Giudice monocratico, sez. II, 29 gennaio 2001, est. dott. Giovanni De Marco
diffamazione a mezzo stampa – intervista – diritto di critica
Su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, in data 1/12/2000 il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Messina rinviava a giudizio X1 Giuseppe, X2 Gilberto, X3 Graziella dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui in rubrica. Con la costituzione di parte civile di YY Antonio, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, all’odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Con querela del 4/3/98 YY Antonio, premettendo di essere stato presidente e componente del … dal 9/3/94 al 22/12/1997, chiedeva la punizione degli odierni imputati in ragione di un articolo comparso alla pagina 36 del periodico “**” del 23/1/1998. In merito rappresentava che l’X2, attore, aveva reso al X1 un’intervista, nel corso della quale aveva pronunciato valutazioni offensive e false nei confronti del YY. L’X2, in particolare, aveva affermato che YY è quell’attore che, essendo membro del Consiglio di amministrazione, si è autoautorizzato a farsi rappresentare, espressione che egli riconduceva alla rappresentazione presso lo “…” … di una sua opera dal titolo “…” avvenuta nel novembre 1992, cioè in epoca notevolmente anteriore all’assunzione di incarichi presso il teatro in questione. Inoltre l’X2 aveva affermato, sempre riferendosi al YY, che per uno che confonde letteratura e drammaturgia è come imbrogliare giocando a solitario, e concludeva affermando: in una struttura privata YY forse strapperebbe biglietti all’ingresso.
Invero, come risulta dalla documentazione in atti, alla pagina 36 del periodico “**” del 23/1/98, veniva pubblicata a tutta pagina un’intervista curata da Giuseppe X1 nei confronti di Gilberto X2, sotto il titolo “Una presidenza X2 per lo …”, “Da Pinocchio in sagrestia ad un film con Carlo Lizzani. La parabola dell’attore … amato ovunque. Tranne nella sua città”. “«Non farò mai più teatro a …, almeno fino a quando non scoppierà la tangentopoli del palcoscenico». E sul direttore artistico del teatro …, dice: «YY ? In una struttura privata, strapperebbe i biglietti»”.
Dopo un breve ritratto dell’attore ed il riferimento ad una crisi del “Teatro ...” di ..., l’articolo proseguiva con l’intervista all’X2 che criticava in generale la gestione del teatro. Quindi, con riferimento al YY, affermava: «YY è quell’attore che, essendo membro del consiglio di amministrazione, si è autoautorizzato a farsi rappresentare, beandosi delle consacrazioni che la stampa a lui vicina gli elargisce. Per uno che confonde letteratura e drammaturgia è come imbrogliare giocando a solitario». E aggiunge caustico: «In una struttura privata YY forse strapperebbe biglietti all’ingresso…». L’articolo, quindi, proseguiva soffermandosi sulle ragioni di una asserita mediocrità dello ... e, quindi sulla carriera e sui progetti dell’X2.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il v. sovr. Gioacchino Tripodo confermava di avere eseguito accertamenti per conto del magistrato identificando per gli odierni imputati, rispettivamente, l’autore dell’articolo, l’intervistato e il direttore del periodico.
Veniva quindi acquisito a norma dell’art. 513 c.p.p. il verbale dell’interrogatorio reso durante le indagini preliminari dall’imputata X3 Graziella, la quale, nell’attribuirsi la paternità della pubblicazione, affermava di non avere ritenuto l’intervista come diffamatoria, e di averla, comunque, pubblicata in ragione della personalità dell’intervistato.
In esito all’istruttoria dibattimentale il solo X2 Gilberto deve essere riconosciuto colpevole del reato ascritto.
Va osservato, in proposito, che la parte dell’articolo contenente le affermazioni diffamanti consiste nell’intervista all’X2 e nelle parole da questi pronunciate e non smentite. Sul punto si osserva come sia evidente che l’avere riprodotto pedissequamente e senza alcun commento – da parte del giornalista – le altrui dichiarazioni obbiettivamente diffamanti, è condotta oggettivamente adeguata a determinare un concreto apporto causale all’evento lesivo. Infatti è mediante la riproduzione sulla stampa che le dichiarazioni lesive raggiungono un maggiore grado di diffusione determinandosi in tal modo, un effetto aggravante della lesione del bene protetto. In tal caso, tuttavia, la punibilità del giornalista in concorso con l’autore delle dichiarazioni, non può ritenersi automatica.
