa, sia per il significato oggettivo di queste, sia per la carica allusiva che esse possedevano, sia, infine, per il tono e la forma in cui furono proferite, tale da manifestare, anche pubblicamente, disprezzo.

Alla luce di tali dichiarazioni, invece, deve ritenersi non provata la vicenda di cui al capo b). Sul punto, invero, la tesi accusatoria si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese, le quali, in linea di principio, possono essere da sole assunte come fonti di prova per il riconoscimento della responsabilità dell’imputato, ove vengano sottoposte ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva. Infatti, in quanto le dichiarazioni provengano da un soggetto interessato ad un certo esito del processo, e portatore di interessi tendenzialmente antagonistici rispetto a quelli dell’imputato, esse possono essere sufficienti, da sole, a provare il fatto solo se accompagnate da elementi obiettivi di riscontro e suffragate dalla conferma di elementi probatori estrinseci, o, quanto meno, sottoposte ad un attento e cauto controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, volto a valutare la sussistenza di situazioni che possano indurre a dubitare della loro attendibilità ed in particolare a sollecitare una deposizione interessata al di là della posizione formale di persona offesa. (cfr. Cass. 11 gennaio 2000, 4563; Cass. 6/10/99, 1423; Cass. 26/8/99, 11829; Cass. 16/6/99, 9734; Cass. 24 febbraio 1997, n.4946; Cass. 11 luglio 1997, n.8606; Cass. 28/2/92; Cass. 26/4/94). Nel caso di specie appare evidente la posizione conflittuale esistente tra le parti, sicchè le dichiarazioni delle persone offese, da sole, non possono reputarsi sufficienti a provare l’assunto. In merito tali dichiarazioni non hanno trovato alcun riscontro, dal momento che, per un verso, l’imputata ha escluso di avere pronunciato la sibillina minaccia; per altro verso l’unico teste presente, che pure ha udito gli insulti, ha negato di avere percepito le minacce.

Hanno trovato conferma le ipotesi descritte ai capi c), d) ed e) della rubrica. Queste, infatti, oltre ad essere state descritte compiutamente dai querelanti, sono state confermate dagli imputati – in particolare dalla D., la quale, nel corso del proprio esame riconosceva le espressioni descritte in detti capi della rubrica come effettivamente pronunciate nel corso del telegiornale di Telxxx – e risultano dalle trascrizioni delle videocassette contenenti la registrazione dei telegiornali in questione.

Invero nel corso del telegiornale del 18/4/1997, nell’ambito di un servizio dedicato ai M., l’imputato affermava: …di Carlo M. le disavventure politiche sono a tutte note ha partecipato alla ultima competizione elettorale... Competizione elettorale alle Regionali rimediando una magra figura per quanto ci riguarda. La sua disavventura politica inizia nel momento in cui decise di distaccarsi dalla… dal compianto onorevole Saverio  D’a. al quale per circa 10 anni aveva fatto il porta-borse. Carlo M.   secondo noi decide  appunto di allontanarsi dall'onorevole Saverio  D’a. in quanto credeva di aver tutti i titoli per fare carriera politica per conto proprio. Ma non ce l'ha fatta, perchè come dicevamo alle Regionali nonostante l'impegno che ha profuso non soltanto economico ma anche a livello di energie personali non è stato eletto all'assemblea regionale. Má di Carlo M. di  Roxxx, quale consigliere provinciale, pare che neanche nell'ambiente appunto del Consiglio Provinciale, pare che le sue quotazioni siano in netto ribasso per cui sembra che la sua figura stia per… la sua figura politica sia per svanire del tutto …

Nel corso del telegiornale del 7/5/1997 la D., dopo avere elencato i redditi dichiarati da alcuni amministratori comunali, commentava …Ci dispiace che l'assessore Sergio M. sia l'ultimo della classifica, perchè vuol dire che M. che di mestiere fa l'avvocato, nel 1995 per vivere ha avuto a disposizione poco più di 600.000 lire al mese e meno male che l'avvocato Sergio M. non fuma altrimenti non avrebbe avuto i soldi neppure per le sigarette. Ma non finisce qui, perchè siamo in  attesa di avere la dichiarazione dei Redditi del fratello, l'altro grande avvocato Carlo M., che essendo consigliere provinciale deve rendere pubblica la sua dichiarazionå dei redditi. Forse l'avvocato Carlo M. ha avuto più fortuna professionale del fratello, ma noi crediamo dal momento che i due lavorano assieme. E allora ci chiediamo se l'avvocato Sergio M. in un anno ha guadagnato appena 9 milioni significa che non ha avuto proprio un grande numero di clienti e quindi alla prima occasione quando i due fratelli avvocati credono di aver trovato un pollo cercano di spennarlo: ed è successo proprio a noi, a Telxxx, a cui i due fratelli hanno mandato per una sospensiva al  TAR di Catania, discussa circa 2 anni fa, una parcella di ben 16.321.000 lire, lira più-lira meno. All'improvviso i due fratelli hanno immaginato di essere diventati 2 grandi luminari del Diritto Amministrativo e, non contenti, visto che non abbiamo pagato entro i 5 giorni che ci avevano concesso dopo 2 anni, hanno presentato al Tribunale una bella istanza di fallimento nei confronti di Telxxx. I due grandi fratelli hanno forse sognato che finalmente Telxxx chiude, questo secondo noi è stato il loro sogno, perchè se così non è, solo altre 2 possibilità ci sono o i 2 fratelli hanno questi prezzi  per tutti, e allora capiamo il perchè della grande folla che c’è nello studio dell'avvocato M.; o forse il signor avvocato Carlo M. ha deciso di spennare qualche pollo, e in questo caso Telxxx, per rientrare della spesa dei 50 milioni che ha dovuto sborsare per candidarsi nelle liste di Foxxx alle ultime elezioni regionali, con il risultato fallimentare peraltro che tutti conosciamo. E non contenti di operare a Saxxx di Riva, dove hanno il loro studio legale, visto che non riuscivano più a contenere i clienti che ad ogni ora avevano dietro la porta, i  due grandi  luminari del Diritto Amministrativo hanno deciso di aprire uno studio anche a  Taxxx, forse nella speranza che trovino lì un altro pollo da spennare. Perchè se Sergio M. ha condotto una vita dignitosa con i 9 milioni che ha guadagnato nel 1995, quest'anno con gli oltre 16 milioni che pretende da Telxxx farà veramente una vita da nababbo…

Infine, nel corso del telegiornale del 8/5/1997, sempre la D., annunciando un telegramma dell’avv. Carlo M., proseguiva: …telegramma di intimidazione dell'avvocato Carlo M. a Telxxx, il consigliere provinciale ci diffida dall'attaccare lui ed il fratello Sergio. Ma i due fratelli non possono negare la verità, e cioè che hanno mandato a Telxxx una parcella di oltre 16 milioni per una sospensiva al TAR… Perciò già la parcella di 16.321.000 lire spedita dagli avvocati Carlo e Sergio M. era di per sè un'intimidazione nei confronti di Telxxx e la successiva istanza di fallimento al Tribunale tende secondo i fratelli M. a far scomparire una voce che evidentemente ai 2 fratelli dà  fastidio, perché non c'è dubbio che il fine ultimo dei due avvocati, dei 2 grandi avvocati, è quello di far fallire Telxxx. Inoltre non ci siamo mai sognati di far recedere i fratelli M. da quello che loro chiamano il loro diritto, questo lo vedremo eventualmente nelle sedi opportune, ma semplicemente ripetiamo: una parcella di quella cifra fa notizia e non capiamo il motivo perché non dovevamo darla anche se riguarda direttamente la vita di  Telxxx. Diciamo ai fratelli M., che oltre agli avvocati fanno anche i politici, che non ci lasciamo intimorire dalle loro minacce e non è la prima volta che Carlo e Sergio M. tentano tiri mancini nei confronti di Telxxx. Senza voler rispolverare cose lontane, ma per restare in tema di politica, l'avvocato Carlo M. l'anno scorso, in periodo di campagna elettorale era candidato nella lista di Foxxx alle Regionali e ci denunciò al garante per violazione della par condicio; Sergio M. arrivò a Palermo con una valigia piena di cassette registrate dei nostri telegiornali e fece più di un esposto con i quali insinuava, anzi diceva chiaramente che Telxxx favoriva alcuni candidati, chissà per quali interessi reconditi. L'azione dei 2 fratelli M. non ha però potuto niente contro Telxxx, perchè quando siamo stati convocati a Palermo siamo brillantemente riusciti a dimostrare la giustezza del nostro operato. Perciò gli avvocati M.  facciano il loro mestiere e lascino fare in pace quello agli altri; le minacce e le intimidazioni dei fratelli avvocati Carlo e Sergio M. non riusciranno a mettere il bavaglio a Telxxx, così come non sono riusciti a farlo fino ad ora. Daremo comunque notizia dettagliata delle ulteriori iniziative che sicuramente i fratelli M. continueranno ad intraprendere contro la nostra emittente …

L’accertamento della verificazione degli eventi non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità degli imputati.

