FALLIMENTO – AMMISSIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO E AMMISSIONE TARDIVA – RAPPORTI – GIUDICATO INTERNO – RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI DI CREDITO DI LAVORO – AZIONABILITA’ IN VIA SEPARATA – CONSEGUENZE
L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale: ne consegue che, rispetto alla decisione concernente un’insinuazione tardiva di credito, la pregressa pronunzia di esecutività dello stato passivo ha valore di giudicato interno e che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria.
FALLIMENTO – AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE – ANTERIORITA’ DEL CREDITO AL FALLIMENTO – PRESUPPOSTI – SENTENZA PENALE DI CONDANNA – NATURA COSTITUTIVA – CONSEGUENZE SUL CONCORSO FALLIMENTARE
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE - COMPETENZA – SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’ – PRESUNZIONE DI CONCIDENZA CON LA SEDE EFFETTIVA – LIMITI – TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE - RILEVANZA
il trasferimento della sede legale della società è irrilevante, quando ad esso non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell’impresa, ovvero quando intervenga nell’imminenza della dichiarazione di fallimento, in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell’impresa od, infine, nell’ipotesi in cui al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l’effettivo esercizio di un’attività d’impresa nella nuova sede
AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETÀ FALLITA – AUTORIZZAZIONE – MISURE CAUTELARI – COMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO – INCOMPATIBILITA’ – VIOLAZIONE ART. 111 COST. – NON MANIFESTA INFONDATEZZA
REVOCATORIA FALLIMENTARE – CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE – REQUISITI
In tema di azione revocatoria fallimentare, la effettiva conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari, quali i protesti e le procedura esecutive, soprattutto quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse, sì da essere caratterizzati dai requisiti della gravita', precisione e concordanza. In tali casi, il giudice dovrà compiere un’approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta, come il numero dei protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti, l'ammontare di essi, la loro collocazione cronologica, la eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza e domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale e l’eventuale organizzazione del medesimo (per la differenziazione che questo può comportare in ordine alla valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione dell'onere di conoscenza nei confronti del "quisque de populo" ed accentuazione di esso con riferimento all'operatore economico qualificato).