Il bene dell’onore, infatti, strettamente connesso alla tutela della personalità, deve trovare come contemperamento il diritto, altrettanto protetto, alla libera manifestazione del pensiero e, in particolare, il diritto di cronaca, bene primario e fondamento delle libertà democratiche.
A tal fine, pertanto, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato (Cass. 22/4/99, 548).
In proposito occorre distinguere il caso in cui le dichiarazioni riferite siano offensive non per un difetto di veridicità, ma per un difetto di continenza, consistano, cioè, in insulti o, comunque, in espressioni gratuite, in quanto inutilmente volgari, dileggianti o umilianti. In tal caso, in astratto, si dovrà ritenere la corresponsabilità del giornalista il quale è perfettamente in grado di percepire la natura offensiva delle frasi dallo stesso riportate (cfr. Cass. 16/12/98).
Diverso potrà essere l’esito nell’ipotesi in cui vengano riportate espressioni che si possano ritenere offensive per un difetto di veridicità. In tale caso, infatti, il giornalista potrà restare esente da responsabilità penale ove la falsità non sia immediatamente percepibile e, risultando adeguatamente dissimulata e tale da resistere alle opportune verifiche di attendibilità, sia X2 a trarre in inganno il giornalista. In tale ipotesi quest’ultimo non potrà rispondere della diffamazione potendo trovare applicazione il regime di cui all’art. 48 c.p. relativo all’errore determinato dall’altrui inganno (cfr. Cass. 5/2/86).
Diverso potrebbe essere l’esito nell’ipotesi in cui la falsità delle dichiarazioni fosse immediatamente percepibile o, comunque, riconoscibile in base all’ordinario dovere di verifica.
In tutti i casi, tuttavia, la condotta del giornalista potrà essere scriminata alla luce del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo della esimente putativa, quando le frasi pedissequamente riportate costituiscano di per sé un evento, vale a dire un fatto di rilevante interesse pubblico che meriti per ciò stesso e per le qualità dell’intervistato in rapporto all’evento, di essere raccontato e portato alla conoscenza dei lettori, sì che l’eventuale omessa pubblicazione si risolverebbe in una sorta di censura, in contrasto con l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia. In tal caso il giornalista potrebbe trovarsi nella condizione di colui che si limita ad esercitare un diritto-dovere: quello di conoscere ed informare. E in questo caso l’informazione non riguarderebbe i fatti rappresentati nelle dichiarazioni, bensì il fatto stesso che quelle dichiarazioni siano state rese (cfr. Cass. 16/1/95, 1618).
Affinchè possa trovare applicazione tale disciplina scriminante, tuttavia, occorre avere riguardo alla concreta rilevanza dell’evento. E’ evidente, per esempio, che le dichiarazioni rese da persone che ricoprono importanti incarichi istituzionali sono di per sé rilevanti. Occorre, inoltre, verificare se il giornalista si sia attenuto ai normali criteri di correttezza nel riferire l’evento, piuttosto che divenire strumento della diffamazione. E quindi considerare in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni, ed il contesto comunicativo della stessa dichiarazione riferita (Cass. 22/4/99, 548).
Nel caso di specie appare evidente che la pubblicazione del pensiero di un attore, di rilevanza non solo locale, circa la condizione e la gestione del teatro di ..., costituisce certamente un evento di interesse pubblico, che come tale, va reso noto, assolvendosi al dovere di informazione che incombe sulla stampa.
Per tali motivi X1 Giuseppe e X3 Graziella devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti.