 Occorre in merito osservare che la tutela dell’onore e della reputazione, beni certamente di rango costituzionale, trova il suo limite nell’altro bene, parimenti di rango costituzionale, del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e di esercitare, quindi, il diritto di critica del pensiero altrui.

Nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art. 21 Cost., e quello alla dignità personale di cui agli art. 2 e 3 Cost., si deve dare la prevalenza alla libertà di parola, fondamento delle libertà democratiche.

E  poichè il diritto di critica non si esprime nella semplice narrazione, ma in un giudizio e nella valutazione di fatti, essendo frutto di una visione soggettiva e unilaterale, in tale diritto rientra anche la possibilità di contestare in maniera netta e vibrante, ed anche aspra, la tesi, il giudizio o il comportamento altrui, a prescindere dal rispetto delle forme e degli stili (cfr. Cass 24/4/87, 5070). È chiaro che la critica, in quanto costituisce attacco all’altrui persona, ed espressione di disapprovazione, anche se manifestata in modo garbato, porta con se un potenziale offensivo, sia pure minimo, che, tuttavia, in considerazione della prevalenza della libertà di espressione del pensiero, resta penalmente irrilevante. La critica, infatti, soprattutto quando è rivolta ad un ragionamento o ad una rappresentazione di idee, assume sempre un valore di disapprovazione. Ne consegue che la disapprovazione, di per si, non può essere ritenuta penalmente rilevante, in quanto diretta espressione della libertà di pensiero (cfr. Cass. 28/2/73, 1741; Cass. 2/10/92; Trib.  Ro. 24/3/95; Trib.  Ro., 26/3/97).

Ne consegue che la critica diverrà illegittima e, dunque, penalmente sanzionata, solo quando essa trasmodi in attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso, travalicando lo scopo della critica stessa e sconfinando nel dileggio o nella contumelia, cioè nella lesione ingiustificata, e sproporzionata rispetto alla funzione critica, dell’altrui dignità (cfr. Cass 24/4/78; Cass. 24/4/85).

Parimenti, qualora sulla base di fatti veri di per sè non diffamanti, si attribuiscano all’autore dei fatti stessi specifiche intenzioni disonorevoli, non dimostrate inequivocamente da quei fatti, ed obiettivamente lesivi della dignità, non giustificati dalla funzione polemica, non si verte in ipotesi di esercizio del diritto di critica,   consistente nella contrapposizione di idee mediante disapprovazione, sia pure in toni aspri, di fatti compiuti o di giudizi espressi da altri (cfr. Cass., 12/12/86).

A maggior ragione queste considerazioni valgono nell’ambito politico. L’efficacia scriminante della critica è, infatti, più accentuata in tale contesto, nel quale essa può essere esercitata con modalità più nette e vibranti, senza rituali ed ipocriti omaggi a stili e forme espressive, essendo caratterizzata dal particolare contesto in cui si esplica, dalle finalità perseguite, proprie dell’associazione o del gruppo da cui proviene, e dall’argomento di carattere corporativo. È evidente, infatti, come l’attività politica sia attività essenzialmente dialettica e di contrapposizione nei confronti della controparte. Ed è altrettanto evidente che tale dialettica si esplichi essenzialmente nella contestazione dell’operato e delle capacità altrui. Per cui devono ritenersi consentite, nell’ambito di tali contese, espressioni dure, toni o modi di disapprovazione e riprovazione, anche molto aspri, esagerati o aggressivi (cfr. Cass. 2/10/92; Cass. 24/4/78; trib.  Ro. 26/3/97).

Nel caso di specie deve ritenersi scriminata la condotta dell’imputato G. con riferimento all’ipotesi descritta al capo c) della rubrica. Le espressioni pronunciate in tale contesto, sebbene chiaramente sprezzanti, rientrano nei limiti della facoltà di critica, contestando scelte, condotte e progetti politici.

Non si ravvisa, invece, alcun contenuto diffamatorio nella condotta contestata al capo e) della rubrica.

In tale circostanza, come si evince dal testo sopra trascritto, appare evidente un uso improprio del mezzo televisivo, impiegato non per fornire notizie di interesse generale, ma per condurre un’azione personale. Gli imputati, invero, hanno utilizzato il proscenio del notiziario della loro emittente per rispondere ai M., nell’ambito di una vertenza privata. Tale condotta, che sotto un profilo deontologico non appare corretta, non assume, tuttavia, rilevanza penale, dal momento che le espressioni utilizzate non possiedono contenuto lesivo dell’altrui reputazione, limitandosi a fornire un commento, anche caustico, ad un’azione giudiziaria intrapresa dai querelanti e ritenuta – a torto o a ragione, poco importa, rientrando la questione nell’ambito delle legittime valutazioni critiche – un modo per fare chiudere l’emittente, risultato che, peraltro, sarebbe stato probabilmente raggiunto ove fosse stato accolto il ricorso fallimentare.

Non altrettanto può dirsi con riferimento alle ipotesi di cui al capo d). In essa, palesemente, la critica politica, peraltro polarizzata da questioni personali degli imputati, trasmoda nel dileggio fine a sè stesso. Sul punto, si badi, il contenuto diffamatorio non si ravvisa nella diffusione, sia pure sarcastica, delle notizie riguardanti il reddito dichiarato dall’avv. Sergio M., tanto più che lo stesso rivestiva una carica pubblica, sicchè, a maggior ragione, doveva essere esposto al controllo dell’opinione pubblica. Pertanto non può ravvisarsi contenuto offensivo nell’insinuazione, emergente chiaramente dal messaggio, che il reddito dichiarato dal querelante fosse eccessivamente modesto per le condizioni dello stesso, rientrando tale valutazione nell’ambito della legittima critica politica. Il contenuto diffamatorio, invece, emerge, con nitidezza, nella misura in cui si attribuisce ai querelanti un intento fraudolento e rapace, quando, cioè, si afferma che gli stessi non attendono altro che un pollo da spennare. Con ciò, infatti, si attribuiscono agli stessi intenti abietti, non supportati da elementi oggettivi, oltre a fornire degli stessi una gratuita valutazione negativa della personalità.

Di tale fatto risponde la D., in quanto lettrice del telegiornale, ed il G., in quanto direttore responsabile. Invero, a norma dell’art. 30 c. 4 l. 223/90 per il caso di diffamazione commessa a mezzo trasmissioni radiotelevisive concernenti l’attribuzione di un fatto determinato, si applicano al concessionario ovvero alla persona delegata al controllo della trasmissione, cioè, nel caso di specie, al direttore responsabile, le sanzioni previste dall’art. 13 l. 47/48, che concerne, appunto, una circostanza aggravante per il reato di diffamazione. Non potendosi accettare che tale estensione operi a titolo di responsabilità oggettiva, figura che sarebbe in contrasto con la disciplina costituzionale, deve ritenersi che questa fattispecie debba essere ricondotta nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 57 c.p., la quale contempla un’ipotesi di reato proprio del direttore del periodico, che presuppone, per un verso, che il direttore non abbia concorso (dolosamente) con l’autore della pubblicazione (cfr. Cass. 2/5/90), per altro verso che abbia omesso colposamente di vigilare sul contenuto della pubblicazione. In tale contesto la pubblicazione offensiva costituisce non una condizione obiettiva di punibilità, bensì l’evento del reato, cagionato dalla condotta colposa del direttore responsabile (cfr. Cass. SS.UU. 18/11/58; Cass. 4/3/82).

