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  GIURISPRUDENZA

Civile: monocratico

  Edilizia economica e popolare

  Responsabilità civile

       Edilizia economica e popolare

1

   Monocratico sez. 1ª 22/11/2001 est. Russo R. Alloggi popolari- Decesso dell’assegnatario- Istanza di assegnazione da parte dei parenti conviventi – Interesse legittimo – Difetto di giurisdizione La morte dell’assegnatario di un alloggio popolare non determina la successione nel rapporto locatizio, ma la cessazione della assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante. In favore degli eredi può essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà di chiedere una nuova assegnazione del medesimo bene, sussistendone i requisiti. La fase di accertamento dei suddetti requisiti appartiene all’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, e pertanto finché la fase non si conclude con il procedimento di assegnazione e con la stipula del contratto che da origine ad un rapporto di locazione, la posizione dell’aspirante assegnatario è quella dell’interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo

       Responsabilità civile

2

   Monocratico sez. 2ª 14/07/2002 est. Iannello E. Danni in materia civile - Lesioni mortali - Morte seguita a distanza di due giorni dall'evento lesivo - Mancata ripresa di conoscenza della vittima - Danno biologico - Configurabilità - Criteri di quantificazione In caso di sinistro mortale, vanno risarciti il danno biologico e quello morale subiti dalla vittima nel caso in cui la morte segua dopo un certo apprezzabile lasso di tempo dalla lesione all'integrità psico-fisica, ancorché il soggetto leso sia rimasto in coma (nella specie dal sinistro al decesso erano decorsi un giorno e mezzo, durante i quali mai il danneggiato aveva ripreso conoscenza). La liquidazione del danno biologico deve tuttavia essere rapportata al periodo limitato trascorso dall'evento al decesso e, trattandosi di danno sofferto durante la degenza ospedaliera, secondo i crteri invalsi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea. Il danno morale può essere liquidato secondo il criterio proporzionale solitamente adottato, ossia nella misura di un quarto o un quinto rispetto a quanto liquidato per danno biologico.