A conclusioni parzialmente diverse si perviene con riferimento all’X2. Sul punto, tuttavia, occorre circoscrivere l’area dell’illecito. Infatti, non possono ritenersi punibili le espressioni: Per uno che confonde letteratura e drammaturgia è come imbrogliare giocando a solitario… In una struttura privata YY forse strapperebbe biglietti all’ingresso…
Trattasi, infatti, di valutazioni critiche dell’operato altrui che devono ritenersi astrattamente lecite. Occorre in merito osservare che la tutela dell’onore e della reputazione, beni certamente di rango costituzionale, trova il suo limite nell’altro bene, parimenti di rango costituzionale, del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e di esercitare, quindi, il diritto di critica del pensiero altrui.
Nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art. 21 Cost., e quello alla dignità personale di cui agli art. 2 e 3 Cost., si deve dare la prevalenza alla libertà di parola, fondamento delle libertà democratiche.
E poiché il diritto di critica non si esprime nella semplice narrazione, ma in un giudizio e nella valutazione di fatti, essendo frutto di una visione soggettiva e unilaterale, in tale diritto rientra anche la possibilità di contestare in maniera netta e vibrante, ed anche aspra, la tesi, il giudizio o il comportamento altrui, a prescindere dal rispetto delle forme e degli stili, a maggior ragione quando la critica investe personalità di rilevanza pubblica e, come nel caso di specie, nel settore dell’arte e delle valutazioni artistiche (cfr. Cass 24/4/87, 5070). E’ chiaro che la critica, in quanto costituisce attacco all’altrui persona, ed espressione di disapprovazione, anche se espressa in modo garbato, porta con se un potenziale offensivo, sia pure minimo, che, tuttavia, in considerazione della prevalenza della libertà di espressione del pensiero, resta penalmente irrilevante. La critica, infatti, soprattutto quando è rivolta ad un ragionamento o ad una rappresentazione di idee, assume sempre un valore di disapprovazione. Ne consegue che la disapprovazione, di per sé, non può essere ritenuta penalmente rilevante, in quanto diretta espressione della libertà di pensiero (cfr. Cass. 28/2/73, 1741; Cass. 2/10/92; Trib. Roma 24/3/95; Trib. Roma, 26/3/97).
Sicchè la critica diverrà illegittima e, dunque, penalmente sanzionata, solo quando essa trasmodi in attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso, travalicando lo scopo della critica stessa e sconfinando nel dileggio o nella contumelia, cioè nella lesione ingiustificata, e sproporzionata rispetto alla funzione critica, dell’altrui dignità (cfr. Cass 24/4/78; Cass. 24/4/85).
Nel caso in esame, pertanto, le valutazioni espresse dall’X2, benchè negative nei confronti del querelante, devono ritenersi lecite, in quanto espressive di una critica – fondata o in fondata non ha rilevanza – rivolta all’attività pubblica ed all’attività artistica esercitata dal YY.
Diversa è la situazione relativa all’espressione: YY è quell’attore che, essendo membro del consiglio di amministrazione, si è autoautorizzato a farsi rappresentare. Con tale frase l’imputato non esercita una critica, ma attribuisce al querelante una condotta scorretta, al limite dell’illecito penale. In sostanza si afferma che il YY avrebbe abusato dei propri poteri in seno al consiglio di amministrazione del Teatro ... per fare autorizzare la rappresentazione di un proprio lavoro. Si è, pertanto, in presenza di una affermazione oggettivamente lesiva della reputazione.
A tale espressione, in quanto inserita nel contesto dell’attività di stampa, potrebbe essere applicabile l’esimente del diritto di cronaca. Invero il reato per cui si procede è posto a presidio e tutela della reputazione, complesso di elementi di cui fanno parte carattere, qualità, attributi morali, fisici e professionali, che contraddistinguono un individuo e ne determinano l’apprezzamento e la stima nella contesto sociale. La tutela di tale bene, come già osservato, trova il suo fondamento, tra l’altro, anche nella costituzione (artt. 2 e 3 cost.) che riconosce come valore la dignità dell’individuo. È evidente che tale bene può essere leso anche attraverso la cronaca giornalistica, a mezzo della quale possono essere diffuse notizie atte a generare in una pluralità di persone disistima, disprezzo o, addirittura ripulsa.
