Calunnia – mediante esposto al consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori -sussistenza
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha l'obbligo legale di riferire all'Autorità giudiziaria circa i reati dei quali viene a conoscenza, per cui un esposto allo stesso inviato è suscettibile di integrare una calunnia
Diffamazione a mezzo stampa – prova liberatoria rispetto all'esercizio del diritto di critica - Diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica sindacale
Diffamazione a mezzo stampa – mediante il titolo dell'articolo - verità della notizia - prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze
edilizia – concessione autoassentita – richiesta di integrazione documentale – interruzione del termine – comunicazione di inizio lavori – efficacia – zona agricola – effettività – demolizione e ricostruzione – concessione – necessità – vincolo paesistico – torrente coperto – efficacia
Perchè la demolizione e ricostruizione di un manufatto possa essere ricondotta al regime delle attività di restauro/risanamento conservativo non è sufficiente il mantenimento di alcune delle strutture preesistent, ma è necessario il mantenimento delle strutture e caratteristiche fondamentali.
Perchè a norma dell'art. 3 dpr 380/01 un intervento di demolizione e ricostruzione possa essere sottratto al regime del permesso di costruire è necessario che l'opera ricostruita sia ssolutamente fedele, in tutti gli aspetti, al preesistente.
La richiesta di integrazione di documentazione di cui all'art. 2 c. 2 l.r.sicilia 17/94 è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di 120 giorni del silenzio assenso per il rilascio della concessione edilizia a prescindere dalla effettiva rilevanza o necessità della documentazione richiesta.
Ai fini della qualificazione di un'area come agricola, per l'applicazione del regime di cui all'art. 12 l. r. sicilia 40/95 (che consente in zona agricola la demolizione e ricostruzione di fabbricati per uso agricolo) e per la classificazione di un edificio come a servizio del fondo agricolo, a norma dell'art. 44 PRG Messina, è necessario che l'area abbia una effettiva destinazione agricola, nonchè che il fondo sia preminente rispetto all'edificio rurale e presenti caratteristiche oggettive di distinazione ad attività agricola.
Il vincolo paesaggistico di cui alla legge Galasso (relativamente alla distanza dai corsi d'acqua) sussiste a prescindere dal fatto che il torrente sia stato in tutto o in parte coperto, non prevedendo la legge alcuna distinzione.
lesioni colpose – obbligo giuridico di impedire l’evento – causa sopravvenuta
Secondo le norme di ordinaria prudenza e diligenza chiunque svolge un’attività da cui possa derivare pericolo è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e ad eseguire di tutte le attività necessarie alla eliminazione del pericolo stesso. Qualora tali attività vengano omesse, nell’ipotesi in cui si verifichi un danno, di questo deve rispondere anche l’agente, indipendentemente dal fatto che la causazione dell’evento sia stata determinata dalla condotta colposa della vittima, quando questa abbia tratto origine dalla situazione di pericolo non rimossa, non potendosi, tale condotta, ritenere causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità. Per tale potendosi considerare solo una condotta assolutamente eccezionale ed atipica.
lesioni colpose – prevenzione infortuni sul lavoro – causalità
L’art. 40 c.p. non opera la fissazione normativa di un criterio generale e obbligatorio di individuazione del nesso di causalità. Sicchè la ricostruzione di tale nesso va demandata alla ricerca, caso per caso, condotta sotto il profilo pratico, ed avente come riferimento l’ambito scientifico e fattuale in cui ci si trova ad operare, con la conseguenza che il metodo condizionalistico non può ritenersi criterio generale e obbligatorio di ricostruzione del percorso eziologico.
In particolare in tutti quei settori della scienza in cui il rapporto tra azioni ed evento è disciplinato da leggi scientifiche non assolutamente certe, o, comunque, viene ricostruito sulla base di tecniche empiriche, abbinate a leggi statistiche, come accade, tra l’altro nella scienza medica, il nesso di causalità in ambito giuridico, non disponendosi di parametri scientifici certi, deve essere ricostruito secondo modelli ipotetici o prognostici, sostituendo al criterio della certezza quello della probabilità, di talchè il giudizio deve fondarsi su una regola di consequenzialità necessaria o anche solo ricorrente in grado elevato, in cui, alla certezza della consequenzialità, si sostituisce, come elemento minimo indispensabile, la certezza della astratta idoneità dell’antecedente a scatenare l’effetto.
omicidio colposo – colpa – utilizzo di dispositivi supplementari acustici
A norma l’art. 177 c.d.s. gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia, per l’espletamento dei servizi urgenti di istituto, possono impiegare gli appositi dispositivi supplementari acustici e di segnalazione visiva. In tali casi gli stessi, salve le regole di comune prudenza e diligenza, non sono tenuti al rispetto delle norme relative alla circolazione, ivi compresi i limiti di velocità. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l’uso dei dispositivi sia o meno giustificato da ragioni di urgenza, essendo comunque gli altri utenti della strada tenuti ad arrestare la marcia ed a mantenere libero il percorso al sentire la sirena e valendo, in tal caso, il generale principio di affidamento.
Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione dell'art. 141 C.d.S - imprevedibilità dell'ostacolo costituito da automobile sbalzata sulla corsia opposta a causa di precedente impatto con altro veicolo
Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione di norme sulla precedenza - precedenza c.d. "cronologica o di fatto" – limiti;
Omicidio colposo – violazione di norme sulla circolazione stradale – violazione di norme sulla precedenza - obblighi del conducente di un veicolo che debba immettersi su di una strada percorribile in entrambi i sensi di marcia e non abbia la possibilità di avvistare i veicoli eventualmente sopraggiungenti dalla destra
omicidio colposo – omicidio colposo plurimo – querela – circolazione stradale – distanza di sicurezza – divieto di sorpasso
Sussiste colpa eziologicamente collegata all’evento quando questo sia conseguenza di un sorpasso illegittimamente eseguito o dell’omessa tenuta della distanza di sicurezza, indipendentemente dalla compartecipazione colposa della vittima.
disciplina sulla privacy – l. 675/96 – dati personali – trattamento – diffusione - nozione
A norma della l. 675/96 può parlarsi di dati personali in presenza di elementi qualificanti che trasformino una semplice serie di nominativi in una categoria caratterizzata.
Ai sensi dell’art. 1 l. 31/12/96 n. 675 per trattamento di dati deve intendersi qualunque impiego di dati personali, indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati raccolti da chi li utilizza o da altri e dal modo o dall’epoca in cui questi siano stati raccolti o ottenuti, ed a prescindere dal fatto che il trattamento venga operato mediante elaboratori elettronici o, più semplicemente, mediante documenti cartacei, con archivi, rubriche, classificatori, schedari non strutturati, ecc.
Per trattamento a fini esclusivamente personale deve intendersi esclusivamente la gestione di dati effettuata a carattere domestico, senza finalità esterne di profitto o di vantaggio di alcun genere (imprenditoriale, elettorale, ecc.).
frode fiscale mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – dolo specifico
Il reato di cui all’art. 2 d.lv. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazio-ni inesistenti) è reato istantaneo che si perfeziona con la rituale presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, indipendentemente dal conseguimento del risultato della evasione delle imposte. Ai fini del reato tanto la falsità soggettiva, quanto la simulazione relativa, vanno equiparati alla inesistenza oggettiva delle operazioni, ferma restando, tuttavia, la necessità di un dolo personale di evasione, non essendo sufficiente il fine di agevolare l’evasione di terzi.
Ai fini della esimente della ritorsione nel reato di ingiuria è necessaria la reciprocità di insulti, ancorchè questi non siano stati pronunciati contemporaneamente. Ai fini della sussistenza della provocazione, è necessario che l’insulto sia conseguenza di un fatto ingiusto altrui, per tale potendosi ritenere ogni fatto che sia riprovato dalla coscienza etica della collettività. È necessario, altresì, che tra l’ingiustizia e la reazione sussista un nesso di consequenzialità e di correlazio-ne, non potendosi ritenere scriminato ciò che si traduca in una vendetta.
Non è configurabile la provocazione in caso di ingiuria posta in essere a distanza di tredici giorni dal fatto ingiusto altrui.
Ai sensi dell’art. 53 c.p. perché sia legittimo per il pubblico ufficiale l’uso della forza fisica o delle armi è necessario che tra la resistenza e l’uso della forza sussista un rapporto di necessità, sicchè quella resistenza non possa essere vinta in altro modo che con l’uso di quella specifica forza fisica. Ciò si traduce in un rapporto di proporzione tra il tipo di resistenza e la forza fisica impiegata: sicchè la scriminante viene esclusa quando esistano mezzi meno gravi e meno cruenti per ottenere il medesimo risultato. L’uso della forza fisica è legittimo in presenza di una persona nei cui confronti debbano svolgersi accertamenti circa l’identità che illegittimamente rifiuti di seguire il pubblico ufficiale presso gli uffici di P.S.
Testimonianza penale - Ricettazione – incauto acquisto – indagato destinatario di provvedimento di archiviazione – audizione in qualità di teste
La persona originariamente indagata, nei cui confronti sia stata emesso provvedimento di archiviazione, può essere sentita in qualità di teste, essendo l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, di cui all'art. 197 c.p.p., limitata all'imputa-to e, in base all'art. 61 c.p.p., alla persona in atto sottoposta ad indagine, e non essendo tale incompatibilità suscettibile di interpretazione analogica.