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  GIURISPRUDENZA

Civile: collegiale

  Diritto di autore

  Divorzio

  Successioni

       Diritto di autore

1

   Collegio sez. 2ª 15/06/2001 pres. Iannello E. est. Iannello E. Diritto d'autore - Tutela del c.d. domain name - Applicabilità delle norme sul diritto d'autore

       Divorzio

2

   Collegio sez. 2ª 03/11/2000 pres. Savoca G. est. Iannello E. Divorzio - Improcedibilità (rectius improponibilità) della domanda in caso di pendenza del giudizio di separazione con addebito - insussistenza

3

   Collegio sez. 1ª 17/04/2001 pres. Savoca G. est. Russo R. Divorzio- Ricorso congiunto per cessazione effetti civili del matrimonio- Comparizione personale dei coniugi alla udienza in camera di consiglio- Necessità E’ improseguibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui i coniugi non compaiano personalmente innanzi al Collegio in camera di consiglio, al fine di consentire con quelle indagini compatibili con il rito camerale la verifica dei presupposti per l’accoglimento della domanda.

4

   Collegio sez. 1ª 13/11/2001 pres. Patania E. est. Russo R. Divorzio- Obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne- Conseguimento di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita dal figlio- Rilevanza. Assegno di mantenimento nei confronti del coniuge- Rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero e' stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente per profitto. Rileva a tal fine il conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, mentre di contro non rileva il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori. Nei confronti del coniuge l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.

       Successioni

5

   Collegio sez. 1ª 09/10/2001 pres. Scanu M. est. Russo R. Successioni- Diritto di abitazione nella casa familiare- Legato ex lege- Coniuge separato – Sussistenza del diritto Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, e segnatamente il diritto del coniuge -anche se separato o con procedimento di separazione già intrapreso purché non vi sia pronuncia di addebito- alla abitazione nella casa coniugale ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c., che costituisce ex lege oggetto di un legato, ed è acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie e pertanto il coniuge ne può invocare l’acquisto ispo iure, senza dover ricorrere alla azione di riduzione.