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Monocratico sez. 2ª 14/07/2002 |
est. Iannello E. |
Danni in materia civile - Lesioni mortali - Morte seguita a distanza di due giorni dall'evento lesivo - Mancata ripresa di conoscenza della vittima - Danno biologico - Configurabilità - Criteri di quantificazione
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In caso di sinistro mortale, vanno risarciti il danno biologico e quello morale subiti dalla vittima nel caso in cui la morte segua dopo un certo apprezzabile lasso di tempo dalla lesione all'integrità psico-fisica, ancorché il soggetto leso sia rimasto in coma (nella specie dal sinistro al decesso erano decorsi un giorno e mezzo, durante i quali mai il danneggiato aveva ripreso conoscenza). La liquidazione del danno biologico deve tuttavia essere rapportata al periodo limitato trascorso dall'evento al decesso e, trattandosi di danno sofferto durante la degenza ospedaliera, secondo i crteri invalsi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea. Il danno morale può essere liquidato secondo il criterio proporzionale solitamente adottato, ossia nella misura di un quarto o un quinto rispetto a quanto liquidato per danno biologico. |