violazione di norme sulla sicurezza del lavoro da parte di ente pubblico - pagamento di una somma ai fini dell'estinzione del reato ex art. 24 D.P.R. 758/94 - pagamento con fondi pubblici - legittimità - esclusione - abuso di ufficio - non peculato
Commette un illecito penale il sindaco che, destinatario della contestazione di una contravvenzione per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, sia pure commessa nella qualità di organo apicale del comune, effettui il pagamento della somma prevista dall'art. 24 D.P.R. 758/94 con fondi dell'ente. Il reato configurabile è l'abuso di ufficio a fini patrimoniali e non il peculato.
Abuso di ufficio - Dolo intenzionale - Esistenza di circolari interpretative - Esclusione del dolo
Non è configurabile il dolo intenzionale allorché il pubblico ufficiale si adegui a un'interpretazione della legge regionale portata da una circolare del competente Assessorato regionale.
Abuso di ufficio - Inerzia in seguito ad abusivismo edilizio - Abuso di ufficio - Non è configurabile
Non sono configurabili i reati di abuso o omissione di atti di ufficio nel comportamento degli organi comunali che non assumono alcuna iniziativa a fronte dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ex art. 7 l. 47/85
Atti sessuali - Necessità di un contatto fisico tra l'agente e la vittima - Masturbazione di gruppo con la partecipazione di un adulto e di minori infraquattordicenni - Reato configurabile - E' quello di cui all'art. 609-quinques c.p.
Risponde del reato di cui all'art. 609-quinques c.p. colui che, mostrando a minori infraquattordicenni delle videocassette pornografiche, si masturba in presenza dei predetti e assiste alla masturbazione dei medesimi.
Calunnia - Configurabilità in caso di erronea attribuzione di illiceità penale a un fatto vero - Esclusione
La falsa incolpazione che integra la calunnia presuppone che taluno porti alla cognizione dell’autorità inquirente un fatto materiale, astrattamente costituente reato, e che le circostanze così prospettate si rivelino false.
Diffamazione - Diritto di cronaca e di critica - Argomentazione su presupposti falsi - Insussistenza della scriminante
Non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di critica allorché questa muova da presupposti, contestualmente esposti in un articolo di stampa, rivelatisi falsi in radice.
Diffamazione - Pubblicazione della notizia di un'ordinanza cautelare - Legittimità - Svista non incidente su aspetti essenziali - Irrilevanza
E' scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione della notizia di un'ordinanza cautelare allorché è chiaramente espressa la natura della fonte.
L'errore del giornalista su un dettaglio non essenziale nel contesto della narrazione è irrilevante perché non intacca la sostanziale verità della notizia.
eccesso colposo nella scriminante putativa - natura di reato colposo e non di reato doloso equiparato quoad poenam - competenza del pretore e non del tribunale
L'eccesso colposo nella scriminante putativa determina la configurazione di un vero e proprio reato colposo e non di un fatto doloso equiparato quoa poenam a quello colposo.
Pubblicazione della richiesta di rinvio a giudizio prima della notifica alle parti - violazione del segreto di ufficio o del divieto di pubblicazione - insussistenza - diffamazione - insussistenza
Non viola il segreto di ufficio né il divieto di cui all'art. 114 c.p.p., la pubblicazione della richiesta di rinvio a giudizio prima che la stessa sia materialmente conosciuta dalle parti attraverso la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
La pubblicazione della notizia del rinvio a giudizio è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca allorché il giornalista abbia chiaramente espresso che si tratta di un'accusa e non di un giudizio definitivo.
Va riconosciuta l'esimente della desistenza volontaria a colui che, armato di un taglierino, indossato un passamontagna e portatosi sulla soglia di un istituto bancario, se ne allontani senza perpetrare la rapina, allorché non emerga alcun evento esterno che abbia costretto l'imputato a desistere.