In detto reato il direttore risponde a titolo di colpa, condizione psicologica che consiste nella violazione del dovere giuridico, che gli incombe, di vigilare sul contenuto del periodico affinchè mediante esso non vengano commessi reati. Sicchè, ai fini della individuazione della colpa è sufficiente verificare la omissione cosciente e volontaria di detto puntuale controllo, senza che sia necessario accertare se la omissione abbia avuto luogo per colpa, dal momento che già la stessa omissione costituisce atteggiamento colposo, per violazione di una norma specifica (cfr. Cass. SS.UU. 18/11/58; Cass. 5/5/81; Cass. 25/2/83; Cass. 13/2/85), con la conseguenza che è onere dell’imputato dimostrare che l’omesso controllo della specifica pubblicazione sia derivato da un atto ad egli non imputabile. Circostanza non realizzatasi nel caso di specie.

Più articolata, inevitabilmente, la disamina dei fatti di cui al capo f). Si rimprovera agli imputati di avere minacciato l’uso e l’abuso dello strumento televisivo al fine di conseguire vantaggi economici consistenti nel fare recedere i querelanti dalle pretese vantate e dalle azioni giudiziarie intraprese.

In merito a tali fatti venivano escussi numerosi testi, i quali si presentavano non sempre spontanei e talora fornivano versioni apparentemente reticenti o fuorvianti.

Emblematica, in proposito, la deposizione del teste  Ar. Gaetano.

Questi, sindaco di  Roxxx all’epoca dei fatti, smentiva dapprima quanto sostenuto dal M. Sergio circa le pressioni ricevute e l’esclusione della candidatura. Lo stesso, tuttavia, poi ammetteva di avere avuto un incontro con il M., confermando sostanzialmente il testo della registrazione operata da quest’ultimo.

In proposito deve osservarsi come le registrazioni di conversazione tra persone presenti, effettuate da parte di uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del g.i.p. ai sensi dell’art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazioni telefoniche o ambientali in senso tecnico – le quali postulano, tra l’altro, che l’intercettazione avvenga all’insaputa di tutti i compartecipi – ma si risolvono, sostanzialmente, in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni (cfr. Cass. 11/6/98; Cass. 14/4/99, 6302).

Tanto posto, dal testo della registrazione in questione, asseritamente risalente al 18/3/98, si evince che l’ Ar. avrebbe affermato di essere stato chiamato a casa per la storia di Telxxx e di essere stato trattenuto al telefono dall’interlocutore, il quale minacciava che ogni sera, su sta cosa, avrebbe lasciato uno spazio per attaccare il M. ed il Sindaco e avrebbe fatto l’ira di Dio delle cose. Quindi l’ Ar. invitava l’interlocutore a sistemare la vicenda dicendo che problemi di candidatura non ce n’erano, anche se si doveva risolvere questa faccenda. Ad espressa domanda dichiarava che l’interlocutore gli aveva riferito che, se nella lista ci fosse stato il M., sarebbe stata guerra aperta nei confronti di tutta quanta la lista. Sconsigliava che il M. Carlo si candidasse alle provinciali con questa … con questa…

Di fronte a tale registrazione, che pure riconosceva, l’ Ar., negava, tuttavia, che l’esclusione della candidatura del M. fosse conseguenza delle pressioni degli imputati, asserendo, invece, che i rapporti con i querelanti avevano cominciato a deteriorarsi già dopo le regionali del 1996, ed erano totalmente decaduti quando, sulla stampa, erano comparse dichiarazioni di M. Carlo, dalle quali si evinceva una sua volontà di candidarsi a sindaco di  Roxxx in contrapposizione allo stesso  Ar.. Per tale ragione egli riferiva di non essersi più fidato dei querelanti. Del resto già M. Sergio, che faceva parte della sua giunta, aveva tenuto un comportamento poco gradito. Infatti, sebbene non avesse mai votato contro nelle riunioni, per lungo periodo non aveva partecipato alle stesse. Quando, inoltre, gli era stato chiesto di spiegare le dichiarazioni del fratello, era apparso alquanto evasivo. Per tali ragioni – ribadiva l’ Ar. – e solo per queste, egli, unitamente alle altre persone della lista, aveva deciso di non ricandidare il M. Sergio. Spiegava, invece, di avere rassicurato il M. il 18/3/98 solo perchè la candidatura non era oggetto di quella discussione, oltre che per una sorta di ipocrisia politica.

Quanto ai G. affermava di conoscerli da tempo, sin dal 1990, e di avere sempre avuto con essi buoni rapporti. A questi, inoltre, in quanto titolari dell’emittente, in particolare in prossimità delle elezioni, aveva sempre liberamente erogato contributi personali, dell’ordine del milione, così come, del resto, aveva sempre fatto con altri giornali locali. A fronte di tali contributi, che non erano comunque finalizzati direttamente all’acquisto di spazi pubblicitari, non era stata emessa mai alcuna ricevuta. Ricevute, invece, erano state emesse per i contributi che talora aveva erogato il Comune.

Sosteneva, infine, di avere appreso dai G. dei dissidi esistenti con i M. e di essersi interessato, in occasione dell’incontro del 18/3/98, al solo fine di stimolare un riavvicinamento per ragioni di amicizia. Il G., in particolare, gli aveva sempre chiesto se poteva fare da in diario nella risoluzione della controversia, inducendo i M. a moderare l’importo delle pretese, così come egli aveva, comunque, pensato di fare attesi i rapporti che c’erano con gli uni e con gli altri. Ammetteva la possibilità che il G. gli avesse detto io gliela farò pagare, riferendosi ai M. e che gli avesse fatto capire che, se non si fosse realizzato l’accordo, come si fa di solito quando uno vuole cercare di avere dall’altra parte un accordo e l’altra parte non sente, ci sarebbero state delle ripercussioni negative per i M., anche attraverso una campagna di stampa. Ammetteva, ancora, che il G. gli avesse detto di essere contrario alla famiglia M., anche se, in prossimità della scadenza per il deposito della lista, era stato contattato nuovamente dall’imputato che, al contrario, gli aveva chiesto di inserire in lista il M. Sergio, richiesta alla quale egli si era fermamente opposto.

Quest’ultima circostanza veniva confermata da  Lam. Giovanni. Il teste riferiva, in particolare, di essere amico di entrambe la parti e di avere incontrato in una circostanza, a Fiumedinisi, M. Sergio. Avendo appreso dei contrasti esistenti, per amicizia, aveva tentato una mediazione, orga Nixxxndo un incontro tra le parti che, effettivamente, si era svolto presso la sua abitazione. In quella occasione i M. e i G. avevano raggiunto un accordo, in base al quale i primi si sarebbero accontentati della somma di £. 5.000.000 (o £. 10.000.000, di cui £. 5.000.000 in pubblicità), in cambio i secondi avrebbero fatto una campagna di stampa in loro favore ed avrebbero interceduto presso l’ Ar. perchè M. Sergio venisse candidato. Dopo tale incontro, tuttavia, aveva appreso dagli stessi G. che l’ Ar. aveva respinto la richiesta.

Anche  Ca. Giovanni smentiva la versione del M. Sergio. Questi chiariva di conoscere i M. ed i G., i quali aveva assistito in una controversia di lavoro nei confronti di tale  Tr. più altri, ed in una conseguente procedura fallimentare. Affermava di avere più volte avuto occasione di parlare con i M., che aveva invitato a transigere, tuttavia escludeva di avere mai riferito di minacce portate dai G., ed in particolare di campagne di stampa contro i M. e di condotte tese a paralizzare una loro eventuale candidatura.