Occorre tuttavia osservare come nel concetto di diritto sia insito quello di limite e che, nel caso di specie, la tutela dell’onore e della reputazione, trova il suo limite (cfr. C. Cost. 15/6/56, 1) in altri beni, parimenti di rango costituzionale, ugualmente tutelati. Tra tali beni rientra certamente il diritto di cronaca. Invero la cronaca – intesa come narrazione di fatti realmente accaduti e resi noti, a mezzo della stampa, per il loro contenuto concernente interessi generalizzati della collettività – configura un vero e proprio diritto che trova il suo fondamento in ambito costituzionale nell’art. 21 Cost., cioè nel più generale diritto di liberamente manifestare il proprio pensiero, presidio e garanzia delle libertà democratiche (cfr. Cass. SS.UU. 4950/83).
Ne consegue che, se la cronaca costituisce un diritto, per ovvi motivi di coerenza, essa non può, di per sé, dare luogo a illeciti penali, sicchè, anche la diffusione di una notizia lesiva dell’altrui reputazione, in applicazione dell’art. 51 c.p., resta esclusa dalla sfera della punibilità.
Tuttavia, perché in tema di diffamazione possa essere invocata l’esimente del diritto di cronaca, è necessario che l’agente non travalichi il proprio diritto. Pertanto devono essere definiti i contorni ed il contenuto del diritto di cronaca.
In proposito viene in rilievo, in primo luogo, il limite interno della verità sostanziale, il quale discende dallo stesso concetto di cronaca – che sostanzialmente è una esposizione di fatti realmente accaduti – e dalla sua funzione costituzionale. Essa, infatti, costituisce un presidio di libertà e di partecipazione alla vita della collettività nella misura in cui soddisfi le esigenze di conoscenza. In tal senso non solo il falso è estraneo alla tutela costituzionale, ma addirittura esso deve intendersi in contrasto con i principi democratici in quanto potenzialmente idoneo ad alterare il libero convincimento dell’opinione pubblica. Ne consegue che, nella misura in cui la cronaca riferisca fatti non veri, l’agente non potrà invocare la relativa esimente, essendo travalicato il relativo diritto. (cfr. Cass. SS.UU. 4950/93; Cass. 30/6/84; Cass. civ. 22/1/96, 465; Cass. 4/7/97, 6041; Cass. 10/12/97, 1473).
La sussistenza di tale requisito è condizione per potere invocare l’esimente del diritto di cronaca. In proposito la configurabilità dell’esimente implica la prova della puntuale correlazione fra quanto narrato e ciò che è realmente accaduto e, quindi, la necessità di una fedele rappresentazione degli avvenimenti, nella loro globalità, quali essi si sono verificati, risultando, invece, inaccettabili valori sostitutivi, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati, intesi come plausibile – ma non effettiva – apparenza (cfr. Cass. 23/1/97, 6018).
Nel caso di specie, invece, l’affermazione dell’X2 non è risultata provata. Sul punto, infatti, il querelante osservava che, se il riferimento dell’X2 era diretto alla rappresentazione dell’opera “Casa La Gloria”, tale rappresentazione sarebbe stata effettuata nel 1992, quando ancora il YY non rivestiva alcuna carica in seno agli organi di governo dello “...”. A fronte di tale smentita sarebbe stato onere dell’imputato, come è principio generale in materia di scriminanti, dimostrare la verità del fatto affermato nell’intervista. Cosa che, invece, non si è verificata.
L’imputato, pertanto, deve essere riconosciuto colpevole del reato ascritto con riferimento a tale espressione. La sostanziale incensuratezza dello stesso consente di riconoscere le attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante. Sicchè tenuto conto della natura e della gravità del reato, nonché, in generale dei parametri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di £. 600.000 di multa.
L’imputato deve essere condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile, per la cui liquidazione si deve rinviare alla competente sede civile, dal momento che allo stato non si possiedono elementi sufficienti per procedere alla loro quantificazione.
L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile che ne ha fatto richiesta. Le stesse, avuto riguardo alla natura del processo ed alle tariffe professionali forensi, vanno liquidate in omissis