Malgrado ciò riconosceva la telefonata, di cui esiste registrazione in atti, asseritamente effettuata il 22/5/98, nella quale colloquiando con M. Sergio, quest’ultimo collegava la definizione della transazione alle campagne televisive, ed affermava che l’accordo doveva essere formalizzato entro le 17,00. Affermava, tuttavia, che il riferimento all’ultimatum era stato fatto dallo stesso M. Sergio, senza che egli ne avesse avuto alcuna conoscenza diretta, nè avendo mai constatato attacchi televisivi contro i querelanti.

Quanto alle pressioni realizzate in relazione alla candidatura del  Ge., solo il candidato,  Ge. Nino, forniva parziali conferme alle dichiarazioni dei querelanti.

Questi, all’epoca candidato per la lista di Foxxx alle elezioni provinciali nel collegio comprendente la zona jonica di Messina, asseriva di essere amico di M. Carlo, il quale, unitamente al fratello, lo aveva sostenuto nella campagna elettorale. Affermava di avere appreso solo da terzi, ed in particolare dall’avv.  Lo., negli ultimi giorni della campagna elettorale, di un’azione denigratoria realizzata a suo danno dall’emittente Telxxx. Di tali fatti, tuttavia, aveva solo una conoscenza indiretta, non avendo mai preso visione di alcuna trasmissione di tale emittente. Sempre per il tramite dei suoi referenti politici – ed in particolare dello stesso  Lo. – aveva appreso che l’operazione posta in essere dall’emittente – di cui non sapeva darsi una spiegazione – era collegata a crediti vantati dai M. nei confronti dei titolari dell’emittente stessa. Aveva altresì appreso di una trattativa – cui, personalmente, non aveva mai preso parte – finalizzata a risolvere la questione entro la fine della campagna elettorale, onde fare cessare gli attacchi nei suoi confronti, che tanto danno gli avevano arrecato. A tale scopo egli stesso, unitamente al padre Antonino ed all’avv.  Lo., si era portato presso la sede dell’emittente, dove aveva conosciuto il G. e la D.. In tale occasione vi era stata una discussione con quest’ultima, alla quale egli non aveva preso parte e di cui, pertanto, non sapeva definire i termini. Ricordava, altresì, di avere inviato all’emittente un fax in cui aveva spiegato le proprie ragioni. Non credeva, tuttavia, che lo stesso fosse stato diffuso. Escludeva di avere mai effettuato personalmente delle pressioni sui M. o sul  Lo. al fine di definire la controversia.

Solo parzialmente concordanti le dichiarazioni di  Ge. Antonino, padre dell’omonimo candidato, il quale affermava di conoscere i querelanti, che militavano nella stessa area politica, e che, in occasione delle amministrative del 1998, per le elezioni del consiglio provinciale, nel collegio di  Taxxx, avevano apertamente sostenuto la candidatura del proprio figlio. Tale iniziativa, tuttavia, era stata osteggiata ed impedita dai titolari dell’emittente Telxxx, i quali, in più di una occasione, avevano attaccato il candidato contestandogli l’assenza dal collegio elettorale. In particolare, negli ultimi giorni della campagna, l’ostruzionismo era stato particolarmente intenso e l’avv.  Lo. gli aveva riferito che ciò era finalizzato a colpire i fratelli M., anche se non ne aveva specificato le ragioni. Egli stesso, unitamente al  Lo., si era incontrato con il G. – che riteneva di riconoscere in aula – lamentandosi degli attacchi nei confronti del figlio. L’incontro era apparso inizialmente cordiale e l’imputato si era impegnato a non proseguire in tale condotta, ed a dare lettura di un comunicato o di un intervista al candidato. Escludeva, tuttavia, che nel corso di tale incontro fossero state formulate minacce o richieste, in particolare finalizzate a fare desistere i M. da azioni giudiziarie intraprese.

Asseriva che solo successivamente, dagli stessi M., aveva appreso il reale scopo degli attacchi.

Diverso il tenore delle dichiarazioni del  Lo. Carlo, il quale, pur dicendosi a conoscenza della controversia, negava di essere stato mai minacciato dai G., o di avere mai collegato la campagna di stampa alla controversia in questione.

Questi, invero, affermava di conoscere i querelanti, i quali militavano nella stessa area politica. Riferiva, in particolare, che, in occasione delle elezioni del 1998 per il rinnovo del consiglio provinciale, nel collegio di  Taxxx, era stato candidato  Ge. Nino, al quale egli, così come M. Sergio, aveva offerto il proprio sostegno.

In tale contesto più volte, di persona o telefonicamente, aveva parlato con il G., che gli aveva rappresentato di controversie giudiziarie con i M. e gli aveva chiesto un interessamento per la definizione delle stesse. Di ciò aveva parlato al M., il quale gli aveva confermato il raggiungimento di un’intesa, cui, però, non era stato dato seguito. In una occasione aveva anche sollecitato i M. a fare rinviare l’udienza nella procedura prefallimentare al fine di agevolare la definizione dell’accordo.

Contemporaneamente, una sera, aveva notato un attacco portato al  Ge. tramite Telxxx. Per tale motivo si era recato, unitamente al padre del candidato, presso l’emittente, protestando e consegnando un comunicato – che riconosceva come quello in atti – di spiegazioni, cui era stata data lettura alcuni giorni prima delle elezioni. Nell’occasione, comunque, la D. gli aveva rappresentato che ancora non era stata definita la controversia con i M.. Non sapeva spiegare, tuttavia, per quale ragione in tale circostanza era stato affrontato anche questo argomento, dal momento che nessun collegamento era stato fatto tra la campagna elettorale e la vertenza tra le parti, né ai suoi riguardi era stata mai formulata alcuna minaccia. Precisava, inoltre, che, in tutta la campagna elettorale, per quanto a sua conoscenza, vi era stato un solo attacco nei confronti del  Ge..

Escludeva di essere a conoscenza delle vicende politiche relative al comune di  Roxxx, ed in particolare relative ad eventuali candidature di uno dei fratelli M..

Anche i testi  Ra. e  Ce. contraddicevano i querelanti, negando di avere assistito ad un incontro tra i  Ge. ed il  Lo..

 Ce. Giovanni, in particolare, riferiva di conoscere i M., con i quali aveva condiviso alcune posizioni politiche, nonché di avere conosciuto l’avv.  Lo. e l’on.  Ge. nel corso delle elezioni del 1998. Dal candidato Nino  Ge., inoltre, aveva appreso di difficoltà nella campagna elettorale, anche a causa degli attacchi dell’emittente Telxxx, che, almeno una volta, come egli aveva constatato, aveva mandato in onda una sua fotografia con la scritta chi l’ha visto. Lo stesso candidato gli aveva riferito di un incontro tra il padre e l’avv.  Lo. con i G., forse Umberto, nel corso del quale quest’ultimo aveva preteso, quale contropartita della cessazione degli attacchi, la definizione della transazione con i M..

 Ra. Caterina, invece, era in grado di affermare esclusivamente di avere assistito ad una telefonata tra M. Carlo e l’avv.  Lo., verificatasi il venerdi precedente le elezioni, nel corso della quale, come aveva potuto intuire dalle frasi pronunciate dal M., il  Lo. aveva specificato che, ove si fosse addivenuti alla transazione, gli imputati avrebbero interrotto gli attacchi.

Chiariva che della controversia aveva appreso dagli stessi M., i quali aveva constatato essere preoccupati per le sorti del candidato  Ge.. Ella stessa aveva notato sull’emittente Telxxx, più volte, la foto del  Ge. con la scritta chi l’ha visto ? ovvero immagini di scherno nei confronti dei M..

Allo sviluppo delle vicende successive al 20/5/98, conclusesi con l’arresto della D., si riferivano gli altri testi escussi.

 Ar. Dino asseriva di essere stato procuratore dei G. in una procedura prefallimentare a carico della s.r.l. Telxxx, conclusasi con il rigetto delle istanze. Successivamente si era anche occupato di un decreto ingiuntivo. Nell’ambito della procedura prefallimentare ricordava che, dinanzi alla Corte d’Appello, d’intesa con l’avv. M., si era chiesto un rinvio per valutare la possibilità di un accordo, rinvio del quale la D. si era lamentata, in quanto la stessa sollecitava una rapida definizione. Nelle more la D. era stata tratta in arresto a seguito della riunione tenutasi presso la sede del suo comitato elettorale.

Tale riunione, in particolare, era stata a suo dire sollecitata dai M., i quali premevano per una definizione il più possibile rapida della questione. Pertanto, dopo avere appreso dalla D. del raggiungimento dell’intesa, ripetutamente era stato contattato dai querelanti per una rapida fissazione della riunione. Sicchè, onde accontentarli, benchè egli fosse impegnato con la campagna elettorale e pertanto interessato a rinviare l’incontro ad un momento successivo, aveva chiesto a M. Sergio di predisporre la dichiarazione transattiva, ed aveva fissato l’appuntamento per il pomeriggio del 23/5/98, giorno che precedeva le consultazioni, intorno alle ore 18,00.

All’incontro, tuttavia, i M. si erano presentati in ritardo, mentre la D., giunta puntuale, aveva lungamente atteso.

Alla presenza degli interessati, poi, egli stesso aveva dato lettura della dichiarazione, chiedendo spiegazioni dal momento che nella stessa si parlava di restituzione di piccoli prestiti in luogo di onorari. Cosa che i M. giustificavano per ragioni esclusivamente fiscali, o qualcosa del genere. Sul punto, tuttavia, spiegava di non avere trattato i termini dell’accordo, avendo appreso solo dalla D. che questo era stato raggiunto, senza che gli venissero comunicati i contenuti.

Aggiungeva, infine, di avere appreso durante la procedura fallimentare di contestazioni da parte dei M. circa espressioni diffamatorie pronunciate in loro danno per il tramite dell’emittente, e di avere ricevuto, in proposito, anche una telefonata di  Ge. Nino, il quale, dimostrandosi a conoscenza delle trattative tra i G. ed i M., lamentava attacchi nei confronti del figlio, candidato alle elezioni provinciali.

L’isp. Francesco  La., all’epoca dipendente della Digos, precisava di essere intervenuto nell’indagine al solo fine di accompagnare, come osservatore, i querelanti all’incontro presso l’avv.  Ar., dove si era presentato come un amico.

Riferiva, in proposito, di avere portato con se un registratore in dotazione all’ufficio, confermando il contenuto delle trascrizioni le quali corrispondevano alla conversazione registrata. In particolare asseriva che nel corso della discussione, la quale si era svolta, tra gli interessati, in piedi, in un angolo appartato del locale, si era fatto riferimento agli attacchi televisivi realizzati da Telxxx, dal momento che la D. aveva affermato che a tali attacchi era stata costretta in ragione delle circostanze, ma che gli stessi non le convenivano e si impegnava a non effettuarne più. Aveva compreso dal tenore della discussione che i querelanti erano stati pressati a quella soluzione.

Nulla sapeva dire in ordine alle altre indagini eventualmente esperite.

 Tr. Lucia, infine, chiariva di conoscere i G., presso la cui emittente aveva lavorato, e di essere tra quei lavoratori che, contro l’emittente, avevano avviato una vertenza ed avevano, successivamente, chiesto la dichiarazione di fallimento. Proprio in tale circostanza, nel corso della procedura prefallimentare, ella aveva conosciuto i fratelli M. che, anche a causa delle vicissitudini parzialmente comuni, aveva preso a frequentare. Sosteneva, in generale, di avere seguito i telegiornali dell’emittente in maniera maniacale, in quanto coinvolta emotivamente. La sera precedente le elezioni amministrative, inoltre, era stata contattata intorno alle ore 19,30 da M. Sergio, il quale, parecchio agitato, le aveva chiesto di visionare il telegiornale della sera. Questo, in effetti, era andato in onda in ritardo, dopo le 21,00, momento in cui, ancora una volta, era stata contattata dal M.. L’edizione, inoltre, le era apparsa alquanto anomala dal momento che G. Umberto aveva immediatamente esordito – prima ancora della lettura dei titoli – dando lettura di un comunicato del candidato  Ge..

Asseriva, inoltre, di avere constatato personalmente, soprattutto nella settimana precedente le elezioni, che l’emittente aveva operato un’aggressione costante nei confronti del candidato  Ge.. Comportamento, questo, che costituiva una prassi dell’emittente, la quale utilizzava condotte del genere al fine di ottenere l’erogazione di somme, che venivano camuffate come pubblicità.

Ricordava, infine, che, in una occasione, nel corso di una udienza in corte d’Appello per la procedura fallimentare, l’avv. Sergio M. era stato contattato insistentemente, tramite telefono, dall’avv. Carlo  Lo. e da tale  Lam.. Analoghe telefonate erano giunte presso l’abitazione dei M. – ove ella si trovava – il venerdì precedente le elezioni.

Lo stesso  Ce. Giovanni dichiarava di avere personalmente constatato come, la sera precedente le elezioni, Telxxx aveva mandato in onda un comunicato del  Ge.. In tale circostanza il telegiornale era andato in onda in ritardo di circa trenta minuti.

Di nessuna rilevanza processuale appaiono, poi le dichiarazioni rese dagli altri testi.

La dott.ssa Assunta  Br., dirigente della Digos, riferiva di non avere condotto direttamente le indagini, ma di averne solo conosciuto l’esito.

Ma. Giovanni chiariva di essere il commercialista della Telxxx s.r.l. dal 1995, ed in tale veste di avere appreso di una trattativa tra la D. e M. Sergio per l’acquisto dell’emittente, con contratto che avrebbe dovuto essere effettuato per persona da nominare. Per tale ragione era stata predisposta una scrittura privata in cui si stabiliva che, anche a seguito della cessione, il G. sarebbe rimasto alla direzione del giornale. La trattativa, tuttavia, non aveva avuto un seguito. Ricordava, quindi, che nel 1995 aveva provveduto ad effettuare un condono per l’emittente, condono che aveva curato personalmente.

 Ma. Giovanni riferiva di avere collaborato gratuitamente per Telxxx tra il 1994 e il 1996, periodo in cui aveva visto spesso il M. Sergio, il quale, in una occasione, aveva anche letto il telegiornale e che, in altra circostanza, aveva portato una sua amica, tale De Luca Claudia, la quale aveva collaborato con la TV e, in qualche occasione, aveva, anch’ella, letto il telegiornale.

Riferiva di avere lasciato la televisione nel 1996, in quanto denunciato dai G., nell’ambito di una vicenda che poi era stata ricomposta.

Gr. Lorenzo, presidente del consiglio comunale di Axx e investigatore privato assunto dagli imputati, riferiva di essere a conoscenza dei buoni rapporti un tempo esistenti tra gli imputati e i M., dei quali, Sergio, in una occasione, nel 1995, aveva letto il telegiornale. Asseriva di avere avuto anche delle discussioni con i G. in ordine ad attacchi che riguardavano la sua amministrazione.

Alla luce del complesso degli elementi istruttori, benchè le dichiarazioni querelatorie siano state sotto più profili, da diversi testi e per numerosi episodi, contraddette, deve ugualmente ritenersi provato l’assunto accusatorio – sia pure nelle forme giuridiche di cui si dirà in seguito – e cioè che gli imputati abbiano utilizzato l’emittente di cui avevano la disponibilità per esercitare, sui querelanti, delle pressioni finalizzate ad indurli a recedere, in tutto o in parte, dalle pretese avanzate e sostenute anche giudizialmente.

Le dichiarazioni dei querelanti, infatti, nel loro complesso, trovano riscontri di ordine fattuale e logico.

Il primo elemento, in proposito, discende dalle vicende verificatesi la sera del 23/5/1998, presso il comitato elettorale dell’avv.  Ar.. Nel corso dell’incontro, culminato nella stipula della transazione, infatti, la D. faceva chiari riferimenti alle minacce pronunciate nel corso della vicenda ed alla natura degli attacchi televisivi, strumentalizzati per raggiungere lo scopo di una definizione meno svantaggiosa della controversia. Per la natura di tali affermazioni e per la collocazione delle stesse nell’ambito dell’incontro volto al raggiungimento dell’accordo, deve ritenersi che gli attacchi fossero proprio finalizzati alla definizione dell’accordo medesimo. In proposito vengono in rilievo, in primo luogo, le dichiarazioni dell’isp.  La., il quale, infiltrandosi nel gruppo, aveva modo di percepire il tenore della discussione e, quindi, le pressioni esercitate sui querelanti.

Ciò appare, poi, confermato dalla registrazione della conversazione effettuata dal medesimo sottufficiale mediante l’uso di un registratore che aveva occultato sulla propria persona, e sulla cui utilizzabilità si è già detto sopra.

 Dal tenore della registrazione – che non muta, nella sostanza, nel testo trascritto dal personale della Digos rispetto a quello trascritto dal consulente del pubblico ministero – si evince che la D., tra l’altro, affermava …anche perchè, mi scusi avvocato  Ar., avvocato  Ar., io già ho fatto un discorso con Sergio l’altra sera, io ho detto che in questa situazione ci abbiamo perso tutti … perchè, anche quando faccio quegli attacchi [oppure: vi siete fatti quegli attacchi io], non li faccio volentieri, e nè ci guadagno come televisione, di questo mi rendo conto [oppure: ne metto conto], però certe volte una, portata alla disperazione … Ed ancora: io non ho esercitato pressioni, scusa, io ho detto sia ad  Ar. sia a … se Sergio M. sarà in lista in questa condizione, in questa situazione nostra che abbiamo non risolta, io verrò a  Roxxx a fare due comizi: questa è una minaccia ? Se poi si spaventano sono affari loro.

Ed ancora, riferendosi al M., … no no non è più in lista, candidato dico, non è che si è … il mondo, dico un rapporto sereno conviene a tutti. Questo ho voluto farvi intendere e su questo io ho impegnato la mia parola con Ninì  Ge. … no, no io non ho esercitato pressioni scusa, io ho detto all’Angillotti [verosimilmente  Ar.], sia a Melissa ho detto: se Sergio M. sarà in lista in questa posizione, in questa situazione nostra che abbiamo non risolta io verrò … Chista chi è minaccia ? …ma avvocato, mi scusi persone che con interessi, per interessi che non fannu nenti con quarantotto milioni di parcella, ma io mi sono regolata di conseguenza, mi perdoni …

Il tenore delle espressioni appare univoco, nel senso che l’imputata ammetteva di avere effettuato quegli attacchi, nonchè di avere minacciato di fare comizi nel caso il M. fosse stato candidato, e ciò allo scopo di indurre i querelanti a ridimensionare le pretese. È evidente, infatti, che, ove diverso fosse stato lo scopo, o l’azione fosse meramente volta all’esercizio del diritto di critica politica – che comunque mal si concilierebbe con la denigrazione – il discorso in questione non sarebbe stato effettuato nell’imminenza della firma della transazione.

Ciò, del resto, appare ulteriormente confermato dal tenore del documento, sottoscritto dalla stessa D., in cui espressamente si legge: … la dott.ssa D. Carmela versa £. 5.000.000 all’avv. Sergio M. e si impegna a versare altri £. 5.000.000 entro anni uno dalla sottoscrizione della presente. L’avv. M. alternativamente potrà richiedere che tale seconda parte del pagamento possa essere effettuata in tutto o in parte tramite servizi pubblicitari trasmessi su Telxxx di Axx  , della quale è amministratrice la stessa dott.ssa D.. I detti pagamenti a favore dell’avv. M. saranno a titolo di restituzione di piccoli prestiti nel tempo fatti da Sergio M. alla dott.ssa D., senza interessi, per esigenze di carattere transitorio di Telxxx. A fronte del pagamento e dell’impegno a versare gli ulteriori cinque milioni, l’avv. M. si impegna a rinunciare come in effetti rinuncia anche a nome del fratello Carlo M., a tutti i crediti professionali vantati nei confronti della Telxxx s.r.l. parte dei quali già supportati da parcelle vistate dal competente Ordine Forense. A loro volta i suddetti sigg. dott.ssa D. Carmela e G. Umberto si impegnano ad omettere per il prosieguo a portare attacchi tramite la loro emittente televisiva alle persone degli avv.ti Carlo e Sergio M., per cause riguardanti la loro attività politica professionale. Si impegna inoltre a consentire una regolare informazione sul loro organo di stampa nei confronti dei suddetti avv. M..

Anche qui il riferimento agli attacchi è espresso ed inequivoco, nella misura in cui l’imputata ed il marito, per il tramite di lei, si impegnavano ad omettere per il prosieguo a portare attacchi tramite la loro emittente televisiva alle persone degli avv.ti Carlo e Sergio M., per cause riguardanti la loro attività politica professionale. È evidente, infatti, che una simile clausola non sarebbe stata inserita nella transazione e non avrebbe senso, se in precedenza gli imputati non avessero, per cagione della controversia pendente, portato attacchi nei confronti dei querelanti a mezzo dell’emittente televisiva, e che la realizzazione degli attacchi e, quindi, della cessazione degli stessi, fosse da individuare nella definizione della controversia e nella parziale rinuncia alle pretese avanzate dai Matsroeni.

Già tali circostanze sarebbero sufficienti per una pronuncia di condanna, costituendo puntuali riscontri probatori alle dichiarazioni accusatorie dei M.. A queste si aggiungono, tuttavia, una serie di altri elementi testimoniali, il cui esame appare opportuno per la interpretazione della vicenda.

Vengono, innanzitutto, in rilievo le dichiarazioni dell’ Ar., sulla cui spontaneità si è già detto in precedenza. Il teste, alla fine, ha riconosciuto il tenore della conversazione registrata dal M., nel corso della quale egli riferiva delle pressioni subite dalla D.. Questa, infatti, come si evince dalle trascrizioni, avrebbe minacciato l’ira di Dio delle cose qualora il M. fosse stato inserito nella lista. Parimenti ammetteva di avere, quanto meno, appreso dal G. dell’intenzione di colpire i M. ove non si fosse raggiunto un accordo. Poco importa, nel caso di specie, se l’esclusione dalla lista di M. Sergio sia stata determinata da valutazioni politiche – come sostenuto dall’ Ar. e come appare credibile alla luce dei successivi eventi – oppure dalle pressioni dell’emittente e, quindi, dalla minaccia di una campagna elettorale negativa; ciò che rileva, e costituisce una puntuale conferma per l’accusa, è che la D. abbia esercitato pressioni nei confronti dell’ Ar., minacciando di utilizzare la propria televisione anche contro la lista elettorale che avrebbe ospitato i M.; e, più in generale, che gli imputati avessero manifestato l’intenzione di attaccare i M., collegando tale intento alle pretese avanzate da questi ultimi.

Le testimonianze dei  Ge., dell’avv.  Lo., del  Ce. e della  Ra., costituiscono, poi, nel loro complesso, ulteriore conferma dell’attacco portato ai M. attraverso il candidato da questi sostenuto.

In proposito va detto che tali testi, così come l’ Ar., si sono dimostrati assai elusivi e, per alcuni versi, contraddittori, negando di avere avuto conoscenze dirette della vicenda, asseritamente appresa per il tramite di terzi. Così, per esempio,  Ge. Nino, pur ammettendo di avere subito la campagna denigratoria da parte di Telxxx, riferiva di averne conosciuto i dettagli ed i retroscena esclusivamente dall’avv.  Lo.. Parimenti il padre del candidato asseriva di essere stato informato dell’ostruzionismo di Telxxx, divenuto particolarmente intenso negli ultimi giorni della campagna elettorale, dal medesimo avv.  Lo., pur ammettendo di avere partecipato ad una riunione nel corso della quale, tuttavia, negava si fosse affrontato il tema dei M..  Ce. Giovanni, invece, sosteneva di avere saputo della vicenda, e delle relative minacce, esclusivamente per averla appresa dal candidato  Ge.. L’avv.  Lo., infine, che secondo le dichiarazioni degli altri testi sarebbe stato il terminale di ogni conoscenza, affermava di essere informato della controversia esistente tra i G. ed i M. e di essersi adoperato per una sua risoluzione, ma escludeva di avere mai collegato tale vicenda alle posizioni assunte dall’emittente nei confronti del  Ge., e, quindi, di avere riferito tali fatti agli altri soggetti interessati.

Eppure che minacce e contatti in proposito vi siano stati tra i G., da una parte, ed il  Lo. ed i  Ge. dall’altra, deve ritenersi provato, non tanto per le dichiarazioni rese dai M., ma soprattutto per quanto dichiarato dalla D. nel corso dell’incontro presso l’avv.  Ar.. Invero dalla trascrizione della conversazione emerge come l’imputata abbia affermato di avere conferito con l’onorevole  Ge. e con l’avvocato  Lo. proprio con riferimento alla vicenda in questione. Tra l’altro, infatti, si legge: … ho parlato con l’onorevole  Ge. e gli ho detto “io sono abituata quando do una parola la mantengo…; …l’avvocato  Lo. aveva preso un impegno l’altro giorno, aveva preso un impegno e lui… ed io davanti all’onorevole  Ge. che l’altra sera è venuto a trovarmi … io ho detto “avvocato  Lo. le risulta che io dal 22 aprile ad oggi, ad avant’ieri gli ho telefonato quasi tutti i giorni per chiederle com’è finita ?” Perché io avevo fretta di chiuderla sta cosa…; …Ninì  Ge. l’altra sera quando è venuto ha detto: “mi dai la tua parola d’onore che – io e Ninì  Ge. ci conosciamo da moltissimi anni, anche se poi … e cose varie, no – mi dai la tua parola d’onore che da oggi in poi … per me non esisteranno più…” dice: “dice no, non è vero perché tu ogni tanto una notizia bona a poi dari, quando ci sarà ti manderanno un… questi sono stati i termini…

Dal tenore di tali affermazioni deve desumersi che l’imputata, almeno in una occasione, ebbe a parlare con il  Ge. e con il  Lo., impegnandosi con gli stessi a cessare la campagna negativa nei confronti del candidato nell’ipotesi in cui si fosse addivenuti ad un accordo.

Invero lo stesso  Lo. ammetteva, contraddittoriamente, di avere predisposto personalmente, in occasione dell’incontro avuto con la D., il testo della transazione. È ovvio che, se l’incontro – come sostenuto dal  Lo. – non avesse avuto in alcun modo ad oggetto la controversia tra i M. ed i G., la predisposizione in tale circostanza del testo dell’accordo non sarebbe spiegabile, così come non si comprenderebbe a quale titolo il  Lo. si sarebbe dovuto intromettere, addirittura individuando i termini della transazione. Il penetrante intervento di quest’ultimo, invece, dimostra il coinvolgimento diretto dello stesso nella vertenza. Il fatto, poi, che la definizione dei contenuti dell’accordo sia avvenuta alla presenza del  Ge. ed in occasione di un incontro in cui quest’ultimo, unitamente al  Lo. quale referente politico locale, si lamentava del trattamento riservato dall’emittente al candidato, costituisce ulteriore e definitiva riprova del collegamento tra gli attacchi al candidato sostenuto dai M. e la vertenza esistente con gli stessi.

Lo stesso avv.  Ar., del resto, ammetteva di avere ricevuto una telefonata dell’on.  Ge., il quale, dimostrando di essere a conoscenza dei rapporti esistenti tra i M. ed i G., si lamentava degli attacchi nei confronti del figlio. L’ Ar. assisteva i G. nella controversia con i M., mentre nessuna autorità rivestiva nei confronti dell’emittente. Ed allora per quale ragione il  Ge. avrebbe dovuto contattare l’ Ar. se le due vicende (la controversia con i M. e gli attacchi verso il candidato) non fossero state strettamente collegate ?

Ulteriore riprova deriva dalla lettura del comunicato del  Ge., avvenuto la sera del 23 maggio. Gli imputati hanno sostenuto che ciò fosse meramente casuale, frutto di una serie fortuita di combinazioni. Per i querelanti, invece, il raggiungimento dell’accordo costituiva condizione per la lettura del comunicato, il quale, pur giungendo all’ultimo momento, avrebbe consentito un minimo di visibilità positiva per il candidato, giovando, in tal modo, a riequilibrare l’esito delle elezioni.

Ed infatti del comunicato del  Ge., pur consegnato qualche giorno prima, viene data lettura da G. Umberto la sera stessa della stipula della transazione. Nessuna rilevanza ha, a tal fine, il fatto che la lettura sia avvenuta poco prima o poco dopo la firma dell’accordo, così come nessuna rilevanza ai fini della ricostruzione della vicenda ha il fatto che il telegiornale sia andato in onda in orario o meno, ovvero che il comunicato sia stato letto in apertura di giornale o nel corso dello stesso. Tutte circostanze su cui si potrà appuntare l’attenzione dell’Ufficio di Procura ai fini della sussistenza di eventuali profili di falsa testimonianza.

Ciò che, invece, rileva, fornendo ulteriore supporto all’accusa, è che il comunicato sia stato letto proprio la sera dell’accordo. Circostanza che può essere spiegata solo nel senso che la diffusione di tale documento fosse collegata alla chiusura della vertenza, costituendo una sorta di corrispettivo per la rinuncia alle maggiori pretese da parte dei M..

Del resto traccia di tale forma di pressione si rinviene anche nella telefonata asseritamente svoltasi il giorno 22/5/98 tra la D. e M. Sergio, telefonata registrata da quest’ultimo e trascritta da personale della Digos. Nel corso della conversazione si fa riferimento ad un accordo tra i due, di l’avv. Carlo  Lo. sarebbe stato garante, ed in prospettiva del quale erano state rinviate le udienze della causa tra le parti pendente dinanzi alla Corte d’Appello. La D., quindi, riferisce che l’accordo si deve fare entro le 17,00, dopo di che ella avrebbe registrato il telegiornale (che lo sappiate alle cinque). Un simile espresso riferimento non fa che confermare come anche la stesura del telegiornale rientrasse nell’accordo.

La diversa spiegazione offerta dall’imputata, invece, non appare convincente. In primo luogo, infatti, tale comportamento poteva integrare gli estremi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 9 l. 212/56: la diffusione del documento, infatti, avveniva a campagna elettorale chiusa, nelle 24 ore che precedevano il voto. Non pare dunque credibile che gli imputati abbiano rischiato di incorrere in sanzioni – che, tra l’altro, potevano investire l’intera emittente – senza avervi un interesse particolare ed a favore di un candidato che, fino al giorno prima, avevano veementemente avversato.

In secondo luogo, se veramente gli imputati avessero dimenticato di leggere il comunicato quando questo era arrivato – il giorno prima o alcuni giorni prima – non si spiegherebbe per quale ragione avrebbero dovuto diffonderlo nell’ultima edizione del sabato del telegiornale, e non in una precedente.

Deve quindi concludersi che la lettura del comunicato facesse parte dell’accordo sotterraneo realizzatosi con i M. e che gli attacchi al candidato  Ge. non costituissero un mero esercizio della critica politica, ma facessero parte di un articolato sistema di pressione volto a raggiungere i M..

Una volta dimostrata la sussistenza della condotta contestata, devono essere esaminati due profili: la rilevanza penale, e la qualificazione giuridica del fatto.

Quanto al primo aspetto deve evidenziarsi l’assoluta peculiarità della fattispecie, in cui l’obiettivo, consistente nel ritiro del ricorso e nella parziale rinuncia alle pretese, viene perseguito dagli imputati mediante la minaccia di una campagna di stampa negativa.

Salta immediatamente agli occhi come il contenuto della minaccia possa apparire, in sé, astrattamente, non solo lecito, ma, anzi, un vero e proprio esercizio di un diritto, il diritto, avente radici costituzionali, di divulgare il pensiero e di manifestare la critica politica. La critica politica e lo stesso attacco a mezzo stampa, costituiscono non solo un diritto, ma una garanzia costituzionale che, se realizzati nell’ambito del pluralismo, rappresentano uno dei principali fondamenti della democrazia.

Si pone dunque la questione circa la rilevanza penale di una condotta che, avulsa dal contesto, costituisce essenzialmente attività lecita. In proposito deve osservarsi come la minaccia legittima, tendente a realizzare un diritto riconosciuto dall’ordinamento, non possa, di norma, ritenersi penalmente apprezzabile.

Tuttavia, anche un fatto in sé lecito assume i connotati dell’antigiuridicità ogniqualvolta venga impiegato non per perseguire i fini suoi propri, ma scopi diversi, ed illeciti. Quando, cioè, venga posto in essere non come attuazione e manifestazione di un diritto, ma col proposito di coartare la volontà altrui, soddisfacendo, in tal modo, scopi personali non conformi a giustizia, e così travalicando l’ambito del diritto medesimo. Invero qualunque diritto reca in sé i propri limiti, tanto più quando questo debba realizzarsi in contrasto con altri interessi rispetto ai quali deve essere contemperato. Questo, pertanto, è riconosciuto dall’ordinamento con contorni definiti, connessi alla tutela ed alla realizzazione del bene giuridico che, con quel diritto o con quella facoltà, si intende tutelare, tra tali limiti rientrando anche le finalità per le quali il diritto viene riconosciuto. Quando nell’esercizio del diritto si travalichino detti limiti, si concretizza una sorta di abuso del diritto: in tali casi l’ingiustizia del proposito rende ingiusta una minaccia che, astrattamente, sarebbe stata lecita. E ciò in quanto, essendosi travalicati i margini determinati dall’ordinamento, realizzandosi un distorto esercizio del diritto per il conseguimento di scopi contra ius, in realtà, non si verte più in materia di diritto, ma in vero e proprio comportamento illecito (cfr. Cass. 17/12/73; Cass. 21/4/75; Cass. 21/10/77; Cass. 23/3/82; Cass. 4/7/83; Cass. 12/4/84; Cass. 7/6/85; Cass. 18/3/86; Cass. 10/3/89; Cass. 24/9/91). 

Nel caso di specie, pertanto, non può esservi dubbio circa la rilevanza penale della condotta degli imputati.

Se, infatti, costituisce esercizio legittimo di un diritto (quello di cronaca e di critica politica) l’attacco politico, la critica, la contestazione, tale esercizio diventa illegittimo quando venga minacciato al fine di conseguire un fine diverso da quello suo proprio (la libertà d’opinione, l’agone politico), cioè la rinuncia da parte di altri ad una pretesa vantata in sede giudiziaria ed extragiudiziaria. Invero la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è bene garantito a presidio delle libertà democratiche. Quando detta libertà venga esercitata per costringere taluno a compiere alcunchè, non si verte più in materia di diritto.

Pertanto, nella misura in cui gli imputati, ed in particolare la D., al fine di conseguire la rinuncia da parte dei querelanti alle pretese creditorie mediante un atto di transazione ed il ritiro del ricorso fallimentare, hanno minacciato a controparte di condurre una campagna di contestazione politica attraverso la rete televisiva di cui erano proprietari, ed a prescindere dal fatto che la critica venisse realizzata entro i limiti della libera manifestazione del pensiero ovvero in forma di contumelie e di attacchi alla reputazione, tale condotta risulta astrattamente idonea ad integrare gli estremi del reato contestato al capo f). Gli imputati, infatti, piuttosto che utilizzare gli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento – cioè la difesa giudiziaria – per opporsi alle pretese avverse, hanno minacciato di fare uso di un loro diritto, le cui finalità, erano affatto diverse.

Pur riconoscendosi rilevanza penale alla condotta, tuttavia, appare corretto inquadrare la stessa non nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 629 c.p., bensì in quella di cui all’art. 393 c.p.

Invero la differenza tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, essendo sostanzialmente analoga la condotta punibile nella sua oggettività, si individua sul piano soggettivo. Nella prima delle ipotesi di reato, infatti, l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la consapevolezza, cioè, che quanto preteso non gli è dovuto. Nel reato di cui all’art. 393 c.p., invece, egli agisce, sia pure con modalità illecite, al fine di esercitare un preteso diritto con la convinzione – ancorchè giuridicamente infondata – che quanto vuole gli compete; di realizzare, cioè, personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria. E ciò a prescindere dalla concreta ed effettiva azionabilità della pretesa dinanzi al giudice. (cfr. Cass. 2/4/89, 6445; Cass. 7/4/94, 4025; Cass. 15/10/96, 9121).

Sicchè, quando sussiste una siffatta condizione, dal momento che, come sopra osservato, l’elemento materiale del reato, nelle due ipotesi, è sostanzialmente identico, legittimamente il giudice può procedere alla riqualificazione del fatto (cfr. Cass. 18/5/95, 5801).

Nel caso di specie l’istruttoria dibattimentale ha evidenziato, innanzitutto, come la vicenda in oggetto debba collocarsi nell’ambito di una controversia di portata più ampia, in cui la condotta degli imputati si poneva come una sorta di reazione all’azione posta in essere da parte avversaria; in secondo luogo come gli imputati agissero nella convinzione di difendersi da un altrui abuso. Tale convinzione, a prescindere dalla fondatezza, appare soggettivamente giustificabile, avuto riguardo alle complesse vicende che avevano riguardato le parti ed ai rapporti intercorsi tra le stesse. Si è già evidenziato in proposito, come, fino al momento della trattativa per la cessione delle quote dell’emittente, i rapporti tra le parti fossero armoniosi e come i querelanti, senza alcuna formale pretesa, avessero messo a disposizione la propria esperienza professionale, avessero frequentato la televisione, avessero collaborato con gli imputati nella gestione della stessa.

Una volta fallita la trattativa i rapporti, invece, si deteriorano rapidamente, in una successione di reciproche scortesie. In tale contesto, pertanto, appare credibile che gli imputati abbiano percepito come una sorta di ritorsione, e quindi di ingiustizia, le pretese avanzate dagli imputati. Tanto più che le stesse venivano avanzate a distanza di tempo dall’esecuzione delle prestazioni professionali, e che alcune di esse (in particolare la parcella presentata per il ricorso in appello contro i lavoratori) potevano apparire sproporzionate rispetto al risultato raggiunto ed a quanto liquidato dal giudice a controparte.

Le superiori considerazioni avvalorano l’ipotesi che gli imputati abbiano agito nella convinzione di difendere un proprio diritto. Ipotesi confermata dal fatto che, contro l’unica parcella liquidata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, gli stessi abbiano proposto delle osservazioni nei confronti del medesimo Organo, sia pure, asseritamente, senza ottenere risposta.

Pertanto, pur riconoscendosi la responsabilità degli imputati, la condotta ad essi attribuibile deve essere riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a norma dell’art. 393 c.p.

Gli imputati, pertanto, devono essere condannati per i reati ascritti ai capi a), d) ed f) della rubrica, i quali, per le ragioni sopra espresse, devono essere ricondotti ad un unitario disegno criminoso, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p. In tale contesto il reato più grave, sul quale calcolare la pena base, una volta riqualificato quello di cui al capo f), deve essere individuato nell’ipotesi di cui al capo d). Agli imputati, inoltre, in ragione dell’incensuratezza, devono essere riconosciute le attenuanti generiche, da ritenere, nel giudizio di comparazione, equivalenti alle contestate aggravanti.

omissis